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1 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 109 CAPITOLO IV GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 1. IL RICORSO INTRODUTTIVO La normativa di riferimento Art. 414 C.p.c. Forma della domanda La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l indicazione del giudice; 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell oggetto della domanda; 4) l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. Art. 415 C.p.c. Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell udienza Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

2 110 IL PROCESSO del lavoro Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall art Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all estero. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l amministrazione destinataria ai sensi dell articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell Avvocatura dello Stato competente per territorio. Art. 417 C.p.c. Costituzione e difesa personali delle parti In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli 129,11. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all art. 414 o si costituisce nelle forme di cui all art. 416 con elezione di domicilio nell ambito del territorio della Repubblica. Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all art Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria. Orientamenti Ricorso L art. 414 c.p.c., che disciplina la forma della domanda introduttiva delle controversie individuali di lavoro prevede che la loro instaurazione avvenga con ricorso. Tale atto si differenzia nettamente dalla citazione in quanto pone direttamente in contatto la parte istante con l autorità giudiziaria adita e deve contenere solo la editio actionis, ma non anche la vocatio in ius. Questa si attua solo in un momento successivo a seguito dell emissione da parte del giudice del decreto di fissazione dell udienza e della notifica

3 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 111 dell atto introduttivo con detto pedissequo decreto [Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano 1999, 17; Luiso, Il processo del lavoro, Torino, 1992, 114]. Il ricorso deve contenere, a norma dell art.414 c.p.c., i seguenti elementi: a) l indicazione del giudice adito; b) l indicazione del nome e cognome del ricorrente e del convenuto. Va indicata, a differenza dell art.163, comma 3, n.2 c.p.c., anche la residenza del ricorrente o il domicilio eletto nel comune ove ha sede il giudice adito. Quest ultima prescrizione serve per offrire un ulteriore elemento di identificazione del ricorrente e per individuare il luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni, a norma dell art. 170 c.p.c., ma se vi è l alternativa indicazione della residenza, l atto non è nullo perché non ricorre nessuna delle ipotesi previste dai n. 3 e 4 dell art. 414 c.p.c. - riferentesi alla mancanza o all impossibilità di identificazione dei requisiti relativi all oggetto della domanda o all esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda - e l unica conseguenza, desumibile dagli artt. 58 disp. att. c.p.c. e 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, è che dette comunicazioni e notificazioni devono effettuarsi in cancelleria (Cass /2000). Se il ricorrente o il convenuto è una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; c) la determinazione dell oggetto della domanda, e non della cosa oggetto della domanda, come richiesto dall art.163 III co. n.3) c.p.c.. Si è sostenuto che il ricorrente debba così indicare sia il petitum immediato (provvedimento del giudice richiesto), sia il petitum mediato (bene della vita che si ha interesse ad ottenere per mezzo del processo); d) l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; e) l indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che si offrono in comunicazione. Nulla è previsto per la procura. Peraltro l art. 414 c.p.c., pur non prevedendo, tra gli elementi che il ricorso deve contenere, l indicazione della procura e del procuratore né la sottoscrizione, deve intendersi integrato dalla disposizione generale contenuta nell art. 125 c.p.c., secondo la quale, salvo che la legge non disponga diversamente, gli atti di parte, fra cui il ricorso, debbono essere sottoscritti dalla parte stessa se questa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura. Va, invece, esclusa l applicabilità del disposto dell art. 125 comma 2 c.p.c., ontologicamente incompatibile con i giudizi introdotti con il ricorso, nei quali, quindi, la procura deve essere stata già rilasciata al momento del Contenuto Procura alle liti

