I principali adempimenti nella gestione fiscale dell impresa

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1 I principali adempimenti nella gestione fiscale dell impresa La tassazione dei diversi soggetti passivi Relazione del Dr. Luca De Stefani Società di persone CARATTERISTICA POSIZIONE DEI SOCI CAPITALE MINIMO AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA ORGANO DI CONTROLLO ASSEMBLEE E MAGGIORANZE OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO POSSIBILITA DI EMETTERE OBBLIGAZIONI S.N.C. (società in nome collettivo) Responsabilità illimitata Non previsto Soci A tempo indeterminato Non previsto Non prevista No No S.A.S. (società in accomandita semplice) Accomandatari: responsabilità illimitata Accomandanti: responsabilità limitata al capitale investito Non previsto Solo i soci accomandatari A tempo indeterminato Non previsto Non prevista No No

2 Ditte ind. o società di persone: imposte sul reddito Imposte a carico dei soci Imposte sulla ditta/società IMPOSTE E ALIQUOTE DICHIARAZIONE DEI REDDITI IRPEF: progressiva Principio di trasparenza: il reddito è attribuito a ciascun socio in base alla % di partec. agli utili (anche se non distribuito). L effettiva distribuz. non è soggetta a ulteriori imposte. Unico/persone fisiche IRAP: 4,25 % Unico/persone fisiche o società di persone Aliquote IRPEF Fino al e 2006 Dal 2007 SCAGLIONI IRPEF % SCAGLIONI IRPEF % SCAGLIONI IRPEF % Oltre - fino a % Oltre - fino a % Oltre - fino a % Oltre fino a % Oltre fino a % Oltre fino a % Oltre fino a % Oltre fino a % Oltre fino a % Oltre fino a % Oltre (contr i buto di sol i dar ietà 4%) 43% Oltre fino a % Oltre % Oltre %

3 Aliquote IRPEF Nuove deduzioni dal 2003 (Art. 10-bis, Tuir) Deduzione dal reddito complessivo, aumentato del credito d imposta sui dividendi e al netto degli oneri deducibili, di Questa deduzione è aumentata di: 1.500per i lavoratori autonomi e le imprese in cont. semplificata; 4.000in presenza di redditi da pensione; in presenza di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e assimilati (si co.co.co.). La deduzione è soltanto potenziale: - per assicurare la progressività dell imposizione, spetta in misura decrescente all aumentare del reddito imponibile (Art. 10-bis, co.5, Tuir); - non rileva al fine della determinazione della base imponibile delle addizionali all IRPEF. Unico Persone Fisiche 1) + Reddito fondiario 2) + Redditi di capitale 3) + Redditi di lavoro dipendente 4) + Redditi di lavoro autonomo 5) + Redditi d impresa 6) + Redditi diversi = Reddito complessivo - Oneri deducibili = Imponibile Irpef = IRPEF lorda - Oneri detraibili (19% e 36%) - Ritenute d acconto = IRPEF netto da pagare Contributi: Inps Ivs, Gestione separata, Casse professionali; Fondi Pensione; SSN assicurazione auto; Contributi consorzi bonifica. Detraibile il 19% di: Spese mediche > 129,11 ; Assicurazione sulla vita (stip. < ) < 1.291,14; Assicurazione sugli infortuni < 1.291,14; Interessi mutuo ipotecario x acquisto (< 3.615,20) o costruz./ristrutt. (< 2.582,28) prima casa; Spese per istruzione (medie, superiori, università, master) Spese veterinarie > 129,11, < 387,34; Spese funebri < 1.549,37; Rette per asili nido < 632 per ogni figlio (solo per il 2005).

