C.I.S.A. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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1 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. Rivoli - Rosta - Villarbasse Via Nuova Collegiata 5 - Rivoli (TO) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra il Consorzio e l Associazione di volontariato Centro d Ascolto (C.D.A.) L'anno duemilasei, il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 9,30 in una sala del Consorzio, regolarmente convocato a norma di legge dalla Presidente del Consorzio ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale, del quale sono membri i Signori: Dott.ssa Daniela CELLI Presidente Presente Dott.ssa Lina VISENTIN Vicepresidente Presente Sig.ra Liliana CURRO CACCETTA Consigliere Presente Partecipa alla seduta con voto consultivo il Direttore del Consorzio Dott. Luciano ROSSO. La Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta passando all'esame del 1 argomento posto all'ordine del giorno.
2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso che: 1) questo Consiglio con Deliberazione n. 21 del 29/5/2000 ha approvato lo schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti di collaborazione ed integrazione tra il Consorzio ed Associazioni di volontariato operanti ai sensi della L. 11/08/1991 n. 266; 2) nell art.. 49 del predetto atto si dichiara la volontà dell Ente di instaurare legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso il suddetto schema di Convenzione ; 3) sono attualmente in vigore e scadranno in data 31/12/2008 le Convenzioni con l Associazione Volontari San Giovanni Bosco di Rivoli, con il Centro Auser Provinciale di Torino e con l Associazione S.E.A. Italia di Torino; 4) non si è invece ancora proceduto al rinnovo della Convenzione con l Associazione di Volontariato Centro d Ascolto, scaduta in data 31/12/2004, benché di fatto la collaborazione sia proseguita proficuamente anche nel 2005; Esaminato il testo della nuova Convenzione, valida per il quadriennio ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell Area di Base in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile; Richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell art. 16 lettera o) del vigente Statuto Consortile; Con voti unanimi espressi in forma palese D E L I B E R A Di approvare la Convenzione per la disciplina dei rapporti di collaborazione con l Associazione di Volontariato Centro d ascolto (CDA) con sede in Rivoli Via ex Internati n. 1, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Di demandare al Direttore i successivi atti amministrativi per gli adempimenti necessari, compreso l impegno della relativa spesa al competente obiettivo del Bilancio di Previsione 2006.
3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 13/03/2006 CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ED INTEGRAZIONE TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI-ROSTA-VILLARBASSE E L ASSOCIAZIONE CENTRO D ASCOLTO (CDA) OPERANTE AI SENSI DELLA LEGGE 266/91 L anno duemilasei, il giorno del mese di, presso la sede del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) Rivoli-Rosta-Villarbasse in Rivoli, via Nuova Collegiata n. 5 TRA Il Consorzio, rappresentato dal Legale Rappresentante, Dott. Luciano ROSSO, nato a Torino il 06/06/1955 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del Consorzio sita in Rivoli, Via Nuova Collegiata n. 5 (P.I. n ), di seguito semplicemente denominato Consorzio E L Organizzazione di Volontariato denominata CDA Centro d Ascolto Onlus con sede legale in Via ex Internati 1 Rivoli e rappresentata dal Presidente, Sig.ra PICHETTO Maria Teresa nata a Torino il 17/4/1939 domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell Associazione (C.F ), di seguito semplicemente denominata Associazione PREMESSO CHE - l Associazione è debitamente iscritta al registro regionale del volontariato (decreto n. 701/1995) e fonda la propria attività su prestazioni libere senza finalità di lucro nell ambito normativo indicato dalla legge n. 266 Legge quadro sul volontariato e dalla Legge Regionale Valorizzazione e promozione del volontariato ; le parti convengono circa l opportunità di disciplinare i propri rapporti di collaborazione e integrazione, nella consapevolezza che tale coordinamento favorirà la realizzazione dei fini di gestione dei servizi pubblici socio-assistenziali, attribuiti istituzionalmente al Consorzio, e dei fini di solidarietà sociale perseguiti per disposizione statutaria dall Associazione le parti convengono nell individuare quali principi fondamentali cui ispirare tale collaborazione: 1) il rispetto della persona umana in tutti i suoi aspetti; 2) il rispetto dei reciproci fini istituzionali e delle reciproche sfere di autonomia organizzativa; 3) la pari dignità fra le parti ed, in particolare, il rigetto di ogni ipotesi operativa che possa configurare l Organizzazione come soggetto ausiliario o strumentale del Consorzio; 4) il riconoscimento dell obbligo del Consorzio di garantire la parità di trattamento fra i cittadini nell erogazione del servizio pubblico, con esclusione di ogni ipotesi di trattamento privilegiato in favore degli utenti assistiti o segnalati dall Associazione.