4 112 IL PROCESSO del lavoro deposito. La Cassazione ha, di conseguenza, affermato che la mancanza della procura alle liti comporta l inesistenza giuridica dell atto introduttivo la quale non può ritenersi sanata nè dal rilascio del mandato da parte dell interessato in un momento successivo al deposito dell atto stesso, attesa la già evidenziata inapplicabilità nel rito del lavoro del disposto dell art. 125 II co. c.p.c., nè a norma dell art. 182 c.p.c. dal momento che la regolarizzazione prevista da tale disposizione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si riferiscono alla scadenza del termine di costituzione (Cass. 9596/2001). Nullità del ricorso Notifica inesistente Notifica nulla La nullità della vocatio in ius per mancata o carente indicazione degli elementi, di cui all art. 414 c.p.c., ricorre allorché il ricorso sia lacunoso per ciò che concerne i requisiti indicati nei numeri 1) e 2) dell art.414 c.p.c. Sono ipotizzabili, altresì, i seguenti casi: omessa notifica; nullità della notifica; notifica valida ma non rispettosa del termine dilatorio di comparizione delle parti. La mancata (o la giuridicamente inesistente) notificazione del ricorso e del decreto prima dell udienza (senza che il convenuto si sia costituito in cancelleria) importa, secondo la dottrina [Tarzia, Manuale del processo del lavoro; Montesano Vaccarella op. cit. Posizione non condivisa da Luiso, op. cit. che appare consapevole dei rischi conseguenti alla mancata previsione di un obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l emissione del decreto di cui all art.415 c.p.c.], l archiviazione o estinzione immediata del processo. In merito alla omessa notifica del ricorso introduttivo sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione ( Cass. Sez. Un /2008; conf. Cass /2008) che con riferimento al procedimento di appello nel rito del lavoro, qualora esso sia stato tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, deve ritenersi improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza non sia avvenuta non essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all appellante previa fissazione di un altra udienza di discussione un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell art. 291 c.p.c. e hanno ritenuto applicabile tale principio anche al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell udienza determina l improcedibilità dell opposizione e con essa l esecutività del decreto ingiuntivo opposto. La nullità della notifica del ricorso e del decreto può, a parere della prevalente giurisprudenza, essere sanata, in applicazione della disciplina posta dagli artt. 156, 162, 164 e 291 c.p.c., mediante la rinnovazione della

5 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 113 notifica, a meno che il resistente non si sia costituito. Secondo Cass. 4529/2000 nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla) é perentorio, secondo l espressa disciplina al riguardo dell art. 291 c.p.c. - da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio é determinata dal deposito dell atto - con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l estinzione del giudizio, a norma dell art. 307, comma 3 c.p.c. In altra pronuncia è stato, invece, precisato che la mancata ottemperanza all ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi instaurato il contradditorio, si determina l estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291 comma 3 e 307 ultimo comma c.p.c. (Cass. 7360/2001). Nel caso di mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, il resistente, anche se si è già costituito, ha diritto di chiedere lo spostamento dell udienza di discussione e, quindi, di depositare novella memoria ex art.416 c.p.c. entro dieci giorni dalla nuova udienza. Inoltre, se il vizio della vocatio in ius è stato sanato non alla prima udienza, ma solo successivamente, si impone la rinnovazione di tutta l attività processuale fino ad allora compiuta. Resta, però, salva la decorrenza ex tunc degli effetti sostanziali e processuali della domanda dal momento di deposito del ricorso (arg. ex art. 164 c.p.c.) ( Cass /2010; Contra, per la produzione degli effetti solo ex nunc Cass. 4780/1989; Cass. 1454/1989). Nelle controversie di lavoro sono portati all attenzione del giudice diritti cosiddetti eterodeterminati, che, potendo, per definizione, sussistere più volte con lo stesso contenuto fra le stesse parti, sono individuabili solo avendo ben presente la fattispecie costitutiva. La verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e le nullità in discorso (per la mancata determinazione dell oggetto della domanda e per la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda al domanda stessa) sono rilevabili d ufficio a prescindere dall eventuale costituzione della parte convenuta, anche se solo nell ambito del giudizio di merito. Per cui è da escludersi che la relativa questione possa essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità da parte del resistente soccombente e dalla stessa Corte d ufficio (Cass. 4349/2001). E bene peraltro chiarire che, secondo una diffusa opinione nella giurisprudenza di legittimità, per aversi nullità del ricorso introduttivo non è sufficiente l omessa indicazione dei corrispondenti elementi in Omessa indicazione dei requisiti essenziali

