7/8. Luglio Agosto in questo numero: Anno 31 n. 07/08 Luglio/Agosto per una scuola libera. Intervallo tra due rapporti di lavoro

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1 a cura di Pierluigi Cao per una scuola libera Intervallo tra due rapporti di lavoro a tempo determinato (secondo le modifiche della Riforma del Lavoro e del Decreto Sviluppo) PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO (D. L.vo n. 368/ Art. 5, c. 3) Prima della Riforma Fornero, il D. Lvo 368/2001 stabiliva che l intervallo minimo tra due contratti a tempo determinato doveva essere, di 10 o di 20 giorni, nel caso in cui il precedente contratto avesse avuto, rispettivamente, una durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. RIFORMA FORNERO (Legge n. 92/ Art. 1, c. 9) La Riforma del Mercato del Lavoro, entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha modificato la c.d. vacanza contrattuale tra due contratti a tempo determinato aumentando l intervallo minimo tra due successivi contratti: a 60 giorni, nel caso in cui il precedente contratto abbia durata fino a 6 mesi; a 90 giorni, nel caso in cui il precedente contratto abbia durata superiore a 6 mesi. In deroga ai precedenti termini, la riforma ha previsto che i Contratti Collettivi possano ridurre la vacanza tra due contratti da 60 a 20 giorni o da 90 a 30 giorni, se si verificano una delle seguenti 5 motivazioni organizzative: Avvio di una nuova attività. Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo. Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico. Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo. Rinnovo o proroga di una commessa consistente. Tuttavia, poiché la motivazione del contratto a tempo determinato, stipulato ai docenti, in applicazione del contratto AGIDAE, non rientra nelle 5 cause riportate dalla legge, la riforma non permette di attivare un nuovo contratto di docenza se non dopo tre mesi, che corrisponde, nella maggior parte dei casi, ad iniziare il nuovo contratto ad anno scolastico già avviato. DECRETO SVILUPPO (DL. n. 83/ Art. 46 bis) Con l approvazione definitiva del decreto sullo sviluppo, in data 3 agosto 2012, è stata data alle Organizzazioni firmatarie dei CCNL ulteriori possibilità di modifica dei termini di intervallo tra successivi contratti a tempo determinato. Infatti, l art. 46 bis ha stabilito che: I termini ridotti di cui al primo periodo (rispettivamente 20 e 30 giorni) trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Poiché le Organizzazioni sindacali hanno la facoltà di ampliare i casi in cui sia prevista la riduzione della vacanza tra due contratti a tempo determinato, la Commissione Paritetica Nazionale AGIDAE-OO.SS. prenderà in esame i casi contrattualmente previsti dei docenti assunti successivamente a tempo determinato, in particolare riguardanti i docenti non abilitati, onde ripristinare i termini di 20 e 30 giorni di intervallo tra i due contratti a tempo determinato, al fine di evitare che un successivo contratto possa essere stipulato solo ad anno scolastico inoltrato. Appena verrà sottoscritto l accordo sindacale, ne daremo tempestiva informazione tramite il servizio news del nostro sito. Bollettino mensile sindacale SI.N.A.S.CA. Dir. Resp. Mariagrazia Villa Redazione: V.le Giulio Cesare, Roma - Tel. 06/ Fax 06/ Aut. Trib. 3/82 del Anno 31 - n. 7/8 - LUGLIO-AGOSTO 2012 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - C/RM/DCB Stampa: Litografia Graphital - Via Torrazza Corcagnano (Parma) - Tel. 0521/ /8 Luglio Agosto 2012 in questo numero: Anno 31 n. 07/08 Luglio/Agosto 2012 Intervallo tra due rapporti di lavoro a tempo determinato...pag. 1 Tempo determinato per l assunzione di docenti non abilitati... 2 Contratto a tempo determinato senza causale... 3 Dimissioni volontarie dal lavoro... 3 Iter delle dimissioni volontarie dal lavoro... 4 Occhio alla busta paga... 5 Calendario scolastico nazionale... 6 Quesiti lavoro... 6 Disdetta del CCNL/AGIDAE - Scuola... 8 INFO DAL SITO CCNL AGIDAE/SCUOLA Dal sito - alla voce Puntualizzazioni contrattuali - puoi trovare informazioni dettagliate sui seguenti temi contrattuali e lavoristici: Aspettative - Congedi Commissioni paritetiche VERBALI Contratto di solidarietà Ferie Graduatorie interne di Istituto Le 70 ore LEGISLAZIONE collegata al CCNL Malattia Orario di lavoro Permessi Personale docente e direttivo Premio annuale di produzione (PAP) Retribuzione Risoluzione del rapporto di lavoro Tempo Determinato Trasferimento di gestione della scuola 1 sinasca 7-8/2012 SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASC

2 SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITATI - SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITATI - SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITATI - SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITAT 2 sinasca 7-8/2012 TEMPO DETERMINATO Assunzione di docenti di scuola secondaria privi del titolo di abilitazione a cura di Pierluigi Cao Il vigente CCNL - AGIDAE, all art. 23.1, dà la possibilità alle scuole paritarie, in carenza di docenti abilitati, di assumere personale docente di scuola secondaria anche se non fornito del titolo di abilitazione. Tuttavia, è stabilito che il contratto di lavoro sia a tempo determinato. Il citato articolo recita: In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i Gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio. Quanto deciso contrattualmente è stato ribadito dalla Nota del MIUR dell 11 luglio 2012, sotto riportata, che fa riferimento non solo al possibile esaurimento delle graduatorie, ma anche al caso di non disponibilità di docenti abilitati ad assumere incarichi nelle scuole paritarie, con conseguente difficoltà per le scuole stesse a reperire docenti abilitati. In relazione all imminente avvio dei corsi di TFA, che consentiranno di disporre di un maggior numero di docenti abilitati, la Nota sottolinea la possibilità dei gestori delle scuole paritarie - fino al termine dei predetti corsi - di conferire incarichi anche a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, qualora ricorrano i situazioni sopra indicate. Ministero dell Istruzione, della Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l Autonomia Scolastica Ufficio X MIURAOODGOS prot. n /R.U./U Roma, 11 luglio 2012 OGGETTO: scuole paritarie - personale docente abilitato all insegnamento - Tirocinio Formativo Attivo Da alcuni Uffici scolastici regionali è stata segnalata l impossibilità per i gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione; in particolare, nelle province nelle quali si registra l esaurimento delle graduatorie provinciali per alcune materie. Inoltre, in alcune province la scarsa consistenza delle graduatorie e/o la non disponibilità ad accettare incarichi nelle scuole paritarie, manifestata dagli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, rendono estremamente difficoltoso per i gestori delle scuole paritarie reperire docenti abilitati disponibili ad assumere incarichi nelle scuole stesse. Premesso quanto sopra e tenuto conto dell imminente avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, che consentiranno di disporre di un maggior numero di docenti in possesso dell abilitazione all insegnamento, si ritiene che, fino al termine dei predetti corsi, i gestori delle scuole paritarie possano conferire incarichi anche a personale fornito solo del prescritto titolo di studio qualora ricorrano le situazioni sopra descritte. Il Direttore Generale Carmela Palumbo

3 1) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE (art. 1 comma 9 Legge n. 92/2012) L art. 1 comma 9 della Riforma Fornero del lavoro permette di stipulare nei confronti di un dipendente di qualsiasi livello per qualsiasi tipo di mansione un contratto a TEMPO DETERMINATO senza indicare la causale, prevista dall articolo 1, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001 per la stipula di un contratto a tempo determinato. In altri termini, viene meno il requisito della sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. REQUISITI E CONDIZIONI Per poter stipulare un contratto a tempo determinato privo di causale è necessario che: la durata massima del contratto sia di 12 mesi; si tratti del primo rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti. Il contratto a tempo determinato di cui sopra non può essere oggetto di proroga. PRECISAZIONI La Circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 18/07/2012 fornisce le seguenti precisazioni sulla possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza causale. 2) DIMISSIONI VOLONTARIE DAL LAVORO (art. 4 commi Legge n. 92/2012) a cura di Pierluigi Cao Il dipendente ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento dell anno e della sua attività lavorativa, con atto volontario e unilaterale formalizzato attraverso comunicazione scritta da far pervenire al datore di lavoro. Dal 18 luglio 2012, l articolo 4, commi 6-12, della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) prevede PER TUTTI I DIPENDENTI l obbligo di convalidare le dimissioni volontarie. Prima della riforma la convalida era dovuta solo per le dimissioni protette riguardanti la lavoratrice-madre e il lavoratore-padre (estese dalle nuove disposizioni ai primi 3 anni di vita del figlio e ai primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento). PER TUTTI I DIPENDENTI a cura di Pierluigi Cao 1) Il contratto - finalizzato ad una migliore verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all inserimento nello specifico contesto lavorativo - si può stipulare una e una sola volta tra due medesimi soggetti. 