I N D I C E La Limitazione del Servizio Telefonico di assistenza fiscale e tecnica fornito dal CED per Elaborazione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I N D I C E. 1.3.2 La Limitazione del Servizio Telefonico di assistenza fiscale e tecnica fornito dal CED per Elaborazione"

Transcript

1 Via Vigna Jacobini, ROMA Tel. 06 / Fax 06 / Assistenza Tecnico/Fiscale - Indirizzo info@cafconfsal.it Sito Internet S.r.l. MANUALE A OPERATIVO MOD..730/2013 Questo manuale ha lo scopo di descrivere l ITER procedurale del Mod.730 ed informare i responsabili dei CRP e i loro operatori sulle responsabilità, sulle funzioni, sulle scadenze, sulle procedure da applicare per gestire la dichiarazione e per correggere gli errori. In particolare descrive, le competenze specifiche dei soggetti coinvolti nella dichiarazione, dall acquisizione dei dati fino all invio all Agenzia Delle Entrate della stessa. 1. ITER della Dichiarazione Mod.730 Parte Generale 1.1 Operazioni Generali Acquisizione Dati La Consegna del Mod.730 al Contribuente Consegna Modd.730/4 ai Sostituti d'imposta Trasmissione Telematica dei Modd Le Correzioni al Mod FASE La Presentazione del Mod Il Controllo dei Dati presenti nel Mod.730 I N D I C E Frontespizio - controllo dei Codici Fiscali e del Domicilio Fiscale Frontespizio - controllo dei dati del Sostituto D imposta Le Correzioni Possibili al Mod.730 dal 01/04 al 15/ L annullamento e la Cancellazione del Mod Conclusioni alla FASE FASE La Trasmissione Telematica delle Dichiarazioni al CED La Limitazione del Servizio Telefonico di assistenza fiscale e tecnica fornito dal CED per Elaborazione Le Funzioni del CED: Controllo Elaborazione Trasmissione Telematica dei Modd.730/4 ai S. I. 1

2 1.3.4 La Gestione e la Trasmissione delle Dichiarazioni TARDIVE 730 RETTIFICATIVO Le Correzioni Impossibili al Modello Gli strumenti da NON UTILIZZARE per Correggere errori al Mod.730 dal 16/06 al 25/ Le Correzioni Possibili: Strumenti da utilizzare dal 16/06 al 25/10 Sacadenze e Modalità Il Mod.730 Integrativo CODICE Integrativo Neutro Il Mod.730 Integrativo CODICE 1 e CODICE 3 - Il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche (MAGGIOR CREDITO - MINOR DEBITO) Il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche ( MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO) Il Pagamento diretto dell Irpef tramite Modello F Conclusioni alla FASE FASE Le principali funzioni operative del Centro Elaborazioni Dati Conclusioni alla FASE 3 2. Modalità Operative cui debbono attenersi gli Operatori dei CRP per una corretta assistenza fiscale 2.1 Elenco Sintetico dei Principali Documenti che il contribuente deve Esibire all operatore del CAF "Guida al Visto". 2.2 Autocertificazione Modello Ufficiale da Utilizzare e Stampare 2.3 Strumenti e Metodi da utilizzare per l acquisizione dei dati 2.4 Inserimento e Controllo dei sostituti d imposta i sostituti Istituzionali INPS e INPDAP gli indirizzi 2.5 Trasmissione Stampa e Consegna del Mod Statistiche Controllo e Verifica dello Stato dell Archivio Locale e del Server 3. Gli strumenti fiscali e i Termini OPERATIVI per effettuare le CORREZIONE Cosa e Come fare per correggere un Mod Le Priorità delle Correzioni LIVELLI, TIPOLOGIA e GRAVITÀ degli ERRORI Modello A: Mod.730 RICHIESTA CORREZIONI 3.2 LE SANZIONI L Indice del Manuale è strutturato con il principio di segnalibro. Questa modalità permette di posizionarsi in automatico all inizio del Capitolo corrispondente, o del paragrafo, selezionando con il mouse l'argomento interessato, e di tornare automaticamente dal capitolo o dal paragrafo selezionato all Indice per una nuova scelta. Lo scopo di questo manuale è quello di informare gli operatori del settore su tutto quanto non si trova normalmente scritto nei consueti manuali in circolazione efferenti tale materia. 2

3 1. ITER DELLA DICHIARAZIONE MOD.730 PARTE GENERALE Con le seguenti istruzioni, s intende informare e formare gli OPERATORI, circa l'iter tecnico/fiscale del Mod.730, ossia sulla vita e le varie fasi che la dichiarazione attraversa lungo il suo percorso che va dall'acquisizione dei dati presso le sedi dei CRP fino all'invio della stessa (trasmissione telematica) al Ministero dell Economia e delle Finanze. Conoscendo bene i singoli passaggi e gli obblighi di ogni soggetto coinvolto nei vari passaggi, si possono prevenire molti problemi collegati alla gestione tecnica e fiscale della dichiarazioni. 1.1 OPERAZIONI GENERALI In breve possiamo sintetizzare che tale iter si articola e si esaurisce in 3 FASI o PASSAGGI ACQUISIZIONE DEI DATI Della dichiarazione presso i Centri di Raccolta Periferici (acquisizione e controllo documenti, - dal 01/04 al 31/05; trasmissione telematica dei dati al centro elaborazione dati nazionale ENTRO NON OLTRE il 15/06, entro LA STESSA DATA, controllo e VERIFICA degli ESITI relativi ai files trasmessi dal vostro Centro attraverso l apposita funzione; si ricorda, che la stampa ufficiale (VALIDA AI FINI FISCALI) della dichiarazione sarà possibile solo dopo che il CRP avrà inviato al CAF per l elaborazione il file contenente la dichiarazione. Inoltre ricordiamo che la dichiarazione consegnata dal dichiarante PRECOMPILATA e che non necessita di alcun intervento correttivo da parte dell operatore è da ritenersi sempre GRATUITA; LA CONSEGNA DEL MOD.730 AL CONTRIBUENTE In applicazione della vigente normativa la consegna del Mod.730 al contribuente da parte dei CAF, comprensivo di Mod.730/3 deve avvenire anche quest anno entro il 15 giugno CONSEGNA DEI MODD.730/4 AI SOSTITUTI D'IMPOSTA La liquidazione al sostituto d'imposta (elaborazione dei dati, stampa e la CONSEGNA attraverso la TRASMISSIONE TELEMATICA del mod. 730/4 ai Sostituti d Imposta è a ESCLUSIVA CURA DEL CAF, e deve concludersi entro il 30/06 per tutte le dichiarazioni ORDINARIE. E, entro il 10/11 per le dichiarazioni INTEGRATIVE; TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 All Agenzia delle Entrate (elaborazione controllo formale e fiscale) della dichiarazione, invio Telematico all Anagrafe Tributaria entro il 30/06 per le dichiarazioni 730 ORDINARIE, entro 10/11, per le dichiarazioni 730 INTEGRATIVE LE CORREZIONI AL MOD.730 Causa la modifica legislativa alle date fissate per gli adempimenti del CAF nei confronti dei dichiaranti, dei Sostituti d Imposta e del Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate), viene in pratica preclusa la possibilità di utilizzare il modello 730 Rettificativo per correggere alcuni errori riscontrabili sul modello 730. Di conseguenza, dal 01/07, e fino al 25/10, sarà possibile correggere la dichiarazione ricorrendo al Mod.730 Integrativo oppure al Mod.UNICO P.F INTEGRATIVO o a RAVVEDIMENTO. Tali strumenti, dovranno essere utilizzati asseconda della tipologia d errore da correggere (formale/fiscale) riscontrata sul modello 730 ORDINARIO presentato ENTRO IL 31 Maggio. Passiamo ora ad una dettagliata trattazione di ogni singola FASE dell iter della dichiarazione. 1.2 FASE 1 É il passaggio più complesso e delicato di tutto l'iter della dichiarazione, perché eventuali errori commessi durante questa fase se non corretti tempestivamente, si ripercuotono in tutte le fasi successive, fino ad arrivare alla mancata o ritardata trasmissione delle liquidazioni d'imposta al sostituto (Mod.730/4), o alla mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione al Ministero dell Economia e delle Finanze. Tale fase è però anche la più elastica, infatti eventuali errori riscontrati nella dichiarazione possono essere corretti tempestivamente in un arco di tempo molto ampio ossia circa 2 mesi, direttamente dagli operatori del Centro, e non comportano particolari oneri a carico dei vari soggetti interessati. La prima cosa da fare a cura dei responsabili dei CRP, degli Sportelli e degli operatori PREPOSTI ALLA RACCOLTA (acquisizione dati), è munirsi di una copia delle Istruzioni ministeriali del Mod.730, che il CAF mette a disposizione sul suo sito nell area riservata, e anche all interno del programma 730, di una copia delle presenti Istruzioni, e di una copia del manuale Guida al Visto di conformità del Mod.730, sempre fornito dal CAF. Durante questa fase i responsabili principali della dichiarazione sono i CONTRIBUENTI, obbligati a fornire tutti i dati al CAF, assieme ai responsabili dei CRP, degli Sportelli e i loro 3

4 operatori che debbono richiedere TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI per una corretta compilazione della dichiarazione. La prima cosa da sapere per una corretta gestione di questa FASE sono le date da rispettare LA PRESENTAZIONE DEL MOD.730 La prima data da ricordare è quella che la legge fissa per i termini di PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE MOD.730, il contribuente deve presentare al CAF la dichiarazione entro il 31/05; il CRP grazie alle soluzioni tecnologiche adottate dal CAF, avrà comunque tempo fino al 15/06 per trasmettere telematicamente le dichiarazioni al CAF che eserciterà le successive e consuete operazioni di controllo ed elaborazione delle dichiarazioni IL CONTROLLO DEI DATI PRESENTI NEL MOD.730 Fino a tale data, i responsabili dei CRP, degli Sportelli e gli operatori preposti all'acquisizione dei dati, debbono usare la massima attenzione nel controllare l'aspetto formale della dichiarazione presentata, attraverso la documentazione obbligatoria che il contribuente deve fornire in fotocopia (mai in originale) per la compilazione della stessa. Si ricorda a tal proposito che, l OBBLIGO sussiste anche se si tratta di consegna di un MODELLO PRECOMPILATO, questo perché le responsabilità in capo al CAF (DELL APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ) sono a norma di legge le stesse in ENTRAMBI I CASI FRONTESPIZIO - CONTROLLO DEI CODICI FISCALI E DEL DOMICILIO FISCALE In particolare si deve SEMPRE controllare: l'esattezza di tutti i CODICI FISCALI esposti nella dichiarazione (dichiarante, familiari e sostituto d imposta). DOMICILIO FISCALE del dichiarante (vedi per il dettaglio paragrafo 2) I dati del sostituto d imposta (codice fiscale/partita IVA, denominazione sociale e indirizzo) FRONTESPIZIO - CONTROLLO DEI DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Pur se questa fase operativa sembrerebbe essere ormai superata con l introduzione da quest anno della Trasmissione Telematica dei Modelli 730/4 a tutti i sostituti così non è poiché la fase successiva alla trasmissione telematica dei modelli 730/4 seguirà sempre la via cartacea e/o mezzo mail quindi, va posta sempre e comunque particolare attenzione sul C.A.P. (codice di avviamento postale) dell indirizzo del sostituto, (ES.: L INDICAZIONE DI UN C.A.P. GENERICO SIGNIFICA SEMPRE L AUTOMATICA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA DEL MOD.730/4 AL SOSTITUTO) e al numero civico, ma la stessa attenzione deve essere posta sulla Denominazione Sociale, sul codice fiscale dello stesso e sul CODICE SEDE (vedi per il dettaglio il paragrafo 2), se presente sul CUD nell apposito campo. Tale dato è da inserire obbligatoriamente nella dichiarazione per una corretta consegna (TRASMISSIONE TELEMATICA), del modello 730/4, adempimento che da quest anno formalmente è stato esteso a TUTTI i sostituti presenti sull intero territorio nazionale, con esclusione di INPS, INPDAP, E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ex Tesoro TUTTE LE SEDI), per i quali resta in essere l ormai collaudata modalità di trasmissione degli anni passati. Tali dati non debbono essere mai incompleti, parziali o non veritieri o forzati, pena la nullità della dichiarazione al momento dell invio al CAF. A tale proposito, si consiglia sempre, se presente nel CUD, indicare anche il numero di fax del sostituto, e se presente anche l indirizzo mail sempre per un corretto recapito dei modelli 730/4. Verificare sempre e attentamente eventuali dati inseriti nella sezione ANNOTAZIONE DEL CUD parte integrante e ormai fondamentale del CUD per una corretta compilazione e del modello 730. ATTENZIONE: si ricorda che in alcuni casi particolari, il sostituto d imposta potrebbe non essere quello indicato sul CUD fornito dal contribuente. Chiedete sempre al contribuente per chi lavora e, se il sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio nel mese di luglio (PRINCIPIO DI COMPETENZA), è lo stesso di quello indicato sul CUD, o se pur restando lo stesso sostituto siano nel mentre cambiati altri dati quali denominazione sociale partita IVA o Codice Fiscale rispetto a quelli indicati nel CUD presentato. L errata o inesatta indicazione di tali dati, è tra le principali cause di errore che si sono riscontrate nelle dichiarazioni degli anni passati che purtroppo continua a ripetersi. Naturalmente la presenza di tali errori, non consente la liquidazione della dichiarazione nei tempi dovuti con conseguente lamentela del contribuente e problemi per il CAF. La verifica dei dati sopra indicati, passa semplicemente attraverso la richiesta (obbligatoria) dell operatore e la consegna (obbligatoria) da parte del contribuente, del tesserino 4

