Decreto Ronchi e gestione rifiuti

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1 Decreto Ronchi e gestione rifiuti D.L.vo n.22 del 5 febbraio 1997 Vademecum per gli operatori A CURA DI E.A.PR.A.L. SEDE DI VARESE ( Ente addestramento Professionale per l Agricoltura della Lombardia) Legge regionale N. 47/86 - Progetto ordinario - Provincia di Varese

2 E.A.PR.A.L. Ente Addestramento Professionale per l Agricoltura della Lombardia Sede di Varese-via Magenta, 52 L E.A.PR.A.L. sede di Varese rivolge un vivo ringraziamento agli Enti che hanno contribuito alla realizzazione di questo opuscolo. In particolare ringraziamo i tecnici della provincia di Varese per il materiale fornito e l Unione Provinciale Agricoltori di Varese per le collaborazioni fornite. Redazione testi: Geom. Bruno Paolillo consulente Unione Gricoltori e dott. Riccardo Speroni (responsabile E.A.PR.A.L. sede di Varese) Per la composizione, ricerca testi,correzione bozze e stesura ha collaborato i responsabili dell Ufficio economico e dell Ufficio ambiente dell Unione provinciale agricoltori di Varese. Impaginazione e rilegatura a cura dell Unione Provinciale Agricoltori Pag. 3

3 Decreto Ronchi e gestione rifiuti D.L.vo n.22 del 5 febbraio 1997 Vademecum per gli operatori A CURA DI E.A.PR.A.L. SEDE DI VARESE ( Ente addestramento Professionale per l Agricoltura della Lombardia) Legge regionale N. 47/86 - Progetto ordinario - Provincia di Varese Pag.4 Pag. 5

4 PREFAZIONE L Ente Addestramento Professionale per l agricoltura della lombardia quest anno ha scelto come argomento d informazione legislativa per gli imprenditori agricoli la gestione dei rifiuti che a livello nazionale è trattata dal D.toL.vo n.22/97 meglio conosciuto come Decreto Ronchi. Una materia difficile,ostica che in fase di elaborazione legislativa è stata oggetto di numerose modifiche anche per l intervento della Confagricoltura che ha affiancato l azione sindacale della Confartigianato. Nei primi progetti di legge infattigli obblighi e le sanzioni previste erano decisamente insopportabili. Comprendendo di affrontare un argomento complesso e difficile E.A.PR.A.L. in collaborazione con l Unione Provinciale Agricoltori, ha redatto il presente opuscolo che rappresenta un utile strumento per le aziende agricole per un primo approccio sintetico con le nuove regole definite dal Decreto Ronchi. Nel ringraziare E.A.PR.A.L. ed i suoi esperti e collaboratori per la stesura del presente vademecum confidiamo che il lavoro svolto sia d aiuto a tutti i produttori comunicando find ora che l Unioen Provinciale Agricoltori è a disposizione di tutti i propri associati per ogni chiarimento che si rendesse necessario per singole problematiche aziendali Il Presidente dell Unione Provinciale Agricoltori Dott. Pasquale Gervasini PRESENTAZIONE

5 Con l emanazione del Decreto Ronchi il Legislatore ha inteso mettere ordine alla complessa materia della gestione dei rifiuti che ovviamente non può che interessare indistintamente tutta la collettività. Rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi, rifiuti riutilizzabili sono tutte definizioni tese ad individuare le diversità sostanziali di ogni singolo rifiuto ai fini di un miglior controllo ed organizzione della raccolta, della destinazione e là dove possibile possibile, di un eventuale riutilizzo. Anche le aziende agricole sono chiamate a rispettare le nuove regole e quindi ad applicare tutte le procedure definite nel Decreto Ronchi; tuttavia pur condividendo gli scopi e gli obbiettivi del legislatore, ci preoccupa l assenza di una differenziazzione delle procedure applicative per i diversi settori economici. Non è accettabile, a nostro avviso,accomunare realtà ed esigenze diverse quali ad esempio quelle di una azienda chimica o metalmeccanica con quelle di un azienda che produce latte o piante e fiori o miele Un altra preoccupazione, che è anche una precisa lamentela, riguarda l alto tasso di burocrazia che accompagna il decreto e l elevato ed esagerato livello sanzionatorio che mette a dura prova l operatività aziendale specie in un era in cui si sono concentrate molte disposizioni di pari livello burocratico e sanzionatorio. In azienda purtroppo si spende sempre più tempo a preoccuparsi di essere in regola toglendo prezioso spazio all organizzazione, alla progettualità e all efficienza aziendale. Confidiamo che il presente vademecum sia di concreto aiuto pratico alla comprensione della normativa ed alla applicazione delle procedure conseguenti. Riccardo Speroni (Responsabile E.A.PR.A.L. sede di Varese) pag IL DECRETO RONCHI IN AGRICOLTURA

