CONSIGLIO D EUROPA COMITATO DEI MINISTRI

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1 CONSIGLIO D EUROPA COMITATO DEI MINISTRI Raccomandazione R (2001)16 sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale (Adottata dal Comitato dei Ministri il 31 Ottobre 2001 alla 771 a riunione dei Delegati dei Ministri) Il Comitato dei Ministri, in virtù dell Articolo 15. b dello Statuto del Consiglio d Europa, Determinato a contribuire efficacemente al conseguimento del fine comune di garantire ai bambini un adeguata protezione contro lo sfruttamento sessuale commesso da qualsiasi persona e in special modo da quanti si trovano o procurano di trovarsi in stretto contatto con loro, o che hanno autorità su di loro; Ricordando la propria Raccomandazione n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di minori e di giovani adulti; Rilevando che lo sfruttamento sessuale dei bambini sotto forma di pornografia, prostituzione, schiavitù sessuale, turismo sessuale e traffico di esseri umani causa gravi danni alla loro salute fisica e al loro sviluppo psicosociale; Considerando che tale sfruttamento ha assunto dimensioni preoccupanti sia a livello nazionale, che internazionale e che per prevenirlo e contrastarlo occorre una cooperazione internazionale; Considerando che il benessere e l interesse superiore del bambino sono i valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e che devono essere promossi senza alcuna discriminazione; Considerando che le esperienze connesse con lo sfruttamento sessuale sono deleterie per la salute del bambino e per il suo sviluppo psicosociale; 1

2 Conscio del fatto che i bambini non possono sempre avvalersi di una tutela adeguata, in particolare contro lo sfruttamento sessuale; Considerando che lo sfruttamento sessuale è legato, tra l altro, a situazioni di abbandono e di abuso fisico, psicologico e sessuale, all interno o al di fuori dell ambito familiare, come pure ad adozioni illegali e a certi fenomeni sociali che possono rendere più vulnerabili i bambini; Riconoscendo il ruolo che la pubblicità e i media, e in particolare Internet, possono svolgere sia nel divulgare, che nel prevenire tale fenomeno; Considerando che è diretta responsabilità ed interesse degli Stati membri del Consiglio d Europa assumere un preciso impegno comune per coordinare e rafforzare i loro piani d azione nazionali ed internazionali al fine di fronteggiare questo problema; Ricordando la Convenzione sulla Salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali (1950), la Carta Sociale Europea (1961) e la Convenzione sull esercizio dei Diritti dell Infanzia (1996); Ricordando ugualmente la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell Infanzia e segnatamente il suo Articolo 34, che richiede agli Stati di adottare ogni misura adeguata a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per proteggere i bambini contro ogni forma di sfruttamento sessuale, nonché il Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transfrontaliera al fine di prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, e in particolare di donne e di bambini, come pure la Convenzione dell Organizzazione Internazionale del Lavoro n.182 sulle forme peggiori di lavoro minorile; Ricordando le seguenti Raccomandazioni dell Assemblea parlamentare del Consiglio d Europa: 1065 (1987) sul traffico di bambini ed altre forme di sfruttamento a danno di bambini; 1121 (1990) sui diritti dell infanzia; 1286 (1996) su una strategia europea a favore dei bambini; 1336 (1997) sulla lotta allo sfruttamento del lavoro minorile come priorità; 1371 (1998) sull abuso e l abbandono nei confronti dei bambini e la Risoluzione 1099 (1996) sullo sfruttamento sessuale dei bambini; Riferendosi alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri n. R (79) 17 sulla protezione dei bambini contro i maltrattamenti, n. R (85) 4 sulle violenze nell ambito familiare, n. R (85) 11 sulla posizione della vittima nell ambito del diritto penale e delle procedure; n. R (87) 21 sull assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione, n. R (89) 7 sui principi relativi alla distribuzione di videogrammi con un contenuto violento, brutale o pornografico, n. R (90) 2 sui provvedimenti sociali relativi alla violenza entro le mura 2

