Comune di Ortona Dei Marsi
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- Alfonsina Valentini
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1 Premessa I.M.U. L anno 2014 è caratterizzato dall entrata in vigore della IUC (imposta unica comunale) prevista dalla Legge 147 del Come indicato nella norma citata l imposta si articola in due componenti: - la componente patrimoniale, costituita dall imposta municipale propria (IMU), di cui all art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; - la componente servizi, articolata a sua volta: - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all art. 1, commi , della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all art. 1, commi , della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In queste pagine si vuole approfondire l applicazione dell IMU, istituita con l art. 13 del Decreto Legge 201/2011 e più volte modificata fino a divenire una parte della IUC, pur mantenendo la maggior parte degli elementi fondamentali e dei metodi di calcolo degli anni precedenti. Sicuramente non è possibile trattare ogni casistica, quindi per casi o situazioni particolari è sempre possibile rivolgersi all Ufficio Tributi del Comune. Si ricorda che: con deliberazione n. 14 del 12/06/2014 è stato approvato il regolamento per l applicazione dell imposta unica comunale componente I.M.U. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del sono state modificate le aliquote e detrazioni IMU per l anno Tali aliquote dovranno essere considerate per il pagamento del saldo di dicembre Aliquote e detrazioni stabilite dal Comune di Ortona Dei Marsi (Deliberazione di CC n. 18 del ) Come già indicato per il versamento del saldo occorre tenere conto delle aliquote stabilite per l anno 2014 che sono: Aliquote aliquota per abitazione principale di Cat. A/1-A/8-e A/9 e relative pertinenze: aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili:: aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D ( 7,6 % riservato allo stato) 4,7 per mille; 8,0 per mille; 8,0 per mille:
2 Detrazioni Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di Cat. A/1-A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; Condizioni per l applicazione dell aliquota ridotta per gli immobili in uso gratuito Per l applicazione dell aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti il proprietario o l usufruttuario deve produrre all Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di pagamento dell imposta per l anno di competenza, e comunque prima di applicare l agevolazione in sede di versamento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che avrà valenza anche per gli anni successivi, fintanto che sarà prevista l aliquota agevolata o sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno delle condizioni, contenente: - Cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del soggetto concedente, - Dati catastali e ubicazione dell alloggio posseduto e concesso in uso gratuito, ed eventuali relative pertinenze, il relativo titolo di proprietà e la quota di possesso, -Cognome, nome luogo e data di nascita, codice fiscale e legame di parentela del soggetto a cui l immobile è dato in uso gratuito, nonché la data di decorrenza del beneficio, - La dichiarazione che la persona a cui è concesso in uso gratuito l immobile è ivi residente e che non fa parte del nucleo familiare del soggetto concedente. Il modello per la dichiarazione di concessione in uso gratuito può essere reperito presso l ufficio tributi o sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, IMU 2014: LA RIDEFINIZIONE DELL IMPOSTA L anno 2013 ha visto numerosi cambiamenti di normativa che alla fine hanno ridisegnato diverse parti dell IMU, questa revisione normativa è terminata con la Legge 147/2013 che ci permette di inquadrare alcuni elementi fondamentali dell IMU per l anno Di seguito si segnalano le più importanti novità. Immobili per cui non è più dovuta IMU Come noto nel corso del 2013, con diversi interventi legislativi, sono state esentate dall IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si segnala che con l abolizione dell IMU dovuta per l abitazione principale non è stata fatta alcuna modifica alla definizione di abitazione principale, quindi tutto ciò che non rientra nella definizione di abitazione principale va pagato entro le normali scadenze dell imposta. Ad esempio chi possiede