4 Società di capitali CARATTERISTICA POSIZIONE DEI SOCI CAPITALE MINIMO AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA ORGANO DI CONTROLLO ASSEMBLEE di prima convocazione ASSEMBLEE di seconda convocazione OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO POSSIBILITA DI EMETTERE OBBLIGAZIONI S.R.L. (società a resp. limitata) Responsabilità limitata (al capitale investito) Soci o non soci A tempo indeterminato Collegio sindacale solo se: - Se cap. soc. > ; - Se si superano per 2 anni cons. 2 dei 3 punti dell art bis C.C. - Se lo statuto lo prevede Non previsto quorum Ordinaria: magg. del C.S. Straordinaria: almeno 2/3 C.S. Non previsto quorum Ordinaria: magg. del C.S. Straordinaria: almeno 2/3 C.S. Si No S.P.A. (società per azioni) Responsabilità limitata (al capitale investito) Soci o non soci Tre anni, rieleggibili Collegio sindacale Quorum: almeno ½ del C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + ½ del C.S. Quorum: qualunque % C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + 1/3 del C.S. Si Si Società di capitali CARATTERISTICA POSIZIONE DEI SOCI CAPITALE MINIMO AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA ORGANO DI CONTROLLO ASSEMBLEE di prima convocazione e maggioranze ASSEMBLEE di seconda convocazione e maggioranze OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO POSSIBILITA DI EMETTERE OBBLIGAZIONI S.A.P.A. (società in accomandita per azioni)) Accomandatari: responsabilità illimitata Accomandanti: limitata al capitale Solo soci accomandatari A tempo indeterminato Collegio sindacale Quorum: almeno ½ del C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + ½ del C.S., + tutti gli accomandatari Quorum: qualunque % C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + 1/3 del C.S., + tutti gli accomandatari Si Si

5 Società di capitali: imposte sul reddito Imposte sulla società Imposte a carico dei soci IMPOSTE E ALIQUOTE IRES: 33% Solo in caso di effettiva distribuz. degli utili vi è la tassazione come indicata al lucido successivo. DICHIARAZ. DEI REDDITI IRAP: 4,25 % Unico/soc. di capitali Modello Unico/persone fisiche (se socio persona fisica) Modello Unico/società di capitali (se socio persona giuridica) Contabilità ordinaria Indipendentemente dall ammontare dei ricavi Società di capitali: distribuzione dividendo Socio: persona fisica (non imprenditori) e Enti non comm. (attività istit.) Dividendi da partecipazioni non qualificate (onere del socio di attestazione del requisito) <= 20% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria ovvero <= al 25% del capitale o del patrimonio sociale. Limiti ridotti rispettivamente al 2% ovvero al 5% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati. E sufficiente che sia superato 1 solo dei 2 limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata. Ritenuta di imposta del 12,5% sul dividendo Dividendi da partecipazioni qualificate Tassazione ad Irpef del 40% del dividendo distribuito ovvero tassazione per trasparenza (art. 116, Tuir)

6 Società di capitali: distribuzione dividendo Socio: ditta individuale o società di persone Imponibile Irpef il 40% del dividendo distribuito Socio: società di capitali Imponibile Ires il 5% del dividendo distribuito ovvero tassazione per trasparenza (art. 115, Tuir) Società di capitali: distribuzione dividendo Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A. UTILE LORDO IRES proporzionale: 33% UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005 (senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve) , , ,00 Dich. redd. comp e segg.: Socio pers. fis. con part. non qual. DIVIDENDO PERCEPITO nel 2005 Ritenuta alla FONTE a titolo DEFINITIVO: 12,5% 6.700,00 837,50 Totale carico fiscale: 4.137,5

7 Società di capitali: distribuzione dividendo Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A. UTILE LORDO IRES proporzionale: 33% UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005 (senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve) , , ,00 Dich. redd. comp e segg.: Socio pers. fisica con part. qualif., Socio imprenditore individuale o Socio società di persone DIVIDENDO PERCEPITO dal 2005 Irpef/Ire 23% 6.700,00 Irpef/Ire 33% 6.700,00 Irpef 43% 6.700,00 REDDITO tassato Irpef/Ire per il 40% 2.680, , ,00 IRPEF/Ire progressiva (senza considerare no tax area family area o deduzioni/detrazioni) 616,40 884, ,40 Totale carico fiscale: 3.916, , ,40 Società di capitali: distribuzione dividendo Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A. UTILE LORDO IRES proporzionale: 33% UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005 (senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve) , , ,00 Dichiarazione redditi competenza 2005: Socio società di capitali DIVIDENDO PERCEPITO nel 2005 REDDITO TASSATO IRES per il 5% IRES al 33% 6.700,00 335,00 110,55 Totale carico fiscale: 3.410,55

