TRIBUNALE NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE -

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1 n. 657/S/2007 R. G. A. C. TRIBUNALE NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE - Ordinanza nella causa n. 657/S/2007 R. G. A. C. IL GIUDICE ISTRUTTORE Letta la domanda cautelare avanzata dal OMISSIS - mediante ricorso ex art. 700 del Codice di Procedura Civile, depositato in Cancelleria in data 3 ottobre 2007; letti altresì gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, nonché le note illustrative depositate in Cancelleria in data 30 novembre e 3 dicembre 2007, nell ' interesse delle medesime; OSSERVA Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dalia.difesa di ambedue le società resistenti. La predetta eccezione è da ritenersi, senza dubbio, priva di fondamento, giacché, com'è agevole desumere dalla lettura del ricorso introduttivo del presente procedimento, l'istante - OMISSIS- ha, con riguardo all ' azione di merito che egli intende intraprendere, posto in rilievo come quest'ultima sia diretta non solo all'accertamento negativo del credito, attualmente vantato dalla resistente - OMISSIS - S. p. A., ma altresì del risarcimento dei danni subiti per effetto della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'italia. Conseguentemente, dal momento che la domanda cautelare, com'è noto, può essere proposta dinanzi ad uno dei giudici astrattamente competenti, deve essere affermata la competenza territoriale dell'autorità Giudiziaria adita, in ragione del criterio del cosiddetto forum commissí delicti di cui all'art. 20 del Codice di Procedura Civile, coincidente con il luogo nel quale il soggetto che si reputi danneggiato ha il proprio domicilio, giacché è proprio in tale luogo che si realizzano gli effetti negativi e pregiudizievoli della segnalazione. Pertanto, essendo pacifico tra le parti che il domicilio dell'istante è in S. Antimo (NA), sussiste la competenza per territorio di questo giudice in ordine alla pretesa cautelare azionata mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parimenti risulta destituita di fondamento la contestazione, sollevata dalla difesa della resistente -OMISSIS- S.p.A. con riguardo alla propria titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso. E ciò in quanto la semplice lettura della documentazione prodotta dal ricorrente permette di accertare, in modo piuttosto agevole, come, indipendentemente dalle vicende relative alla cessione del credito oggetto di segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'italia, quest'ultima sia stata effettuata, in origine, 1

2 dalla suddetta società resistente ed, a far tempo dalla data del 30 aprile 2007, dalla convenuta - OMISSIS - S. p. A. Pertanto, anche la prima società è da ritenersi, sotto il profilo sostanziale, legittimata a richiedere 1a cancellazione della segnalazione a suo tempo trasmessa dalla medesima alla Centrale sopra menzionata. Nel merito, la domanda cautelare è tuttavia infondata per difetto di dimostrazione di elementi valevoli ad integrare il requisito del periculum ín mora. Ed invero, occorre premettere come, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli istituti di credito siano tenuti a trasmettere alla Banca d'italia tutte le 'informazioni necessarie allo scopo di permettere a quest ' ultima di svolgerei propri compiti di vigilanza. Nel novero delle suddette informazioni rientrano senz ' altro le segnalazioni alla Centrale dei Rischi dei cosiddetti crediti in sofferenza. Nondimeno, l'istituto di credito interessato non può segnalare le sofferenze in maniera indiscriminata, poiché la segnalazione presso la Centrale dei Rischi di una posizione debitoria connotata da sofferenza è subordinata alla sussistenza in capo al soggetto obbligato di un vero e proprio stato di insolvenza, inteso quale incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni mediante mezzi normali di pagamento, e non già alla verificazione di uno stato di mero inadempimento contrattuale E ciò, in quanto quest'ultimo ben può essere dovuto a circostanze meramente contingenti, ovvero anche alla convinzione del debitore di potersi legittimamente opporre al pagamento, sicché la segnalazione alla Centrale Rischi non può trasformarsi in un indebito strumento di pressione. Del resto, la giurisprudenza di merito che ha avuto modo di occuparsi specificamente della questione, ha posto in rilievo come l'istituto di credito debba sempre utilizzare la massima diligenza nello svolgimento dell'istruttoria e nella conseguente segnalazione, atteso che l'eventuale errore nella segnalazione di una posizione debitoria a sofferenza può comportare seri pregiudizi a carico del soggetto segnalato rendendogli notevolmente più difficile l ' accesso al credito bancario, ovvero determinando la revoca di un credito eventualmente già concesso. Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come la segnalazione di cui si tratta sia stata eseguita, per stessa ammissione delle società resistenti, sulla base del mero rifiuto ad adempiere espresso dal ricorrente e sostenuto dalla convinzione di quest'ultimo circa l'insussistenza giuridica del credito ancora vantato dalla resistente - OMISSIS- S.p.A. (cfr., in atti, la missiva datata 17 settembre 2007) e, dunque, in assenza di qualsiasi indagine circa l'effettiva sussistenza di una situazione qualificabile in termini di insolvenza a carico dell'istante medesimo.,né, del resto, può assumere rilievo la circostanza - dedotta dalla difesa delle società convenute - in base alla quale in capo all'ente segnalante non potrebbe configurarsi la ricorrenza di un onere di indagini complesse, ovvero dirette a ricercare aliunde, cioè al di fuori dei rapporti intrattenuti con il cliente, gli indici rivelatori dello stato di insolvenza, così come chiarito dalla giurisprudenza 2

