Agli Associati. 23 luglio 2008

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1 Roma 23 luglio 2008 Prot. CR/LG/ Agli Associati Loro sedi Risposte ai quesiti sulle principali modalità operative connesse alla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile in base alla Convenzione ABI Ministero dell Economia e delle Finanze in attuazione dell art. 3, del DL n. 93/2008 In tema di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile in base alla Convenzione stipulata dall ABI con il Ministero dell Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni di cui all art. 3 DL n. 93/2008, sono pervenuti alla scrivente Associazione una serie di quesiti sulle modalità applicative della disciplina recata dalla Convenzione stessa. Al riguardo, si riportano in allegato le risposte ai singoli quesiti, che sono state preventivamente illustrate e discusse con il Ministero dell Economia e delle Finanze, al fine di garantirne un ampia circolazione. Tali risposte che per comodità di esposizione sono organizzate con riferimento agli articoli della Convenzione interessati saranno altresì pubblicate nel sito internet dell ABI (www. abi.it). L Associazione provvederà a fornire con una nuova circolare chiarimenti agli ulteriori quesiti in corso di esame o che dovessero pervenire. Si coglie l occasione per segnalare che il disegno di legge di conversione del DL 93/08 è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 17 luglio scorso. Il provvedimento, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in sede di conversione del Decreto Legge ha introdotto all art. 3 alcune novità tra le quali si segnalano le seguenti: (i) al comma 1 è stato aggiunto il seguente periodo: Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convocazione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel I fax abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel I0II fax I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0) fax +32(0)

2 restando l opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni ; (ii) il comma 6 è sostituito dal seguente: Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all art. 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell ambito di un operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell operazione di cartolarizzazione ; (iii) dopo il comma 8 è stato aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario. Distinti saluti. Codice Attività: CR8055 ALLEGATO Giuseppe Zadra Direttore Generale 2

3 ELENCO DELLE POSBILI QUESTIONI IN TEMA DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI EX ART. 3 DL N. 93/2008 E CONVENZIONE MEF-ABI ART. 1 Rinegoziazione di mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione L art. 1, comma 2 della Convenzione prevede che per i mutui che siano stati oggetto di un operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti possono altresì aderire alla Convenzione medesima i soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In tal caso procede alla rinegoziazione il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Qualora non sia possibile l adesione dell SPV (Special Purpose Vehicle) alla Convenzione, si ritiene che la banca originator nell ottica di favorire la più ampia fruibilità alla clientela delle operazioni di rinegoziazione ai sensi della normativa in parola - può aderire alla stessa Convenzione anche con riferimento ai predetti mutui. In tal caso l accordo di rinegoziazione, concluso tra tale banca ed il mutuatario, deve prevedere l impegno della banca originator ad erogare al mutuatario la differenza tra l importo della rata originaria e quello della rata determinata per effetto della rinegoziazione. Di conseguenza: l SPV continua a riscuotere l importo originariamente convenuto della rata dal mutuatario e la banca originator provvede a fornire disponibilità al mutuatario perché questi possa pagare la differenza tra l importo della rata originaria e quello derivante dall accordo di rinegoziazione. In questa logica si spiega l estensione al conto di finanziamento accessorio tenuto da soggetto diverso dal titolare del mutuo cartolarizzato della garanzia ipotecaria a suo tempo iscritta a favore del predetto mutuo (cfr. art. 3, comma 6, del DL n. 93/2008). Come in ogni caso di rinegoziazione, se la società di cartolarizzazione aderisce alla Convenzione, e quindi la banca invia le proposte di rinegoziazione anche per i mutui cartolarizzati, la rinegoziazione determina un allungamento della scadenza effettiva del mutuo oltre la scadenza legale dei titoli. E facoltà delle banche che volessero aderire alla convenzione ripetere le proposte di rinegoziazione ai sensi della medesima anche negli anni futuri? Le banche possono, ancorché non ai sensi della Convenzione che riguarda solo la rinegoziazione fatta entro il 29 agosto 2008, in futuro proporre alla clientela interessata una rinegoziazione che può basarsi anche sui contenuti di quella stabilita nell art 3 DL e nella Convenzione. Occorre peraltro tenere presente che a tale rinegoziazione non appaiono applicabili le disposizioni previste dalla legge stessa (ad esempio, quelle relative all estensione senza formalità della garanzia ipotecaria al conto di finanziamento accessorio). E corretto ritenere che la rinegoziazione ai sensi della convenzione comporta l accensione di un finanziamento accessorio in capo al cliente che affianca il mutuo esistente, senza, di fatto, impattarne il piano di ammortamento?. In presenza di surroga il conto di finanziamento accessorio segue sempre il mutuo principale surrogato, sia attivamente che passivamente?, in quanto rappresenta una parte del debito residuo nell operazione di portabilità. 1

4 Il sistema di comunicazione interbancario ABI sulla portabilità verrà modificato per gestire anche la casistica sopra indicata. No, in quanto nell importo del debito residuo va computato sia quanto ancora dovuto per il mutuo originario, sia quanto dovuto per il saldo del conto di finanziamento accessorio. Se l interpretazione è quella della conservazione del piano di ammortamento originario affiancato da un conto di finanziamento accessorio, nel caso di mutuo cartolarizzato il conto di finanziamento è da riferire esclusivamente al servicer ed a tale rapporto resta estraneo il cessionario (acquirente del credito)? Il conto di finanziamento accessorio va riferito al servicer/banca originator se alla Convenzione ha aderito l SPV. A seguito dell adesione alla Convenzione, la proposta va fatta a tutti i mutuatari a tasso e rata variabile: 1) qualunque sia la data di stipula del mutuo ante 28 maggio 2008? (quindi anche di 20 anni fa?) 2) qualunque sia la probabile conseguenza della rinegoziazione in termini di durata del mutuo complessiva che potrebbe diventare superiore ai 40 o 50 ( comunque una durata eccessiva sotto diversi aspetti )?, non è previsto nella Convenzione un limite massimo di allungamento della durata del mutuo. 2

