RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

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1 Anno Pubblicazione semestrale Volume XLIII Numero 21! RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE!!!! Fondata fondata da Antonio Scialoja, ripresa da Antonio Lefebvre d Ovidio, continuata da Elda Turco Bulgherini ARACNE

2 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE fondata da Antonio Scialoja ripresa da Antonio Lefebvre d Ovidio continuata da Elda Turco Bulgherini rivista semestrale Direzione e Redazione Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di Diritto Pubblico via Bernardino Alimena, Roma redazione@rivdirnav.org direzione@rivdirnav.org Condizioni di acquisto Italia Abbonamento annuale euro 80,00 Fascicolo euro 45,00 Estero Abbonamento annuale..... euro 100,00 Fascicolo euro 60,00 Per ordini Telefax: e mail: info@aracneeditrice.it Skype: aracneeditrice Modalità di pagamento 1. Bonifico intestato ad Aracne editrice int.le S.r.l. IBAN: IT87X X33 Causale: Abbonamento Rivista del Diritto del la Navigazione 2. Contrassegno postale 3. Carta di credito (acquisto on line) Autorizzazione n. 444 del 30 dicembre 2009 Tribunale di Roma Editore Aracne editrice Int.le S.r.l. via Quarto Negroni, Ariccia (RM) info@aracneeditrice.it Elda Turco Bulgherini 2014 Gli Autori 2014 I diritti di traduzione, di memorizzazione e let tronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. ISSN ISBN La pubblicazione della Rivista è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Manfredi Lefebvre d Ovidio e di Silvia Lefebvre d Ovidio. La «Rivista del Diritto della navigazione» è documentata nell Archivio DoGi dell Istituto di Teoria e Tecniche dell Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

3 SOMMARIO CRITERI DI REFERAGGIO Gli scritti, che compaiono nelle rubriche «articoli», «varietà» e «note a sentenza», sono assoggettati a referaggio, con il sistema del «doppio cieco» («double blind peer review process») e nel rispetto dell anonimato sia dell autore che dei revisori (previa verifica di coerenza con i temi di interesse della Rivista da parte del Direttore). La valutazione è affidata a due esperti del tema trattato, designati dal Direttore preferibilmente fra i componenti del Comitato Scientifico che rivestano, o abbiano rivestito, la posizione di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o posizione equivalente nelle università straniere. I revisori formuleranno il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza rispetto all ambito disciplinare; originalità dello scritto; adeguatezza della dottrina citata; adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; chiarezza del processo logico. Sulla base di tali parametri, i revisori potranno formulare i seguenti giudizi: a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in maniera sostanziale; d) da rigettare. La revisione avverrà in maniera che ciascun autore riceva l esito della revisione possibilmente entro 20 giorni dall invio del proprio elaborato redatto nel rispetto delle regole redazionali. La conformità dello scritto alle regole di redazione (rinvenibili sul sito web sarà valutata dal comitato di redazione. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal Direttore, salvo casi particolari in cui il Direttore medesimo provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell elaborato. Il Direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio. III

4 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 2014 REVIEW PROCESS The manuscripts which appear in the sections «Articles», «General» and «Notes on Cases» are subject to preliminary review by the Editor in order to check their coherence with the subjects of interest of the Review. Subsequently, the manuscripts are subject to assessment by referees with the double blind peer review process, assuring anonymity of authors and referees. The evaluation process is conducted by two experts in the subject matter, selected by the Editor preferably from members of the Scientific Committee who hold or have held the position of tenured university professor in an Italian university or an equivalent position in a foreign university. The referee reports will take into consideration the following parameters: originality of the manuscript; clarity of logical process; accuracy of citations of scholars writings, laws and court decisions; notes of cases reflecting the subject matter of the Review. On the basis of these parameters, the referees can conclude in their reports that the manuscript is: a) publishable without changes; b) publishable subject to changes; c) to be substantially redrafted; d) to be refused. The review process will be made so that each author will receive the decision, if possible, 20 days after submission of the manuscript, drafted according to the editorial guidelines. Compliance of the manuscript with editorial guidelines (available online at will be evaluated by the Editorial Board. In case of disagreement between the two referees, the Editor may decide that the manuscript is to be published, or the Editor, in particular cases, will timely appoint a third referee to evaluate the manuscript. The Editor may decide not to submit to evaluation requested manuscripts or of particularly prestigious authors. IV

