REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

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1 AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE DI INSEGNANTE ED ISTRUTT DI SCUOLA GUIDA Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 67 dd

2 Indice ART. 1 FONTI NORMATIVE pag. 3 ART. REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE DI INSEGNANTE pag. 3 ART. 3 CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTE pag. 3 ART. ESAMI DI IDONEITÀ PER L ABILITAZIONE DI INSEGNANTE pag. ART. 5 CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA PER INSEGNANTE pag. 5 ART. 6 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE DI ISTRUTT pag. 5 ART. 7 CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTT pag. 5 ART. 8 ESAMI DI IDONEITÀ PER L ABILITAZIONE DI ISTRUTT pag. 6 ART. 9 CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA DI ISTRUTT pag. 7 ART. 10 ESTENSIONE DELL ABILITAZIONE pag. 7 ART. 11 SOGGETTI CHE SVOLGONO I CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO pag. 7 ART. 1 DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO pag. 8 ART. 13 ISTITUZIONE DEL DIRITTO PER L AMMISSIONE AGLI ESAMI pag. 8 ART. 1 RICORSI pag. 8 ART. 15 NORME FINALI pag. 8 ART. 16 ENTRATA IN VIG pag. 8 ALLEGATO 1 pag. 9 ALLEGATO pag. 10 ALLEGATO 3 pag. 11 ALLEGATO pag. 1

3 Art. 1 Fonti normative 1. Ai sensi e per gli effetti ed in conformità del Decreto Legislativo 1 aprile 00 n. 111, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, della Legge regionale 0 agosto 007 n. 3 attuazione del decreto legislativo 111/00 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità, la competenza in materia di tenuta dell articolazione provinciale dell Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto terzi ivi compresa l istituzione e la nomina della Commissione consultiva (di seguito denominata in breve Commissione) è attribuita alla Provincia.. La materia è regolata dalle seguenti norme: - decreto legislativo 30 aprile 199, n. 85 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 199, n. 95) e successive modifiche; - legge 31 gennaio 007, n. 7, convertito con modifiche con la legge aprile 007, n. 0; - decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317; - nota prot.as71 del 6 agosto 010 con oggetto Nuovo codice della Strada Regolamentazione dell attività delle autoscuole dell Autorità Garante della concorrenza e del mercato; Art. Requisiti per il conseguimento dell abilitazione di insegnante 1. Consegue l abilitazione di insegnante chi sia: a) di età non inferiore a ventuno anni; b) titolare della patente di guida della categoria A o A3 e B e analoghe patenti speciali; c) in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; d) in possesso dei medesimi requisiti di idoneità morale richiesti dall art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 199, n. 85 ai titolari di autoscuola; e) residente nella Provincia di Trieste. Art. 3 Corso di formazione iniziale per insegnante 1. All esame per il conseguimento dell abilitazione di insegnante è ammesso chi ha frequentato il corso di formazione iniziale sulla base dei programmi di cui all allegato 1.. Il corso ha durata di settantacinque ore, di cui cinque di pratica. Ogni corso è frequentato al massimo da trenta allievi. 3. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, sono organizzati: a) dalle autoscuole che svolgono l attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; b) da soggetti accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 0 marzo 008 (G.U. n.18 del 3 gennaio 009).. Le lezioni giornaliere di teoria hanno durata non inferiore a tre ore e non superiore a sei ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore.00. I partecipanti sono iscritti nel registro di iscrizione e firmano il registro di frequenza: le 3

