ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA

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1 REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA VOLANO (TN) VIA STAZIONE, 30 c.f Tel. 0464/ segr.ic.altavallagarina@scuole.provincia.tn.it CONTRATTAZIONE DECENTRATA ALIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA Il giorno alle ore presso la sede dell Istituto Comprensivo Alta Vallagarina sito a Volano in via Stazione, 30 ha avuto luogo l incontro per la contrattazione decentrata a livello di Istituzione scolastica per il personale docente dell Istituto. Sono stati invitati: Per la parte pubblica Il Dirigente Scolastico Giovanni Passerini Per le organizzazioni sindacali Sig.ra Mazzacca Cinzia FLC/CGIL Sig.ra Nicolussi Moz Zaiga Gabriella UIL Scuola Sig. Paganini Bruno CISL Scuola Sig. Pasqualini Giorgio SNALS Prof. Iorfida Isaia GILDA Scuola I rappresentanti sindacali d Istituto Ins. Galvagni Pietro FLC/CGIL Al termine dell incontro le parti hanno sottoscritto il presente accordo di contrattazione decentrata a livello di Istituzione Scolastica 1

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità del contratto 1. Il contratto ha lo scopo di esplicitare modi e contenuti delle relazioni sindacali a livello d istituto, assicurando la massima trasparenza nelle procedure di gestione delle risorse umane e strumentali, nell interesse delle parti e nei limiti previsti dalla contrattazione decentrata provinciale. 2. Il contratto decentrato d istituto ha la finalità, in coerenza con quanto previsto dal CCPL, di tradurre gli obiettivi definiti nel Progetto d istituto in regole condivise per quanto riguarda l utilizzo del personale docente. Art. 2 Ambito della contrattazione d Istituto 1. La contrattazione d istituto ha espressamente per oggetto quanto previsto dall articolo 5, comma 3 dell'accordo provinciale del In particolare riguarda le seguenti materie: a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Progetto d istituto; b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica. Ritorni pomeridiani; c) criteri inerenti le prestazioni in regime di flessibilità; d) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; f) criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d istituto e per l attribuzione dei compensi accessori, eccetto quelli a destinazione vincolata; g) criteri e modalità relativi all organizzazione del lavoro, nonché criteri inerenti l articolazione dell orario e l individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d istituto e per le attività comunque finanziate. 2. Sono esplicitamente comprese nella contrattazione decentrata le seguenti materie: a) prestazioni integrative di cui all art. 13 dell'accordo provinciale del ; b) compensi riconosciuti al personale insegnante individuato come funzione strumentale al Progetto d'istituto ai sensi dell art 18 comma 2 dell'accordo provinciale del ; c) compensi attribuiti al personale individuato per le attività di collaborazione con il Dirigente scolastico ai sensi dei commi 2 3 dell art. 36 del CCPL 2002/2005; d) criteri di attuazione degli obblighi di cui all art. 12, comma 4, dell'accordo provinciale del ; e) altre materie previste dal contratto provinciale. Art. 3 Informazione preventiva 1. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente scolastico fornisce alle RSA e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali l informazione in merito a : a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) utilizzazione dei servizi sociali; c) criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni, in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo. 2

3 Art. 4 Informazione successiva 1. Sono materie di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti comunque finanziati, compresi i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo, e le relative quote individuali di retribuzione. 