TIPO EDILIZIO - DEFINIZIONI

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1 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI TIPO EDILIZIO - DEFINIZIONI E' UN ELEMENTO DI FABBRICATO COMPRENDENTE GLI ALLOGGI SERVITI DA UNA SCALA E CONTRADDISTINTO DALLA COSTANZA DI DETERMINATE CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE ED ORGANIZZATIVE QUALI: PLANIMETRIA, ALTEZZA MEDIA, ARTICOLAZIONE DISTRIBUTIVA, MODALITÀ DI AGGREGAZIONE CON EDIFICI ANALOGHI, RAPPORTO CON IL LOTTO, RAPPORTO CON LA STRADA L'INDIVIDUAZIONE DEL TIPO EDILIZIO È CONTENUTA NEGLI "ABACHI" I QUALI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLE NORME TIPO IN LINEA A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 100

2 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI TIPO A SCHIERA TIPO A PATIO ORGANISMO EDILIZIO (PRG SIENA) Per "organismo edilizio" si intende un edificio o un insieme di edifici aventi carattere unitario, costituiti cioè da elementi e parti inscindibilmente collaboranti. Sono elementi caratterizzanti l'organismo edilizio: l'articolazione distributiva (numero e posizione di accessi e scale, dimensione dei vani, loro geometrie, relazioni e specializzazione funzionale); la struttura resistente; gli elementi tecnomorfologici. TIPO EDILIZIO (PRG SIENA) Per "tipo edilizio" si intende un esemplare di costruzione avente alcune caratteristiche specifiche relative a: planimetria, altezza media, articolazione distributiva (vedi art.5), modalità di aggregazione con edifici analoghi, rapporto con il lotto, rapporto con la strada. L'individuazione del tipo edilizio è contenuta negli "abachi" i quali costituiscono parte integrante delle Norme. ELEMENTI TECNO-MORFOLOGICI CARATTERIZZANTI (PRG SIENA) Per "elementi tecno-morfologici caratterizzanti" debbono intendersi tutte le soluzioni (di punti e aspetti specifici) che, per la loro geometria, per le tecniche realizzative, per il tipo di materiali ed i rapporti reciproci concorrono in modo determinante a definire la forma propria di un organismo edilizio. Essi sono: murature; superfici parietali; cantonali; colonne; lesene e paraste; pilastri; cornici; cornicioni; bucature; archi; solai; volte; balconi e ballatoi; balaustre, ringhiere ed elementi di protezione; pavimentazioni; strutture di collegamento verticale; sistemi atrio-vano scala; coperture; infissi; logge e porticati; grate, cancellate ed altri elementi di chiusura.la loro individuazione è illustrata nella "Guida" la quale costituisce parte integrante delle Norme tecniche del piano TIPO STRADALE (PRG SIENA) Per "tipo stradale" si intende un esemplare di strada avente caratteristiche specifiche relative alla dimensione ed alla divisione della carreggiata, alla presenza ed ubicazione di marciapiedi, controviali e parcheggi, alla presenza e disposizione dell'alberatura, al rapporto con l'edificazione prospiciente. L'individuazione del tipo stradale è contenuta negli "Abachi". A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 101

3 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI TIPOLOGIE (PRG BOLOGNA) Le tipologie insediative cui fare riferimento sono tutte quelle del repertorio usuale che, opportunamente combinate, danno luogo alle seguenti tipologie di base: a)tipologie lineari continue (linee); b)tipologie puntiformi o a blocco (nodi); c)tipologie isolate o a trama (tessuti). UNITÀ TIPOLOGICA (PRG MODENA) È così definito un organismo edilizio completo, dalle fondazioni alla copertura, o comunque una costruzione, realizzata o trasformata con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione. ISOLATO (PRG ROMA 2003) costituisce l unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da spazi pubblici o di uso pubblico o, in parte, da diverse destinazioni di PRG. UNITÀ EDILIZIA (PRG ROMA 2003) rappresenta l entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configurantesi dal punto di vista spaziale, statico e funzionale come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza condominiale. UNITÀ IMMOBILIARE (PRG ROMA 2003) si intende un insieme di vani tra loro collegati, ad uso abitativo o non abitativo, ivi compresi gli spazi accessori coperti e scoperti, dotato di autonomia e unitarietà spaziale, funzionale e distributiva, fatte salve eventuali pertinenze esterne e l accesso dalla strada, da altro spazio pubblico o da spazio comune situato all interno dell unità edilizia a cui l unità immobiliare appartiene. CORPO DI FABBRICA (PRG TRENTO) Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall eventuale unicità dell impianto strutturale e dei collegamenti verticali. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 102

4 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI ABACO DEI TIPI EDILIZI PER "ABACO" SI INTENDE L' INSIEME DI PRESCRIZIONI SCRITTE, NUMERICHE E GRAFICHE CHE DEFINISCE LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI SPAZI EDIFICATI E NON, IN PARTICOLARE: DI FABBRICATI RESIDENZIALI, ARTIGIANALI- INDUSTRIALI RURALI ESSO SELEZIONA GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEI FABBRICATI, PROPONENDO DEGLI ESEMPLARI AI QUALI RIFERIRSI NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI, NORMALMENTE DEFINITE ALL INTERNO DI UN ABACO, SONO: IL LOTTO MINIMO SU CUI IL FABBRICATI È COLLOCATO IL RAPPORTO TRA SUPERFICIE NETTA DEL FABBRICATI E SUPERFICIE FONDIARIA LA SUPERFICIE NETTA MASSIMA DEL FABBRICATI L ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATI (IN NUMERO DI PIANI O IN METRI LINEARI) DISTANZA MINIMA DALLA STRADA LA DISTANZA MINIMA DAL LIMITE DI PROPRIETA L'ORIENTAMENTO DEL FABBRICATI IL NUMERO MASSIMO DI ALLOGGI LE MODALITÀ DI AGGREGAZIONE DEL FABBRICATI CON ALTRI FABBRICATI ANALOGHI A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 103