8 Società di capitali: opzione per la trasparenza Soci: società di capitali (art. 115, Tuir) soci con % diritto di voto e di part. a utili non < 10% e non > 50%; non emesso strumenti finanziari partec. (art. 2346, ult. co, C.C.); Soci: persone fisiche (art. 116, Tuir) soci persone fisiche (anche ditte individuali) non + di 10 (20 se società cooperativa); ricavi non > alle soglie per l'applicazione degli studi di settore; non possesso o acquisto di una partecipazione con PEX (art. 87, Tuir). Cessione di partecipazioni Socio: persona fisica e società semplice Plusval. da partecipazioni non qualificate (onere del socio di attestazione del requisito) <= 20% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria ovvero <= del 25% del capitale o del patrimonio sociale. Limiti ridotti rispettivamente al 2% ovvero al 5,% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati. E sufficiente che sia superato 1 solo dei 2 limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata. Ritenuta di imposta del 12,50% sul capital gain da cessione Calcolo e pagamento in dichiarazione dei redditi; Plusvalenza: differenza tra costo d acquisto e ricavo cessione, al netto delle minusvalenze relative a strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate; Riportabilità delle minusvalenze nei 4 periodi successivi. Plusval. da partecipazioni qualificate Tassazione ad Irpef e addiz. reg. e com. del 40% del capital gain da cessione Calcolo e pagamento in dichiarazione dei redditi; Plusvalenza: differ. tra costo d acq. e ricavo cessione, al netto del 40% delle minusv. dello stesso tipo; Non più riportabilità delle minusvalenze nei 4 periodi successivi. Att.ne alle Leggi di rivalutazione

9 Cessione di partecipazioni Socio: ditta individuale e società di persone Se PEX (art. 58, co. 2, Tuir)(*) e Coge ord.: imp. il 40% della plusv. (anche se non qual.); Le altre partecipazioni: imponibili, senza rateazione in 5 esercizi; Le minusvalenze non sono deducibili, neppure in caso di realizzo. Socio: società di capitali Se PEX(*) esente (art. 87, Tuir): al 100% se realizzate fino al ; al 95% se realizzate dal al ; al 91% se realizzate dal al ; all'84% se realizzate dal Minusvalenze da realizzo e da valutazione indeducibili; Altre partecipazioni: imponibili: Rateazione in 5 es. solo se iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie da almeno 3 bilanci; Le minusvalenze da realizzo sono deducibili, quelle da valutazione no. (*) Requisiti per la partecipation exemption: a) Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) Resistenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (Dm ) salva l avvenuta dimostrazione, a seguito dell esercizio dell interpello che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sia dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sotto posti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale; d) Al momento di realizzo, l esercizio da parte della società partecipata di un impresa commerciale, con particolari limiti per le società immobiliari. Per le holding i requisiti di residenza e commercialità si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

10 I principali adempimenti nella gestione fiscale dell impresa I regimi contabili ed i libri obbligatori Relazione del Dr. Luca De Stefani REGIME ORDINARIO I regimi contabili e di determinazione del reddito REGIME SEMPLIFICATO REGIME SUPERSEMPLIFICATO REGIMI TRIBUTARI Attività marginali e nuove iniziative Regime della franchigia

