ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA OFFERTE ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI

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1 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA OFFERTE ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI PROTEZIONE FURTO - In caso di furto, il denaro sottratto e i beni strumentali acquistati con la carta restano protetti. PROTEZIONE IN CASO DI UTILIZZO NON AUTORIZZATO - Per impiego infedele della CartaBcc Impresa da parte del dipendente. - Per utilizzo fraudolento a seguito di furto o smarrimento. ASSISTENZA IN VIAGGIO - Supporto e rimborsi per guasto del veicolo. - Riorganizzazione del viaggio acquistato con la CartaBcc Impresa in caso di ritardo o cancellazione del volo, del treno o degli altri mezzi impiegati. IMPORTANTE - I servizi assicurativi si attivano esclusivamente per i beni e i servizi acquistati con la CartaBcc Impresa. - Per ricevere supporto e rimborsi in caso di incidente/guasto dell automobile, non prenda iniziative personali: si rivolga subito alla Centrale Operativa e sarà puntualmente assistito. - Legga il contratto che segue, con particolare attenzione agli artt. 20, 29, 30 e 31 - obblighi dell assicurato in caso di sinistro. legga attentamente il contratto che segue per conoscere nel dettaglio i contenuti delle protezioni e godere di tutti i vantaggi a lei riservati Visiti il sito per approfondire ed essere sempre informato sul mondo di CartaBCC. l assicurato potrà telefonare alla Centrale operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno dall italia al numero verde: dall estero al numero

2 informativa al TiTolare della CarTa impresa INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) CLIENTELA E IMPRESE RAPPORTI DIRETTI (FINANZIAMENTI, CARTE DI PAGAMENTO, ECC.) E C/C 1 Fonte dei dati personali I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso l Interessato ovvero presso terzi, nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all Interessato all atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti al soggetto che fornisce i dati e non è dovuta nei casi previsti dalla legge. 2 titolare del trattamento Titolare del trattamento è Iccrea Banca S.p.A. (Istituto Centrale del Credito Cooperativo) che ha sede in via Lucrezia Romana, 41, Roma - Cap. Soc int. vers., iscritta all albo dei gruppi bancari al n e soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società Iccrea Holding S.p.A., Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Iscr. Trib. N. 7498/94 - CCIAA Roma N P. IVA e Codice Fiscale responsabile dei trattamenti L elenco dei Responsabili interni del trattamento dei dati personali può essere richiesto ad Iccrea Banca S.p.A. Servizio Gestione del Personale all indirizzo di cui al pto 2. L elenco dei Titolari di trattamenti correlati di cui al pto 7.2. può essere richiesto ad Iccrea Banca S.p.A. - Servizio Legale all indirizzo di cui al p.to 2. 4 FInAlItà del trattamento dei dati 4.1 ATTIVITÀ NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON LA BANCA Per l attivazione e gestione dei servizi e prodotti offerti dalla Banca (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l Interessato, etc.) e per finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es.: Centrale Rischi, Centrale d Allarme Interbancaria, legge sull usura, legge sull antiriciclaggio, etc) è necessario per legge raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del cliente o di persone a lui collegate (familiari, soci, garanti, ecc.). In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di fornire le prestazioni e i servizi desiderati. Tali dati possono essere forniti al momento della richiesta di un servizio o nel corso del rapporto dal cliente o anche da altri soggetti, e sono trattati dalla Banca per la gestione dei rapporti bancari o finanziari, l esecuzione delle operazioni richieste e l adempimento dei connessi obblighi di legge e disposizioni di autorità del settore ed organi di vigilanza e controllo. Per i predetti servizi, di regola, la Banca non tratta dati sensibili. Tuttavia, non è escluso che specifiche operazioni effettuate dalla clientela (bonifici, versamenti di quote associative, trattenute dello stipendio, ecc.), possano determinare un occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno necessariamente utilizzati solo per l esecuzione di quanto richiesto dal cliente. Il consenso richiesto non riguarda quindi tali dati a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini essa stessa la possibile conoscenza di un dato sensibile. Nell ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale della Banca (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti. Ai trattamenti svolti presso la struttura del Titolare è preposto personale dipendente dello stesso o altri soggetti che operano sotto la sua diretta autorità, all uopo incaricati. 4.2 ATTIVITÀ ULTERIORI PER LO SVILUPPO E LA VENDITA DEI PRODOTTI E SERVIZI DELLA BANCA Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, la Banca può avere l esigenza di utilizzare i dati personali del cliente, salvo sua diversa indicazione, nell ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità: 2