3 un abitazione e due garage (categoria C6) dovrà provvedere al pagamento di un garage, in quanto per l IMU solo un garage può essere considerato di pertinenza, il secondo rientra tra gli altri fabbricati. Comunque per una più puntuale definizione di abitazione principale e di pertinenza si rimanda ai paragrafi successivi, qui invece si vuole mettere in luce come le esenzioni riguardano anche tutta una serie di immobili sui quali, per gradi successivi durante l anno 2014, la legge ha stabilito che l IMU non è più dovuta ed in particolare: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni, - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, - l unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, - i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; N.B.: Naturalmente rimangono in vigore le esenzioni dall articolo 7 del Dlgs 504/1992 richiamate dalla normativa dell IMU, tra queste si ricorda quella prevista dalla lettera h) che esenta i terreni agricoli ubicati in area montana. Per i terreni agricoli il Comune di Ortona Dei Marsi è classificato in area montana e quindi gli stessi sono esenti da IMU. Scomposizione del gettito IMU Già dal 2013 è entrata in vigore una diversa scomposizione dell imposta dovuta al Comune e quella dovuta allo Stato. Infatti a differenza dell anno 2012 l IMU sugli altri fabbricati e sulle aree edificabili va versata per intero al Comune. Solo i fabbricati del gruppo catastale D invece devono essere versati interamente allo Stato fino all aliquota dello 0,76 per cento, mentre la maggiorazione dello 0,27 per cento va versata al Comune con le modalità descritte in seguito. Si tenga conto che i fabbricati in categoria D normalmente sono immobili legati alle imprese (capannoni, alberghi, banche, supermercati) e andranno comunque versati allo Stato anche se sono sfitti o sono diventati improduttivi, l unico riferimento da tenere in considerazione è la categoria catastale. Ciò significa che l importo da versare va suddiviso diversamente nei diversi codici tributo, quindi: - per i fabbricati D si devono usare i codici 3925 IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D compresi i D10 (Quota riservata allo Stato)
4 3930 IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D INCREMENTO COMUNE (Quota riservata al Comune per l aliquota che eccede il 0,76 %) - per tutti gli altri fabbricati si deve usare esclusivamente il codice: 3918 ALTRI FABBRICATI (quota riservata al Comune per tutti gli altri immobili); - per le aree edificabili si deve usare esclusivamente il codice 3916 AREE FABBRICABILI (quota riservata al Comune); Chi deve pagare I soggetti passivi dell IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono: i proprietari di immobili comprese le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Per i proprietari di abitazioni principali non classificate nelle categorie A1, A8 e A9 ricordiamo che l IMU non è dovuta. Se però si posseggono pertinenze che eccedono la definizione di abitazione principale queste dovranno essere versate entro le normali scadenze (16 giugno e 16 dicembre). Per i terreni agricoli il Comune di Ortona Dei Marsi è classificato in area montana, quindi gli stessi sono esenti ai sensi dell articolo 7, lettera h) del Dlgs 504/1992 che è applicabile anche per l IMU. Si ricorda che anche i fabbricati strumentali all agricoltura rientrano nell esenzione dall IMU per l anno i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compreso il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite ai sensi dell articolo 540 del C.C.), enfiteusi, superficie sugli stessi, sempre che non siano adibiti ad abitazione principale, i concessionari di aree demaniali, i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per quanto riguarda la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale si registra una sostanziale novità in materia di IMU. La normativa infatti stabilisce che, ai soli fini IMU, l assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Di conseguenza, diversamente da quanto avveniva per l ICI, tenuto al pagamento è per intero il coniuge a cui è assegnata. Anche in questo caso se si tratta di abitazione principale l IMU non è dovuta a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9. Quando pagare Il pagamento dell IMU per l anno 2014 deve essere effettuato in due rate: ACCONTO: l importo deve essere calcolato pari al 50% dell imposta dovuta per il 2014, calcolata sulle aliquote stabilite per l anno 2013, e versato entro il 16 giugno 2014;
5 SALDO: l importo deve essere pari al saldo dell imposta dovuta per l intero anno sulla base delle aliquote stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del Il termine per il pagamento del saldo è fissato al 16 dicembre Nel caso ci si dimentichi di versare l IMU entro i termini è possibile eseguire il ravvedimento. Tale istituto, introdotto dal Decreto legislativo 472/1997, permette in caso di ritardo nel pagamento non superiore a 30 giorni o entro il termine per la dichiarazione (30 giugno dell anno successivo), di versare l imposta, gli interessi e di usufruire di una sanzione ridotta. In particolare la sanzione viene mitigata a seconda dei giorni di ritardo in base alla seguente tabella: Pagamento tardivo entro 15 giorni dalla scadenza Pagamento tardivo dopo 15 giorni dalla scadenza fino al 30 giorno dalla scadenza. Pagamento tardivo dopo 