5 SOMMARIO SOMMARIO Articoli: GIORGIA M. BOI, Messa a disposizione della nave e trasporto delle merci: le tendenze rinvenibili nei Charterparty Forms... pag. 3 Use of Ship and Carriage of Goods: Trends in Charterparty Forms (Abstract)...» 24 MAURO CASANOVA, MONICA BRIGNARDELLO, I diritti dei passeggeri marittimi in caso di danni alla persona, al bagaglio ed al veicolo...» 27 The Rights of Passengers travelling by Sea in Case of Personal Injury, Damage to Baggage and to Vehicle (Abstract)...» 76 FRANCESCO MORANDI, Le condizioni generali del trasporto ferroviario di persone e bagagli...» 79 General Conditions of the Contract of Carriage of Passengers and Baggage by Rail (Abstract)...» 104 FRANCESCA PELLEGRINO, La sicurezza marittima prima e dopo il naufragio della Concordia...» 107 Maritime Safety before and after the Concordia Case (Abstract)...» 151 JUAN LUIS PULIDO BEGINES, El problema de los cauces para reclamar la responsabilidad civil por contaminación marina por hidrocarburos (a propósito de la sentencia del Prestige)...» 153 The Problem of the Means to Claim Civil Liability for Marine Pollution by Hydrocarbons (Abstract)...» 182 ELISABETTA G. ROSAFIO, Wet-Lease e tutela del passeggero...» 185 Wet-Lease Contract and Protection of Passenger (Abstract)...» 206 GRETA TELLARINI, Il ricorso a personale armato come misura antipirateria: l impiego di guardie giurate private a bordo delle navi mercantili italiane...» 207 Use of Armed Personnel as a Measure against Piracy: Employment of Private Armed Guards on Board Italian Merchant Ships (Abstract)...» 245 V

6 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 2014 Varietà: LORENA AMBROSINI, Il recesso del turista... pag. 249 Withdrawal of the Tourist (Abstract)...» 286 ANGELO BOGLIONE, L assicurazione della «Costa Concordia» e la protezione P&I...» 289 The Insurance of «Costa Concordia» and the P&I Protection (Abstract)..» 320 RAFFAELLA PIERMARINI, L evoluzione della normativa sulle navi cisterna: dal «phasing out» dello scafo singolo alle problematiche connesse con la loro dismissione...» 323 The Evolution of Tanker Regulation from Phasing Out of Single Hulls to Problems Connected with Taking them out of Service (Abstract)...» 352 Note a sentenze: ALESSIO CLARONI, Sull «indennizzo» dovuto al passeggero in caso di ritardo del trasporto ferroviario dipeso da forza maggiore...» 362 LUIGIA DI GIROLAMO, La condanna della Corte di giustizia dell Unione europea nei confronti dell Italia in punto all attività di determinazione dei diritti di accesso all infrastruttura ferroviaria: il nuovo riparto di competenze tra soggetti regolatori ed il ruolo della Autorità di regolazione dei trasporti...» 380 GIOVANNI PRUNEDDU, Spunti dal caso «Prestige» sulla posizione del comandante...» 518 CHIARA VAGAGGINI, Servizi di crociera marittima tra porti di uno stesso Stato...» 413 Osservazioni a sentenze: ENRICO ATTILI, Servizi tecnico-nautici: il Tar distingue tra automanovra ed autoproduzione e chiarisce in ordine alla loro obbligatorietà...» 483 NUNZIA LIBERATOSCIOLI, La clausola di proroga della giurisdizione nella polizza di carico: normativa applicabile, requisiti formali ed efficacia verso i terzi...» 449 VI