11 Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L n. 388 REQUISITI Solo per le persone fisiche e le imprese familiari REGIME PER LE ATTIVITÀ MARGINALI Solo per le attività assoggettate agli studi di settore; Solo se i ricavi e i compensi del periodo d imposta precedente sono nei limiti fissati per i vari studio di settori. Nel caso vengano esercitate più attività l ammontare complessivo dei ricavi non può eccedere i 50 milioni. REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE NO se attività artistica, prof. o d impr. negli ultimi 3 anni; NO se mera prosecuzione di una precedente attività economica, anche svolta come di lavoratore dipendente o autonomo (stessi clienti, stessi beni strumentali); Solo se i ricavi e i compensi: <= ,41 per i servizi <= ,83 per le altre attività. Solo se OK con obblighi previd., assicur. e amministrativi. Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L n. 388 OPZIONE REGIME PER LE ATTIVITÀ MARGINALI Su domanda del contribuente all Ufficio Unico delle Entrate su modello allegato al Provvedimento entro il dell anno (proroga al per i nv. 26 st. sett. appr ); l opzione è valevole per almeno un periodo d imposta, con rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione. REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE Su domanda del contribuente all Ufficio Unico delle Entrate su modello allegato al Provvedimento , da allegare alla denuncia di inizio attività; Durata massima di permanenza nel nuovo regime di 3 anni. La domanda può essere utilizzata per la richiesta all Agenzia delle Entrate dell assistenza fiscale tramite il tutor.

12 Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L n. 388 IVA Solo versamento annuale. REDDITO Il reddito determinato analiticamente per le attività marginali: Ricavi ex Gerico costi ex artt. 79 o 50, Tuir per le nuove iniziative: Ricavi costi ex artt. 79 o 50, Tuir è assoggettato ad imposta sostitutiva dell Irpef e non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente. Ma deve essere conteggiato ai seguenti fini: contributivi e previdenziali; extratributari (es. esenzione dai ticket medici); detrazioni per familiari a carico. Imposta sostitutiva dell Irpef e relative addizionali regionali: 15% per le attività marginali 10% per le nuove iniziative Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L n. 388 ESONERO ADEMPIMENTI CONTABILI Registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva; Liquidazioni e versamenti periodici dell Iva; Presentazione della dichiarazione periodica Iva; Versamento acconto annuale Iva; Versamento delle addizionali comunali e regionali dell Irpef.

13 Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L n. 388 SOGGETTI ESCLUSI le società, comprese le soc. semplici, di armamento e di fatto; le associazioni professionali senza personalità giuridica; i contribuenti forfetari. ADEMPIMENTI CONTABILI Conservare i documenti contabili (ricevuti ed emessi); Emettere fattura o certificare i corrispettivi; Presentare le dich. annuali Iva, redditi, Irap, 770; Effettuare gli adempimenti come sostituto d imposta; Se attività professionale non si applica la rit. d acc. Effettuare il versamento: dell imposta sostitutiva nel termine previsto per il versamento a saldo dell Irpef; in acconto o a saldo dell Irap; annuale dell Iva. Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L n. 388 CAUSE DI CESSAZIONE Il regime agevolato termina: i ricavi o i compensi conseguiti superano i limiti fissati per l ammissione al regime stesso; a decorrere dal periodo d imposta successivo il contribuente sarà assoggettato a tassazione ordinaria; i ricavi o compensi superano di oltre il 50% i suddetti limiti; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l intero reddito d impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d imposta stesso in cui il limite è stato superato; in caso di rinuncia da parte del contribuente. SANZIONI Quelle ordinariamente previste per le imposte dirette; 100% - 200% differenza fra reddito calcolato ai fini Irpef e quello assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di superamento del limite.