4 Visto l art. 7 Legge n. 266/91; Visto l art. 9 L.R. n. 37/94; SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Contenuto e modalità dei rapporti di collaborazione La collaborazione fra le parti è basata sull apporto che l Associazione, tramite i propri volontari, fornirà alla realizzazione di interventi socio-assistenziali, erogati dal Consorzio nel proprio ambito territoriale a favore di soggetti anziani, disabili, minori con difficoltà socio-familiari e adulti svantaggiati. Entro tale ambito operativo, le parti si impegnano a definire progetti coordinati di intervento in relazione a singoli utenti e nel rispetto dei principi della presente Convenzione. Oltre alle riunioni volte a definire i singoli progetti e a monitorarne l attuazione, sono previste riunioni organizzative periodiche, cui parteciperanno per il Consorzio i Responsabili di Area e per l Associazione soggetti investiti di poteri di coordinamento e direzione. Tali riunioni periodiche sono volte a presentare le rispettive iniziative, a valutare i risultati complessivi dell attività espletata, ad esplorare la possibilità di nuove forme di collaborazione. Art. 2 - Durata e modalità di risoluzione del rapporto La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre Non è previsto il tacito rinnovo. Nel mese di dicembre di ogni anno le parti si ritroveranno per concordare gli aggiornamenti progettuali e finanziari per l'anno successivo. La convenzione può essere disdettata da entrambe le parti con un mese di preavviso. Il Consorzio ha facoltà di rescindere la presente convenzione ove si verifichino violazioni degli impegni sottoscritti e contestate per iscritto all Associazione con le motivazioni del caso. Art. 3 Personale utilizzato per la realizzazione dei progetti Ai sensi dell art. 2 della L. 266/91 l Associazione opera con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L Associazione garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni. L Associazione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Consorzio da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito di espletamento delle prestazioni. I volontari nell adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona seguita, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. L Associazione provvede a garantire le attività citate con propri aderenti adeguatamente formati e operando in raccordo con i servizi consortili.