7 SOMMARIO ALFONSO MIGNONE, Fatto del danneggiato ed esonero di responsabilità del vettore marittimo di persone... pag. 434 Sentenze: Comandante di nave Ordine dell autorità marittima di far rimorchiare la nave Competenza esclusiva (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 Diritto processuale Trasporto aereo di persone Competenza territoriale Foro del consumatore Contratto concluso per via telematica (Giud. Pace Ancona 13 febbraio 2013, n. 134)...» 464 Diritto processuale Trasporto aereo di persone Convenzione di Montreal Giurisdizione Competenza funzionale e territoriale (Giud. Pace Ancona 13 febbraio 2013, n. 134)...» 464 Ferrovie Articolo 4, 1, dir. 2001/14/Ce Principio dell indipendenza gestionale del gestore dell infrastruttura ferroviaria Inadempimento dell Italia (C. giust. Ue, sez. I, 3 ottobre 2013, causa 369/11)...» 374 Ferrovie Trasporto ferroviario di cose Trasporto ferroviario di persone Direttiva 2001/14/Ce Imposizione dei diritti per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria (C. giust. Ue, sez. I, 3 ottobre 2013, causa 369/11)...» 374 Giurisdizione Art. 23 reg. Ce n. 44/2001 Clausola di proroga della giurisdizione Efficacia nei confronti del cessionario del credito (Trib. Napoli 5 aprile 2013, n. 4445)...» 442 Giurisdizione Trasporto marittimo di cose Art. 23 reg. Ce n. 44/2001 Art. 4 l. n. 218/1995 Clausola di proroga della giurisdizione Polizza di carico redatta su modulo predisposto e sottoscritto dal solo vettore (Trib. Napoli 5 aprile 2013, n. 4445)...» 442 Inquinamento marino Inquinamento da spandimento in mare di idrocarburi trasportati alla rinfusa Soggetti responsabili Proprietario della nave IOPCF CLC Convenzione Fund (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 VII

8 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 2014 Inquinamento marino Misure di emergenza Porto-rifugio Allontanamento dalla costa Scelta Valutazione della soluzione Rilevanza penale (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)... pag. 497 Nazionalità della nave Navigazione sotto bandiera di convenienza Irrilevanza penale (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)..» 497 Reati Fatto costitutivo Prova (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 Reati Reati contro l ambiente Condizioni marittime avverse Navigazione con nave in stato di navigabilità Marinai esperti Imprudenza grave Insussistenza (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 Reati Reati contro l ambiente Navigazione marittima Sinistro Cause Prova (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 Reati della navigazione marittima Disobbedienza all autorità marittima Responsabilità civile Quantificazione (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 Reati della navigazione marittima Disobbedienza all autorità marittima Ritardo nell ottemperare all ordine dell autorità Consultazioni con l armatore Non giustificano il ritardo (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 Registri di classe Controlli sulla sicurezza della nave Inopportunità dell affidamento a soggetti privati (Aud. prov. La Coruña 13 novembre 2013)...» 497 Servizi tecnico-nautici Obbligatorietà Autoproduzione (Tar Lazio- Roma, sez. III ter, 17 gennaio 2014, n. 641)...» 472 Servizi tecnico-nautici Ormeggio Automanovra della nave Legittimità Limitazioni Tutela pubblica sicurezza (Tar Lazio- Roma, sez. III ter, 17 gennaio 2014, n. 641)...» 472 Servizi tecnico-nautici Rimorchio Autoproduzione Distinzione rispetto all automanovra (Tar Lazio-Roma, sez. III ter, 17 gennaio 2014, n. 641)...» 472 VIII

9 SOMMARIO Trasporto ferroviario di persone Reg. Ce n. 1371/2007 Indennizzo ex art. 17 Ritardo Esclusione dell esonero dall obbligo di indennizzo in caso di forza maggiore (C. giust. Ue, sez. I, 26 settembre 2013, causa 509/11)... pag. 355 Trasporto marittimo di persone Crociera turistica Danni alla persona del passeggero Fatto esclusivo del terzo Responsabilità del vettore Non sussiste (Trib. Udine 5 marzo 2013, n. 294)...» 431 Trasporto marittimo di persone Crociera turistica Presunzione di responsabilità del vettore Prova dell esclusiva responsabilità del fatto del terzo Esclusione (Trib. Udine 5 marzo 2013, n. 294)...» 431 Trasporto marittimo di persone Reg. Cee n. 3577/1992 Nozione di cabotaggio marittimo Servizi di crociera Crociera con attraversamento della laguna di Venezia, del mare territoriale italiano e del fiume Po Partenza e arrivo nello stesso porto (C. giust. Ue, sez. III, 27 marzo 2014, causa 17/13)...» 407 Atti normativi e materiali vari: Circolare del Ministero dell interno Dipartimento della pubblica sicurezza 25 ottobre 2013 «D. m. 28 dicembre 2012, n. 266, regolamento recante l impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»...» 533 con commento di CARMEN TELESCA, Osservazioni sull istituendo regolamento di servizio per l impiego di guardie giurate in funzione antipirateria...» 539 Segnalazioni bibliografiche: IGNACIO ARROYO MARTÍNEZ (diretto da), Anuario de Derecho Marítimo...» 545 IX

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11 GIORGIA M. BOI ARTICOLI 1

