Nº Polizza: Schengen Condizioni generali

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1 Condizioni generali

2 Della polizza con numero sottoscritta tra Intermundial XXI s.l., con sede legale a Madrid in calle Irun Spagna CIF B , N. Registro delle imprese di Madrid M e succursale in Italia in Vía Santa María Fulcorina, 11, (Milano) - p.iva c.f , debitamente autorizzata all esercizio dell attività di intermediazione assicurativa nel territorio della Repubblica Italiana in un regime di stabilimento e libera prestazioni di servizi ed ed iscritta all Elenco degli Intermediari dell Unione Europea tenuto dall I.S.V.A.P. con il n. J 1541 e codice UE e ARAG Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, S.A. SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO A effetti della prestazione urgente dei servizi, ARAG deve fornire all Assicurato documentazione che accrediti in suoi diritti come titolare, oltre alle istruzioni e il numero di telefono per emergenze. Il recapito telefonico di ARAG è per le telefonate effettuate dalla Spagna e per le telefonate effettuate dall estero, che si possono realizzare con addebito a carico del ricevente. - Il Contraente prende atto e accetta espressamente le clausole limitative della presente polizza e dichiara di ricevere le Condizioni Generali insieme al presente documento ASSISTENZA Spese medico - chirurgiche per malattia o incidente dell Assicurato Rimpatrio o trasporto sanitario dell Assicurato per malattia o incidente... Illimitato Rimpatrio o trasporto dell Assicurato defunto... Illimitato SONO OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE TUTTI GLI ARTICOLI RIPORTATI NELLA CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA CON I LIMITI ESPRESSI. ASSICURATI: i viaggiatori che con il Contraente contrattino un viaggio, trasferimento o soggiorno fuori della loro residenza abituale, i cui nomi, destinazioni e durata del viaggio figurino in ARAG con anteriorità all inizio del viaggio. AMBITO TERRITORIALE: L assicurazione è valida esclusivamente nell intero spazio Schengen, d accordo con la destinazione del viaggio, trasferimento o soggiorno contrattati con il Contraente dell assicurazione. L Assicuratore è obbligato alla prestazione del servizio solo quando l Assicurato si trova in terra ferma; l Assicuratore non è obbligato alla prestazione di alcun tipo di servizio quando l Assicurato si trova a bordo di qualsiasi tipo di veicolo terrestre, marittimo o aereo. Si escludono dalle garanzie della presente polizza tutti quei Paesi in cui, durante il viaggio o trasferimento dell Assicurato, siano in atto guerre o stati d assedio, insurrezioni o conflitti armato di ogni genere, ufficialmente dichiarati o meno, nonchè quelli indicati espressamente nella ricevuta o nelle Condizioni Particolari, Si pattuisce espressamente che le obbligazioni dell Assicuratore derivate dalla copertura della presente polizza si estinguono nel momento incui l Assicurato rientra nel suo domicilio abituale o è ricoverato in un centro sanitario situato al massimo entro 25 km di distanza da detto domicilio (15 km per isole Baleari e Canarie). COMUNICAZIONE DEI VIAGGI: Il Contraente comunicherà ad ARAG tutti i dati relativi ai viaggiatori (nomi, destinazioni, durata dei viaggi) con anteriorità rispetto all inizio del viaggio. Analogamente, il Contraente metterà a disposizione di ARAG tutta la documentazione relativa alle persone Assicurate dal presente contratto, con la finalità di permettere all Assicuratore la verifica dell esattezza dei dati comunicatiglisi dal Contraente. Agli effetti della conoscenza da parte dei clienti del Contraente, che saranno gli Assicurati dalla presente polizza, delle garanzie prestate dall Assicurazione, ARAG consegnerà dei Titoli di viaggio che saranno distribuiti dal Contraente ai suoi clienti, e che costituiranno l unico documento valido alla certificazione degli stessi come Assicurati dalla presente polizza. Il Contraente indicherà la data di inizio e fine di ogni viaggio in tutti i titoli che distribuisca. PAGAMENTO DEI PREMI: Il pagamento dei premi si effettuerà mensilmente attraverso assegno bancario non trasferibile emesso dal Contraente e intestato ad ARAG, al ricevimento della fattura. PRESTAZIONI: Le prestazioni previste dalla presente polizza verranno fornite attraverso la struttura organizzativa ARAG COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, S.A. 2

