LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA Manlio Frigo

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1 1 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA Manlio Frigo Università degli Studi di Milano anlio Frigo Uiversità degli Studi di Milano

2 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 1. COESISTENZA E COMPATIBILITA TRA SISTEMI NAZIONALI 2 2. COMPATIBILITA ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI NAZIONALI 3. SUPREMAZIA DEL MODELLO E DEL METODO EUROPEO-COMUNITARIO

3 3 1. COESISTENZA TRA SISTEMI Art. 293 TCE: Gli Stati membri avvieranno tra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini - la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali. - Convenzione Bruxelles 1968 competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; - Convenzione Roma 1980 legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

4 4 1. COESISTENZA TRA SISTEMI Perché assicurare una compatibilità tra sistemi? Art. 23 TCE, unione doganale (28 TFUE); Art TCE divieto restrizioni quantitative tra Stati membri (34-36 TFUE); Art. 39 TCE libera circolazione lavoratori (45 TFUE); Art. 43 TCE diritto di stabilimento (49 TFUE); Art. 49 TCE libera prestazione di servizi (56 TFUE).

5 5 1. COESISTENZA TRA SISTEMI Interpretazione del diritto comunitario e ruolo della Corte ex art. 234 TCE; La giurisprudenza Cassis de Dijon (1979) e l affermazione del principio del mutuo riconoscimento, alla base del principio di reciproca fiducia (Decisione PE e Consiglio 21 settembre 2007).

6 6 2. COMPATIBILITA ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI Art. 2-3 TCE, Mercato comune, unione economicomonetaria, mercato interno; Trattato di Amsterdam (1997), comunitarizzazione parziale del III pilastro; Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l esclusione della Danimarca; Il nuovo Titolo IV TCE ( Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone ), art. 61, 65 b) e c), 68 TCE.

7 7 2. COMPATIBILITA ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI (V. OGGI ART. 81 TFUE) Art. 65: Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: a) il miglioramento e la semplificazione: - del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, - della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, - del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali; b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. 7

8 8 2. COMPATIBILITA ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI Reg. 1346/2000, Procedure di insolvenza ( ); Reg. 1348/2000, Notificazione e comunicazione degli atti in materia civile e commerciale ( ) abrogato; Reg. 1206/2001, Assunzione delle prove in materia civile e commerciale (1.7.01); Reg. 44/2001, Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( Bruxelles I ),(1.3.02); Reg. 2201/2003, Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale ( Bruxelles II ), (1.8.04).

9 9 2. COMPATIBILITA ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI Affermazione principio reciproca fiducia: Reg. 44/2001, Reg. 1346/2000; Ridimensionamento limite ordine pubblico: - dall art. 27 Conv. Bruxelles all art. 34 reg. 44/2001; - L art. 26 Reg. 1346/2000; - Ruolo della giurisprudenza della Corte (sentenza Krombach, 2000).

10 10 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? Modello comunitario come modello uniforme; Carta di Nizza dei diritti fondamentali (2000), Art. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

11 11 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009): - abbandono del sistema dei 3 pilastri, - estensione giurisdizione della Corte a materie oggi escluse (cooperazione giud. e di polizia in materia penale), - il nuovo titolo V del TFUE Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, (artt ) sostituisce il precedente titolo IV TCE.

12 12 3.VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? Superamento tendenziale della fase di coordinamento dei sistemi nazionali, Introduzione di procedimenti europei uniformi. Reg. 805/2004, Titolo esecutivo europeo ( ), Reg. 1896/2006, Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ( ), Reg. 861/2007, Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1.1.09), Reg. 1393/2007, Notificazione atti in materia civile e commerciale ( ) Reg. 4/2009,Competenza, legge applicabile, riconoscimento,esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( )

13 13 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007, 4/2009 non vi è alcuna procedura di exequatur le decisioni rese e i titoli circolano liberamente; Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007 Il rispetto dell ordine pubblico non rientra più tra i requisiti per la certificazione.

14 14 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Affermazione della giurisdizione comunitaria nei rapporti con i Paesi terzi (versante esterno) La sentenza Owusu (2005)

15 15 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA L estensione delle prerogative di controllo della Corte nei rapporti tra pilastri Le sentenze SEGI e Gestoras Pro Amnistia (2007)

16 16 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA La supremazia del modello comunitario sui modelli nazionali (versante interno): La sentenza Leffler (2007); La sentenza West Tankers (2008); La sentenza Lucchini (2007); La sentenza Fall. Olimpiclub (2009).

17 LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? Limiti materiali art. 65 a) b) c) TCE - Limiti funzionali art. 65 TCE - - Assenza norme affermazione della giurisdizione nei cfr. degli Stati terzi, - - Assenza norme sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emanate in Stati terzi, - - Il TFUE afferma con qualche timidezza la realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

18 18 LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? TFUE: Art L Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Art L Unione facilita l accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

19 19 LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? Ruolo trainante della Corte di giustizia: Parere 1/03 del 2006: riconoscimento competenza esclusiva della Comunità nella conclusione nuova Conv. Di Lugano reg. 44/2001 come sistema globale e coerente.

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