5 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI EDIFICI RESIDENZIALI VILLE E VILLINI ISOLATI VILLINI A SCHIERA CASE A BLOCCO ISOLATE A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 104

6 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI CASE A BLOCCO IN LINEA SCHIERE CASE A CORRIDOIO CENTRALE A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 105

7 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI ABACO DEI TIPI RESIDENZIALI (PRG SIENA) Ville e villini Classe R 1A: ville e villini isolati Classe R 1A (H): edifici speciali per portatori di handicap in ville e villini Classe R 1B: villini in linea Palazzine Classe R 2A: palazzine isolate Classe R 2B: palazzine in linea Case a blocco Classe R 3A: case a blocco isolate Classe R 3B: case a blocco in linea Classe R 3C: case a blocco aggregate a corte Schiere Classe R 4 Case a corridoio centrale Classe R 5 ABACO DEI TIPI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI Officine Classe I 1A: officine in linea corpo semplice Classe I 1B: officine in linea corpo doppio Capannoni Classe I 2A:capannoni isolati Classe I 2B:capannoni in linea Capannoni con blocco Classe I 3A:capannoni con blocco isolati Classe I 3B: capannoni con blocco in linea A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 106

8 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI MODALITA' DI AGGREGAZIONE DEI TIPI EDILIZI VILLE E VILLINI ISOLATI VILLINI A SCHIERA A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 107

9 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI PALAZZINE ISOLATE PALAZZINE IN LINEA A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 108

10 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI CASE A BLOCCO CASE A BLOCCO CASE A BLOCCO ISOLATE IN LINEA IN LINEA AGGREGATE A CORTE A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 109

11 SEZIONE 2.1 LEZIONE NORME EDILIZIE TIPI EDILIZI SCHIERE CASE A CORRIDOIO CENTRALE A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 110

12 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI IL COMPLESSO DEI PARAMETRI CHE CHE REGOLANO L'USO EDILIZIO DI UN LOTTO ESSI DETERMINANO LA CARATTERIZZAZIONE DIMENSIONALE DELL OGGETTO EDILIZIO DA REALIZZARE (VOLUMI, SUPERFICI) LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA DELL OGGETTO EDILIZIO DA REALIZZARE (ALTEZZA, NUMERO DI PIANI) IL POSIZIONAMENTO DELL OGGETTO EDILIZIO DA REALIZZARE RISPETTO AL LOTTO (RAPPORTO DI COPERTURA, ALLINEAMENTO, DISTANZE DAI CONFINI) IL POSIZIONAMENTO DELL OGGETTO EDILIZIO DA REALIZZARE RISPETTO AD OGGETTI EDILIZI CIRCOSTANTI (ALLINEAMENTO, DISTANZE E DISTACCHI DALLA STRADA E DAGLI ALTRI EDIFICI) ESSI STABILISCONO INOLTRE LE MODALITA SECONDO CUI LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEVONO ESSERE MISURATE AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEL PRG (DENSITA EDILIZIA, INDICE DI SFRUTTAMENTO, RAPPORTO DI COPERTURA) A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 111

13 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI SAGOMA DELL EDIFICIO SI DEFINISCE COME SAGOMA DELL'EDIFICIO, IL PERIMETRO ESTERNO DELLA COSTRUZIONE, COMPRESA LA COPERTURA, CHE CONCORRE ALLA DEFINIZIONE DELL'AREA COPERTA E/O DEL VOLUME NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA SAGOMA; BALCONI, LE TETTOIE A SBALZO, GLI AGGETTI ORNAMENTALI, I TERRAZZI A TASCA FINO A UNA SUPERFICIE MASSIMA DI 6 MQ., I VOLUMI TECNICI SULLA COPERTURA, LE PORZIONI INTERRATE, LE RAMPE E LE CORSIE DI ACCESSO AI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI LA PROIEZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE DELLA SAGOMA DELL EDIFICIO COINCIDE CON LA SUA SUPERFICIE COPERTA VOLUME PER VOLUME DEL FABBRICATO SI INTENDE IL VOLUME DI ESSO FUORI TERRA, MISURATO VUOTO PER PIENO CON L AVVERTENZA CHE NEL CASO CHE IL FABBRICATO ABBIA SUPERFICIE DIVERSA AI VARI PIANI O SIA COSTITUITO DA CORPI DI FABBRICA AVENTI ALTEZZE DIVERSE, IL VOLUME DEL FABBRICATO SARA' COMPUTATO COME SOMMATORIA DEL PRODOTTO DELLE SUPERFICI PER LE RISPETTIVE ALTEZZE. VOLUMI TECNICI SONO VOLUMI TECNICI QUELLI DESTINATI A CONTENERE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE CHE NON SONO INSERITE ALL'INTERNO DELLA SAGOMA DELL'EDIFICIO, QUALI AD ES. CAMINI DI DEPURAZIONE DEI FUMI, SERBATOI, EXTRA CORSA DEGLI ASCENSORI, CENTRALI TECNICHE VANI SCALA POSTI AL DI SOPRA DELLA COPERTURA ECC. I VOLUMI TECNICI NON SONO CONSIDERATI AI FINI DEL COMPUTO DEL VOLUME O DELLA SUPERFICIE UTILE, NÉ PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI ALTEZZA (SONO CIOÈ ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SAGOMA DELL EDIFICIO) SAGOMA (PRG FERRARA) È la figura piana definita dal contorno esterno dell edificio proiettato sul piano orizzontale e sui piani verticali. Sono escluse dalla sagoma le modeste sporgenze quali camini, elementi decorativi, impianti tecnologici e simili, nonchè i balconi di sporgenza inferiore a mt.1,60 e le pensiline inferiori a mt.1,40. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 112

