REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI

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1 Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19 luglio 2010 Emendato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20 giugno

2 REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI Titolo I - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Art. 1 Oggetto, scopo ed efficacia del regolamento 1. L Amministrazione comunale, nella ricerca di migliorare il servizio riguardante le modalità di pagamento delle imposte e tasse comunali, ha inteso procedere alla riscossione diretta della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 2. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell ambito della potestà regolamentare dell Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 del D.L. 31 dicembre 2007,n. 248, e di ogni altra disposizione normativa. 3. Ai sensi dell art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all Ente creditore dei dati del pagamento stesso. Art. 2 Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti 1. L importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione 2

3 in base ad accertamento, entro l anno successivo a quello nel corso del quale l avviso di accertamento è notificato. 2. Relativamente all anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell anno precedente, sulla base dell ultimo ordinario emesso. 3. L ammontare dell Addizionale Provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune o dal gestore del servizio, specificandone la causale, secondo le seguenti modalità di pagamento e comunque, concordate con l Amministrazione Provinciale: - c.c.p. n intestato a Amministrazione Provinciale Lecce Servizio Tesoreria - bonifico bancario presso il Tesoriere dell Ente UNICREDIT BANCA di Roma IBAN 78W Art. 3 Visto di esecutività 1. Sul suo frontespizio riepilogativo dell elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile, entro il termine, previsto a pena di decadenza, dall art. 2 comma 1 del presente regolamento. Art. 4 Pagamento in fase di autoliquidazione 1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall art. 52 del Dlgs. 446/97 l Ufficio tributi invierà ai contribuenti una comunicazione contenete gli importi da pagare e le relative scadenze.. 2. Le scadenze per il pagamento della tassa sono di seguito riportate: I emissione: unica rata entro il 31 maggio 3

4 oppure in quattro rate: prima rata entro il 31 maggio; seconda rata entro il 31 luglio; terza rata entro il 30 settembre; quarta rata entro il 30 novembre. II emissione: unica rata entro il 31 ottobre. Non si fa luogo a riscossione quando l importo della pretesa della difesa tributaria, comprensiva di addizionali risulti inferiore ad euro 12,00 Art. 5 Avviso di accertamento per omissione/parziale versamento. 1. Ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento a seguito dell invio della comunicazione di cui al precedente art. 4, l Ufficio Tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale/ritardato versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/ Il provvedimento, a pena di decadenza, dovrà essere notificato entro cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere: a) la denominazione dell Ente creditore; b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica; c) il codice fiscale o partita iva; d) l indicazione dell ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq); e) l importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria; f) l importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori; 4

5 g) l indicazione della misura degli interessi da applicare decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell avviso secondo quanto previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie; h) l importo totale dovuto; i) la scadenza del pagamento da effettuare entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto impositivo; j) l organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l Ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni. k) l indicazione del Responsabile del Procedimento. Art. 6 - Riscossione 1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all art.4,comma 2, si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui siano divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, secondo quanto previsto dal regolamento delle entrate. 2. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento delle Entrate vigente in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati. Art. 7 Modalità di pagamento 1. Il pagamento delle somme iscritte nell elenco può essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale o sul conto di tesoreria comunale o nelle altre forme indicate nel Regolamento delle Entrate, con indicazione obbligatoria della causale e del codice fiscale del soggetto passivo. 2. Il versamento della tassa rifiuti, in sostituzione della riscossione a seguito di inserimento nell elenco nominativo di cui del precedente art. 2 del presente 5

6 regolamento, conseguentemente ad emissione di avvisi di accertamento scaturiti da controlli effettuati d ufficio per omesso o infedele denuncia, potrà avvenire mediante versamento diretto da parte dei contribuenti entro 60giorni dalla data della notificazione dell avviso di accertamento utilizzando l apposito bollettino di conto corrente allegato. Art. 8 Rimborsi 1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi rispetto a quanto stabilito dalla commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90giorni. 2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta negli elenchi, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione della occupazione o conduzione dei locali tassati, è disposto dall ufficio tributi entro 60 gg dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all art. 64, comma 4, del Dlgs 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla emissione della comunicazione del versamento. La domanda di sgravio o il rimborso non potrà avere accoglimento per le annualità per le quali sia intervenuto il termine di decadenza o prescrizione 3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L effettuazione del rimborso da parte dell Ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 4. Sulle somme da rimborsare, trascorsi i 180 giorni dalla data di presentazione, sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti. 6

7 Art. 9 Riscossione coattiva 1. Nei casi di mancato pagamento, l ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento di cui all art. 5 è divenuto definitivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639/1910, con addebito delle spese per l espletamento dell attività di recupero credito a totale carico del debitore. Art. 10 Norma transitoria - SOPPRESSO Art. 11 Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento delle entrate tributarie approvato con D.C.C. n. 59 del 15/04/2003. Emendato con D.C.C. n. 33 del 02/04/2007. Art. 12 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dalla data del 1 gennaio 2011 Titolo II Imposta Comunale sugli Immobili Art Riscossione ordinaria ICI 1. L Amministrazione comunale, nella ricerca di migliorare il servizio riguardante le modalità di pagamento delle imposte e tasse comunali, ha inteso procedere alla riscossione diretta dell Imposta comunale sugli immobili (ICI), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. La gestione diretta si attua, a cura dell Ufficio Tributi, mediante le seguenti operazioni preordinate alla riscossione: a) Formazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, dell elenco dei contribuenti ICI, sulla base dei dati di riscossione dell imposta dell anno precedente; 7

8 b) Al fine di ridurre l utilizzo della carta, come disposto dall art. 27 del D.L. 112 del 25/06/08 (convertito nella Legge 133 del 06/08/09) questo Comune provvederà alla stampa e distribuzione - almeno 30 giorni prima delle scadenze della rata di acconto e saldo dei bollettini di c.c.p. prestampati messi a disposizione dell utenza presso l URP dell Amministrazione Comunale e presso lo sportello del Settore Tributi. Ai contribuenti che ne facciano richiesta, telefonicamente o tramite posta elettronica, verranno spediti al domicilio indicato. c) Acquisizione dei versamenti, distinti per anni di imposta, effettuati dai contribuenti, man mano che gli stessi pervengono, al fine di tenere costantemente aggiornate le posizioni di ogni singolo contribuente e trasmissione alla Ragioneria Comunale delle risultanze contabili complessive secondo le modalità di riscossione previste con ulteriore delibera di giunta, oltre al bollettino di c/c postale e al modello F24 come per legge. d) Stampa e notifica, nei modi consentiti dalla vigente normativa di riferimento, ai contribuenti inadempienti rispetto ai termini di versamento, in acconto e saldo, dei prescritti avvisi di accertamento. Art Riscossione Coattiva 1. Nei casi di mancato pagamento, l Ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento di cui al precedente art. 5 del Titolo I è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639/1910, con addebito delle spese per l espletamento dell attività di recupero credito a totale carico del debitore. Art. 15 Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento delle entrate tributarie approvato con D.C.C. n. 59 del 15/04/2003. Emendato con D.C.C. n. 33 del 02/04/

9 Art. 16 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dalla data del 1 gennaio 2011 Art. 17 Per l anno 2011, in deroga a quanto stabilito nel comma 2 del precedente art. 4, la scadenza della prima o unica rata è fissata al 30 giugno

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