2) Nel primo rapporto a tempo determinato, rientra anche il caso di prima missione di un lavoratore nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 3) Non è possibile stipulare il contratto con lo stesso datore di lavoro, anche nel caso in cui il precedente rapporto sia stato - con lo stesso datore di lavoro - a tempo indeterminato. 4) È irrilevante la mansione cui è adibito il lavoratore. Il requisito di primo rapporto si riferisce esclusivamente ai soggetti stipulanti il contratto. 5) Il periodo dei 12 mesi non costituisce una franchigia - o comunque un periodo in qualche modo frazionabile - nell ambito del quale si è sempre esonerati dall individuazione della causale. Infatti il primo rapporto a termine acausale non è in nessun caso prorogabile, nemmeno qualora lo stesso abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi e sino a tale durata massima. La nuova normativa prescrive che, per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla situazione genitoriale, le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano sospensivamente condizionate fino a convalida. La Circolare del Ministero del lavoro n. 18 del 18 luglio 2012 tiene a precisare che la convalida non è richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, in quanto tali sedi offrono le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore Un altro importante aspetto introdotto dalle nuove disposizioni (art.4, comma 21) dettate dalla Riforma concerne il diritto di ripensamento, che stabilisce la possibilità da parte del dipendente di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. Alla pagina 4 è riportata la sintesi della procedura. 3 sinasca 7-8/2012 SINASCA - TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE - DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE - DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE - DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - TEMPO

4 SINASCA - L ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASC 4 sinasca 7-8/2012 Il nuovo iter delle DIMISSIONI VOLONTARIE o della RISOLUZIONE CONSENSUALE del rapporto di lavoro - Art. 4 commi della Legge n. 92/ (Disposizioni in vigore a partire dal 18 luglio 2012) a cura di Pierluigi Cao (La procedura sotto riportata vale in tutti i casi, eccetto che per le dimissioni o la risoluzione consensuale, cosiddette tutelate, presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori entro i primi tre anni di età del figlio o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento) IL LAVORATORE O LA LAVORATRICE Comunica per iscritto al datore di lavoro le dimissioni volontarie dal lavoro Le dimissioni sono condizionate a CONVALIDA o a CONFERMA da parte della lavoratrice o del lavoratore allo scopo di accertare la veridicità della data e la genuina volontà del dipendente di dimettersi dal lavoro, onde impedire le cosiddette dimissioni in bianco. Al dipendente è anche concessa la facoltà di ripensamento tramite la REVOCA delle dimissioni. La lavoratrice o il lavoratore, ENTRO 7 GIORNI di calendario dalla ricezione dell invito comunicato dal datore di lavoro, può alternativamente: CONVALIDARE le dimissioni presso: 1) la Direzione territoriale del lavoro; oppure 2) il Centro per l impiego; oppure 3) altre Sedi individuate dal CCNL. Su specifico accordo la convalida potrà avvenire in sede sindacale CONFERMARE le dimissioni sottoscrivendo una dichiarazione (recapitata al dipendente a cura del datore di lavoro) in calce alla ricevuta che il datore di lavoro ha trasmesso al Centro per l impiego per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro REVOCARE le dimissioni con atto formalizzato. Il rapporto riprende a tutti gli effetti a partire dal giorno successivo alla revoca. Nel periodo tra le dimissioni e la revoca non si matura alcun diritto retributivo. Qualora ENTRO 7 GIORNI DI CALENDARIO dal ricevimento dell invito da parte del datore di lavoro la lavoratrice o il lavoratore NON CONVALIDA, NON CONFERMA, NON REVOCA le dimissioni, il rapporto di lavoro si considera risolto a tutti gli effetti. IL DATORE DI LAVORO ENTRO 30 GIORNI dalle dimissioni il datore di lavoro (pena l inefficacia delle dimissioni) - tramite comunicazione scritta recapitata al domicilio del dipendente o consegnata a mano con ricevuta - deve invitare il dipendente a convalidare o a confermare le dimissioni.