5 ART. 2 Mutui per i quali sono state iniziate le azioni esecutive Il comma 1 dell art. 2 prevede che possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo. Fermo restando che sono esclusi dall ambito applicativo della Convenzione i mutui per i quali è intervenuta la risoluzione del rapporto, la rinegoziazione si applica anche ai mutui con ritardo nei pagamenti, purché comunque nei confronti dei rispettivi mutuatari non siano state avviate procedure esecutive e quindi non sia già stato notificato alla data del 28 maggio 2008 l atto di pignoramento, ovvero il predetto atto sia stato notificato successivamente a tale data ma prima dell invio della proposta di rinegoziazione. Mutui con tasso di entrata fisso (per uno/due anni) e poi tasso variabile per tutta la durata: può essere considerata una condizione migliorativa l invio della proposta al pari di quanto esemplificato all art. 1 comma 3 della Convenzione in merito allo spread? I mutui che rientrano tra i finanziamenti oggetto della rinegoziazione ex art. 3 del DL 93/2008 sono solo i mutui a tasso variabile, a rata variabile per tutta la durata del mutuo. Il mutuo in oggetto non dovrebbe quindi rientrare nell ambito di applicazione della legge. Si può ovviamente estendere anche a tali mutui quanto previsto dalla normativa in oggetto e dalla Convenzione, quale condizione più favorevole offerta alla clientela ai sensi del comma 8bis, art. 3 DL n. 93/2008. Va da sé che in tutti i casi in cui siano disposte a favore della clientela condizioni più favorevoli la banca usufruisce delle previsioni normative contemplate nell art. 3 DL n. 93/2008 e nella predetta Convenzione (ad esempio, estensione al conto di finanziamento accessorio dell ipoteca iscritta a garanzia del mutuo originario). Il mutuo chirografario (prestito personale) per l acquisto, ristrutturazione ecc. dell abitazione principale rientra nelle fattispecie idonee alla rinegoziazione ex lege? La normativa in esame è applicabile ai soli mutui ipotecari, in considerazione anche dei richiami effettuati al comma 6 dell art. 3 in merito alle garanzie ipotecarie che assistono il mutuo. Del resto, ritenere inclusi i mutui chirografari nell ambito di applicazione dell art. 3 DL n. 93/2008 comporterebbe la conseguenza, a fronte dell allungamento della scadenza, di dover subire, a seguito dell adesione alla Convenzione, un innalzamento notevole del rischio del credito, senza poter vantare idonee garanzie a copertura dello stesso, con la conseguenza che la banca potrebbe essere indotta a non aderire alla Convenzione (ponendo nel nulla un operazione di alta finalità sociale) in quanto non in grado di gestire il predetto rischio. Si può ovviamente estendere anche a tali mutui quanto previsto dalla normativa in oggetto e dalla Convenzione, quale condizione migliorativa offerta alla clientela. I mutui a tasso variabile stipulati in valuta estera rientrano nell ambito della convenzione? I mutui a tasso variabile con ammortamento non francese, con ammortamento francese ma con cap, con ammortamento che prevede il rimborso del capitale a determinate scadenze, ovvero modulari (cioè il cliente può scegliere a determinate scadenze se passare ad un ammortamento a tasso fisso) rientrano nell ambito della Convenzione ABI MEF? I mutui a tasso variabile con ammortamento non francese rientrano tra i finanziamenti considerati eligible ai fini della Convenzione, così come i finanziamenti con rimborso di capitale a determinate scadenze, in quanto la rata risulta variabile per tutta la durata del mutuo. I mutui ad ammortamento francese con cap sul tasso di interesse, sulla base di un interpretazione basata sulla sola lettera della 3

6 previsione in parola, potrebbero ritenersi non rientranti nell ambito di applicazione della rinegoziazione ex lege, avuto presente che il contratto già prevede che, qualora l incremento dei tassi superi la soglia prefissata contrattualmente (cap), il finanziamento diverrebbe automaticamente a rata fissa. Si può eventualmente considerare la possibilità di estendere l ambito di applicazione a tale fattispecie su proposta della banca. Sulla base delle stesse considerazioni, anche i mutui che prevedono la possibilità di passare dal tasso variabile al tasso fisso a determinate date (anche se a scelta del cliente) non appaiono rientrare nell ambito applicativo delle disposizioni in argomento, in quanto come previsto dall art. 2, comma 1, della Convenzione questi ultimi sono solo quelli a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo. Ovviamente la Convenzione potrebbe trovare applicazione a tali mutui sulla base di una proposta migliorativa della banca. Mutui che prevedono che nel periodo di preammortamento, decorrente dalla stipula alla fine del trimestre solare in corso, e fino alla fine del periodo prefissato (a scelta del cliente: 6, 12, 24 o 60 mesi dall inizio dell ammortamento), il tasso rimane fisso. Successivamente il tasso è variabile indicizzato all Euribor. Considerato quanto sopra detto in merito al campo di applicazione della Convenzione, da riferirsi solo ai mutui a tasso variabile ed a rata variabile per tutta la durata del mutuo, i finanziamenti in parola non dovrebbero rientrare nell ambito di applicazione della Convenzione stessa. Resta ovviamente possibile per la banca estendere l ambito di applicazione della Convenzione a tale fattispecie. Mutuo casa a tasso variabile, rata fissa e durata variabile, ove il valore della rata viene determinato alla stipula e rimane fisso per tutta la durata dell ammortamento. Sebbene il mutuo in oggetto non rientri nell ambito di applicazione della legge essendo già lo stesso prodotto orientato allo stesso obiettivo del provvedimento, la banca può estendere ad essi la rinegoziazione in parola. Mutui a tasso variabile finalizzati alla costruzione di immobili residenziali, ma erogati a soggetti non retail (comprese le imprese di costruzione e le cooperative). L art. 2, comma 1 della Convenzione prevede che rientrano nel suo ambito applicativo i mutui stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell abitazione principale. In funzione della difficoltà di verificare che un mutuo erogato a persone giuridiche sia destinato all acquisto, ristrutturazione o costruzione all abitazione principale ed,in considerazione delle finalità sociali dell intervento, si ritiene che i mutui oggetto della rinegoziazione ex lege siano quelli stipulati da persone fisiche. I mutui originariamente non contratti per l acquisto, costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale che successivamente abbiano acquisito tale finalità (sulla base di una dichiarazione del mutuatario) possono essere compresi nel perimetro di applicazione della convenzione? Considerato che l art. 2, comma 1 della Convenzione si riferisce esclusivamente ai mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, dovrebbe ritenersi che il mutamento della destinazione del mutuo in corso di rapporto non sia rilevante ai fini in parola, tenuto anche conto di quanto dichiarato dal cliente al momento della conclusione del contratto. Ovviamente la banca può offrire alla clientela interessata condizioni migliorative, estendendo al caso in esame l applicazione di quanto previsto nella Convenzione. 4

