REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Base legale Il presente regolamento ha la sua base legale nella Legislazione cantonale e federale in materia di protezione delle acque. Art. 2 Costruzione e Il Comune provvede alla costruzione e alla manutenzione della rete delle manutenzione delle canalizzazioni previste dal PGC. La costruzione delle nuove tratte sarà canalizzazioni eseguita conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente. Art. 3 Sorveglianza La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle canalizzazioni pubbliche o private sono sottoposte alla sorveglianza del Municipio. II. ALLACCIAMENTI ALLA CANALIZZAZIONE A. NORME GENERALI Art. 4 Obbligo di allacciamento Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni, salvo per le eccezioni previste dalla Legislazione cantonale. L'obbligo all'allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione. Il Municipio fissa il termine per l'allacciamento.

2 2 Art. 5 Diritto di passaggio Gli stabili non confinanti con strade o che, data la loro posizione altimetrica, su fondi di terzi non possono allacciarsi direttamente alla canalizzazione comunale senza invadere i fondi di proprietari confinanti, potranno valersi del diritto di passaggio di cui all'art. 691 CCS. Art. 6 Spese di allacciamento, manutenzione e pulizia Il proprietario privato deve provvedere a sue spese all'esecuzione e manutenzione dei raccordi. Sul terreno pubblico il Comune può costruire le condotte di raccordo fatturando la relativa spesa agli interessati. Il Comune può incaricarsi della pulizia degli allacciamenti fino al confine del fondo a spese del proprietario in caso di uso inadeguato da parte di questi. B. PROCEDURA Art. 7 Domanda 1. L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e di impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione. 2. La domanda in 4 copie deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare e deve essere corredata dai seguenti piani, firmati dal progettista e dal proprietario: a. piano di situazione della proprietà in scala 1:1000 o 1:500 rilasciato dal geometra del catasto con l'indicazione del numero di mappa del fondo e del fabbricato, l'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si vuole allacciare, il tracciato della canalizzazione di raccordo, come pure l'indicazione delle canalizzazioni esistenti. b. pianta delle canalizzazioni del fabbricato in scala 1:100, con l'indicazione delle quote. Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, lavatoi, pluviali, ecc.) come pure la sezione, la pendenza e la qualità del materiale che si intende utilizzare (colonna di caduta, fosse, valvole di ritenuta, dispositivi di aerazione, ecc.) c. profilo longitudinale in scala 1:100 delle condotte e delle altre installazioni, dalle colonne di caduta fino al collettore pubblico. d. dettaglio dei pozzetti e del profilo normale di posa. 3. I lavori non possono essere iniziati prima dell'approvazione dei piani e della concessione della relativa licenza di costruzione.

3 3 Modifiche di piani approvati non possono essere eseguite senza l'accordo preventivo del Municipio. Per le domande di modifica da inoltrare al Municipio vale la stessa forma come per le nuove costruzioni. L'autorizzazione va in prescrizione se entro due anni dalla data della licenza di costruzione i lavori non dovessero essere iniziati. 4. a) L'allacciamento alla canalizzazione dei fabbricati e degli impianti esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura di notifica prevista dall'art. 36 RALE. b) La notifica, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dai piani previsti ai punti 2. a), firmati dal proprietario. Art. 8 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti 1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. Il Municipio provvede al controllo delle installazioni e ordina le necessarie modifiche nel caso in cui esse non siano conformi alle disposizioni prescritte. Solo con l'autorizzazione dell'autorità le installazioni potranno essere messe in esercizio. Il Municipio ha pure diritto di controllare in ogni tempo le installazioni e di ordinare la riparazione di eventuali avarie. Il Municipio o gli organi da lui preposti hanno il diritto di accesso agli impianti. 2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenua degli impianti. 3. La collaborazione degli organi comunali non implica la responsabilità del Comune. 4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite, in caso di difformità dai piani approvati. 5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti come previsto dall'art. 4 DE ( ). 6. Il Municipio può fissare una tassa per il collaudo delle installazioni. C. PRESCRIZIONI TECNICHE Art. 9 In generale Tutte le acque luride devono essere immesse nei collettori comunali con canalizzazioni sotterranee impermeabili e, nel limite del possibile, rettilinee.