14 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI VOLUME (PRG PRATO) 49.1 Per volume del fabbricato si intende il volume di esso fuori terra, misurato vuoto per pieno con le seguenti avvertenze: Nel caso che il fabbricato abbia superficie diversa ai vari piani o sia costituito da corpi di fabbrica aventi altezze diverse, il volume del fabbricato sara' computato come sommatoria del prodotto delle superfici per le rispettive altezze Nel caso dei terreni in pendenza l'altezza dell'edificio o di ciascun corpo di fabbrica e' rappresentata dalla media ponderata, secondo la lunghezza dei lati, DELLE ALTEZZE DELLE SINGOLE facciate, secondo la formula: Σhi * li H = Σli dove hi sono le altezze delle singole facciate (qualora la facciata abbia altezze variabili si rappresenta la media fra la massima e la minima altezza) e li sono le lunghezze delle singole facciate Nel caso che si debba procedere allo scavo del terreno per accedere al piano interrato, l'altezza per il calcolo del volume, qualora la larghezza dello scavo aderente al fabbricato non superi i mt.6, sara' misurata dalla quota del terreno aderente allo scavo Il volume dei sottotetti con copertura inclinata sara' valutato come segue: nell'ipotesi in cui in nessun punto del sottotetto venga raggiunta l'altezza interna di ml. 2,70, il volume verra' calcolato come prodotto della superficie lorda del piano sottotetto per 'altezza compresa tra l'estradosso del solaio di calpestio e la quota in gronda della copertura come definita alla lettera 0; nell'ipotesi in cui l'altezza del sottotetto supera i ml.2,70, il volume verra' calcolato come il prodotto della superficie lorda per l'altezza media Sono esclusi dal computo del volume fuori terra i volumi tecnici, come definiti alla lettera U, i portici, i piani a pilotis, le logge; per quanto riguarda i solai, la parte dello spessore eccedente i 30 cm. (intendendo per spessore di solaio la distanza tra la superficie del soffitto e quella del pavimento soprastante, ma con esclusione di eventuali pavimenti galleggianti, controsoffittature e simili sovrastrutture non facenti corpo con la struttura del solaio). I volumi che interrompono la continuita' della parte a pilotis sono computati integralmente. Possono essere consentite parziali chiusure del piano a pilotis, con cancellate al solo scopo di custodia di mezzi di trasporto a due ruote E' altresi' esclusa dal computo del volume fuori terra la chiusura di terrazzi e logge realizzata tramite elementi trasparenti ed apribili, finalizzata al contenimento dei consumi energetici, alla risoluzione di motivi climatici e riferentesi a vani di servizio dell'abitazione, nel rispetto dei valori ambientali ed architettonici del complesso edilizio e della zona, nonche' al rispetto delle distanze minime dai confini e dalle strade, nonche' del regolamento d'igiene, purche' non vengano ricavati vani autonomi Qualora una parte del fabbricato in corrispondenza del piano terreno sia lasciata libera per il collegamento diretto tra strada e cortile o tra cortili e se l'altezza della stessa non sia inferiore a mt. 2,40 il volume corrispondente a tale parte libera non sara' computato nel calcolo del volume Nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti il loro volume dovra' essere computato con le modalita' previste per i fabbricati di nuova progettazione. VOLUMI TECNICI (PRG MODENA) Si dicono tali i vespai, le camere d'aria, i doppi solai, le intercapedini, i sottotetti non praticabili, i volumi tecnici di sommità ecc., ossia tutti i volumi che servono ad incomprimibili esigenze tecniche e tecnologiche. I volumi tecnici non sono considerati ai fini del computo del volume o della superficie utile, né per l'applicazione dei limiti di altezza. VOLUME TECNICO (PRG TRENTO) E il volume strettamente necessario a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (ad esempio: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda) e a consentirne l accesso. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 113

15 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI ALTEZZA DELL'EDIFICIO SI MISURA SULLA FACCIATA PIÙ ALTA, A PARTIRE DALLA QUOTA DEL TERRENO NATURALE (O DA QUELLA DEL TERRENO SISTEMATO, SE PIÙ BASSA) SINO ALL'ESTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL VANO ABITABILE PIÙ ALTO NEL CASO DELLE MANSARDE, SI CONSIDERA L'ALTEZZA MEDIA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA, MISURATA ALL'ESTRADOSSO. SULLE VIE O SUI TERRENI IN PENDENZA L'ALTEZZA SI MISURA IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO MEDIANO DELLA FACCIATA; NEL CASO DI FACCIATE COMPOSTE DA ELEMENTI DI VARIA ALTEZZA, SI MISURA IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO MEDIANO DELL'ELEMENTO DI MAGGIORE ALTEZZA. NEL CASO DI EDIFICI CONTIGUI, SI MISURA L'ALTEZZA DI OGNI SINGOLO EDIFICIO. NEL CASO DI EDIFICAZIONE A GRADONI, L'ALTEZZA VA CONSIDERATA E VERIFICATA PER CIASCUN CORPO DI FABBRICA. Hf Hf Hf Hf Hf H Altezza rilevabile Altezza non rilevabile: Hf = H + 30 cm ALTEZZA DEGLI EDIFICI H (PRG ROMA 2003) misura la differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda; la quota di sistemazione esterna è stabilita nel progetto allegato al titolo abilitativo ovvero nel verbale di linee e quote; la linea di gronda è data dall intersezione tra l intradosso del solaio di copertura (a falda inclinata o a terrazzo) e il piano verticale di facciata. Qualora il solaio di copertura a falde superi la pendenza del 35%, il risultato della suddetta misurazione è incrementato di metà della differenza di quota tra linea di gronda e linea di colmo. Possono superare l altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici (quali: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento). A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 114