2. Ricevuta la documentazione, le Organizzazioni sindacali e/o le RSA possono richiedere uno specifico incontro al fine di acquisire ulteriori informazioni sulla materia. Art. 5 - Concertazione I soggetti sindacali di cui all art. 6 dell accordo provinciale del , ricevuta l informazione ai sensi dell art. 7 comma 4 dello stesso accordo, possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione a livello di istituzione scolastica sulle seguenti materie: criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dall istituzione scolastica con altri enti e istituzioni, in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo. TITOLO II - CRITERI E APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI Art. 6 - Primo livello di risoluzione delle controversie sindacali Le parti concordano di sperimentare, prima di accedere alle normali procedure di risoluzione delle controversie, tentativi di risoluzione bonaria. Art Svolgimento degli incontri Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico su iniziativa dello stesso o su richiesta di una RSA o delle OO.SS. Il verbale di accordo viene portato a conoscenza di tutti i docenti dell Istituto. Art. 8 Agibilità sindacale all interno dell Istituto 1. Alle organizzazioni sindacali e alle RSA è garantito l utilizzo di apposita bacheca per comunicazioni di carattere sindacale, allestita in luogo accessibile e visibile in ogni plesso. Il Dirigente scolastico diffonde nei plessi le comunicazioni sindacali provenienti dalle OO.SS. 2. I rappresentanti sindacali accreditati nell Istituto e le OO.SS. esercitano il diritto di affissione, assumendosene la relativa responsabilità siglando i documenti, non essendo prevista l autorizzazione del Dirigente scolastico. 3. Alle RSA e alle OO.SS. è consentito, per finalità inerenti alle funzioni attribuite, comunicare con il personale della scuola al di fuori degli impegni di servizio, richiedere in utilizzo un locale per le riunioni e usare telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica e internet per gli scopi inerenti alla loro funzione. Art. 9 Assemblee sindacali d Istituto I soggetti previsti dall art.16 del CCPL 2002/2005 possono indire assemblee sindacali. Per quanto riguarda orari, limiti e procedure si rinvia al medesimo articolo. 3

4 Art. 10 Informazione preventiva e successiva - Scadenze 1. Entro il mese di settembre il Dirigente scolastico provvede, mediante nota scritta, ad un incontro con le RSA e\o le OO.SS. dell Istituto sulle materie oggetto di informazione preventiva. 2. Non appena espletati gli adempimenti relativi alle iscrizioni degli alunni agli anni scolastici successivi ( presumibilmente entro il mese di marzo ) viene promossa una convocazione informativa relativa alla determinazione degli organici e alla formazione delle classi. 3. Entro il mese di agosto viene data comunicazione scritta alle RSA e alle OO.SS. relativamente al personale retribuito con il Fondo d istituto e alle relative quote individuali di retribuzione. Art. 11 Interpretazione autentica del contratto 1. In attuazione dell'art. 61 della L.P. n 7 del 1997, quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro. 2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 3. L eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall inizio della vigenza del contratto decentrato. Art. 12 Campo di applicazione, decorrenza e verifica 1. Il presente accordo si applica al personale docente assunto con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato, in servizio presso l Istituto Comprensivo Alta Vallagarina. 2. Trova applicazione a partire dalla data della firma e fino al 31 agosto 2010; rimane comunque in vigore fino a quando non venga sostituito da un successivo accordo ed è soggetto a verifica su richiesta di una delle parti, anche in ordine a modifiche normative che rendano la stessa necessaria. Al termine della verifica l accordo potrà essere modificato con un intesa fra le parti. TITOLO III MODALITA DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE Art. 13 Criteri generali di assegnazione alle classi 1. La competenza in ordine all assegnazione dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari è del Dirigente scolastico, che opera valorizzando le competenze professionali in relazione agli obiettivi previsti dal progetto di istituto, secondo i criteri deliberati dal Consiglio d istituto e le proposte del Collegio dei docenti. 2. Il piano di assegnazione alle classi e agli ambiti disciplinari è esposto all Albo della Scuola 8 giorni prima dell inizio delle lezioni. 3. Il docente assegnato con provvedimento motivato a classi o ad ambiti disciplinari diversi da quelli richiesti, può presentare reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, con risposta entro 3 giorni dal ricevimento del reclamo. 4