7 Se nel corso della durata del mutuo il cliente richiede una rinegoziazione da concordare con la banca di durata/tasso del mutuo, come possono comportarsi le parti? Poiché si tratta di una rinegoziazione volontaria le parti concorderanno al meglio le modalità di restituzione del debito. A tal riguardo va appena rammentato che la Convenzione indica nell art. 1 sia che le banche che vi aderiscono forniscono alla clientela interessata un informativa trasparente, chiara ed esaustiva in ordine alle varie opportunità di scelta che essi hanno (continuare a rimborsare il mutuo secondo il piano di ammortamento in corso; proporre una rinegoziazione delle condizioni del mutuo in essere da concordare appositamente; avvalersi della portabilità del mutuo) sia che nulla è innovato in materia di portabilità dei mutui. I mutui erogati a soggetti con ritardo di pagamento rientrano tra le fattispecie idonee ai fini della rinegoziazione ex lege?. Si può rinunciare alla rinegoziazione prevista dall art. 3 DL n. 93/2008 nel corso della durata del mutuo? Si verifica la rinuncia d ufficio estinguendo il conto accessorio? Si dovrà far sottoscrivere un documento di rinuncia? Il cliente è libero di chiedere una rinegoziazione del mutuo nell ulteriore corso del rapporto come pure la portabilità del mutuo ai sensi dell art. 8 DL n. 7/2007. E inoltre libero di effettuare un anticipata estinzione del mutuo o del solo conto di finanziamento accessorio, senza il pagamento di alcuna penalità ( art. 4, comma 1 della Convenzione). Se il cliente richiede il pagamento di una rata anticipata (per cui alla banca è rimborsata solo la quota capitale della rata), il rimborso è effettuato nei limiti della rata fissa, la parte rimanente è addebitata sul conto di finanziamento accessorio? Spetta al mutuatario scegliere cosa rimborsare (cioè se il mutuo originario, ovvero il conto di finanziamento accessorio). 5

8 ART. 3 Se nel corso del 2006 c è un periodo di preammortamento, il tasso ivi previsto rientra nel computo della media aritmetica del 2006? Per il calcolo della nuova rata, secondo quanto previsto all art. 3 comma 1, si fa riferimento alla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nel Al riguardo, per tassi applicati si intendono quelli in base ai quali è definito l ammortamento ordinario per il rimborso del prestito (pertanto senza considerare il tasso in base al quale si effettua il preammortamento); il periodo da considerare per il calcolo della media aritmetica non comprende il periodo di preammortamento. Pertanto, ad esempio, se il preammortamento termina il 30 giugno 2006, il periodo da considerare per il calcolo della media aritmetica del tasso da applicare per il calcolo della nuova rata è compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre Se il preammortamento termina il 31 dicembre 2006, ai fini del calcolo della nuova rata rinegoziata si fa riferimento alla prima rata successiva al 1 gennaio Nel caso di mutui agevolati, i tassi rilevati per il calcolo della media sono quelli al netto del contributo in conto interessi. Quale tipo di media aritmetica deve essere utilizzata per il calcolo del tasso di interesse su cui perfezionare la rinegoziazione di un mutuo erogato prima del 2006? La media aritmetica da considerare è la media aritmetica dei valori del tasso determinato secondo le previsioni contrattuali, con riferimento al periodo dal 1 gennaio 31 dicembre Ai fini della sola determinazione della rata che si applicherà al cliente a seguito della rinegoziazione del mutuo può applicarsi un piano di ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese) anche se il piano di ammortamento del mutuo è differente (a rata crescente o a rata decrescente)? Poiché l obiettivo della Convenzione è la stabilizzazione della rata, si dovrà mutare l attuale piano di ammortamento applicando quello alla francese. Resta ovviamente fermo che tale aspetto sarà oggetto di apposita trattazione nella proposta di rinegoziazione, che come noto va effettuata con modalità di comunicazione chiare, comprensibili e con appropriata evidenziazione grafica (art. 5, comma 1 della Convenzione). Il valore del tasso IRS da applicare al conto accessorio di finanziamento è preso in quale data? L art. 3, comma 3 DL n. 93/2008 e l art. 3, comma 2 della Convezione prevedono che il tasso IRS applicato al conto di finanziamento accessorio è quello vigente alla data di rinegoziazione e cioè quella nella quale si è conclusa tra la parti la rinegoziazione stessa. Possono essere oggetto di rinegoziazione ex lege i mutui che sono stati già oggetto di rinegoziazione volontaria ovvero di portabilità dei mutui?, ovviamente qualora le condizioni sia più favorevoli al cliente rispetto a quelle applicate al contratto in essere. Qual è il periodo di riferimento da considerare per il calcolo della media aritmetica al fine di definire l importo della nuova rata? Se il mutuo è stato stipulato (accollato ovvero rinegoziato ovvero oggetto di portabilità del mutuo) prima del 2006, si prende in considerazione la media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell anno