3 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) CLIENTELA E IMPRESE RAPPORTI DIRETTI (FINANZIAMENTI, CARTE DI PAGAMENTO, ECC.) E C/C - indagini, sondaggi e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull attività svolta dalla Banca, eseguite direttamente ovvero attraverso l opera di società specializzate, mediante interviste anche telefoniche, questionari, ecc.; - promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca ed eventualmente di altre società, per posta o telefono, nonché per fax, e anche con sistemi automatizzati di comunicazione (come messaggi telefonici con voce preregistrata e sms); - elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l analisi di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale; - comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario, finanziario od assicurativo o del settore cooperativo, al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per offrire loro prodotti e servizi. L acquisizione e l utilizzo dei dati del cliente per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi bancari. Ciascun Cliente, barrando le apposite caselle nell allegato modulo, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso alla Banca per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate. 5 dati sensibili In relazione al trattamento di dati sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute, l appartenenza a associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale ecc.) necessario per specifici servizi (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso. 6 modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l attività della Banca, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza effettuate anche con sistemi automatizzati (cioè senza l intervento di un operatore). 7 categorie di soggetti AI QuAlI I dati possono essere comunicati 7.1 Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale di altri soggetti che possono trattare i dati del cliente nell ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie, il controllo delle frodi e il recupero dei crediti, nonché attività di Ispettorato e di consulenza. A seconda dell operazione o servizio, i dati del cliente possono essere comunicati dalla Banca ad altre banche, istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all estero, e trattati da questi ultimi soggetti per le attività necessarie all esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. Inoltre i dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, quali : società del gruppo e capogruppo ICCREA Holding; società che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servizi di investimento (es: società che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento ovvero altri servizi connessi al singolo prodotto richiesto); società di servizi per l acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dall Interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all Interessato; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l Interessato; enti che rilevano rischi finanziari, finalizzati a consentire l accesso alle proprie banche dati da parte dei propri aderenti (altre banche ed enti finanziari) società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e degli Interessati; società di recupero crediti od esattori; società di consulenza organizzativa, informatica e contabile; 3

4 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) CLIENTELA E IMPRESE RAPPORTI DIRETTI (FINANZIAMENTI, CARTE DI PAGAMENTO, ECC.) E C/C società che gestiscono servizi di messaggistica internazionale in particolare: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedi per l informativa sulla protezione dei dati). La Banca comunica a Swift dati riferiti a chi effettua transazioni internazionali e alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste espressamente e non potrebbe effettuare le suddette operazioni senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopraindicati. Al riguardo desideriamo informarla che tutti i dati di cui sopra vengono per motivi di sicurezza operativa duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da Swift in un server della società sito negli Stati Uniti d America e sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi vi hanno avuto accesso e potranno accedervi ulteriormente sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. 7.2 Per alcuni trattamenti di dati la Banca e una o più società, enti, consorzi collegate/i e/o da questa partecipate/i opereranno quali Autonomi Titolari del trattamento. In tal senso la Banca e la società, l ente o il consorzio partecipata/o e o collegata/o condivideranno la determinazione delle finalità e delle modalità del trattamento. In particolare, il soggetto che potrà trovarsi nella condizione di condividere con la Banca e altri di essi, la titolarità del trattamento è Bcc Assicurazioni S.p.A., in relazione alla prestazione della copertura assicurativa offerta al Titolare della carta di credito CartaBCC Impresa emessa da Iccrea Banca. Per l esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, gli interessati potranno rivolgersi a Bcc Assicurazioni S.p.A., Via Carlo Esterle, Milano (Italia) - oppure inviare un messaggio di posta elettronica all indirizzo I soggetti che svolgono le tipologie di attività di cui sopra, ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati stessi in piena autonomia e in qualità di Titolari, ai sensi del D.Lgs. 196/03, essendo estranei all originario trattamento effettuato presso la Banca, salvo i casi in cui siano stati espressamente nominati Responsabili del trattamento. Si chiede quindi al Cliente di firmare il modulo allegato per rilasciare il consenso al trattamento e alla comunicazione dei Suoi dati da parte della Banca e degli altri soggetti sopra indicati per lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari. 8. diritti dell InteressAto di cui All Art. 7 del d.lgs. 196/03 La normativa sulla privacy riconosce ad ogni cliente l esercizio di alcuni diritti (art.7 del Codice) sull utilizzo dei dati che lo riguardano. In particolare, il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione od il blocco se risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari. Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti di ICCREA Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste al Servizio Organizzazione all indirizzo di cui al punto 2. 4

