Alle AZIENDE ASSOCIATE Loro sedi. c.a. Amministrazione del Personale c.a. RSU

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1 Associazione Fondo pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell industria della gomma e cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche Associazione con personalità giuridica iscritta All Albo dei Fondi Pensione con il n 125. Milano, 15 dicembre 2006 Circolare operativa n 22 Alle AZIENDE ASSOCIATE Loro sedi c.a. Amministrazione del Personale c.a. RSU Oggetto: prevista entrata in vigore del d.lgs. n 252/ Disciplina delle forme pensionistiche complementari - a far data dal 1 gennaio Il disegno di legge finanziaria, attualmente in corso di approvazione in Parlamento, prevede, fra l altro, l anticipata vigenza al 1 gennaio 2007 del d. lgs. 252/2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari (di seguito decreto). Le disposizioni della presente circolare sono quindi subordinate all effettiva approvazione della legge finanziaria, nei termini e con le previsioni attualmente note. Qualora l entrata in vigore del citato decreto dovesse essere posticipata, la decorrenza della presente circolare subirà un analogo differimento. Poiché inoltre è prevista, dopo l approvazione della legge finanziaria, l emanazione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, provvederemo ad informarvi tempestivamente su novità od ulteriori specificazioni rispetto a quanto comunicato con la circolare odierna. 1/1

2 Indice Pagina 1 Modalità di adesione e contribuzione Nuove adesioni Adesione esplicita Adesione tacita (silenzio/assenso) Lavoratori già aderenti al 31 dicembre Versamento della contribuzione Adesione esplicita Conferimento tacito del TFR Sospensione della contribuzione Contribuzione volontaria aggiuntiva a carico dell aderente 8 2 Scelta del profilo di investimento. Nuovo comparto di investimento con garanzia I comparti di investimento attuali Il nuovo comparto di investimento con garanzia 9 3 Prestazioni Anticipazione Prestazioni pensionistiche complementari (Capitale/rendita) Riscatto Trasferimento 11 4 Nuova fiscalità Deducibilità fiscale dei contributi Regime fiscale delle prestazioni 12 2/2

3 1 Modalità di adesione e contribuzione 1.1 Nuove adesioni A partire dal 1 gennaio 2007 l adesione a fondogommaplastica può essere realizzata sia in modo esplicito (come di consueto), sia con la nuova modalità tacita Adesione esplicita Le modalità di adesione esplicita sono del tutto immutate e comportano la compilazione del nuovo modulo di adesione da parte del lavoratore e, per quanto di sua spettanza, da parte dell Azienda di appartenenza. Il nuovo modulo sarà fornito, unitamente alla documentazione di adesione (Statuto/nota informativa), non appena verrà approvato il disegno di legge finanziaria. Tuttavia, per quanto riguarda la contribuzione, è data facoltà all aderente di: 1) Aderire con il versamento delle quote contributive previste dagli accordi collettivi, fissate dal 1 gennaio 2007 nelle seguenti misure: - 1,06% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico dell azienda - 1,06% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico del lavoratore - se l aderente ha data di prima occupazione anteriore al 29 aprile 1993, una percentuale del TFR di nuova maturazione a sua scelta tra quelle di seguito riportate: 33%, 50%, 75%, 100% - se l aderente ha data di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993, il 100% del TFR di nuova maturazione (misura inderogabile fissata dalla legge) 2) Aderire con il solo conferimento del TFR di nuova maturazione, nelle seguenti misure: - se l aderente ha data di prima occupazione anteriore al 29 aprile 1993, una percentuale del TFR di nuova maturazione a sua scelta tra quelle di seguito riportate: 33%, 50%, 75%, 100% - se l aderente ha data di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993, il 100% del TFR di nuova maturazione (misura inderogabile fissata dalla legge) 3/3