16 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI ALTEZZA DEL FRONTE DI UN EDIFICIO (PRG CASALECCHIO) Si misura come differenza tra la più piccola delle seguenti grandezze: a) Quota media del pubblico marciapiede; b) Quota media della linea d'intersezione del piano su cui giace il fronte considerato colla superficie del terreno sistemato; e la maggiore delle seguenti: c) Quota del filo superiore della grondaia; d) Quota della linea d'intersezione del piano del fronte col piano d'intradosso del cornicione o dello sporto del tetto; e) Filo superiore del parapetto o muretto di coronamento se il fabbricato è coperto a terrazzo o non è comunque dotato di grondaie esterne. Nei casi di fronti che terminano con una linea non orizzontale se ne considera l'estremo più alto. ALTEZZA TOTALE DI UN CORPO DI FABBRICA È la differenza tra la più alta delle quote di cui alle lettere c), d), e) del precedente paragrafo e la quota del pavimento del piano più basso (interrato o seminterrato). ALTEZZA DEL FRONTE DELL EDIFICIO (PRG FERRARA) L altezza di ciascun fronte di fabbricato è costituita dalla distanza verticale misurata dal piano di calpestio esterno al fabbricato (inteso come piano orizzontale prevalente del terreno circostante il fabbricato nella sua configurazione finale) alla quota corrispondente al punto di intersezione esterno fra la struttura verticale e quella di copertura; per i fronti a coronamento non orizzontale si fa riferimento alla base della figura solida corrispondente al piano di copertura. Porzioni di fabbricato aventi Hf diverse, vengono conteggiate separatamente per porzioni autonome. ALTEZZA DELL EDIFICIO L altezza di un edificio è quella determinata dall altezza del suo fronte più alto. Nella determinazione dell altezza delle fronti e dell edificio sono esclusi i manufatti quali gli extracorsa degli ascensori, vani tecnici particolari, tralicci per le linee elettriche, antenne, serbatoi idrici, camini, ciminiere e simili. Per gli edifici a destinazione produttiva, compresi quelli agricoli, sono esclusi dal computo dell altezza dell edificio gli impianti e le attrezzature che per motivi tecnologici o per il loro funzionamento richiedono una particolare altezza o configurazione. Ai fini della verifica si considera l altezza misurata dal piano di calpestio esterno all edificio sino alla quota corrispondente al punto di intersezione esterno tra la struttura verticale e quella di copertura se rilevabile altrimenti l altezza viene misurata dal piano di calpestio esterno all edificio sino alla quota corrispondente al punto di intersezione interna tra la struttura verticale e quella di copertura aumentata di cm 30. AALTEZZA DI PIANO È rappresentata dalla differenza tra la quota di pavimento di ogni piano misurata da pavimento a pavimento. Per l ultimo piano dell edificio si misura dal pavimento all ingrosso della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista quando il loro interasse risulta superiore a mt.0,40. Qualora la copertura o le partizioni orizzontali siano inclinate si considera altezza quella calcolata come rapporto V/S. ALTEZZA DEGLI EDIFICI (PRG MODENA) Ai fini dell'applicazione dei limiti stabiliti dalla disciplina di Piano regolatore l'altezza degli edifici è espressa in piani e come misura lineare. Se espressa in piani è definita come il numero di piani utili fuori terra conteggiati in corrispondenza della porzione in cui l'edificio ha maggiore altezza. Se espressa come misura lineare corrisponde al dislivello fra le quote medie dei capisaldi (o delle quote di spiccato dell'edificio) e la più alta delle seguenti quote: quota media del soffitto dell'ultimo piano utile; bordo superiore della linea di gronda; quota media dell'intradosso delle travi nelle coperture a shed o simili in costruzioni destinate ad attività produttive; nel computo dell'altezza non sono considerati i volumi tecnici (vedasi definizione nel presente Glossario). Ai fini dell'applicazione delle norme sui distacchi fra costruzioni e distanze minime, l'altezza degli edifici è misurata come altezza della parete. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 115

17 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI ALTEZZA DEL FABBRICATO (PRG ROVERETO) Per altezza del fabbricato si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato come risulta dal progetto e l'intradosso delle gronde raso muro perimetrale o il punto più elevato del cornicione. Qualora la copertura abbia, anche parzialmente, pendenza superiore al 45%, per altezza dell'edificio si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato come risulta dal progetto e la linea mediana del timpano o della copertura; in questo caso l'altezza da considerare per la determinazione della distanza minima fra i fabbricati, per gli edifici autorizzati anteriormente al 10 giugno 1981 (entrata in vigore della 7 variante al P.R.G. '71) sarà quella misurata fino all'intradosso delle gronde raso muro perimetrale o il punto più elevato del cornicione. ALTEZZA DELLE FRONTI (PRG TRENTO) E la differenza di quota, misurata in metri e sulla verticale, rilevabile fra il piano di campagna e la linea mediana della falda o del timpano, nel caso di coperture a falde inclinate, ovvero l estradosso dell ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Ai fini della valutazione dell altezza non sono conteggiati: - lo spessore del manto o del pavimento di copertura; - eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l altezza di metri 1,50; - i muri tagliafuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore a metri 1,00; - i volumi tecnici. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO E quella della fronte più alta. PIANO DI CAMPAGNA Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale o il piano di spiccato dell edificio quando tale piano sia più basso del profilo naturale. In relazione alle quote della strada e all andamento delle reti fognarie è consentito, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ed esplicito parere favorevole della commissione edilizia, ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell area, che il profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato. QUOTA DI SPICCATO (PRG MODENA) È la quota più alta del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione. Qualora manchi il marciapiede pubblico la quota di spiccato è stabilita dall'ufficio tecnico comunale. TOLLERANZE Lo scostamento ammesso fra le misure di un'opera indicate dal progetto per il quale è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, oppure dalla asseverazione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, o infine dalla denuncia di inizio di attività di cui all art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e le misure delle opere eseguite non deve eccedere i seguenti limiti: 1%, quanto alle misure lineari planimetriche; 2%, quanto alle misure lineari altimetriche; e comunque non oltre cm. 30, in valore assoluto. Sono comunque sempre ammessi scostamenti fino a cm. 5, in valore assoluto. Le medesime tolleranze sono ammesse nella misurazione delle grandezze relative all'applicazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Le misure di superficie e di volume sono calcolate da valori lineari misurati con le tolleranze sopraindicate; sono successivamente arrotondate all'intero più vicino, espresso in mq o mc. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 116