5 del codice fiscale/tessera sanitaria, assieme a una copia del CUD 2013 o 2012, attestante i redditi del contribuente e i dati del sostituto d'imposta; detti controlli oltre ad essere richiesti dal CAF, sono imposti per legge dal Ministero delle Finanze per tutte le dichiarazioni, in conformità dell applicazione della normativa vigente in materia di apposizione di Visto di Conformità. Per la correzione di errori riscontrati su tale dato, vedi punto e punto ATTENZIONE! si ricorda che il codice fiscale del contribuente da inserire nel Mod.730, e quello presente sul CUD del contribuente stesso, devono essere SEMPRE UGUALI. In particolare, è il Codice Fiscale presente sul CUD, che deve essere sempre uguale a quello del Tesserino o Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero delle Finanze e non viceversa. Infatti, se così non fosse, si deve passare a verificare quale dei due sia errato e quindi uno dei due deve essere obbligatoriamente corretto prima di acquisire e trasmettere la dichiarazione al CAF. Individuato l errore, la correzione dovrà essere fatta, asseconda della situazione riscontrata, o presso il sostituto d imposta o presso il Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate) al fine di allineare i due dati, quindi si sottolinea che, il codice fiscale presente sul CUD deve essere sempre uguale a quello rilasciato dal Ministero (Anagrafe Tributaria) e quindi inserito sul 730 e non viceversa LE CORREZIONI POSSIBILI AL MOD.730 DAL 01/04 AL 15/06 Durante questa prima fase, la dichiarazione che è in possesso del CRP, anche se é stata inviata al CAF, può subire qualsiasi correzione dei dati, da parte degli operatori responsabili dei CRP, e degli Sportelli, oppure su espressa richiesta del contribuente. Però, qualora la dichiarazione sia stata inviata al CAF, se sottoposta a correzione, durante questa prima fase, deve essere obbligatoriamente ritrasmessa, infatti, il principio fondamentale del sistema tecnico predisposto dal nostro CAF individua l ultima versione della dichiarazione trasmessa quale dichiarazione valida in sostituzione della precedente. Naturalmente, a fronte delle eventuali correzioni, apportate durante questo periodo, vi ricordiamo di rilasciare sempre al contribuente, la nuova stampa, ossia quella dell'ultima versione trasmessa al CAF, ritirando la precedente copia che deve essere annullata e cestinata oppure allegata alla nuova come prova della correzione effettuata. In questa fase, debbono essere fornite al contribuente tutte le indicazioni, (o il contribuente deve esprimere la volontà richiedendole) relativamente a tali possibilità: modificare i dati del Sostituto d'imposta (indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, ecc...); modificare la composizione del quadro familiari e le loro % di detrazione; modificare la dichiarazione da congiunta a disgiunta e viceversa; rateizzare il debito Irpef, fino ad un massimo di 5 rate per i dipendenti 3 per i pensionati; esprimere la volontà di NON EFFETTUARE il versamento degli acconti Irpef; effettuare versamenti degli acconti Irpef in MISURA INFERIORE rispetto al dovuto; inserire nuovi dati reddituali; inserire nuovi oneri detraibili o deducibili. In questa fase, il contribuente è obbligato a fornire all operatore Caf le seguenti informazioni che rilascerà sotto la propria responsabilità, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, informazioni che sono fiscalmente e tecnicamente rilevanti al fine di poter decidere se il contribuente possa oppure non possa presentare il 730: rapporto di lavoro: per tutti se è in essere dal mese di GIUGNO fino al mese LUGLIO se a credito Irpef; per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di presentare validamente il Mod.730 la legge impone che il contratto in essere deve avere durata almeno dal mese di settembre dell anno 2012 al mese di giugno/luglio dell anno 2013 e la liquidazione deve terminare a CREDITO IRPEF senza alcuna compensazione tra crediti ed eventuali debiti. oppure fino al mese di DICEMBRE se in debito Irpef affinché il datore di lavoro possa effettuare le regolari trattenute Irpef (questo per evitare di effettuare il versamento della seconda rata d'acconto IRPEF personalmente con Mod.F24, o nelle peggiori delle ipotesi di non effettuarla affatto, incorrendo in sanzioni future emesse dall Agenzia delle Entrate per inadempienza). Vedi anche il punto L ANNULLAMENTO E LA CANCELLAZIONE DEL MOD.730 Sempre durante questa prima fase, il contribuente in casi eccezionali, ma entro il ENTRO IL 14/06 può esprimere la volontà al CRP di ANNULLARE LA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA, ossia richiederne la CANCELLAZIONE dagli archivi del CAF, anche se la dichiarazione è già stata trasmessa al CED, con apposita procedura che sarà fonte di ulteriori istruzioni e che comunque è consultabile direttamente dal menù Help del programma 730. Il responsabile del CRP, o l'operatore, debbono obbligatoriamente ritirare la copia del Mod.730 in possesso del contribuente e farsi rilasciare 5

6 (utilizzando l apposito modulo), una dichiarazione nella quale lo stesso, deve fare RICHIESTA ESPRESSA di ANNULLAMENTO/CANCELLAZIONE del Mod.730 dagli archivi GENERALI, sollevando il CAF da qualsiasi responsabilità futura in merito alla possibile mancata presentazione della dichiarazione. Richieste di cancellazione/annullamento di dichiarazioni dopo il 14/06 NON potranno essere né accettate né inoltrate al CAF perché non potranno essere accolte. Quindi, l annullamento della dichiarazione presentata al CRP e trasmessa al CAF non può più essere effettuato dopo il 14 giugno per nessun motivo. (vedi anche il punto 1.3.5) CONCLUSIONI ALLA FASE 1 In breve, nella FASE 1 fin qui esaminata, i soggetti che hanno le maggiori responsabilità sulla dichiarazione e risultano coinvolti nella sua gestione sono: il contribuente, (responsabile principale); il centro di raccolta periferico o lo sportello, nella figura del responsabile e dell operatore (corresponsabili); in parte il CAF, attraverso i suoi consulenti, i suoi tecnici e i suoi collaboratori che forniscono le informazioni fiscali per la compilazione della dichiarazione, l assistenza tecnica al programma e le modalità più giuste per correggere eventuali errori segnalati. Gli strumenti messi a disposizione del CRP per comunicare con la sede nazionale durante tutto il periodo compreso tra il 1 aprile e il 15 giugno, e oltre, sono il consueto contatto telefonico: per la consulenza tecnico-fiscale on-line, il fax.: , l info@cafconfsal.it. Inoltre il CAF mette a disposizione sul sito internet nella vostra area riservata tutte le informazioni e i documenti da consultare e utilizzare in tempo reale per risolvere molti dei problemi che si incontrano durante la gestione del servizio, nonché un servizio di FAQ FISCALI E TECNICHE, attivo h24 che permette di formulare domande e ricevere risposte entro le 24 ore successive alla domanda posta. Ciò consente la correzione degli errori, anomalie o problemi riscontrati sulle dichiarazioni, in modo tempestivo. Tuttavia per far si che tutto vada come indicato si debbono rispettare e applicare le Regole Generali che il CAF, indica nelle presenti istruzioni, unitamente alle Regole stabilite dal Ministero dell Economia e delle Finanze in applicazione alla vigente normativa. 1.3 FASE 2 Durante la FASE 2, ai soggetti responsabili della dichiarazione indicati nella FASE 1, si aggiungono e interagiscono ulteriori figure esterne che non permettono interventi correttivi in tempi brevi, perché i loro interventi sono legati al rispetto e all applicazione ferrea delle regole burocratiche stabilite dalla vigente normativa in materia di 730. Di seguito indichiamo quali sono questi soggetti, i tempi, le date e gli strumenti disponibili per intervenire sulla gestione di una singola dichiarazione, al fine di correggere eventuali errori riscontrati sulla stessa dopo il 15 giugno LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI AL CED IL 15 GIUGNO, improrogabilmente, é la data fissata dal CAF per TUTTI i responsabili dei CRP degli Sportelli e i loro operatori per trasmettere telematicamente al CED, TUTTE le dichiarazioni validate e ancora non trasmesse, fino a tale data. Il CAF dal 16 GIUGNO procederà così, previo controllo dei dati acquisiti, alla verifica dei Codici Fiscali (SIATEL), all elaborazione e alla generazione e TRASMISSIONE TELEMATICA di TUTTI i modd.730/4 ai sostituti d imposta entro E NON OLTRE il 30/06, nel rispetto della vigente normativa LA LIMITAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA DEL CED PER CONSENTIRE L ELABORAZIONE DATI Attenzione! Come tutti gli anni nel periodo che va dal 16 giugno al 30 giugno compreso, il CED del CAF ridurrà temporaneamente il servizio di assistenza fiscale telefonica ai CRP, al fine di concludere le avviate operazioni indicate nel precedente punto. I Responsabili dei CRP, degli sportelli e i loro operatori sono pregati di collaborare riducendo al minimo le richieste telefoniche utilizzando in alternativa se necessario, durante questo periodo per segnalare eventuali anomalie sulle dichiarazioni trasmesse al CAF, i seguenti canali: , FAX, E LE FAQ indicati nel precedente punto LE FUNZIONI DEL CED: CONTROLLO ELABORAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA (SPEDIZIONE) DEI MODD.730/4 AI SOSTITUTI D IMPOSTA Premesso che questo è uno dei passaggi più delicati di tutto l ITER della dichiarazione, e che in virtù delle modifiche legislative apportate questo adempimento ha subito uno stravolgimento per ciò che concerne i tempi di elaborazione controllo e consegna dei modelli 730/4 fissati ormai al 30/06, si precisa che durante il periodo indicato al punto 1.3.2, ossia in meno di 10 giorni 6