12 2 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 2014

13 GIORGIA M. BOI Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo This writing has been submitted to double blind peer review MESSA A DISPOSIZIONE DELLA NAVE E TRASPORTO DELLE MERCI: LE TENDENZE RINVENIBILI NEI CHARTERPARTY FORMS ( * ) SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I connotati strutturali del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio. 3. Le ipotesi di inquadramento del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio. 4. Il problema della messa a disposizione della nave e del trasporto del carico: le soluzioni offerte dalla disciplina rappresentata nei formulari I formulari di time charters I formulari di noleggio a viaggio. 5. Le tendenze desumibili dai charterparties e gli elementi giustificanti. 1. Introduzione. L esistenza di svariate forme di noleggio di nave che consentono di realizzare trasporti di merce via mare attraverso modalità differenziate in cui vengono a profilarsi variamente le posizioni delle parti contraenti ha da sempre posto numerosi interrogativi tra i quali vanno in particolar modo annoverati quelli aventi ad oggetto sia i contenuti delle obbligazioni assunte dalle parti e delle sottese responsabilità, sia della ripartizione delle medesime; e ciò, non solo ai fini di un più chiaro inquadramento dei comportamenti contrattuali richiesti alle parti ma anche in riferimento ad un altro importante aspetto (sia pure di natura più prettamente concettuale), ovvero quello legato alla necessità di procedere ad una più esatta configurazione giuridica delle due principali forme di noleggio, ovvero del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio ( 1 ). ( * ) Il presente lavoro trae spunto dalla relazione svolta nell ambito del VII European Colloquium on Maritime Law Research, in tema di Contracts in Shipping Flexibility, Foreseeability, Reasonableness, tenutosi a Palermo il settembre ( 1 ) In generale sul noleggio di nave vedasi per la dottrina italiana, a solo titolo di esempio: A. ANTONINI, Il noleggio, in Trattato breve di diritto marittimo, II, I contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore, coordinato da A. Antonini, Milano 2008, 39 ss.; G. AURITI, Contributo allo studio del contratto di noleggio, Milano, 1971, passim; F. BERLINGIERI, Noleggio di nave, in Diritto della navigazione, a cura di M. Deiana, Milano, 2010, 269 ss.; S. FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e dell aeromobile, Roma, 3

14 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 2014 In questa ottica, un tema alquanto dibattuto risulta essere quello attinente la linea di demarcazione tra l obbligazione relativa alla messa a disposizione della nave e l obbligazione di trasportare le merci in rapporto all allocazione delle stesse e delle connesse responsabilità fra le parti contraenti, temi questi, che, avuto riguardo ai vari tipi di noleggio, non solo in oggi non appaiono uniformemente delineati nei vari ordinamenti giuridici ma risultano anche essere oggetto di teorie dottrinali ( 2 ) variamente articolate, le quali, argomentando proprio dalle citate obbligazioni, sono addirittura giunte a propugnare tesi differenti in ordine all inquadramento giuridico di tali contratti. Gli impulsi normativi e gli esiti degli interventi dottrinali hanno certamente permesso di indagare con attenzione sul tema, fornendo interessanti risposte, delle quali si è fatta talvolta portavoce anche la giurisprudenza di settore. Sotto il profilo dogmatico-normativo, tuttavia, siffatte tendenze hanno finito col portare in taluni casi ad una «cristallizzazione» dei connotati ritenuti tipici del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio, ovvero proprio di quelle forme contrattuali in cui la mutevolezza delle esigenze degli operatori (unitamente ad altri fattori, quali, ad esempio, l evoluzione delle tecniche operative e la diversa articolazione dei flussi trasportistici) hanno invece da sempre richiesto doti di grande fluidità e capacità di ra- 1947, passim; A. FIORENTINO, I contratti navali, Napoli, 1959, passim; A. LEFEBVRE D OVIDIO, Noleggio, in Nss. dig. it., XI, Torino, 1965, 289 ss.; A. LEFEBVRE D OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, ed. XIII, Milano, 2013, 410 ss.; G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 1990, 399 ss.; G. ROMANELLI, Profilo del noleggio, Milano, 1979, passim; ID., I contratti di utilizzazione della nave e dell aeromobile, in Il cinquantenario del codice della navigazione, a cura di L. Tullio, M. Deiana, Cagliari, 1993, 22; E. SPASIANO, I contratti di utilizzazione della nave e dell aeromobile, in Studi in onore di Berlingieri, in n.s. Dir. maritt., 1964, 522; ID., Contratto di noleggio, Milano 1986, passim; L. TULLIO, I contratti di utilizzazione della nave e dell aeromobile come categoria generale, in Studi in onore di G. Romanelli, Milano, 1997, 1195; ID., Contratto di noleggio, Milano, 2006, passim; A. XERRI, Noleggio di navi, in Nss. dig. it., XI, Torino, 1965, 289. ( 2 ) È ben nota la diversa collocazione attuata dal nostro legislatore che ha sussunto la disciplina del noleggio a viaggio nell ambito del trasporto, sotto la denominazione di «trasporto di carico totale». V. infra par. 3. Tra i numerosi autori italiani che si sono occupati del tema vedasi ad esempio: M. GRIGOLI, In merito alla distinzione tra noleggio a viaggio e trasporto di carico totale, in Giust. civ., 1977, I, 156; L. TULLIO, I contratti di charter party. Funzione e natura, Padova, 1981, passim. 4