9 Se il mutuo è stato stipulato (accollato ovvero rinegoziato ovvero oggetto di portabilità del mutuo) nel corso del 2006 (ad esempio a maggio) si prende in considerazione la media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nella residua parte dell anno 2006 (ad esempio da maggio a dicembre 2006). Se il mutuo è stato stipulato (accollato ovvero rinegoziato ovvero oggetto di portabilità del mutuo) dopo il 31 dicembre 2006, l importo della nuova rata è pari a quello risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento successivo alla stipula, rinegoziazione, accollo ovvero portabilità del mutuo. Le eventuali rate impagate successivamente al 28 maggio 2008 dove vanno addebitate? L art. 3, comma 2 della Convenzione stabilisce che sono addebitate nel conto di finanziamento accessorio le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008, nonché quant altro maturato fino alla data di rinegoziazione. Ne deriva pertanto che le rate non pagate successivamente al 28 maggio 2008 (comprensive di interessi di mora) e fino alla data di rinegoziazione possono essere addebitate nel conto di finanziamento accessorio. Riteniamo che rispetto al mutuo in corso rimangano ferme tutte le condizioni non toccate dalla Rimodulazione. E effettivamente così? La rinegoziazione ha effetti in base a quanto previsto dall art. 3, del DL 93/2008. Con il termine originari si fa riferimento al momento della rinegoziazione del mutuo ai sensi della presente convenzione, come riteniamo, o, al momento di stipula del contratto di mutuo, o all ultima revisione occorsa del contratto (es. rinegoziazione o parziale estinzione)? Inoltre, qualora prima della data di rinegoziazione ai sensi della convenzione, si sia verificata una estinzione parziale, quale importo va considerato come originale : 1) quello al momento dell accensione del mutuo; 2) quello al momento dell estinzione; 3) quello corrente? Nel caso in cui si sia manifestata una rinegoziazione (revisione spread/ tasso di riferimento e/o durata), quale durata è quella originaria? Quale spread/tasso di riferimento va considerato come originario? Con il termine originari si fa riferimento al momento della stipula del mutuo, ovvero all ultima revisione occorsa del contratto (ad esempio, accollo, rinegoziazione o parziale estinzione). In tale ultimo caso si fa riferimento alle nuove condizioni concordate. Ad esempio, se si è verificata un estinzione parziale si fa riferimento al capitale residuo, alle condizioni di tasso e alla data di estinzione anticipata. Con riferimento ai mutui per i quali è occorsa una rinegoziazione successivamente al 31 dicembre 2006, non è chiaro se sia sufficiente prendere a riferimento il valore della prima rata successiva alla rinegoziazione, o se sia, invece, necessario procedere ad una nuova simulazione? (es. spread post rinegoziazione, applicato all importo ed alla durata originari, intesi come al momento dell accensione del mutuo). Se è occorsa una rinegoziazione successivamente al 31 dicembre 2006, ai fini della rinegoziazione ex art. 3 del DL 93/2008 si fa riferimento alla prima rata successiva alla rinegoziazione. Ai fini della sola determinazione della rata che si applicherà al cliente a seguito della Rimodulazione del mutuo può applicarsi un piano di ammortamento a rate costanti (c.d. alla 7

10 francese) anche se il piano di ammortamento del mutuo è differente (a rata crescente o a rata decrescente)? Si dovrà applicare il piano di ammortamento alla francese. Per data di rinegoziazione si intende la data in cui la banca ha conoscenza dell accettazione della propria proposta da parte del cliente o altra data? In base all art cod. civ. deve farsi riferimento alla data in cui la banca ha conoscenza dell accettazione da parte del cliente. Tutte le rate non pagate (ante 29 maggio 2008) fino alla data di rinegoziazione del mutuo sono da addebitare sul conto accessorio? Nel caso di rata non pagata successivamente alla rinegoziazione, è concreto ipotizzare che l insoluto riguardi solo la rata rinegoziata del mutuo e non anche la quota di finanziamento imputata sul conto accessorio? E conseguentemente è corretto ipotizzare che gli interessi di mora vengono calcolati solo sulla rata rinegoziata? Il cliente può ricorrere alla rinegoziazione più volte nel corso del tempo? Se si, ripristinandola quando il cliente lo richieda o il meccanismo deve essere automatico per il fatto di averlo applicato una volta? Il mutuatario, una volta accettata la proposta di rinegoziazione ex art. 3 del DL 93/2008, può concordare con la banca ulteriori rinegoziazioni del mutuo ovviamente fuori dall ambito dello schema previsto dall art. 3 del DL 93/2008, che produce i suoi effetti quanto meno a partire dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell accettazione della proposta, cfr. art. 5, comma 4. Il cliente ha diritto di ottenere, dopo l accettazione della proposta di rinegoziazione e nel corso della stessa, di ritornare alla situazione pre-rinegoziazione ex DL n. 93/2008 in mancanza di consenso della Banca mutuante? No, ma ha possibilità di usufruire della gamma di opportunità a sua disposizione, tra le quali quella di proporre alla banca una rinegoziazione secondo modalità da concordare tra le parti ovvero attivare la portabilità del mutuo. Premesso che ai sensi dell art. 3, comma 2 della Convenzione, nella proposta di rinegoziazione la banca per determinare il tasso che applicherà sul conto accessorio deve indicare il minimo tra l IRS maggiorato di 0,50 punti e il valore del tasso contrattualmente previsto alla data di rinegoziazione ; - la rinegoziazione si conclude in un momento successivo rispetto alla proposta e cioè si perfeziona nel momento di sottoscrizione della banca e del debitore della relativa scrittura privata (non autenticata) nella quale il cliente accetta detta proposta; 8

