CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE PREMESSA
|
|
- Pasquale Falcone
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE PREMESSA L accesso alla professione di avvocato è riservato ai laureati in giurisprudenza (ad eccezione del titolo triennale) che abbiano: 1. conseguito l attestato di compiuta pratica rilasciato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Nola (d ora in poi COA ); 2. superato l esame di Stato previsto dalle vigenti disposizioni; 3. siano stati ammessi all iscrizione nell Albo degli Avvocati. SEZIONE I LA PRATICA FORENSE CAPO I - IL REGISTRO DEI PRATICANTI. ART. 1. L iscrizione. Il COA tiene ed aggiorna il Registro dei Praticanti al quale delibera l iscrizione dei praticanti che ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, previa verifica dei titoli e dei requisiti di legge. Possono esser iscritti i praticanti aventi la residenza nell ambito del Circondario del Tribunale di Nola o il domicilio presso un Avvocato iscritto nel Distretto della Corte di Appello di Napoli. L iscrizione al registro dei praticanti comporta l automatica iscrizione alla Scuola Forense. Il COA: - dispone e nega, previa audizione dell interessato, l iscrizione; - vigila sull esercizio della pratica; - applica le sanzioni disciplinari. Il praticante, all atto dell iscrizione, è tenuto a corrispondere una tassa, da rinnovarsi annualmente e: - riceve una copia del presente Regolamento; - il libretto per la documentazione delle attività; - una casella pec; - il tesserino attestante l iscrizione al Registro dei Praticanti ed alla Scuola Forense abilitato per la registrazione dei crediti formativi. ART. 2. REQUISITI PER L ISCRIZIONE. L iscrizione nel Registro dei praticanti è subordinata al possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (ad eccezione di quella triennale) ed agli ulteriori requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. La domanda deve contenere l indicazione dello studio professionale che il praticante intende frequentare e l accettazione da parte dell avvocato che assume il compito di dominus (d ora in avanti, Formatore ). Il Formatore deve essere iscritto all albo, di uno qualsiasi dei COA del distretto della Corte di Appello di Napoli, da almeno cinque anni e non deve essere stato colpito dalla sanzione disciplinare della cancellazione oppure della sospensione negli ultimi cinque anni o della censura nell ultimo anno. L avvocato in possesso dei requisiti richiesti può espletare la funzione di Formatore per non oltre tre praticanti contemporaneamente, salvo diversa autorizzazione del COA che accerti, alla luce della particolare organizzazione dello studio professionale, la concreta possibilità di seguire un numero maggiore di discenti. ART. 3. INCOMPATIBILITÀ. Al praticante si applicano le incompatibilità già previste per l Avvocato. L iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con l iscrizione presso altri Albi e registri e lo svolgimento del praticantato di altre professioni secondo le vigenti disposizioni normative. Il praticante, se lavoratore dipendente, deve rendere nota al COA detta sua qualità e dimostrare la compatibilità del suo impiego con l effettivo e proficuo svolgimento della pratica forense. CAPO II - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: IN GENERALE. ART. 4. Scopi, Documentazione e durata. La pratica forense consiste nell apprendimento, esercitazioni ed addestramento finalizzate all acquisizione della capacità necessaria a svolgere autonomamente la professione forense. 1
2 Essa deve essere svolta con continuità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento. Lo svolgimento della pratica è documentato nel Libretto della pratica. Esso deve essere: - consegnato all atto dell iscrizione al Registro dei Praticanti; - annotato dal praticante con la indicazione di tutte le attività teorico-pratiche svolte; - presentato presso la segreteria dell Ordine alla scadenza di ciascun semestre. Lo svolgimento della pratica dura per 3 semestri: - il primo può essere effettuato anche presso l Università, dal laureando in Giurisprudenza; - al completamento del secondo il praticante è consentito il conseguimento dell abilitazione professionale; - al completamento del terzo è consentito il conseguimento del certificato di compiuta pratica. ART. 5. Contenuti. La pratica forense si articola in quattro distinte attività : a) la frequenza di uno studio professionale; b) la partecipazione alle udienze; c) la compilazione del libretto di pratica; d) la frequenza dei corsi della Scuola Forense e l obbligo del conseguimento di almeno 25 crediti formativi (di cui almeno 5 nelle discipline della Deontologia, Previdenza ed Ordinamento Forense) per ciascun anno, a decorrere dall iscrizione dnel Registro dei Praticanti. CAPO III - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: LA FREQUENZA DELLO STUDIO PROFESSIONALE. Art. 6. Frequenza studio professionale Il praticante è tenuto a frequentare proficuamente lo studio professionale prescelto all atto dell iscrizione al registro e dovrà, sotto la costante guida del Formatore, sviluppare le abilità per l esercizio in via autonoma della professione. La frequenza dello Studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L n. 