18 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI NUMERO DEI PIANI E' IL NUMERO DEI PIANI ABITABILI O AGIBILI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE COPERTI, SUI QUALI SI SVILUPPA UN CORPO DI FABBRICA DI UN EDIFICIO PIANI UTILI FUORI TERRA È DEFINITO UTILE OGNI PIANO IN CUI ESISTANO LOCALI AVENTI ALTEZZE MEDIA E MINIMA NON INFERIORI AI LIMITI RICHIESTI PER L'ABITABILITÀ O L'AGIBILITÀ SONO DEFINITI FUORI TERRA I PIANI UTILI POSTI A QUOTA SUPERIORE AL PIANO DI SPICCATO NUMERO DEI PIANI (PRG CASALECCHIO) NP è il numero dei piani abitabili o agibili, totalmente o parzialmente coperti, sui quali si sviluppa un corpo di fabbrica di un edificio. Le presenti norme, ove facciano riferimento a tale grandezza, specificano quando trattasi dei soli piani fuori terra e quando vi si debbano invece comprendere anche quelli interrati o seminterrati. PIANI UTILI FUORI TERRA (PRG MODENA) È definito utile ogni piano in cui esistano locali aventi altezze media e minima non inferiori ai limiti richiesti per l'abitabilità o l'agibilità. Sono definiti fuori terra i piani utili posti a quota superiore al piano di spiccato. ALTEZZE 1. L'altezza degli edifici è misurata in numero di piani utili fuori terra ed in metri, secondo i seguenti criteri: a) il numero di piani è conteggiato in corrispondenza della porzione dell'edificio che ha maggiore altezza; b) l'altezza, espressa in metri, è calcolata secondo la definizione data dal Glossario. 2. L'altezza degli edifici è disciplinata dalla Normativa delle zone elementari: gli strumenti urbanistici di attuazione possono tuttavia stabilire limiti diversi, all'esclusivo scopo di introdurre articolazioni volumetriche di carattere locale, richieste da particolarità tipologiche o da variazioni di carattere compositivo. 3. I limiti di altezza non si applicano agli edifici soggetti a vincolo conservativo. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 117

19 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI ALLINEAMENTO VINCOLA LA POSIZIONE DI UN EDIFICIO RISPETTO AGLI SPAZI PUBBLICI O PRIVATI CHE LO CIRCONDANO ED ALLE LINEE CHE DELIMITANO IL LOTTO (FILI STRADALI, CONFINI DI PROPRIETA',...) ARRETRAMENTI, DISTANZE E DISTACCHI IL COMPLESSO DEI PARAMETRI CHE VINCOLANO LA POSIZIONE RELATIVA DI UN FABBRICATO RISPETTO: AL LIMITE DEL LOTTO SU CUI IL FABBRICATO è COLLOCATO AI FABBRICATI CIRCOSTANTI ALLE STRADE IL CODICE CIVILE STABILISCE LA DISTANZA MINIMA INDEROGABILE TRA FABBRICATI "VICINI E NON AFFIANCATI" SEZIONE SESTA, ART. 873 LE COSTRUZIONI SU FONDI FINITIMI, SE NON SONO UNITE O ADERENTI, DEVONO ESSERE TENUTE A DISTANZA NON MINORE DI TRE METRI. NEI REGOLAMENTI LOCALI PUO' ESSERe STABILITA UNA DISTANZA MAGGIORE. DISTANZA TRA EDIFICI LA DISTANZA TRA EDIFICI SI MISURA LUNGO UNA LINEA TRACCIATA ORTOGONALMENTE ALLA PARETE FINESTRATA FINO AD INTERSECARE LA PARETE DELL EDIFICIO FRONTISTANTE CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL EDIFICIO O CHE COMUNQUE NON SIANO QUALIFICABILI COME PARETI FINESTRATE (POZZI SCALA, ASCENSORI, ECC.). DISTANZA DAI CONFINI PER DISTANZA MINIMA DI UN EDIFICIO DAL CONFINE S'INTENDE LA LUNGHEZZA DEL SEGMENTO MINIMO CONGIUNGENTE LA PARETE PIÙ AVANZATA DEL FABBRICATO E IL CONFINE DI PROPRIETÀ ANTISTANTE, (CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL EDIFICIO) A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 118

20 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI DISTANZA DEGLI EDIFICI DALLE STRADE PER DISTANZA DI UN EDIFICIO DALLA STRADA S'INTENDE LA LUNGHEZZA DEL SEGMENTO MINIMO CONGIUNGENTE L ELEMENTO PIÙ SPORGENTE DEL FABBRICATO (CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL EDIFICIO) E LA LINEA CHE DELIMITA IL CONFINE TRA LA PROPRIETÀ PRIVATA E LA STRADA DISTANZA FUORI TERRA TRA EDIFICI RAPPRESENTA LA DISTANZA MINIMA, FUORI TERRA, TRA IL MURO ESTERNO PERIMETRALE DELL EDIFICIO O DEL MANUFATTO (CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL EDIFICIO) ED IL MURO PERIMETRALE DI UN EDIFICIO PROSPICIENTE ALLINEAMENTI (PRG TRENTO) Gli allineamenti sono quelli indicati dalla cartografia del PRG o, in asssenza di tale indicazione, quelli esistenti sui fronti strada. Si intendono per allineamento esistenti quelli prevalenti sul fronte strada, ricompreso fra due incroci, entro cui si colloca l edificio. Il rispetto degli allineamenti è obbligatorio e comporta deroga alle distanze previste per le singole zone. DISTANZA DAI CONFINI DC (PRG ROMA 2003) Rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto esterno del muro perimetrale dell edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine. Tale valutazione si applica anche ai piani interrati, nel caso in cui sia stabilita, per questi, una distanza ai sensi delle presenti disposizioni. DISTANZA DEGLI EDIFICI DALLE STRADE DS (PRG ROMA 2003) Rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine stradale prospiciente. DISTANZA FUORI TERRA TRA EDIFICI DE (PRG ROMA 2003) Rappresenta la distanza minima, fuori terra, tra il muro esterno perimetrale dell edificio o del manufatto (con esclusione delle scale esterne a sbalzo, delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi), ed il muro perimetrale di un edificio prospiciente. DISTANZE (PRG FERRARA) 1) Le distanze si misurano a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato. 2) Nel caso di soprelevazioni si considera la superficie coperta sul piano orizzontale di spicco della sopraelevazione. 3) Salvo diversa indicazione del P.R.G. per particolari casi, le distanze delle costruzioni dai confini vengono misurate sulla congiungente i due punti rispettivamente più vicini su un piano orizzontale tra il perimetro dell edificio e il limite considerato. Le distanze tra edifici si misurano come distanze tra pareti antistanti. Due pareti si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta, limitatamente alla porzione di parete per cui esista tale condizione. Le distanze nelle costruzioni vengono regolate nel seguente modo: DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI DI PROPRIETA Salvo diversa indicazione per casi spacifici previsti dalle norme di zona, debbono essere osservate le seguenti distanze dai confini di proprietà. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 119