30 giorni dalla scadenza e per il 2013 entro il Importo sanzione 0,2% per ogni giorno di ritardo 3,00% 3,75% Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi. Il tasso applicabile è quello legale maturato giorno per giorno e calcolato sull imposta tardivamente versata. Si ricorda che il tasso legale dal al era fissato nella misura del 2,5% annuo, dal è fissato nella misura del 1% annuo. Come pagare Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, anche in modo telematico, la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici: CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ORTONA DEI MARSI: G142 CODICI TRIBUTO: 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (solo per quelle non abolite); 3916 AREE FABBRICABILI (quota riservata al Comune); 3918 ALTRI FABBRICATI (quota riservata al Comune per tutti gli altri immobili); 3925 IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D compresi i D10 (Quota riservata allo Stato) 3930 IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D INCREMENTO COMUNE (Quota riservata al Comune per l aliquota che eccede il 0,76 percento)
6 è prevista l intera devoluzione del gettito IMU sugli altri fabbricati e sulle aree, eccetto i fabbricati in categoria D, al Comune, per cui: il codice 3918 va usato per gli altri fabbricati di qualsiasi tipo che vanno versati per intero al Comune, il codice 3916 va usato per le aree edificabili che vanno versate per intero al Comune il codice 3925 va usato per i fabbricati in categoria D che vanno versati allo Stato nella misura del 7,6 il codice 3930 dovrà essere usato per i fabbricati in categoria D per l aliquota eccedente lo 7,6 si richiama in tal senso quanto stabilito dal comune in materia di aliquote. L IMU può essere versata anche attraverso apposito bollettino di conto corrente postale (distribuito negli uffici postali). Il modello di bollettino è stato approvato con Decreto del Ministero delle Finanze del Si fa presente che il numero di conto corrente postale è unico per tutta Italia e nel bollettino andranno indicati il codice catastale del comune e tutti i dati riferiti al versamento IMU come per il modello F24. Si segnala inoltre che nel regolamento IMU del Comune di Ortona Dei Marsi è stato introdotto un limite minimo di versamento. In particolare si stabilisce che i versamenti non devono essere eseguiti se l imposta totale annua dovuta dal singolo contribuente risulta inferiore a 12,00. Nel caso in cui l acconto dovesse risultare inferiore a 12,00, ma l imposta totale superiore a tale soglia, è facoltà del contribuente versare l intero importo a saldo. Su quale base imponibile si calcola l imposta La BASE IMPONIBILE è così costituita: 1) per i fabbricati iscritti al Catasto il valore imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%: x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A/10), C/2, C/6 e C/7; x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5; x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5; x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5) (il coefficiente 65 è stato introdotto dal 2013, per il 2012 il moltiplicatore del gruppo catastale D era pari a 60); x 55 per i fabbricati della cat. C/1. (esempio per abitazione con rendita catastale pari a 500 : valore imponibile = 500 x 1,05 x 160 = ) 2) per i fabbricati non iscritti al Catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. 3) per i terreni agricoli come già segnalato è vigente l esenzione per i comuni montani prevista dall articolo 7, lettera h) del Dlgs 504/1992 che è applicabile anche per l IMU. Attenzione però in quanto
7 è stata data la facoltà di rivedere con decreto ministeriale l elenco dei comuni montani sulla base dell altitudine riportata nell elenco comuni predisposto dall ISTAT. Per ora non vi è stata alcuna revisione, quindi il Comune di Ortona Dei Marsi continua a godere dell esenzione per i terreni agricoli. 4) per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio con riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ottenuto in tal modo un valore al mq bisogna moltiplicato per i metri quadrati del terreno in questione. I terreni edificabili del comune di Ortona Dei Marsi possono essere desunti dai fogli mappali riportati nel presente sito. Secondo la definizione contenuta nell articolo 36 del DL 223 del , convertito nella Legge 248/2006, un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. Quindi dovranno essere considerati edificabili tutti i terreni previsti come tali nella delibera di adozione del PGT con l effetto che i terreni che non erano edificabili nel vecchio piano regolatore e lo sono diventati nel nuovo PGT saranno da considerare soggetti ad imposta dal Si segnala infine con il regolamento IUC componente IMU, art. 13, è previsto che il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Tali valori sono fissati per agevolare il contribuente