6 114 IL PROCESSO del lavoro modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l individuazione attraverso l esame complessivo dell atto (effettuabile, anche d ufficio e in grado di appello) (Cass /2007; Cass. 5203/2000; Cass. 2572/2000; Cass. 2257/2000). Il relativo accertamento è rimesso, ovviamente, al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass /2001; Cass.14090/2000). Ad entrambe le ipotesi la giurisprudenza riconnette solitamente una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Esclusione della nullità Sanatoria della nullità Mette conto rilevare che (Cass /2003; Cass. 817/1999; 11318/1994) la suddetta nullità deve essere esclusa nell ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l orario di lavoro, l inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici. D altro canto, dichiarando nullo il ricorso solo perché la res litigiosa non è delineata in modo preciso si determina sotto altro aspetto un danno al diritto di difesa del convenuto. Costui, infatti, nel dubbio (e considerate le gravi preclusioni previste nel rito del lavoro) sarà costretto ad allegare tutti i fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa attorea, di modo che l attore, ottenuta la pronuncia sul rito, ben può ripresentare la domanda (questa volta meglio delineata) modellando la stessa alla luce delle difese già svolte dalla sua controparte. Ne segue che, secondo tale opinione, le posizione rigoriste sono in realtà improntate ad un favor actoris. La problematica appare allo stato risolta dall intervento del supremo giudice di legittimità ( Cass. S.U /2004), che, partendo dal presupposto per cui nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell art. 163, n. 4, c.p.c. - indicare ex art. 414, n. 4 c.p.c. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, osserva che la mancata ottemperanza a tale obbligo legislativo comporta la nullità del ricorso, da ritenersi comunque sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Tuttavia, la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c., del vizio dell atto, comprovano, sempre ad opinione delle Sezioni Unite, l avvenuta sanatoria della nullità del ricorso, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2, c.p.c. Tuttavia, la sanatoria del ricorso non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati

7 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 115 in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell attore della norma codicistica sull onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, comma 3, c.p.c.), ma anche l attore (art. 414, n. 5, c.p.c.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell interpretazione accolta da Corte cost. 14 gennaio 1977 n. 13. Cass. Sez. Un /2004, così motiva sul punto: E opinione comunemente condivisa che dal combinato disposto dell art. 414, n. 4, c.p.c. - regolante un requisito del ricorso introduttivo delle controversie di lavoro equivalente a quello indicato nell art. 163, n. 4, c.p.c. - e dell art. 420, 1 comma, c.p.c. si ricava che l attore deve indicare sin dall atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto (causa petendi) posti a base della domanda, atteso che dalla citata disposizione dell art. 420 c.p.c. emerge che l attore nella prima udienza può modificare la domanda giudiziale solo ove ricorrano gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. La mancata specificazione di detti elementi, sempre che non siano individuabili neanche attraverso un esame complessivo del ricorso e della documentazione allegata, ne comporta la nullità (cfr. tra le altre: Cassazione 3436/2002; 2572/2000; 2257/2000; 2205/1998), da ritenersi però sanabile alla stregua dell art. 164, 5 comma, c.p.c. per innestarsi il rito del lavoro, pur con le sue peculiarità, nell alveo del processo civile anche in ragione del sostanziale avvicinamento dei due riti a seguito della novella del 26 novembre 1990, n. 353, avendo il processo ordinario ora acquisito numerose delle caratteristiche che avevano segnato la specificità della l. 533/1973 (come è tra l altro significativamente dimostrato dalla tendenziale monocraticità del giudice, art. 50-bis e 50-ter c.p.c.; dall obbligatorietà dell interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione delle parti, art. 183 c.p.c.; dal potere del giudice di pronunciare con ordinanza il pagamento delle somme non contestate o di cui il giudice ritenga raggiunta la prove, artt. 186-bis e quater c.p.c.; dalla ormai generalizzata esecutorietà della sentenza di primo grado, art. 282 c.p.c.). Né può sottacersi di ricordare che sul regime delle nullità formali dell atto di citazione e della sua notificazione hanno già avuto occasione di pronunziarsi - seppure prima della novella del 1990 ma con argomentazioni di perdurante condivisione - queste stesse Sezioni Unite, che hanno ritenuto il detto regime applicabile al processo del lavoro in assenza di una specifica deroga normativa o di una manifesta incompatibilità strutturale perché il processo del lavoro - pur nella sua autonomia - rimane un giudizio a cognizione ordinaria inquadrabile nell ambito del generale sistema del c.p.c. con l effetto che ogni carenza della relativa disciplina ne impone l integrazione attraverso l applicazione, oltre che delle norme generali del Cass. Sez. Un /2004