7 lavorativi, il Centro Elaborazione Dati del CAF, deve operare tutta una serie di controlli formali fiscali e tecnici, sulle dichiarazioni, al fine di elaborare e produrre tutti i Modd.730/4, che da quest anno saranno trasmessi SOLO telematicamente ai Sostituti d Imposta entro il 30 GIUGNO, assieme alle relative dichiarazioni al Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate). Durante questo periodo, vi elenchiamo gli strumenti (modalità e tempi), che devono essere utilizzati per correggere eventuali errori riscontrati sulle dichiarazioni in base alla vigente normativa entro e dopo il 30 GIUGNO LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI TARDIVE RETTIFICATIVO Causa le nuove scadenze, e l abuso che nel passato se ne era fatto, il MEF ha ridotto i termini di gestione delle dichiarazioni, con conseguente impossibilità, di utilizzare di fatto la dichiarazione 730 Rettificativa. Ciò significa che, la gestione della dichiarazione dopo le date fissate per la trasmissione telematiche delle dichiarazioni 730 al MEF 30/06, potrà avvenire o con dichiarazione 730 integrativa se a favore, o con la presentazione dal modello Unico p.f. correttivo nei termini o integrativo; mentre la dichiarazione TARDIVA e la dichiarazione di RETTIFICA A SFAVORE del contribuente potrà essere gestita SOLTANTO con la presentazione del MODELLO UNICO P.F LE CORREZIONI IMPOSSIBILI AL MODELLO 730 A partire dal, 16/06 al 30/06, la dichiarazione TRASMESSA al CAF dal CRP, non può e non deve subire, da parte del responsabile del CRP, dello Sportello, dell'operatore o per richiesta del contribuente alcuna modifica sui propri archivi rispetto a quella trasmessa, mentre il CED del CAF può alla se necessario intervenire con correzioni d ufficio al fine di correggere errori segnalati dall ultima versione del programma di controllo Sogei. In particolare dagli operatori dei CRP non possono essere apportate per nessun motivo le correzioni indicate al punto del presente documento. Altresì non possono essere fatte richieste di annullamento delle dichiarazioni come indicato al punto sempre del presente documento (salvo eccezioni). A nulla vale nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 giugno, ossia dopo l'invio dei dati AL SOSTITUTO D IMPOSTA E AL MINISTERO DELLE FINANZE, fare richieste al CAF o apportare correzioni relativamente ai punti sopra indicati, perché il sostituto d'imposta non le accetterà in applicazione della vigente normativa. Ciò significa che le dichiarazioni inviate per quella data sono da considerarsi DEFINITIVE ED IMMODIFICABILI fatta eccezione per i dati del sostituto d'imposta, qualora quelli inviati siano errati (naturalmente deve essere l'eccezione, perché se il controllo all origine è operato con diligenza secondo le indicazioni date, l errore sul sostituto non si dovrebbe presentare), così come anche la correzione dei Codici Fiscali dei Dichiaranti e/o Coniugi. ANNULLAMENTO II ACCONTO IRPEF: il contribuente che NON vuole versare la seconda rata d'acconto Irpef o versarla in misura inferiore, rispetto a quella che scaturisce dal calcolo d imposta del mod. 730 (modello 730/3 seconda pagina), dopo, il 15 giugno, deve sempre farne richiesta direttamente al suo sostituto d'imposta e MAI AL CAF CHE NON PUÒ INTERVENIRE NE TECNICAMENTE NE FISCALMENTE NEL MODIFICARE TALE DATO. La richiesta, deve essere presentata con apposita istanza, dal contribuente direttamente al sostituto d imposta entro il 30 settembre. Si ricorda che il CRP, in merito a tale richiesta, può intervenire solo fornendo al contribuente che ne fa richiesta, un modello personalizzato con i dati del dichiarante, stampabile attraverso la funzione di stampa della dichiarazione propria del programma 730 distribuito dal CAF. Tale modello, quindi, dovrà essere consegnato dal dichiarante direttamente al proprio sostituto d imposta. Per tutte le altre correzioni, si dovrà necessariamente attendere il rilascio dell aggiornamento del programma 730 che consentirà la gestione dei modelli 730 INTEGRATIVI GLI STRUMENTI DA NON UTILIZZARE PER CORREGGERE GLI ERRORI DEL MOD.730 DAL 16/06 AL 25/10 In tutti i casi indicati nei punti e per correggere eventuali errori possono essere utilizzate una serie di procedure che di seguito descriviamo. E importante utilizzare gli strumenti corretti, perchè, qualsiasi correzione effettuata sul Mod.730 presentato non sospende le procedure di liquidazione avviate presso il sostituto d imposta. Preliminarmente occorre sottolineare che qualora la correzione degli errori comporti un maggior credito o un minor debito SI SCONSIGLIA l utilizzo del modello Unico 2013 p.f. Infatti, per tali tipi correzioni si deve utilizzare il Mod.730 Integrativo. Ottenendo rimborsi più celeri e con molta più semplicità. Se, dalle correzioni da fare risulti, invece, un maggior debito o un minor credito non potrà essere utilizzato il c.d. Mod.730 Integrativo ma deve essere utilizzato il Mod.Unico 2013 p.f. che tratteremo più avanti. In questo periodo infine non è più possibile annullare la dichiarazione a meno che non si tratti di casi particolarissimi (soggetto deceduto oppure errore di persona). Il problema è risolvibile solo attraverso il CED ad insindacabile giudizio del Responsabile dell Assistenza Fiscale. 7

8 1.3.7 LE CORREZIONI POSSIBILI: STRUMENTI DA UTILIZZARE DAL 16/06 AL 25/10 SCADENZE E MODALITA Premesso che, entro il 15 giugno so deve consegnare copia del Mod.730 al contribuente. Il Modello deve essere stampato nella seguente modalità: una copia completa della dichiarazione al contribuente che deve obbligatoriamente firmare al momento della consegna, per i seguenti motivi: il primo, per rispettare la normativa vigente (il modello senza firma autografa del contribuente è da ritenersi FISCALMENTE NULLO); il secondo, per evitare contestazioni future fatte in ritardo, perché, se il contribuente riscontra la presenza di errori, si deve intervenire tempestivamente alla loro correzione applicando gli strumenti più idonei al caso specifico, ossia: 1) Mod.730 INTEGRATIVO: Errori o dimenticanze commessi dal contribuente e che comportano un maggior credito o un minor debito che è suddiviso, attraverso l introduzione di tre codici (1, 2 e 3) in tre fattispecie distinte asseconda del tipo di correzione da apportare alla dichiarazione originale, nello specifico i tre codici identificano le seguenti tipologie di errori da correggere: CODICE 1, da presentare entro il 25 ottobre integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un imposta invariata; CODICE 2, da presentare entro il 25 ottobre integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del SOSTITUTO D IMPOSTA; CODICE 3, da presentare entro il 25 ottobre integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del SOSTITUTO D IMPOSTA sia ai dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor importo a debito oppure un imposta invariata. 2) Mod. Unico 2013 Persone Fisiche : Errori o dimenticanze commessi dal contribuente e che comportano un minor credito o un maggior debito; La seconda copia da stampare e fare firmare del Mod.730 che chiameremo RIDOTTA e che deve essere trattenuta dal CRP per poi essere spedita al CAF, dovrà comprendere i seguenti modelli: Modello 730/2; Modello 730/1 e 730/1 Bis (destinazione dell 8 e del 5 x 1000); Autocertificazione (quella che si stampa in automatico con il programma) con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del contribuente, necessaria affinché l Autocertificazione sia considerata valida. Naturalmente tutti questi modelli necessitano della firma autografa del contribuente, ponendo particolare attenzione alla scheda relativa alla destinazione dell 8 e del 5 x 1000, che deve avere anch essa la firma autografa del contribuente nel caso in cui questi ha ritenuto di effettuare la relativa destinazione IL MOD.730 INTEGRATIVO CODICE INTEGRATIVO NEUTRO Il CRP, dal 01 LUGLIO CIRCA al 25 OTTOBRE, dopo aver aggiornato il programma per gestire i 730 INTEGRATIVI, potrà effettuare direttamente le correzioni alle dichiarazioni trasmesse intervenendo direttamente. Ma, solo per correggere errori che rientrano strettamente in uno dei tre codici sopra menzionati. La CORREZIONE dei soli errori formali (indirizzi, nomi cognomi ecc.), deve essere effettuata esclusivamente attraverso l utilizzo del modello Unico P.f. 730 INTEGRATIVO CODICE 2, ERRATA INDICAZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA: è l errore più diffuso, l esempio tipico dell errore che stiamo analizzando, è quando il sostituto d imposta che effettua il conguaglio non è più quello che ha rilasciato il CUD perché, ad esempio, il contribuente ha cambiato datore di lavoro, oppure perché il sostituto d imposta ha cambiato denominazione sociale (a seguito di trasformazioni, fusioni, ecc.), oppure ha cambiato codice fiscale o sede (indirizzo). In tali casi, il contribuente NON RICEVE IL RIMBORSO, oppure, non gli VENGONO OPERATE LE RITENUTE. Le richieste di correzione DEL SOSTITUTO presentate dal dichiarante, dopo il l5/06, in linea di massima non debbono essere evase, a meno ché non siano dettagliate e correlate dei documenti che giustificano inequivocabilmente la richiesta stessa, la documentazione dovrà essere poi inviata unitamente alla dichiarazione al CAF per l archiviazione. La richiesta di correzione del Sostituto d Imposta, deve essere sempre firmata dal contribuente. Perché, qualora non rientri nei casi sopra indicati o mancasse di uno degli elementi o dei requisiti descritti nelle istruzioni fornite dal CAF CONFSAL, il CRP non deve evaderla, al fine di non arrecare danni al CAF e al contribuente stesso. Qualora, si contravvenisse a quanto detto il Responsabile del CRP si assumerebbe direttamente l onere 8

9 dell eventuale errore per l arbitraria correzione effettuata. ATTENZIONE! Il cambio del sostituto invece deve essere fatto tempestivamente dall operatore del centro, quando lo scarto del modello 730/4 trasmesso dal CAF al sostituto è notificato nell APPOSITA SEZIONE dell AREA RISERVATA al CRP dalla sede Nazionale. L elenco degli scarti sarà PUBBLICATO in questa area a partire dai PRIMI GIORNI DI LUGLIO; in alternativa a detta notifica, la correzione dovrà essere fatta solo se suffragata da qualsiasi altro documento ufficiale che il sostituto rilasci per certificare lo scarto del modello 730/4 trasmessogli dal CAF. Statisticamente le correzioni più ricorrenti in dichiarazione, sono quelle relative all indicazione di un Sostituto d Imposta errato o del codice fiscale del contribuente (vedi punto 1.2.4). La presentazione di un Mod.730 integrativo codice 2, che avviene inevitabilmente dopo la data del 15 o del 30/06 determinano sempre la presentazione di una DICHIARAZIONE TARDIVA (vedi punto 1.3.4) alla cui liquidazione d imposta, se a debito, il sostituto applica ai sensi della vigente normativa, le sanzioni a carico del contribuente attraverso una maggiorazione dello 0.4%. La richiesta di correzione di questi tipi di errore, deve essere sempre fatta, solo dopo aver compilato il modulo specifico di richiesta da allegare alla copia della dichiarazione sottoscritto dal contribuente. Le modalità di esecuzione e le conseguenze di questo intervento correttivo alla dichiarazione già presentata, sono state già ampiamente indicate nei punti e del presente manuale. Rimanendo in tema, di seguito indichiamo, in merito a errori di sostituto e di codici fiscali, ulteriori casistiche particolari che comportano diverse modalità di correzione sulla dichiarazione che presenta tali errori: a. IL CONTRIBUENTE NON POSSIEDE AFFATTO UN SOSTITUTO D IMPOSTA PER L ANNO 2013 CHE POSSA LIQUIDARE LA DICHIARAZIONE O NON POSSIEDE UN SOSTITUTO D IMPOSTA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL MESE DI LUGLIO E IL MESE DI NOVEMBRE In questo caso il contribuente ad esempio perché dimesso o licenziato o con contratto a termine che scade nel mese di giugno, o che, non é in essere fino a tutto il mese di luglio non viene liquidato dal sostituto d imposta (scarto 730/4). Il dichiarante che si trova in tale condizione fin dall origine avrebbe dovuto presentare il Modello Unico o il Mini Unico. Tuttavia se per errore ha presentato invece il mod.730, la dichiarazione dal punto di vista fiscale resta comunque valida fiscalmente e sarà trasmessa all Agenzia delle Entrate; se la dichiarazione vanta una liquidazione d imposta a credito, tale credito che non è naturalmente perso, ma il contribuente dovrà presentare oltre al 730 già presentato, anche un modello Unico integrativo riferito allo stesso anno d imposta per certificare il credito non rimborsato. Bisogna comunque fare attenzione se nella liquidazione d imposta che risulta COMPLESSIVAMENTE a credito NON VI SIANO DA VERSARE DELLE DIFFERENZE DI ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI; in questo caso il contribuente deve per dette imposte, per non incorrere in sanzioni future, effettuare i versamenti a debito tramite Mod.F24; se invece, la dichiarazione conclude con una liquidazione a debito, il contribuente dove effettuare il versamento delle imposte direttamente utilizzando il Mod.F24 a ravvedimento, versando quindi anche la sanzione con (codice 8901), sommando invece al debito della singola imposta da versare anche gli interessi di mora per il ritardato versamento. In merito a tali casistiche nel nostro sito potete trovare una guida completa al ravvedimento operoso. b. IL CONTRIBUENTE NON POSSIEDE PIÙ IL SOSTITUTO D IMPOSTA DOPO IL MESE DI LUGLIO, LIQUIDAZIONE PARZIALI In tal caso, se la dichiarazione termina con una liquidazione a credito, non ci sono problemi perché il sostituto nel rilasciare l ultimo CUD certificherà il credito residuo non rimborsato che sarà utilizzato dal contribuente nella dichiarazione dell anno successivo. Sorge invece un problema qualora la dichiarazione terminava con una liquidazione a debito ovvero il contribuente aveva richiesto la rateizzazione dello stesso fino ad un massimo di 5 rate. Premesso che, la dichiarazione dal punto di vista fiscale resta sempre valida, e che, proseguirà il suo ITER, il contribuente per sanare la sua posizione fiscale DEVE VERSARE SOLO LA PARTE RESIDUALE DELLE IMPOSTE A DEBITO, dopo attenta verifica ed eventualmente previa certificazione del vecchio sostituto prima di applicare il metodo indicato alla lettera a. (utilizzo del modello F24); la stessa metodologia deve essere applicata anche in caso di INCAPIENZA della retribuzione del contribuente per pagare le imposte a debito. Qualora la dichiarazione preveda la trattenuta di un secondo acconto (acconto, che non sarà trattenuto dal sostituto che non c è più), il CRP in tal caso dovrà darne informazione al contribuente affinché provveda autonomamente al versamento delle imposte a debito entro il 30/11/2013 o successivamente in base alla segnalazione del sostituto con Mod.F24, (cod II acc. Irpef, cod I acc. Irpef, 4001 saldo Irpef). Stessa cosa 9