4 4 Dove le condizioni idrogeologiche locali e le condizioni tecniche lo permettono e non ne deriva alcun inconveniente, le acque chiare possono essere disperse tramite pozzi perdenti, riservato il diritto dei terzi. Poiché il sistema è separato le acque luride e le acque chiare devono essere convogliate separatamente ai rispettivi collettori. Il Municipio può richiedere ai proprietari modifiche al tracciato delle canalizzazioni interne del fondo, in modo da convogliare le acque chiare e luride alle tubazioni comunali nel rispetto del PGC. Art. 10 Controlli Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione. Art. 11 Pozzetti di controllo interni All'intersezione delle colonne di caduta, come pure all'estremità di tronchi di canalizzazione interni di una certa lunghezza, devono essere previsti dispositivi ermetici necessari per la pulizia e per lo svuotamento. Questi dispositivi devono essere facilmente accessibili. Tuttavia si deve evitare di disporli negli appartamenti, nei locali di lavoro o in prossimità delle macchine e delle caldaie. L'apertura per la pulizia deve avere generalmente il diametro della colonna di scarico; in ogni caso non deve essere inferiore a 60 mm. Art. 12 Pozzetti di controllo esterno Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché nei punti di cambiamento di direzione, di pendenza o di diametro devono essere previste camere di controllo; in ogni caso la distanza tra una camera e l'altra non deve superare i 50 ml. La loro dimensione deve essere: - per la profondità fino a 60 cm: diametro minimo 60 cm. - per la profondità da cm: diametro minimo 80 cm. - per la profondità oltre 150 cm: diametro minimo 100 cm. Quando la profondità delle camere di controllo supera i 100 cm. le stesse devono essere munite di scalini di accesso, inossidabili ed a una distanza massima di 30 cm. Per evitare il deposito di fanghi il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma di cunetta. I pozzetti di controllo devono essere muniti di chiusure solide e inodori del diametro di almeno 60 cm. All'interno degli edifici sono tollerati soltanto coperchi a chiusura inodore. Art. 13 Quota di posa Generalmente le canalizzazioni devono essere posate a una profondità minima di 80 cm. e meglio sotto il limite del gelo. Per l'attraversamento dei muri degli stabili e delle fondazioni i tubi devono essere protetti da un manicotto di materia plastica o da un cuscinetto di sabbia.

5 5 Art. 14 Ventilazione delle colonne di scarico Art. 15 Pluviali Le tubazioni di scarico dei gabinetti delle case devono essere sufficientemente ventilate. Le colonne di ventilazione devono essere disposte, se possibile, verticalmente e prolungate senza diminuire la sezione fino a sorpassare di 50 cm. il tetto del fabbricato. Le condotte di ventilazione devono essere istallate all'interno del fabbricato e non possono essere immesse nei camini o nelle condotte di aerazione. I pluviali possono essere utilizzati unicamente per le acque meteoriche. Se le acque piovane del tetto trasportano materiale (foglie, muschi, nidi, ecc.) occorre prevedere una cameretta di deposito, costruita in modo da non intralciare la ventilazione (v. art. 19). Art. 16 Sifoni Fatta eccezione per i pluviali, tutti gli allacciamenti degli scoli degli apparecchi sanitari devono essere muniti di sifoni. Art. 17 Pozzetti di decantazione Art. 18 Pompa L'evacuazione delle acque dai cortili, dalle scale esterne di accesso alle cantine o dai piani sotterranei deve essere fatta con canalizzazioni munite di un pozzetto di decantazione a una profondità minima di 50 cm, con sifone di una profondità minima di 10 cm. Il diametro del pozzetto di decantazione deve essere in rapporto alla superficie del terreno interessato all'evacuazione, secondo la seguente tabella: fino a 50 mq : diametro 40 cm. da 50 a 200 mq : diametro 50 cm. da 200 a 400 mq : diametro 60 cm. oltre 400 mq : diametro cm. I collettori di acqua lurida non devono in nessun modo attraversare i pozzetti di decantazione, ma essere costruiti a lato degli stessi e raccordarsi al di sotto del limite del gelo. I locali situati al di sotto delle quote dei collettori o che non possono essere allacciati al collettore comunale con pendenze naturali devono essere muniti di pompe. Le colonne di scarico devono essere convenientemente prolungate onde evitare rigurgiti causati dalla pompa. Le condotte dei locali situati sopra il livello normale del collettore ma soggette a eventuali rigurgiti devono essere munite di valvole automatiche o a comando manuale. La valvola a comando manuale deve restare chiusa quando i servizi dei locali non sono in funzione. Solo gli apparecchi montati nella zona di rigurgito sono raccordati a questo dispositivo; gli altri scarichi e particolarmente quelli destinati all'evacuazione delle acque di superficie sono raccordati dopo la valvola. I locali esposti al pericolo di rigurgito e adibiti a deposito di merci deteriorabili devono essere muniti anche di pompa di evacuazione. Il proprietario è obbligato a mantenere l' impianto di pompaggio in perfetta efficienza. Egli è responsabile del buon funzionamento dello stesso.