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 36/1934 e disciplinati a norma dell'art. 2. Art. 7. I doveri del Formatore Il Formatore ha il dovere di: - istruire e preparare il praticante all esercizio della professione curando in particolare l acquisizione dei principi della deontologia forense; - vigilare sulla proficua frequenza del proprio discente ai corsi della Scuola Forense e, in genere, agli eventi accreditati dal COA; - rilasciare l attestazione di inizio della pratica solo contestualmente all inizio della frequentazione dello Studio e l attestazione semestrale e finale di compiuta pratica solo all esito dell effettiva e proficua frequenza delle attività dello studio professionale e di quelle equiparate e dell accertata veridicità delle indicazioni contenute nel Libretto del praticante; - segnalare al COA le interruzioni e/o le sospensioni della pratica o il trasferimento del praticante ad altro studio; - fornire al COA tutte le informazioni richieste in relazione alla pratica forense del proprio discente e presenziare ai colloqui statuiti dal COA, anche a campione, in occasione della presentazione semestrale del Libretto da parte del praticante; - rimborsare il praticante delle spese sostenute nell interesse dello Studio. Art. 8. I doveri del praticante. Il praticante ha il dovere di: - svolgere il periodo di pratica con continuità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le norme previste dal codice deontologico; - frequentare assiduamente lo Studio del Formatore e partecipare proficuamente alle udienze secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento; - partecipare ai corsi formativi organizzati dalla Scuola Forense o ad eventuali altri corsi di formazione accreditati dal COA; - compilare diligentemente e veritieramente il libretto della pratica secondo le modalità previste dal presente regolamento. CAPO IV - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE. Art. 9. La partecipazione alle udienze. Il praticante è tenuto a partecipare, in ciascun semestre, ad un minimo di trenta udienze innanzi ad Autorità Giudiziarie (escluse quelle di mero rinvio) metà delle quali necessariamente innanzi al Tribunale e/o innanzi alla Corte d Appello. 2
3 E computata la partecipazione anche alle udienze del Tribunale di Nola e della Corte di Appello di Napoli in cui non siano trattati procedimenti patrocinati dal Formatore. Non possono essere computate più di due udienze per giorno. Art. 10. Le forme alternative e/o integrative della partecipazione alle udienze. Per i praticanti ammessi ad effettuare il tirocinio di assistenza presso i giudici, i cancellieri e gli enti pubblici, il numero di udienze richieste è ridotto, per ogni mese di tirocinio, di 5 udienze. Tali attività sono disciplinate da appositi protocolli bilaterali stipulati dal COA. Sono esonerati dalla partecipazione alle udienze i laureandi in Giurisporudenza che svolgono il primo semestre di pratica presso l Università. CAPO V - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI PRATICA. Art. 11. Compilazione del libretto Il libretto deve dar conto del compiuto svolgimento della pratica nei termini sopra indicati quanto allo scopo ed ai contenuti. Il libretto dev essere compilato in ogni sua parte, con l indicazione: a) degli atti giudiziali, del loro oggetto e delle attività stragiudiziali alle quali il praticante abbia preso parte; b) delle questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato; c) delle udienze (di cui devono essere annotati i riferimenti a data, A.G., numero di procedimento e quant altro utile alla individuazione del procedimento trattato) con l allegazione dei relativi verbali o di certificazione ad essi equipollenti. Il Praticante può attestare la presenza alle udienze, indicata nel relativo verbale, a mezzo di autocertificazione rilasciata al Consiglio dell Ordine in allegato al libretto, ai sensi dell art.46 D.P.R. 445/2000. Il Consiglio effettuerà, a campione, il controllo sulla verità del contenuto delle autocertificazioni rese. d) della proficua frequenza agli eventi