6 Il Decreto legislativo 22/97 (e successive integrazioni e modificazioni) piu comunemente conosciuto come Decreto Ronchi nell intento di disciplinare le diverse attivita che ruotano intorno alla gestione dei rifiuti, ha introdotto anche nel mondo agricolo una serie di adempimenti che,in alcuni casi, ha comportato non poche complicazioni nella gestione delle attivita aziendali. Gravi peraltro sono quelle situazioni ingenerate dalle cosidette zone grigie del Decreto, cioe da quegli aspetti della normativa che, non essendo sufficientemente chiari, si prestano ad interpretazioni diverse da parte dei diversi Enti chiamati, a vario titolo, ad essere controllori della corretta applicazione della legge. Cercheremo in questo opuscolo di fornire informazioni in ordine agli aspetti salienti del decreto ed in particolare alla definizione di rifiuto in tutte le sue tipologie, alle procedure di trasporto di smaltimento e di recupero, alle analisi di laboratorio previste per alcuni rifiuti,all obbligo d iscrizione al CO.NA.I. ed infine ai vari livelli di sanzioni previste. Pag DEFINIZIONE DI RIFIUTO

7 Il Decreto Ronchi all art definisce rifiuto qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarene. E necessario innanzitutto stabilire le diverse tipologie di rifiuto e quindi stabilire quando un prodotto impiegato in azienda è o meno definibile rifiuto. COSA NON E UN RIFIUTO: Se un prodotto viene utilizzato in azienda non è da considerare rifiuto finchè è impiegato nel ciclo produttivo nei vari stadi. Per sempio un comcime chimico, un disinfettante, un anticrittogamico, il letame, l olio motore (quando è ancora nel motore), materiali di pacciamatira in campo o in serra ecc. COSA E UN RIFIUTO RIUTILIZZABILE : Se un prodotto utilizzato in azienda cessa di essere utilizzato per la funzione cui era stato acquistato e impiegato diventa un rifiuto da smaltire; ma se diventa oggetto di trasmormazioni fisico chimiche consentite, può essere riutilizzato e quindi recuperabile. Per esempio. COSA E UN RIFIUTO DA SMALTIRE NON PIU RIUTILIZZABILE: Sono quelle sostanze non piu riutilizzabili neanche dopo trattamenti chimico fisici e quindi devono essere smaltiti da Enti privati o pubblici autirizzati. Per esempio. 2.1 TIPI DI RIFIUTO Sono sostanzialmente tre i tipi di rifiuto che definisce il decreto Ronchi ai fini delle procedure di smaltimento previste dall articolo 5:

8 RIFIUTI PERICOLOSI Per definizione sono quelli I rifiuti pericolosi devono essere raccolti e soggetti ad operazioni di recupero o di smaltimento, almeno una volta ogni due mesi o quando il deposito temporaneo in azienda supera i dieci metri cubi. Nelle aziende agricole per esempio sono rifiuti pericolosi... RIFIUTI NON PERICOLOSI Per definizione sono quelli... I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e soggetti ad operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza trimestrale o quando il deposito temporaneo in azienda supera i 20 merti cubi. Il termine di teposito temporaneo può essere elevato ad un anno se il quantitativo di rifiuti prodotti in azienda nell arco dell anno non supera i 20 metri cubi. Nelle aziende agricole per esempio sono rifiuti non pericolosi... RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI Per definizione sono quelli. I rifiuti potenzialmente infetti devono essere smaltiti entro un mese da quando sono stati caricati nel rgistro dei rifiuti (vedi punto. dell opuscolo). Sono peresempio rifiuti ptenzialmente infetti 2.2 REGISTRO DEI RIFIUITI COS E IL REGISTRO DEI RIFIUTI?

9 .... CHI DEVE TENERE IL REGISTRO? CHI E ESENTATO DALLA TENUTA DEL REGISTRO? Sono esentate dall obbligo di tenuta dei registri tutte le aziende agricole che, anche se produttrici di rifiuti pericolosi,hanno un volume d affari ai fini I.V.A. inferiore a quindicimilioni di lire. 2.3 TENUTA DEL REGISTRO DEI RIFIUTI