nella determinazione dell imposta dovuta e per ridurre l insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992. Tale deliberazione di Giunta non è ancora stata approvata e quindi per la valutazione delle aree occorrerà far riferimento al valore di mercato o indicativamente alla delibera di G.C. n. 18 del Si ricorda inoltre che: l imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero. l imposta deve essere calcolata rapportandola alla propria percentuale di possesso del fabbricato. NB: Per quanto riguarda la possibilità di eseguire i versamenti congiunti, che era ammessa nell ICI, si ritiene che la stessa non sia più possibile per l IMU. Si fa presente infatti che: - l IMU ha parzialmente assorbito l IRPEF fondiaria dei fabbricati non locati a partire dal 2012, - è stabilita già in origine con aliquote differenziate. Tutte queste caratteristiche inducono a pensare che i versamenti debbano essere eseguiti da ciascuno per la propria quota di possesso e con l aliquota della sua specifica situazione. Ad esempio nel caso di due fratelli Tizio e Caio proprietari del 50% di due appartamenti, supponendo che Tizio abiti in un appartamento e Caio nell altro, Tizio dovrà versare come altro fabbricato la sua quota di proprietà del 50% dell appartamento dove vive Caio e allo stesso modo Caio dovrà versare il 50% della sua quota di proprietà dell appartamento dove abita Tizio.
8 Definizione di abitazione principale e di pertinenza Come già ricordato sono state esentate dall IMU le abitazioni principali le relative pertinenze, eccetto che per alcune categorie catastali A1, A8 e A9. Ecco perché è importante definire cosa s intende per abitazione principale nella disciplina dell IMU, in modo da comprendere cosa è possibile non pagare e cosa invece deve essere versato. La disciplina dell IMU introduce una definizione di abitazione principale e di pertinenza molto restrittiva che si ritiene utile riportate per intero: Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Si segnala la notevole diversità rispetto all ICI e quindi per decidere in merito al pagamento di giugno si ponga attenzione al fatto che: si indica chiaramente che abitazione principale può essere un unica unità catastale, quindi il proprietario di due unità immobiliari, anche se ha provveduto a renderle comunicanti, non potrà avere l agevolazione su entrambe a meno che non proceda alla fusione catastale delle stesse; rientrano nel regime agevolato di pertinenza al massimo un garage (C6), una cantina (C2) e un tettoia (C7). Se si posseggono due garage senza possedere cantina o tettoia comunque solo uno dei due garage potrà essere pagato come pertinenza dell abitazione principale; perché vi sia abitazione principale serve sia il requisito formale della residenza anagrafica che quello effettivo della dimora. Il Comune quindi effettuerà il doppio controllo dell iscrizione nei registri anagrafici e della verifica che effettivamente l unità immobiliare sia abitata da chi gode l agevolazione. Inoltre l ultima versione della norma indica che abitazione principale è l unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Quindi nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per le abitazioni principali ancora tenute al pagamento (categorie A1, A8 e A9) si segnala che sono previste le seguenti DETRAZIONI: una detrazione base di 200,00 prevista dalla legge e confermata dalla deliberazione n. 18 del di Consiglio comunale. Tale detrazione si applica fino a concorrenza dell ammontare dell imposta dovuta e va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Ciò significa che la
9 detrazione non può superare i 200,00 e può essere applicata alle pertinenze solo se non trova capienza sull abitazione. Deve quindi essere rapportata ai mesi in cui dura la condizione di abitazione principale ed è goduta in parti uguali dai soggetti tenuti al pagamento dell imposta che sono residenti e dimoranti nell immobile. Assimilazioni all abitazione principale stabilite dal Comune di Ortona Dei Marsi con il regolamento IMU Il Comune di Ortona Dei Marsi con il regolamento I.U.C I.M.U. ha stabilito di considerare abitazione principale l unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si fa presente che per ottenere tale agevolazione, il soggetto passivo dovrà attestare la sussistenza delle condizioni sopra richieste mediante presentazione, all'ufficio Tributi, di apposita dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) entro 90 giorni dalla data in cui tali condizioni si sono verificate. Se presentata successivamente, l agevolazione avrà effetto dalla data di consegna all Ufficio. A parità di requisiti, la dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi. Inoltre si fa presente che l art. 10 del regolamento IMU già dall anno impositivo 2014, considera abitazione principale l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata. Si segnala inoltre che con il D.L. 