4 L adesione con il solo conferimento di quote di TFR comporta la rinuncia alla contribuzione a carico dell Azienda, nonché alla deducibilità fiscale dei contributi riconosciuta dalla normativa vigente. L aderente ha tuttavia la facoltà di versare successivamente, in qualunque momento, la contribuzione a proprio carico (1,06% stabilito contrattualmente), attivando in tal modo la contribuzione di pari importo a carico dell azienda. Ai sensi della normativa vigente, agli aderenti in forma esplicita in data successiva al 31 dicembre 2006 sono consentite variazioni in aumento della percentuale di TFR versata al Fondo (ovviamente se inferiore al 100%). Non sono consentite in nessun caso variazioni in diminuzione rispetto alla percentuale in vigore all atto della richiesta. L aumento della percentuale di TFR, con l adozione di una tra le misure sopra citate, decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta all azienda di appartenenza (da effettuarsi mediante compilazione e consegna del Modulo di incremento dell aliquota di TFR, allegato 1). Ogni ulteriore variazione deve essere richiesta con un preavviso di almeno tre mesi e avrà vigore, in ogni caso, dall anno solare successivo a quello della richiesta. Per quanto concerne la facoltà di versare al Fondo la quota di TFR residuo da parte degli aderenti al 31 dicembre 2006 che versano il 33% del TFR, si rimanda al successivo paragrafo 1.2. Infine occorre precisare che, ferma restando la possibilità del lavoratore di aderire ad una qualsiasi forma pensionistica complementare regolata dal decreto, il diritto dell aderente alla contribuzione a carico del datore di lavoro fondogommaplastica (salvo permane unicamente in caso di adesione a fondogommaplastica diverso accordo aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori) Adesione tacita (silenzio/assenso) Entro il 30 giugno 2007 il lavoratore deve esprimere la volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare oppure di mantenere il TFR maturando presso la propria azienda. Qualora il lavoratore esprima la volontà di mantenere il proprio TFR maturando presso l azienda, solo nel caso in cui quest ultima abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, esso viene trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito dall INPS per conto dello Stato. Qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà nell arco del primo semestre dell anno, il 100% del TFR di nuova maturazione dal 1 luglio 2007 viene conferito a fondogommaplastica (salvo diverso accordo aziendale tra il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori). Nel caso in cui, oltre a fondogommaplastica, operino 4/4

5 uno o più fondi negoziali (ad esempio a carattere regionale), il TFR viene trasferito al fondo a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda. Le quote di TFR dei lavoratori che abbiano aderito con il meccanismo del silenzioassenso, di seguito silenti, confluiscono, ai sensi della normativa vigente, in un comparto di investimento con garanzia. Tale comparto, in fase di costituzione, sarà disponibile anche per gli aderenti in forma esplicita. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del comparto di investimento con garanzia si rimanda al paragrafo 2- Scelta del comparto di investimento. E facoltà dei silenti attivare successivamente le ulteriori quote contributive previste dagli accordi collettivi (quota a proprio carico e, quindi, quota di pari importo dell azienda) e scegliere il comparto di investimento più idoneo alle proprie caratteristiche tra quelli proposti dal Fondo. Infine il lavoratore che decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, conserva la facoltà di revocare successivamente tale scelta attraverso l adesione esplicita al Fondo. Per i lavoratori di nuova assunzione successiva all entrata in vigore del decreto, i sei mesi utili per la scelta decorrono dalla data di assunzione. Seguono tabelle riepilogative delle diverse situazioni che possono presentarsi a partire dal 1 gennaio 2007: Aderenti con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 TIPO DI ADESIONE MODALITA DI ADESIONE MISURA DELLA CONTRIBUZIONE COMPARTO DI INVESTIMENTO ESPLICITA Compilazione del modulo di adesione Quote contributive previste dagli accordi collettivi - 1,06% aderente - 1,06% azienda - 33, 50, 75, 100% TFR - eventuale volontaria A scelta dell aderente Solo quote di TFR % TACITA Nessuna manifestazione di volontà nel periodo 01/01 30/06/ % TFR di nuova maturazione a partire dal 1 luglio 2007 Nuovo comparto di investimento con garanzia 5/5