10 Il registro deve essere vidimato presso l Ufficio di Registro; La vidimazione è onerosa (l importo per la vidimazione è di L.. ;in caso di vidimazioni urgenti, l Ufficio di Registro chiede anche la corresponsione dei diritti d urgenza ; Il registro deve essere compilato quando vengono prodotti rifiuti (carico) ovvero quando gli stessi vengono allontanati dall Azienda (scarico); Non devono essere registrati i rifiuti non pericolosi smaltiti per il tramite del Comune di residenza o tramite Aziende private autorizzate e convenzionate dal Comune. Per i rifiuti pericolosi, non registrati ma che vengono traspostati,è comunque necessaria la compilazione del formulario di trasporto ( vedi pag.. dell opuscolo) Entro un anno (365 giorni) dalla data di carico, i rifiuti devono essere smaltiti. Attenzione però a talune categorie di rifiuti pericolosi, quali ad esempio i potenzialmente infetti per i quali è previsto lo smaltimento in tempi molto piu rapidi, nella fattispecie un mese (vdi punto 2.2. dell opuscolo); Il registro deve essere sempre tenuto presso l Azienda, a disposizione del Personale Ispettivo degli Enti preposti al controllo. Solo nel caso in cui il titolare sottoscriva regolare delega il registro può essere tenuto ed aggiornato presso le organizzazioni professionali di categoria; Le aziende che operino con piu insediamenti produttivi, devono avere un registro per ogni singolo insediamento (fanno eccezione quegli insediamenti nei quali non vengano prodotti rifiuti classificati come pericolosi ); Pag TRASPORTO DEI RIFIUTI

11 Il trasporto dei rifiuti avviene normalmente tramite Enti o imprese specializzate ed autorizzate iscritte all Albo dei gestori dei rifiuti. Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione. Il trasporto può essere effettuato anche da chi ha prodotto il rifiuto senza che perciò sia necessaria l iscrizione all Albo dei gestori ma solo se trattasi di rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi purchè non si superino i trenta chili di rifiuto pericoloso al giorno. In futuro il quantitativo massimo di trenta chili al giorno potrà essere superato quando saranno istituiti dalla provincia i centri di raccolta autorizzati. In tal caso il trasporto potrà avvenire senza formulario. COS E IL FORMULARIO Il formulario di trasporto è un modulo che consente l identificazione di ogni tipologia di rifiuto,è numerato e deve essere vidimato gratuitamente dall ufficio del registro. L acquisto dei formulari deve risultare da regolare fattura di acquisto dalla quale devono risultare gli estremi identificativi seriali e numerici. I dati della fattura di acquisto devono essere riportati sul registro iva degli acquisti dell azienda prima che vengano utilizzati. Ciascun formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il produttore. Le altre tre copie devono essere firmate e datate dal destinatario il quale ne trattiene una. Delle due ultime copie una resta al trasportatore mentre l altra deve essre trasmessa al produttore o detentore. Tutte le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni Pag I DATI DEL FORMULARIO Pag 15

12 Dal formulatio devono risultare: - ragione sociale e indirizzo del produttore o del detentore - origine tipo e quantita del rifiuto - impianto di destinazione - data e percorso effettuato durante il trasporto - nome ed indirizzo del destinatario - nome ed indirizzo del trasportatote - eventuali autorizzazioni regionali - estremi identificativi dell autista e del veicolo utilizzato per il trasporto. -Il numero d ordine del registro dei rifiuti Attenzione Nel registro dei rifiuti per ogni registrazione di carico o scarico deve essere riportato un numero d ordine.tale numero deve essere indicato nelle prime righe del formulario. Per esigenze di corrispondenza e integrazione tra formulari e registri, il produttore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno annotare nel formulario, il numero di registro dell operazione effettuata, anche sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale annotazione puo essere compiuta anche ad avvenuto trasporto. 4. pag 19

13 PROCEDURE RECUPERO DI Le operazioni di recupero dei rifiuti sono quelle previste ai sensi degli artt.32 e 33 del Decreto Ronchi. Specificatamente per i rifiuti non pericolosi le attivita di recupero sono regolate dalle norme tecniche previste dal D.M (G.U. 88 del ) utilizzando lo schema di comunicazione e dei contenuti della relazione approvati dalla Regione Lombardia con D.G.R. 3590/98 sottoriprodotto. In particolare dovranno essere indicate le modalita di messa in riserva (stoccaggio provvisorio in attesa di effettuare eventuali operazione di recupero) le attivita di recupero che si intendono effettuare, i quantitativi trattati, le caratteristiche delle aree adibite a messa in riserva, le attrezzature impiegate, ed i referti delle analisi chimico/fisiche dei rifiuti nei casi previsti. Pag.20 COMPOSTAGGIO