5 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) CLIENTELA E IMPRESE RAPPORTI DIRETTI (FINANZIAMENTI, CARTE DI PAGAMENTO, ECC.) E C/C Spett.le ICCREA BANCA SPA VIA LUCREZIA ROMANA, ROMA (RM) Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto. dichiaro di aver ricevuto da parte della vostra Banca l informativa sull uso dei miei dati personali e ai sensi della normativa sulla privacy, do il consenso nego il consenso alla comunicazione e al correlato trattamento dei miei dati personali, da parte della vostra Banca, come specificato al punto 4.1 dell informativa, e degli altri soggetti indicati nella predetta informativa, come specificato al punto 7 dell informativa, per lo svolgimento delle attività necessarie all attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari da me richiesti,. firma Inoltre per quanto riguarda il trattamento e la comunicazione di dati sensibili acquisiti - o che in futuro verranno acquisiti - dalla Banca e dagli altri soggetti, come specificato al punto 5 dell informativa, in relazione allo specifico servizio/prodotto da me richiesto, sempre nei limiti in cui siano strettamente necessari per la specifica finalità perseguita dall operazione o dai servizi da me richiesti, come specificato al punto 4.1 dell informativa. do il consenso nego il consenso firma Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con la vostra Banca e a vostre attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi, anche dopo la cessazione dei rapporti. In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte della vostra Banca per finalità di: 1. ricerche e indagini di mercato, mediante interviste e questionari di società specializzate, anche ai fini della rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Banca, nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative a prodotti o servizi della Banca, eseguite direttamente ovvero attraverso l opera di società specializzate, mediante interviste anche telefoniche, questionari, (anche via fax, , con messaggi telefonici preregistrati, sms e mms): SI NO 2. ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative a prodotti o servizi di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario nonché sistemi automatizzati di comunicazione( quali fax, , messaggi telefonici preregistrati, sms e mms): SI NO 3. elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l analisi da parte della Banca di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale: SI NO 4. comunicazione dei miei dati ad altre società del settore che li tratteranno per ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative a loro prodotti o servizi: SI NO Luogo e data : Firma : 5

6 definizioni Assicurato: La società e/o il libero professionista titolare della carta di credito CartaBCC Impresa emessa da Iccrea Banca S.p.A. il cui interesse è protetto dall assicurazione ovvero il Dipendente della società stessa contitolare della carta. assicurazione: Il contratto di assicurazione. Carte bancarie: Tutte le carte di credito emesse e distribuite, anche tramite le BCC, da Iccrea Banca S.p.A., disciplinate dai relativi regolamenti che sono parte integrante della presente polizza. Centrale Operativa: La struttura di Mapfre Warranty sita in Strada Trossi 66, Verrone (Biella) e costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: Iccrea Banca S.p.A. Furto: E il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Furto con destrezza: (o borseggio) è il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e destrezza di mano, sia su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l attenzione dello stesso, presente e normalmente vigilante. Furto con strappo: (o scippo) E il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. Guasto: Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile l utilizzo. Incidente: L evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza: Il contratto di assicurazione. Premio:La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rapina: E il reato, previsto dall art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: La parte di danno che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro per sezione Danni: Il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Sinistro per sezione assistenza: Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), smarrimento/rottura chiavi, esaurimento o errato rifornimento di carburante, che determina la richiesta di assistenza. Società: Bcc Assicurazioni S.p.A. Veicolo: Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e altezza superiore a m. 2,80; motociclo di oltre 50cc. immatricolato in Italia. 6