21 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI 1) Per gli interventi sul patrimonio esistente che non comportino variazioni alla sagoma planivolumetrica, compresa la ristrutturazione totale, sono ammesse le distanze preesistenti. 2) Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data del 01/04/1975 che comportano variazione alla sagoma, per gli ampliamenti, soprelevazioni, sono da rispettare le seguenti distanze: zone omogence: A - B - D - E - F - G = 1/3 dell altezza del fronte dell edificio di progetto; con un minimo di mt.5 dai confini di proprietà qualora il confine di proprietà coincida con un limite di zona, ad esclusione delle zone E. zone omogenee: C = 1/2 dell altezza massima edificabile prevista da ciascuna zona con minimo di mt.5. 3) Per gli interventi sul patrimonio edilizio edificato dopo il 01/04/1975 che comportano variazioni alla sagoma, per gli ampliamenti, soprelevazioni e per le nuove costruzioni, sono da rispettare le seguenti distanze zone omogenee: A - B - D - E - F - G = 5mt. zone omogenee C = 1/2 dell altezza massima edificabile prevista da ciascuna zona con minimo mt.5. 4) In tutte le zone è consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine. In tal caso la nuova costruzione in confine non potrà eccedere la dimensione del fabbricato esistente sul confine sia in pianta che in elevazione. Eventuali eccedenze in pianta o in elevazione potranno essere ammissibili previa convenzione tra confinanti, registrata e trascritta. 5) In tutte le zone è consentita la costruzione in confine di proprietà o a distanze inferiori a quelle sopraindicate a condizione che venga rispettata la distanza tra fabbricati e la distanza tra pareti finestrate previste dalle presenti norme e previa convenzione tra confinanti registrata e trascritta. Fanno eccezione i fabbricati adibiti ad autorimessa di altezza massima inferiore a mt.3 che potranno essere costruiti in tutte le zone in confine di proprietà nel rispetto del Codice Civile. Ai fini del presente articolo per confine di proprietà si intende il confine delle aree di tutte le proprietà dei richiedenti la concessione, considerate nel loro complesso. DISTANZE TRA EDIFICI Salvo diversa indicazione per casi specifici prvisti dalle norme di zona debbono essere osservate le seguenti distanze minime tra fabbricati: 1) Per interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data dell 1/4/75 che non comportino variazioni alla sagoma, compresa la ristrutturazione totale, sono ammesse le distanze preesistenti. L apertura di nuove finestre è consentita nel rispetto delle norme di Codice Civile, qualunque sia la distanza che intercorre tra le pareti frontistanti a condizione che la finestrata sia pari ad almeno 1/8 della Superficie Netta del vano. 2) Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data del 01/04/1975 che comportano variazione della sagoma planivolumetrica, per gli ampliamenti, le sopraelavazioni, sono da rispettare le seguenti distanze minime, tra pareti finestrate o non finestrate Zone A - B - D - E - F = 2/3 dell altezza del fronte più alto tra i fabbricati vicini con minimo di mt.3; Zone C = distanza pari all altezza massima edificabile di ciascuna sottozona con minimo di mt.10. 3) Per gli interventi sul patrimonio edilizio edificato dopo il 01/04/1975 che comportano variazione alla sagoma, per gli ampliamenti, soprelevazione e per i nuovi edifici, sono da rispettare le seguenti distanze, tra pareti finestrate o non finestrate Zone omogenee A - B - D - E - F - G = 10mt. Zone omogenee C = distanza pari all altezza massima edificabile di ciascuna sottozona con minimo di mt.10. Ai fini del computo della distanza tra fabbricati, non vengono considerati gli edifici destinati ad autorimesse di altezza inferiore a mt.3; tali edifici dovranno comunque rispettare le norme del Codice Civile. DISTANZE TRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO Per le nuove costruzioni, ampliamenti e soprelevazioni le norme sui distacchi si applicano anche tra corpi di fabbrica frontistanti di uno stesso edificio o di edifici contigui di una o più proprietà. In tali casi, qualora le pareti non siano finestrate, la distanza tra i corpi di fabbrica frontistanti non dovrà essere inferiore a 2/3 dell altezza del fronte più alto ed il rapporto tra detta distanza e la dimensione minore, in pianta, dei corpi frontistanti non dovrà essere inferiore a 1. Qualora una delle pareti frontistanti sia finestrata, il distacco minimo dovrà essere tale da garantire all interno dei vani abitabili un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Il requisito si intende convenzionalmente soddisfatto se i vani sono dotati di superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento e se non esistono pareti antistanti a meno di 10 metri. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 120

