1. LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO AMBIENTALE

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2 INDICE 1. LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO AMBIENTALE 2. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI CANTIERI FISSI 2.1 Distribuzione interna all area di cantiere e modalità operative 2.2 Interventi di mitigazione 3. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI CANTIERI MOBILI 3.1 Modalità operative 3.2 Interventi di mitigazione 4. ALTRE DISPOSIZIONI 4.1 Disposizioni per l approvvigionamento idrico 4.2 Disposizioni per l inquinamento da acque reflue 4.3 Disposizioni in materia di rifiuti 5. SCELTA DELLE ATTREZZATURE 6. MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE CAP/1

3 1. LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO AMBIENTALE Le disposizioni speciali per le imprese nel seguito riportate hanno lo scopo di assicurare l applicazione corretta ed univoca delle prescrizioni di legge relative alla prevenzione dell inquinamento dei cantieri e di definire i provvedimenti da adottare per limitare i disagi a carico della popolazione. L'impresa è tenuta a consentire l'esecuzione delle misure previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, e ad attenersi alle disposizioni che verranno emanate dagli altri organi di controllo ambientale (ARPA). Fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, nonchè il rispetto delle disposizioni emanate dagli Enti Locali competenti, l impresa appaltatrice è tenuta a redigere, preventivamente all'installazione del cantiere, tutta la documentazione informativa che verrà richiesta dalla Direzione Lavori e dagli organi di controllo. In particolare l'impresa sarà tenuta a sottoporre alla D.L. una planimetria dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere comprensiva di una descrizione precisa (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste (rifiuti, acque, ecc.). L'impresa sarà peraltro tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale apportando i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc.). CAP/2

4 2. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI CANTIERI FISSI 2.1 Distribuzione interna all area di cantiere e modalità operative L 'impresa è tenuta a seguire le indicazioni riportate nel seguito. La localizzazione degli impianti fissi e delle aree di lavorazione più rumorose (aree di stoccaggio provvisorio dello smarino, impianto fanghi bentonitici, impianti di ventilazione) devono essere poste alla massima distanza da ricettori sensibili, con particolari attenzioni agli ospedali, alle scuole e alle residenze L'orientamento degli impianti che hanno un emissione direzionale deve essere definito in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore a massima sensibilità, il livello minimo di pressione sonora. Gli eventuali volumi tecnici quali baracche, officine, magazzini, devono essere localizzati all interno delle aree di cantiere in modo tale da determinare schermatura rispetto alle sorgenti di rumore fisse o alle aree di lavorazione. Le aree di stoccaggio di materiali inerti polverulenti devono essere localizzati al riparo dal vento e lontani dalle aree di transito dei veicoli di trasporto. Imporre direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi, con particolare riferimento al periodo notturno nell eventualità di attività in tali orari e alle aree ospedaliere e scolastiche. In queste aree di massima sensibilità dovranno essere previsti percorsi dei mezzi di cantiere tali da minimizzare il ricorso agli avvisatori acustici di retromarcia. Programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando le ore di maggiore quiete o destinate al riposo, ai fini di una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati. Prevenire il verificarsi di lamentele da parte dei cittadini tramite un azione capillare di informazione preventiva, con particolare attinenza alle fasi di lavoro caratterizzate dalle massime emissioni di vibrazione e di rumore. Utilizzare macchine operatrici e attrezzature insonorizzate. Preferire l'uso di pale caricatrici gommate piuttosto che escavatori per il caricamento e la movimentazione del materiale di scavo e dello smarino in quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge una a- zione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa. Mantenere in perfetto stato le pavimentazioni stradali di cantiere al fine di evitare il sobbalzo dei cassoni, dei carichi e delle sponde. Rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura. Usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose (idrofresa, sonde di perforazione, martelli demolitori) tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora. CAP/3