5 Art. 14 Criterio di assegnazione ai plessi 1. I posti disponibili nei vari plessi (vacanti, cioè senza titolare oppure a disposizione poiché il titolare è in utilizzo altrove) sono assegnati in base al punteggio individuale di cui alla tabella di valutazione allegata alla domanda di trasferimento con precedenza a favore degli insegnanti a tempo indeterminato. 2. E accordata precedenza ai docenti titolari interni all I.C. Alta Vallagarina rispetto a quelli entrati per trasferimento. Le richieste per trasferimenti interni vanno presentate in forma scritta entro il 31 luglio al Dirigente scolastico, che provvederà a pubblicare all albo le assegnazione alle sedi entro il 30 agosto. 3. I docenti titolari nell I.C. Alta Vallagarina e utilizzati (sia all interno dell I.C. che all esterno in altri I.C.) in caso di rientro sul posto di titolarità sono assegnati in base al punteggio individuale sui posti disponibili al momento del loro rientro. 4. I docenti con contratto a tempo determinato sono assegnati ai plessi in base al punteggio delle graduatorie provinciali per titoli o sulla base di diverso accordo tra le parti interessate. 5. Il docente assegnato con provvedimento motivato a plessi diversi da quelli richiesti, può presentare reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione con risposta entro 3 giorni dal ricevimento del reclamo. 6. La continuità didattica non è elemento ostativo alla richiesta di mobilità interna. Art Assegnazione della funzione di Tutor per docente in anno di prova 1. In relazione alle necessità, sono incaricati della funzione di tutor per i docenti in anno di prova i docenti di ruolo disponibili appartenenti allo stesso plesso e alla stessa classe di concorso. 2. In caso di indisponibilità, la funzione sarà assegnata ad un docente di ruolo del plesso secondo il criterio della rotazione annuale, tenendo conto dell anzianità di servizio. 3. Tale incarico può essere retribuito col Fondo d istituto. Art. 16 Assegnazione della funzione di Tutor per docenti tirocinanti In relazione alle richieste presentate al Dirigente scolastico dalle SSIS sono individuati come tutor, per i docenti tirocinanti, i docenti che si dichiarano disponibili. L eventuale compenso non può gravare sul Fondo d istituto. TITOLO IV CRITERI E MODALITA RELATIVI ALL ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE Art Orario di lavoro (art. 25 comma 5 del CCPL 2002/2005) 1. L attività d insegnamento si svolge in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di 5 giornate settimanali. Nella scuola primaria sono previste 2 ore ulteriori da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica. 2. L orario di lavoro giornaliero è la somma delle ore d insegnamento e di attività funzionali, per un massimo di 8 ore, salvo diversa scelta personale del docente. 3. L orario delle attività funzionali collegiali è stabilito nel piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti nel mese di settembre. Il piano annuale delle attività è formulato secondo le quantità orarie previste dal art. 12 dell'accordo provinciale del 5

6 Le riunioni collegiali vengono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e la loro durata massima è di 3 ore, indicando anche l ordine del giorno. 4. Il Dirigente scolastico formula l orario settimanale delle lezioni tenendo conto delle esigenze didattiche e, se possibile, di quelle personali dei docenti con particolare attenzione a: a) assistenza a familiari disabili o anziani (Legge 104); b) cura dei figli entro il terzo anno di vita (art. 25 dell'accordo provinciale del Tutela della maternità ); c) lontananza dal plesso di lavoro; d) altre esigenze documentate; e) assegnazione del giorno libero: avviene, a parità di richieste, a rotazione ed eventuale sorteggio. 5. Le parti convengono che l orario settimanale deve prevedere: un equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione, un numero di ore buche per tutto l anno non superiore a due settimanali per chi ha le ore di lezione distribuite su cinque giorni e non superiore ad una per chi ha le ore di lezione distribuite, su richiesta, su sei giorni; una equilibrata distribuzione dei rientri pomeridiani che, comunque, non possono essere superiori a due, salvo diversa scelta personale da parte del docente interessato (per rientro si intende la prestazione di servizio articolata nella stessa giornata sia al mattino che al pomeriggio). 