3 domestiche, n. R (93) 2 sugli aspetti medico-sociali dell abuso a danno di bambini, n. R (97) 13 sull intimidazione dei testimoni e il diritto alla difesa e in particolare la Raccomandazione n. R (2000) 11 sui provvedimenti contro la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale; Ricordando la Convenzione sulla cybercriminalità e segnatamente il suo Articolo 9, Raccomanda ai Governi degli Stati membri di provvedere affinché vengano adottati dei provvedimenti efficaci intesi a proteggere i bambini contro lo sfruttamento sessuale, di rivedere le legislazioni e le prassi alla luce dei principi contenuti nella presente raccomandazione e di garantire che la loro applicazione venga controllata da vicino, venga valutata su base permanente e venga affiancata da un assistenza tecnica adeguata. I. Obiettivi e definizioni 1. La presente raccomandazione si prefigge i seguenti obiettivi: a. promuovere il benessere e l interesse superiore di ogni bambino e la sua salute, nonché il suo sviluppo fisico, morale e sociale, al fine di assisterlo perché possa vivere una vita libera dall abuso sessuale, dalla violenza e dallo sfruttamento; b. predisporre ed applicare dei provvedimenti, delle politiche e delle prassi riguardanti la lotta allo sfruttamento sessuale, che tengano conto dei punti di vista e delle esperienze degli stessi bambini; c. promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, in modo che possano affrontare in maniera più efficace i vari aspetti dello sfruttamento sessuale a livello nazionale ed internazionale; d. eliminare la pornografia e la prostituzione infantile e la tratta di bambini commesse da persone fisiche o giuridiche, da un singolo individuo o nell ambito di un organizzazione, all interno del paese o al di fuori dei suoi confini, da parte di cittadini del paese o da residenti, con o senza il consenso del bambino. 2. Ai fini della presente raccomandazione, vengono utilizzate le seguenti definizioni: a. si intende per bambino chiunque sia al di sotto dei 18 anni; b.il termine sfruttamento sessuale ha un significato complessivo comprendente essenzialmente: la pornografia infantile, la prostituzione, la schiavitù sessuale e la tratta di bambini ai suddetti fini; 3

4 c. con l espressione pornografia infantile si intende del materiale rappresentante un minore in esplicito atteggiamento sessuale, una persona travestita da minore in esplicito atteggiamento sessuale o immagini realistiche rappresentanti un minore impegnato in una condotta di carattere esplicitamente sessuale. La pornografia infantile comprende i seguenti atti commessi intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante qualsiasi mezzo: produrre pornografia infantile al fine della sua distribuzione; offrire o rendere disponibile pornografia infantile; distribuire o trasmettere pornografia infantile; acquisire pornografia infantile per sé o per altri; possedere pornografia infantile. d. con l espressione prostituzione infantile si intende il fatto di offrire, ottenere, procurare o utilizzare un bambino per attività sessuali dietro pagamento o dietro qualsiasi altra forma di compenso; e.con l espressione traffico di bambini si intende il fatto di reclutare, trasportare, trasferire, accogliere, consegnare, ricevere o vendere dei bambini allo scopo del loro sfruttamento sessuale; 3. Nessuna delle disposizioni contenute nella presente raccomandazione può essere interpretata in modo da impedire agli Stati membri di applicare norme più severe per promuovere la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale. II. Disposizioni generali a. La sensibilizzazione del pubblico, l educazione e l informazione 4. Portare la presente raccomandazione, mediante ogni mezzo appropriato, all attenzione di tutti gli organismi interessati pubblici e privati (in particolare i politici, i servizi di polizia e le autorità giudiziarie, le missioni diplomatiche, i servizi competenti per l immigrazione, gli operatori nel campo sociale, medico ed educativo, nonché le organizzazioni non governative e i media). 5. Incaricare una persona o un ente indipendente, competente e facilmente accessibile di promuovere il rispetto dei diritti di tutti i bambini e, in particolare, di sensibilizzare il pubblico alla questione dello sfruttamento sessuale dei bambini. 6. Mettere a disposizione del pubblico le informazioni sullo sfruttamento sessuale, la sua natura e i suoi effetti devastanti e sensibilizzare il pubblico sul fatto che lo 4