7 condizioni generali di assicurazione Art.1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, meglio descritte nelle singole sezioni: Danni Assistenza Sono assicurati tutti i titolari della carta di credito CartaBCC Impresa emessa da Iccrea Banca. Art.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell Art.1901 C.C. Art. 3 - DURATA DELLA POLIZZA E TACITA PROROGA La presente polizza ha la durata di anni 1 (uno), più eventuale rateo, e alla scadenza si prorogherà per un anno e così successivamente, salvo disdetta mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza medesima. La polizza ha effetto il 01/09/2010 e termina il 01/09/2011. Art.4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di sessanta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La Società può disdettare, previo consenso del Contraente, anche singoli assicurati, ferma restando la validità della polizza. Art.5 - EFFETTO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI Nei confronti dei titolari di carte bancarie già esistenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza stessa. Nei confronti dei titolari di carte bancarie sottoscritte durante l annualità assicurativa, la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della carta bancaria stessa e terminerà alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza. In caso di disdetta o revoca della carta bancaria avvenute durante l annualità assicurativa, la garanzia cesserà alle ore 24 del giorno precedente la disdetta o revoca stesse, senza alcun rimborso di premio. Art.6 - LIQUIDAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO Non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del titolare della carta. Il costo della polizza è sostenuto interamente dal Contraente. Art.7 - ELENCO DEGLI ASSICURATI Ai fini dell individuazione di ogni Assicurato e del calcolo del premio, il Contraente, su richiesta della Società, si impegna a mettere a disposizione nella propria Sede la documentazione atta a dimostrare l effettiva titolarità dell Assicurato medesimo alla fruizione della polizza in quanto titolare della carta bancaria oggetto della copertura assicurativa. I nominativi restano di esclusiva proprietà del Contraente che, nel metterli a disposizione della Società, la vincola al segreto professionale ed alla non divulgazione per qualsiasi uso. Art.8 - LIMITI TERRITORIALI PER LA SEZIONE DANNI La presente assicurazione è valida in tutti i paesi aderenti al complesso delle convenzioni internazionali delle carte bancarie oggetto della garanzia. PER LA SEZIONE ASSISTENZA La Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli Stati dell Unione Europea. 7

8 condizioni generali di assicurazione Art.9 - FORO COMPETENTE Foro esclusivo per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto è quello di Roma. Art.10 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art.11 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI In caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, stipulate sia dall Assicurato che da terzi, la presente assicurazione si intende operante per la sola parte di danno eventualmente non indennizzata e rimasta pertanto a carico dell Assicurato medesimo. Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 8

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DANNI Art.13 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata per le perdite pecuniarie subite dall Assicurato a seguito di utilizzo fraudolento, da parte di terzi, della carta bancaria di cui è titolare l Assicurato stesso e di cui ha perso il possesso a seguito di uno dei seguenti eventi a lui occorsi: - furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura; - furto a bordo di automezzo, mediante rottura o scasso; - furto con destrezza (c.d. borseggio); - furto con strappo (c.d. scippo); - rapina. La Società indennizza: a) il denaro contante prelevato tramite la Carta e sottratto in Italia all Assicurato entro 24 ore dal momento del prelievo; b) il controvalore dei beni mobili e materiali acquistati con la Carta e sottratti all Assicurato entro 24 ore dal momento dell acquisto; limitatamente al caso di furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura, il limite temporale si intende esteso ad un anno. La presente garanzia opera unicamente per beni strumentali allo svolgimento dell attività, con l esclusione di merci e prodotti lavorati/in deposito/in vendita; c) il denaro in contanti che fosse stato oggetto di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina, smarrimento all estero congiuntamente alla Carta; d) gli importi (interessi inclusi) che l Assicurato debba pagare come responsabile, nei confronti della società emittente le Carte di Credito assicurate in suo possesso, per gli utilizzi fraudolenti delle Carte stesse durante le 24 ore precedenti alla notifica alla Banca di Credito Cooperativo o alla Contraente del furto, rapina, furto con destrezza, furto con strappo e/o smarrimento delle stesse e, successivamente alla notifica alla Banca di Credito Cooperativo, fino a quando la stessa informi la Contraente dell avvenuto furto, rapina, furto con destrezza, furto con strappo e/o smarrimento; e) gli importi addebitati all Assicurato dalla società emittente le Carte di Credito assicurate, nel caso in cui la Carta sia intestata ad un Dipendente il quale l abbia utilizzata in modo doloso o fraudolento per finalità diverse da quelle per le quali era autorizzato; Ai fini delle garanzie di cui alle lettere a), b), d), e) per Assicurato si intende la società contitolare della Carta assicurata e sul cui conto corrente sono addebitati gli importi di spesa; relativamente alle altre garanzie per Assicurato si intende il Dipendente contitolare della Carta assicurata. La garanzia di cui all art.13 lettera e) opera unicamente a condizione che: - sulla Carta fosse attivo, al momento del sinistro, il servizio di notifica autorizzazione via SMS; - l Dipendente sia denunciato all Autorità Competente e venga dimostrato il superamento del limite di utilizzo consentito. 9