formativi e dell acquisito numero di crediti richiesto dal presente regolamento. e) dell essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione al Registro. Art. 12. Obbligo di presentazione del libretto Il Praticante deve presentare il libretto della pratica al COA entro venti giorni dalla scadenza di ogni semestre onde consentire la verifica del corretto svolgimento della pratica forense. La compilazione del libretto, in ogni sua parte, dev essere convalidata dal Formatore che, con la propria sottoscrizione (autenticata da un consigliere del COA presso il cui Albo è iscritto il Formatore), attesta la veridicità di tutte le annotazioni in esso contenute. In caso di: - mancata presentazione del libretto, - sua compilazione mancante anche solo parzialmente; - indicazioni non veritiere o comunque risocntrate violazioni della regolarità della pratica, il COA dichiara sospesa la pratica ai sensi dell art. 30 di codesto Regolamento. CAPO VI - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. Art. 13. Obbligo di Formazione. Il praticante è tenuto alla propria formazione iniziale e continua frequentando proficuamente gli eventi formativi indetti dalla Scuola Forense (la cui frequenza costituisce integrazione della pratica forense ai sensi dell'art. 1 IV del DPR n. 101 del 10 aprile 1990) e quelli accreditati dal COA. Il praticante deve conseguire almeno 25 crediti (di cui 5 nelle discipline di Deontologia, Previdenza e Ordinamento Forense) per ciascun anno, decorrente dall iscrizione al Registro praticanti. All esito della compiuta pratica, il praticante è tenuto, senza soluzione di continuità, alla formazione continua, la cui decorrenza coincide con l anno solare. Art. 14. Obbligo di informazione. Il praticante è tenuto ad informarsi sugli eventi necessari per la sua formazione. A tal fine è tenuto a mantenere operativo l indirizzo di posta certificata (pec) attribuitogli dal COA all atto dell iscrizione al Registro dei praticanti e ad informarsi presso la Scuola Forense ed il COA di tutte le iniziative formative. Art. 15. Registrazione dei crediti. La frequenza agli eventi formativi attribuisce un credito formativo (unità di misura della formazione) per ogni ora di effettiva partecipazione con il limite massimo di 24 crediti per la frequenza ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi della Scuola Forense o accreditati dal COA dev essere rilevata attraverso il tesserino rilasciato dal COA. La registrazione dei crediti deve essere effettuata dal COA che può delegarla alla Scuola Forense. 3
4 La registrazione è subordinata alla prenotazione sulla piattaforma informatica. La mancata partecipazione all evento prenotato, senza un giustificato motivo comunicato per iscritto entro 5 giorni dall evento, comporta la disabilitazione della facoltà di prenotazione per i 20 giorni successivi all evento; la mancata partecipazione reiterata entro i 6 mesi dalla prima che abbia determinato la disabilitazione comporta la segnalazione al competente Organo di Disciplina. Art. 16. Registrazione dei crediti relativi agli eventi formativi accreditati dal COA. Il COA, nel corso della prima seduta dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, delibera sulle richieste avanzate da associazioni e soggetti abilitati alla organizzazione di eventi formativi di provata qualità onde armonizzare tali offerte formative con la pianificazione elaborata dalla Scuola Forense e provvedere, per la presenza a tali eventi, di quanto necessario per la registrazione dei crediti. Il criterio di rilevazione delle presenze e di registrazione dei crediti degli eventi organizzati da soggetti diversi dalla Scuola Forense deve essere rigorosamente equivalente, anche nei controlli, a quello adottato dalla Scuola. Il COA vigilerà sulla rispondenza degli eventi formativi agli standard qualitativi perseguiti dalla Scuola Forense e, a tal fine, richiederà e reperirà, anche attraverso la Scuola Forense, tutte le informazioni necessarie. Art. 17. Verifiche iniziali, periodiche e finali del corretto assolvimento dell obbligo di formazione. Al fine di verificare il corretto assolvimento dell obbligo di formazione, in occasione della presentazione semestrale del libretto ai sensi dell art. 12 del presente Regolamento, il COA può sottoporre i praticanti, anche a campione, a prove (mediante colloqui, esercitazioni scritte, quiz a risposta multipla) anche delegando la Scuola Forense. Art. 18. Corsi di approfondimento e periodi di pratica presso altri Stati. Il Praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del Formatore, intenda partecipare per periodi limitati a corsi di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di