5 OCCHIO ALLA BUSTA PAGA Il contratto nazionale AGIDAE dei dipendenti delle Scuole cattoliche, firmato il 9 dicembre 2010, prevede alcune modifiche retributive nelle prossime mensilità di giugno/ottobre È bene, quindi, controllare le buste paga relative ai mesi giugno/ottobre 2012, anche tramite l intervento del SINASCA (per informazioni: tel , mail: info@sinasca.it). Mensilità Importo retributivo Riferimenti di riferimento al CCNL-AGIDAE Giugno 2012 Giugno/Luglio 2012 Agosto 2012 Settembre 2012 Ottobre 2012 Retribuzione per il personale docente delle ore eccedenti le 50 annue, o quante dovute, in proporzione all orario settimanale per i docenti in part-time (con un minimo di 20 ore). Retribuzione per il personale docente delle ore di supplenze saltuarie, eccedenti le 10 ore annue comprese nelle 70 ore. Retribuzione, per i componenti delle Commissioni di esami conclusivi di scuola secondaria di 1 grado, dei giorni di presenza, con compenso forfetario di 25 euro al giorno. Retribuzione per il personale docente delle ore delle 70 non trasformate in ferie aggiuntive, per motivi di malattia o di maternità o per esigenze tecnico-organizzative. Attribuzione, al personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato, del Premio annuale di professionalità (PAP), qualora abbia maturato almeno 35 settimane di presenza dal 1 settembre 2011 al 31 agosto In tal caso viene riconosciuto l importo annuo lordo di 150 euro. Se il punteggio maturato è compreso tra 36 e 50 punti l importo annuo del PAP è di 180 euro. Per punteggio superiore, il PAP è di 220 euro. Gli importi sono ridotti in proporzione, in caso di rapporto di lavoro part-time. Retribuzione delle ore di riduzione di orario di lavoro (ROL) per il personale non docente assunto prima del 09/12/2010, che non abbia fruito, in toto o in parte, delle 26 ore annue di permesso retribuito. Le 26 ore (per anno scolastico) sono ridotte in proporzione in caso di rapporto di lavoro part-time. Aumento per tutti i dipendenti della retribuzione tabellare mensile lorda da 37 a 47 euro, dal 1 al 6 livello. Per rapporto di lavoro a tempo pieno, dal 1 settembre 2012, si hanno i seguenti importi mensili, in euro: liv. 1 - Aumento 37,00 Retribuzione tabellare 1416,74 liv. 2 - Aumento 38,00 Retribuzione tabellare 1455,86 liv. 3 - Aumento 39,00 Retribuzione tabellare 1496,58 liv. 4 - Aumento 40,00 Retribuzione tabellare 1541,70 liv. 5 - Aumento 42,00 Retribuzione tabellare 1616,80 liv. 6 - Aumento 47,00 Retribuzione tabellare 1793,49 (L aumento è ridotto in proporzione in caso di rapporto di lavoro part-time). Importo lordo annuo una tantum dell EGR (Elemento di Garanzia Retributiva) pari a: euro 110,00 per il personale dei livelli ; euro 130,00 per il personale dei livelli 4-5 ; euro 150,00 per il personale del livello 6. Gli importi dell EGR sono ridotti in proporzione, in caso di rapporto di lavoro part-time. a cura di Paolo Marenzoni Art. 48, Punto 1 Art. 48, Punto 2 Art. 43 Art. 48, c. 26 Art. 34 Art. 48, c. 8 Art. 29 Art. 33 Art sinasca 7-8/2012 SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCC

6 SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI Il MIUR ha emanato l O.M. n.68 del 1 agosto 2012, con la quale ha trasmesso il calendario scolastico nazionale per il prossimo anno scolastico 2012/2013. Nel provvedimento viene fatto proprio il comma 5 dell art.74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale Il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami. Nella tabella è riportata la sintesi del documento. Art. 1 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo Art. 2 Esame di Stato dei Centri per l istruzione degli adulti Art. 3 Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria Q 581 Art. 4 Festività nazionali 6 sinasca 7-8/2012 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE QUESITI LAVORO (a cura di Pierluigi Cao) Assistenza e orario di lavoro La prova scritta, a carattere nazionale, nell ambito dell esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l anno scolastico 2012/2013, per l intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2013 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2013 e il giorno 2 settembre 2013, con inizio alle ore L esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via ordinaria al termine dell anno scolastico con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più sessioni speciali nel corso dell anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri. L esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l anno scolastico ha inizio, per l intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 19 giugno 2013 alle ore La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 3 luglio 2013, alle ore Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all anno scolastico, è il seguente: tutte le domeniche; il 1 novembre, festa di tutti i Santi; l 8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1 gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; il 1 maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. Gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado sono tenuti a dare le proprie prestazioni per il pre-scuola, dalle 7.30 alle 8.00 e l assistenza durante e dopo la mensa dalle alle 14.05? (A. N. - Milano) Pre-scuola e assistenza possono rientrare nei compiti del docente, qualora il tempo impiegato rientri nell orario di lavoro settimanale come una quota parte dello stesso, oppure qualora venga fatto rientrare, su decisione del Collegio docenti, nelle 70 ore, le quali - una volta svolte - danno diritto ad usufruire di 26 giorni di ferie estive aggiuntive o di un numero di giorni proporzionalmente ridotti, qualora il docente abbia svolto un numero di ore inferiore a 70. Infatti, la presenza del personale docente richiesta dalla scuola: prima dell inizio delle lezioni (cosiddetta accoglienza o prescuola), alla fine delle lezioni per l accompagnamento degli alunni all uscita, in attesa che i minori sia ripresi dai genitori alla fine della scuola, durante gli intervalli (ricreazione),

7 in mensa, - non rientra nei compiti della cosiddetta funzione docente, che sono solo e soltanto quelli puntualmente indicati all art. 28 c. 3 del CCNL-AGIDAE 2010/ non rientra nelle attività proprie delle 50 ore, che sono solo e soltanto quelle precisamente elencate all art. 48 c. 18 nel CCNL-AGIDAE 2010/2012. Pertanto, la presenza del personale docente per i servizi di assistenza sopra elencati deve: essere compresa all interno dell orario settimanale di lavoro individuale del docente; oppure rientrare nelle 70 ore, se eccede l orario individuale settimanale di lavoro; oppure essere retribuita, come lavoro in esubero, secondo la quota retributiva oraria, che si ottiene dividendo, rispettivamente, per 78, per 104, per 134 la retribuzione globale mensile, riferita ad orario intero, dei docenti di scuola secondaria, di scuola primaria e di scuola dell infanzia. Q 582 Permesso per partecipare ad un concorso Devo partecipare ad un concorso pubblico non inerente alla mia mansione di segretaria. Ho diritto al permesso? (D. V. - Firenze) Poiché il concorso non è inerente alla mansione svolta, ha diritto a giorni di permesso per lo svolgimento del concorso, ma il permesso non è retribuito. Sarebbe retribuito solo se il concorso riguardasse la mansione svolta (artt. 55 e 57 del CCNL - AGIDAE). Q 583 Preavviso di riduzione di orario Vorrei sapere entro quando deve essere comunicata dalla scuola la riduzione di orario per il prossimo anno scolastico. (F. R. - Pavia) La riduzione di orario di lavoro del personale docente dovuta a cause di forza maggiore è regolamentata dalle graduatorie interne di cui all art. 79 del CCNL AGIDAE. Il preavviso è di un mese (art. 24 c. 7). È escluso dal tempo di preavviso il periodo delle ferie ordinarie. Poiché le ferie estive ordinarie del personale docente vanno dal 24 luglio al 31 agosto (33 giorni lavorativi), il preavviso della riduzione di orario, che debba entrare in vigore il 1 settembre all inizio del nuovo anno scolastico, deve essere dato entro il 23 giugno. In mancanza di preavviso, la riduzione di orario non decorrerà a partire dal 1 settembre, ma dal mese successivo. Q 584 Rapporto orario infanzia/materna Poiché nella scuola primaria, dove attualmente insegno, si è verificato un esubero di ore, onde evitare riduzioni di orario, sono disposta - con accordo del gestore - a svolgere nel prossimo anno scolastico 2012/13 parte delle mie ore nella scuola dell infanzia. Insegnando in due ordini di scuola, svolgerò lo stesso numero di ore settimanali (24), che ho prestato quando insegnavo solo nella scuola primaria? Ogni unità oraria lavorata nella scuola dell infanzia è pari a quella della primaria? (S. G. - Roma) Previo accordo con la Direzione, dato il particolare caso in questione, può chiedere la parità oraria per i servizi svolti nei due ordini di scuola, mantenendo complessivamente il