3 soluzioni per fare fronte al phase-out dell'r22. Reg. CE n. 1005/2009 e il Reg. CE 842/2006

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1 3 soluzioni per fare fronte al phase-out dell'r22-1- riciclo R22» utilizzo di un recuperatore dotato di un distillatore al fine di poter riutilizzare il gas recuperato. Soluzione efficace, rapida ed economica. il miglior gas che puo sostituire l R22 risulta essere l R22 medesimo -2- rigenerazione R22» ritrattamento del gas recuperato allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine. Soluzione poco pratica e molto costosa. -3- adattamento degli impianti al funzionamento con le nuove miscele dopo avere provveduto al recupero del R22 e al lavaggio degli impianti. Reg. CE n. 1005/2009 e il Reg. CE 842/ pag. 8 -

2 Regolamento (CE) N. 303/2008 del 02 aprile 2008 sui requisiti minimi e le condizioni per la certificazione delle imprese e del personale Di seguito alcuni punti essenziali del Regolamento: Articolo 1 - Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all articolo 5 del regolamento CE n. 842/2006 per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d aria e le pompe di calore contenente taluni gas fluorurati Articolo 2 - Campo di applicazione Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività: controllo delle perdite; recupero; installazione; manutenzione o riparazione Si applica alle imprese che svolgono le attività di installazione o manutenzione Paragrafo 3 Non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuata nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d aria. Articolo 4 - Certificazione del personale Il personale che svolge le attività di cui all articolo 2 paragrafo 1, è titolare di uno dei certificati di cui all articolo 5 e all articolo 6 per la categoria corrispondente definita nel paragrafo 2 del presente articolo - pag. 9 -

3 Articolo 5 Certificati rilasciati al personale Un organismo di certificazione, (istituito dalla legislazione e regolamentazione nazionale) rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicato nell allegato per le rispettive categorie. Il certificato conterrà almeno i seguenti dati: 1. nome dell organismo di certificazione, nome completo del titolare e numero di certificato; 2. categoria di certificazione del personale I, II, III, IV e le relative attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; 3. data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. Articolo 8 - Certificati rilasciati alle imprese Un organismo di certificazione [ ] rilascia un certificato a un impresa per una o più delle sue attività, purché questa soddisfi le seguenti condizioni: 1. impieghi personale certificato [ ], in un numero sufficiente da coprire il volume d attività previsto; 2. sia in grado di dimostrare che il personale impegnato [ ] abbia a disposizione gli strumenti necessari per svolgerle. (RECUPERATORE, sistemi CERCAFUGHE e KIT AZOTO). ALLEGATO al Regolamento Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione 1. L esame per ciascuna delle categorie indicate nell articolo 4, paragrafo 2, è costituito da : una prova teorica, indicata con la lettere T nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza; una prova pratica, indicata con la lettere P nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, [ ]. 2. L esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e L esame verte su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7, 8, e 9. Il candidato non è a conoscenza, prima dell esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato. 4. [ ]. - pag. 10 -

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8 D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012 attuativo del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas ad effetto serra Uscito GU n. 93 del 20 aprile in vigore dal 05 maggio 2012 Articolo 1 Finalità a) L individuazione di autorità competenti per la regolamentazione del Regolamento CE 842/2006. b) Le procedure per la designazione degli Organismi di Certificazione. c) Le procedure per la designazione degli Organismi di Attestazione. d) Il rilascio del Certificati provvisori alle persone e alle Imprese e) L acquisizione di dati sulle emissioni in atmosfera. f) I registri definiti dal Regolamento 303/2008. g) L etichettatura delle apparecchiatura come da Regolamento CE 842/2006. Articolo 2 Definizioni E considerato OPERATORE, il proprietario dell impianto a meno che non abbia delegato ad una terza persona (manutentore) l effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell impianto stesso (contratto scritto). L organismo designato all accreditamento: ACCREDIA, unico organismo nazionale di accreditamento e vigilanza. E definita una procedura di accreditamento da parte di ACCREDIA che produrrà uno schema di certificazione che sarà utilizzato dagli Organismi di Certificazione. Gli Organismi di Certificazione valuteranno gli esaminandi attraverso un esame teorico-pratico così com è definito dallo schema e rilasceranno i certificati alle persone. Ogni Organismo di Certificazione depositerà presso ACCREDIA un proprio tariffario che sarà approvato da ACCREDIA. La persona depositerà il proprio certificato presso la Camera di Commercio Regionale che lo inserirà in un apposito Registro! - pag. 15 -