8 116 IL PROCESSO del lavoro libro I del c.p.c., anche di quelle del processo di cognizione di cui al libro II, se ed in quanto le suddette norme non siano, appunto, incompatibili con le peculiarità connotanti il rito del lavoro (cfr. in tali sensi Cassazione, Sezioni Unite, 2166/1988, cui adde Cassazione 5029/1993) In conformità al principi sinora enunciati può, dunque, affermarsi che la mancata fissazione -alla stregua del già citato art. 164, comma 5, c.p.c. - di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per la integrazione della domanda - e la non tempestiva eccezione da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c. del vizio dell atto - comprovano l avvenuta sanatoria della nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per mancanza o per insufficienza dei fatti e degli elementi di cui al n. 4, dovendosi ritenere - stante l applicabilità al processo del lavoro dell art. 156, comma 2, c.p.c. - che l atto introduttivo della lite abbia conseguito il suo scopo La sanatoria del ricorso nei sensi ora precisati non vale però a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova, che devono essere specificati così come prescritto dall art. 414, n. 5, c.p.c. Da qui la possibilità per il convenuto di eccepire in ogni tempo ed in ogni grado del giudizio - al fine di ottenere il rigetto della domanda avversa - il mancato rispetto da parte dell attore della norma codicistica sull onere della prova (art c.c.), analogamente a quanto è risultato essere avvenuto nella presente controversia ad iniziativa della spa Ferrovie dello Stato. Come è stato osservato, se anche a seguito dell intervento del giudice ex art. 164, comma 5, c.p.c. siano stati emendati i vizi che inficiano il ricorso, con gli elementi carenti dell editio actionis, ciò non può, di certo, comportare il superamento delle preclusioni afferenti i mezzi istruttori, maturate con il deposito del ricorso, con la conseguenza che qualora il ricorrente non abbia provveduto ab initio a dedurre detti mezzi, tutte le allegazioni individualizzanti il diritto dedotto in giudizio, poiché non suffragate da alcun mezzo istruttorio, consentiranno al giudice di emettere una sentenza di rigetto nel merito della domanda. Integrazione dell atto carente Viceversa, qualora la parte onerata non provveda alla necessaria integrazione o rinnovazione dell atto carente rilevata dal giudice, il processo non può proseguire e sfocia in una decisione di rito di declaratoria della nullità dell atto introduttivo, almeno nel caso di irrituale integrazione del medesimo. Sul punto il più recente orientamento di legittimità formatosi con la pronuncia a Sezioni Unite ( 8203/2005) ha stabilito il principio in base al quale nel rito del lavoro, l omessa indicazione nell atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla

9 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 117 memoria di costituzione (ad es. a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). Sul punto occorre segnalare una pronuncia del Supremo Collegio che subordina all eccezione di parte la verifica della tardività della produzione documentale, essendo il relativo termine posto nell esclusivo interesse delle parti, talché la tardiva produzione documentale non può essere rilevata d ufficio dal giudice (Cass. 3916/2007). Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte (in caso di applicazione dell art. 417 c.p.c.) ovvero dal difensore, a pena di inesistenza. Sul punto la S.C. ha statuito che la mancata sottoscrizione del difensore della copia notificata non comporta la nullità dell atto processuale qualora sia possibile comunque desumere la provenienza dell atto da un difensore munito di procura ad es. perché su di essa sia presente l attestazione del cancelliere di conformità all originale e una relata di notifica contenente la locuzione richiesto come in atti la quale può essere idonea ad attestare la provenienza dell atto dal procuratore legittimato a chiederne la notifica (Cass. 9836/1998). Ai fini della determinazione della competenza, si è ritenuto che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro occorre far riferimento al giorno della proposizione della domanda, che si identifica con il deposito del ricorso (Cass., Sez. Un. 5597/1992 in Foro It. 1992, I, 2089). Analogamente si determina anche la prevenzione di cui all art.39 comma 3 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 4676/1992). Sotto il profilo prettamente sostanziale, va segnalato che la prescrizione si interrompe solo quando la controparte abbia conoscenza dell atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, per cui, in sede giudiziale tale effetto si determina solo con la notifica dell atto introduttivo, non essendo, all uopo, sufficiente il mero deposito dello stesso. Medesimo ragionamento può operarsi per determinare se una decadenza sostanziale si sia o meno maturata. In particolare la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, configurandosi l impugnazione del licenziamento, secondo la previsione dell art. 6 L. 15 luglio 1966 n. 604, come un atto a carattere ricettizio, il quale si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte, l osservanza del termine di decadenza, fissato dalla citata norma per detta impugnazione, non potesse essere riconosciuta per il solo fatto che il lavoratore abbia provveduto, entro tale termine, a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa d impugnazione del licenziamento, occorrendo che, nel termine medesimo, il ricorso sia stato notificato al datore di lavoro, o comunque portato a sua cono- Sottoscrizione del ricorso Effetti processuali e sostanziali del ricorso Impugnazione del licenziamento