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DANNI Art.14 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni ed occupazioni militari, invasioni, sequestro o confisca per ordine di pubblica Autorità, a meno che l Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; b) che siano conseguenza diretta od indiretta di esplosione e emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o impiego di sostanze radioattive; c) determinati o agevolati da dolo dell Assicurato (inteso come società e/o libero professionista titolare della carta di credito CartaBCC Impresa emessa da Iccrea Banca S.p.A. il cui interesse è protetto dall assicurazione), dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti. L assicurazione opera, invece, nell ipotesi di cui all art. 13 lett. e); d) uso del codice segreto PIN da parte di soggetti diversi dall Assicurato, fatto salvo per i Dipendenti relativamente alla garanzia di cui all art.13 lettera e); e) verificatisi in occasione di insurrezioni, invasione, eventi naturali catastrofali dichiarati tali dalle competenti autorità, incendi, esplosioni; f) mancato rispetto da parte dell Assicurato delle norme previste per l utilizzo e la conservazione delle Carte; g) prelievi di denaro contante effettuati non su ATM ma tramite operatore, eccetto art. 13 c); h) da operazioni fraudolente compiute senza che l Assicurato abbia perso il possesso materiale della carta bancaria e cioè mediante utilizzo di copie della carta bancaria medesima o mediante utilizzo dei relativi dati (c.d. clonazione). Resta inteso che se l Assicurato esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all indennizzo. Art.15 - TIPOLOGIE CARTE BANCARIE ASSICURATE Si intendono comprese in garanzia tutte le carte di credito CartaBCC Impresa emesse e distribuite dal 1 luglio Art.16 - VALIDITÀ DELL ASSICURAZIONE L assicurazione di cui all Art.13 è operante dal momento in cui si verifica uno degli eventi previsti al medesimo Art.13, fino al momento in cui, in caso di utilizzo fraudolento viene fatta la segnalazione di blocco al numero verde indicato sulla documentazione che accompagna la consegna della CartaBCC Impresa, ovvero, in caso di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina, smarrimento viene formalizzata la denuncia all Autorità. Sono comunque escluse dalla garanzia le operazioni fraudolente compiute: a) nel caso di furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura anteriormente al 180 giorno dalla data in cui è stata effettuata la segnalazione di blocco ; b) nel caso di furto a bordo di automezzo mediante rottura o scasso; scippo; rapina; furto con destrezza, anteriormente al 40 giorno dalla data in cui è stata effettuata la segnalazione di blocco ; Art.17 - SINGOLO SINISTRO Ai fini dell applicazione dell Art.18, viene considerato singolo sinistro, il furto, furto con destrezza o con strappo, smarrimento, rapina dei beni strumentali acquistati con la CartaBCC Impresa, nonché il complesso di tutte le operazioni compiute utilizzando fraudolentemente la carta bancaria. 10