14 I prodotti atti al compostaggio sono i rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale, anche in miscela non suepriore al 50% in peso con i rifiuti vegetali derivanti da attivita di manutenzione del verde pubblico e privato, e scarti ligneo - cellulosi naturali ed esclusione degli scarti di lavorazione del legno. L autorizzazione per lo stoccaggio e il compostaggio di scarti vegetali provenienti dal verde pubblico (comprese le aree verdi cimiteriali) e/o privato, dalla produzione vivaistica e da scarti ligneo-cellolosici è rilaciata ai sensi degli art. 11 e 38 della L.R. n. 21/93 ed ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n del dalla Regione per quanto riguarda gli impianti per il trattamento di rifiuti misti e dalla Provincia per quanto riguarda gli impianti per il trattamento dei soli scarti vegetali. L rgomento riguarda in particolare le aziende florovivaistiche sia che accumulino scarti vegetali ottenuti in azienda sia scarti ottenuti da lavori di verde pubblico o privato 6. Pag. 22

15 RIFIUTI PERICOLOSI E ANALISI Per il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi che permetta l individuazione dei codici relativi alla classe di pericolosita, il D.M n.141/98 prevede che il gestore della discarica sia tenuto ad accertare che le caratteristiche dei rifiuti corrispondano a quelle riportate nel formulario di trasporto ed identificazione. Si devono pertanto eseguire analisi chimico fisiche, ad ogni inizio attivita, ovvero ad ogni variazione del ciclo di produzione, o quando siano comunque richieste dai gestori della discarica. Il DM procedure semplificate di recupero di rifiuti non pericolosi obbliga ad effettuare il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico- fisica. Su detta campionatura devono essere effettuate analisi ad ogni inizio attivita, e successivamente ogni due anni o comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero. 7. pag. 23

16 CO. NA. I. - Consorzio Nazionale Imballaggi GESTIONE Gli articoli da 34 a 43 del Decreto Ronchi riguardano la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi livello, qualunque siano i materiali che li compongono. DEFINIZIONE Con il termine imballaggio si intende il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonche gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. COSTITUZIONE DEL CONSORZIO L art. 41 stabilisce che i produttori ed utilizzatori costituiscano in forma paritaria ed obbligatoria il CO.NA.I. il quale svolge la funzione di definire con le Provincie le condizioni generali di ritiro dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata e di promuovere accordi con Regioni ed Enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero. COMPITI DEL CONSORZIO Il CO.NA.I. avrà poi il compito di ripartire tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque di rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale,escludendo dal conteggio le quantita di imballaggi riutilizzati nell anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. 7.1 Pag. 24

17 CO. NA. I. DEFINIZIONI E OBBLIGHI Si definiscono PRODUTTORI i fornitori di materiali di imballaggio, siano essi fabbricanti, e trasformatori o importatori di imballaggi vuoti e/o di materiali di imballaggio Si definiscono UTILIZZATORI i commercianti distributori, gli addetti al riempimento e gli utenti di imballaggi ed i trasportatori di imballaggi pieni. Gli agricoltori si trovano prevalentemente in questa categoria Si definiscono CONSUMATORI FINALI coloro che acquistano prodotti comunque imballati, per proprio personale consumo. Obblighi I PRODUTTORI possono organizzare autonomamente raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti di imballaggio, oppure possono aderire ad uno dei Consorzi di materiale di cui all art-40,oppure possono mettere in atto un sistema cauzionale. Gli utentii finali degli imballaggi devono comunque essere informati in merito alle diverse possibilita di ritiro. Gli UTILIZZATORI devono ritirare gratuitamente gli imballaggi usati, sia quelli secondari che quelli terziari ed i rifiuti di imballaggio (secondari e terziari che siano). 8

18 LE SANZIONI DEL DECRETO RONCHI Sono tante e per elencarle tutte ci vorrebbe un opuscolo a parte. Probabilmente chi ha predisposto le misure sanzionatorie non ha tenuto in debita considerazione la figura dell imprenditore in generale e non conosce le problematiche che ogni giorno incontra. L imprenditore di piccola e media azienda lavora spesso da solo o con l aiuto dei propri famigliari e di alcuni (pochi) dipendenti e deve affrontare comunque le stesse problematiche di imprenditori che operano con a disposizione ben altre dimensioni e strutture aziendali. In altri Paesi comunitari ci risulta che la distinzione fra piccola - media impresa e grande impresa è maggiormente considerata agevolando quanto più possibile obblighi e sanzioni nei confronti delle piccole e medie imprese a qualunque settore appartengano. Al fine comunque d informare gli agricoltori sulle sanzioni previste dal decreto Ronchi di seguito riportiamo una tabella predisposta dalla Provincia di Varese (settore ambiente e protezione civile) con elencate a sinistra le violazioni e a destra le sanzioni previste per ogni singola violazione.

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