10 118 IL PROCESSO del lavoro scenza con comunicazione scritta (Cass. 5552/2007; Cass. 7625/2004). Tuttavia, a seguito della riforma intervenuta con la L. 263/2005 in vigore dall 1marzo 2006 l art.149, ultimo comma è stato modificato nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, avuto riguardo al notificante, con la consegna dell atto all ufficiale postale. Inoltre proprio in tema di impugnazione giudiziale di licenziamento la giurisprudenza di legittimità ha argomentato ( Cass. 6846/2010) che già con la sentenza delle Sezioni Unite n /2009, si era precisato che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo - di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

11 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 119 Memo Adempimenti per la pratica forense Il ricorso va depositato nella Cancelleria del Tribunale ritenuto competente per territorio. Nel ricorso va specificamente indicata la documentazione prodotta a sostegno della domanda, altrimenti tale documentazione non è utilizzabile in giudizio. Al ricorso va quindi allegato il cd. fascicolo di parte, contenente la documentazione prodotta a sostegno della domanda. L originale del ricorso (e le copie dello stesso, da sottoporre al Cancelliere per l attestazione di conformità al ricorso in originale, prima di notificarle alla controparte) e fascicolo di parte verranno inserite dal Cancelliere nel cd. fascicolo d ufficio, in attesa che quest ultimo venga assegnato al Giudice del Lavoro il quale fisserà l udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. FORMULE RICORSO INTRODUTTIVO TRIBUNALE DI... Tizio, residente in... elettivamente domiciliato in....presso lo studio dell Avv... che lo difende in virtù di procura a margine/in calce al presente ricorso CONTRO Alfa spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in... alla via... ESPOSIZIONE DEI FATTI -) L istante espone di essere stato dipendente della società Spa Alfa siin dal 1990, con inquadramento nel... livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro dedotto in causa; di aver svolto mansioni di... ; di aver osservato un orario di lavoro dalle 8 alle 18 con un ora di pausa per il pranzo dal Lunedì al Venerdì e dalle 9 alle 12 al Sabato; di aver percepito una retribuzione mensile di... senza alcuna consegna di busta paga (né di quietanze) e senza aver percepito alcunché per il lavoro straordinario svolto; di aver fruito di una sola settimana di ferie nel mese

12 120 IL PROCESSO del lavoro di Agosto, non retribuita; di non aver percepito alcunché a titolo di 13^ e 14^ mensilità, né a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute; di non aver percepito il TFR all esito del rapporto, né le spettanze di fine rapporto (ratei 13^ e 14^ mensilità, ratei ferie, ratei ROL, permessi). -) assume il ricorrente di essere stato licenziato dalla società con lettera del... sulla scorta di un presunto giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione del proprio posto di lavoro; che in realtà dopo tre mesi dal proprio licenziamento la società aveva proceduto all assunzione di altro dipendente... con la medesima qualifica dell esponente, adibendolo alle medesime mansioni in precedenza svolte dal ricorrente; che la convenuta occupava all epoca dei fatti ed a tutt oggi un numero di dipendenti superiore alle 16 unità. DIRITTO Con riferimento al rapporto in esame trova applicazione il CCNL del settore... in ragione della attività merceologica svolta dalla convenuta. Il trattamento retributivo percepito dall esponente è assolutamente sperequato rispetto alle retribuzioni previste dalla contrattazione del settore, anche con riferimento agli artt.36 Cost. e 2099 c.c. Alcunché risulta corrisposto per il lavoro straordinario svolto. Inoltre, ai sensi dell art.3 della L.604/66, il datore di lavoro è onerato della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento. Secondo l orientamento della giurisprudenza di legittimità, S.C., in merito all esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, secondo il quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Corte di Cass. n del 23 ottobre 2001; n del 1 febbraio 2003; n del 24 febbraio 2003; n del 17 maggio 2003; n.28). Nel caso di specie, la società convenuta ha licenziato l esponente sulla scorta dell avvenuta soppressione del posto di lavoro; che in realtà il posto di lavoro non era stato soppresso, attesa l assunzione, dopo tre mesi di altro lavoratore espletanti le medesime mansioni dell esponente. TANTO PREMESSO L esponente come in atti generalizzato formula le seguenti conclusioni: - previo accertamento della durata del rapporto di lavoro così come articolato in premessa, condannarsi la società... al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite (come analiticamente specificate nei conteggi allegati) pari a complessivi... oltre accessori; - previa declaratoria di illegittimità del licenziamento comunicatogli,