6 Aderenti con prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 TIPO DI ADESIONE MODALITA DI ADESIONE MISURA DELLA CONTRIBUZIONE COMPARTO DI INVESTIMENTO ESPLICITA Compilazione del modulo di adesione Quote contributive previste dagli accordi collettivi - 1,06% aderente - 1,06% azienda - 100% TFR - eventuale volontaria A scelta dell aderente TACITA Nessuna manifestazione di volontà nel periodo 01/01/ /06/ % TFR di nuova maturazione a partire dal 1 luglio 2007 Nuovo comparto di investimento con garanzia 1.2 Lavoratori già aderenti al 31 dicembre 2006 Per quanto riguarda i lavoratori già aderenti a fondogommaplastica alla data di entrata in vigore del decreto: 1) i lavoratori con prima occupazione successiva al 29 aprile 1993: continuano a versare il 100% del TFR maturando e le altre componenti contributive (nessuna variazione) 2) i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993: hanno la facoltà di decidere entro il 30 giugno 2007 se continuare a versare a fondogommaplastica, unitamente alle altre componenti contributive, il 33% del TFR maturando oppure se aumentare tale percentuale portandola al 100%. Tale incremento viene richiesto mediante la compilazione dell apposita sezione del citato Modulo di incremento dell aliquota di TFR (Allegato 1). Qualora non venga espressa alcuna volontà, l intero TFR è conferito tacitamente al Fondo a decorrere dal mese successivo allo scadere del predetto termine. Il TFR residuo che perviene al Fondo in virtù di una esplicita richiesta dell aderente (compilazione del predetto modulo e consegna all Ufficio del personale dell Azienda di appartenenza) va ad aggiungersi alla usuale contribuzione e confluisce nel comparto di investimento già prescelto dall aderente. Il TFR residuo che perviene al Fondo attraverso la modalità del silenzio-assenso confluisce, a norma di legge, nel citato comparto di investimento con garanzia (vedi paragrafo 2). 6/6

7 Segue tabella riepilogativa delle diverse possibilità a partire dal 1 gennaio 2007: TIPO DI ADERENTE Con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 Attuale contribuzione: - 1,06% aderente - 1,06% azienda - 33% TFR Con prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 Attuale contribuzione: - 1,06% aderente - 1,06% azienda - 100% TFR SCELTA TFR RESIDUO (67%) Scelta esplicita di mantenimento del TFR residuo in azienda Scelta esplicita di conferimento del TFR residuo a Fondogommaplastica Nessuna manifestazione di volontà nel periodo 01/01/ /06/2007 DESTINAZIONE Se l azienda < 50 addetti azienda Se l azienda 50 addetti fondo per erogazione del TFR gestito dall inps per conto dello Stato Fondogommaplastica / comparto di investimento già scelto Fondogommaplastica / nuovo comparto di investimento con garanzia (1) Nessuna necessità di ulteriori scelte (1) la restante contribuzione (1,06% + 1,06% + 33% TFR+ eventuale contribuzione volontaria) continua ad affluire nel comparto di investimento già scelto. 1.3 Versamento della contribuzione Adesione esplicita L obbligo contributivo decorre, come di consueto, dal primo giorno del mese successivo alla consegna al datore di lavoro della domanda di adesione. Tuttavia per le adesioni effettuate dal 1 gennaio al 30 giugno 2007, il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire solo dal mese di luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno Conferimento tacito del TFR Le quote di TFR che dovessero pervenire al fondo in seguito al meccanismo del silenzio-assenso (100% del TFR per i nuovi iscritti con adesione tacita, 67% residuo per i lavoratori già aderenti al 31/12/2006 che contribuiscono con il 33% del TFR), vengono versate a partire dal mese di agosto 2007 relativamente alle quote di competenza luglio, e così via per i mesi successivi. Sarà cura del Fondo emanare in tempo utile le indicazioni operative per provvedere agli adempimenti relativi ai conferimenti taciti. 7/7