numero di ore (24) che ha svolto nel precedente anno scolastico. Altrimenti, si ci deve riferire al testo del CCNL, secondo il quale i due ordini di scuola hanno due diversi orari di lavoro. L orario settimanale della scuola dell infanzia è di 31 ore; quello della primaria di 24 ore. Pertanto, un ora di scuola primaria vale 1,30 ore di scuola dell infanzia (cioè, 1 ora di scuola primaria vale 1 ora e 18 minuti, circa, di scuola dell infanzia). Approssimativamente, ad ogni tre ore di scuola primaria corrispondono 4 ore di scuola dell infanzia. Q 585 Riduzione di orario nei confronti di docente religioso Poiché non si forma una classe, mi è stato comunicato che il prossimo anno scolastico subirò una riduzione di orario, pur avendo molti più anni di servizio rispetto ad un docente religioso. Il fatto che i religiosi appartenenti alla stessa congregazione che gestisce la scuola non facciano parte della graduatoria di istituto, può creare il presupposto di ridurre l orario ha chi ha più anni di servizio? (G. F. - Napoli) La riduzione di orario si applica a coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente nel rispetto della graduatoria, che stabilisce un ordine di precedenza, nell ambito dei soli docenti dipendenti, correlato all anzianità e al possesso dell abilitazione. Sono dipendenti coloro che, in forza di un contratto di lavoro regolato dal codice civile e dal CCNL, hanno un numero di matricola nel libro unico del lavoro, una regolare busta paga mensile, il pagamento dei contributi previdenziali, l imposizione fiscale IRPEF del reddito, eventuali assegni familiari, ecc. Il religioso che appartiene alla stessa congregazione che gestisce la scuola, non è un dipendente e, non essendo sottoposto ai diritti/doveri del CCNL, non fa parte della graduatoria, in quanto non può subirne le eventuali conseguenze dovute a riduzione di orario o a licenziamento per sopravvenute cause di forza maggiore. 7 sinasca 7-8/2012 SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI

8 SINASCA - DISDETTA DEL CCNL AGIDAE - SINASCA - DISDETTA DEL CCNL AGIDAE - SINASCA - DISDETTA DEL CCNL AGIDAE - SINASCA - DISDETTA DEL CCNL AGIDAE - SINASCA - DISDETTA DEL CCNL AGIDAE - SINASCA - DISDETTA DEL CCNL AGIDAE - SINASCA 8 sinasca 7-8/2012 DISDETTA DEL CCNL AGIDAE/SCUOLA 2010/2012 da parte delle Organizzazioni Sindacali Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL-AGIDAE/Scuola , nel rispetto dei tempi fissati dall art. 16 del CCNL, hanno inviato all AGIDAE formale disdetta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. È il primo passo indispensabile per l apertura delle trattative per il rinnovo del contratto. Saranno le Assemblee di base dei lavoratori a dare le indicazioni specifiche per le modifiche e/o le integrazioni dell articolato del CCNL da presentare al tavolo negoziale per il rinnovo contrattuale. È IMPORTANTE SAPERE CHE: 1) il vigente CCNL AGIDAE 2010/2012 rimane valido in ogni sua parte, normativa ed economica, anche dopo il 31 dicembre 2012, fino alla FIRMA definitiva del nuovo contratto collettivo di lavoro; 2) il fatto che il vigente CCNL AGIDAE scada il 31 dicembre 2012 e che le Organizzazioni sindacali ne abbiano data formale disdetta, significa solo che si sono aperte le trattative per il suo rinnovo, RIMANENDO VALIDO, in tutto e per tutto, l attuale CCNL, fino alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. LA TEMPISTICA DEL RINNOVO (commi 2, 3, 4 dell art. 16 del CCNL-AGIDAE 2010/2012) Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r., formale disdetta del CCNL. Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r. Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL. I TEMPI NEUTRI (commi 5, 6 dell art. 16 del CCNL-AGIDAE 2010/2012) Ove il negoziato si apra entro i sei mesi dalla scadenza, nel mese antecedente la scadenza del CCNL e per il mese successivo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma contrattuale. LA GARANZIA RETRIBUTIVA (comma 7 dell art. 16 del CCNL-AGIDAE 2010/2012) In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti, al personale in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto precedente, salvo diversa indicazione del CCNL. DAI FORZA AL SINASCA È importante che anche i lavoratori della tua scuola siano sindacalmente rappresentati. Sollecita i tuoi colleghi, non ancora iscritti, a seguire il tuo esempio! (potranno scaricare la scheda di adesione dal sito

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