6. L orario stabilito ad inizio anno può essere modificato solo per sopravvenute esigenze didattiche o organizzative e il Dirigente scolastico ne darà informazione alle RSA d istituto. Art Criteri di utilizzo dei docenti e formulazione degli orari Nell'utilizzo dei docenti e per la formulazione degli orari saranno seguiti i seguenti criteri: a) assicurare la copertura delle ore curricolari; b) assicurare la sorveglianza delle mense; c) assicurare la copertura delle ore alternative all insegnamento della religione cattolica; d) assegnare i docenti nei laboratori per le attività opzionali; e) garantire un equa ripartizione delle ore settimanali di compresenza per classe nei plessi di scuola primaria; f) tener conto, nell assegnazione dei docenti alle classi, degli alunni stranieri, di alunni con bisogni educativi speciali e del numero degli alunni per classe; g) limitare il numero di insegnanti che operano nella classe; h) dare a tutti i docenti della scuola primaria almeno una sorveglianza in mensa (salvo accordi interni tra i docenti del plesso); i) inserire la lingua straniera e la religione prevedendo, di norma, un alternanza tra mattina e pomeriggio nel corso della settimana; j) garantire, se possibile, un equilibrata distribuzione dell orario di lingua straniera, in modo che le due lingue non siano, di norma, in ore consecutive; k) mantenere quanto più possibile blocchi di due ore, in particolare per l'italiano e la matematica; l) qualora si liberino risorse in una classe, l insegnante potrà svolgere compresenze e mense in altre classi. Art Docenti di sostegno 1. Il docente di sostegno è assegnato alla classe. Essendo contitolare, deve essere considerato una risorsa per tutti gli alunni. 2. Il docente di sostegno è tenuto ad essere presente in classe anche in assenza dell alunno certificato, secondo il suo orario di servizio, e rimane disponibile per eventuali supplenze. 3. Orari, uscite didattiche e programmazioni devono essere collegialmente concordate con il team di classe. 4. Tutta l'equipe pedagogica è responsabile del programma individualizzato dell alunno certificato. Tale programma va condiviso responsabilmente e seguito anche nelle ore in cui non è presente il docente di sostegno. 6

7 Art. 20 Riduzione dell ora di lezione 1. Nel plesso di scuola secondaria di primo grado, qualora si proceda alla riduzione dell orario di lezione per cause esterne legate al servizio trasporti, si possono prevedere le prestazioni volontarie integrative, come previsto dall articolo 13 comma 1 lettera b dell'accordo provinciale del Lo svolgimento delle prestazioni integrative è regolato dall art. 13 dell Accordo provinciale e in particolare dal comma 2, in base al quale le prestazioni integrative devono essere impiegate, rispetto al monte ore complessivo determinato dal predetto articolo 13, secondo le esigenze del progetto di istituto, per almeno il 50% delle attività con gli alunni. Qualora non sussistano le condizioni organizzative per lo svolgimento di attività con gli alunni, possono essere prestate anche attività funzionali all insegnamento. Art. 21 Fruizione delle ferie durante l attività didattica 1. Il docente che intende usufruire dei giorni di ferie previsti dal comma 8 dell art. 52 del CCPL 2002/2005, presenta la richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. Il Dirigente scolastico verifica le esigenze di servizio e comunica, entro i tre giorni precedenti la fruizione, la concessione o il diniego motivato delle stesse, fermo restando che la concessione non deve comportare oneri per l Amministrazione. 2. Il Dirigente scolastico in presenza di più richieste dà priorità a chi non ha usufruito di ferie nello stesso anno scolastico. A parità di condizioni si procede per sorteggio. Art. 22 Sostituzione docenti assenti 1. Per la sostituzione dei docenti assenti temporaneamente si utilizzano i docenti secondo quest ordine: a) docenti con ore a disposizione per completamento dell'orario di cattedra (non sono considerate tali le ore programmate dal Collegio dei docenti ai sensi dei commi 5 e 6 dell art. 25 del CCPL 2002/2005); b) docenti tenuti al recupero di permessi brevi; c) docenti con ore a disposizione secondo l art. 12 comma 4 lettera b dell'accordo provinciale del ; d) docenti non impiegati per vari motivi (es. classi in uscita); e) docenti individualmente disponibili a prestare attività accessorie; f) docenti disponibili a prestare ore eccedenti secondo l art. 17 dell'accordo provinciale del Organizzazione e programmazione delle ore di cui all art. 12 comma 4 lettera b dell'accordo provinciale del per la sostituzione dei docenti per assenze brevi: a) prime ore concordate con l amministrazione (che si considerano assolte anche in assenza di prestazioni) e calendarizzate con obbligo di presenza nel plesso; b) altre ore, diverse dalla prima, distribuite nell anno scolastico e prestate a richiesta del Dirigente scolastico, avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso. Al termine dell attività didattica si considerano comunque assolte, anche in assenza di prestazione per mancata richiesta. Per presenza dei docenti nel plesso si intendono le ore buche o al termine dell orario di servizio dei docenti interessati, senza soluzione di continuità. Il Dirigente scolastico avrà cura di comunicare ai docenti le eventuali sostituzioni il prima possibile. 