3 CONDIZIONI GENERALI Introduzione Il presente Contratto di Assicurazione è soggetto a quanto disposto in queste Condizioni Generali e in quelle Particolari dello stesso, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 50/1980, dell 8 ottobre, sul Contratto di Assicurazione, e dalla L. 30/1995, dell 8 novembre, di Ordinamento e Supervisione delle Assicurazioni Private. Definizioni Ai sensi del presente contratto s intendono per: Assicuratore ARAG Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, S.A., che assume il rischio definito nella Polizza. Contraente La persona fisica o giuridica che sottoscrive il presente contratto con l Assicuratore cui corrispondono le obbligazioni da questo derivanti, salvo quelle che per la loro natura devono essere adempiute dall Assicurato. Assicurato La persona fisica indicata nelle Condizioni Particolari che, in mancanza del Contraente, assume gli oneri derivati dal contratto. Familiari Verranno considerati familiari dell assicurato il suo coniuge o compagno/a di fatto, o persona che in questi termini conviva permanentemente con l assicurato e gli ascendenti e discendenti di primo e secondo grado di consanguineità (genitori, figli, nonni, nipoti), fratelli o sorelle, cognati o cognate, generi, nuore o suoceri di entrambi. Polizza Il documento contrattuale che contiene le Condizioni regolatrici dell assicurazione. Formano parte integrante della polizza le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari che individuano il rischio, oltre a eventuali allegati o appendici pubblicati per completarla o modificarla. Premio Il prezzo dell assicurazione. La ricevuta deve contenere anche i supplementi e le tasse legalmente applicabili. 1. Oggetto dell assicurazione In virtù del presente Contratto di Assicurazione di Assistenza in Viaggio, l Assicurato che viaggia all interno dell ambito territoriale coperto ha diritto alle distinte prestazioni di assistenza che integrano il sistema di protezione del viaggiatore. 2. Assicurati Il Contraente o le persone fisiche indicate nelle Condizioni Particolari, in caso di Polizza Collettiva. 3. Validità temporale Nelle Polizze Temporali la durata verrà specificata nelle Condizioni Particolari. Ad ogni modo, per beneficiarsi delle garanzie fornite, il tempo di permanenza dell Assicurato fuori dal suo domicilio abituale non dovrà eccedere i 270 giorni consecutivi, per viaggio o trasferimento. 4. Ambito territoriale Le garanzie descritte nella presente Polizza sono valide per gli eventi che occorrano in Spagna, in accordo a quanto specificato nelle Condizioni Particolari. La garanzia di Assistenza Medica e Sanitaria descritta nell articolo 7.1, sarà applicabile nel caso in cui l Assicurato si trovi a più di 20 Km dal suo domicilio abituale. Il resto delle prestazioni coperte dalla presente Polizza è esigibile quando l Assicurato si trova a più di 20 km dal suo domicilio abituale. 5. Pagamento di premi Il Contraente è obbligato a pagare il premio al momento della formalizzazione del contratto. I premi successivi diventano pagabili in corrispondenza delle rispettive scadenze. Salvo indicazione contraria stabilita nelle Condizioni Particolari, il pagamento del premio si deve addebitare presso il domicilio del Contraente. In caso di mancato pagamento del premio della prima annualità, la copertura non entra in vigore e l Assicuratore ha diritto di risolvere il contratto o esigere il pagamento del premio pattuito. Il mancato pagamento delle successive annualità comporterà, nei termini di un mese dalla sua scadenza, la sospensione delle garanzie della polizza. In ogni caso la copertura entra in vigore trascorse 24 h dalla data in cui l Assicurato paga il premio. 