ESTRATTO CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI: R.C.T. / R.C.O.
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1 ESTRATTO CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI: R.C.T. / R.C.O. DEL COMUNE DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato : per "Assicurazione" il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza; per "Polizza" il documento che prova l'assicurazione; l Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, appartenente alla Pubblica Amministrazione, che stipula per "Contraente" l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti; per "Assicurato" l Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto; per "Società" l Impresa Assicuratrice indicata nel frontespizio di polizza; per "Premio" la somma dovuta dal Contraente alla Società; per Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; per Risarcimento e/o la somma dovuta dalla Società all Assicurato, o agli aventi indennizzo" diritto, in caso di sinistro; per "Cose" sia gli oggetti materiali sia gli animali; per Franchigia l importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene reintegrato alla Società dal Contraente e resta ad esclusivo carico dello stesso; per Limite risarcimento la somma massima dovuta dalla Società; per Massimale assicurato La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; per rischio la probabilità che si verifichi il sinistro; per retribuzioni L ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera; per Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art c.c. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d opera, contratto di appalto); per scoperto Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell assicurato; per Broker la società o la persona iscritta all albo nazionale dei mediatori di assicurazione ai sensi della legge 792/84 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il contraente abbia affidato l assistenza e consulenza nella gestione del contratto; Studio Losasso Broker S.r.l. Consulenze, Intermediazioni, Gestioni Assicurative_ Via Rossini, 12_85100 POTENZA_tel fax _mob _ REA Potenza n P.I _Sezione B del RUI al n. B Soggetto al controllo dell ISVAP
2 A) DESCRIZIONE ATTIVITA L assicurazione è prestata al Comune per tutte le attività, servizi e competenze sia di carattere istituzionale (comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo gratuito che oneroso) che non, poste in essere dall amministrazione Comunale sempre che dette attività siano state decise dai propri Organi, dai Dirigenti o altri dipendenti incaricati, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, ovvero discendano da norme di legge, Statuto o regolamento, nonché da usi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza, comprese attività e servizi svolti anche per conto di terzi, con i quali esistano rapporti di collaborazione e/o intervento di carattere unitario, a cui il Comune partecipa con propri mezzi e/o propri costi e/o personale, anche se non sancito da specifici atti deliberativi. Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente/Assicurato fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non precisamente descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminatezza. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE Art. 13. Oggetto dell'assicurazione a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per, morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, delle competenze e dall esercizio e dal funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all Assicurato nell ambito del proprio territorio, nulla escluso né eccettuato salvo quanto indicato all art. 16 successivo. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatto doloso delle persone delle quali debba risponderne a norma di legge, nonché per fatto di persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera il Contraente si avvalga nell esercizio della sua attività, semprechè sussista una responsabilità del Contraente. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n.38 del , per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e D. Lgs. n.38 del , cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabella delle menomazioni di cui all art.13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 38/2000, debitamente approvata. L'assicurazione R.C.G. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
3 Art. 14. Estensione di garanzie sempre operanti La società sulla base delle condizioni di Assicurazione della presente polizza garantisce l Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis per l esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi e quanto altro di competenza nell ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione di quelle attività esercitate dalle USL, dalle Aziende municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato: dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti fossi e canali, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via; dalla proprietà e manutenzione di parchi pubblici, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, pubblici mercati, uffici comunali e/o lavori edili eseguiti in economia o a mezzo di Appaltatori; dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi i servizi e dipendenze, nonché l organizzazione di corsi sportivi; dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale, centri ricreativi, colonie estive ed invernali, compreso il servizio di trasporto con mezzi comunali, ferma restando l esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. L assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all istituto nell esercizio dell attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. Per l attività esterna l assicurazione è valida in quanto l assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza; dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani; dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, bagni pubblici, piscine pubbliche, farmacie o dispensari farmaceutici; dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parche pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione; dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini; dal servizio di igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza Sociale, Enti sportivi e/o Culturali e simili, Annonari, Mortuari; dalla proprietà e manutenzione: -di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata; -della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture; dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai consigli di quartiere; dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l esclusione di cui all art. 16/a) di immondizie e/o rifiuti in genere. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all Assicurato: dalla proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere; dall attività di disinfezione e/o disinfestazione; dall esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica; Si intendono inoltre comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. A questo proposito, alla scadenza di
4 ogni annualità assicurativa l Amministrazione comunicherà alla società le attività e/o competenze esercitate a nuovo; la Società concorderà con l Amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione dell atto di variazione delle condizioni contrattuali, l Amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio del premio relativo all inclusione dei nuovi rischi dall entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell assicurato alle condizioni concordate di premio. La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite: persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche; convenzioni con Associazioni Volontaristiche; obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie. L'oggetto dell'assicurazione è integrato altresì dalla Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i rischi conseguenti a: a) Esposizioni in genere, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Sono esclusi, comunque, i danni derivanti dall uso di animali. Di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici. b) Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti dall errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonché proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate. c) Mensa aziendale, proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali e/o scolastiche. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi. d) Servizio di vigilanza, anche effettuato con guardiani armati e con cani. e) Distributori automatici di bevande e simili, proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili. f) Trasporto e consegna merci, effettuazione di trasporto, operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico. g) Squadre antincendio, attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell' Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.