14 Regime semplificato (imprese minori) Art. 18, DPR 600/73 - Art. 76, T.U.I.R. REQUISITI Ammesse solo le imprese individuali e le società di persone che hanno realizzato nell anno precedente ricavi non superiori a: ,14 in caso di attività di servizi (Dm ); ,90 in caso di altre attività. OPZIONE Ammessi i contribuenti che nella dichiarazione di inizio attività dichiarano di non superare i suddetti limiti. Il passaggio ad altri regimi necessita l opzione. Regime semplificato (imprese minori) Art. 18, DPR 600/73 - Art. 76, T.U.I.R. ADEMPIMENTI CONTABILI Registrazione fatture attive sui registri Iva entro 15 gg., ma IVA in liquidazione nel mese di emissione. Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma anche riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. (Art. 6, co. 4, DPR 695/96). Registrazione fatture passive sui registri Iva entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Integrazione dei registri IVA con le operazioni non soggette ad Iva da registrare entro 60 gg. (D.M. n. 2148, ). Le rettifiche apportate ai ricavi e ai costi (ratei, risconti, TFR, ammortamenti, rimanenze) devono registrarsi con il criterio di competenza entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le annotazioni relative ai BENI AMMORTIZZABILI possono essere eseguite, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel REGISTRO DEGLI ACQUISTI (art. 2, co. 1, DPR 695/96). Conservazione per 10 anni fatture, lettere e telegrammi ricevute e copie di quelle spedite. (Art C.C.). Se in presenza di dipendenti è obbligatorio il libro matricola, libro paga, libro presenze e registro degli infortuni.

15 Regime ordinario REQUISITI Obbligo per tutti i soggetti IRES, esclusi gli enti non commerciali con attività di impresa Per le imprese individuali, società di persone e assimilate, enti non commerciali con attività di impresa, con ricavi nell anno precedente superiori: - a ,14 per le attività di servizi (Dm ) - a ,90 per le altre attività (obbligo) oppure con ricavi nell anno precedente inferiori ai suddetti limiti, se hanno esercitato l opzione Regime ordinario LIBRO GIORNALE Art C.C. Si registrano tutte le operazioni in ordine cronologico, entro 60 gg. (Art. 22 DPR 600/73) (no x le scritture di assestamento). Nessuna norma fiscale né civilista stabilisce il sistema di contabilità da adottare. LIBRO INVENTARI Art C.C. Si indica la consistenza dei beni (merci) raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, il valore di ciascun gruppo e il Bilancio (S.P., C.E., N.I.) (Art. 15 DPR 600/73) Dottrina: Magazzino analitico Elenco nominativo e saldo clienti e fornitori (non necessario per R.M. n. 2/ del ) Elenco Fatture da ricevere e da emettere Elenco Ratei e risconti Art C.C.: Beni personali dell imprenditore Sottoscrizione entro 3 mesi dalla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi: del 2 eserc. succ..

16 Regime ordinario REGISTRI IVA DPR 633/72 Registrazione fatture attive sui registri Iva entro 15 gg., ma IVA in liquidazione nel mese di emissione. Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma anche riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. (Art. 6, co. 4, DPR 695/96). Registrazione fatture passive sui registri Iva entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. TENUTA FACOLTATIVA (DPR , n. 435) Dal facoltà di non tenere i registri IVA se: 1. le registrazioni vengono effettuate nel libro giornale entro i termini previsti dalla normativa IVA (ossia entro il termine per effettuare la liquidazione dell imposta); 2. vengono forniti, su richiesta dell Amministrazione Finanziaria, i dati in forma sistematica. FATTURE e CORRISPONDENZA (Artt C.C.) Conservazione per 10 anni fatture, lettere e telegrammi ricevute e copie di quelle spedite. Regime ordinario REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI Art. 16, DPR 600/73 Si registrano: i beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri singolarmente gli altri beni mobili per categorie omogenee per anno di acquisto e per % di ammortamento I costi di manutenzione e riparazione eccedenti la quota deducibile (anche se in CO.GE. non sono capitalizzati) I beni immateriali ex art. 109, TUIR: I diritti di utilizzaz. di opere dell ingegno e i brevetti industriali I marchi di impresa I diritti di concessione e degli altri diritti L avviamento Non andrebbero registrati nel libro cespiti i COSTI PLURIENNALI (sono costi ) ex Art. 108, TUIR: Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

17 Contabilità di magazzino Art. 1, comma 1, DPR 695/96 SOGGETTI OBBLIGATI I soggetti con contabilità ordinaria che per 2 esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: ,99 di fatturato per esercizio ,80 di rimanenze finali Devono tenere la contabilità dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si verificano tali situazioni. CESSAZIONE DELL OBBLIGO Dal primo periodo d imposta successivo a quello in cui il soggetto non supera, per la seconda volta, uno dei 2 limiti di cui sopra. I soggetti con un esercizio che non coincide con l anno solare (es. primo anno di attività) devono ragguagliare ad anno detti importi. Regime ordinario ALTRI LIBRI Se in presenza di dipendenti è obbligatorio il libro matricola, libro paga, libro presenze e registro degli infortuni.