15 GIORGIA M. BOI pido e costante adeguamento, proprio a salvaguardia di queste mutevoli esigenze. In questa ottica, è ben nota la risposta fornita dai formulari di time e di voyage charters, grazie ai quali attraverso edizioni, nel tempo rivedute e corrette, di numerosi forms sia per carichi secchi che per carichi liquidi si è potuto adeguare efficacemente la disciplina di questi contratti alle reali e sempre mutanti esigenze del settore ( 3 ): ciò, in considerazione del fatto che, in virtù del prevalente principio dell autonomia contrattuale, la disciplina rappresentata nei formulari reperibili sul mercato costituisce la primaria fonte di riferimento per la regolamentazione dei contratti di noleggio di nave (che vengono appunto stipulati tramite l utilizzo di uno dei numerosi testi prestampati offerti agli operatori marittimi da importanti organismi internazionali di settore). E proprio analizzando i formulari principalmente in uso ai giorni nostri, che racchiudono le basilari regole cui soggiacciono detti contratti, è dato di reperire indicazioni che si rivelano di estremo interesse ove si voglia approfondire il tema riguardante le interrelazioni tra l obbligazione di messa a disposizione della nave e l obbligazione di trasportare le merci; ciò, scoprendo, inter alia, soluzioni di notevole flessibilità che grazie all introduzione di varie ed articolate previsioni tese a chiarire, in rapporto alle varie fattispecie di noleggio, la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra noleggiante e noleggiatore non solo consentono un sereno approccio all esecuzione del contratto da parte delle parti contraenti, ma permettono anche, sotto un profilo più prettamente teorico, di meglio inquadrare le forme contrattuali del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio. 2. I connotati strutturali del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio. Come è noto, nell ambito dei contratti di utilizzazione della nave, il ( 3 ) La dottrina anglosassone ha spesso sviscerato l essenza dei formulari di time e voyage charters. Così, ad esempio, R. P. COLINVAUX, Carver s Carriage of Goods by Sea, Londra, 1982, passim; G. GILMORE, C. L. BLACK, The Law of Admiralty, ed. II, New York, 1975, passim; B. EDER, D. FOXTON, S. BERRY, C. SMITH, H. BENNETT, Scrutton on Charterparties and Bills of Lading, ed. XXII, Londra, 2011, passim. Sulla valenza e le caratteristiche dei formulari marittimi per la dottrina italiana v. per tutti G. M. BOI, I contratti marittimi. La disciplina dei formulari, Milano, 2008, particolarmente al cap. 1 in cui si dà conto dei connotati generali di detti formulari. 5