6 6 Art. 19 Pendenze Le canalizzazioni devono essere possibilmente rettilinee e con pendenza regolare fino all'allacciamento con il collettore comunale. Esse devono essere stagne e costruite secondo le norme tecniche in vigore. Normalmente la pendenza delle canalizzazioni deve essere la seguente: - acque luride : pendenza minima 2 % diametro minimo 15 cm; - acque meteoriche: pendenza minima 1 % diametro minimo 10 cm. Possono essere ammesse pendenze inferiori se i valori qui sopra fissati dovessero causare difficoltà tecniche o spese sproporzionate. In questo caso devono essere impiegati tubi particolarmente lisci e di forma molto regolare: si devono pure prevedere dispositivi per una efficace pulizia degli stessi. Il raccordo di 2 canali d'evacuazione deve essere effettuato nella direzione di deflusso con un angolo di congiunzione massimo di 45. Inoltre nella direzione di deflusso il diametro non può mai essere ridotto. Art. 20 Materiali L'allacciamento delle acque luride alla canalizzazione comunale deve essere eseguito con canalizzazioni a tenuta stagna con giunti a bicchiere in cemento, PVC, amianto cemento, grès, ghisa o in materiali simili. Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere. Art. 21 Raccordi Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso ad un pozzetto d'ispezione o alla canalizzazione stessa, tramite pezzi speciali. In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando la tubazione è situata in falda, in presenza di grandi quantità d'acqua, pendenze sfavorevoli, canali con piccoli diametri (p. es mm) e in zona di protezione. L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse della canalizzazione. In ogni caso al di sopra livello dell'afflusso per tempo secco. Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica deve essere previsto almeno un pozzetto di controllo. Art. 22 Posa Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200. Art. 23 Casi particolari Se una canalizzazione viene posata parallelamente a una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm., sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la fognatura deve essere posta alla quota inferiore.

7 7 Deroghe a questa disposizione devono essere preventivamente autorizzate dal laboratorio cantonale d'igiene. Art. 24 Evacuazione Le acque luride e le acque meteoriche devono essere evacuate separatamente. Le acque luride e bianche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori, eventualmente acque meteoriche possono essere evacuate in corsi d'acqua. Le acque chiare quali fontane, drenaggi, falda, sorgenti, ecc. devono essere evacuate nell'apposita canalizzazione oppure lasciate defluire in superficie o infiltrate nel sottosuolo rispettivamente evacuate in un ricettore naturale. Art. 25 Zone di protezione Nelle zone di protezione (zona S) di captazione dell'acqua sotterranea le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti dalle norme SIA 190 per quanto concerne la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, che è obbligatoria. In zona di protezione II sono da prevedere misure di protezione che rendano immediatamente percepibili le perdite e possano trattenere le stesse (ad. es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.). Art. 26 Prova di tenuta La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) deve essere controllata annualmente durante i primi 3 anni. In seguito il controllo dovrà essere eseguito a intervalli di 3 anni. III. DEPURAZIONE DELLE ACQUE RESIDUALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI Art. 27 Acqua residuale 1. Con il termine di acqua residuale viene definito, ai sensi del presente regolamento, tutta l'acqua, lurida o meno, che proviene da una proprietà. 2. Le acque luride immesse nelle canalizzazioni non devono nuocere alle canalizzazioni stesse e agli impianti di depurazione, non devono essere di ostacolo al loro normale funzionamento e alla manutenzione, non devono mettere in pericolo la flora e fauna dell'ambiente. 3. E' assolutamente proibito scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni: a) gas e vapori b) sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive

8 8 c) scoli di latrine senza scarico d'acqua, di stalle o letami d) rifiuti ingombranti che potrebbero ostruire la canalizzazione (per es. sabbia, macerie, ceneri, scorie di macelleria e di cucina, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olio e grassi e) materia viscose asfalto, catrame, ecc. f) olii, grassi, emulsioni di catrame e di bitume g) quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40 C h) soluzioni acide o alcaline in concentrazione nociva (superiore a 1/2%o) In casi dubbi il Municipio decide in base a una perizia. Le acque chiare (acque di infiltrazione, acque sorgive, acque di raffreddamento, acque di drenaggio, ecc.) devono essere immesse direttamente in un'acqua superficiale, oppure, badando alle condizioni idrogeologiche locali e alle condizioni tecniche, lasciate infiltrare nel suolo. 4. Le acque residuali di officine o di magazzini di deposito, ecc. non possono essere immesse nelle canalizzazioni prima che abbiano subito un trattamento preventivo in modo da renderle innocue per l'assieme dell'impianto. Il progetto completo delle installazioni per il trattamento delle acque deve essere parte integrante della domanda di costruzione e di allacciamento. Il Municipio può esigere, a spese del richiedente, una perizia da parte di un esperto. Possono essere immesse nella falda e nei riali solo acque accettabili ai sensi delle norme del dipartimento competente. 5. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione, le acque luride sono immesse nelle condotte senza trattamento preventivo, riservati i punti 2, 3, e 4 del presente articolo. 6. Deve essere previsto un impianto di depurazione appropriato e adeguato alle circostanze: a) le costruzioni situate nel perimetro delle canalizzazioni e che non possono ancora essere allacciate a un collettore che porta all'impianto di depurazione. b) per le costruzioni esistenti al di fuori del perimetro del piano generale di canalizzazione, dove non è ragionevolmente esigibile l'allaccia-mento a una canalizzazione esistente. Art. 28 Separatore olii e grassi 1. Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati olii e grassi minerali (officine di riparazione, impianti di lavaggio di automezzi, officine meccaniche o simili) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme ASTEA. Art. 29 Manutenzione impianti singoli 1. Per gli impianti di depurazione singoli deve essere garantita da parte del proprietario una adeguata manutenzione per un regolare funzionamento

9 9 2. Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate dal loro fango almeno una volta all'anno. Copia dei bollettini di vuotatura deve essere tenuta a disposizione del Municipio. Un quinto del fango deve rimanere e la fossa deve essere riempita di acqua prima della messa in funzione. 3. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Copia del rapporto di collaudo e dei bollettini di revisione devono essere trasmessi al Municipio e alla SPAA. Art. 30 Manutenzione separatori I separatori di benzina e di olii e grassi devono essere vuotati con la necessaria frequenza da una ditta specializzata autorizzata dal competente Dipartimento cantonale. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua. Art. 31 Ubicazione delle installazioni di depurazione private Le installazioni di depurazioni private e le fosse individuali di ogni genere devono essere assolutamente impermeabili e costruite all'esterno del fabbricato. Deroghe concernenti l'ubicazione degli impianti esistenti possono essere concesse, a giudizio del Municipio, quando le condizioni locali non permettono soluzioni migliori. Queste fosse devono comunicare con l'esterno mediante tubi di aerazione e non devono essere posate sotto locali abitati. Le distanze tra i muri principali e le pareti della fossa devono essere almeno di 20 cm. La copertura di queste installazioni deve sopportare il peso del traffico sovrastante. L'accesso alle fosse (passo d'uomo) deve essere munito di coperchio solido e inodore. E' indispensabile una buona ventilazione delle fosse. Art. 32 Responsabilità Il proprietario è responsabile di fronte al Comune di tutti i danni e gli inconvenienti causati da una costruzione difettosa, da cattivo funzionamento o da una imperfetta manutenzione dei propri impianti. IV. CONTRIBUTI E TASSE Art. 33 Contributi di Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 costruzione e segg. LALIA e relativo decreto esecutivo del

