REGOLAMENTO DELL ACQUEDOTTO AGRICOLO PATRIZIALE DI AVEGNO

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1 REGOLAMENTO DELL ACQUEDOTTO AGRICOLO PATRIZIALE DI AVEGNO - 1 -

2 Art. 1 Il Patriziato di Avegno, riconosciuta la necessità di dotare il Comune di un impianto d acqua potabile, sollevandolo da ogni spesa di finanziamento, ha costruito un Acquedotto sussidiato dallo Stato e dalla Confederazione e che sarà denominato Acquedotto Agricolo Patriziale e fornirà l acqua al comprensorio della zona edificabile del Comune di Avegno. L acqua potrà essere fornita anche fuori dalla zona edificabile laddove è estesa la rete esistente. Art. 2 L amministrazione di tutto il patrimonio dell Acquedotto Agricolo Patriziale è affidato all Amministrazione Patriziale, ed alle Assemblee Patriziali a seconda dei loro attributi. L Amministrazione Patriziale amministra l Acquedotto, a mezzo di una Commissione, la quale rende conto di tale gestione alla fine di ogni anno, rassegnando i suoi bilanci all Amministrazione Patriziale, non più tardi del 28 febbraio dell anno successivo. Art. 3 La contabilità e i bilanci relativi alla gestione dell Acquedotto, saranno tenuti separati alla gestione generale del Patriziato. Saranno sottoposti alla verifica della Commissione della Gestione Patriziale, prima di essere presentati all Assemblea. Art. 4 La Commissione Acquedotto, nomina dall Ufficio patriziale ogni 4 anni, dopo la nomina dell Ufficio stesso, sarà composta di tre membri, se possibile uno per frazione del Comune. Essa nominerà: - il presidente; - l incaricato dei controlli e della manutenzione (che può essere scelto anche al di fuori della Commissione). I membri della Commissione acquedotto sono sempre rieleggibili. Gli onorari sono: - presidente fr annui; - membri fr annui; - incaricato manutenzione fr annui oltre il rimborso delle spese di trasferta e il pagamento delle ore fatte in base ai prezzi del momento. Per la partecipazione a sedute, missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri della Commissione ricevono le indennità definite agli articoli 69 e 71 del Regolamento patriziale. Art. 5 Le competenze della Commissione restano così fissate: a) Esplicare la necessaria sorveglianza affinché l Acquedotto funzioni regolarmente. b) Provvedere alla immediata riparazione di eventuali guasti. c) Tenere aggiornato l elenco degli abbonati. d) Incassare le tasse a mezzo del conto chèques Postale N

3 e) Allestire a fine esercizio il consuntivo annuale dell azienda e il preventivo per l anno successivo. f) La Commissione potrà disporre per i bisogni imprevisti, di una somma di Fr annui. Crediti superiori dovranno avere l autorizzazione dell Assemblea. Art. 6 Al fabbisogno finanziario dell Acquedotto si provvederà con l incasso di tasse a forfait, a scadenza annuale. Quando lo si riterrà opportuno, potranno essere introdotte le tasse a misura, con la posa di contatori. Le tasse saranno fissate dall Ufficio patriziale, su proposta della Commissione Acquedotto. Dovranno essere contenute in questi limiti: TASSE DI CONSUMO: Categoria A: Abitazioni con impianto semplice (cucina e WC), da 70.- fr. a fr. Categoria B: Abitazioni con servizi semplici, da fr. a fr. Categoria C: Abitazioni con doppi servizi, da fr. a fr. Categoria D: Case di vacanza con servizi semplici, da fr. a fr. Categoria E: Case di vacanza con doppi servizi, da fr. a fr. Categoria F: Esercizi pubblici, da fr. a fr. Categoria G: Stabilimenti artigianali e industriali, esercizi pubblici temporanei, da fr. a 10'000.- fr. Categoria H: Piscine, (sono ammesse solo piscine con impianto di circolazione e rigenerazione dell acqua e il loro riempimento deve essere autorizzato preventivamente), da 8.- fr. / m3 a 15.- fr. /m3 Tutte le tasse si intendono per il consumo di un anno. TASSE DI CANTIERE: Per uso temporaneo dell acqua per costruzioni edili o altro sarà incassata una tassa a forfait da fr. a fr. In caso di manifesta divergenza tra la tassa e l intensità del consumo dell acqua l Ufficio patriziale, su proposta della Commissione acquedotto, potrà aumentare o diminuire proporzionalmente l importo della stessa. TASSE D ALLACCIAMENTO L allacciamento alla rete di distribuzione dell acquedotto è subordinato al pagamento di una tassa d allacciamento che viene emessa per le nuove costruzioni, per la ristrutturazione o la riattazione di strutture preesistenti come pure per l ampliamento di costruzioni già allacciate e già abitate. La tassa d allacciamento è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA (o al volume dell ampliamento per le costruzioni già allacciate e già abitate) da 1.- a 3.- per m3. In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l intensità del consumo dell acqua l Ufficio patriziale, su proposta della Commissione acquedotto, potrà aumentare o diminuire proporzionalmente l importo della stessa. Fuori zona edificabile la tassa d allacciamento potrà essere aumentata fino ad un massimo di 15'000.- fr. in funzione delle difficoltà di approvvigionamento