8 1.4 Sospensione della contribuzione Il decreto introduce una importante novità per quanto riguarda la sospensione dell obbligo contributivo, infatti in costanza di rapporto di lavoro l aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2007 sarà possibile sospendere il versamento del proprio contributo (e quindi quello del datore di lavoro), ma NON sarà più possibile sospendere il versamento del TFR. I lavoratori associati che hanno sospeso l obbligazione contributiva secondo le vecchie norme avranno la facoltà di mantenere sospeso il versamento del proprio contributo (con conseguente sospensione dell obbligo contributivo a carico del datore di lavoro), fermo restando l obbligo di versare il TFR di nuova maturazione. Considerato inoltre che, a norma di Statuto, durante il periodo di sospensione dell obbligazione contributiva il lavoratore resta a tutti gli effetti associato al Fondo, nel caso di versamento, ancorché sospeso al 31 dicembre 2006, del 33% di TFR, la restante quota sarà assoggettata alle norme previste dal decreto per i lavoratori già aderenti al fondo (vedi paragrafo 1.2). La nuova normativa conserva infine la possibilità per l aderente di riattivare in qualunque momento il versamento a proprio carico, ripristinando così il contributo a carico del datore di lavoro 1.5 Contribuzione volontaria aggiuntiva a carico dell aderente In considerazioni delle novità introdotte dal decreto in materia di deducibilità fiscale dei contributi (vedi successivo paragrafo 4.1), le aliquote di contribuzione volontaria aggiuntiva pari al 3%, 4%, 5% della retribuzione utile ai fini del TFR sono rese disponibili a tutti gli aderenti (sinora erano riservate ai soli aderenti con prima occupazione successiva al 29 aprile 1993). Si potrà dunque scegliere tra cinque aliquote di contribuzione volontaria aggiuntiva (1%, 2%, 3%, 4%, 5%), tuttavia, al fine di non superare il plafond di deducibilità fiscale, occorre considerare che l aliquota del 5% è disponibile per gli aderenti con reddito da lavoro dipendente fino a , per importi di reddito superiori la percentuale massima utilizzabile diminuisce progressivamente. 8/8

9 2 Scelta del profilo di investimento. Nuovo comparto di investimento con garanzia 2.1 I comparti di investimento attuali Dal 30 giugno 2006 è in vigore la gestione finanziaria multicomparto, in virtù della quale ogni aderente può scegliere la linea di investimento più adatta alle proprie esigenze tra 3 differenti proposte: - Comparto Conservativo (100% obbligazioni) - Comparto Bilanciato (70% obbligazioni-30% azioni) - Comparto Dinamico (60% azioni 40% obbligazioni) 2.2 Il nuovo comparto di investimento con garanzia In ottemperanza alle previsioni del decreto, fondogommaplastica ha dato avvio alla procedura di costituzione di un nuovo comparto di investimento con garanzia, le cui caratteristiche saranno definite nel dettaglio al termine dell iter selettivo del gestore finanziario, in corso all atto della redazione della presente circolare. Tuttavia è possibile anticipare che tale comparto presenterà una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale, e che la garanzia avrà le seguenti caratteristiche minime: - restituzione integrale al fondo dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, al netto di tutti gli oneri, alla scadenza della convenzione - restituzione integrale al singolo aderente al comparto dei contributi da esso versati, al netto di tutti gli oneri, qualora si realizzi in capo allo stesso uno dei seguenti eventi: 1) pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza 2) decesso 3) invalidità permanente che comporti la cessazione dell attività lavorativa. Si tratta quindi di un comparto dal forte contenuto difensivo, il rendimento atteso risente tuttavia dell impostazione fortemente prudenziale e dei maggiori costi dovuti alla presenza della garanzia. I flussi di TFR conferiti tacitamente confluiscono, per legge, nel comparto con garanzia, che sarà disponibile anche per gli aderenti in forma esplicita che vi siano interessati. 9/9