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DANNI Art.18 - SOMMA ASSICURATA - LIMITI DI INDENNIZZO La Società sarà tenuta a pagare, per ciascuna carta bancaria:: a) garanzia contante prelevato (art.13 lett. a): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa; b) garanzia beni acquistati (art.13 lett. b): Euro 2.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa; c) garanzia denaro all estero (art.13 lett. c): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa; d) garanzia ante denuncia (art.13 lett. d): Euro 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa; e) garanzia utilizzo non autorizzato del Dipendente (art.13 lett.e): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nella medesima annualità assicurativa, per il complesso di tutte le carte bancarie assicurate, somma maggiore di ,00. Art.19 - FORMA DELLA GARANZIA L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all Art.1907 C.C. Art.20 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L Assicurato deve: a) in caso di utilizzi fraudolenti e/o non autorizzati (art. 13 lett. d; e): 1. bloccare la carta utilizzando il call center, come da indicazioni contenute nel documento di consegna della carta; 2. entro 5 giorni dalla disposizione di blocco, formalizzare denuncia all Autorità; 3. raccogliere la documentazione contabile da cui si evincano le somme addebitate a seguito dell uso fraudolento della carta bancaria; 4. inviare a: BCC Assicurazioni - Via Carlo Esterle, Milano - Fax copia della denuncia; - modulo compilato di richiesta di risarcimento delle perdite subite a seguito dell uso fraudolento della carta bancaria; - documenti contabili dai quali si evincano le somme addebitate a seguito dell uso fraudolento della carta bancaria. b) in caso di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina del bene acquistato con la CartaBCC Impresa (art. 13 lett. a; b; c): 1. entro 5 giorni dall evento, formalizzare denuncia all Autorità; 2. raccogliere la documentazione contabile da cui si evincano le somme relative all acquisto dei beni strumentali oggetto di furto; 3. inviare a: BCC Assicurazioni - Via Carlo Esterle, Milano - Fax copia della denuncia; - modulo compilato di richiesta di risarcimento delle perdite subite a seguito del furto dei beni strumentali; - documenti contabili e/o scontrini fiscali dai quali si evincano le somme relative all acquisto dei beni strumentali oggetto di furto. L inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell Art.1915 C.C. Art OBBLIGHI DELLA SOCIETA IN CASO DI SINISTRO La Società, ricevuto dall Assicurato quanto previsto all art. 20, accerta che il denunciante sia compreso nel novero degli Assicurati tramite la rilevazione del numero della carta cui è legato il sinistro. Gli Assicurati sono esclusivamente i titolari di una carta il cui numero identificativo(pan) inciso in rilievo sul supporto plastico è contraddistinto dalle seguenti sei cifre iniziali XX XXXX XXXX. 11

12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DANNI La Società mantiene copia di tutti i documenti di cui all art. 20 ricevuti dal titolare. La Società fornisce al Contraente un report settimanale nel quale indica: numero della carta alla quale si riferisce il sinistro; data della denuncia all autorità; tipologia del sinistro; importo del risarcimento richiesto;importo eventualmente liquidato; stato della pratica ovvero se in corso di valutazione,,liquidato, rifiutato.. Art.22 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art.23 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art.24 - MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui agli Artt.20 e 21; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno secondo quanto disposto dall Art.23. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell Art.23, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art.25 - DETERMINAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è pari all importo complessivo di tutte le operazioni descritte all art. 13 ed avvenute nel periodo di validità della garanzia di cui all Art.5. Il denaro o gli importi eventualmente recuperati spetteranno all Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società. Art.26 - PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, La Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. 12