22 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI Le norme di cui ai due commi precedenti non si applicano ai locali destinati a ripostigli, bagni corridoi, disimpegni, ed altri spazi destinati ad attività secondarie. Per i pozzi luce (o chiostrine) la distanza minima tra una finestra (esclusivamente di stanze da bagno, corridoi, locali cottura, vani scala) e la parete frontistante non dovrà essere inferiore a mt.3 e l area libera del pozzo luce non dovrà essere inferiore a 1/18 della somma delle superfici dei muri che lo delimitano. Ai fini del presente articolo non sono considerate finestrate le pareti recanti aperture per dare aria e luce ai vani scala, alle cantine, ai locali destinati a servizi tecnologici e le aperture definite luci dal Codice Civile quando servono per dare aria e luce a locali non adibiti al soggiorno di persone o attivita lavorative non comportanti la presenza di personale. DISTANZE DALLE STRADE Fatto salvo quanto previsto all art.9 e quanto indicato dalle tavole di P.R.G., le distanze dal confine stradale da rispettare nelle costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fronteggiamenti le strade; ristrutturazioni totali e fondiarie, sono le seguenti: Zone A - B.: per ogni intervento sarà valutata la distanza dal confine stradale osservando il rispetto dell allineamento prevalente parallelo alla strada. In mancanza di allineamento prevalente dovrà essere osservata la distanza minima di mt.5. Zone C e D Per l edificazione dovranno essere rispettate le distanze minime dal confine di zona: - mt.5 per strade con carreggiata principale di larghezza inferiore a mt.7. - mt.7,5 per strade con carreggiata principale di larghezza compresa tra mt.7 e mt.10 con carreggiata principale per strade di larghezza superiore a mt.15. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma precedente nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolariggiati o Piano di Utilizzo con previsioni planivolumetriche. In tutte le zone A, B, C, D, F, G nel rispetto delle categoria di intervento, entro i centri abitati sono ammesse soprelevazioni indipendentemente dai distacchi stradali esistenti. Per le recinzione e per tutti gli altri manufatti al di fuori dei centri abitati compreso ogni tipo di edificazione, in prossimità delle curve, si dovrà rispettare quanto previsto dagli art.26 e 27 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada di cui al D.P.R. 06/12/1992 n.495 e successive modifiche. La disciplina delle distanze non si applica: - ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature, ecc.); - alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa per il servizio di trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, ecc.); - ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini; - alle pensiline e ai box prefabbricati al servizio di strutture di arredo stradale; - ai muri di recinzione inferiori ai 3 mt. di altezza; - alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, ecc; - alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti qualora comportino un ispessimento delle murature non superiore ai cm.15; - alla realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima prevista dal Codice Civile); - agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti; - alle scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi. DISTACCHI FRA EDIFICI E DISTANZE MINIME (PRG MODENA) 1. La distanza di volumi edilizi rispetto alle pareti finestrate non deve essere inferiore alla semi-somma delle altezze delle pareti prospicienti, e comunque non inferiore a ml 10.00, salvo diverse prescrizioni del Regolamento edilizio. 2. Per pareti rettilinee su cui si aprano esclusivamente finestrature di locali definiti di categoria S a norma del Regolamento edilizio sono consentite minori distanze, a condizione che ciascuna parete non intersechi i piani verticali portati dalle estremità della parete contrapposta ad un angolo di 45 gradi. Nel caso che tale condizione non sia verificata le pareti dovranno essere poste ad una A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 121

23 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI distanza non inferiore all'altezza della minore delle due. 3. Fatto salvo quanto specificamente prescritto dall'art per la zona territoriale omogenea E, la distanza di volumi edilizi rispetto ai seguenti limiti non deve essere inferiore alla metà dell'altezza della parete prospiciente, con un minimo di cinque metri: a) limiti di proprietà; b) ciglio delle vie di comunicazione per le quali non siano prescritte specifiche fasce di rispetto e sulle quali non prevalga un diverso allineamento degli edifici preesistenti; c) intersezioni dei cigli delle strade suddette in corrispondenza degli incroci; d) limiti delle aree destinate a servizi di quartiere; e) limiti delle aree destinate ad attrezzature generali; f) limiti delle zone territoriali omogenee. 4. Le distanze sopraindicate devono essere osservate nella costruzione e nell'ampliamento,.. DISTANZE MINIME DA VIE DI COMUNICAZIONE - CLASSIFICAZIONE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE 1. Le vie di comunicazione sono classificate dal Piano regolatore, conformemente all art.2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento di esecuzione e successivi provvedimenti attuativi, nonché alle prescrizioni dell'art. 45 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nei seguenti tipi: A - autostrade; B - strade extraurbane principali; C - strade extraurbane secondarie; D - strade urbane di scorrimento; E - strade urbane di quartiere e di interquartiere; F - strade locali; G - ferrovie di competenza statale; H - altre ferrovie. DISTANZE MINIME DALLE VIE DI COMUNICAZIONE 1. Le distanze minime a protezione del nastro stradale, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal confine stradale, sono le seguenti: a) strade di tipo A: ml 60,00, fuori dei centri abitati; b) strade di tipo B: ml 40,00, fuori dei centri abitati; c) strade di tipo C: ml 30,00, fuori dei centri abitati; d) strade di tipo D: ml 20,00, all interno dei centri abitati; e) strade di tipo E: da ml 0,00 a ml 10,00, così come indicato nella cartografia di Piano regolatore; f) strade di tipo F: ml 20,00, fuori dai centri abitati e ml 5,00 all interno dei centri abitati. Per le strade vicinali, così come definite dall art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, la distanza è di ml 10,00. Fuori dai centri abitati, ma all interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, direttamente e quando su tali zone sia esecutivo lo strumento attuativo, le distanze sono le seguenti: g) strade di tipo C: ml 10,00; h) strade di tipo F: ml 5,00. A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati. 2. Nei confronti del confine delle strade non comprese nell elenco del precedente comma e di quelle a protezione delle quali la cartografia di Piano regolatore non indichi alcuna distanza minima, deve sempre essere osservata la distanza prescritta dall art. 83.1, quando vengono realizzate nuove costruzioni, sostituzioni edilizie ed ampliamenti prospicienti l asse della via di comunicazione.. 3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati, è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all interno dell area di intersezione che pregiudichino la funzionalità dell intersezione stessa. 4. Nel caso in cui l'edificazione a lato di strade di categoria F o non classificate determini un allineamento prevalente, la distanza dei nuovi fabbricati sarà determinata su tale allineamento, ove a ciò non ostino indicazioni grafiche di rispetti stradali o le norme sopra richiamate. 5. Le distanze dalle ferrovie, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal piede della scarpata ferroviaria, sono così stabilite: a) ferrovie di tipo G: ml. 30,00; b) ferrovie di tipo H: ml. 20, In caso di difformità fra quanto indicato dalla cartografia di Piano regolatore e le norme del presente A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 122

