PIANO FAMIGLIE: MUTUI CASA SOSPESI DA FEBBRAIO 2010
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- Carlo Rossetti
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1 PIANO FAMIGLIE: MUTUI CASA SOSPESI DA FEBBRAIO 2010 a cura di Antonio Gigliotti Premessa Dopo quella effettuata per le piccole e medie imprese, l Associazione bancaria italiana (Abi) ha esteso, con il c.d. Piano famiglie, la sospensione per 12 mesi delle rate dei mutui anche alle famiglie che, a causa della crisi congiunturale del momento, si trovano in difficoltà economica come: la perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato; il termine del contratto di lavoro dipendente, assimiliato, parasubordianto, a tempo determinato; la cessazione dell attività di lavoro autonomo; la morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito principale della famiglia; gli interventi al sostegno al reddito per la sospensione del lavoro o riduzione dell orario del lavoro per almeno 30 giorni (Cassa integrazione ordinaria e straordinaria). Si sta parlando di una moratoria, cioè di una sospensione degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo a favore del debitore. In sostanza, il mutuo viene congelato nella sua efficacia, come se l intero periodo di 12 mesi non esistesse. Da ciò, ne deriva un blocco degli interessi nel periodo di sospensione. Il contratto di mutuo riprenderà, poi, a produrre tutti i suoi effetti quando sarà decorso il periodo di 12 mesi; ovvero, quando sarà venuta meno la causa di sospensione. 1
2 Ambito di applicazione La moratoria dei 12 mesi si applica ai mutui: di importo fino a euro accesi per l acquisto, costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale, nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (come prima anticipato: morte, perdita dell occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione). Nello specifico: rientrano nell ambito di applicazione della moratoria i mutui: cartolarizzati (Legge 30 aprile 1999, n. 130); ceduti a garanzia dell emissione delle obbligazioni bancarie garantite (art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130); rinegoziati, anche nell ambito dell Accordo tra ABI ed il Ministero dell Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL n. 93/2008, ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento; non rientrano nell ambito di applicazione della moratoria i mutui: con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull immobile ipotecato; 2
3 con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell ammortamento ai sensi della presente iniziativa; di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni; che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata); a tasso variabile, rata fissa, durata variabile; per i quali sia stata stipulata un assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi prima descritti purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Decorrenza della moratoria e presentazione della domanda I clienti potranno fare la richiesta per attivare la sospensione a partire dal 1 febbraio 2010, con riferimento ad eventi accaduti dal gennaio 2009 in poi. Attenzione Inizialmente, la decorrenza della disposizione era stata fissata per il 1 gennaio L Abi e le associazioni dei consumatori hanno deciso, ora, di posticipare di un mese l entrata in vigore della sospensione delle rate sul mutuo, ossia al 1 febbraio Non si tratta di un rinvio, ma dei tempi tecnici necessari ad adeguare le infrastrutture informatiche delle banche ai termini dell'intesa che prevede, appunto, il congelamento per 12 mesi delle rate dei mutui per tutti i cittadini investiti dalla crisi economica tra il 1 gennaio e il 31 dicembre La sospensione di cui sopra deve essere chiesta dal cliente per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi salvo il caso in cui la banca 3
4 aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall accoglimento della richiesta del cliente. In presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi). Interessi contrattuali Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente. In particolare in caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie; in caso di sospensione dell ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo, la quota interessi viene rimborsata (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. La sospensione comunque non determina l applicazione di interessi di mora, non comporta l applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria avviene senza richieste di garanzie aggiuntive 4
5 La domanda La domanda deve essere: presentata alla banca usando un facsimile appositamente predisposto e debitamente compilato; corredata da una serie di documenti che comprovano il possesso dei requisiti. In particolare bisognerà allegare: per gli eventi perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro: la documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l intervenuta scadenza del termine); la copia della dichiarazione attestante l attuale stato di disoccupazione, resa dall interessato al Centro per l impiego; per l evento morte: il certificato di morte; per l evento di non autosufficienza: il certificato rilasciato dall apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave ovvero invalido civile (dall 80% al 100%); per gli eventi sospensione dal lavoro o la riduzione dell orario di lavoro dell interessato: idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell orario di lavoro dell interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito); 5
6 la sottoscrizione dell eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione ovvero la sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito; la documentazione comprovante l ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie del mutuo. Il modulo di richiesta di sospensione deve essere messo a disposizione della clientela, presso le proprie filiali, sedi operative e sul sito internet, dalle banche le quali devono comunque darne comunicazione alla clientela anche con avvisi al pubblico. In caso di diniego va data comunicazione al cliente e in tempi solleciti. Tale comunicazione deve essere inviata al cliente entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa. In assenza di tale comunicazione la domanda si intenderà che chi ha già usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o da altri enti non potrà farne richiesta. 11 gennaio 2010 Antonio Gigliotti 6
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