3. I docenti di sostegno e i docenti impegnati nelle attività alternative all insegnamento della religione cattolica, in presenza degli alunni seguiti, salvo i casi di necessità e urgenza, possono essere impegnati in attività di supplenza solo nelle ore e nelle classi in cui sono in servizio. 7

8 Art Fruizione di permessi brevi/ visite specialistiche 1. In attuazione dell articolo 28 dell Accordo provinciale del , il Dirigente scolastico attribuisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari motivi personali su richiesta presentata di norma almeno tre giorni prima, brevi permessi fino ad un massimo di due ore di servizio effettivo. La risposta verrà data entro i due giorni precedenti la fruizione. 2. Le ore di permesso sono recuperate, secondo le modalità previste dallo stesso art. 28 comma La concessione del permesso è subordinata, in ogni modo, alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. 4. Al personale è concesso di assentarsi dal lavoro, con diritto all intera retribuzione e senza obbligo di recupero, per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente documentate, o per manutenzione protesi, per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere dichiarato dal dipendente. La verifica circa la durata del viaggio potrà essere effettuata successivamente. Per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, adeguatamente e debitamente documentate, che richiedano terapie di lunga durata, il limite di cui al comma 2 dell art. 28 viene derogato; la certificazione medica dovrà attestare la necessità della prestazione senza prognosi, restando impregiudicata la possibilità dell Amministrazione di procedere a verifica tramite le strutture sanitarie pubbliche. Art. 24 Fruizione di permessi retribuiti per motivi personali o famigliari ai sensi dell art. 54 comma 2 CCPL 2002/2005 o ai sensi dell art.32 dell accordo Di norma, il permesso retribuito per motivi personali o famigliari va richiesto con 5 giorni di anticipo, per poter organizzare in modo ottimale la sostituzione del docente assente. In casi di oggettiva urgenza, esso può essere concordato, anche telefonicamente, con il Dirigente scolastico. L attribuzione sarà comunicata entro le 48 ore precedenti la fruizione. 2. Le richieste vanno documentate o autocertificate per iscritto anche al rientro in servizio. Art. 25 Criteri per la frequenza di corsi di aggiornamento 1. L attività di formazione è organizzata dall Istituto e dai soggetti accreditati ai sensi dell art. 75 del CCPL; la scelta da parte dei docenti, tra le attività inserite nel Piano di cui all art. 72 del CCPL, è libera. 2. Per la frequenza dei corsi di aggiornamento valgono i seguenti criteri: a) diventa vincolante, una volta effettuata l iscrizione, la frequenza dei corsi di formazione organizzati dall Istituto comprensivo, anche in rete con altri Istituti comprensivi, e deliberati dal Collegio dei docenti, rispetto alla frequenza di altri corsi. b) per completare percorsi di formazione iniziati altrove, per i docenti neo entrati nell Istituto comprensivo sono ritenuti validi, ai fini del conteggio di cui all art. 12 comma 4 dell'accordo provinciale del , i corsi di aggiornamento organizzati e frequentati a settembre negli istituti di provenienza ai quali si erano eventualmente iscritti prima del trasferimento. c) gli esoneri dal servizio di cui all art. 40 comma 4 dell'accordo provinciale del , sono concessi per iniziative che rientrino nel piano annuale di aggiornamento adottato dal Collegio dei docenti, che abbiano una particolare attinenza con il Progetto d'istituto e che comportino una ricaduta significativa per l attività dell Istituto. 8