6. Informazioni sul rischio Il Contraente ha l obbligo di dichiarare ad ARAG, prima della stipulazione del contratto, tutte le circostanze a lui note che possono influire sulla valutazione del rischio, d accordo con il questionario sottopostogli. Il Contraente è esonerato da tale obbligo se ARAG non gli sottopone il questionario o se si tratta di circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio non riportate nel questionario sottopostogli. L Assicuratore ha diritto di rescindere il contratto entro 1 mese dal momento in cui viene a conoscenza di eventuali riserve o inesattezze nella dichiarazione del Contraente. Durante la vigenza del contratto, l Assicurato deve comunicare ad ARAG quanto prima possibile tutte le circostanze che possono modificare il rischio. In caso di aggravamento del rischio, ARAG ha diritto, entro 1 mese dal momento in cui ne viene a conoscenza, di proporre la modifica del contratto o procedere alla sua rescissione. Qualora si verificasse una diminuzione del rischio, l Assicurato ha diritto, a partire dalla seguente annualità, alla riduzione dell importo del premio nella proporzione corrispondente. 7. Garanzie coperte Qualora occorra un sinistro coperto dalla presente polizza, ARAG, non appena notificatogli in accordo al procedimento indicato nell Articolo10, garantisce la prestazione dei seguenti servizi. 7.1 Assistenza medica e sanitaria ARAG si farà carico delle spese corrispondenti all intervento dei professionisti e delle strutture sanitarie necessarie all assistenza dell Assicurato, malato o ferito. Sono espressamente inclusi, non avendo la seguente enumerazione carattere limitativo, i seguenti servizi: a) Assistenza da parte di personale sanitario di Pronto Soccorso e specializzato. b) Esami medici complementari. c) Ricoveri ospedalieri, trattamenti e interventi chirurgici. d) Somministrazione di medicinali durante il ricovero, o rimborso delle spese di medicinali in caso di lesioni o malattie che non richiedano il ricovero ospedaliero. e) Assistenza per problemi odontologici gravi, intendendosi come tali i casi in cui venga richiesto un trattamento d urgenza per infezione, dolore o trauma. 3

4 ARAG si farà carico delle spese corrispondenti a queste prestazioni, fino alla concorrenza massima di Euro per Assicurato, quando le stesse avvengano in uno qualunque dei Paesi appartenenti allo spazio Schengen e l Assicurato sia stato ricoverato in ospedale almeno 1 notte. Le spese per cure odontoiatriche si limitano, in qualunque caso, a Euro 100, o all equivalente in moneta locale. 7.2 Rimpatrio o trasporto sanitario in caso d infortunio o malattia. In caso d infortunio o malattia sopravvenuta dell Assicurato, ARAG si assume: a) Le spese di trasporto in ambulanza fino alla clinica o ospedale più vicino. b) La supervisione a cura del proprio Personale Medico, in contatto con il medico curante dell Assicurato infortunato o ammalato, per determinare le misure convenienti per il miglior trattamento da seguire e il mezzo più idoneo per il suo eventuale trasporto fino ad altro centro ospedaliero più idoneo o fino al suo domicilio. c) Le spese di trasporto del ferito o malato, con il mezzo di trasporto più idoneo, fino al centro ospedaliero prescritto o fino al suo domicilio abituale nel Paese d origine. La decisione sul mezzo di trasporto da impiegare spetta al Personale Medico di ARAG in funzione dell urgenza e gravità del caso. In Europa è disponibile anche un aereo sanitario specialmente attrezzato. Se l Assicurato è ricoverato in un centro ospedaliero lontano dal suo domicilio, ARAG si assume il conseguente trasporto fino al domicilio. 7.3 Rientro o trasporto dell Assicurato deceduto In caso di decesso di un Assicurato, ARAG organizzerà e si farà carico delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel suo Paese di origine. In tali spese si considereranno inclusi i trattamenti post mortem in adempimento dei requisiti legali. Non saranno incluse le spese sostenute per l inumazione e per la cerimonia funebre. ARAG si farà carico del rientro al proprio domicilio di due Assicurati accompagnanti perchè possano accompagnare la salma fino al luogo di inumazione nel suo Paese d origine. 