10 3 Prestazioni Il decreto ha introdotto importanti novità anche nel regime delle prestazioni e nel relativo trattamento fiscale. Di seguito si riportano le nuove norme per tipologia di operazione. Con riferimento agli aspetti di natura fiscale si rimanda al successivo paragrafo 4. Per la richiesta delle prestazioni si raccomanda l utilizzo dei nuovi moduli, disponibili nella sezione modulistica del sito internet del fondo dal 1 gennaio 2007 non saranno infatti accettate richieste effettuate con moduli differenti. (Si allega a tal fine il Modulo di riscatto/traferimento ad altro fondo e di prestazioni in forma di capitale - allegato 2). 3.1 Anticipazione L a derente a fondogommaplastica può richiedere l anticipazione delle prestazioni nei seguenti casi: % massima di posizione anzianità di iscrizione necessaria Motivazione anticipabile per la richiesta di anticipazione Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari connessi a gravissime situazioni sanitarie relative a sè, al coniuge e ai figli 75% Richiedibile in qualsiasi momento Acquisto o ristrutturazione della 1 a casa di abitazione per sé e per i figli 75% 8 anni di iscrizione Ulteriori esigenze, senza necessità di documentazione 30% 8 anni di iscrizione Con riferimento alla documentazione da produrre all atto della richiesta di anticipazione, si rimanda al Modulo di richiesta dell anticipazione delle prestazioni ed alle relative Modalità operative, disponibili nella sezione Modulistica del sito internet Prestazioni pensionistiche complementari (Capitale/Rendita) Le prestazioni pensionistiche sono erogate al raggiungimento da parte dell Associato del diritto al trattamento pensionistico obbligatorio, purchè sia trascorso un periodo di permanenza minimo nel Fondo di cinque anni. Qualora, alla data del pensionamento obbligatorio, tale periodo minimo non sia trascorso, l aderente ha la facoltà di chiedere la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata (riscatto). Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, in rendita vitalizia per la restante parte. 10/10

11 Tuttavia, qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% per cento dell assegno sociale di cui all art.3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n 335, l intera posizione può essere erogata in capitale. In caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando il periodo quinquennale minimo di permanenza nel Fondo. 3.3 Riscatto In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo senza che sia maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare, l aderente può riscattare, in tutto o in parte, la posizione previdenziale maturata. La tabella che segue riporta le diverse fattispecie di riscatto previste dal decreto, le circostanze riportate al punto 5) prevedono un trattamento fiscale di minor favore rispetto alle altre; per maggiori informazioni consultare il paragrafo 4- Nuova fiscalità. Motivazione % di posizione maturata riscattabile 1) inoccupazione per piu' di 12 mesi e meno di 48, mobilità, cig, cigs 50% 2) invalidità totale e permanente, inoccupazione per piu' di 48 mesi 100% 3) decesso 100% 4) pensionamento nel regime obbligatorio senza permanenza minima nel Fondo 100% 5) cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse (dimissioni, licenziamento ecc.) 100% In caso di decesso dell aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare (punto 3 della precedente tabella), l intera posizione maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari -persone fisiche o giuridiche- dallo stesso designati. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo. 3.4 Trasferimento L Aderente può chiedere il trasferimento della posizione individuale maturata: a. in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, verso la forma pensionistica complementare a cui acceda in relazione alla nuova attività lavorativa b. in costanza di attività lavorativa, dopo due anni di iscrizione al Fondo, verso altra forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto. 11/11