9 TITOLO V TUTELA DELLA SALUTE NELL AMBIENTE DI LAVORO D.lgs 626/94 - CODICE E TUTELA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D.lgs 30/6 /2003 N. 106 Art. 26 Tutela di salute nell'ambiente di lavoro 1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e collaborazione ai soggetti interessati al sistema di prevenzione e sicurezza dell ambiente di lavoro previste dal decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, viene realizzato all interno dell Istituto un sistema di prevenzione in coerenza con le norme legislative di riferimento. Entro il mese di dicembre, è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con assemblea allargata a tutto il personale in servizio nell I.C., all interno della rosa di candidati segnalati dagli organi sindacali. 2. In caso di mancata segnalazione si procede sulla base di eventuali disponibilità. Tale carica ha durata quadriennale. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vanno riconosciute 84 ore annue di permesso retribuito art. 21, Accordo Quadro del maggio L istituto assicura, in orario di servizio, a tutti i docenti la formazione prevista in ordine alla sicurezza. Art Accesso alla documentazione Tutta la documentazione inerente alla sicurezza è messa a disposizione del personale in orario d ufficio. TITOLO VI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D ISTITUTO Art Criteri generali di utilizzo 1. Le risorse del Fondo d istituto vengono suddivise tra i docenti presenti nella scuola, sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal Progetto d istituto, dalla Carta dei Servizi, dal Regolamento d Istituto e deliberate dagli organi collegiali, fermo restando che siano attività eccedenti quelle previste dall art. 12 dell'accordo provinciale del Il Consiglio d istituto, sulla base della delibera del Collegio dei docenti di cui all art. 25 c. 4 del contratto , ed in coerenza con i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata di cui all art. 5, comma 3, lett. f) dell Accordo provinciale , con propria deliberazione finanzia le attività da retribuire di cui ai commi 2, 3, 4 dell art. 51 dell Accordo provinciale del 15/10/2007, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 3. Fatte salve le quote del Fondo da destinare ad attività comuni che interessano l intero istituto e quelle a destinazione vincolata, di norma la parte rimanente viene così ripartita: a) viene istituito un fondo di riserva, fino al 5% del Fondo d istituto, per far fronte a necessità imprevedibili che si possono verificare in corso d anno. Tale fondo, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell anno successivo. b) la parte rimanente del Fondo viene assegnata ai singoli plessi sulla base del numero degli alunni frequentanti il plesso stesso. c) i docenti di ogni plesso, nella ripartizione del fondo, faranno riferimento ai criteri di priorità deliberati annualmente dal Collegio dei docenti. 4. La programmazione delle attività avviene sulla base di quanto previsto dall art. 51, comma 3 dell'accordo provinciale del In caso di lievi variazioni rispetto al piano deliberato, il Dirigente scolastico assegna direttamente l incarico attingendo al fondo di riserva. 9

10 Art. 29 Individuazione, attribuzione e retribuzione delle funzioni strumentali 1. Contestualmente alla predisposizione del Piano annuale delle attività, definito in base al Progetto d istituto e alle proposte degli organi collegiali il Dirigente scolastico presenta la proposta relativa all individuazione delle funzioni strumentali; il Collegio dei docenti, entro il mese di settembre assume la relativa delibera ai sensi dell art. 18 comma 2 dell Accordo provinciale , anche con eventuali modifiche e/o integrazioni della proposta del Dirigente scolastico. Con l occasione il Collegio dei docenti esprime il proprio orientamento in ordine all impegno orario delle funzioni stesse. 2. Assunta la relativa delibera, il Dirigente scolastico convoca entro 15 giorni le RSA e le Organizzazioni sindacali per definire i compensi relativi alle funzioni strumentali di cui all art.18 comma 2 dell Accordo provinciale Il Dirigente scolastico comunica l esito dell Accordo provinciale ai docenti e invita gli stessi a presentare domanda per l assunzione delle funzioni deliberate. 3. Il Collegio dei docenti, nella prima riunione successiva, delibera le assegnazioni alle funzioni strumentali previste e in caso di più richieste relative alla stessa funzione delibera tramite votazione a scrutinio segreto. Art Modalità di assegnazione, compensi e verifiche degli incarichi. 