ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 07 AGOSTO 1990 n. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA TUTELA,
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- Cecilia Corradi
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1 ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 07 AGOSTO 1990 n. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA TUTELA, SALVAGUARDIA, MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE OPERE D ARTE PRESENTI NEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL CONSIGLIO TRA: L Accademia delle Belle Arti dell Aquila, con sede legale in L Aquila, Via Leonardo da Vinci, C.F./P.IVA , d ora in poi denominata Accademia, rappresentata dal Presidente Protempore Dott. Roberto Marotta, nato a L Aquila, il 06/03/1948 E Il Consiglio regionale dell Abruzzo, di seguito Consiglio, rappresentato in questo atto dal Direttore dell Area Amministrativa per il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali (Vacante) dott. Paolo Costanzi presso la cui sede in L Aquila Via Iacobucci n. 4, è domiciliato per la carica, codice fiscale ; PREMESSO - l articolo 15 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il Consiglio regionale ha nel proprio patrimonio istituzionale diverse opere d arte; - che, nell ambito dell attività istituzionale ha disposto, con Determinazione 215/AA/RF del 2017 un apposita perizia di valore che ha evidenziato l esigenza di procedere, con relativa urgenza ed in 1
2 relazione ad un numero limitato di opere, con attività di intervento e restauro; - Che l Accademia ha, nell ambito delle proprie attività istituzionali l organizzazione della didattica e della ricerca nel campo della conservazione, restauro, valorizzazione di beni storico artistici e che, a termine di legge, non meno dell 80 % delle attività oggetto di didattica devono essere svolte su manufatti qualificabili come beni culturali, - Che l Accademia ed il Consiglio regionale intendono attuare, per quanto sopra, rapporti di collaborazione nel settore della tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro per le opere d arte presenti nel patrimonio artistico del Consiglio come individuate nella citata perizia. TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto 1. L Accordo di cui all art. 15 della L. 241/90 è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra i soggetti firmatari, il Consiglio e l Accademia, che intendono attuare rapporti di collaborazione nel settore della tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro delle opere d arte presenti nel patrimonio artistico del Consiglio. Art. 2 Modalità di svolgimento dell Accordo 1. Il Consiglio mette a disposizione dell Accademia, che le prende in carico, determinate opere d arte di volta in volta analiticamente individuate - presenti nel proprio patrimonio al fine di porre in essere i trattamenti di tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro che riterrà necessari. 2. Ai sensi del successivo art. 4 per ogni opera d arte preliminarmente alla consegna - saranno espressamente quantificati gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente accordo. 3. L Accademia si impegna a svolgere, anche in propri laboratori e/o locali, le attività di 2
3 riconoscimento storico artistico; di individuazione e studio dei materiali costitutivi e di restauro; di indagine sullo stato conservativo con redazione della documentazione storica, fotografica, grafica e diagnostica; di realizzazione di interventi di restauro nelle modalità che riterrà più opportune. 4. I tempi saranno di volta in volta individuati e concordati all atto della consegna delle specifiche opere d arte. Art. 3 - Referenti 1. Per l attuazione delle attività di cui all art. 2, le Parti designano, nella fase operativa, ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Art. 4 - Obblighi delle Parti 1. Il Consiglio, per le attività di cui al presente accordo, si impegna a farsi carico degli oneri, identificati e quantificati al successivo art Il Consiglio si impegna, altresì, ad estendere la polizza assicurativa in essere per il patrimonio dell Ente anche per le specifiche attività e nelle modalità di cui al presente accordo. 3. L Accademia si impegna, preliminarmente alla consegna delle specifiche opere d arte ad individuare tempistica e modalità di intervento ed a quantificare i relativi oneri connessi. Detta quantificazione è propedeutica all impegno di cui al precedente comma 1. Art. 5 Adempimenti ulteriori 1. Resta in capo all Accademia ogni eventuale adempimento normativo relativo all espletamento delle attività di cui al presente accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: adempimenti con la 3
4 Sovrintendenza dei Beni Culturali, ecc.). 2. Resta altresì in capo all Accademia ogni valutazione e considerazione circa l inserimento delle attività di cui al presente accordo all interno dei propri percorsi didattici ed il coinvolgimento degli studenti nelle attività come individuate nel c. 3 del precedente art. 4. Art. 6 - Oneri 1. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente accordo, come individuati ai sensi del c. 3 dell art. 4 sono in capo al Consiglio. 2. Restano, altresì, in capo al Consiglio l eventuale onere relativo all estensione della polizza assicurativa patrimoniale All risk già vigente per le attività di cui al presente accordo. 3. Il Consiglio potrà, eventualmente, farsi onere anche di eventuali ulteriori oneri legati alle attività poste in esser esclusivamente se gli stessi sono preliminarmente individuati ed espressamente autorizzati dai referenti di cui all art. 3. Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo 1. La presente Convenzione ha durata (tre anni?) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo, nel caso in cui le attività previste non siano completate. 2. E fatta salva la garanzia dell ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione. Art. 8 Modalità di promozione delle attività 1. Resta in capo al Consiglio ed all Accademia, tanto in maniera autonoma che in termini condivisi, 4
5 la possibilità di promuovere le attività di cui al presente accordo nelle modalità ritenute più idonee. 2. Nell ambito delle attività oggetto di promozione è da ricomprendere ogni elemento, dalla singola opera d arte agli specifici studi effettuati, utile alla diffusione ed al miglioramento dell immagine dei contraenti. Art. 9 Risoluzione, recesso o scioglimento 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. 2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. 4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Art Riservatezza 1. Le Parti si impegnano, nei limiti previsti dall assetto normativo vigente, a non divulgare all esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. Art Sicurezza 1. Resta in capo ai contraenti, per le proprie rispettive attività, ogni adempimento utile al rispetto 5
6 delle previsioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs , n. 81 integrato con il D.lgs , n Art Trattamento dei dati personali 1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs , n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. Art Controversie 1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorge nell attuazione del presente accordo. 2. Nel caso in cui dovesse nascere una controversia non risolvibile ai sensi del precedente comma, le Parti stabiliscono di affidare la soluzione al Foro di L Aquila. Art Registrazione 1. Il presente Accordo si compone di n. 6 pagine, è esente da Bollo ai sensi dell art. 16 Tab. B del DPR 642/72 ed è soggetto a registrazione in caso d uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Letto confermato e sottoscritto. L Aquila lì Il Consiglio regionale dell Abruzzo 6
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