4 eventuali assenze dei partecipanti devono essere annotate sul registro entro 15 minuti dall inizio della lezione. 5. Le esercitazioni giornaliere di guida hanno durata non inferiore a un ora e non superiore a tre ore. Le esercitazioni di guida sono individuali e si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore.00. I partecipanti firmano il registro di frequenza nel luogo stabilito per l inizio e la fine dell esercitazione. 6. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza. L allievo assente per un numero di ore superiore a dieci ripete l intero corso per essere ammesso all esame. 7. Al termine del corso l autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o i soggetti accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rilasciano all allievo un attestato di frequenza che gli consente di presentare domanda per sostenere l esame di abilitazione entro due anni dalla data del rilascio. Art. Esami di idoneità per l abilitazione di insegnante 1. La Provincia indice almeno una sessione d esame ogni anno o comunque quando saranno giunte più di dieci richieste.. La commissione d esame è composta da cinque membri esperti nelle materie d esame, designati: a) il Dirigente preposto alla Motorizzazione civile, o un suo delegato con funzioni di presidente; b) un dipendente della Motorizzazione civile con qualifica funzionale non inferire alla categoria D e abilitato allo svolgimento degli esami; c) un esperto in motorizzazione designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; d) due rappresentanti delle associazioni di categoria delle autoscuole. 3. Al Presidente, ai componenti e al segretario della Commissione Provinciale spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 30,00 nel rispetto della normativa vigente. Ai dipendenti pubblici il gettone di presenza è dovuto solo se la partecipazione alla seduta avviene al di fuori dell orario di servizio. L importo del gettone di presenza viene aggiornato a cadenza biennale sulla base dell indice ISTAT/FOI con provvedimento del dirigente preposto alla Motorizzazione Civile.. L esame per insegnante, che verte sulle materie di cui all allegato 1, si svolge in quattro fasi: a) i candidati compilano due schede d esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B nel tempo massimo di quaranta minuti. Sono ammessi alla seconda fase i candidati che hanno commesso, complessivamente, non più di tre errori. Viene assegnato un punteggio di 10 decimi nel caso di nessun errore, 9 decimi con un errore, 8 decimi con due errori e 7 decimi con tre errori. b) i candidati trattano, per iscritto, un esercitazione su un caso pratico con previsione di quattro problematiche a risposta aperta sugli argomenti del programma d esame. Ad ogni risposta è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sono ammessi alla terza fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 0/0 conseguendo la sufficienza (punteggio 6) in almeno tre problematiche su ; c) i candidati simulano una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. Sono ammessi alla quarta fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10; d) i candidati sostengono una prova orale sugli argomenti del programma d esame. Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 6/ Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi delle quattro prove di almeno 5/70 (quarantacinque) punti. 6. Al candidato idoneo la Provincia rilascia il libretto professionale recante l intestazione, i dati anagrafici del titolare, il nulla osta della Provincia ad operare presso una determinata

5 autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, i corsi di formazione periodica o di aggiornamento svolti. Art. 5 Corsi di formazione periodica per insegnante 1. Gli insegnanti abilitati, che svolgono attività, devono seguire, entro il 31 dicembre di ogni anno, un corso di formazione periodica della durata di dieci ore.. Ogni corso è frequentato da non meno di dieci allievi. 3. Il corso di formazione periodica può avere ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento/apprendimento.. Il corso può essere svolto in una o più giornate e ogni lezione ha una durata minima di tre ore. 5. L aggiornamento può avvenire anche mediante partecipazione convegni, workshop riconosciuti dalla Provincia inerenti i punti a), b), c), d) del punto 3. Ogni corso di formazione deve avere una durata minima di tre ore. 6. I partecipanti sono iscritti nel registro di iscrizione e firmano il registro di frequenza. 7. Al termine del corso, l autoscuola o il centro di istruzione automobilistica trasmettono alla Provincia l elenco di coloro che hanno frequentato tutte le lezioni. Sulla base di questa comunicazione, la Provincia aggiorna il relativo libretto professionale. 8. L insegnante che per due anni consecutivi non frequenta alcun corso di formazione periodica, qualora intenda svolgere l attività, deve seguire il corso di cui all art. e successivo esame. 9. L autoscuola deve produrre alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, le fotocopie dei libretti professionali degli insegnanti in organico per la verifica della frequenza del corso di formazione periodica. L autoscuola che non ottemperi a detto obbligo è sanzionata ai sensi dell art. 13, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 199, n. 85. Art. 6 Requisiti per il conseguimento dell abilitazione di istruttore 1. Consegue l abilitazione di istruttore chi sia: a) di età non inferiore a ventuno anni; b) titolare della patente di guida comprendente almeno le categorie A o A3, B, CE e DE; c) in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di 5 anni; d) in possesso dei medesimi requisiti di idoneità morale richiesti dall art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 199, n. 85 ai titolari di autoscuola; e) residente nella Provincia di Trieste. Art. 7 Corsi di formazione iniziale per istruttore 1. All esame per il conseguimento dell abilitazione di istruttore è ammesso chi ha frequentato il corso di formazione iniziale sulla base dei programmi di cui all allegato.. Il corso ha durata di ottanta ore, di cui trenta di pratica. Ogni corso è frequentato al massimo da trenta allievi. 5