16 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 2014 noleggio a tempo ed il noleggio a viaggio si contraddistinguono per alcune caratteristiche peculiari ed al tempo stesso ben differenziate. Il noleggio a tempo ( 4 ) prevede infatti la messa a disposizione della nave per un determinato periodo di tempo dietro versamento di un corrispettivo pagato anch esso a tempo, ovvero a rate anticipate dovute per tutto il periodo stabilito. In tale forma contrattuale sono presenti anche altri profili distintivi che vertono principalmente sul grado di controllo che il noleggiante ha sulla nave, nonché sui rischi e sui costi che gravano sulle parti. In particolare, ed in linea di principio del tutto generale, è possibile rilevare che nel noleggio a tempo il grado di controllo della nave da parte del noleggiante è limitato alla conduzione tecnica della nave, poiché gli ordini che attengono alla gestione commerciale della nave vengono dati direttamente dal noleggiatore al comandante della nave. Di conseguenza sul noleggiante gravano i rischi che attengono alla cosiddetta lavorabilità della nave, ovvero i rischi connessi al funzionamento della stessa, nonché i costi fissi (tra i quali si possono, ad esempio, citare quelli afferenti l assicurazione, l equipaggio, e se il noleggiante è anche proprietario della nave anche i costi d ammortamento). Sono invece a carico del noleggiatore i rischi legati ai profili commerciali, ovvero quelli relativi alla gestione del carico, nonché tutti i costi variabili (tra i quali si possono, ad esempio, ricordare i costi del combustibile, le spese portuali e tutti quelli che normalmente attengono all impiego commerciale della nave). Il contratto di noleggio a viaggio ( 5 ) prevede invece una messa a disposizione della nave per compiere un determinato viaggio (ma talvolta anche vari viaggi, a condizione che siano consecutivi) dietro versamento ( 4 ) Per la dottrina italiana vedasi ad esempio F. BERLINGIERI, Contratto di noleggio a tempo, in Dir. maritt., 1994, 590 ss.; G. M. BOI, Il noleggio a tempo, in I contratti del trasporto, I, Trasporto aereo e marittimo, a cura di F. Morandi, Bologna, 2013, 661 ss.; A. GRAZIANI, Il time-charter, Napoli, 1923, passim. Per la dottrina anglosassone vedasi soprattutto M. WILFORD, T. COUGHLIN, J. B. KIMBALL, Time charters, ed. V, Londra, 2003, passim. ( 5 ) Cfr. nella dottrina italiana, tra gli altri, F. BERLINGIERI, Contratto di noleggio a viaggio nei formulari, in Dir. maritt., 1995, 859 ss.; G. M. BOI, Il noleggio a viaggio, in I contratti del trasporto, I, Trasporto aereo e marittimo, cit., 681 ss. Per la dottrina anglosassone vedasi soprattutto J. COOKE, J. D. KIMBALL, T. YOUNG, D. MARTOWSKI, A. TYLOR, L. LAMBERT, Voyage charters, Londra, 2001, passim; R. VENTRIES, Tanker voyage-charterparties, Londra, 1987, passim. 6

17 GIORGIA M. BOI di un corrispettivo pagato in riferimento alla prestazione concordata e per lo più a viaggio ultimato. Anche la forma contrattuale del noleggio a viaggio si contraddistingue per vari aspetti che vertono principalmente sul grado di controllo che il noleggiante ha sulla nave, nonché sui rischi e sui costi che gravano sulle parti. In particolare, nel voyage charter, è possibile rilevare che il grado di controllo che il noleggiatore ha sulla nave non è più diretto come nel noleggio a tempo, bensì mediato, dal momento che spetta al noleggiante impartire ordini alla nave dopo aver, ovviamente, ricevuto dal noleggiatore i dati necessari e sufficienti per il compimento del viaggio. Per converso, i rischi del noleggiante aumentano perché sono in buona parte a suo carico quelli attinenti l impiego commerciale della nave ed, in ogni caso, quelli che riguardano la navigazione; riguardo ai costi, va poi segnalato che tutti i costi fissi e buona parte dei costi variabili sono a carico del noleggiante. Certamente peculiare è poi la disciplina dei tempi di caricazione e di scaricazione della nave, legata ad un istituto tipico ed esclusivo del noleggio a viaggio, ovvero l istituto delle stallie e controstallie ( 6 ). Come sopra descritto, il noleggio a viaggio rispetto al noleggio a tempo sembra dunque costituire un fenomeno contrattuale legato ad una maggioritaria imposizione di obbligazioni, oneri, rischi e costi a carico del noleggiante ed a un corrispondente, sia pur parziale, alleggerimento della posizione del noleggiatore che sotto certi profili si appalesa meno partecipe e meno coinvolto nell esecuzione del viaggio di quanto non risulti essere il noleggiatore nel noleggio a tempo ( 7 ). ( 6 ) Vedasi in proposito F. BERLINGIERI, Stallie e controstallie, Milano, 1970, passim; M. BRIGNARDELLO, Stallie e controstallie, in Diritto della navigazione, a cura di M. Deiana, Milano, 2010, 431 ss.; L. TULLIO, Stallie e controstallie, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 552 ss. Tra gli autori stranieri v. ad esempio D. DAVIES, Commencement of Laytime, Londra, Hong-Kong, 2006, passim; J. SCHOFIELD, Laytime and Demurrage, Londra, New- York, Hong-Kong, 2011, passim; M. B. SUMMERSKILL, Laytime, Londra, 1982, passim; H. TIBERG, The Law of Demurrage, Londra, 1979, passim. ( 7 ) Trascende dall ottica del presente lavoro entrare nel merito di altre forme contrattuali, quali il Contract of Affreightment (COA) che, in tempi più recenti, si è affiancato alle tradizionali forme contrattuali di noleggio a tempo ed a viaggio, proponendo soluzioni ancora più diversificate. In effetti, in queste nuove forme le posizioni delle parti risultano ulteriormente articolate, dal momento che di norma spetta al noleggiante fornire tutte le prestazioni necessarie al trasferimento periodico di determinati 7