11 - nel testo della comunicazione (da inviare entro il 29/08/2008) la banca può prendere a riferimento solo i valori in essere nel momento di predisposizione della proposta stessa. Ci si chiede se per dovere di trasparenza nei confronti del cliente la banca debba avvisare il cliente stesso che il tasso che verrà applicato al conto accessorio e che verrà indicato nell accordo definitivo di rinegoziazione potrebbe essere diverso da quello ipotizzato in proposta per effetto del ricalcolo al momento della conclusione formale della rinegoziazione, dovendo comunque la banca attenersi alle indicazioni della convenzione., al fine di informare il cliente che il tasso che verrà applicato al conto di finanziamento non può essere definito al momento dell invio della proposta, ma soltanto alla data di rinegoziazione del mutuo. Dalla lettura della convenzione sembrerebbe che il conto accessorio possa essere movimentato solo per le differenze, positive e negative, derivanti dalla differenza tra la rata piano originario e la rata rinegoziata senza consentire nessuna operatività al cliente. E corretto? La convenzione non specifica se sia possibile ridurre un mutuo rinegoziato e il relativo conto accessorio. La riduzione comporta una riduzione della rata rinegoziata, di conseguenza bisognerà chiarire se ciò è consentito e, in caso affermativo, quali sono le modalità sia con riferimento al mutuo che con riferimento al conto accessorio. E possibile, a scelta del mutuatario, prevedere un estinzione anticipata, anche parziale, del mutuo originario e/o del conto di finanziamento accessorio; resta fermo che in tali casi non è dovuta alcuna penale. Riguardo all eventuale accollo del mutuo si chiede se il conto accessorio può essere trasferito all accollante oppure deve essere saldato dall accollatario? Le parti sono libere di stabilire i termini e le modalità dell accollo, concordandole con la banca. Riguardo al regolamento finale del conto accessorio: a) con riferimento a quanto previsto all art. 3 comma 4 della convenzione, il conto accessorio viene saldato con l accredito della rata pagata del cliente sul c/c stesso o mediante l erogazione di un nuovo finanziamento? b) conseguentemente la contabilizzazione degli interessi rimane annuale o diventa mensile/trimestrale con la stessa periodicità della rata di mutuo? Alla scadenza originaria del mutuo, l eventuale debito risultante dal conto di finanziamento accessorio è rimborsato sulla base di rate costanti di importo uguale all ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione; ovviamente le modalità di pagamento saranno concordate tra banca e cliente e tra le varie ipotesi può essere stabilita anche quella dell addebito dell importo della rata sul conto corrente acceso dal cliente. 9

12 ART. 4 Se il mutuo rinegoziato è stato erogato prima del 2 febbraio 2007, si applicano le penali di estinzione anticipata? No, come previsto dall art. 4, comma 1, della Convenzione l estinzione anticipata del mutuo oggetto di rinegoziazione non comporta l applicazione di penali. Non si applicano penali neanche in caso di rimborso anticipato del saldo del conto accessorio. Con riferimento al tema dell estinzione anticipata, il mutuo si deve ritenere estinto solo quando è rimborsato anche il debito risultante dal conto? A seguito del pagamento delle rate del mutuo, secondo le modalità ed i termini concordati nell atto di rinegoziazione, cessa il relativo debito del mutuatario, ma resta l obbligo di rimborso di quanto risultante sul conto di finanziamento accessorio, con permanenza delle garanzie originariamente iscritte a favore del mutuo. ART. 5 Proposta di rinegoziazione La proposta, scritta e datata, richiama in modo esplicito le diverse opportunità cui il cliente interessato può fare ricorso in materia di mutui (cfr. art. 1, comma 1, della Convenzione), specificando che il mutuatario può usufruire anche di più di una di tali opportunità. Tale proposta riporta i contenuti dell offerta di rinegoziazione formulata ai sensi dell art. 3 DL n. 93/2008 ed i seguenti elementi che consentono al mutuatario di valutare gli effetti della rinegoziazione in termini di riduzione dell importo delle rate: a) importo originario del mutuo; b) importo residuo del mutuo; c) tasso applicato al mutuo originario (in termini di parametro di riferimento + spread); d) la media del 2006 (o del corrispondente periodo di riferimento ai sensi dell art. 3 della Convenzione) del tasso applicato al mutuo; e) rata attuale in base al tasso contrattualmente in essere (riferita all ultima rata pagata); f) rata derivante dalla rinegoziazione proposta. Quanto alle possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione dell evoluzione dei tassi di interesse la proposta contiene, anche attraverso il ricorso ad esempi significativi per la tipologia di mutuo in essere, indicazioni che consentano al mutuatario di essere in grado di valutare l impegno conseguente all accettazione della proposta di rinegoziazione effettuata dalla banca e la conseguente convenienza. In tale proposta è inoltre evidenziato che la banca è a disposizione per ulteriori chiarimenti da fornire anche a sportello al singolo mutuatario, affinché quest ultimo acquisisca piani di rimborso del mutuo elaborati in funzione della proposta di rinegoziazione riferiti alla sua posizione, nonché ogni informazione utile ad assumere le relative decisioni in materia. Risulterebbe opportuno, per una scelta consapevole del mutuatario, che nella proposta siano date informazioni chiare e comprensibili anche sulle modalità di funzionamento del conto di finanziamento accessorio, ancorché non riferite alla singola posizione. La proposta di rinegoziazione è fatta sulla base della situazione del cliente alla data dell invio della proposta, vale a dire che la simulazione prevede che le rate insolute a tale data siano 10

