SOGGETTI PASSIVI DELL IMU. I soggetti tenuti al pagamento dell imposta sono:

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1 SOGGETTI PASSIVI DELL IMU I soggetti tenuti al pagamento dell imposta sono: il proprietario d immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; l assegnatario di alloggio, a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla data d immissione in possesso dell alloggio, purché risultante da apposito atto scritto; il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d immissione in possesso dell alloggio, purché risultante da apposito atto scritto; il chiamato all eredità, fin dal momento dell apertura della successione, in caso di accettazione dell eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l apertura della successione e l accettazione dell eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all osservanza degli adempimenti tributari; la società proprietaria degli immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari, in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso (per periodi superiori a 15 giorni si calcola 1 mese intero). ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2 Ad essa può essere associata una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 (magazzini locali di deposito); C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte); anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell abitazione principale e possedute, anche in parte, dallo stesso soggetto passivo che possiede l abitazione principale. ATTENZIONE: Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Passaggio da ICI a IMU - abolizione delle precedenti agevolazioni NON è più prevista l applicazione dell'aliquota agevolata sulle unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti fino al secondo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale. NON è più prevista l equiparazione ad abitazione principale dell unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all estero. NON è più prevista l applicazione dell aliquota agevolata e della relativa detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell art. 2, commi 3, 4, 5, della Legge 431/1998. ESENZIONI - sono esenti dall IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani

3 (compreso il Comune di Fabriano), di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - sono esenti dall IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (compreso il Comune di Fabriano) CALCOLO DELL IMU Per effettuare il calcolo dell imposta da pagare è necessario anzitutto conoscere la rendita catastale degli immobili. Le rendite catastali possono essere verificate sul sito dell'agenzia del Territorio indicando il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali, la provincia e il comune di ubicazione degli immobili. Il valore imponibile su cui applicare l aliquota e l eventuale detrazione previste, ai fini del calcolo dell imposta, si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti previsti dall art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. Per tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente: la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 6. per i terreni agricoli reddito dominicale vigente in catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135. ATTENZIONE La base imponibile è ridotta del 50% nei casi di seguito indicati: fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente e il modello della dichiarazione I.M.U. da presentare entro il 30/09/2012. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. per gli immobili dichiarati inagibili, in seguito al sisma del , con ordinanza sindacale non ancora revocata. Il Comune di Fabriano ha stabilito per l anno 2012 con Delibera di Consiglio n. 53 del le seguenti aliquote I.M.U.: N. TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE ULTERIORE DETRAZIONE 1 Unità immobiliari adibite ad "ABITAZIONE PRINCIPALE" (categorie catastali "da A/1 ad A/9") 2 Pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto, purché comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 4 per mille 200,00 4 per mille La detrazione è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale

5 massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo 3 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal coniuge assegnatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 4 per mille 200,00 cessazione degli effetti civili del matrimonio (quale soggetto passivo dell imposta per l intera abitazione a prescindere dalla titolarità della stessa) 4 Tutte le altre abitazioni (sia locate che non locate) di 9 per mille categoria catastale da A/1 ad A/9 5 Tutte le altre pertinenze (sia locate che non locate) di 9 per mille categoria catastale C/2, C/6, C/7 6 Fabbricati di categoria 10,6 per catastale A/10 (uffici) mille 7 Fabbricati di categoria 10,6 per catastale D/5 mille (banche/assicurazioni) 8 Terreni diversi da quelli 9 per mille La detrazione è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale

6 agricoli e da quelli edificabili 9 Aree edificabili 10 per mille Tutte le altre fattispecie che 10 non rientrano nei punti sopra 9 per mille indicati L obbligo al pagamento decorre dalla data di entrata in possesso dell immobile così come segue: A) per l'abitazione principale e relative pertinenze può essere effettuato: in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna di un terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota dello 0,4% e la detrazione spettante, da corrispondere rispettivamente il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno effettuando il conteggio con le aliquote deliberate dal Comune; in due rate di cui la prima entro il 18 giugno in misura pari al 50% dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota dello 0,4% e la detrazione spettante, e la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, effettuando il conteggio con le aliquote deliberate dal Comune; B) per gli altri immobili deve essere effettuato, in due rate di cui la prima entro il 18 giugno in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota dello 0,76% e la seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, effettuando il conteggio con le aliquote deliberate dal Comune con conguaglio sulla prima rata. ATTENZIONE: L'imposta dovuta in acconto per gli ALTRI IMMOBILI deve essere suddivisa al 50% fra quota dello Stato (cod. 3919) e quota del Comune (cod. 3918). ACCEDI AL PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELL'IMU Pagamento Il pagamento deve essere effettuato mediante Modello F24 utilizzando i codici indicati nella seguente tabella: Tipologia Immobili Codice IMU Quota Comune Codice IMU quota Stato

7 Abitazione principale 3912 Terreni Aree fabbricabili Altri fabbricati Interessi da accertamento 3923 Sanzioni da accertamento 3924 Gli stampati dei mod. F24 in bianco possono essere scaricati e compilati dal sito dell Agenzia delle Entrate, oppure ritirati presso le banche e gli uffici postali. Non è dovuto il versamento dell imposta quando l importo totale dovuto (annualmente annualmente) non supera Euro 12,00. DICHIARAZIONE I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è nuovamente tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre RAVVEDIMENTO OPEROSO Nel caso di parziale o omesso versamento dell'imposta il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso". Le modalità sono indicate nella scheda allegata. Normativa D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011; D.Lgs. n. 23/2011; D.Lgs. n. 504/1992, limitatamente alle norme compatibili

8 L istituto del ravvedimento operoso prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni mediante il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione commessa. L art. 1 comma 20 della Legge n. 220 del 13/12/2010 ha modificato le misure sanzionatorie da applicare in caso di ravvedimento operoso, previste dall art. 13 del D.Lgs. 472/97, così come modificato dall art. 16 comma 5 del D.L. 185 del 29/11/2008. VIOLAZIONE relativa al VERSAMENTO Il D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011 (manovra correttiva 2011), ha istituito la possibilità di usufruire del cd. ravvedimento sprint, in base al quale la sanzione minima viene ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Pertanto, le misure sanzionatorie da applicare, in caso di ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento dell'acconto e/o del saldo, sono quelle di seguito indicate: 1. Ravvedimento sprint - la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza e, in tal caso, l importo totale da versare è dato dalla somma di: - l imposta omessa in tutto o in parte; - gli interessi legali (fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio; la sanzione ridotta, da calcolare sull importo non versato, come da schema: Giorni Sanzione 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3,0% 2. Ravvedimento operoso anno 2012: - la violazione viene sanata dal 15 al 30 giorno dalla scadenza e, in tal caso, l importo totale da versare è dato dalla somma di: l'imposta omessa in tutto o in parte; gli interessi legali (fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio; la sanzione ridotta, pari al 3% dell'importo non versato.

9 - la violazione viene sanata oltre 30 giorni dalla data di scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale è stata commessa la violazione. In tal caso, l importo totale da versare è dato dalla somma di: l'imposta omessa in tutto o in parte; gli interessi legali (fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio; la sanzione ridotta, pari al 3,75% dell'importo non versato. Si precisa che in caso di ravvedimento operoso per l anno 2012 il versamento delle sanzioni e degli interessi deve avvenire unitamente all imposta dovuta, utilizzando i relativi codici tributo su indicati, tramite modello F/24. MODULISTICA MODELLO F24 ORDINARIO (157 KB) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA AI FINI DELL ESENZIONE IMU PER I FABBRICATI RURALI (40 KB) AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ ED EFFETTIVO NON UTILIZZO (RIDUZIONE IMU AL 50%) - ANNO 2012 (65 KB) NORMATIVA DI RIFERIMENTO - D.L. 201/201 1 art.13 - D.lgs. 23/2011 INFORMAZIONI DOVE RIVOLGERSI: UFFICIO TRIBUTI Indirizzo P.zzale 26 settembre Fabriano Telefono Fax Orario lun. mer. ven mar. e gio

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