6 3. Le lezioni giornaliere di teoria hanno durata non inferiore a tre ore e non superiore a sei ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore.00. I partecipanti sono iscritti nel registro di iscrizione e firmano il registro di frequenza presso l autoscuola o il centro di istruzione automobilistica.. Le esercitazioni giornaliere di guida hanno durata non inferiore a un ora e non superiore a tre ore. Le esercitazioni di guida sono individuali e si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore.00. I partecipanti firmano il registro di frequenza nel luogo stabilito per l inizio e la fine dell esercitazione. Le eventuali assenze dei partecipanti devono essere annotate sul registro entro 15 minuto dall inizio della lezione. 5. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza.. L allievo assente per un numero di ore superiore a dieci ripete l intero corso per essere ammesso all esame. 6. Al termine del corso, l autoscuola o il centro di istruzione automobilistica rilasciano all allievo un attestato di frequenza che gli consente di presentare domanda per sostenere l esame di abilitazione entro due anni dalla data del rilascio. Art. 8 Esami di idoneità per l abilitazione di istruttore 1. La Provincia indice almeno una sessione d esame ogni anno o comunque quando saranno giunte più di dieci richieste.. La commissione d esame è composta da cinque membri esperti nelle materie d esame, designati: a) il Dirigente preposto alla Motorizzazione civile, o un suo delegato con funzioni di presidente; b) un dipendente della Motorizzazione civile con qualifica funzionale non inferire alla categoria D e abilitato a svolgere gli esami; c) un esperto in motorizzazione designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia d) due rappresentanti delle associazioni di categoria delle autoscuole. 3. Al Presidente, ai componenti e al segretario della Commissione Provinciale spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 50. Ai dipendenti della Provincia il gettone di presenza è dovuto solo se la partecipazione alla seduta avviene al di fuori dell orario di servizio. L importo del gettone di presenza viene aggiornato a cadenza biennale sulla base dell indice ISTAT/FOI con provvedimento del dirigente preposto alla Motorizzazione Civile.. L esame per istruttore, che verte sulle materie di cui all allegato, si svolge in tre fasi: a) i candidati compilano due schede d esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B nel tempo massimo di quaranta minuti. Sono ammessi alla seconda fase i candidati che hanno commesso, complessivamente, non più di tre errori. Viene assegnato un punteggio di 10 decimi nel caso di nessun errore, 9 decimi con un errore, 8 decimi con due errori e 7 decimi con tre errori. b) i candidati sostengono una prova orale sugli argomenti del programma d esame. Sono ammessi alla terza fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10; c) ogni candidato dimostra abilità di guida e capacità di istruzione con le seguenti modalità : c1) guida di veicoli delle categorie A e D con un punteggio medio non inferiore a 6/10; c) simulazione di una lezione di pratica su veicolo della categoria B, con alla guida un membro della Commissione che funge da allievo con un punteggio non inferiore a 6/ Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 7/0. 6. Al candidato idoneo la Provincia rilascia il libretto professionale recante l intestazione, i dati anagrafici del titolare, il nulla osta della Provincia ad operare presso una determinata autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, i corsi di formazione periodica o di aggiornamento svolti. 6

