COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

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1 COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO (PROVINCIA DI PORDENONE) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. Adottato con delibera del Consiglio Comunale n.3 del IL SINDACO BIASIN Giuliano IL SEGRETARIO COMUNALE dott. GRANDO Loris

2 I N D I C E CAPO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 - Finalità, definizioni e principi. ART. 2 - Ambito di applicazione. ART. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell impianto di videosorveglianza. CAPO II TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART. 4 - Titolare del trattamento. ART. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati. ART. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta. ART. 8 - Diritti dell interessato. ART. 9 - Sicurezza dei dati. ART Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali. ART Comunicazione. CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE ART Tutela. ART Entrata in vigore. Pagina 2 di 9

3 CAPO I - PRINCIPI GENERALI ART. 1 Finalità, definizioni e principi 1. Gli obiettivi che il Comune di Morsano al Tagliamento intende perseguire con l adozione di un impianto di videosorveglianza sono quelli inerenti alla Sicurezza Urbana e tutela del patrimonio, nonché rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n.65 (legge quadro sull ordinamento della Polizia Municipale), L.R , n.09 (disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali. 2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Morsano al Tagliamento, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 3. L attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e loro s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali - nel prosieguo denominato semplicemente Codice. 4. L impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all art.4 dello Statuto dei lavoratori, Legge 20 maggio 1970, n. 300, per effettuare controlli sull attività lavorativa dei dipendenti dell amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. 5. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice stesso. 6. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per banca dati il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo del Servizio di Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell area interessata. b) Per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) Per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; d) Per titolare, il Comune di Morsano al Tagliamento al quale, anche attraverso la locale Polizia Locale, competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati; e) Per responsabile la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; Pagina 3 di 9

4 f) Per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; g) Per comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) Per diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) Per dato anonimo il dato che, in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; j) Per blocco la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; k) Per garante l autorità istituita ai sensi dell art.30 della L.31 dicembre 1996 nt Il presente regolamento si ispira alle indicazioni del Provvedimento in materia di Videosorveglianza del 08 aprile 2010, ed in particolare secondo i principi di: a) Liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt del Codice. b) Necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. c) Proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. d) Finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1. lett. b) del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire unicamente finalità di sua pertinenza. In ogni caso, possono essere realizzate solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di appropriata informativa per il pubblico (fatta salva l eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate. ART. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali tramite l uso di impianti di videosorveglianza attivati e gestiti secondo le finalità di cui all art. 3 dal Comune di Morsano al Tagliamento nel territorio di competenza, per il tramite del Servizio di Polizia Locale. 2. All atto di adozione del presente regolamento sono installati i seguenti impianti di videosorveglianza ubicati nei seguenti siti, a suo tempo individuati dalla Giunta comunale con propri atti: a) intersezione Piazza D. Moro Via San Paolo Via Roma; b) intersezione P.zza D. Moro Via Infanti Via Onedi; c) Via Feletti presso il parcheggio della Palestra Comunale; d) intersezione Via Roma - Via Feletti; e) Via Cividine presso gli impianti sportivi comunali. 3. I siti di cui ai commi 2 e 4 sono dichiarati di rilevante interesse pubblico ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 196/ La Giunta Comunale potrà individuare ulteriori aree del territorio comunale da sottoporre ad controlli di videosorveglianza, qualora ricorrano le circostanze rappresentate nei principi di cui al presente Regolamento. Pagina 4 di 9

5 ART. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell impianto di videosorveglianza 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell impianto di videosorveglianza. 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Morsano al Tagliamento e richiamate al Capo I art.1 - del presente Regolamento, sono: a. attivazione di misure di controllo e sicurezza su determinate aree del territorio comunale, dirette a prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi e le condotte illecite a tutela della sicurezza urbana, consentendo un più efficace intervento delle Forze di Polizia e/o di Soccorso Pubblico e/o di Protezione Civile. b. Tutela del patrimonio comunale da eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, previa verifica dell inefficacia o inattuabilità di altre misure. c. Monitoraggio del traffico veicolare ed accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale. d. Presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non presidiate. e. Consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi sopra elencati, compresa la riproduzione dei luoghi e dei momenti collegati ai fatti, per trarre tutti gli elementi utili alla loro ricomposizione. 3. La videosorveglianza di cui al presente regolamento non è finalizzata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell area interessata. CAPO II TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART. 4 Titolare del trattamento 1. Il Comune di Morsano al Tagliamento, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del Codice richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 08 aprile 2010 per il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. ART. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati 1. Il responsabile del Servizio di Polizia Locale di Morsano al T.to, o suo sostituto temporaneo, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle Pagina 5 di 9

6 disposizioni del presente regolamento. E consentita la delega in forma scritta delle predette funzioni. 2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti. 3. La responsabilità della gestione dell impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal Codice e il suo costante controllo sull uso delle immagini inquadrate e raccolte spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. 4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni. Il responsabile custodisce il sistema di archiviazione delle immagini, nonché le eventuali parole chiave (password) per l utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. 5. Il responsabile designa e nomina gli incaricati del materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Con l atto di nomina, ai singoli incaricati, individuati tra coloro che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. In ogni caso essi saranno previamente istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. CAPO III TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di polizia o di giustizia; c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell impianto, per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati, e comunque per un periodo non superiore a giorni sette, a decorrere dall ora di registrazione sul server di registrazione, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta, in relazione ad attività investigativa, inoltrata dalla competente Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria; d) il sistema impiegato è programmato in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da non rendere riutilizzabili i dati cancellati. 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento. 3. Il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare delle riprese che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell impianto attivato di cui al suddetto art E vietato divulgare o diffondere immagini, dati o notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l utilizzo dell impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, Pagina 6 di 9

7 anche indiretto, sull attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell art.4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. 5. Le immagini video riprese dalle telecamere sono raccolte e gestite dalla Polizia Locale del Comune di Morsano al Tagliamento. 6. E ammessa la copiatura e il salvataggio, su altri supporti, delle immagini videoregistrate solo in relazione ad illeciti, di natura amministrativa e/o penale, che si siano verificati o ad indagini di polizia giudiziaria disposte dalla competente Autorità. ART. 7 Informazioni rese al momento della raccolta 1. In ottemperanza a quanto disposto dall art.13 del Codice, il Comune procederà all installazione di adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, in conformità al modello semplificato individuato dal Garante ai sensi dell art.13 c.3 del codice in allegato al citato provvedimento del 29 aprile 2004 e riportato in calce al presente regolamento con la seguente dicitura: AREA VIDEOSORVEGLIATA La registrazione è effettuata da: Comune di Morsano al Tagliamento, a tutela della Sicurezza Urbana. ART. 9 Sicurezza dei dati 1. In relazione al trattamento dei dati personali l interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto: a. di ottenere la conferma dell esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo: d. la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; e. la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine; f. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; g. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 3. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1 l interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Pagina 7 di 9

8 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse in carta semplice, oppure mediante telefax o posta elettronica, ed indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art.5, che provvederà in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni. 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.12. ART. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 1. La materia è regolamentata dell art. 15 del Codice. ART. 11 Comunicazione 1. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art.3, comma 2, salvo le esigenze di polizia o giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi. CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE ART. 12 Tutela 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.141 e seguenti del Codice. 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge del 07 agosto 1990 n.241 e s.m.i è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente potrà individuare un suo delegato, responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti della 07 agosto 1990 n.241 e s.m.i. ART. 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, dopo l acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo dall ultimo di pubblicazione. Pagina 8 di 9

9 allegato a) MODELLO SEMPLIFICATO DI INFORMATIVA MINIMA Pagina 9 di 9