18 Libri sociali obbligatori per le società di capitali Art. 2421, C.C. LIBRO DEI SOCI LIBRO DELLE ASSEMBLEE o DECISIONI DEI SOCI Si indica il numero delle azioni, cognome e nome dei titolari di azioni nominative, trasferimenti, versamenti ed eventuali vincoli gravanti sui titoli. Si trascrivono i verbali delle assemblee. LIBRO del CdA o delle determinaz. Amm. unico LIBRO DELLE DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO Si trascrivono i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione o dell amministratore unico. Se esiste tale organo societario. Libri sociali obbligatori per le società di capitali LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio sindacale vi trascrive i verbali delle riunioni del Collegio. LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI Si indicano le obbligazioni emesse ed estinte, cognome e nome dei titolari di obbligazioni nominative, trasferimenti e vincoli su titoli. LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Da tenere a cura del rappresentante comune.

19 I principali adempimenti nella gestione fiscale dell impresa Le scadenze ed il modello F24 Relazione del Dr. Luca De Stefani Le scadenze: il versamento dell Iva Mensilmente Versamento dell Iva del mese precedente entro il 16 di ogni mese. Opzione per versamento trimestrale Il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento: gennaio, febbraio, marzo 16 maggio aprile, maggio, giugno 16 agosto luglio, agosto, settembre 16 novembre ottobre, novembre, dicembre 16 marzo (saldo) L opzione vale per i contribuenti che nell anno precedente non hanno superato il volume d affari: ,14 per le attività di prestazione di servizi (Dm ) ,90 per le altre attività L opzione è valida per un triennio e comporta la maggiorazione dell 1%.

20 Le scadenze: il versamento dell acconto Iva I METODI DI CALCOLO PER L ACCONTO IVA (27/12) STORICO PREVISIONALE REALE Si versa l 88% dell Iva risultante a debito: nella liquidazione del dicembre prec. (mensili) dalla liquidazione del 4 trimestre prec. (contrib. trimestrali speciali) dal saldo della dich. annuale prec (contrib. trimestrali su opzione) Si versa l 88% di quello che si presume sarà il debito risultante: dalla liquidazione di dicembre (mensili) dalla liquidazione del 4 trimestre (trimestrali speciali) dal saldo della dich. annuale (trimestrali su opzione) Si versa il 100% dell Iva risultante a debito dalla liquidaz. straordinaria al 20/12, riferita al periodo: 1/12-20/12 per i contribuenti mensili 1/10-20/12 per i contribuenti trimestrali Saldo Iva 16 marzo I contribuenti che presentano la dich. Iva in Unico, possono pagare il saldo Iva entro il termine di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo. Le scadenze: il versamento delle imposte Modello Unico Persone fisiche Ditte individuali Società di persone - Società di capitali con periodo imposta coincidenti con l anno solare Modello Unico: Versamento Irpef, Ires, Irap, addizionali comunali e regionali 16 giugno, senza alcuna maggiorazione dal 17 giugno al 16 luglio, con la magg. dello 0,40% Possibilità di rateizzare fino al (30.11 per pers. fisiche) con la maggior. dello 0,4% a titolo di int. per mese o fraz. di mese Presentazione cartacea Invio telematico 30 giugno 31 luglio Modello Persone fisiche Rilascio certificazioni ritenute d acconto e del Cud Consegna al sostituto d imposta Consegna al Commercialista o al Caf 28 febbraio 30 aprile 31 maggio Pagamento/rimborso con la retribuzione di luglio, o agosto se pensionati.

21 Il modello F24

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