10 vale per tutte le altre imposte a debito da versare. Naturalmente ogni qual volta le imposte a debito vengono versate in ritardo rispetto alle scadenze ordinarie per le stesse si dovranno pagare sanzioni ed interessi (ravvedimento). c. IL CONTRIBUENTE CAMBIA SOSTITUTO D IMPOSTA IN UN PERIODO COMPRESO TRA IL MESE DI LUGLIO E QUELLO DI NOVEMBRE. Questo rappresenta il caso più delicato da gestire, in quanto ci si trova di fronte ad una serie di controlli accurati da effettuare, prima di poter essere certi di modificare il sostituto d imposta, sia che la dichiarazione termini con una liquidazione a CREDITO, sia che termini con una liquidazione a DEBITO. Nel caso di CREDITO, prima di cambiare il sostituto, deve essere attentamente controllato che il vecchio sostituto non abbia neppure parzialmente o totalmente rimborsato il credito d imposta: se ciò fosse, il cambio di Sostituto non può e non deve essere fatto, e il credito residuo NON LIQUIDATO, deve essere riportato nella dichiarazione da presentare l anno successivo (importo ricavabile dal modello CUD). Questo per evitare sanzioni future a carico del contribuente per aver percepito indebitamente doppia liquidazione d imposta. Anche nel caso di DEBITO, prima di cambiare il sostituto, deve essere attentamente controllato che il vecchio sostituto non abbia parzialmente o totalmente operato le ritenute d imposta, se ciò fosse il cambio di Sostituto non può e, non deve essere fatto, e il debito residuo NON TRATTENUTO, deve essere gestito con i metodi indicati nel precedente punto a. Quanto sopra affermato può e deve essere verificato dal confronto tra il risultato della liquidazione esposto nel Mod.730/3 seconda pagina e i cedolini paga e/o i ratei di pensione del contribuente. Si tratta comunque di casi marginali, infatti, quasi sempre il sostituto provvede in fase di cessazione del rapporto di lavoro ad effettuare i necessari conguagli. d. DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/06 E IL 30/11 CHE HA PRESENTATO DICHIARAZIONE SINGOLA. Premesso che, il decesso del contribuente assistito nel periodo indicato, fa venir meno l obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal Mod.730, ma che non sospende l efficacia e la validità fiscale del Mod.730 presentato va osservato che: se il decesso è avvenuto prima dell effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto deve comunicare agli eredi, utilizzando le voci esposte del Mod.730/3, l ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute e che devono essere versate dagli eredi direttamente nei termini previsti dalla vigente normativa con Mod.F24. Si ricorda inoltre che in questo caso gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti sempre in applicazione della vigente normativa. Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto 730/3, provvedendo ad indicarli anche nell apposita certificazione (CUD). Il credito potrà essere utilizzato dagli eredi nella successiva dichiarazione che devono o possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi della vigente normativa. In alternativa gli eredi possono presentare istanza di rimborso presso l Agenzia delle Entrate per riscuotere il credito vantato dal deceduto. In questi due casi non deve essere mai presentato, in sostituzione del mod. 730, il mod. Unico persone fisiche, perché il Mod.730 presentato rimane comunque valido. Tuttavia se gli eredi rilevano delle incongruenze nel Mod.730, possono presentare il Mod. Unico 2013 Persone Fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte. e. DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/06 E IL 30/11 CHE HA PRESENTATO DICHIARAZIONE CONGIUNTA. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come contribuente, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel 730/3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato con Mod.F24; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento; il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Anche in questo caso, come nei precedenti, la dichiarazione Mod.730 resta comunque valida ai fini fiscali. f. DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 31/05 E IL 30/06 COMUNQUE PRIMA CHE IL SOSTITUTO INIZI LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO. In questo caso la dichiarazione Mod.730 presentata al CAF può essere ritenuta NULLA e deve essere ELIMINATA dagli archivi. Gli eredi dovranno ai sensi della vigente normativa presentare entro sei mesi dal decesso in sostituzione del Mod.730 il Mod. Unico Persone Fisiche. Coloro i quali hanno una liquidazione a debito Irpef e, hanno sbagliato l'indicazione del 10

11 sostituto d'imposta e se ne accorgono dopo il 25 ottobre, per risolvere il problema devono provvedere unicamente al pagamento dell'irpef a debito direttamente tramite Mod.F24 a ravvedimento comprensivo quindi di sanzione ed interessi nel rispetto della normativa vigente. Dal 1 luglio circa fino al 25 ottobre i CRP potranno TRASMETTERE TELEMATICAMENTE al CED le dichiarazioni integrative fatte esclusivamente su dichiarazioni GIÀ INVIATE COME ORDINARIE. La correzione del Sostituto, in ogni caso di quelli sopra indicati, deve essere sempre accompagnata dalla richiesta firmata dal contribuente attraverso l apposito modulo messo a disposizione dal CAF, prima di trasmettere telematicamente la nuova dichiarazione altrimenti non sarà accettata e dovrà essere effettuata solo dopo che il vecchio sostituto certifica al CAF la mancata liquidazione del Modello 730/4 già trasmesso IL MOD.730 INTEGRATIVO CODICE 1 E CODICE 3 - IL MOD. UNICO 2013 P. f. - MAGGIOR CREDITO MINOR DEBITO. Il Mod. 730 Integrativo Cod. 1 e Cod.3 invece deve essere utilizzato solo per errori o dimenticanze del contribuente in realtà si utilizza anche per correggere errori fatti dall operatore del CRP, però può, essere presentato solo se la correzione comporta un maggior credito o un minor debito o se siamo in presenza di un invarianza della liquidazione d imposta. Il termine di trasmissione del mod. 730 integrativo codice 1 e 3 come per il precedente cod. 2 è sempre dal 1 luglio al 25 ottobre. Se il contribuente riscontra invece errori commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale e che non possono essere corretti con il mod.730 integrativo, deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. Unico correttivo nei termini per correggere l errore riscontrato. Si precisa che il Mod. Unico correttivo nei termini, deve essere elaborato dal CRP. Il Centro quindi potrà operare attraverso l utilizzazione del software Unico appositamente distribuito dal CAF a tutte le sue sedi quale strumento di correzione per detti errori, tale strumento che si interfaccia automaticamente con il programma 730 permette l importazione in automatico dei dati dal programma 730 nel programma Unico, al fine di semplificare e velocizzare tutte le operazioni fiscali per sanare le anomalie riscontrate. Se il contribuente si accorge invece di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, per sanare l errore riscontrato può scegliere tra: presentare entro il 25 ottobre un Mod.730 Integrativo codici 1, oppure 3, solo quando l integrazione comporta un vantaggio al contribuente: cambio del sostituto d imposta. maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il contribuente che presenta il Mod.730 integrativo deve barrare l apposita casella 730 integrativo ed esibire la documentazione necessaria al CAF per il controllo della conformità dell integrazione effettuata; se l assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione; l operatore del CRP deve richiedere al contribuente unitamente ai documenti indicati dalla vigente normativa, compreso il Mod.730 precedentemente presentato la compilazione obbligatoria del modulo di richiesta da allegare alla dichiarazione stessa. Inoltre in fase d acquisizione dati per questa tipologia, l operatore del CRP deve sempre prima acquisire la dichiarazione originale (errata), e poi effettuare la correzione generando il 730 Integrativo. presentare un Mod. Unico Persone fisiche (entro il 29 settembre presso il CAF), sempre in caso di minor debito o maggior credito utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso, ovvero riportarlo in compensazione per utilizzarlo con la dichiarazione successiva IL MOD. UNICO 2013 PERSONE FISICHE ( MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO) Con particolare riferimento al Modello 730 già presentato riteniamo di indicare senza alcun dubbio che il Modello Unico è il solo strumento fiscale da utilizzare per correggere qualsiasi tipo di errore presente su dichiarazioni già presentate. Infatti, nel periodo compreso tra il 16 GIUGNO e il 29 DICEMBRE, nel caso in cui dalla correzione da effettuare si determini UN MAGGIOR DEBITO O UN MINOR CREDITO, il contribuente è tenuto comunque OBBLIGATORIAMENTE A PRESENTARE per correggere la dichiarazione Mod.730 presentato, Il Mod. Unico P.f CORRETTIVO NEI TERMINI se presentato entro il 29/09, mentre successivamente a tale data la stessa dichiarazione per correggere eventuali errori che determinino la situazione sopra indicata assume il nome di Mod. Unico P.f Integrativo o a Ravvedimento Operoso; Quindi il contribuente sanerà la sua posizione fiscale attraverso la presentazione di detta dichiarazione e il pagamento diretto delle somme dovute a differenza con la delega di pagamento Mod.F24, (nella quale si dovrà ricomprendere anche la differenza rispetto all importo del credito se presente risultante dal Mod.730 che sarà comunque rimborsato dal sostituto d imposta).3 Il Mod. Unico 2013 Persone fisiche, DEVE ESSERE UTILIZZATO obbligatoriamente, per apportare 11

12 CORREZIONI ED INTEGRAZIONI al Mod.730 quando LE MODIFICHE VENGONO APPORTATE OLTRE I TERMINI ORDINARI DI PRESENTAZIONE DEL MOD.730 INTEGRATIVO oppure quando il tipo di correzione non può essere gestita con il modello 730 Integrativo codici 1, 2 e 3, ossia, in entrambi i casi dopo il 25 ottobre, o se l integrazione del Mod.730 è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del Mod. Unico 2013 P. f. esclusivamente in via telematica, è stata fissata al 29 settembre (grazie al decreto mille proroghe), se presentato tramite CAF, ed entro il 30 settembre se presentato per conto proprio, ma sempre telematicamente. In particolare il contribuente, può utilizzare per integrare la dichiarazione già presentata entro i seguenti periodi: ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA, (es.: se presentata nel 2012 entro il 2013), per correggere errori od omissioni che originano maggior debito o un minor credito ai sensi della vigente normativa. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera degli interessi, sempre che la violazione non sia già stata constatata dall Amministrazione Finanziaria e, comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei confronti del contribuente. ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d imposta o minor credito salva l applicazione delle sanzioni da parte dell Amministrazione Finanziaria; ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito d imposta, o un minor credito. In questi tre casi il Mod. Unico Persone fisiche si chiama a secondo del periodo in cui viene utilizzato: Unico P.f ORDINARIO SE PRESENTATO IN ALTERNATIVA AL MOD.730 entro il 30 settembre nel caso che sia presentato in via telematica direttamente dal contribuente, ed ENTRO il 28 settembre se trasmesso attraverso il servizio del nostro CAF. Unico P.f CORRETTIVO NEI TERMINI se presentato entro il mese di settembre dal contribuente a correzione di una dichiarazione già presentata; Unico P.f INTEGRATIVO O RAVVEDIMENTO OPEROSO di un Mod.730 o di un mod. unico se presentato dopo la scadenza dei termini di presentazione ma entro il periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione che deve essere corretta; Si ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa modello 730 o modello Unico P.f., non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod.730 Ordinario e, quindi, non fa venir meno l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod IL PAGAMENTO DIRETTO DELL IRPEF TRAMITE MODELLO F24 TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON MOD. F24 Chi presenta il modello UNICO deve effettuare il versamento delle imposte A DEBITO (SALDO IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADDIZIONALE COMUNALE, ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE, PRIMO ACCONTO IRPEF, IVA compresa con Mod. F24, entro il 16 GIUGNO, oppure in alternativa, entro il 16 LUGLIO con maggiorazione obbligatoria dello 0,4% SU OGNI SINGOLA IMPOSTA A DEBITO. Successivamente a tali date i versamenti sono sempre sottoposti a sanzione e al relativo calcolo degli interessi perché rientrano nel concetto di ravvedimento. Im conclusione ricordiamo che tutte le volte in cui si presenta il modello 730 e il sostituto (dandone appropriata comunicazione), non può operare le ritenute Irpef o le addizionali e tutte le volte in cui dalle correzioni ad una dichiarazione emerga un minor credito o un maggior debito o il contribuente presenta un Mod. Unico P.f per correggere l errore, il contribuente è tenuto a provvedere direttamente ai relativi versamenti e/o integrazioni attraverso il modello F24. L esatto calcolo delle imposte da versare tenendo conto della sanzione e degli interessi, potrà essere effettuato mediante l apposito programma F24 fornito dal CAF e compreso nel pacchetto software FISCALI CAF. 12