4 Art. 7 Sarà fornita gratuitamente l acqua alle fontane pubbliche comunali, alla casa Comunale, così pure l acqua per il fabbisogno nella chiesa parrocchiale e al campo santo. Art. 8 Chi intende allacciare un proprio impianto alla rete dell Acquedotto deve inoltrare domanda alla Commissione e attenersi alle disposizioni da essa emanate. Nelle case e appartamenti affittati il proprietario è tenuto al pagamento delle tasse. Egli deve inoltre annunciare per tempo la partenza e l arrivo degli inquilini. Art. 9 Le tasse a forfait saranno dovute anche se l abbandono non avrà usufruito che in parte, durante l anno, dell acqua. L emissione delle bollette, avverrà, di regola, durante il mese di febbraio. Gli Utenti sono in obbligo di notificare entro questa data, ogni modificazione del proprio impianto. La Commissione è autorizzata a eseguire dei controlli presso gli abbonati. Eventuali impianti non annunciati, saranno iscritti d ufficio. Per gli stessi si esigeranno gli arretrati fino a cinque anni. Nel caso di mora con il pagamento delle tasse, la Commissione farà un richiamo, per lettera raccomandata. Se questo non darà esito, si procederà per via esecutiva. Art. 10 L abbonamento avrà la durata di un anno a cominciare dal 1.gennaio, e si riterrà rinnovato, se non sarà disdetto prima di fine Ottobre. Gli abbonamenti che verranno concessi nel corso dell anno, saranno calcolati per il pagamento a partire dal mese della concessione nella base di una tassa mensile pari al dodicesimo della tassa annuale. Restano però vincolati per l abbonamento per un anno. Art. 11 Il contratto sarà effettivo con la concessione dell abbonamento. Le eventuali tasse fiscali sono a carico dell abbonato. Art. 12 I trapassi di proprietà debbano essere notificati alla Commissione a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solitamente per le tasse arretrate. Art. 13 I costi di allacciamento alle condotte principali dell Acquedotto e quelle per la manutenzione di questi allacciamenti, sono a carico dell Utente. Eventuali tratte sul suolo pubblico, saranno a carico dell Acquedotto, per quanto riguarda le spese di manutenzione