13 accantonate sul conto di finanziamento accessorio. Se successivamente all invio della proposta risultano impagate rate pari al numero che abilita la banca alla risoluzione del rapporto ed il cliente non ha ancora accettato la proposta di rinegoziazione, la banca può risolvere il rapporto solo una volta spirato il termine dei tre mesi per l accettazione? L art. 3, comma 2 della Convenzione stabilisce che sul conto di finanziamento accessorio è addebitato anche quant altro maturato fino alla data di rinegoziazione. Ne segue che la banca, al verificarsi della situazione predetta, non potrebbe dar luogo a risoluzione se non a seguito di mancata accettazione della proposta stessa. Questa impostazione peraltro determina, specie con riferimento ai mutui con rate scadenti mensilmente, un ingiustificato periodo nel quale il cliente può risultare inadempiente senza che alla banca sia concesso di assumere comportamenti conseguenti, quali anche la risoluzione del rapporto. La proposta di rinegoziazione va inviata a tutti i mutuatari o è sufficiente inviarla al mutuatario principale? La proposta va inviata a tutti i mutuatari. E l adesione deve essere firmata da tutti i mutuatari o è sufficiente la firma del mutuatario principale? L adesione va firmata da tutti i mutuatari. A quale ipotesi concreta si riferisce la Convenzione quando prescrive che la proposta informi il cliente del fatto che può usufruire del cumulo tra la portabilità e la rinegoziazione (come prescritto all art. 1, primo comma, lettera a, V punto)? La Convenzione si riferisce alla circostanza che, una volta effettuata la rinegoziazione ai sensi del DL n. 93/2008, nulla osta a poter richiedere alla banca una nuova rinegoziazione da concordare tra le parti, ovvero attivare la portabilità del mutuo ai sensi dell art. 7 DL n. 7/2007. Se un mutuo a tasso variabile è già stato oggetto di rinegoziazione prima del 28 maggio 2008 (ai sensi dell art. 8 DL 7/2007 conv. nella legge 40/2007 come modificato dalla lagge 244/2007) deve o può essere nuovamente oggetto di proposta di rinegoziazione ai sensi della Convenzione in esame? Se la banca aderisce alla convenzione, al mutuatario deve essere effettuata la proposta di rinegoziazione ai sensi del DL. n. 93/2008. Quando ha effetto la rinegoziazione dei mutui? Come dobbiamo intendere l affermazione secondo cui l accettazione della proposta assicura la riduzione dell importo delle rate del mutuo a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate in scadenza successivamente al 1 Gennaio 2009 contenuta nel comma 4? La rinegoziazione ha effetto a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate in scadenza successivamente al 1 gennaio La proposta di rinegoziazione deve comprendere anche la regolamentazione del conto di finanziamento accessorio? 11

14 L eventuale allungamento/riduzione della durata dell operazione deve essere calcolata per singolo specifico rapporto sulla base dei predetti scenari di tasso molto semplificati? Quanto alle possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione dell evoluzione dei tassi di interesse la proposta di rinegoziazione contiene, anche attraverso il ricorso ad esempi significativi per la tipologia di mutuo in essere, indicazioni che consentano al mutuatario di essere in grado di valutare l impegno conseguente all accettazione della proposta di rinegoziazione effettuata dalla banca e la conseguente convenienza. In tale proposta è inoltre evidenziato che la banca è a disposizione per ulteriori chiarimenti da fornire anche a sportello al singolo mutuatario, affinché quest ultimo acquisisca piani di rimborso del mutuo elaborati in funzione della proposta di rinegoziazione riferiti alla sua posizione, nonché ogni informazione utile ad assumere le relative decisioni in materia. Risulterebbe opportuno, per una scelta consapevole del mutuatario, che nella proposta siano date informazioni chiare e comprensibili anche sulle modalità di funzionamento del conto di finanziamento accessorio, ancorché non riferite alla singola posizione. 12

15 ART. 6 Il mutuatario deve sostenere oneri per la rinegoziazione dei mutui? NO La garanzia iscritta sul mutuo originario si estende anche sul conto di finanziamento accessorio? Si, come previsto dall art. 3, comma 6 DL n. 93/2008. Nel caso di superamento del ventennio dall iscrizione dell ipoteca, questa rimane valida anche senza procedere al rinnovo? Ai sensi dell art cod. civ. l iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per vent anni dalla sua data. L effetto cessa se l iscrizione stessa non è rinnovata prima che scada il suddetto termine. Per le formalità della rinnovazione si applica quanto previsto dall art cod. civ. Posto che l art. 6 si riferisce alle garanzie già iscritte, è da ritenere che possano essere ricompresse sia le garanzie reali che quelle personali? Oppure il riferimento a iscritte è da ritenersi limitatamente alle garanzie reali di tipo ipotecario? La precisazione normativa è necessaria al fine di mantenere ferme le garanzie (quali quelle ipotecarie) soggette a regime di formalità. A tal fine infatti l art. 3, comma 6 DL n. 93/2008 opportunamente prevede che le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità anche ipotecaria. Per quanto concerne le garanzie personali che assistono il mutuo, ferma restando la necessità di verificare i termini dell accordo, appare preferibile una presa d atto da parte del fideiussore della rinegoziazione del mutuo. L ipoteca assiste anche il debito che risulti sul conto di finanziamento alla data di scadenza del mutuo? La comunicazione di cancellazione dell ipoteca deve essere inoltrata solo a completo rimborso del debito risultante dal conto di finanziamento? In quali casi la clientela non sostiene i costi notarili? La clientela non sostiene mai costi notarili. 13

16 Roma 8 agosto 2008 Prot. CR/LG/ Agli Associati Loro Sedi Risposte ai quesiti sulle principali modalità operative connesse alla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile in base alla Convenzione ABI - Ministero dell Economia e delle Finanze in attuazione dell art. 3 del DL n. 93/2008 Si fa seguito alla lettera circolare del 23 luglio 2008, prot. CR/LG n , con la quale sono state trasmesse le risposte ad alcuni primi quesiti sulla materia in oggetto. Al riguardo si segnala anzitutto che il DL n. 93/2008 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008 n. 126 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del successivo 26 luglio). Si riporta in allegato, per comodità di consultazione, il testo in vigore dell art. 3 del menzionato DL n. 93 (cfr. all. n. 1). Si trasmette inoltre (cfr. all. n. 2) un ulteriore elenco di risposte ad altri quesiti pervenuti sulla materia in oggetto, che sono state preventivamente illustrate e discusse con il Ministero dell Economia e delle Finanze, al fine di garantirne un ampia circolazione. Anche tali risposte, al pari di quelle fornite in precedenza, saranno pubblicate nel sito internet dell ABI ( Distinti saluti. Giuseppe Zadra Direttore Generale Codice Attività CR8055 ALLEGATI sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel I fax abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel I0II fax I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0) fax +32(0)