Avvocati comunitari o extracomunitari, dovrà chiedere preventivamente l assenso del COA ed attenersi alle modalità indicate dal Consiglio caso per caso. Alla fine del periodo autorizzato il Praticante dovrà depositare una dettagliata relazione del lavoro svolto presso lo studio legale estero controfirmata dal Collega straniero. SEZIONE II L ABILITAZIONE PROFESSIONALE Art. 22. Conseguimento dell abilitazione al patrocinio legale Il Praticante, al termine del primo anno di pratica, può conseguire l abilitazione al patrocinio legale con richiesta al COA a cui devono allegarsi: - la dichiarazione di non versare in condizioni di incompatibilità con l esercizio della professione forense; - il Libretto di pratica compilato ai sensi dell art.12; - la Relazione del Formatore sul contenuto della pratica svolta e sul profitto che il Praticante ne ha tratto. Il COA convoca, anche a campione, il praticante per un colloquio avente ad oggetto l attività svolta, la conoscenza del presente Regolamento e dei principi deontologici. In caso di esito positivo della verifica, il Praticante è ammesso al giuramento che rappresenta l atto costitutivo dell abilitazione. Art. 23. Durata dell abitazione L abilitazione all esercizio provvisorio ha la durata di anni sei (con decorrenza dal conseguimento dell abilitazione) senza possibilità di rinnovo. SEZIONE III Attestazione della compiuta pratica Art. 24. Il certificato di compiuta pratica Il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal COA, su richiesta del Praticante che produca documentazione comprovante di aver aver svolto effettivamente e proficuamente la pratica per il periodo prescritto e con le modalità di cui al presente Regolamento. Il COA può convocare, anche a campione, i praticanti prima del rilascio del certificato per verificare l attività svolta e la conoscenza dei principi deontologici. Art. 25. Documentazione richiesta per l attestazione della compiuta pratica Al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica, il Praticante deve depositare presso la segreteria del COA: - il libretto della pratica compilato ai sensi dell art. 12 del presente Regolamento; 4
5 - una relazione, controfirmata dal Formatore, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto Libretto ed i problemi, anche di natura deontologica; - una Relazione relativa agli eventi formativi frequentati; - un attestazione comprovante le attività alternative/integrative svolte ai sensi degli art. 6 e10 del presente regolamento. Art. 26. Diniego dell attestazione e reclamo Il COA può negare l attestazione della compiuta pratica qualora non sussistano i requisiti richiesti dalla legge e qualora lo svolgimento della pratica forense non risuli effettuato in conformità al presente Regolamento. Avverso la deliberazione di diniego di certificazione, il Praticante ha la facoltà di proporre impugnazione Consiglio Nazionale Forense. SEZIONE IV TRASFERIMENTO, OBBLIGO DEONTOLOGICO, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA PRATICA Art. 27. Trasferimento da altro Consiglio dell Ordine Il Praticante che si trasferisce da altro Circondario nel Registro dei Praticanti dell Ordine di Nola è tenuto all osservanza della normativa in vigore presso l Ordine degli Avvocati di Nola. Art. 28. Obblighi deontologici Il praticante è assoggettato al medesimo obbligo deontologico previsto per l Avvocato. Art. 29. Sospensione e interruzione Il provvedimento di sospensione, adottato nell ambito del procedimentno disciplinare, ha per effetto l interruzione della pratica forense e, per gli abilitati al patrocinio, la privazione dell esercizio professionale. Art. 30. Cancellazione La cancellazione dal registro dei Praticanti è pronunziata dal COA, d ufficio, su richiesta del P.M. (nei casi previsti dalla legge) e nei seguenti ulteriori casi : a) in caso di incompatibilità; b) nei casi di cui all art. 37 n. 2 R.D.L. 1578/33; c) nei casi in cui la pratica sia stata interrotta per un periodo superiore a sei mesi ai sensi dell art. 4 R.D.L. n. 37/34; d) nel caso in cui il Praticante rinunci all iscrizione; e) nel caso di cui all art. 23 del presente Regolamento. SEZIONE V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 31. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal 1 giugno 2012 per tutti i nuovi iscritti; per quelli iscritti prima di tale data il presente Regolamento si applica a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del semestre di pratica in corso: entro 30 giorni da tale termine, essi sono tenuti ad adeguarsi al presente Regolamento avanzando tutte le richieste necessarie a tale adeguamento ed in particolare, per ricevere la pec e il tesserino abilitato alla registrazione dei crediti formativi. 5