10 10 Art. 34 Tassa di allacciamento 1. I proprietari di stabili, di manufatti, di fondi aperti di diritti reali limitati sono tenuti al versamento di una tassa d'allacciamento alla rete delle canalizzazioni. 2. Essa è esigibile al momento dell'allacciamento. 3. La tassa è pari al 2.5 %o del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto, ritenuto un minimo di Fr ed un massimo di Fr Per l'allacciamento al collettore delle acque chiare verrà richiesto un supplemento in base alla superficie: - Fr per superfici sino a 2000 mq. - Fr per superfici superfici superiori a 2000 mq. 5. Nel caso in cui due o più proprietari o titolari di diritti reali limitati usufruiscono di un allacciamento comune, ognuno di essi è tenuto a versare la tassa di allacciamento in base al valore di stima della proprietà o alla superficie del proprio manufatto o fondo aperto. 6. La tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale limitato. Il Municipio stabilirà, di volta in volta, da chi la stessa è dovuta. Art. 35 Tassa d'uso 1. Per l'esercizio degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni i proprietari di stabili, manufatti, fondi aperti o titolari di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua. Sono soggette a tale tassa tutte le proprietà allacciate alla canalizzazione, in ossequio all'art. 110 LALIA. 2. La tassa d'uso è fissata per ordinanza dal Municipio all'inizio dell'anno sulla base dei risultati d'esercizio previsti. 3. La tassa consiste in un importo variabile tra il 0.5 %o ed il 3 %o del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di Fr ed un massimo di Fr Per i fondi aperti e i manufatti allacciati al collettore delle acque chiare, quali posteggi e piazzali, la tassa d'uso è calcolata sulla superficie, tra un minimo di Fr ed un massimo di Fr il mq., ritenuto un minimo di Fr In caso d'inizio dell'occupazione nel corso di un esercizio contabile, la tassa è calcolata "pro rata temporis". 6. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa annua. Art. 36

11 11 Immissioni di acque provenienti dai cantieri 1. Tutte le acque luride provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento alla fognatura. 2. L'immissione delle acque luride dei cantieri alla fognatura è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilita in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico. 3. L'ammontare della tassa unica di allacciamento e di uso è stabilito di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr ed un massimo di Fr Art. 37 Esecutività dei contributi e tasse La decisione di imposizione dei contributi o tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai sensi della LFEF. V. NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 38 Eliminazione degli impianti esistenti Art. 39 Deroghe e casi particolari 1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione le acque luride sono immesse nelle canalizzazioni senza trattamento preventivo, salvo per le eccezioni previste all'art Gli impianti privati di depurazione, relativi a costruzioni, allacciati al collettore comunale devono essere eliminati entro un termine e secondo le modalità fissate dal Municipio. 1. Il Municipio è autorizzato, in casi particolari, nel limite delle disposizioni legali cantonali e federali, a concedere deroghe al presente regolamento. 2. Condotte di evacuazione private che non corrispondono totalmente alle prescrizioni del presente regolamento potranno essere tollerate fino a quando, a giudizio del Municipio, il loro stato di funzionamento non darà adito a inconvenienti. Art. 40 Contravvenzioni Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite con l'ammonimento e, in casi gravi, con la multa ai sensi degli art. 117 e segg. LOC e verranno notificate al Dipartimento dell'ambiente. Il Municipio è tenuto a imporre l'eliminazione immediata degli impianti non conformi alle presenti disposizioni e il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici. Il Municipio può procedere d'ufficio all'eliminazione di impianti difettosi, addebitando all'interessato la relativa spesa. Art. 41

12 12 Norme e direttive Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le disposizioni federali e cantonali vigenti, le norme SIA 190 e le direttive ASTEA. Art. 42 Provvedimenti coattivi 1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 40 LIA e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato. 2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia. 3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o fare eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza. Art. 43 Eliminazione impianti difettosi Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione degli impianti non conformi alle presenti e ad altre disposizioni e a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici. Art. 44 Rimedi di diritto Contro le decisioni del Municipio e data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCA. Art. 45 Entrata in vigore Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in materia di canalizzazione in vigore e ha valore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato. Approvato dal Dipartimento dell'interno con decisione 16 ottobre 1986

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