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19 ELENCO DELLE POSBILI QUESTIONI IN TEMA DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI EX ART.3 DL N. 93/2008 E CONVENZIONE MEF-ABI ART. 1 Al comma 5 si fa riferimento alla possibilità di cumulare portabilità e rinegoziazione. Con particolare riferimento ai soli mutui oggetto di cartolarizzazione sembrerebbe possibile per la banca cedente, che ha aderito alla convenzione, utilizzare la portabilità per riacquistare il mutuo e successivamente proporre la rinegoziazione ex Convenzione MEF-ABI. Si, purchè si rispettino i tempi previsti per l invio della proposta al mutuatario (termine del 29 agosto 2008). Qualora una banca aderisca alla Convenzione anche per i mutui cartolarizzati lo deve specificare nella lettera di adesione?. E se ha già aderito e intende farlo anche per i mutui cartolarizzati? E necessario che comunichi l adesione anche per i mutui cartolarizzati in base alle modalità previste all art. 7, comma 1 della Convenzione, provvedendo ad inviare all ABI, e per conoscenza al MEF, apposita comunicazione di integrazione dell adesione già effettuata. Nel caso in cui l SPV non aderisse alla Convenzione, la banca originator, che aderisce alla stessa, può o deve aderire anche per i mutui cartolarizzati? La banca originator ha la facoltà di aderire anche per i mutui cartolarizzati. Nel caso in cui l SPV non aderisse alla convenzione, laddove una banca decidesse di aderire anche con riferimento ai mutui cartolarizzati, per il cliente cartolarizzato che abbia rate impagate, le stesse dovrebbero essere addebitate sul conto accessorio. Nel momento in cui il cliente ricomincia a pagare sulla base del nuovo piano di ammortamento e la banca eroga al mutuatario la differenza tra la rata originaria e la nuova rata, in modo che l SPV non abbia mancanza di flusso, le rate impagate resteranno tali nei confronti dell SPV stesso o dovranno essere anticipate dalla Banca? Le rate non pagate fino alla data di rinegoziazione sono addebitate sul conto di finanziamento accessorio, di cui è titolare la banca originator. In tal caso, la banca originator provvede a fornire la disponibilità al mutuatario per consentire allo stesso il pagamento all SPV delle rate scadute e non pagate, nonchè quant'altro maturato fino alla data di rinegoziazione per un importo corrispondente a quello addebitato sul conto di finanziamento accessorio. Nel caso in cui l SPV non aderisse alla Convenzione, laddove una banca decidesse di aderire anche con riferimento ai mutui cartolarizzati pagando la differenza di rata all SPV, cosa avverrebbe se la banca dovesse andare in liquidazione coatta amministrativa? Il cliente potrebbe essere tenuto a pagare la rata del mutuo originariamente contratto? Il cliente potrebbe essere tenuto a pagare la rata del mutuo in base alle condizioni originariamente contratte, in quanto nel caso in esame l accordo di riduzione dell importo delle rate resta atto interno tra il mutuatario e la banca originator. 1

20 ART. 2 La banca ha stipulato mutui a tasso variabile con ammortamento alla francese, la rata pagata dal mutuatario è fissa per 12 mesi e viene revisionata solo una volta all anno. L aumento della rata è comunque plafonato: ovvero non può superare i 10 punti percentuali rispetto alla rata precedente. Vista questa particolarità i mutui in parola rientrano in quelli oggetto della rinegoziazione? Si, in quanto per tali mutui, ancorché siano previste rate plafonate, non è assicurata l invariabilità della rata all incremento del tasso di interesse. Nel caso di cui al punto precedente, visto il meccanismo di plafonatura descritto, i contratti contengono il riferimento ad un allungamento, oltre la durata contrattuale, di ulteriori 60 mesi oltre i quali, qualora non si addivenisse al pagamento del capitale dovuto, il cliente è liberato da ogni ulteriore pagamento. In caso di rinegoziazione, secondo quanto previsto dalla convenzione è possibile che questo allungamento sia superiore ai 60 mesi: in questo caso il cliente deve essere liberato? O deve proseguire il pagamento fino ad estinzione totale del mutuo e del suo conto accessorio? Non esistono limiti temporali alla durata del mutuo a seguito della rinegoziazione ex art. 3 DL n. 93/2008. Pertanto il mutuatario deve proseguire il pagamento delle rate (ridotte a seguito della rinegoziazione) fino ad estinzione totale del mutuo e del suo conto accessorio. Se il cliente rimborsa anticipatamente in modo parziale il mutuo originario (preferendo non decurtare il saldo del c/c accessorio) la rata rinegoziata rimane inalterata? Fermo restando il diritto del cliente di rimborsare anche parzialmente il proprio debito e l applicazione dell art. 39, comma 5, TUB è necessario che la banca ed il cliente individuino gli effetti di tale anticipato rimborso sul piano di ammortamento del mutuo (riduzione dell importo della rata dovuta; riduzione della durata del piano di ammortamento). Va da sé che la banca provvede ad informare il cliente degli effetti che tale riduzione produce con riferimento al conto di finanziamento accessorio. ART. 3 Per quanto concerne il regolamento finale del conto accessorio, sembrerebbe che il saldo risultante sul conto di finanziamento al momento di estinzione del mutuo vada rimborsato dal cliente in base ad un piano di ammortamento al più favorevole tra il tasso del conto accessorio stesso o quello contrattuale (come rilevato al momento di originaria scadenza del mutuo): l importo così determinato dovrebbe essere spalmato su rate di uguale importo a quelle fisse post-rinegoziazione, al pari di un normale finanziamento rateale, quindi tendenzialmente escludendo un ulteriore effetto di capitalizzazione annuale. Oppure il conto continua ad operare e l importo da rimborsare deve essere calcolato includendo anche l effetto anatocistico annuale? Ai sensi del comma 4, l eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originale scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione. L ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente stabilito, in misura fissa, alla data di originaria scadenza del mutuo. Pertanto la durata necessaria per rimborsare il conto di finanziamento accessorio viene calcolata considerando il tasso cui è regolato il conto di finanziamento accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente stabilito, in misura fissa, alla data di originaria scadenza del mutuo. 2