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ( delibere del 14 marzo 2002 e 21 giugno 2007 ) L iscrizione nel Registro speciale
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO. Regolamento della pratica forense
Allegato alla Delibera CdO n.52/2008 del 25/3/2008 ARTICOLO 1 ( Domanda) CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO Regolamento della pratica forense Il praticante che intenda iscriversi deve presentare,
DettagliAL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA. Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in CAP via tel. chiede
AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in CAP via tel. chiede di essere iscritto/a al Registro dei Praticanti Avvocati. Il/La sottoscritto/a consapevole
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE TITOLO I ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI ART. 1 Il laureato in Giurisprudenza che intenda
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ****** ****** 1 PREMESSA Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE TITOLO I
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE TITOLO I ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI ART. 1 Il laureato in giurisprudenza che intenda iscriversi al Registro Speciale dei praticanti
DettagliCONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE REGOLAMENTO PRATICANTATO
CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE REGOLAMENTO PRATICANTATO ARTICOLO 1 REGISTRO DEI PRATICANTI 1. Presso ogni Consiglio Provinciale dell Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BASSANO DEL GRAPPA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BASSANO DEL GRAPPA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE CAPO I Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti 1 Il laureato che intenda avviarsi alla
DettagliAL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA
AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in CAP via tel., chiede di essere iscritto/a al Registro Praticanti Avvocati per trasferimento dall Ordine
Dettagli2 attività subordinata, in quali giorni, in quali orari ed alle dipendenze di quale datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere
2008-2011 IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE RITENUTO CHE: a) L art. 1 DPR 101/90 dispone che la pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza e che la stessa si svolge principalmente
DettagliREGOLAMENTO UNIFORME PER LA PRATICA FORENSE Approvato nella seduta consiliare del 6 febbraio 2003
REGOLAMENTO UNIFORME PER LA PRATICA FORENSE Approvato nella seduta consiliare del 6 febbraio 2003 ARTICOLO 1 Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall art.
DettagliREGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE
REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente regolamento s intende per praticante chi sta svolgendo l iter formativo previsto dall art. 3 comma 5 D.L. 13 agosto 2011
Dettagli2) La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare dal provvedimento del giudice che chiude il verbale. 3) L assistenza alle udienze
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L ESERCIZIO DEL PATROCINIO La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliARTICOLO 2 REQUISITI DELL AVVOCATO 1) L
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L ESERCIZIO DEL PATROCINIO La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire
DettagliCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL UNIONE DELLE CURIE SARDE.1 - Soggetti obbligati Avvocati iscritti all Albo e praticanti dalla data di abilitazione al patrocino..2 - Decorrenza
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL ORDINE NELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2003 Iscrizione Art. 1
DettagliREGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO ARTICOLO 1 DOMANDA E COMUNICAZIONI DEL PRATICANTE 1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliRegolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità
Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE Approvato dall Unione Lombarda degli Ordini Forensi nella seduta del 15.09.2012 a seguito delle modifiche apportate dall entrata in vigore del D.P.R.
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE Premessa Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge,
DettagliREGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO PREMESSA La pratica forense, ai sensi dell art. 41, comma 1, L. n. 247/2012, consiste nell addestramento, a contenuto teorico e pratico,
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI ANIOS PER IL TRIENNIO 2014-2016.