12 In tal caso cessa il diritto all erogazione della quota contributiva a carico del datore di lavoro, stabilita dal CCNL (salvo diverso accordo aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori). 4 Nuova fiscalità Il decreto ha introdotto un nuovo regime fiscale, di maggior semplicità e di miglior favore rispetto a quello previgente, sia con riferimento alla contribuzione, sia soprattutto con riferimento alle prestazioni. Segue un riepilogo delle principali novità fiscali: 4.1 Deducibilità fiscale dei contributi I contributi versati a carico dell aderente (1,06% contrattuale + eventuale contribuzione volontaria) e del datore di lavoro (1,06% contrattuale) sono deducibili dal reddito complessivo fino all importo massimo annuo di 5.164,57 (sono pertanto eliminati gli ulteriori limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR versato al fondo). 4.2 Regime fiscale delle prestazioni Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del regime fiscale introdotto dal decreto per i vari tipi di prestazione. Si ricorda a tale proposito che le nuove misure e modalità di tassazione si applicano esclusivamente ai montanti delle prestazioni maturate dal 1 gennaio 2007, agli importi maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data Ritenuta a titolo di Tipo di prestazione imposta - Prestazioni pensionistiche complementari (in forma di capitale o rendita) - Anticipazioni per spese sanitarie - Riscatti parziali e riscatti totali per pensionamento nel regime obbligatorio senza permanenza minima nel Fondo invalidità totale e permanente inoccupazione per periodo superiore a 48 mesi decesso dell aderente prima del pensionamento - Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa ulteriori esigenze aliquota del 15% applicata sulla prestazione al netto dei rendimenti finanziari (tale aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un minimo del 9%) aliquota del 23% - Riscatti totali per motivi diversi da quelli sopra citati (dimissioni, licenziamento ecc. ecc.) 12/12

13 Come nella previgente disciplina, le operazioni di trasferimento verso altre forme pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale. Vi preghiamo, come di consueto, di dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione tra i lavoratori. Il Fondo resta a Vostra disposizione, agli usuali recapiti, per ogni necessità o chiarimento. Con i migliori saluti Il Presidente (Luciano Scapolo) 13/13

14 ALLEGATO 1 MODULO DI INCREMENTO DELL ALIQUOTA DI TFR (da compilare a cura dell aderente e consegnare direttamente all Ufficio del Personale) Spett. Ufficio del Personale Il/la sottoscritto/a codice fiscale aderente a fondogommaplastica con il codice n., già occupato/a alla data del 28/04/93 CHIEDE di VARIARE la % di tfr da versare mensilmente al Fondo portandola a : DELEGA 50% 75% 100% (il lavoratore entro il 31/12/2006 può optare unicamente per questa aliquota) il datore di lavoro a prelevare tale aliquota dalla quota annuale di tfr ed a provvedere al relativo versamento a fondogommaplastica, fino a diversa comunicazione, secondo i termini stabiliti dagli organi di gestione del fondo. L aliquota indicata deve essere superiore a quella versata al momento della richiesta di variazione. Ai sensi della normativa vigente, non sono consentite variazioni in diminuzione rispetto alle aliquote scelte in precedenza. data firma dell aderente Data di ricezione da parte dell Azienda NOTE Si ricorda che gli aderenti di prima occupazione successiva al 28/04/93, nonché gli aderenti in forma tacita (silenzio/assenso) versano inderogabilmente al fondo il 100% del tfr maturando. Pertanto la facoltà di versare una percentuale di tfr tra quelle sopra indicate, è riservata, ai sensi della normativa vigente, ai soli aderenti in forma esplicita di prima occupazione antecedente al 28/04/93. Si ricorda che la modifica dell aliquota di tfr versata è consentita solo in aumento rispetto a quella in vigore all atto della richiesta di variazione, pertanto non è consentita alcune modifica in diminuzione rispetto a percentuali di versamento scelte in precedenza. Il presente modulo non va compilato nel caso in cui l aderente versi al fondo il 33% del tfr (misura minima prevista dagli accordi contrattuali) e non intenda variare detta aliquota. Il presente modulo non va compilato dall aderente che, iscrivendosi dopo il 31 dicembre 2006 indichi una percentuale di tfr diversa da quella sopraindicata direttamente nella Domanda di adesione. 14/14