13 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 121 ordinarsi alla società... la propria reintegra nel posto di lavoro con la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento a quella dell effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi omessi per lo stesso periodo; - in subordine, in caso di accertata inapplicabilità della tutela reale, ordinarsi alla società... la propria immediata riassunzione nel posto di lavoro, ovvero in alternativa, condannarsi la società al pagamento dell indennità di cui all art.2 L.108/90 nella misura massima di sei mensilità di retribuzione, oltre al pagamento del TFR quantificato in complessivi... come da conteggi allegati al presente ricorso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione. In via istruttoria Voglia il Giudice ammettere la prova per testi sulle circostanze articolate nella parte in fatto del ricorso, preceduta dalla locuzione Vero che con i seguenti testi: Si allegano inoltre i seguenti documenti: 1)... 2)... 3)... A tal fine Voglia il Giudice del lavoro adito fissare l udienza di discussione della causa Li... Avv...

14 122 IL PROCESSO del lavoro 2. LA COMPARSA DI RISPOSTA - IL TERMINE PER LA COSTITUZIONE La normativa di riferimento Art. 416 C.p.c. Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Art. 418 C.p.c. Notificazione della domanda riconvenzionale Il convenuto che abbia proposta domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni. Il decreto che fissa l udienza deve essere notificato all attore, a cura dell ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato. Tra la data di notificazione all attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

15 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 123 Orientamenti Il resistente, per evitare di incorrere nelle preclusioni di cui all art. 416 comma 2 c.p.c., deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell udienza fissata dal giudice nel decreto a lui notificato unitamente al ricorso, mediante il deposito di una memoria scritta in cancelleria. Il termine di costituzione non può intendersi libero per cui il dies a quo non computatur in termino [Luiso, Il processo del lavoro, Torino 1992, 146; Montesano- Vaccarella, Manuale di diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996, 116; Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano 1999, 105]. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è anticipata (e non prorogata) di diritto al primo giorno antecedente non festivo: l art. 155, comma 4, c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera infatti con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano a ritroso (ossia risalendo indietro nel tempo rispetto ad un determinato atto o fatto ovvero rispetto ad una determinata attività), con l assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l effetto contrario di un abbreviazione di quell intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo (Cass /2003). Parimenti se il termine di costituzione scade di sabato, il resistente deve costituirsi in tale giornata posto che anche il novellato art. 155 comma 5 non trova applicazione nei termini che corrono a ritroso. Secondo la S.C. il principio secondo cui il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell udienza, incorre nella decadenza di cui all art. 416 c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che l udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data, non si applica nel caso in cui l udienza di discussione venga rinviata d ufficio prima della data fissata e prima che l udienza stessa si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare, in tale ipotesi, una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo, con conseguente spostamento del termine di decadenza, previsto dall art. 416 commi 1e 2 c.p.c., alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, abbia fissato la prima udienza, senza che ciò comporti pregiudizio per la corretta attuazione del contraddittorio e del principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro (Cass. 3126/2003). Termine di costituzione del convenuto Giorno festivo Deposito della memoria e decadenze

16 124 IL PROCESSO del lavoro Indicazione della residenza Il convenuto deve dichiarare la residenza, ovvero eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito. A tal fine, va ricordato che l omissione di tale indicazione non produce gli effetti già previsti dall art. 58 disp. att. c.p.c., qualora il procuratore eserciti la propria attività nell ambito della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, poiché in tal caso le notifiche vanno eseguite presso il domicilio risultante dall albo professionale (Cass. Sez. Un. 19 marzo 1990, n. 2284). Ai sensi dell art. 176 comma 2 c.p.c., come modificato dall art. 2 comma 3 lettera c) D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, occorre altresì l indicazione nella memoria de qua (quale primo scritto difensivo utile) del numero di fax o dell indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria. 2.1 LE DIFESE E LE ECCEZIONI L istituto Difese e eccezioni in senso improprio Sono da considerarsi mere difese od eccezioni in senso improprio le deduzioni del convenuto volte soltanto a contestare: 1) le argomentazioni giuridiche svolte ex adverso; 2) la legittimazione attiva e passiva, intesa (non quale titolarità attiva o passiva del rapporto) bensì quale vera e propria condizione dell azione (che dà luogo ad una pronuncia di inammissibilità e non di rigetto nel merito della domanda); 3) il valore probatorio dei mezzi istruttori proposti dalla controparte; 4) la ricostruzione della vicenda operata dal ricorrente nell atto introduttivo, trattandosi di una mera espressione dell azione di accertamento negativo che spetta al convenuto in quanto tale, ed in generale ogni deduzione difensiva diretta a contrastare la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato come, ad esempio, l eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio (Cass /2000), la contestazione sull esistenza del requisito assicurativo e contributivo delle prestazioni previdenziali Cass. 2/2002), le contestazioni del datore di lavoro circa i requisiti richiesti per l applicazione di una determinata contrattazione collettiva invocata dalla controparte (Cass. 417/1985), la contestazione sui requisiti costitutivi del licenziamento. Segnatamente, la semplice contestazione dei fatti posti dall attore a base della propria pretesa è pacificamente considerata come mera difesa