5 Effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, se possibile schermate, sfruttando tecniche di convogliamento e stoccaggio diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori o tramogge. Utilizzare silos per lo stoccaggio del cemento e della bentonite dotati di efficienti impianti di abbattimento polveri. Eseguire le perforazioni privilegiando l impiego di utensili a rotazione anziché a roto-percussione o a percussione e, per trasportare il materiale disgregato all esterno, sistemi di circolazione ad acqua o altri fluidi (bentonite) anziché circolazione di aria compressa. Prevedere una costante pulizia dei piazzali pavimentati in calcestruzzo con spazzatrici e pulitrici meccanizzate, al fine di rimuovere i materiali sciolti in grado di determinare polveri. Le aree di cantiere non pavimentate, gli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti devono essere essere innaffiati per evitare il risollevamento di polveri ad opera del vento, con particolare attenzione alle stagioni contraddistinte dai minimi valori di precipitazione, valutando anche la possibilità di impiegare opportuni additivi naturali o chimici (clorito di calcio e magnesio); Le aree di cantiere devono essere preferibilmente recintate con reti antipolvere in grado di confinare all interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse. I percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, devono essere rigorosamente individuati e delimitati in maniera da minimizzare, ad esempio, le operazioni da svolgere in retromarcia. Per problemi di sicurezza la retromarcia attiva gli avvisatori acustici, con emissioni di rumore ad alta frequenza estremamente fastidiose. Devono inoltre essere predisposte procedure a garanzia della qualità della gestione dei cantieri, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite. Devono i- noltre essere predisposte le cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti fissati dalla progettazione. A questo proposito è ad esempio utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori. L'Impresa dovrà, prima dell inizio lavori, richiedere la deroga ufficiale prevista per i cantieri che dovessero superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali correttivi che si renderanno necessari a seguito delle previste attività di monitoraggio sia acustico che atmosferico. 2.2 Interventi di mitigazione A prescindere dalle modalità operative generali sopra esposte, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione attivi e passivi indicati dallo studio di impatto ambientale o prescritti dalla Commissione VIA e dall ARPA, condizione necessaria per migliorare la performance ambientale dei cantieri nei confronti del sistema ricettore esposto. CAP/4

6 Disposizioni speciali per le imprese finalizzate al contenimento dell inquinamento ambientale 3. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI CANTIERI MOBILI 3.1 Modalità operative L'impresa è tenuta a prestare particolare attenzione in corrispondenza dei siti dove vengono svolte lavorazioni da parte di cantieri mobili, gestendo con la massima cura le varie lavorazioni che comportano per loro natura i maggiori impatti (movimentazioni di materiali, scavi, perforazioni, getti di miscele cementizie, formazione puntuale e provvisoria di depositi). Una corretta gestione e organizzazione del cantiere mobile permette di ridurre sostanzialmente le cause di disturbo e i disagi ai residenti: devono essere in particolare organizzati con cura i percorsi pedonali provvisori, con attenzione anche alle necessità dei portatori di handicap. L'Impresa dovrà, prima dell inizio lavori, richiedere la deroga ufficiale prevista per i cantieri che dovessero superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali correttivi che si renderanno necessari a seguito delle previste attività di monitoraggio sia acustico che atmosferico. 3.2 Interventi di mitigazione Dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione attivi e passivi prescritti dalla Commissione VIA del Comune di Torino e dall ARPA, condizione necessaria per migliorare la performance ambientale dei cantieri nei confronti del sistema ricettore esposto. Gli interventi di mitigazione minimi da porre in essere sono: Recinzioni provvisorie con reti antipolvere. Pulizia sistematica dell area di lavoro, in particolare alla fine delle lavorazioni che determinano maggiori emissioni di polveri, con il ricorso a spazzatrici meccanizzate ad acqua e lavaggio della pavimentazione stradale Barriere mobili antirumore da disporre in concomitanza delle lavorazioni più rumorose, con particolari attenzioni in corrispondenza delle aree urbane in cui le lavorazioni avvengono a stretto contatto con i marciapiedi e gli edifici. CAP/5

7 4. ALTRE DISPOSIZIONI 4.1 Disposizioni per l approvvigionamento idrico L'approvvigionamento ed un bilancio idrico delle attività di cantiere sarà definito sulla base del numero di addetti e delle lavorazioni previste. L'Impresa dovrà, in ogni caso, gestire ed ottimizzare l'impiego della risorsa riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. Nel caso emerga la necessità di dover impiegare acqua somministrata dall'ente Acquedotto, l'impresa dovrà preventivamente comunicare a tale Ente il proprio fabbisogno; l'ente stesso sarà poi tenuto a fornire le indicazioni e prescrizioni del caso. 4.2 Disposizioni per l inquinamento da acque reflue Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. Qualunque prodotto venga utilizzato negli scavi deve essere conforme a quanto indicato nei D.L. n. 132 e 133/92 e non rientri nell elenco delle sostanze pericolose o insalubri di cui alla Direttiva CEE 67/548. Rimangono inoltre a carico dell'impresa tutti gli adempimenti ed oneri previsti dalle Leggi vigenti in materia di autorizzazione degli scarichi industriali e di trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nei prezzi di appalto l Impresa dovrà quindi considerare i costi provenienti dalla costruzione, manutenzione e gestione di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento in oggetto e di tutti i loro accessori. Ove l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate fosse causa di fenomeni di inquinamento idrico, accidentale o continuato, la relativa responsabilità civile e penale sarà a totale carico dell'impresa. In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità alla tabella A della Legge 319/76 così come integrata e modificata dal Decreto Legislativo 152/99. Sui cantieri andranno distinti, a titolo indicativo, i reflui indicati nel seguito. CAP/6