3 di merito (cfr., in tal senso, Tribunale di Foggia, ordinanza del 19 dicembre 2003, del resto citata anche dalla difesa del ricorrente). L'orientamento giurisprudenziale appena menzionato, infatti, non ha mancato di porre in rilievo come, anche in presenza di un unico rapporto contrattuale intercorrente tra la società segnalatrice ed il presunto debitore, sia pur sempre necessaria una disamina e valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, in vista della quale ben può pretendersi che la prima attivi quanto meno un canale di diretta interlocuzione con quest'ultimo, allo scopo di permettere una delibazione delle ragioni poste a fondamento dell'esposizione attribuendo altresì al cliente medesimo la concreta possibilità di contribuire all'istruttoria che l'istituto di credito è pur sempre tenuto a svolgere prima della segnalazione. Nella specie, come già detto, le resistenti - OMISSIS - S.p.A. e - OMISSIS S.p.A. nulla hanno dimostrato con riguardo allo svolgimento di una pur minima attività istruttoria o, comunque, di indagine relativa alle condizioni economico - finanziarie del ricorrente allo scopo di accertare un eventuale stato di insolvenza suscettibile di essere a quest'ultimo ascritto. Pertanto, alla luce delle considerazioni finora svolte, deve ritenersi senz'altro integrato il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta dal ricorrente, giacché, indipendentemente da ogni valutazione circa l'effettiva fondatezza giuridica delle ragioni dedotte a sostegno dell ' insussistenza del credito attualmente vantato dalla resistente - OMISSIS S. p. A., la mera convinzione dell'istante di potersi legittimamente opporre alla pretesa creditoria di quest ' ultima, non poteva essere ritenuta, di per sé ed in assenza di qualsiasi indagine circa la situazione finanziaria del ricorrente, valevole a giustificare la segnalazione effettuata. Del resto, la funzione della Centrale dei Rischi è, come noto, quella di creare un sistema informativo che accentri le informazioni sugli affidamenti concessi 'da ciascun intermediario ai singoli clienti del sistema bancario, con l'obiettivo di controllare e verificare in modo puntuale la gestione del rischio del credito ed accrescere la stabilità dei sistema finanziario e creditizio nel suo complesso. Dunque, la raccolta delle segnalazioni di crediti bancari in stato di sofferenza e la conseguente comunicazione delle segnalazioni agli istituti bancari risultano finalizzate a consentire a questi ultimi la valutazione circa la solvibilità dei propri clienti (attuali o potenziali) ed, in definitiva, a permettere la difesa del complesso dei risparmiatori, così perseguendo la tutela di un interesse di natura pubblicistica. Ne deriva che la segnalazione deve essere considerata senza dubbio illegittima in tutte le ipotesi in cui, lungi dal rappresentare uno strumento diretto al perseguimento di interessi superindividuali, la stessa venga piuttosto utilizzata - come senz'altro è accaduto nella fattispecie in esame - quale rimedio valevole a realizzare una forma di autotutela privatistica finalizzata ad integrare una (indebita) pressione o coercizione a carico del debitore allo scopo di indurlo ad 3