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI ANIOS PER IL TRIENNIO 2014-2016. Articolo 1 Formazione professionale continua 1. Il socio ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la
DettagliDOCUMENTI DA PRESENTARE PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI Richiesta di iscrizione al registro praticanti (mod.1); Dichiarazione del professionista, (mod. 2) rivolta al Presidente del Collegio dei
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliCittà di Torre del Greco
Città di Torre del Greco Provincia di Napoli Regolamento della pratica forense presso l Avvocatura Municipale del Comune di Torre del Greco CITTÀ DI TORRE DEL GRECO Art. 1 Pratica forense presso l Avvocatura
DettagliCollegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 1. Cosa è necessario per essere iscritto all Albo? Per essere iscritto
DettagliCOMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 30/10/2009 CAPO
Dettagli1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97
ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 1.1 Legge 12/79 e
DettagliNorme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE (approvato il 10 marzo 2004)
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA Regolamento per lo svolgimento della pratica forense 1) Regolamentazione della pratica 1.1 Fonti normative 2) Note sulla pratica forense 2.1 Svolgimento della pratica 2.1
DettagliREGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA
REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA Adottato con delibera del Consiglio dell Ordine del 21/03/ 2013 PREMESSO CHE Il presente regolamento
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE Premessa Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO
DettagliDOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI
DOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI Da consegnarsi al momento dell iscrizione: 1. Domanda di iscrizione diretta al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE APPROVATO CON DELIBERA DEL 20 DICEMBRE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE APPROVATO CON DELIBERA DEL 20 DICEMBRE 2005 aggiornato con delibere 27.04.2010, 17.07.2012 e 13.11.2012
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE approvato dal Consiglio dell Ordine di Gorizia in data 17.04.2008 in vigore dal 02.05.2008 (aggiornato alla seduta del COA di data 21.10.2010)
DettagliRegolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi
Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,
DettagliArticolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale
SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità della formazione continua,
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo
DettagliCOMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova
COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi
DettagliAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA AVVISO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA AVVISO SELEZIONI DI N 4 PRATICANTI AVVOCATO E N 2 TIROCINANTI PRESSO L UFFICIO AFFARI LEGALI DELLA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA L Azienda
DettagliLa Formazione professionale continua
La Formazione professionale continua E scattato per gli avvocati l obbligo della formazione professionale continua, con la partecipazione (obbligatoria) ad eventi formativi per conseguire in un triennio
DettagliDISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Norme applicative e di chiarimento emanate ai sensi dell Art. 10 del Regolamento sulla formazione professionale continua (N.B.
Dettagli2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2
2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Accordo con l Ordine di Firenze relativo al DM del 05.XI.2010 Accordo tra l Ordine dei Dottori
DettagliDipartimento di Giurisprudenza Via Matteotti, 1-61029 Urbino (PU) Tel. +39 0722 303220-303222 Fax +39 0722 2955 http://digiur.uniurb.
ACCORDO tra L Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino e il dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo visto - la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante Norme per l ordinamento
DettagliFASCICOLO FORMATIVO. Cognome... Nome... nato a... (Prov...) il... residente a... (Prov...) Via...
CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DELL ORDINE DI Via Tel. Fax E.mail cert.: Spazio per la foto FASCICOLO FORMATIVO Rilasciato il... a: Cognome... Nome..... nato a...... (Prov....) il........
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO. D.M. 2 dicembre 1997
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO D.M. 2 dicembre 1997 Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
DettagliATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE (Legge n. 122 del 5.2.1992 - D.P.R. n. 558 del 14.12.1999) (modulo SCIA aggiornato al 24 novembre 2010)
ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE (Legge n. 122 del 5.2.1992 - D.P.R. n. 558 del 14.12.1999) (modulo SCIA aggiornato al 24 novembre 2010) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Questo modello va
DettagliSUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI
SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI L'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto la possibilità per i laureati in Giurisprudenza
DettagliSCHEDA DI LETTURA Regolamento per lo svolgimento del tirocinio mediante frequenza di corsi di formazione professionale Roma, aprile 2016 Indice Aspetti generali Descrizione del contenuto 3 5 2 Aspetti
DettagliPROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 3.4 - TRASPORTI E MOBILITÀ
PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 3.4 - TRASPORTI E MOBILITÀ Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 4010 del 20/11/2006
DettagliRegolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 138/15 DEL 27 LUGLIO 2015 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IP.AS.VI. DI TORINO Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998
LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore
DettagliCOMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP
ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO Regolamento della Pratica Forense APPROVATO DALL'UNIONE LOMBARDA IN DATA 03.12.2005 E DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO IN DATA 03.04.2006
DettagliNuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi
Nuova disciplina dell attività di Restauro Sintesi Definizione dei profili professionali Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliREGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio
E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in
DettagliRegolamento di attuazione del Regolamento uniforme della formazione continua Unione Triveneta
Regolamento di attuazione del Regolamento uniforme della formazione continua Unione Triveneta Articolo 1 Obbligo di formazione professionale continua. 1. L avvocato iscritto all albo ed il praticante abilitato
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1
UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. 1 ART. 23 Regolamento
DettagliELENCO SPECIALE. (Domanda da trascrivere in Carta Bollata da 16) (Si può anche applicare una marca al presente fac-simile) Cartaceo Telematico Cd-Rom
ELENCO SPECIALE (Domanda da trascrivere in Carta Bollata da 16) (Si può anche applicare una marca al presente fac-simile) Al Consiglio regionale dell'ordine dei Giornalisti del Lazio Piazza della Torretta
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Staff di Direzione Servizio per lo sviluppo e l organizzazione dell attività formativa
Repertorio DDA n. 3800 del 17 luglio 2006 Protocollo Titolo I Classe 3 Fascicolo N 47090 del 17 luglio 2006 UOR CC RPA Visto il D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165; Visto il CCNL 9 agosto 2000 del comparto università
DettagliDOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI ex D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - D. 7 agosto 2009, n. 143 DPR 7 agosto 2012 n.
L istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti va consegnata personalmente dall interessato Spettabile --------------------------------------------------------------------------- Istanza da redigere
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliREGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA Approvato Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2015 delibera n. 83 Art. 1 disposizione generale Il Consiglio Direttivo,
DettagliSCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE UNI EN ISO 22000 PACKAGING
Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: esami@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO FORNITORI DI PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
REGOLAMENTO PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. RE02.PGAP01 Pag. 1 a 7 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO FORNITORI DI PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. REGOLAMENTO PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
DettagliREGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE
LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it
DettagliCHIEDE DI ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DEI PRATICANTI TENUTO DAL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.
AUTOCERTIFICAZIONE BOLLO. 16,00 AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI AREZZO IL SOTTOSCRITTO COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE N. CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliSpettabile Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio (VA) Via Libia n. 2 21052 Busto Arsizio (VA)
Marca da bollo 16,00 Spettabile Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio (VA) Via Libia n. 2 21052 Busto Arsizio (VA) DOMANDA DI TIROCINIO PER L AMMISSIONE ALL ESAME
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Scadenze amministrative per l anno accademico 2012-2013 Per l anno accademico 2012-2013 le scadenze amministrative di seguito riportate che devono essere osservate necessariamente per tutti i corsi di
DettagliAGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
COMUNE DI POLISTENA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IL RESPONSABILE
DettagliREGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A
REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E
Dettagli8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Titolo: IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
DettagliStatuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)
Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
Dettagli2. Sono ammessi alla selezione i possessori dei seguenti requisiti:
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L AVVOCATURA DI ROMA CAPITALE LUGLIO 2015 1. E indetta una selezione pubblica,
DettagliArticolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTÀ DI ECONOMIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliSchema di decreto del Ministro della giustizia concernente Regolamento recante disposizioni per l accertamento dell esercizio della professione, a
Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente Regolamento recante disposizioni per l accertamento dell esercizio della professione, a norma dell articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA (Circoscrizione del Tribunale di Bologna)
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA (Circoscrizione del Tribunale di Bologna) DOCUMENTI DA PRODURRE PER L ISCRIZIONE ALL APPOSITA SEZIONE SPECIALE DELL ALBO DELLE SOCIETA
DettagliIl sottoscritto Dott. nato a. il. residente in. con domicilio professionale in. c/oavv...tel. fax.. c.f.. p. IVA. e.mail.
BOLLO 16.00 AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI BENEVENTO Il sottoscritto Dott. nato a. il. residente in Il Presidente delega il Cons. Bn con domicilio professionale in via... c/oavv...tel. fax.. cell.
DettagliArticolo 11 - LINEE DI INDIRIZZO PER LE ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI E GLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZAZI DAL CNPAPAL
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati presso il Ministero della Giustizia LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA APPROVATE NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28 MARZO 2014 Articolo
DettagliREGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI
REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI Il progetto BLSD CRI si pone come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su persone
DettagliCittà di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
DettagliCOMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA C.A.P. 70024 Partita Iva 0036498722 Codice Fiscale 82000970721 PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI (approvato con deliberazione
Dettagli