5 h) Magazzini. uffici e depositi, esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza. i) Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché corsi di formazione, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di 500,00 e con il massimo risarcimento di ,00 per anno assicurativo. l) Acqua piovana La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana o di precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati. La garanzia è valida a condizione che l Assicurato abbia approntato opere provvisionali, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 2.000, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di per ciascun periodo assicurativo annuo. m) Danni da insidie/trabocchetti stradali Relativamente ad ogni danno da insidia/trabocchetto stradale, l assicurazione è prestata con una franchigia pari a. 500,00. Per insidia stradale si intendono i danni causati da: fosse, buche, tombini, griglie, massi, pietrisco, detriti, pozzanghere, fango, ghiaccio, neve, macchie d olio ed altre sostanze viscide, sdrucciolevoli o comunque pericolose, sconnessioni, dislivelli, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico), inclusi i danni dovuti all errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, recinzioni, transenne, segnaletica stradale, pali, alberi, piante o cespugli, oggetti fissi o mobili di ogni genere che si trovino o si riversino su marciapiedi, strade, vie, piazze, piazzali, parchi, giardini e qualsiasi altro luogo pubblico all aperto, di proprietà dell Assicurato/Contraente o dallo stesso gestito, a causa di omessa, ritardata o inadeguata gestione o manutenzione nonché a causa di omessa o inadeguata segnalazione della eventuale situazione di pericolo. Art. 16. Rischi esclusi dall'assicurazione L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, non che da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; f) derivanti da proprietà ed uso di bacini, dighe e condotte forzate.
6 L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni: a) da furto; b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; e) a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo I' ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo I' ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi; m) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, bis e 1786 del Codice Civile. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende altresì i danni: n) da detenzione o impiego di esplosivi; o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). L'assicurazione non è comunque operante per nessuna delle garanzie prestate: per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura I' amianto, nè per i danni da campi elettromagnetici; e sono inoltre esclusi: I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; I danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; I danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Art. 17. Estensione territoriale L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte deii'urss. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. 20 delle presenti «Norme», l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
7 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI Art. 21 Danni da allagamento, alluvione, straripamento e tracimazione Relativamente ai danni a cose da allagamento, alluvione, straripamento e tracimazione, si conviene che la garanzia è prestata nel limite del massimale di polizza per danni a cose, con il massimo risarcimento di per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Limitatamente ai danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale) di attività di terzi, la presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di per ogni anno assicurativo. La presente garanzia è prestata con una franchigia di per ogni sinistro. Art. 22. Responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'ente nonché di ciascun dipendente dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT; b) agli altri dipendenti dell'assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giungo 1965, m. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse la malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.. Si precisa che tale garanzia comprende anche la Responsabilità Civile Personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Legge 626/94. Art. 23. Lavori presso terzi La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di 200,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di ,00 per annualità assicurativa. Art. 24. Committenza, lavori e servizi Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che: a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori. b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato. Art. 25. Inquinamento accidentale A parziale deroga dell'articolo 16 lett. e) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di 2.500,00 e col massimo risarcimento di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art. 26. Danni a cose di terzi (causale incendio) La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di ,00 per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio. Art. 27. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale nonché il mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.
8 Art. 28. Danni a veicoli di dipendenti e di terzi La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 250,00 per ciascun veicolo danneggiato. Art. 29. Parcheggi La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all' Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 250,00 per ciascun veicolo danneggiato. Art. 30. Committenza auto L 'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di 250,00 per sinistro. Art. 31. Malattie Professionali L 'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile: per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Art. 32. Danno biologico La lettera b) dell'articolo 13 delle "Norme che regolano l'assicurazione" si intende abrogato e sostituito come segue: "La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto sia tenuto a pagare ( capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) Ai sensi degli arti. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l' Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n 38/2000; b) Ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. N. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
9 Art. 33. Fabbricati L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall' Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture: il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di 250,00 per ciascun sinistro. La garanzia non comprende i danni derivanti : da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione; da stillicidio; da rigurgito di fogna. Art. 34. Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo 250,00 per sinistro. Il limite di esposizione della Società per questa estensione di garanzia viene fissato in ,00 per sinistro e ,00 per anno assicurativo. Art. 35. Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute A parziale deroga delle C.G.A., si conviene di comune accordo tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'assicurato/contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dal Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R.C.T. fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di 200,00. Art. 36. Danni a mezzi sotto carico e scarico A parziale deroga delle C.G.A., di comune accordo tra le parti si conviene che la garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell' Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Art. 37. Danni da cedimento o franamento del terreno La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del l0% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di 1.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di 200,00 per ogni sinistro. Art. 38. Scavi, reinterri Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.
10 La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 500,00 per sinistro e nel limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di ,00 per ogni annualità assicurativa. Art. 39. Danni da interruzione di attività La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa. Art. 40. Buona fede INAIL Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'inail del personale dell ' Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Art. 41. Esonero denuncia posizione INAIL L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'inall, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.
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