17 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 125 e si differenzia quindi dall ammissione di quegli stessi fatti accompagnata dalla deduzione di fatti modificativi, impeditivi od estintivi (ad es. pagamento del debito) ( Cass. Sez. Un /2005). Orientamenti Si è evidenziato ( Cass. Sez. Un. 761/2002; Cass. Sez. Un /2004; Cass /2004), che la pacificità di un fatto (con conseguente esonero dal relativo onus probandi) può anche derivare dalla mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva in primo grado e in appello in relazione all onere posto dagli artt. 416, 3 comma e 436, 2 comma c.p.c., a carico, rispettivamente, del convenuto e dell appellato, di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall attore a fondamento della domanda e di compiere una dettagliata esposizione di tutte le sue difese (Cass. 1902/2002). Per quanto concerne il fondamento di tale istituto esso viene individuato dalla giurisprudenza nel principio dispositivo sostanziale ( Cass. Sez. Un. 761/2002) (concretizzantesi nel monopolio assunto dalle parti sull allegazione dei fatti). Quanto ai presupposti, deve, in primo luogo, osservarsi che, secondo la prevalente impostazione dottrinale e giurisprudenziale, la non contestazione deve provenire dalla parte costituita dal momento che nel nostro ordinamento la contumacia costituisce un comportamento essenzialmente neutro che non dispensa in alcun modo la parte istante dal pieno assolvimento dell onere della prova dei fatti costitutivi della domanda azionata ( Cass. Sez. Un. 761/2002). Peraltro la S.C. ha evidenziato che, dovendo la parte rimasta contumace accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, sulla stessa ricade l onere di effettuare tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall attore nel momento della sua costituzione (Cass /2003). L atteggiamento di non contestazione, inoltre, non rileva allorché abbia ad oggetto diritti indisponibili. Ancora, per avere rilevanza, la non contestazione deve riguardare i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica. Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale di legittimità, i fatti allegati potevano essere considerati pacifici, esonerando la parte della necessità di fornirne la prova, solamente quando l altra parte li avesse esplicitamente ammessi (Cass. 2959/2002), avesse impostato la pro- Mancata contestazione Presupposti Condotta processuale di non contestazione

18 126 IL PROCESSO del lavoro Contestazione sopravvenuta dei fatti costitutivi pria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi (Cass. 3175/2002), ovvero quando si fosse limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (Cass /2000) e non anche quando fosse rimasta silenziosa ovvero avesse effettuato una contestazione solo generica. Invece, secondo parte della giurisprudenza di legittimità più recente (arg. Cass /2007; Cass /2007; Cass. Sez. Un. 761/2002), nel nostro ordinamento è ravvisabile un onere generale di contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, principio che trova fondamento normativo negli artt. 167, 416 c.p.c. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile una contestazione sopravvenuta dei fatti costitutivi (non contestati o solo genericamente contestati) con conseguente inammissibilità dei mezzi istruttori all uopo articolati. Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che gli artt. 167 comma 1 e 416 comma 3, imponendo al resistente l onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sè, l adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (onde, nell ambito di operatività di un onere siffatto si rende sostanzialmente inavvertibile, ai fini dell identificazione dei fatti pacifici, la tradizionale differenza fra ammissione implicita e non contestazione) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso. Secondo le Sezioni Unite il limite della contestabilità dei fatti costitutivi originariamente incontestati si identifica, nel rito del lavoro con quello previsto dall art. 420, comma 1, c.p.c. per la modificazione di domande eccezioni e conclusioni già formulate e si tratta di preclusione argomentabile dal sistema e non di decadenza ex art. 416 c.p.c., norma che commina tale sanzione per le sole domande riconvenzionali e per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e proposte oltre il limite temporale, assegnato alla memoria difensiva. Inoltre, ai fini della tempestività della contestazione, non rileva la tardività della costituzione in giudizio, potendo porsi un problema di preclusioni alla contestabilità soltanto nel presupposto (non configurabile nel solo fatto della contumacia) della rilevanza di un originario atteggiamento di non contestazione ( Cass. Sez. Un. 761/2002; Cass /2003). Il principio, da ultimo, era stato ulteriormente sviluppato e ripreso più