21 Per il calcolo della nuova rata si fa riferimento alla media aritmetica semplice o ponderata dei tassi applicati ai sensi del contratto nell anno 2006? Occorre fare riferimento alla media aritmetica semplice. L'art. 3 comma 2 della Convenzione ABI/MEF prevede che al conto di finanziamento accessorio sia applicato il tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base all'irs 10 anni maggiorabile di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali e quello contrattualmente previsto, come determinati - entrambi - alla data di rinegoziazione (e cioè la data nella quale si è conclusa tra le parti le rinegoziazione stessa). Alla data di rinegoziazione, peraltro, è possibile rilevare sui principali quotidiani economici il valore del parametro Euroirs e del parametro di indicizzazione del mutuo (tipicamente Euribor) riferiti al giorno lavorativo precedente (sui quotidiani economici, ad esempio, sono pubblicati i tassi interbancari del giorno precedente). Pertanto, qualora si dovesse far puntuale riferimento ai tassi relativi alla data di rinegoziazione non potremmo dichiarare al cliente il tasso del conto di finanziamento accessorio e ottemperare alla disciplina di trasparenza nei confronti dei consumatori. Qualora invece potessimo utilizzare i tassi pubblicati sui principali quotidiani economici del giorno di rinegoziazione (che fanno però riferimento al giorno lavorativo precedente) avremmo la possibilità di comunicare il tasso fisso al Cliente. Per la determinazione del tasso da applicare al conto di finanziamento accessorio è possibile utilizzare il tasso IRS a 10 anni riferito al giorno lavorativo precedente alla data di rinegoziazione, così come pubblicato sui principali quotidiani economici, maggiorato eventualmente di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali ovvero il minore tra questo e il tasso del mutuo contrattualmente previsto, relativo all'ultima rata scaduta. E possibile estendere le previsione contemplate all art. 3 DL e Convenzione (es. estensione al conto finanziamento accessorio dell ipoteca iscritta a garanzia del mutuo originario), anche a quelle tipologie di mutuo, a tasso variabile, ma con caratteristiche non contemplate dalla convenzione, qualora non siano state dichiarate dalla banca, quale condizione migliorativa in fase di adesione alla Convenzione? NO Nel calcolo della differenza rata da addebitare/accreditare sul conto finanziamento sono da escludere spese/oneri previsti contestualmente all incasso della rata? A fronte della rinegoziazione di un mutuo in valuta estera, il conto di finanziamento accessorio deve essere aperto nella stessa valuta del mutuo oppure in euro? Se il conto in parola è aperto in valuta, qual è il tasso da applicare in sostituzione dell IRS a 10 anni? Poiché nel conto di finanziamento accessorio va addebitata la differenza tra l importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l importo della rata risultante dall atto di rinegoziazione, il conto stesso è tenuto nella medesima valuta in cui è regolato il mutuo. Il tasso cui fare riferimento è comunque l IRS a 10 anni. 3

22 La rinegoziazione di cui in parola comporta l accensione di un finanziamento accessorio in capo al cliente che affianca il mutuo esistente senza di fatto impattarne il piano di ammortamento?. E corretto, che ai fini di vigilanza sia segnalato in capo al cliente un finanziamento aggiuntivo rispetto al suo mutuo?. Gli interessi di mora maturati sulle rate rinegoziate a partire dal 01/01/2009 devono essere addebitati alla parte finanziata unitamente alla rata rinegoziata, o devono confluire nel conto di finanziamento accessorio? Gli interessi di mora maturati sull ammontare della rate rinegoziate a partire dal 01/01/2009 possono essere trattati in funzione delle politiche adottate dalla banca ovvero addebitate sul conto di finanziamento accessorio. Tra le risposte date ai quesiti inviati, è stato specificato che gli interessi di mora sono da calcolare sulla rata rinegoziata. Questa impostazione apre due strade per quanto riguarda l operatività sul conto di finanziamento accessorio: a) addebito della differenza rata sul conto accessorio con valuta scadenza rata; b) addebito della differenza rata sul conto accessorio con data pagamento. Quale di queste soluzioni è da adottare? Tutte le rate non pagate (comprensive degli interessi di mora) fino alla data di rinegoziazione sono addebitate sul conto di finanziamento accessorio. Successivamente alla rinegoziazione, l addebito della differenza di rata sul conto di finanziamento accessorio avviene con valuta scadenza rata. ART. 5 Considerato che la proposta di rinegoziazione è effettuata nel rispetto della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in essa debba essere indicato l ISC? Il dubbio è dovuto al fatto che l ISC è composto dal tasso applicato e dagli oneri accessori e che nel caso in parola questi ultimi non sono dovuti. E da tenere presente che le Istruzioni di vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevedono al punto 9 della Sezione II che il contratto di mutuo ed il relativo documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo (ISC) calcolato conformemente alla disciplina sul TAEG. In caso di rinegoziazione ex art. 3 DL n. 93/2008 l ISC a suo tempo indicato nel contratto di mutuo non è oggetto di modificazioni, atteso che resta inalterato il tasso applicato al mutuo stesso, stante il fatto che la rinegoziazione produce solo una riduzione dell importo della rata: ciò induce a ritenere che tale ISC non debba essere nuovamente indicato nell anzidetta proposta di rinegoziazione. Per quanto concerne l ISC relativo al conto di finanziamento accessorio, può ritenersi che anche quest ultimo non debba essere inserito nella proposta di rinegoziazione, atteso che il tasso cui sarà regolato il conto di finanziamento accessorio potrà definirsi solo nel momento in cui la proposta è accettata dal mutuatario. ART. 6 4

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