18 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE Le ipotesi di inquadramento del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio. Come si è accennato in precedenza, la diversa conformazione del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio già percepibile dalla sopra accennata breve descrizione delle caratteristiche più salienti di tali forme contrattuali ha costituito la base su cui si è sviluppato un ampio dibattito teso a procedere al loro inquadramento, soprattutto attraverso l evidenziazione delle aree comportamentali rispettivamente attribuibili ad entrambe le parti contraenti. Tale dibattito, invero, non ha sortito esiti uniformanti, sussistendo ancor oggi tendenze di segno opposto che sembrano derivare da una non univoca percezione dell essenza di questi contratti. A fronte di caratteristiche che si appalesano innegabilmente differenziate, va infatti preliminarmente rilevato che nella prassi contrattuale (ed in sintonia con i sistemi di common law) il time charter ed il voyage charter risultano entrambi sussunti nell ambito della categoria dei charterparties di cui costituiscono senza ombra di dubbio le espressioni più significative ed assorbenti: il che dovrebbe dunque costituire indice di una comune matrice da cui promano entrambe le forme contrattuali in oggetto. L unitarietà che, almeno per le ragioni sopra esposte, sembrerebbe trapelare da questo identico inquadramento del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio nella medesima categoria dei charterparties pare, invece, trovare dei limiti ove si considerino sia gli orientamenti assunti dalla disciplina legale presente in alcuni ordinamenti giuridici, diversi da quelli di common law, sia quelle tendenze dottrinali, invero non uniformanti, che si sono espresse privilegiando concezioni differenziate in ordine all essenza dei due contratti, ritenuti avere anime e sostanza differenti in virtù di alcuni fattori che sono stati opportunamente esaltati. In argomento, è sufficiente ricordare a titolo di esempio eclatante come nell ambito del nostro ordinamento giuridico, ben si distingue la quantitativi di merci, là dove il rapporto tra noleggiatore e nave diviene per lo più evanescente. Nel COA sussiste dunque una forte matrice trasportistica. V. per tutti L. TULLIO, Il contract of affreightment, Padova, passim; G. M. BOI, I contratti marittimi. La disciplina dei formulari, cit., 90 ss.; ID., Il contract of affreightment, in I contratti del trasporto, I, Trasporto aereo e marittimo, cit., 703 ss. Per la dottrina anglosassone v. ad esempio L. GORTON, R. IHRE, A Practical Guide to Contracts of Affreightment and Hybrid Contracts, Londra, 1986, passim. 8