7 Art. 9 Corsi di formazione periodica di istruttore 1. Gli istruttori abilitati, che svolgono attività, devono seguire entro il 31 dicembre di ogni anno un corso di formazione periodica della durata di otto ore.. Ogni corso è frequentato da non meno di dieci allievi. 3. Il corso di formazione periodica può avere ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori; b) i cambiamenti normativi in particolare legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento/apprendimento.. Il corso può essere svolto in una o più giornate. Ogni lezione ha durata non inferiore a tre ore. L istruttore può seguire il corso di formazione periodica anche presso l autoscuola in cui presta servizio. 5. L aggiornamento può avvenire anche mediante partecipazione a convegni, workshop, corsi di guida riconosciuti dalla provincia inerenti i punti a), b), c), d) del punto 3. Ogni corso di formazione deve avere una durata minima di tre ore. 6. I partecipanti sono iscritti nel registro di iscrizione e firmano il registro di frequenza. 7. Al termine del corso, l autoscuola o il centro di istruzione automobilistica trasmettono alla Provincia l elenco di coloro che hanno frequentato tutte le lezioni. Sulla base di questa comunicazione, la Provincia aggiorna il relativo libretto professionale. 8. L istruttore che per due anni consecutivi non frequenta alcun corso di formazione periodica, qualora intenda svolgere l attività, deve seguire il corso di cui all art. 6 e successivo esame. 9. L autoscuola deve produrre alla Provincia competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le fotocopie dei libretti professionali degli istruttori in organico per la verifica della frequenza del corso di formazione periodica. L autoscuola che non ottemperi a detto obbligo è sanzionata ai sensi dell art. 13, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 199, n. 85. Art. 10 Estensione dell abilitazione 1. Gli istruttori che intendono conseguire anche l abilitazione di insegnante frequentano il corso di formazione iniziale da trenta ore sulla base del programma di cui all allegato 3 e sostengono l esame di idoneità di cui all art. 3, comma, lettere b), c), d), del presente decreto.. Gli insegnanti che intendono conseguire anche l abilitazione di istruttore svolgono il corso di formazione iniziale da trenta ore sulla base del programma di cui all allegato e sostengono l esame di idoneità di cui all art. 7, comma, lettera c), del presente decreto. Art. 11 Soggetti che svolgono i corsi di formazione e di aggiornamento 1. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente decreto sono svolti dalle autoscuole abilitate a svolgere corsi per tutte le categorie di patente di guida, ovvero dai centri di istruzione automobilistica formati dai consorzi di autoscuole.. I corsi di aggiornamento potranno essere svolti anche da Enti ritenuti idonei dalla Provincia di Trieste con criteri da essa stabiliti. 3. L avvio dei corsi, il calendario delle lezioni, l elenco degli allievi ed il nominativo dei docenti sono comunicati alla Provincia entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dei corsi stessi. Non è consentito iscrivere allievi ad un corso già iniziato. 7

8 . L eventuale modifica del calendario delle lezioni o dei docenti è comunicata alla Provincia, entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si svolgeranno le lezioni oggetto di modifica. Art. 1 Docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento 1. I corsi di formazione iniziale e di aggiornamento sono svolti dalle seguenti figure professionali: a) esperto di diritto, in possesso di diploma di laurea specialistica in discipline giuridiche (giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche ecc.) e della capacità professionale per il trasporto merci e viaggiatori nazionale e internazionale; b) insegnante di autoscuola in possesso della capacità professionale per il trasporto merci e viaggiatori nazionale e internazionale, che negli ultimi 5 anni abbia svolto l attività continuativamente per 3 anni; c) istruttore di guida che abbia svolto l attività negli ultimi 5 anni con almeno 3 anni continuativamente; d) medico; e) infermiere professionale; f) psicologo in possesso di diploma di laurea specialistica esperto in pedagogia, circolazione del traffico o tecnica della comunicazione; g) ingegnere o architetto; h) consulente merci pericolose (abilitazione almeno trasporto stradale, classi tutte ad escl 1, e 7) Art. 13 Istituzione del diritto per l ammissione agli esami 1. E istituito il diritto per l ammissione all esame iniziale per il conseguimento dell abilitazione di insegnante o di istruttore.. Il diritto è fissato in 50,00 per singola abilitazione, mentre è fissato in 80,00 in caso di doppia abilitazione.. In ogni caso il Dirigente competente provvede con cadenza biennale all applicazione dell aggiornamento del diritto sulla base dell indice ISTAT/FOI. Art. 1 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti di non ammissione agli esami ovvero di definizione degli esiti degli stessi è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 15 Norme finali 1. Il presente regolamento sarà modificato al fine di adeguarlo ai principi dettati dalle disposizioni nazionali in materia. Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio provinciale. 8