19 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 127 di recente dalla Suprema Corte (v. sent. 5191/08) la quale non si era limitata a ribadire l esistenza di un onere di contestazione ma aveva precisato che il medesimo dovesse essere esercitato in modo tempestivo poiché direttamente derivante dall insieme del sistema processuale; dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che impone ad entrambe le parti, fin dalle prime battute processuali, l onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall art. 111 Cost. La riforma di cui alla Legge n. 69/2009 ha previsto l inserimento, al primo comma dell art. 115 c.p.c. del seguente periodo: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Pertanto, allorquando i fatti storici affermati e dedotti dall attore non siano stati specificamente contestati dal convenuto essi vanno ritenuti provati; il non contestare fatti affermati dalla controparte rappresenta, infatti, nel caso particolare, una linea difensiva non compatibile con la negazione del fatto. Sotto il profilo dei principi generali il principio è, poi, certamente espressione della necessità, sempre più avvertita, di aumentare la concentrazione e l efficienza processuale. Con il riferimento alla parte costituita il legislatore del 2009 ha voluto sottolineare, a salvaguardia del principio del contraddittorio, che la non contestazione può avere rilievo processuale solo con riferimento a fatti non contestati dalla parte costituita ; tutte le tesi che, precedentemente alla riforma, sostenevano la tesi contraria (cioè dell applicabilità del principio ai processi contumaciali), hanno perso, dunque, per precisa ed incontestabile volontà del legislatore, ogni rilevanza. La mancata costituzione del convenuto, pertanto, come già affermato nella giurisprudenza di legittimità, non ha e non può avere la valenza e la rilevanza processuale della non contestazione dei fatti cosicché per l attore, nelle cause contumaciali, non vi è l esonero dall onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Va tuttavia osservato che l art. 115 c.p.c., nella nuova formulazione, lascia inalterato il potere discrezionale del giudice di merito di valutare la rilevanza, sia dei fatti provati che di quelli non contestati; in altri termini, la non contestazione di fatti storici affermati da una delle due parti non fa venir meno il dovere del giudice di critica e di valutazione delle prove. In merito poi alla specifica portata del principio di non contestazione con riferimento agli eventuali conteggi allegati ad un ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente elaborato tre diverse tesi: Parte costituita Conteggi allegati al ricorso introduttivo

20 128 IL PROCESSO del lavoro Rilevanza della non contestazione Contestazione generica a) irrilevanza della non contestazione dei conteggi, in caso di contestazione sull an; b) rilevanza ai fini della decisione - quali dati pacifici tra le parti - di conteggi non contestati, anche in caso di contestazione della domanda in punto di an, col corollario dell inammissibilità di una contestazione tardiva (specificamente, in appello) dei medesimi conteggi; c) rilevanza della non contestazione dei conteggi quale elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione (ai sensi dell art. 116, secondo comma, c.p.c.), anche in caso di contestazione dell an debeatur. Sul punto la S.C. nella pronuncia a Sezioni Unite, più volte sopra menzionata ( Cass. Sez. Un. 761/2002), ha in primo luogo rilevato che queste operazioni hanno un contenuto variabile e complesso. La non contestazione rileva quindi diversamente a seconda dell aspetto dell elaborazione contabile cui risulta concretamente riferibile. In particolare, se concerne l interpretazione data alla disciplina legale o contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un ambito di sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere - dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, che non può, dunque, risultare condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato che il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dal ricorrente per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorchè il resistente si limiti a negare in radice l esistenza del credito avversario, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti e non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi e sempre che si tratti di fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull an debeatur. Tuttavia l orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente assume che l onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito; ciò poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l affermazione dell erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile ( Cass. 4051/2011; Cass. 9285/2003; Cass. 945/2006). Il convenuto ha quindi l onere di prendere posizione sui fatti costitutivi

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