13 CONCLUSIONE DELLA FASE 2 Qualora dalla verifiche fatte presso il CED dal 15 giugno al 25 giugno, si riscontri nelle dichiarazioni delle inesattezze e/o degli errori, si notificherà tempestivamente al CRP il problema per approntare la corretta soluzione e se possibile il CED procederà d ufficio alla loro correzione (es. correzione dei codici fiscali). Durante la fase dell'elaborazione, che va dal 16/06 al 25/06, i CRP che riscontrano degli errori nelle dichiarazioni trasmesse possono inoltrare al CED nazionale le notifiche degli errori riscontrati che saranno attentamente verificate indicando al Centro lo strumento fiscale più idoneo per la correzione dell errore segnalato. Appare importante sottolineare, che, le correzioni fatte ad un modello 730 con il Mod.730 Integrativo cod. 1, 2 e 3 devono essere CONSEGNATE al sostituto d'imposta ENTRO E NON OLTRE IL 10 novembre, per avere i loro effetti sulla dichiarazione Ordinaria e sulla conseguente nuova liquidazione. Oltre tali date non è più possibile avvalersi della collaborazione del sostituto e non rimarrà che utilizzare il modello Unico per qualsiasi tipologia di correzione, sempre che ciò sia possibile come precedentemente indicato. In breve nella Fase 2, i soggetti coinvolti nella gestione della dichiarazione sono: il contribuente; il centro di raccolta periferico che deve collaborare con gli altri soggetti; il centro operativo nazionale CED; il soggetto incaricato della consegna del mod. 730/4 al sostituto d'imposta; il sostituto d'imposta. 1.4 FASE 3 La FASE 3, ossia la trasmissione telematica delle dichiarazioni all Agenzia delle Entrate, é la fase conclusiva dell iter della dichiarazione, e dimostra se le precedenti fasi sono state gestite correttamente nel rispetto delle regole impartite dal CAF e della vigente normativa: é sulla scorta di quest ultima fase che il Ministero dell Economia e delle Finanze liquiderà al CAF le spettanze sulle dichiarazioni trasmesse tempestivamente; é sulla scorta di quest ultimo passo che il Ministero in base agli errori individuati sulle dichiarazioni emetterà le sanzioni nei confronti dei dichiaranti o del CAF (36bis 36ter) dichiarazioni Tardive; é sulla scorta di questo risultato, che tutta l organizzazione del CAF può individuare se il lavoro di un anno é stato portato avanti in modo corretto o mediocre impostando le strategie per la campagna dell anno successivo, apportando eventualmente i correttivi che necessitano al netto degli errori fisiologici LE PRINCIPALI FUNZIONI OPERATIVE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI NAZIONALE In particolare nella FASE 3, è il CENTRO ELABORAZIONI DATI DEL CAF che a partire dal 15 GIUGNO assolve a tutta una serie di adempimenti che comunque, si concludono entro il 10 NOVEMBRE, cioè in un periodo di tempo relativamente limitato rispetto ai molteplici adempimenti ai vincoli posti dalla vigente normativa e alle operazioni di controllo da gestire nell arco dello stesso periodo. Di conseguenza si rende necessaria la collaborazione la disponibilità e la professionalità di tutti i Responsabili e gli operatori dei CRP e degli Sportelli al fine di ottenere risultati soddisfacenti per tutti i soggetti tenendo sempre al centro del servizio il contribuente e la sua soddisfazione nel servizio prestato CONCLUSIONI ALLA FASE 3 in breve nella FASE 3, i soggetti coinvolti nella gestione della dichiarazione sono: il contribuente; il centro di raccolta periferico; il centro operativo nazionale C.E.D.; il soggetto incaricato della consegna del mod.730/4 al sostituto d'imposta (Entratel); il sostituto d'imposta; Sogei trasmissione telematica Siatel (Anagrafe Tributaria); il Ministero dell Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate). In questa fase data la pluralità dei soggetti coinvolti e i termini ormai ristrettissimi è molto importante cooperare e collaborare tra CED e CRP. Eventuali richieste di documenti e informazioni inoltrate dal centro operativo nazionale CED, al CRP, debbono essere sempre evase in tempi brevissimi rispondendo in modo pertinente e tempestivo a quanto richiesto. Allo stesso modo il CRP, alla luce di quanto più sopra esposto, si deve astenere dal richiedere interventi volti alla correzione di anomalie ormai non più sanabili con gli strumenti disponibili. 13

14 2. MODALITÀ OPERATIVE CUI DEBBONO ATTENERSI GLI OPERATORI DEI CRP PER UNA CORRETTA ASSISTENZA FISCALE Di seguito sono descritte dettagliatamente le modalità che deve seguire l operatore per gestire una corretta acquisizione dei dati. L'operatore del centro di raccolta periferico o dello sportello, dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure che di seguito si descrivono per gestire una corretta acquisizione dei dati e limitare gli errori e le correzioni. Il CAF mette a disposizione i seguenti strumenti: A) Il software informatico che riproduce il modello 730 con modalità di inserimento dei dati facilitata dall aiuto contestuale; B) La compilazione guidata del quadro C attraverso la funzione Compila CUD ovvero attraverso l importazione automatica dei dati CUD Importa CUD ovvero la dove sono disponibili, attraverso la funzione CUD Telematici per INPS, INPDAP, ENPALS e TESORO sempre che lo scorso anno abbiamo fatto la dichiarazione presso il nostro CAF. C) Le istruzioni ministeriali all interno del programma, richiamabili in qualunque momento tramite il tasto F1; D) Le specifiche fiscali contenute all interno del predetto programma, richiamabili in qualunque momento tramite il tasto F2 premuto sulla riga di dettaglio; E) La consultazione delle specifiche fiscali contenute nella Guida al Visto di Conformità ; F) Il sito internet del CAF; accedendo in AREA RISERVATA dove sono presenti sezioni e documenti dedicati a vari argomenti e problemi qui troverete circolari e risposte (FAQ) a domande fiscali e tecniche ricorrenti, nonché, istruzioni dettagliate per il corretto utilizzo del software distribuito, che risultano essere di estrema utilità e di facile consultazione; G) Il corso di formazione per operatori disponibile on-line; H) Le presenti istruzioni per avere un quadro organico del servizio. Il contribuente, e QUINDI L OPERATORE DEL CRP in sua vece, deve controllare se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se ne è esonerato. Il contribuente esonerato o non obbligato, tuttavia può avere interesse ha presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure di chiedere il rimborso di eccedenze di imposta che risultano da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il Inoltre in considerazione dell acquisizione dei dati CUD attraverso la funzione CUD Telematici è importante comunque sempre avere anche una copia cartacea (Duplicato) del CUD Telematico, per verificarne i dati con particolare riferimento ai dati presenti nella sezione Annotazioni. Il contribuente che ha l obbligo (oppure l interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può utilizzare il modello 730 o se non avendone i requisiti (es.: mancanza del sostituto d imposta) invece deve presentare il modello Unico P.f. o MINI Unico. Quindi, in riferimento al contribuente che si presenta presso il CRP preliminarmente occorrerà verificare consultando le Istruzioni Ministeriali al 730/2013 CHI PUÒ UTILIZZARE il Mod.730 in riferimento a quanto indicato a pagina 2, punto 3, oppure verificare chi invece DEVE PRESENTARE IL MOD.UNICO PERSONE FISICHE pagina 2, punto 4 delle predette istruzioni e infine CHI È ESONERATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE punto 4, pagina 3. Si dovrà poi verificare la possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta qualora ciò sia richiesto dal contribuente e dal coniuge pagina 4, punto 5. Si consiglia comunque (in virtù dei tagli fatti dalle manovre economiche) di presentare sempre, in tutti i casi che lo consentano, la dichiarazione in forma singola (disgiunta). In particolare, si ricorda di verificare attentamente la posizione del PERSONALE DELLA SCUOLA con contratto di lavoro a tempo determinato, perché tali soggetti hanno una particolare gestione in deroga alle vigenti normative, infatti se fossero normali dipendenti del settore pubblico o privato NON AVREBBERO I REQUISITI RICHIESTI PER PRESENTARE IL MOD.730. Tuttavia, proprio IN DEROGA ALLA VIGENTE NORMATIVA VIENE FATTA UNA ECCEZIONE CHE PERMETTE LORO DI PRESENTARE IL MODELLO 730 MA VENGONO POSTE DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI LIMITATIVE: - il contratto deve durare almeno dal mese di settembre dell anno 2012 al mese di giugno dell anno 2013 (30/06 compreso); - il risultato del 730 (730/3 PAGINA 2), generi un CREDITO IRPEF senza alcuna imposta a debito compensata con l eventuale credito (es.: Addizionali a debito). 14

15 QUALORA, VENGA MENO UNA DELLE CONDIZIONI SOPRA INDICATE, IL SOSTITUTO D IMPOSTA MINISTERO DEL TESORO NON PROCEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 TRASMESSO DAL CAF GENERANDO DA PARTE DELLO STESSO UNA SEGNALAZIONE DI SCARTO DEL MOD.730/4 INVIATO TELEMATICAMENTE DAL CAF. Inoltre ricordiamo che i contribuenti in possesso di alcuni tipi di redditi che utilizzano il Mod. 730 devono altresì presentare: Il quadro RM del Mod. Unico 2013 p. f.: Il quadro RT del Mod. Unico 2013 p. f.; Il quadro RW, del Mod. Unico 2013 p.f. Tali modelli aggiuntivi devono essere presentati nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Modello Unico 2013 p. f. MODELLO 730 CONGIUNTO Altra verifica da fare attentamente è il sussistere delle regole e delle modalità per la presentazione del Mod.730 CONGIUNTO anch esse desumibili dalle Istruzioni Ministeriali al 730/2013 che di seguito riassumiamo: 1. I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta utilizzando il Mod.730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello, come indicato nei precedenti punti. 2. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2012, di redditi che non possono essere dichiarati con il Mod.730 (redditi d impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi diversi non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello Unico 2013 Persone fisiche. 3. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. 4. Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come contribuente il coniuge che ha come sostituto d imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata al CAF. 5. Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto prima della presentazione e per persone incapaci compresi i minori. L ESISTENZA DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Verificata la possibilità da parte del contribuente di presentare il mod. 730 singolo o congiunto, occorre sapere se il sostituto d imposta resterà tale durante le operazioni di conguaglio. Infatti l assenza del datore di lavoro nel mese di luglio non consente di poter presentare il Mod.730. Il motivo è semplice: in assenza di sostituto il contribuente non riceverà rimborsi, ovvero non potrà pagare tramite la busta paga le imposte. Per tali motivi occorre sempre chiedere al contribuente se avrà in essere un rapporto di lavoro almeno sino al mese di luglio e se il sostituto d imposta indicato nel CUD corrisponde a quello che effettuerà il conguaglio oppure se sarà diverso. Ciò posto, vediamo la procedura che l operatore deve eseguire per acquisire correttamente i dati premettendo che non vi è alcuna distinzione sui controlli e modalità di gestione tra le dichiarazioni PRECOMPILATE DA quelle per le quali il contribuente richiede l ASSISTENZA FISCALE. L unica differenza è che il primo rispetto al secondo deve ritenersi GRATUITO: I. PRESENTAZIONE DEL MOD.730: L operatore riceve il Mod.730, debitamente e correttamente ( c.d. precompilato, da ritenersi gratuito), firmato dal contribuente con acclusa sempre la busta contenente il mod.730/1 relativo alla destinazione dell'8 e del 5 x 1000 dell'irpef (obbligatorio anche se non compilato). In merito si sottolinea che la scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante. L operatore deve, aprire la busta contenente il Mod.730/1, (qualora il contribuente la consegni chiusa), leggerne il contenuto e riportare l'espressione della volontà del contribuente sulla dichiarazione che si sta compilando allegando il documento alla copia della dichiarazione che resta in possesso del CAF. La dichiarazione consegnata precompilata dal contribuente, ma priva di busta contenente il mod.730/1, (8 e 5 x 1000), può essere rifiutata dall operatore, ai sensi della legge 30 dicembre 15