24 SEZIONE 2.1 LEZIONE PARAMETRI EDILIZI PARAMETRI EDILIZI articolo, prevale la prescrizione che prevede una distanza maggiore, ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 1, lett. i, j. DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI, DAI CONFINI E DALLE STRADE (PRG ROVERETO) Salvo che non sia diversamente definito nei singoli articoli, è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione degli sporti di gronda, delle pensiline, dei poggioli e balconi) e la proiezione degli edifici finitimi, il confine di proprietà, il ciglio stradale. Le barchesse, le legnaie, i garages, i muri e simili modeste costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore dell'originario P.R.G. non vengono considerate al fine della misurazione della distanza fra le costruzioni stabilita dalle presenti norme, fatto salvo il rispetto di quanto disposto in materia dal Codice Civile. DISTANZA (PRG TRENTO) La distanza si misura in orizzontale e deve essere rispettata per ogni punto dell edificio. Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché l aggetto di tali sporgenze non sia superiore a metri 1,50; in caso diverso si tiene conto della sola parte eccedente. Le distanze dai confini di zona pari a quelle dai confini del lotto devono essere rispettate per tutte quelle zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio; non sono invece necessarie qualora le zone confinanti siano d uso privato e di proprietà dello stesso soggetto. La distanza fra le fronti di edifici diversi non può essere inferiore a metri 10. Fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali corpi di fabbrica diversi di uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 10. Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di metri 6 da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, preesistenti all entrata in vigore del presente piano, sorte con destinazione diversa dall abitazione, destinazione che non può essere mutata. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, è consentito derogare a quanto stabilito dal precedente capoverso ove gli edifici siano progettati nell ambito dei piani attuativi e nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui agli art. 65 e 69, salvo diverse indicazioni cartografiche e/o normative specifiche. Salve tutte le altre prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione continua fra lotti appartenenti a zone omogenee in base ad accordo scritto ed intavolato fra i proprietari. Tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine. Le distanze dalle strade, esistenti e previste, sono indicate sulle planimetrie di PRG; ove non siano specificatamente previste valgono le prescrizioni di cui al D.P.G.P. del n 492. A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 123

25 SEZIONE 2.2 LEZIONE I REGOLAMENTI COMUNALI REGOLAMENTO EDILIZIO REGOLAMENTO EDILIZIO - DEFINIZIONE NORMATIVA L. 1150/42 LEGGE URBANISTICA ART. 33 CONTENUTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI I COMUNI DEBBONO, CON REGOLAMENTO EDILIZIO, PROVVEDERE... A DETTARE NORME PRECIPUAMENTE SULLE SEGUENTI MATERIE, TENENDO, SE NE SIA IL CASO, DISTINTE QUELLE RIGUARDANTI IL NUCLEO EDILIZIO ESISTENTE DA QUELLE RIGUARDANTI LA ZONA DI AMPLIAMENTO E IL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: 1)..(abrogato DPR. 380/2001) 2) LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE... E LA RICHIESTA OBBLIGATORIA DEI PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO PER LE NUOVE COSTRUZIONI 3) LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI... E LA DIREZIONE LAVORI... 4) L'ALTEZZA MINIMA E QUELLA MASSIMA DEI FABBRICATI SECONDO LE ZONE 5) GLI EVENTUALI DISTACCHI DA FABBRICATI VICINI E DAL FILO STRADALE 6) L'AMPIEZZA E LA FORMAZIONE DEI CORTILI E DEGLI SPAZI INTERNI 7) LE SPORGENZE SULLE VIE E SULLE PIAZZE 8) L'ASPETTO DEI FABBRICATI E IL DECORO DEI SERVIZI E IMPIANTI CHE INTERESSANO L'ESTETICA DELL'EDILIZIA URBANA (TABELLE STRADALI, MOSTRE E AFFISSI PUBBLICITARI,...) 9) LE NORME IGIENICHE DI PARTICOLARE INTERESSE EDILIZIO 10) LA PARTICOLARI PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE DA OSSERVARE IN DETERMINATI QUARTIERI CITTADINI O LUNGO DETERMINATE VIE E PIAZZE 11) LA RECINZIONE O LA MANUTENZIONE DI AREE SCOPERTE, DI PARCHI E GIARDINI PRIVATI E DI ZONE PRIVATE... 12) L'APPOSIZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI NUMERI CIVICI 13) LE CAUTELE DA OSSERVARE A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER I LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO,... 14) LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI... NEI COMUNI PROVVISTI DEL PIANO REGOLATORE... DEVE ALTRESI' DISCIPLINARE: LA LOTTIZZAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI E LE CARATTERISTICHE DEI VARI TIPI DI COSTRUZIONE PREVISTI DAL PIANO REGOLATORE L'OSSERVANZA DI DETERMINATI CARATTERI ARCHITETTONICI, E LA FORMAZIONE DI COMPLESSI EDILIZI DI CARATTERE UNITARIO... LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI STRADE PRIVATE... A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica /2008 pag. 124

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