9 ALLEGATO 1 PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI A) Parte teorica ( 70 ore ) Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, Provincia di Trieste, leggi regionali del Friuli Venezia Giulia, organi comunitari, fonti del diritto comunitario) - docente: esperto di diritto Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) docente: esperto di diritto Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo docente: esperto di diritto Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale docente: ingegnere, architetto o insegnante Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docenti: ingegnere o insegnante Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) docenti: esperto di diritto o insegnante Autotrasporto di persone e di cose docenti: esperto di diritto o insegnante Trasporto delle merci pericolose docenti consulente merci pericolose o insegnante Conducenti e titoli abilitativi alla guida docenti - esperto di diritto o insegnante Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni docenti: esperto di diritto o insegnante Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docenti: psicologo o pedagogo Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc docente: medico insegnante Elementi di primo soccorso docente: medico o infermiere professionale Elementi di fisica docente: laureato esperto della materia Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante docente: insegnante B) Parte pratica 5 ore di guida su autovettura 9

10 ALLEGATO PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI A) Parte teorica (50 ore) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docenti: 8 laureato esperto della materia o insegnante Elementi di fisica docente: laureato esperto della materia 6 Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi docenti: 10 istruttore Norme di comportamento sulle strade - docente: insegnante 10 Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo o pedagogo 6 Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. docente: medico 5 Elementi di primo soccorso docente: medico o infermiere professionale 5 B) Parte pratica (30 ore) Almeno 6 ore di guida su un motociclo Almeno 6 ore di guida su un autovettura Almeno ore di guida su un autocarro Almeno ore di guida su un autotreno Almeno ore di guida su un autobus Almeno 1 ore di lezione simulata 10

11 ALLEGATO 3 PROGRAMMA DEL CORSO DI INTEGRAZIONE PER INSEGNANTI (30 ) Per coloro che sono già in possesso del titolo di istruttore di guida Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, Provincia di Trieste, leggi regionali del Friuli Venezia Giulia, organi comunitari, fonti del diritto comunitario) docente: esperto di diritto Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) docente: esperto di diritto Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo docente: esperto di diritto Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale, norme di comportamento docenti: ingegnere, architetto o insegnante Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) docenti: esperto di diritto o insegnante Autotrasporto di persone e di cose docenti: esperto di diritto o insegnante 3 Trasporto delle merci pericolose - docenti: consulente merci pericolose o insegnante Conducenti e titoli abilitativi alla guida docenti: esperto di diritto o insegnante Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni docenti: 3 esperto di diritto o insegnante Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante docente: insegnante 11

12 ALLEGATO PROGRAMMA DEL CORSO DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORI (30 ) Per coloro che sono già in possesso del titolo di insegnante di teoria A) Parte teorica (5 ore) Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi docente: istruttore 5 B) Parte pratica (5 ore) Almeno 5 ore di guida su un motociclo Almeno 5 ore di guida su un autovettura Almeno ore di guida su un autocarro Almeno ore di guida su un autotreno Almeno ore di guida su un autobus Almeno 9 ore di lezione simulata 1

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