5 Nel caso di allacciamenti che in seguito potranno essere utilizzati da altri Utenti, l Acquedotto può eseguire a sue spese la posa dell allacciamento al primo Utente, con la facoltà di prelevare un contributo a parziale copertura dei costi di posa della tubazione. Se, a motivo della sostituzione o dello spostamento di una condotta principale dell Acquedotto, fosse necessario modificare o rifare degli allacciamenti privati, i costi di questi allacciamenti verranno così ripartiti. L Acquedotto si prende a carico le spese di scavo, ripristino e pavimentazione, restano a carico dell Utente interessato i costi per fornitura e posa delle parti idrauliche. Tutte queste opere verranno eseguite dalle ditte incaricate dalla Commissione Acquedotto. All inizio di ogni allacciamento, dovrà essere posata una saracinesca di arresto, secondo le diposizioni che saranno date dai tecnici dell Acquedotto. Art. 14 L abbonato ha il diritto di usare l acqua solo per lo scopo per cui fu concessa. Il lasciarla defluire oltre il necessario, potrebbe causare inconvenienti all Acquedotto a agli altri Utenti: è quindi proibito ogni abuso. In caso di scarsità d acqua, la Commissione potrà emanare disposizioni che limitino il consumo. L uso dell acqua per scopi non collegati ai bisogni della abitazioni o dei servizi alimentari e igienici di laboratori o industrie, potrà essere autorizzato, caso per caso, dalla Commissione Acquedotto, che fisserà le modalità e le tasse da prelevare. Art. 15 In caso di lavori di riparazione, di pulizia, o di manutenzione dell Acquedotto, la fornitura dell acqua potrà essere sospesa per tempi più o meno brevi. Se possibile gli utenti saranno avvisati dalla sospensione e della sua probabile durata. La cessazione della fornitura durerà oltre 30 giorni, sarà fatta una riduzione proporzionale sulla tassa di abbonamento. In ogni caso l Utente non avrà diritto a pretendere dal Patriziato, il risarcimento di danni per la mancata fornitura. Art. 16 La distribuzione dell acqua potabile agli Utenti dell Acquedotto, avviene con tubazioni in ferro zincato, dal diametro proporzionato al volume di costruzione. In casi speciali potrà essere posata una tubazione in materiale plastico. In questo caso dovrà essere posato, assieme al tubo in plastica,un filo di rame, per facilitare le ricerche in caso di guasti. Art. 17 Il Comune di Avegno si obbliga alla manutenzione ed alla conservazione in stato di efficienza e di decenza della vasche per fontane e abbeveratoi coi relativi accessori

6 Art. 18 La Municipalità in relazione a quanto disposto dal regolamento comunale (polizia comunale art.54) vieterà che le pubbliche fontane, gli abbeveratoi,vengano danneggiati, vengano usufruiti quali lavatoi, e che l acqua venga sporcata ed inquinata. Ai contravventori la Municipalità applicherà le multe e le sanzioni previste dalla legge organica Comunale. Art. 19 Tutti i danni cagionati all impianto dell Acquedotto o suoi accessori, dovranno essere rifusi dall autore del danno, il quale potrà inoltre essere denunciato all Autorità penale. Saranno pure denunciati all Autorità penale gli atti capaci di inquinare o deteriorare l acqua dell Acquedotto Patriziale. Art. 20 Per il buon funzionamento dell Acquedotto, la Commissione provvederà: a) Al controllo annuale di tutto l impianto. b) A vuotare e ripulire i serbatoi due volte all anno. c) A vuotare, una volta all anno, le tubazioni, nelle parti basse. d) A controllare periodicamente le opere di presa, la portata delle sorgenti e il loro assetto, provvedendo nello stesso tempo alla pulizia e manutenzione. Art. 21 Gli idranti per incendi verranno ceduti al Comune perché ne organizzi nel miglior modo l eventuale sfruttamento. In caso di incendio gli Utenti dovranno ridurre o sopprimere temporaneamente l uso delle rispettive installazioni. Art. 22 Il presente regolamento forma parte integrante del contratto di abbonamento: gli abbonamenti riconoscono perciò ogni effetto di legge. Per quanto non contemplato in questo regolamento, fanno stato le Leggi, i Regolamenti e le Ordinanze, sia cantonali che federali, che disciplinano la materia e che sono applicabili ai casi specifici. Art. 23 Contro l inesatta o arbitraria applicazione di questo regolamento, è dato ricorso al Lodevole Consiglio di Stato. Il presente regolamento è stato approvato: - dall Assemblea patriziale del 28 aprile dall Assemblea comunale del 22 dicembre 1946 Le successive modifiche sono state approvate: - dall Assemblea patriziale del 14 febbraio dall Assemblea patriziale del 16 dicembre dall Assemblea patriziale del 26 aprile dall Assemblea patriziale del 28 aprile dall Assemblea patriziale dell 11 dicembre 1998 (articolo 6) - dall Assemblea patriziale del 27 aprile 2001 (articolo 6) - dall Assemblea patriziale dell 11 maggio 2007 (articolo 4) - dall Assemblea patriziale del 26 maggio 2011 (articolo 4) - 6 -

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