16 1991 n.413 e successive modifiche e integrazioni. perché l'assenza della busta pur se priva di modello, rende nulla la validità di tutta la dichiarazione (controllo formale). Tuttavia qualora il contribuente non abbia il Mod.730/1 ricordiamo che il programma fornito dal Caf permette la sua stampa. In alternativa, il contribuente può richiedere l assistenza fiscale all operatore del CRP per la compilazione della dichiarazione, anche in questo caso gli adempimenti che regolano il rapporto tra contribuente e CAF sono i medesimi. II. I CODICI FISCALI: il contribuente é obbligato ad esibire tutti i tesserini dei codici fiscali in ORIGINALE (o LE FOTOCOPIE degli stessi), presenti in dichiarazione in particolare quelli inerenti ai familiari presenti sulla stessa (contribuente, coniuge, familiari a carico ecc.) III. I MODELLI CUD: il contribuente é obbligato ad esibire tutti i modelli CUD 2013 e CUD 2012 completi, rilasciati dai datori di lavoro CON ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI AGLI ENTI PENSIONISTICI, per la certificazione dei redditi percepiti durante il corso dell anno L operatore dovrà individuare il codice fiscale del sostituto, l esatto indirizzo, la denominazione sociale, il CODICE SEDE e il numero di fax e l . (il numero di fax del sostituto d imposta, è necessario in caso di problemi di consegna del Mod.730/4 cartaceo). ATTENZIONE! ai fini di una corretta trasmissione telematica del mod.730/4 al sostituto è obbligatorio compilare anche la casella CODICE SEDE nel caso in cui nel CUD 2013 o 2012 risulti compilata detta casella presente nella sezione relativa ai dati relativi datore di lavoro. IV. DOMICILIO FISCALE AI FINI DELL ADDIZIONALE REGIONALE E DELL ADDIZIONALE COMUNALE: 1. RESIDENZA NON VARIATA Ai fini dell individuazione della regione e del comune per i quali è dovuta rispettivamente l addizionale regionale e comunale se il contribuente non ha variato la propria residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell ambito dello stesso Comune, è sufficiente compilare il solo rigo Domicilio fiscale al 01/01/ RESIDENZA VARIATA Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale. Al riguardo, si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto il contribuente che ha variato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale. Domicilio fiscale al 1 gennaio 2012: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2011 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2011 indicare il nuovo domicilio; Domicilio fiscale al 31 dicembre 2012: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio; il Domicilio fiscale al 1 gennaio 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio. L errata o parziale indicazione dei dati sopra indicati, è grave perché comporta un errato calcolo delle addizionali e di conseguenza sottoposta a sanzione amministrativa. V. I DOCUMENTI DA ESIBIRE RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ: il contribuente é obbligato ad esibire e fornire in FOTOCOPIA, e l operatore del CRP è obbligato a controllare richiedere ed allegare alla dichiarazione, tutti i documenti, comprovanti i dati da riportare sulla dichiarazione, per adempiere alla, richiesta dal Ministero dell Economia e delle Finanze al fine di verificare la conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione alla relativa documentazione e alla legittimità degli oneri deducibili e di quelli per i quali è riconosciuta una detrazione, in particolare: Il contribuente deve sempre esibire al Caf, anche in caso di consegna di dichiarazione PRECOMPILATA, la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione (apposizione del Visto di Conformità). La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita: dalle certificazioni (quali il CUD 2013 o il CUD 2012) attestanti i redditi e le ritenute; da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d imposta in sede di 16

17 determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d imposta, già attribuita dal sostituto d imposta all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d imposta; per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41, 36, o 50 % e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione; dagli attestati di versamento d imposta eseguiti direttamente dal contribuente; dalle dichiarazioni Mod. Unico degli anni precedenti correlati ricevuta ministeriale, in caso di eccedenze d imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. In conclusione per quanto riguarda tutti gli oneri, deve essere sempre esibita tutta la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. VI. L INSERIMENTO DEI DATI: tramite il programma fornito dal CAF, l operatore dovrà inserire i dati reddituali e quelli attestanti oneri, detrazioni ecc. ecc. I dati così acquisiti, ad eccezione di quelli relativi a terreni e fabbricati, devono essere indicati (trascritti) dall'operatore nel Mod.730/2, (il programma fornito dal Caf lo fa in automatico) individuando per ognuno di loro la tipologia e l'importo solamente quando il programma in automatico non prevede già la tipologia richiesta (tipologia particolare). Si richiede altresì all'operatore, di produrre fotocopia dei documenti da cui si è ricavato il dato, per allegarla alla copia della dichiarazione che sarà spedita successivamente al CAF per essere archiviata nel rispetto della vigente normativa. L'operatore inoltre deve inserire sempre i dati relativi all'indirizzo e al numero di telefono del contribuente, anche in caso di dichiarazione fornita PRECOMPILATA, nonché, quelli del sostituto d imposta, al fine di permettere (qualora si presenti necessità), alla sede operativa nazionale, di contattare direttamente il contribuente o il sostituto, in relazione a problemi che non permettono la liquidazione della dichiarazione (scarto 730/4). Inoltre, si ricorda a tale proposito che, la documentazione originale deve essere conservata sempre e solo dal contribuente per il periodo entro il quale l amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, fino al 31 dicembre VII. VISTO DI CONFORMITÀ GESTIONE DEI DOCUMENTI: relativamente alla struttura organizzativa del Caf Confsal, in ottemperanza alla vigente normativa, che regola gli adempimenti e le responsabilità del CAF ed in particolare ai fini di una corretta apposizione del VISTO DI CONFORMITÀ l operatore del centro dovrà acquisire fotocopia di tutta la documentazione visionata ed utilizzata per la compilazione della dichiarazione. A tale proposito, i responsabili dei CRP CHE NON HANNO OPTATO PER LA FIGURA DEL CO.CO.PRO. (CAF), all interno della propria sede, verificheranno che i loro operatori provvedano obbligatoriamente all acquisizione con lo scanner, tramite la funzione LIVESCAN, di tutti i documenti che dovranno essere trasmessi telematicamente come la dichiarazione (si precisa che la trasmissione dei documenti non è contestuale all invio del file della dichiarazione me è separata quindi verificare che l operazione sia eseguita) al CAF. Mentre, i Responsabili dei CRP, CHE AVRANNO OPTATO PER IL CO.CO.PRO. (CAF), all interno della propria sede, verificheranno che i propri operatori, alleghino le fotocopie dei documenti alla dichiarazione prima di spedire, come di consueto, al CAF le dichiarazioni per l archiviazione. VIII. LE DICHIARAZIONI DA NON ACCETTARE: sia nel caso di dichiarazione precompilata o da compilare, qualora il contribuente su espressa richiesta dell operatore non esibisca e/o esibisca solo parzialmente, oppure esibisca documenti non legittimi o non conformi ai dati esposti o da esporre, o si rifiuti di esibire e/o fornire su espressa richiesta copia di detta documentazione oppure in caso di dichiarazione precompilata non consegni la busta contenente il Mod.730/1 (destinazione dell 8 e del 5 x 1000), debitamente firmata sui lembi, è tenuto a rifiutare di prestare l'assistenza fiscale. Quanto qui indicato è estremamente importante e deve essere esposto presso la sede del CRP come informativa per il contribuente. La dichiarazione deve essere presentata e firmata in originale solo 17

18 ed esclusivamente dal contribuente o, in caso di incapacità o interdizione, da una figura giuridica legalmente riconosciuta, quale quella del curatore legale o dell'avente causa, o da altri soggetti legalmente riconosciuti. in assenza di tali figure giuridiche, la dichiarazione non può essere presentata al CAF e non deve essere accettata dall'operatore del CRP. A tale proposito si ricorda che in virtù del secondo anno di collaborazione che TELETHON (C.F ), ha stretto con il CAF Confsal srl, di invitare voi tutti a consigliare ai contribuenti di destinare ove fosse possibile il 5x1000 a tale associazione. 2.1 ELENCO SINTETICO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE ESIBIRE ALL OPERATORE DEL CAF - "GUIDA AL VISTO" Il contribuente che si rivolge al CAF DEVE ESIBIRE e fornire in FOTOCOPIA in ogni caso, TUTTA la documentazione da allegare alla dichiarazione, necessaria per la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione alla relativa documentazione e della legittimità degli oneri deducibili dal reddito complessivo, e di quelli per i quali é riconosciuta una detrazione d'imposta del 19%. A titolo d'esempio, di seguito è fornito un elenco della documentazione che deve essere sempre esibita in originale dal contribuente e che l'operatore deve registrare nel Mod.730/2 (che viene compilato in automatico dal programma quando si inseriscono i dati salvo particolari documenti che si vogliono inserire manualmente) e firmare. Quando, si allega documentazione alla dichiarazione, essa deve essere solo in fotocopia. INOLTRE IL CONTRIBUENTE DEVE SEMPRE APPORRE LA PROPRIA FIRMA AUTOGRAFA SUL MOD.730/2. IN OGNI CASO L INSERIMENTO DEI DATI deve essere conseguente alla VERIFICA: - della corrispondenza dell ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite; - dell ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41, 36, e/o 50 e del 55%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e del risparmio energetico, risultante dalla documentazione esibita, e del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente anche in merito alla prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti; - delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all anno 2012; - delle detrazioni d imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita; - dei crediti d imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge. TUTTE LE VOLTE IN CUI NON É AMMESSA L AUTOCERTIFICAZIONE, IL CONTRIBUENTE É OBBLIGATO AD ESIBIRE IN ORIGINALE I DOCUMENTI. Poiché L ELENCO COMPLETO DEI DOCUMENTI DA ESIBIRE A CURA DEL CONTRIBUENTE E DA VERIFICARE A CURA DELL OPERATORE DEL CAF, di anno in anno è in aumento e, riportarli nel presente documento sarebbe solo ridondante, ricordiamo che l ELENCO COMPLETO E DETTAGLIATO È CONTENUTO NEL DOCUMENTO GUIDA AL VISTO DI CONFORMITÀ 2013, in formato PDF, pubblicato dal CAF nell area riservata, si raccomanda quindi a tutti i responsabili e operatori dei Centri di prenderne visione, scaricandone una copia sulle proprie postazioni di lavoro e consultarlo per ogni eventuale dubbio efferente la compilazione delle dichiarazioni stesse. In relazione alla compilazione del più generico quadro denominato FRONTESPIZIO resta valido ricordare che tra i principali documenti da verificare si annoverano sempre i seguenti: Quadro CONTRIBUENTE Dati anagrafici del contribuente: codice fiscale del contribuente (obbligatorio); certificato di residenza; stato di famiglia; Quadro CONIUGE E FAMILIARI A CARICO : codice fiscale del coniuge da inserire anche se non fiscalmente a carico (obbligatorio); codici fiscali dei familiari a carico (obbligatorio); Quadro DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA CHE EFFETTUA IL CONGUAGLIO : dati del sostituto d imposta (Modello CUD 2013 o 2012). N.B. I codici Fiscali dei Familiari debbono essere sempre e comunque presi dai tesserini rilasciati dal Ministero dell Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) o dalla Tessera 18

19 Sanitaria. Il contribuente é obbligato ad esibire in originale questi documenti. L operatore che crea il codice fiscale del contribuente o dei familiari con programmi generatori di codici fiscali, risponderà di persona agli organi competenti dell illecito commesso. A tale proposito si ricorda che il familiare fiscalmente a carico è considerato esclusivamente colui il quale è indicato nell art. n. 433 del Codice Civile, richiamato dall art.12 del TUIR 917/86, il cui reddito al lordo degli oneri deducibili non supera nel corso dell anno euro 2.840,51. Quadro " A " REDDITI DEI TERRENI rendite catastali domenicali/agrarie (le rendite dovranno essere desunte dalla certificazione - estratto catastale - rilasciata dal catasto agrario dove è ubicato il terreno), meglio se VISURA CATASTALE). eventuali dichiarazioni ici attestanti variazioni subite dal terreno dichiarato o da dichiarare; dichiarazione 730/2012; dichiarazione Unico 2012 P.f. + ricevuta telematica di presentazione; autocertificazione + fotocopia del documento di identità. Quadro " B " REDDITI DEI FABBRICATI rendite catastali degli immobili (le rendite dovranno essere desunte dalla certificazione - estratto catastale - rilasciata dal catasto edilizio urbano dove è ubicato l'immobile), meglio se VISURA CATASTALE. eventuali dichiarazioni ici attestanti variazioni subite dall'immobile dichiarato o da dichiarare; dichiarazione 730/2012; dichiarazione Unico 2012 P.f. + ricevuta telematica di presentazione; autocertificazione + fotocopia del documento di identità. N.B. Ai fini della sola detrazione del 30% per immobili locati ai sensi della legge 431 del 1998, il contribuente proprietario dell'immobile, deve esibire obbligatoriamente copia del contratto di locazione, stipulato o rinnovato entro il 31 dicembre 1999 conforme a quanto disposto dalla legge n.431 del 1998 relativa ai c.d. Contratti convenzionali. Lo stesso contratto deve essere presentato dal contribuente che, in qualità, di conduttore, intende fruire delle detrazioni quadro E. N.B. Per i quadri A e B il contribuente non é obbligato ad esibire documenti che comunque possono essere di estrema utilità. Si ricorda che tranne casi eccezionali non esistono rendite al di sotto di euro 0,50 circa. 2.2 AUTOCERTIFICAZIONE IL MODELLO UFFICIALE DA UTILIZZARE E STAMPARE Il programma software fornito dal CAF consente di compilare e stampare il solo Modello che il CAF considera valido per l AUTOCERTIFICAZIONE relativo alle sole tipologie di oneri per le quali e valido detto documento. La funzione è automatica all interno del programma 730 è relazionata alla compilazione dei singoli quadri della dichiarazione, ed è presente nel menù di stampa della dichiarazione stessa (fig.1). Si ricorda che è sempre obbligatorio ai fini della validità dell autocertificazione, allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del contribuente. (fig.1) Stampa del modello ufficiale di Autocertificazione 19