19 GIORGIA M. BOI posizione assunta dal codice della navigazione in cui, a fronte di una definizione alquanto generale di «noleggio» contemplata nell art. 384 c. nav. (la cui dizione letterale sembrerebbe far intendere che anche il noleggio a viaggio debba essere sussunto all interno della tipologia dei noleggi), in realtà solo il time charter viene fatto rientrare nel vero e proprio noleggio e viene così disciplinato, là dove il voyage charter risulta essere in buona misura inquadrato e disciplinato nell ambito del diverso contratto di trasporto di merci, assumendo così la denominazione di «trasporto di carico totale o parziale» e venendo ad affiancare il c.d. «trasporto di cose determinate». Infatti, mentre nella prassi contrattuale, come si è detto, il noleggio a viaggio continua ad essere inquadrato e regolamentato nell ambito dei c.d. charterparties (e lo dimostrano i formulari in uso), nel nostro ordinamento tale forma contrattuale non risulta sostanzialmente disciplinata all interno del capo II del titolo I del libro III riguardante il noleggio ( 8 ), bensì nel capo III riguardante il trasporto, e precisamente nella sezione III, dedicata al c.d. «trasporto di carico totale» che, a ben vedere, corrisponde proprio al noleggio a viaggio ( 9 ) in contrapposizione alla sezione IV dedicata al c.d. «trasporto di cose determinate», ovvero al contratto di trasporto avente ad oggetto una o più determinate partite di merci che sono per lo più rappresentate da un diverso documento, quale principalmente la polizza di carico (oppure in oggi anche la seawaybill) ( 10 ). Nel nostro ordinamento, questo diverso inquadramento condi- ( 8 ) In effetti il noleggio a viaggio è ricompreso nella definizione di «noleggio» che compare all art. 384 c. nav. ma non è disciplinato in dettaglio negli articoli seguenti che risultano prevalentemente dedicati a regolamentare aspetti afferenti il noleggio a tempo. ( 9 ) Ciò si ricava in particolar modo dalla circostanza che ivi sono disciplinate le stallie e le controstallie che, come è ben noto, costituiscono un istituto tipico (ed unico) del noleggio a viaggio. ( 10 ) La polizza di carico costituisce il tradizionale e più antico documento del trasporto marittimo e svolge numerose funzioni essendo prova del contratto di trasporto, ricevuta per la presa in consegna del carico da parte del vettore e titolo di credito rappresentativo delle merci. La lettera di trasporto marittimo (seawaybill) che viene ora utilizzata in alcuni comparti dei traffici marittimi e per alcune tratte particolari si differenzia dalla polizza in quanto non è titolo di credito e non può quindi essere negoziata in banca. Sulle diversità tra i due documenti cfr., ad esempio, G. M. BOI, La lettera di trasporto marittimo, Milano, 1990, cap. IV. 9

20 RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 2014 viso da autorevole dottrina ( 11 ) è stato giustificato osservando che nel time charter l obbligo principale del noleggiante è quello di presentare la nave, di metterla a disposizione del noleggiatore e di effettuare un determinato numero di viaggi; poiché, dunque, in tale forma contrattuale in via generale il noleggiante non sembrerebbe assumersi la custodia della merce, né pare obbligarsi espressamente a trasportarla, il contratto non potrebbe essere definito trasporto, bensì noleggio. Per quanto riguarda invece il noleggio a viaggio, sostenendosi che in tale contratto verrebbe in luce un obbligo di trasportare la merce, oltre all obbligo di mettere a disposizione la nave, vi è invece chi (come il nostro legislatore) ha ritenuto di dover far confluire questa forma nei contratti di trasporto e non in quelli di noleggio ( 12 ). Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico il noleggio a viaggio pur introdotto e definito nel codice della navigazione nella parte dedicata alla tipologia del noleggio è stato concretamente disciplinato in quella parte del codice destinata al trasporto, con la nomenclatura di «trasporto di carico totale», sottolineando così chiaramente l orientamento privilegiato dal nostro legislatore in ordine alla natura di tale forma di contratto che pure afferisce anche secondo il citato art. 384 a quelli aventi ad oggetto principale la nave da noleggiare. Con questa operazione, in effetti, si è certamente voluta esaltare la matrice «trasportistica» di questo contratto, ponendo al tempo stesso in minore rilievo l altro, pur rilevante, profilo che trapela dal medesimo e che riguarda la messa a disposizione di una nave per il compimento del viaggio richiesto dal noleggiatore. Tale operazione di trasposizione attuata dal nostro legislatore, se per un verso appare comprensibile e fors anche giustificabile, avuto riguardo alle effettive colleganze esistenti tra questa tipologia contrattuale ed il vicino trasporto, per altro aspetto, tuttavia, non si può negare che al tempo stesso ed almeno sotto alcuni aspetti possa destare qualche ( 11 ) Vedasi l accurata disamina delle varie posizioni assunte dalla dottrina effettuata da G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, cit., 435 ss. Cfr. anche F. BERLINGIERI, Note per una sistemazione del time charter, in Studi in onore di G. Berlingieri, n.s. Dir. maritt., 1964, 15 ss.; S. FERRARINI, Profilo del noleggio, in Dir. maritt., 1958, 3-4; D. GAETA, Il contratto di noleggio, in Il cinquantenario del codice della navigazione, a cura di L. Tullio, M. Deiana, Cagliari, 1993, 238 ss. ( 12 ) Cfr. quanto affermato da F. BERLINGIERI, Il trasporto marittimo, Genova, 1975, 44 ss. 10

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