8 Acque di lavorazione: provenienti dai liquidi utilizzati nelle attività di scavo e rivestimento (acque di perforazione, additivi vari, ecc.) relative in modo particolare alle opere provvisionali come pali o micropali. Tutti questi fluidi risultano gravati da diversi agenti inquinanti di tipo fisico quali sostanze inerti finissime (filler di perforazione, fanghi) o chimico (cementi, idrocarburi e oli provenienti dai macchinari, disarmanti, schiumogeni). Acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine o- peratrici dovranno essere dotati di una regimazione idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (piovane o provenienti da processi produttivi) per convogliarle nell'unità di trattamento generale. Acque di officina: provengono dal lavaggio dei mezzi meccanici o dei piazzali e sono ricche di idrocarburi e oli oltre che di sedimenti terrigeni. Questi fluidi vanno sottoposti ad un ciclo di disoleazione prima di essere immessi nell'impianto di trattamento generale. I residui del processo di disoleazione devono essere smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata. Acque di lavaggio betoniere: provengono dal lavaggio delle botti per il trasporto di conglomerato cementizio e spritz-beton e contengono una forte componente di materiale solido che deve essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione prima di essere immesso nell'impianto di trattamento generale. Di solito la componente solida ha una granulometria che non ne consente il trattamento nei normali impianti di disidratazione (nastropresse o filtropresse): deve quindi essere previsto il convogliamento dei residui ad un letto di essicamento e successivamente smaltiti come rifiuti speciali a discarica autorizzata. L'unità di trattamento acque e fanghi dovrà essere adeguatamente dimensionata per le portate previste in entrata, consentendo l assorbimento di eventuali picchi di adduzione. L 'impianto dovrà garantire: lo scarico delle acque sottoposte al trattamento secondo i requisiti richiesti dalla tabella A della Legge 319/76 (e successive modifiche ed integrazioni); la disidratazione dei fanghi dovuti ai sedimenti terrigeni che saranno classificati "rifiuti speciali" e quindi smaltiti a discarica autorizzata; la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati "rifiuti speciali" e quindi smaltiti in discarica autorizzata. Le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate. I getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee di maggior interesse dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acqua del cemento e degli additivi. CAP/7

9 4.3 Disposizioni in materia di rifiuti Nel cantiere deve essere garantita una corretta gestione dei rifiuti conferendoli a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento a norma di legge (D.Lgs. 22/97 e 389/97), provvedendo che durante il trasporto siano accompagnati da un formulario di identificazione. Nei cantieri deve essere altresì organizzato lo stoccaggio e l allontanamento dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere, garantendo adeguate modalità di trattamento e smaltimento: i rifiuti assimilabili agli urbani provenienti ad esempio dal consumo dei pasti devono essere conferiti ai contenitori presenti in zona; gli imballaggi ed assimilabili in carta, cartone, plastica, legno, ecc. devono essere destinati al riutilizzo e al riciclaggio; i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie durante le lavorazioni devono essere separati in contenitori specifici; i rifiuti speciali pericolosi originati dall impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosità può essere esaminato esaminando le schede di sicurezza e l etichettatura, devono essere separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti; i rifiuti liquidi pericolosi, quali ad esempio olii esausti, i disarmanti utilizzati nei trattamenti delle casseforme (acidi grassi in olio minerali), i liquidi di lavaggio delle attrezzature, ecc. dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere gli e- ventuali spandimenti. In caso di ritrovamento accidentale di modeste quantità di rifiuti civili o industriali sospettati di contenere sostanze pericolose per la salute e per l ambiente, i lavori di scavo dovranno essere immediatamente interrotti procedendo al ricoprimento del rifiuto con teli di polietilene ed alla delimitazione del sito con cartelli di avviso del pericolo, informando di tale rinvenimento il responsabile di cantiere che provvederà, in funzione della natura e della quantità del materiale, a richiedere l intervento dell Azienda Pubblica per la raccolta dei rifiuti o altra impresa specializzata e autorizzata. CAP/8