20 (fig.2) 2.3 STRUMENTI E METODI DA UTILIZZARE PER L ACQUISIZIONE DEI DATI In fase d'acquisizione dei dati esposti sulla dichiarazione, o sui documenti presentati dal contribuente, l operatore del CRP non deve mai effettuare forzature, per l inserimento di un dato errato, se ciò fosse fatto, (la procedura distribuita registra questa forzatura), il CAF ne verrà a conoscenza attribuendo l errore direttamente all operatore che lo ha commesso. L'operatore NON POTRÀ MAI trasmettere quindi, la dichiarazione errata NE TANTO MENO PRIVA DEI DOCUMENTI IN ALLEGATO ACQUISITI CON LO SCANNER salvo per i CRP che hanno istituito in sede il co.co.pro. del CAF, esse dovranno invece, allegare le fotocopie dei documenti alla copia della dichiarazione che spediranno al CAF successivamente per la consueta archiviazione annuale. Inoltre, ogni intervento di tale tipo che arrecherà danno al contribuente o al CAF, sarà direttamente addebitato al responsabile del CRP. L eventuale richiamo da parte del programma della presenza di un errore deve essere utilizzato per evitare gli errori, correggerli e non per produrli; pertanto, se sono presenti tali richiami e l operatore non riesce a risolverli, deve urgentemente contattare il CAF per la soluzione del problema. 2.4 INSERIMENTO E CONTROLLO DEI SOSTITUTI D IMPOSTA I SOSTITUTI ISTITUZIONALI INPS E INPDAP LORO INDIRIZZI L'operatore del centro di raccolta, deve prestare particolare attenzione all'indirizzo e alla denominazione sociale del sostituto d'imposta riportato in calce al CUD 2013 o 2012 e al CODICE SEDE posto nell apposito campo. Nel caso in cui l'indirizzo del sostituto sia già proposto dalla procedura in automatico, (relativamente ai dati storici), é doveroso controllare la corrispondenza, con quella del CUD 2013 o 2012 consegnato dal contribuente. In caso di totale o parziale discordanza, deve essere corretto. In presenza di più indirizzi o più denominazioni, facenti capo ad uno stesso codice fiscale del sostituto, l'operatore deve indicare all atto dell acquisizione dei dati UN SUBCODICE diverso per ogni indirizzo o denominazione sociale, del sostituto d'imposta diversi. Ricordando che i soggetti che non possiedono un sostituto d imposta alla data del 31 luglio 2013 non possono presentare il Mod.730, si ricorda all'operatore comunque, di prestare particolare attenzione alla certificazione attestante i redditi 2012 o rilasciata agli insegnanti temporanei, e a coloro che hanno avuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per l'esatta individuazione del sostituto d'imposta a cui inviare il modello 730/4. Il sostituto da indicare è sempre quello con il quale il contribuente intratterrà un rapporto di lavoro fino alla data del 31 luglio! Se dopo tale data e fino alla fine di novembre non sarà più intrattenuto un rapporto di lavoro, il contribuente dovrà provvedere autonomamente al versamento del secondo acconto Irpef (se dovuto) mediante Mod.F24 (cod. tributo 4034). I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all ultimo sostituto d imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest ultimo. ATTENZIONE! TUTTI coloro che hanno un contratto a tempo determinato (con scadenza al 30 giugno 2013), ovvero NON HANNO un sostituto d'imposta alla data del 30 luglio 2013 NON 20

I N D I C E. 1.3.2 La Limitazione del Servizio Telefonico di assistenza fiscale e tecnica fornito dal CED per Elaborazione

I N D I C E. 1.3.2 La Limitazione del Servizio Telefonico di assistenza fiscale e tecnica fornito dal CED per Elaborazione Via Angelo Bargoni, 8D 00153 ROMA Tel. 06 / 5814591 --- Fax 06 / 5816703 Assistenza Tecnico/Fiscale - Indirizzo E-Mail info@cafconfsal.it Sito Internet www.cafconfsal.it S.r.l. MANUALE A OPERATIVO MOD..730/2012

Dettagli

ERRORI E DIMENTICANZE

ERRORI E DIMENTICANZE ERRORI E DIMENTICANZE CORREZIONI DI ERRORI E DIMENTICANZE Introduzione Nella predisposizione della dichiarazione 730 è possibile che il contribuente abbia commesso errori o abbia dimenticato ad esempio

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA PER CHI E PREDISPOSTA COSA OCCORRE PER VISUALIZZARLA QUANDO E ONLINE I DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE MODIFICA E PRESENTAZIONE I VANTAGGI DEL MODELLO PRECOMPILATO Direzione

Dettagli

OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730

OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730 Roma, 16/10/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

Dottore Commercialista

Dottore Commercialista DECRETO SEMPLIFICAZIONI: DAL 2015 NUOVO MODELLO 730 PRECOMPILATO a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2014 ed entrato in vigore

Dettagli

Studio Tarcisio Bologna

Studio Tarcisio Bologna NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari

Dettagli

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato FAQ Flusso telematico dei modelli 730-4 D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Comunicazione dei sostituti d imposta per la ricezione telematica, tramite l Agenzia delle entrate, dei dati dei 730-4 relativi ai mod.

Dettagli

I N D I C E. 1.2.2 Il Controllo Dati presenti nel Mod.730: dichiarazione Integrativa di I Livello

I N D I C E. 1.2.2 Il Controllo Dati presenti nel Mod.730: dichiarazione Integrativa di I Livello Via Di Vigna Jacobini, 5 00149 ROMA Tel. 06 / 5814591 --- Fax 06 / 5816703 Assistenza Tecnico/Fiscale - Indirizzo E-Mail info@cafconfsal.it Sito Internet www.cafconfsal.it S.r.l. MANUALE A OPERATIVO MOD..730/2015

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 16 MAGGIO 2008 Informativa n. 42 DICHIARAZIONE DEI

Dettagli

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis

Dettagli

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo.

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo. Fiscal Flash La notizia in breve N. 150 31.05.2013 : arriva la proroga fino al 10 giugno Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 I contribuenti avranno più tempo per consegnare il modello per dichiarare

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

CIRCOLARE 730/2015 N. 2 DI GIUGNO 2015 - SOFTWARE FISCALI CAF 2015. 1. Richiesta documentazione 730 Live Scan;

CIRCOLARE 730/2015 N. 2 DI GIUGNO 2015 - SOFTWARE FISCALI CAF 2015. 1. Richiesta documentazione 730 Live Scan; Drcnetwork srl - Coordinamento Regionale CAF Via Imperia, 43 20142 Milano Telefono 02/84892710 Fax 02/335173151 e-mail info@drcnetwork.it sito: www.drcnetwork.com CIRCOLARE 730/2015 N. 2 DI GIUGNO 2015

Dettagli

MANUALE TECNICO n. 21.00 AGGIORNATO AL 21.07.2014. 730/4: correzioni posizioni non abbinate Inps e Tesoro. Scarti sostituto d imposta Inps Pag.

MANUALE TECNICO n. 21.00 AGGIORNATO AL 21.07.2014. 730/4: correzioni posizioni non abbinate Inps e Tesoro. Scarti sostituto d imposta Inps Pag. MANUALE TECNICO N.21.00 DEL 21.07.2014 730/4: correzioni posizioni non abbinate Inps e Tesoro Indice Scarti sostituto d imposta Inps Pag. 2 Scarti Sostituti d Imposta Tesoro Pag. 4 Form Inps Importi a

Dettagli

Rag. Renzo Del Rosso. OGGETTO: Modalità di accesso al 730 precompilato. Massa e Cozzile, li 01 aprile 2014. Circolare n 10

Rag. Renzo Del Rosso. OGGETTO: Modalità di accesso al 730 precompilato. Massa e Cozzile, li 01 aprile 2014. Circolare n 10 Massa e Cozzile, li 01 aprile 2014 Circolare n 10 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Modalità di accesso al 730 precompilato Gentile Cliente, con Provvedimento del 23 febbraio 2015 l Agenzia delle Entrate

Dettagli

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Modello 730/2012. Il 30 Aprile è la scadenza per chi ha scelto di presentare la dichiarazione al proprio sostituto di imposta Modello 730/2012: il 30 aprile 2012 è la

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità ed i termini entro i quali il sostituto d imposta deve operare i conguagli nei confronti dei propri dipendenti che hanno presentato il modello 730

Dettagli

Istruzioni operative per la gestione modello

Istruzioni operative per la gestione modello Caf nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Istruzioni operative per la gestione modello 730/2014 Istruzioni operative per la gestione modello 730/2014 Aggiornamento dati Soggetto incaricato

Dettagli

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Informativa per la clientela di studio N. 8 del 23.03.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Anche quest anno siamo pronti per le prossime scadenza fiscale. Sarà un anno

Dettagli

I chiarimenti dell'agenzia sulla precompilata

I chiarimenti dell'agenzia sulla precompilata DICHIARAZIONI I chiarimenti dell'agenzia sulla precompilata di Alessandro Bonuzzi Con la circolare n.26/e di ieri l Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questioni interpretative riguardanti la

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla

Dettagli

Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata

Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata Roma, 06 giugno 2005 Direzione Centrale Gestione Tributi CIRCOLARE N. 30/E Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 67 10.04.2015 CU2015: le modalità di rilascio Fornite le modalità alternative di rilascio della Certificazione Unica 2015 Categoria:

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

Modello 730 Aspetti generali

Modello 730 Aspetti generali Fisco Pratico 2010 Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 5 Aspetti generali Vantaggi del Mod. 730 La presentazione del permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la

Dettagli

CIRCOLARE 730/2015 N. 3 DI SETTEMBRE 2015 - SOFTWARE FISCALI CAF 2015

CIRCOLARE 730/2015 N. 3 DI SETTEMBRE 2015 - SOFTWARE FISCALI CAF 2015 Drcnetwork srl - Coordinamento Regionale CAF Via Imperia, 43 20142 Milano Telefono 02/84892710 Fax 02/335173151 e-mail info@drcnetwork.it sito: www.drcnetwork.com CIRCOLARE 730/2015 N. 3 DI SETTEMBRE 2015

Dettagli

MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO. Assimpredil ANCE 18 settembre 2007

MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO. Assimpredil ANCE 18 settembre 2007 MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO Assimpredil ANCE 18 settembre 2007 U.O. Contrattualistica e Fiscalità - Dr.ssa Raffaella Scurati DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA modello 770 semplificato modello 770

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative Informativa - ONB Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza della nuova disciplina... 2 3 Soggetti che possono

Dettagli

AVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011

AVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011 Albo Caf dipendenti e pensionati n.70 AVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011 Il 730 è il modello - pdf per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Presentare il modello

Dettagli

Circolare n. 4. OGGETTO: Modalità operative per l assistenza fiscale Mod. 730/2011. Allegati: 1 DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E REGIONALI

Circolare n. 4. OGGETTO: Modalità operative per l assistenza fiscale Mod. 730/2011. Allegati: 1 DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E REGIONALI Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Ufficio del Dirigente Generale Roma, 01/03/2011 Circolare n. 4 Allegati: 1 Agli DIRIGENTI

Dettagli

MODELLO 770/2001 PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL 2000) Novità 2001. Novità 2001: Modello Base Quadro SC Quadro SS Quadro ST Quadro SU

MODELLO 770/2001 PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL 2000) Novità 2001. Novità 2001: Modello Base Quadro SC Quadro SS Quadro ST Quadro SU MODELLO 770/2001 (DICHIARAZIONE PER LE RITENUTE, I CONTRIBUTI E I PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL 2000) Novità 2001 Novità 2001: Modello Base Quadro SC Quadro SS Quadro ST Quadro SU DEVONO PRESENTARE IL