5 Art. 4 Accesso ai documenti e protezione dei dati personali Ai sensi della Legge n. 241/90 l accesso ai locali e l uso della documentazione da parte dei responsabili dell Associazione e dei volontari impegnati nei progetti coordinati sono disciplinati dall apposito Regolamento consortile e concordati con i Funzionari del Consorzio Responsabili dei Servizi di riferimento. Analoga procedura dovrà essere espletata per consentire l eventuale accesso di personale del Consorzio ai locali in proprietà o in uso dell organizzazione e l uso di attrezzature o documentazione ivi presenti. Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente i dati personali degli utenti (ivi compresi i cosiddetti dati sensibili ) nei limiti previsti dalla Legge n. 675/96 e s.m.i. e nella misura strettamente necessaria all attuazione dei progetti d intervento. In particolare ciascuna parte si impegna: 1. a comunicare preventivamente ai propri utenti che i dati personali raccolti potranno essere trasmessi all altra parte; 2. a utilizzare i dati forniti dall altra parte solo per l attuazione dei progetti e a non divulgarli ulteriormente; 3. a rispettare tutte le prescrizioni sancite dalla Legge n. 675/96 e s.m.i.. Art. 5 Progetto annuale Il progetto annuale di attività viene concordato - previa verifica del complesso dell attività svolta nell anno precedente, entro il mese di gennaio, tra l Associazione e il Direttore del Consorzio o suo delegato che provvede, con propria determinazione, all approvazione del progetto - contenente le modalità di confronto e collegamento operativo - ed all impegno delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle spese che l Associazione è autorizzata a sostenere nell anno per lo svolgimento delle attività. Art. 6 - Modalità di rimborso di oneri e spese Il Consorzio erogherà all Associazione due tipi di rimborso così dettagliati: 1) Contributo per le spese generali non frazionabili Rientrano tra queste spese: locali, organizzazione, stampe, formazione, oneri assicurativi, assicurazione kasko, spese telefoniche e di utenze varie 2) Rimborso spese vive Rientrano tra queste spese: il costo sostenuto dai volontari per l utilizzo di auto propria, parcheggi a pagamento, biglietti per trasporti pubblici. Queste spese sono riferite al trasporto di persone individuate/segnalate dal Consorzio. Il costo del rimborso chilometrico è pari per l anno 2005 a 0,33 per chilometro e dal 1 gennaio 2006 a 0,36 per chilometro. Per ogni persona assistita sarà predisposta a cura dell Associazione una scheda riepilogativa dei costi di cui si richiede il rimborso. Il rimborso per l'uso dell'auto di proprietà dell'associazione è pari per l anno 2005 a 0,22 a chilometro e dal 1 gennaio 2006 a 0,24 per chilometro. Il contributo di cui alla voce 1 è determinato nella misura di 550,00 annui.
6 La voce 2 non potrà superare 1.500,00 annui. In considerazione del valore sociale dell attività svolta dall Associazione, nell anno 2005 il Consorzio ha donato all Associazione medesima la proprietà di una vettura di cui detenava la disponibilità in virtù di un contratto di leasing. E compito dell associazione fornire idonea documentazione delle spese sostenute per gli interventi svolti alla voce n. 2. Art. 7 Trasporto disabili L Associazione collabora con il Sap del Consorzio per il trasporto di persone disabili da e per le attività. I volontari possono utilizzare automobili del Consorzio oppure auto propria con rimborso chilometrico come specificato nel punto 6. Art. 8 - Disciplina delle inadempienze Eventuali inadempienze da parte dei contraenti della presente convenzione devono esser contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione chiedendone l adempimento. Qualora i contraenti riscontrino inadempienze non risolvibili e che impediscano il prosieguo della collaborazione per lo svolgimento delle attività, possono risolvere anticipatamente la presente convenzione con le modalità di cui all art. 2, fatto salvo l obbligo del rimborso delle somme dovute e debitamente comprovate. Art. 9 - Registrazione La presente convenzione è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell art. 8 della L. 266/91. Per quanto da essa non previsto valgono le norme del codice civile. Rivoli, Letto, confermato e sottoscritto. p. il Consorzio Il Direttore (Luciano ROSSO) p. l Associazione Il Presidente (Maria Teresa PICHETTO)
7 REGIONE PIEMONTE CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI ROSTA VILLARBASSE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVENTE AD OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra il Consorzio e l Associazione di volontariato Centro d Ascolto (C.D.A.) N. 7 DEL 13 MARZO Pareri prescritti dall art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 Parere di regolarità tecnica dell atto: FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE L Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia Rivoli.. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Parere di regolarità contabile dell atto: FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE Rivoli. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
8 Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato LA PRESIDENTE Dott.ssa Daniela CELLI IL DIRETTORE Dott. Luciano ROSSO Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) E divenuta esecutiva ai sensi di legge in data, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all Albo pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) Rivoli, lì IL DIRETTORE Dott. Luciano ROSSO
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