4 adempiere la prestazione richiesta dalla società segnalatrice. Ferme restando le osservazioni finora svolte in punto di fumus boni iuris, deve comunque porsi in rilievo come, con espresso riguardo alla domanda cautelare in esame, il ricorrente non abbia fornito sufficiente dimostrazione circa la sussistenza del requisito del periculum in mora, giacché l'affermazione secondo cui la richiesta di mutuo ipotecario inoltrata dall ' istante ad altro istituto di credito sarebbe stata bloccata a causa della segnalazione effettuata dalle resistenti OMISSIS S.p.A. e OMISSIS S.p.A. non è stata suffragata da documentazione valevole a comprovarla. Ed invero, al riguardo la difesa dell'istante - OMISSIS- non ha provveduto a produrre documenti idonei a provare il diniego del mutuo ipotecario richiesto, né, a fortiori, la circostanza secondo cui tale mancata approvazione sarebbe dipesa proprio dalla illegittima segnalazione nella Centrale Rischi sopra più volte menzionata. Parimenti, la suddetta difesa nemmeno ha provveduto a richiedere l'escussione di informatori che fossero eventualmente a conoscenza del pregiudizio patito dai ricorrente. Del resto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrente, certamente non può ritenersi che la copia della documentazione comprovante la segnalazione illegittima eseguita dalle resistenti OMISSIS S.p.A. e OMISSIS S.p.A. valga altresì a dimostrare la richiesta di mutuo ipotecario inoltrata dall'istante nei riguardi del OMISSIS S.p.A. unitamente alla mancata erogazione dello stesso a causa : della suddetta segnalazione. E ciò in quanto, dalla lettura dei dati emergenti dalla documentazione di cui si tratta, è possibile esclusivamente desumere la sussistenza di una segnalazione effettuata anche dall'istituto bancario da ultimo indicato, con riguardo ad un finanziamento concesso in assenza di garanzie reali [si veda, al riguardo, il numero di codice indicato con riferimento alla tipologia di garanzie concesse, che, non a caso, risulta essere pari a 125 (centoventicinque) e, dunque, indicativo - in base alle risultanze della legenda - di un'assenza di garanzie reali e/o privilegi], senza, peraltro, alcuna indicazione di una specifica correlazione con la segnalazione pregressa, effettuata dapprima dalla resistente OMISSIS S.p.A. e, successivamente, dalla OMISSIS S.p.A. In conclusione, sebbene assistita dal requisito del fumus boni iuris, la domanda cautelare non può trovare accoglimento a causa della insufficiente dimostrazione relativa alla sussistenza di elementi valevoli ad integrare il requisito del periculum in mora. La complessità delle questioni affrontate dal presente provvedimento, unitamente alla natura della presente controversia ed all'esito della stessa, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Letti gli artt. 669-bis quaterdecies, nonché gli artt. 700 e seguenti, del Codice di Procedura Civile, così provvede: RIGETTA la DOMANDA CAUTELARE; DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra tutte le 4

5 parti, le SPESE del PRESENTE PROCEDIMENTO. Così deciso in FRATTAMAGGIORE, all'udienza del 17 dicembre IL GIUDICE ISTRUTTORE dott. Francesco Graziano 5

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