25/11/2015 IL DEPOSITO TEMPORANEO

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1 IL DEPOSITO TEMPORANEO 1 1

2 IL DEPOSITO TEMPORANEO È: (ART. 183, CO. 1, LETT. BB) bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti 2

3 RECINTO AZIENDALE PRODUTTORE A deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK Spostamenti di rifiuti all INTERNO del luogo di produzione: NO trasporto deposito temporaneo deposito temporaneo OK OK DEPOSITO TEMPORANEO 3

4 PRODUTTORE A deposito temporaneo OK MARIO ROSSI deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK deposito temporaneo Spostamenti di rifiuti all INTERNO del luogo di produzione: NO trasporto OK OK DEPOSITO TEMPORANEO 4

5 Azienda A luogo di produzione deposito temporaneo X Azienda A altra sede medesima azienda deposito temporaneo 5

6 PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda A PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda E B PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda SEDE CENTRALE azienda C PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda deposito temporaneo D 6

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8 ok ok 8

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12 COME POTRANNO ESSERE SPOSTATI I RIFIUTI SANITARI? 12

13 MOVIMENTAZIONE TRASPORTO VERSO SEDE CENTRALE 1. MOVIMENTAZIONE DEROGATORIA VERSO DESTINATARIO AUTORIZZATO AL RECUPERO E SMALTIMENTO 2. ORDINARIO 3. MICRORACCOLTA 4. CONTO PROPRIO 13

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17 MOVIMENTAZIONE DAGLI AMBULATORI 17

18 Luogo di produzione A norma dell'art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. 152/2006, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (Sez. 3, n del 23/01/2013). Nel caso di specie, come visto, i rifiuti, provenienti da un'attività di demolizione, erano stati stoccati dinanzi al piazzale industriale, senza alcuna funzionale connessione con il luogo di loro produzione effettuata da altra società. CASS. SEZ. III, 16 SETTEMBRE 2014, N

19 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 1^ CONDIZIONE 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 19

20 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 2^ CONDIZIONE 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 20

21 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 3^ CONDIZIONE 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 21

22 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 4^ CONDIZIONE 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 22

23 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 5^ CONDIZIONE 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; 23

24 ONERE DELLA PROVA DEL DEPOSITO TEMPORANEO L onere della prova in ordine alla sussistenza della condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria Cass. Pen , n info@ambientelegale.it 24 24

25 REQUISITI TECNICI 25 25

26 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Attualmente (!?!?), le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti 26 26

27 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti 27 27

28 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro 28 28

29 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento ( bacini ); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni: - Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all intero volume del serbatoio - Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi - Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui 29 29

30 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l ambiente 30 30

31 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento 31 31

32 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Se il deposito è realizzato all esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento 32 32

33 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Se il deposito è effettuato all interno di un locale chiuso, è necessario garantire un areazione adeguata 33 33

34 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale

35 Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi: - I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione -Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un etichetta o marchio inamovibile recante la lettera R di colore nero su fondo giallo. -I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni

36 BAT DM altre norme tecniche sono riportate nel DM 29/01/2007 che riporta le linee guida per l'applicazione delle Migliori tecnologie disponibili (BAT) da applicare per gli impianti di trattamento rifiuti che ricadono nel campo di applicazione dell'ippc. In allegato al decreto ci sono puntuali norme tecniche, uno dei quali riguarda proprio i depositi e gli stoccaggi di rifiuti. E' ovvio che un deposito temporaneo presso il produttore nella maggior parte dei casi non è un impianto IPPC, ma determinati criteri costruttivi e gestionali, opportunamente adattati al caso specifico possono e debbono essere adottati a tutti i livelli, a maggior ragione se pensiamo che il TUA ha previsto le "migliori tecniche disponibili" in tutte le fasi della gestione dei rifiuti (art.183, comma1, lettera n)

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