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 è stato introdotto l articolo 9 bis che stabilisce:"a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Dal 2015 quindi i cittadini AIRE, che siano già pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza, potranno essere esenti da IMU per una sola unità immobiliare posseduta in Italia, non locata e non data in comodato. Sempre dal 2015 gli stessi soggetti avranno anche diritto alla riduzione di 2/3 su TARI e TASI. Tali disposizioni non si applicano a chi risiede all estero ma non è pensionato. Riduzioni d imposta Per l IMU sono previste le seguenti agevolazioni: Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (e di fatto non utilizzati) la base imponibile viene ridotta del 50%. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Nella dichiarazione sostitutiva l inagibilità inabitabilità dovrà essere dettagliatamente motivata, anche allegando idonea documentazione fotografica. Si ricorda che sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di
10 perizia all'ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Con il regolamento IMU il Comune di Ortona Dei Marsi ha stabilito che la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, è accertata in presenza di tutte le seguenti caratteristiche: - le condizioni di degrado sono tali da pregiudicare l incolumità degli occupanti; - mancanza di ogni sistema di riscaldamento; - mancanza di impianti elettrici - mancata disponibilità di servizi igienici; - mancata disponibilità di acqua potabile; - mancata disponibilità di servizio cucina (per le abitazioni) La stessa riduzione del 50% della base imponibile viene applicata anche ai fabbricati di interesse storico o artistico del Codice sui beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Dichiarazione IMU Con Decreto ministeriale del è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni. La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. A tale termine si è giunti dopo numerose modifiche e rinvii con l entrata in vigore del D.L. 35/2013 che ha modificato il termine a regime della presentazione della dichiarazione IMU, fissandola nel 30 giugno dell anno successivo a quello di variazione. Si fa presente che con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione sono stati stabiliti i casi in cui bisogna presentare la dichiarazione IMU. Si tratta delle situazioni di immobili che godono di riduzioni d imposta o per i quali i Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell imposta. Per tutte le diverse casistiche si rimanda alle istruzioni ministeriali che sono disponibili sul sito Si segnala che la dichiarazione IMU non dovrà essere presentata in caso di successione, in quanto le denunce di successione vengono trasmesse ai comuni dall Agenzia delle Entrate, o di modifica della soggettività passiva attraverso atto notarile, in quanto ai Comuni viene trasmesso il MUI (modello unico informatico) che il notaio è tenuto a compilare quando redige l atto notarile. Allo stesso modo per tutte le variazioni catastali, compresi i nuovi accatastamenti, non è prevista la dichiarazione IMU, in quanto tali dati sono consultabili dai Comuni attraverso l accesso alla banca dati catastale.
11 Si segnala inoltre che, in generale, non sussiste l obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Infatti come già indicato per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Quindi il comune è a conoscenza delle risultanze anagrafiche da cui desumere se si è in presenza di abitazione principale. Tuttavia si deve precisare che un eccezione si verifica nell ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale. In questo caso la norma stabilisce che le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Di conseguenza, in questa situazione particolare, il soggetto che beneficia delle agevolazioni per l abitazione principale è tenuto a presentare la dichiarazione IMU. Si segnala infine, come stabilito dall articolo 2, comma 5 bis del DL 102/2013, convertito dalla Legge 124/2013, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata: - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce), - per l unico immobile posseduto dal personale delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura assimilato all abitazione principale, con le caratteristiche indicate nella parte iniziale di queste istruzioni. A chi rivolgersi per ulteriori informazioni L ufficio tributi è a disposizione per informazioni nei seguenti orari: Il lunedì ed il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; Il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. Calcolo IMU Il calcolo IMU per il Comune di Ortona Dei Marsi ed eventualmente anche per altri comuni, può essere effettuato on-line cliccando sull apposito logo presente nella home del sito.
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