13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA Art. 27. CONDIZIONI GENERALI 1. TRAINO Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, abbia subito danni tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procurerà direttamente all assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo per sinistro fino ad un massimo di 50 km andata/ritorno per i sinistri verificatesi in Italia e 200,00 Euro per i sinistri verificatisi all estero. Sono a carico dell assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. 2. SPESE D ALBERGO Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata dell Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 500,00 Euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo evento (conducente e trasportati). 3. AUTO IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE In conseguenza di furto totale del veicolo avvenuto in Italia, la Centrale Operativa su richiesta dell Assicurato mette a disposizione, con spese a carico della Società, un autovettura di 1.200cc con percorrenza illimitata, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi. Qualora il veicolo oggetto del furto venga ritrovato durante il periodo di utilizzo dell auto in sostituzione messa a disposizione dalla Centrale Operativa, l Assicurato è tenuto a darne immediato avviso alla Centrale Operativa ed a riconsegnare l auto in sostituzione entro 24 ore dal giorno del ritrovamento. Restano a carico dell assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; detto deposito dovrà essere versato direttamente dall assicurato. 4. INVIO DI UN AUTISTA Qualora a seguito di incidente avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, l Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. 5. AUTO IN SOSTITUZIONE Qualora in conseguenza di sinistro avvenuto in Italia ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore ad 8 ore di manodopera come certificato dall officina incaricata della riparazione e a condizione che la Centrale Operativa abbia erogato la prestazione traino del veicolo stesso presso l officina (come da articolo 01.Traino), la Centrale Operativa mette a disposizione dell Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stazione di noleggio stessa e durante il normale orario di apertura, un autovettura di 1.200cc di cilindrata per il periodo necessario alla riparazione (1 giorno di noleggio ogni 8 ore di manodopera), con un massimo di 3 giorni continuativi e percorrenza illimitata. La Società terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; detto deposito dovrà essere versato direttamente dall assicurato. 13

14 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA Nel caso in cui i danni non ne impediscano l utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l assicurato, previo benestare della Centrale Operativa, avrà concordato con l officina i termini della riparazione. La prestazione non è comunque operante in caso di: - immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; - immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere; - demolizione del veicolo. 6. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Qualora in conseguenza di sinistro avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, il veicolo resti immobilizzato per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all estero, la Centrale Operativa mette in condizione l Assicurato di rientrare al luogo di residenza in Italia o di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione, mettendo a disposizione: un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) La Società terrà a proprio carico il relativo costo per sinistro fino ad un massimo di 200,00 Euro per i sinistri verificatisi in Italia e 400,00 Euro per i sinistri verificatisi all estero, complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo. 7. RIORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO In caso di annullamento e/o ritardo superiore a 3 ore dell aereo e/o treno, la Società su richiesta dell assicurato si occuperà della riorganizzazione del viaggio con un mezzo alternativo tra aereo, treno, autobus, auto a noleggio o taxi. Restano a carico dell assicurato i costi del mezzo di trasporto utilizzato. Art. 28. ESCLUSIONI Ferme restando le specifiche esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti esclusioni generali. Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; Stato di guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, scioperi, terremoti, Fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla CO di effettuare la prestazione; Fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; Dolo dell assicurato; Suicidio o tentato suicidio dell assicurato; Abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché l uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Inoltre, le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non é tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 29. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza l assicurato dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto di usufruire delle prestazioni di assistenza decade dunque nel caso in cui l Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare una prestazione di assistenza senza intervento o previa autorizzazione della Centrale Operativa. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di 3 (tre) volte per tipo per ogni annualità assicurativa. Le prestazioni all estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all estero. 14

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA Art. 30. OBBLIGHI A CARICO DELL ASSICURATO L assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa tutte le informazioni necessarie per l erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto di usufruire delle prestazioni stesse. La Centrale Operativa potrà richiedere all assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (non fotocopie). Art. 31. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno e facente capo al numero verde: Oppure dall estero al numero In caso di impossibilità di telefonare, potrà inviare un telegramma a: Mapfre Warranty, Strada Trossi 66, Verrone (Biella) In ogni caso l Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa con la massima precisione le seguenti informazioni: 1. Prestazione di assistenza che richiede 2. Nome e cognome 3. Targa del veicolo 4. Numero di polizza preceduto dalla sigla CARB 5. Indirizzo esatto del luogo in cui si trova 6. Recapito telefonico che la Centrale Operativa utilizzerà in fase di erogazione dell assistenza 15