9 Articolo 3 Autorità competenti Il Ministero dell Ambiente si avvale della collaborazione dell Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Le Camere di Commercio regionali rilasceranno i certificati provvisori sia alle Persone che alle Imprese. Articolo 4 Organismo di Accreditamento Le specifiche modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento sono definite mediante un protocollo d intesa far il Ministero dell Ambiente e ACCREDIA. Articolo 5 Organismi di Certificazione Gli Organismi di certificazione (accreditati da ACCREDIA) in base al possesso dei requisiti di conformità alle norme: UNI CEI EN ISO/IEC (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone) e EN 45011(Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti ), verranno designati dal Ministero dell Ambiente. Gli Organismi di certificazione dovranno iscriversi nel REGISTRO istituito dal Ministero dell Ambiente presso le Camere di Commercio regionali. Paragrafo 3 Sullo stesso REGISTRO l Organismi di certificazione inscriverà le Persone e le Imprese che hanno ottenuto il certificato, i rinnovi, le sospensioni e le revoche. Articolo 6 Certificati di Accreditamento e 2 ACCREDIA rilascia i certificati di accreditamento agli Organismi di valutazione delle conformità interessati ad essere designati quali Organismi di Certificazione delle persone e delle Imprese previa approvazione del Ministero dell Ambiente. Entro 60 gg dall entrata in vigore del presente DPR (entro 4 luglio 2012) ACCREDIA trasmette gli schemi di accreditamento al Ministero dell Ambiente che li approva entro ulteriori 60gg. (entro 4 settembre 2012) Nota! Dalla data del 4 SETTEMBRE 2012 sarà possibile effettuare gli esami di certificazione in conformità al presente D.P.R.!!! - pag. 16 -

10 Articolo 7 Organismi di Attestazione È l organismo avente il compito erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di recupero di gas clorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore. Gli Organismi di attestazione(accreditati da ACCREDIA) in base al possesso dei requisiti di conformità alla norma: EN 45011(Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti ), verranno designati dal Ministero dell Ambiente. Gli Organismi di attestazione dovranno iscriversi nel REGISTRO istituito dal Ministero dell Ambiente presso le Camere di Commercio regionali. Paragrafo 3 Sullo stesso REGISTRO l organismo di attestazione inscriverà le Persone che hanno frequentato il corso e ottenuto l attestato, le sospensioni e le revoche. Articolo 8 Obbligo di iscrizione al registro Le persone che svolgono una fra le seguenti attività: controllo delle perdite su impianti con almeno 3kg di gas fluorurati e su impianti ermeticamente sigillati con almeno 6kg; recupero di gas fluorurati; installazione; manutenzione e riparazione. Sono obbligate all iscrizione al REGISTRO entro 60 giorni dalla sua istituzione. Le iscrizioni vengono effettuate in via telematica presso la Camera di Commercio regionale. A partire dalla data di istituzione del registro chiunque intenda svolgere questa attività deve iscriversi preventivamente al registro. L iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati. Articolo 9 Obbligo di Certificazione e attestazione Le persone che svolgono le attività di cui all art. 8 devono possedere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, a seguito del superamento di un esame teorico pratico basato sui requisiti minimi definito negli allegato I del Regolamento CE 303/2008. Le persone in possesso di un certificato provvisorio devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio, il certificato definitivo. Il certificato definitivo durerà 10 anni. Le imprese potranno prendere in consegna impianti con gas fluorurati solo se in possesso del certificato definitivo. Articolo 10 Certificati provvisori Le persone e le Imprese svolgono le attività di cui all art. 8 possono avvalersi di una certificazione provvisoria rilasciata dalla Camera di Commercio Regionale con scadenza definita in sei mesi dalla data del rilascio stesso. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio faranno domanda congiuntamente all iscrizione nel registro attestando di possedere un esperienza professionale di almeno 2 anni nelle mansioni definite all articolo 8. La camera di commercio regionale rilascia il certificato provvisorio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. - pag. 17 -

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