Dettagli

Corso di Aggiornamento 730/2013. Dichiarazione dei Redditi 2012

Corso di Aggiornamento 730/2013. Dichiarazione dei Redditi 2012 Corso di Aggiornamento 730/2013 Dichiarazione dei Redditi 2012 A cura di Ansanelli Francesco Il visto di conformità rilasciato sui modelli 730 Il visto di conformità Il modello 730 è un modello diverso

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE SERVIZI INFORMATIVI E DELL INNOVAZIONE Prot. n. 50 - Ufficio V Data Roma 19 febbraio

Dettagli

La presentazione del modello 730/2016

La presentazione del modello 730/2016 Periodico informativo n. 30/2016 La presentazione del modello 730/2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che a partire dal 15 Aprile 2016, il modello 730 precompilato

Dettagli

Inserti di Gruppo. Il 730/2015 Precompilato. A chi interessa. Quali informazioni contiene. DIRCREDITO Gruppo Banca Popolare di Vicenza

Inserti di Gruppo. Il 730/2015 Precompilato. A chi interessa. Quali informazioni contiene. DIRCREDITO Gruppo Banca Popolare di Vicenza Associazione Sindacale dell Area Direttiva e delle Alte Professionalità del Credito ed Enti assimilati delle Società Assicurative e delle Agenzie Esattoriali Inserti di Gruppo Il 730/2015 Precompilato

Dettagli

CIRCOLARE 730/2014 N. 3 DI AGOSTO 2014 SOFTWARE FISCALI CAF 2014. 3. IRPEF 2 ACCONTO NOVEMBRE richiesta riduzione/non versamento;

CIRCOLARE 730/2014 N. 3 DI AGOSTO 2014 SOFTWARE FISCALI CAF 2014. 3. IRPEF 2 ACCONTO NOVEMBRE richiesta riduzione/non versamento; CIRCOLARE 730/2014 N. 3 DI AGOSTO 2014 SOFTWARE FISCALI CAF 2014 1. Modello 730 Integrativo: termine di trasmissione e compilazione; 2. Controllo elaborazione 730/4; 3. IRPEF 2 ACCONTO NOVEMBRE richiesta

Dettagli

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti CIRCOLARE N.31/E Roma, 2 luglio 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti-

Dettagli

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013 CIRCOLARE N.28/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 22 agosto 2013 OGGETTO: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati

Dettagli

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff.

Dettagli

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Dettagli

Prima della compilazione. Compilazione. Dopo la compilazione. Riapertura modello. FAQ 730 anno 2013

Prima della compilazione. Compilazione. Dopo la compilazione. Riapertura modello. FAQ 730 anno 2013 FAQ 730 anno 2013 Prima della compilazione 1. DATE DA RICORDARE 2. TIPO DICHIARAZIONE 3. RECUPERO DATI Compilazione 4. EXTRAPROFESSIONALE 5. FASIE/FISDE 6. FONDENERGIA 7. FOPDIRE 8. RECUPERO SSN ASSICURAZIONE

Dettagli

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE TE D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999 Informativa ai sensi dell art. 13 del

Dettagli

Le regole da rispettare

Le regole da rispettare SCHEDA RIEPILOGATIVA NOTA MINISTERIALE PREMESSA Per poter andare in pensione con decorrenza 1 settembre 2016, gli interessati devono presentare DUE domande, a due soggetti diversi ( le due domande sono

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013 Informativa n. 13 del 12 marzo 2013 Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all

Dettagli

CINQUE PER MILLE 2013

CINQUE PER MILLE 2013 CINQUE PER MILLE 2013 Soggetti destinatari Anche quest anno i contribuenti potranno scegliere di destinare la quota del cinque per mille dell IRPEF che risulta dalla risultante dalla dichiarazione dei

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

1) Apertura frontespizio integrativo:

1) Apertura frontespizio integrativo: 730 INTEGRATIVO Come è noto, nel caso si renda necessario integrare il modello 730 originario con ulteriori informazioni, è possibile presentare un modello 730 cosiddetto INTEGRATIVO. Tale tipologia di

Dettagli

LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO 2 A PARTE

LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO 2 A PARTE INFORMATIVA N. 198 22 MAGGIO 2015 Fiscale LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO 2 A PARTE Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 4793 del 15 gennaio 2015 Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot.

Dettagli

Intermediari fiscali sotto controllo dell Agenzia

Intermediari fiscali sotto controllo dell Agenzia Intermediari fiscali sotto controllo dell Agenzia Omissioni, tardività e forzature degli invii telematici producono verifiche sul loro operato. Tardività, omissioni e forzature degli invii telematici producono

Dettagli

GESTIONE DELEGA F24. Gestione tabelle generali Anagrafica di Studio:

GESTIONE DELEGA F24. Gestione tabelle generali Anagrafica di Studio: GESTIONE DELEGA F24 Gestione tabelle generali Anagrafica di Studio: Nel folder 2_altri dati presente all interno dell anagrafica dello Studio, selezionando il tasto funzione a lato del campo Banca d appoggio

Dettagli

CAF UCI srl Via in Lucina, 10 00186 ROMA Telefono: 06.68210370 Fax: 06.6833362 Email: stafforganizzativo@cafuci.it Sito web: www.cafuci.

CAF UCI srl Via in Lucina, 10 00186 ROMA Telefono: 06.68210370 Fax: 06.6833362 Email: stafforganizzativo@cafuci.it Sito web: www.cafuci. Alle sedi convenzionate e a tutti i C.E.R Roma, 20.05.2013 Prot. 29/2013 Oggetto: chiarimenti INPS attività ISEE Di seguito trovate altri chiarimenti dell INPS in materia di ISEE che vanno ad integrare

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

I Servizi self-service: procedura per la compilazione del modello 730

I Servizi self-service: procedura per la compilazione del modello 730 I Servizi self-service: procedura per la compilazione del modello 730 A partire dal mese di aprile, potrai usufruire del servizio di assistenza fiscale diretta. Da quest anno, il servizio sarà disponibile

Dettagli

UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE CONSISTENTE NEL RITIRO GRATUITO DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla

Dettagli

LA NUOVA NOTIFICAZIONE - ISTRUZIONI

LA NUOVA NOTIFICAZIONE - ISTRUZIONI LA NUOVA NOTIFICAZIONE - ISTRUZIONI Le norme richiamate nel testo, ove non diversamente specificato, si riferiscono al decreto legislativo n. 196/2003. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO E DELL INNOVAZIONE Prot. n. 50 - Ufficio V

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

CIRCOLARE 730/2014 N. 3 DI AGOSTO 2014 PER CHI UTILIZZA UN SOFTWARE DIVERSO

CIRCOLARE 730/2014 N. 3 DI AGOSTO 2014 PER CHI UTILIZZA UN SOFTWARE DIVERSO CIRCOLARE 730/2014 N. 3 DI AGOSTO 2014 PER CHI UTILIZZA UN SOFTWARE DIVERSO 1. Modello 730 Integrativo: termine di trasmissione e compilazione 2. Controllo elaborazione 730/4 3. IRPEF 2 ACCONTO NOVEMBRE

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

FAQ - DELEGHE 730/2015 PRECOMPILATO

FAQ - DELEGHE 730/2015 PRECOMPILATO FAQ - DELEGHE 730/2015 PRECOMPILATO 1) CHI SONO I DESTINATARI DEL 730 PRECOMPILATO? Per questo primo anno di avvio sperimentale, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti in

Dettagli

www.ecnews.it Agenzia: ancora chiarimenti sulla precompilata DICHIARAZIONI a cura del Comitato di redazione

www.ecnews.it Agenzia: ancora chiarimenti sulla precompilata DICHIARAZIONI a cura del Comitato di redazione DICHIARAZIONI Agenzia: ancora chiarimenti sulla precompilata a cura del Comitato di redazione L Agenzia delle entrate si adopera per fornire ogni precisazione possibile sull imminente adempimento della

Dettagli

Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E

Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Direzione Centrale Accertamento Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 1, commi

Dettagli

Codice identificativo dell Aggiornamento: 20241211A

Codice identificativo dell Aggiornamento: 20241211A VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 DICHIARAZIONE UNICO ENTI NON COMMERCIALI / 2012... 3 Dichiarazione Unico Enti non Commerciali / 2012... 3 DICHIARAZIONI UENC / 2012 RIPORTO MODULI CONTABILI...

Dettagli

Dichiarazione Correttiva/Integrativa Unico PF da Modello 730

Dichiarazione Correttiva/Integrativa Unico PF da Modello 730 HELP DESK Nota Salvatempo 0042 MODULO Dichiarazione Correttiva/Integrativa Unico PF da Modello 730 Quando serve Per gestire la Dichiarazione Correttiva/Integrativa/Integrativa a favore, per l anno di imposta

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 28.04.2015 Imposte da compensare L utilizzo del credito può compensare non solo IMU Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Con l

Dettagli

LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO

LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale A pochi giorni dalla scadenza canonica dell'invio del modello unico 2014 appare

Dettagli

IL NUOVO RAVVEDIMENTO

IL NUOVO RAVVEDIMENTO COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE A cura di Roberto Ferrara IL NUOVO RAVVEDIMENTO L istituto del ravvedimento cd. operoso, Disciplinato dall art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1977, n. 472, consente all autore

Dettagli

LE INFORMAZIONI GENERALI SULLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

LE INFORMAZIONI GENERALI SULLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU) LE INFORMAZIONI GENERALI SULLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU) GLI ASPETTI NORMATIVI Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d imposta devono utilizzare un nuovo modello per attestare

Dettagli

CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI

CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI dott. Marco Ansaldi e rag. Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO 23.05.2011 CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI Dal prossimo 18 giugno cessa il regime transitorio per il rilascio e la trasmissione

Dettagli

Dentro la Notizia. 4 Giugno 2013

Dentro la Notizia. 4 Giugno 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 77/2013 GIUGNO/1/2013 (*) 4 Giugno 2013 CON IL DPCM DEL 29 MAGGIO 2013

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti: n.19 03/04/2015 NOTIZIE UTILI 5 per mille 5 PER MILLE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Tutto pronto per l'avvio della campagna relativa al 5 per mille 2015. L'Agenzia delle Entrate ha infatti

Dettagli

Gecom Paghe. Comunicazione per ricezione telematica dati 730-4. ( Rif. News Tecnica del 14/03/2014 )

Gecom Paghe. Comunicazione per ricezione telematica dati 730-4. ( Rif. News Tecnica del 14/03/2014 ) Gecom Paghe Comunicazione per ricezione telematica dati 730-4 ( Rif. News Tecnica del 14/03/2014 ) TE7304 2 / 16 INDICE Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4...

Dettagli

Roma, 22 Settembre 2011. Prot. n. 433/2011/AR/SS/GN. AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI

Roma, 22 Settembre 2011. Prot. n. 433/2011/AR/SS/GN. AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI C.A.F. UIL S.P.A. CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE LEGALE VIA DI SAN CRESCENZIANO, 25 00199 ROMA TELEFONO 06/86.22.631 TELEFAX 06/86.22.63.33 E-MAIL cafuil@cafuil.it CAPITALE

Dettagli

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA Centro Telematico PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA La legge 662/1996, collegata alla finanziaria 1997, ha conferito al Governo una delega per emanare decreti legislativi

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd Informativa per la clientela di studio del 08.04.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo

Dettagli

trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l applicazione di sanzion

trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l applicazione di sanzion Certificazione Unica - Chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, possibilità di esenzione per i redditi da prestazione sportiva dilettantistica inferiori 7.500 Come già comunicato in precedenza

Dettagli

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Circolare N.27 del 23 febbraio 2012 Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Certificazioni di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

Prot. n. 50 - Ufficio V

Prot. n. 50 - Ufficio V Prot. n. 50 - Ufficio V Data Roma, 23 febbraio 2015 Messaggio 023/2015 Destinatar Utenti NoiPA i Tipo Messaggio Area NoiPA Oggetto: Modello Certificazione unica 2015 Conguaglio contributivo e fiscale relativo

Dettagli

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE Circolare 21 del 29 luglio 2015 Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...

Dettagli

FAQ 2015 I) CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE... 3

FAQ 2015 I) CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE... 3 FAQ 2015 Flusso telematico dei modelli 730-4 D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Comunicazione dei sostituti d imposta per la ricezione telematica, tramite l Agenzia delle entrate, dei dati dei 730-4 relativi

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

FAQ sui solleciti RED pag. 1/5

FAQ sui solleciti RED pag. 1/5 FAQ sui solleciti RED pag. 1/5 1. Una contribuente ha ricevuto il sollecito con cui gli chiedono il reddito del coniuge. Nella stringa risulta stato civile vedova e mi indica reddito del coniuge assente.

Dettagli