16 ADEMPIMENTI AI FINI DELLA PRIVACY Art. 32. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA PRIVACY ICCREA Banca S.p.A e BCC Assicurazioni S.p.A. operano entrambi nella qualità di Autonomi Titolari in relazione al trattamento dei dati del titolare della carta di credito CartaBCC Impresa emessa da Iccrea Banca in conformità al D.Lgs. 196/2003, di seguito Codice, (ed in particolare di quanto disposto nel Disciplinare Tecnico - Allegato B del D. Lgs. 196/2003). In particolare, il trattamento dei dati del cliente Titolare della carta di credito è effettuato: da ICCREA BANCA S.p.A. in relazione al servizio reso mediante la carta di credito CartaBCC Impresa, ossia per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per procedere all erogazione dei servizi richiesti, da BCC Assicurazioni S.p.A. in relazione alla prestazione della copertura assicurativa offerta al Titolare della carta di credito CartaBCC Impresa emessa da ICCREA Banca. Salvo quanto altrimenti previsto per legge ovvero salvo l esistenza di un ordine, decisione, richiesta o altro provvedimento delle competenti autorità, per l intera durata del Contratto e anche dopo lo scioglimento di quest ultima, le parti si obbligano: ad effettuare, mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, il trattamento dei dati relativi al titolare della carta di credito CartaBCC Impresa in relazione alle indicate finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi, nonché protetti da idonee misure di sicurezza. In particolare, le parti si assicurano vicendevolmente che opereranno, sia presso le proprie sedi aziendali che altrove (comunque in luoghi ubicati sul territorio italiano), con modalità che evitino o quanto meno riducano al minimo livello possibile i rischi connessi alla confidenzialità, integrità e disponibilità dei medesimi Dati nel rispetto delle disposizioni del Codice e delle prescrizioni della citata autorizzazione generale del Garante con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento e ai requisiti dei dati, alla designazione degli incaricati e di eventuali responsabili, nonché alla custodia e sicurezza delle medesime informazioni (artt. 11, 29, 30, 31 e ss. del Codice); ad avvalersi di personale adeguatamente formato e soggetto ad impegni di riservatezza e confidenzialità e ad adoperare strumenti e supporti adeguati e ad assumere ogni precauzione per il trattamento di Informazioni Riservate e per prevenire la perdita o la distruzione delle stesse ovvero accessi o usi illegali o non autorizzati di queste; a non divulgare a Terzi, ed a considerare strettamente riservati e confidenziali ed a far considerare strettamente riservati e confidenziali (dai propri impiegati, collaboratori o rappresentanti) ogni dato o informazione forniti e/o comunicati ad essa o ai quali possa avere accesso o dei quali venga in possesso nello svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. BCC Assicurazioni S.p.A. si impegna, inoltre, a non trasferire le Informazioni Riservate al di fuori della Unione Europea o a Terzi senza il preventivo consenso scritto di Iccrea Banca S.p.A. Per gli scopi del presente articolo, non si considerano Terzi i fornitori di servizi, rappresentanti/incaricati o mandatari di cui le parti possono avvalersi nell adempimento del presente Contratto. BCC Assicurazioni S.p.A.fin da ora riconosce e acconsente a che ICCREA Banca S.p.A. si avvalga di terzi fornitori di archivi informatici allo scopo di adempiere agli obblighi previsti nel presente Contratto, previo impegno di tali terzi verso ICCREA a non fare alcun accesso alle Informazioni Riservate. ICCREA Banca S.p.A. si impegna ad ottenere il consenso dei titolari della carta di credito CartaBCC Impresa per consentire a BCC Assicurazioni S.p.A. il trattamento dei loro dati. Infine, poiché la trasmissione dei dati relativi al cliente a BCC Assicurazioni S.p.A. si configura come una vera e propria comunicazione di dati e, quindi, un trattamento di dati da parte di terzi, ICCREA Banca S.p.A. provvederà ad indicare agli interessati nel proprio foglio informativo e nel modello di consenso, che sottoscriverà il cliente, i riferimenti di BCC Assicurazioni S.p.A. per ciò che riguarda l esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del Codice. In nessun caso i dati trattati saranno diffusi al pubblico. Il Sottoscritto/La Sottoscritta dichiara di aver acquisito, letto ed approvato le condizioni generali e le norme che regolano l assicurazione, nonché gli adempimenti ai fini della privacy riportati nel presente Documento di sintesi di dette polizze. Data firma dell Assicurato/a 16

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