8. Esclusioni Le garanzie contrattate non comprendono: a) Fatti causati volontariamente dall Assicurato o con il concorso di dolo o colpa grave dello stesso. b) Patologie o malattie croniche preesistenti e relative conseguenze, sofferte dall Assicurato prima dell inizio del viaggio. c) Decesso per suicidio, lesioni o malattie derivanti da intento di suicidio o intenzionalmente auto inflitte dall Assicurato, nonché quelle derivanti da atti illeciti dell Assicurato. d) Malattie o stati patologici indotti dall ingestione di alcool, sostanze psicotrope, allucinogene o qualsiasi droga o sostanza stupefacente di caratteristiche similari. e) Trattamenti estetici e la somministrazione o sostituzione di audifoni, lenti a contatto, occhiali, ortesi e protesi in generale, nonché le spese sostenute per parti o gravidanze e qualsiasi tipo di malattia mentale. f) Le lesioni o malattie derivate dalla partecipazione dell Assicurato a scommesse, competizioni o prove sportive, la pratica dello sci e di qualsiasi altro tipo di sport invernale o dei cosiddetti sport di avventure (incluso il escursionismo, trekking e attività simili), e il soccorso di persone in mare, montagna o zone desertiche. g) Effetti diretti o indiretti di eventi prodotti dall energia nucleare, radiazioni radioattive, catastrofi naturali, azioni belliche, disturbi o atti terroristici. h) Qualunque tipo di spesa medica o farmaceutica inferiore a Euro Limiti ARAG si compromette ad assumersi le spese di cui sopra entro i limiti stabiliti e i massimali stipulati caso per caso. Gli eventi prodotti dalla stessa causa e allo stesso tempo si considereranno come un sinistro unico. ARAG è obbligata all esecuzione della prestazione, salvo il sinistro sia imputabile a malafede dell Assicurato. Riguardo alle garanzie che suppongono il pagamento di una quantità di denaro, ARAG si compromette versare il risarcimento dovuto al termine delle investigazioni e perizie necessarie per stabilire l esistenza del sinistro. ARAG si compromette comunque a risarcire entro 40 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro, l importo minimo obbligatoriamente dovuto in base alle circostanze note. Se entro 3 mesi dalla data del sinistro ARAG non ha versato il risarcimento per cause non giustificate o imputabili ad ARAG, il risarcimento è incrementato a un tasso di interesse annuale pari al 20%. 10. Denuncia di sinistro Qualora si verifichi un sinistro potenzialmente coperto dalle garanzie assicurative, l Assicurato dovrà necessariamente mettersi in contatto con il servizio telefonico d emergenza comunicato da ARAG, indicando il nome dell Assicurato, il numero di polizza, numero di telefono e luogo in cui si trova, e il tipo di assistenza di cui ha bisogno. Tale comunicazione può essere realizzata anche con telefonata a carico del destinatario. 11. Disposizioni addizionali L Assicuratore non assume obbligazione alcuna per prestazioni non richieste o realizzate senza il suo previo consenso, salvo in casi di forza maggiore debitamente giustificati. Se la prestazione diretta dei servizi ad opera di ARAG risulta impossibile, ARAG si compromette a rimborsare all Assicurato le spese debitamente giustificate e derivanti da tali servizi entro 40 giorni dalla presentazione dei giustificativi. 12. Surrogazione ARAG si surroga fino al concorso delle somme sborsate in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente polizza, nei diritti e le azioni di competenza degli Assicurati, i loro eredi o aventi diritto, nei confronti di terzi, persone fisiche o giuridiche, a conseguenza del sinistro causante la prestazione di assistenza. In particolare, ARAG ha facoltà di esercitare questo diritto nei confronti delle imprese di trasporto terrestre, fluviale, marittimo o aereo, riguardo al rimborso totale o parziale del costo dei biglietti non utilizzati dagli Assicurati. 13. Prescrizione Le azioni derivate dal contratto d assicurazione prescrivono nel termine di 2 anni dal momento in cui si possono esercitare. 14. Indicazioni Se il contenuto della presente Polizza diverge dalla proposta d assicurazione o dalle clausole pattuite, il Contraente ha diritto di sporgere reclamo nei confronti dell Assicuratore entro un mese dalla consegna della polizza, esigendo che la divergenza sia sanata. Scaduto detto termine senza che sia sporto reclamo, ci si atterrà alle disposizioni della polizza. 4

5 Póliza número: Anulación Plus Condicionado general Póliza número: Anulación Plus Condicionado general 2

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