10 5. SCELTA DELLE ATTREZZATURE L'impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio, dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, da almeno tre anni alla data di esecuzione dei lavori. La normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore è la seguente : Decreto Ministeriale 28 novembre 1978, n. 588; Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 135 integrato dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 1998 n. 198; Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 137; Per quanto non specificato nelle norme precedenti si applica la cosiddetta "Direttiva Macchine", D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, nella parte che riguarda il livello di potenza acustica emesso dalle macchine. La normativa comunitaria in vigore, non ancora recepita dalla normativa nazionale da applicarsi comunque all appalto è la seguente: Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell ' 8 maggio 2000, il cui recepimento nazionale dovrebbe sostituire il Dlgs 135/92 e le successive integrazioni; Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, il cui recepimento nazionale dovrebbe sostituire il DPR 459/96 "Direttiva macchine ". L 'impresa dovrà altresì privilegiare l'utilizzo di: macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento; utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni, mescolatori, pompe, motocompressori, dischi abrasivi, sonde di perforazione e compressori insonorizzati. Le macchine di nuovo acquisto destinate all impiego in cantiere non devono superare i limiti di emissione sonora indicati in Tabella 5/1. CAP/9

11 Tabella 5/1 Limiti di emissione sonora Macchina Martelli demolitori azionati a mano Motocompressori Macchine movimento terra Gruppi elettrogeni Normativa Limite potenza sonora db(a) Note 108 Massa del martello m<20 kg m 35 D.M. 588/ m>35 kg e martelli con motore incorporato 100 Portata norm. Q 10 m3/min D.M. 588/ Q 30 m3/min 104 Q>30 m3/min D.M. 308/98 D.Lgs. 135/92 Requisiti acustici per attestazione CE 106 Potenza netta installata P 70 Kw <P<160 Kw Fino al 29/12/ P 350 Kw 112 Escavatori idraulici e a fune 113 Altre macchine 118 P> 350 Kw 87+11logP Cingolati (salvo escavatori) Dal 31/12/96 al 85+11logP Apripista, caricatori, ecc 29/12/01 gommati 83+11logP Escavatori Dal 30/12/ logP Cingolati (salvo escavatori) 82+11logP Apripista, caricatori, ecc gommati 80+11logP escavatori D.M. 588/ P 2 KVA 100 P>2KVA CAP/10

12 6. MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE Per la movimentazione con mezzi di trasporto dei materiali di scavo e dello smarino, l'impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilità di cantiere indicata nei progetti, salvo deroghe da parte delle amministrazioni locali preposte al rilascio di autorizzazioni. Per quanto attiene ai percorsi con origine/destinazione le aree di cantiere è inoltre previsto l indirizzamento del traffico pesante lungo le macro direttrici di traffico indicate negli elaborati di progetto. Per ridurre al minimo i disagi determinati dalla dispersione di polveri sulle sedi stradali che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi, dovranno essere previste frequenti bagnature. Tutti i carichi di materiali inerti o polverulenti in grado di disperdersi durante il trasporto dovranno essere coperti e, qualora ciò non fosse sufficiente, si dovrà procedere prima dell uscita dal cantiere con innaffiatura del carico. Le strade utilizzate dai mezzi di cantiere dovranno in ogni caso essere soggette a particolari attenzioni, garantendo il perfetto stato della pavimentazione stradale, sia in termini di pulizia sia di condizioni del manto d usura, che dovrà essere sempre privo di buche, discontinuità o ormaie. L'Impresa dovrà inoltre assumere tutte le iniziative atte a contenere gli impatti associati al traffico di cantiere, adottando in particolare mezzi in perfetto stato di manutenzione e conformi ai limiti di emissione regolamentati in sede comunitaria. Il trasporto dei materiali di approvvigionamento e dello smarino dovrà essere programmato in intervalli temporali interferenti il minimo possibile con le ore di punta del traffico urbano. CAP/11

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