1. Il Dirigente scolastico, assunta la delibera del Consiglio d istituto, provvede ad inviare ai docenti destinatari una determinazione di incarico, personalizzata o cumulativa, con l indicazione della natura dell incarico assegnato, la durata dell impegno, la calendarizzazione prevista in rapporto alle prestazioni compensate su base oraria ed il compenso (espresso in ore o in misura forfetaria) a carico del Fondo d istituto. Eventuali modifiche alla calendarizzazione delle attività compensate su base oraria devono essere preventivamente concordate con il Dirigente scolastico. 2. A fine anno scolastico, previa verifica dell effettivo svolgimento della prestazione e sulla base della rendicontazione individuale di ciascun docente, il Dirigente scolastico assume la determinazione di consuntivo, con l indicazione delle ore effettivamente svolte e/o dell incarico assolto ed i compensi spettanti, al lordo delle ritenute di legge. 3. I compensi forfetari possono essere proporzionalmente ridotti in relazione all eventuale assenza del personale incaricato solo nel caso in cui la stessa comporti la parziale realizzazione dell incarico affidato. 4. Il conferimento dell incarico costituisce obbligazione da parte del Dirigente scolastico limitatamente agli importi previsti nel conferimento dell incarico medesimo. 5. I dati per i compensi del Fondo d istituto saranno segnalati al competente Servizio dell Assessorato all Istruzione della P.A.T., responsabile della liquidazione degli stessi, di norma non oltre il 31 agosto di ogni anno. Art Viaggi d Istruzione e Visite guidate: 20% del Fondo incentivante secondo l articolo 92 comma 4 del C.C.P.L 2002/2005 La circolare n del 6 novembre 2000 della Sovrintendenza Scolastica Provinciale definisce: a) viaggio di istruzione: il viaggio di una giornata intera con estensione oltre l orario dell attività didattica degli alunni e il viaggio di più giornate con pernottamento; b) visita guidata: quella attività effettuata in un arco di tempo oltre quello previsto per l attività didattica degli alunni ma che non impegna l intera giornata; c) uscite didattiche: le iniziative che si svolgono nell arco temporale previsto per l attività didattica degli alunni. Considerato quanto sopra e tenuto conto di quanto stabilito dall art. 92 del contratto si concorda di riconoscere: - ai docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione un indennità forfetaria giornaliera di 41,32 da liquidare nell ambito del Fondo d istituto per le giornate che non comportino pernottamento e di 61,97 per le giornate che comportino pernottamento. In alternativa il dipendente può utilizzare ore 10

11 di prestazioni integrative di cui all art. 29 o ricorrere alla flessibilità, pari a 4 ore per ogni giorno di accompagnamento indipendentemente dalle ore prestate oltre il proprio orario di lavoro; - ai docenti accompagnatori nelle visite guidate il calcolo delle ore sarà dato dalla differenza tra l orario di servizio previsto da quella giornata e le ore effettivamente prestate e non deve comunque superare le 4 ore previste per i viaggi di istruzione. Il riconoscimento potrà essere effettuato o ricorrendo alle ore di cui al comma 4 dell art. 12 dell Accordo provinciale del 15/10/2007 o alle prestazioni integrative di cui all art. 29 del CCPL del o al Fondo di istituto. In quest ultimo caso l importo complessivo non deve comunque superare l indennità forfetaria giornaliera prevista per i viaggi di istruzione (massimo 41,32 per una prestazione non inferiore ad ore 1,45; nel caso di prestazione inferiore sarà riconosciuta l indennità oraria di 28,41 ); salvo variazioni quote contrattuali. - per le uscite didattiche è previsto il recupero delle ore eccedenti rispetto all orario di servizio ricorrendo alla flessibilità. Art. 32 Norme finali 1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento ai CCPL vigenti e alle norme di legge, per quanto applicabili. 2. Copia del presente contratto è esposta in ogni plesso a disposizione di tutto il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l Istituto Comprensivo Alta Vallagarina e pubblicata sul sito. Una copia è altresì inviata all A.P.RAN. e al Dipartimento competente in materia di istruzione, entro 5 giorni dalla sottoscrizione. Il presente contratto viene sottoscritto come segue: Per la parte pubblica Il Dirigente Scolastico Giovanni Passerini Per le organizzazioni sindacali Sig.ra Mazzacca Cinzia FLC/CGIL Sig.ra Nicolussi Moz Zaiga Gabriella UIL Scuola Sig. Paganini Bruno CISL Scuola Sig. Pasqualini Giorgio SNALS Prof. Iorfida Isaia GILDA Scuola I rappresentanti sindacali d Istituto Ins. Galvagni Pietro FLC/CGIL Volano, 12 giugno

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