15 ALLEGATO 2 MODULO DI RICHIESTA RISCATTO/TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO E DI PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE (parte Aderente) DA INVIARE VIA FAX AL NUMERO Il/la Sig./Sig.ra codice fiscale... cod. fondogommaplastica n..... nato/a a il.. residente a (prov... ) cap.. via....n telefono (obbligatorio, non si accettano richieste senza recapito) RICHIEDE, come previsto dalla normativa vigente, Il RISCATTO della posizione accantonata per un importo pari al 50% in conseguenza dell inoccupazione da un periodo di tempo superiore ai 12 mesi e inferiore ai 48 (A),mobilità (B), cigcigs (C) 100% in conseguenza di invalidità permanente (D), inoccupazione superiore ai 48 mesi (E) 100% in conseguenza di pensionamento con anzianità di iscrizione al fondo inferiore a 5 anni o perché rientrante nei requisiti di cui al comma 3, art. 11 del D.Lgs 252/ % in conseguenza di perdita dei requisiti per cause diverse da quelle sopra citate (F) da accreditare sul c/c bancario numero... presso la Banca Agenzia. Via.ABI CAB CIN Il TRASFERIMENTO della posizione ad un altro Fondo Pensione (L ASSOCIATO, NEL CASO ABBIA STIPULATO UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO, SI IMPEGNA AD INFORMARE LA SOCIETA FINANZIARIA CON LA QUALE HA SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO). Fondo di destinazione.. con sede in Via... Località.. (prov )CAP Telefono. SI RIMANDA AL RETRO DEL PRESENTE MODULO IN MERITO AI DOCUMENTI DA ALLEGARE. Data Firma dell Aderente (parte Azienda) La scrivente azienda conferma che la richiesta di riscatto è presentata dall aderente a seguito di: cig/cigs dimissioni invalidità permanente licenziamento mobilità pensionamento. L ultimo versamento a favore del socio è stato (o verrà) inserito nella distinta di competenza: mese.... anno Il relativo bonifico è stato (o verrà) effettuato nel mese di... Qualunque contributo successivo a quello sopra indicato, in caso di riscatto totale, sarà restituito alla scrivente Società. Data Timbro e firma dell Azienda 15/15

16 INDICAZIONI OPERATIVE A) In caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi e inferiore ai 48 mesi l aderente invia (in originale) certificato del centro per l impiego con l attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse. In questo caso, in sostituzione della parte azienda il lavoratore allega copia della carta di identità in corso di validità e copia del tesserino del codice fiscale. Allega altresì documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro con l azienda con la quale ha contribuito al fondo (lettera di licenziamento o facsimili, recante timbro e firma dell azienda). B) In caso di mobilità l azienda conferma la stessa nello spazio ad essa riservato. C) In caso di richiesta del 50% del capitale accantonato per cig o cigs il modulo non viene accettato se non compilato nella parte azienda che conferma la motivazione indicata dal lavoratore. Si ricorda che appena terminato il periodo di cig/cigs il lavoratore può riprendere regolarmente i versamenti al fondo. Si ricorda altresì che il tfr maturato in azienda nel periodo di cig/cigs va comunque versato al fondo con le consuete modalità. In caso di cig/cigs l azienda non compila la voce ultimo versamento. D) In caso di invalidità permanente il lavoratore produce certificato del medico curante e/o della ASL di competenza che dichiara la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo. E) In caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi l aderente invia (in originale) certificato del centro per l impiego con l attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse. In questo caso, in sostituzione della parte azienda il lavoratore allega copia della carta di identità in corso di validità e copia del tesserino del codice fiscale. Allega altresì documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro con l azienda con la quale ha contribuito al fondo (lettera di messa in licenziamento o facsimili, recante timbro e firma dell azienda). F) In caso di dimissioni/licenziamento l azienda conferma le stesse nello spazio ad essa riservato. SI RICORDA CHE L INDICAZIONE DEL RECAPITO TELEFONICO DEL LAVORATORE E OBBLIGATORIA. NON SI INTENDONO ACCOLTE RICHIESTE CHE NE RISULTINO PRIVE. AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI E ESPRESSAMENTE INDICATO IL CONTRARIO, NON SONO AMMESSE RICHIESTE DI RISCATTO NON COMPILATE NELLA PARTE AZIENDA. 16/16

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