5 sfruttamento sessuale dei bambini in ogni sua forma è un reato che verrà perseguito. 7. Promuovere ed indire dei programmi volti ad accrescere la consapevolezza e la formazione delle persone responsabili di bambini nel campo dell educazione, della sanità, della pubblica assistenza, della giustizia e degli organismi responsabili dell applicazione della legge, allo scopo di metterli in grado di individuare i casi di sfruttamento sessuale e di adottare le misure necessarie. 8. Includere nei programmi dell educazione primaria e secondaria delle informazioni sui rischi dello sfruttamento sessuale e degli abusi ai quali potrebbero essere esposti i bambini e su come possono difendersi. 9. Mettere a disposizione dei bambini che non frequentano la scuola delle informazioni sui rischi dello sfruttamento sessuale, sulle varie forme che può assumere e sui mezzi per proteggersi. b. Raccolta e scambi di informazioni 10. Promuovere la raccolta di informazioni in tutti i settori e tramite tutti gli organismi sulla natura e la diffusione dello sfruttamento sessuale dei bambini a livello nazionale. 11. Istituire un meccanismo nazionale al fine di fornire informazioni regolari sulle prassi e sui provvedimenti più efficaci per prevenire, contrastare e fronteggiare gli effetti dello sfruttamento sessuale dei bambini. 12. Promuovere la cooperazione internazionale a livello dello scambio di informazioni, di conoscenze e di esperienze. 13. Individuare quelle aree di intervento nelle quali sono particolarmente necessarie l assistenza tecnica e l esperienza per sviluppare delle misure appropriate al fine di prevenire, contrastare e affrontare gli effetti dello sfruttamento sessuale dei bambini. c. Prevenzione, individuazione ed assistenza 14. Sviluppare e sostenere finanziariamente un approccio multidisciplinare condotto da più organismi per prevenire ed individuare lo sfruttamento sessuale dei bambini e fornire assistenza psicologica, legale, sociale o qualsiasi altra forma appropriata di sostegno o di cura alle vittime, con particolare riferimento ai gruppi ad alto rischio. 15. Istituire o sviluppare dei servizi specializzati pubblici e/o privati per tutelare i bambini a rischio o che sono già vittime, al fine di prevenire e di individuare qualsiasi forma di sfruttamento sessuale. 5

6 16. Riconoscere e sostenere il ruolo essenziale svolto dalle Organizzazioni non governative per prevenire lo sfruttamento sessuale ed assistere le vittime. 17. Garantire che esista una varietà di mezzi che consentano a chiunque, e in particolare ai bambini, di rivelare dei casi di sfruttamento sessuale (ivi compresi dei centri di assistenza telefonica, degli organismi, del materiale stampato e dei siti Internet). 18. Garantire che i bambini affidati alla pubblica assistenza siano sufficientemente tutelati da regolamenti appropriati, da norme e da procedure e che tutti i membri del personale che se ne occupano abbiano le qualifiche e le licenze necessarie. d. Media 19. Incoraggiare i media a contribuire in modo costruttivo alla sensibilizzazione generale sullo sfruttamento sessuale dei bambini e sui suoi effetti e dare impulso all adozione di codici di buona condotta e norme adeguate per i media scritti, audiovisivi ed elettronici, con particolare riferimento al rispetto della vita privata, dell identità e della dignità dei bambini. 20. Incoraggiare i rappresentanti dei media a coinvolgersi e a partecipare a programmi di sensibilizzazione e di formazione in materia di lotta allo sfruttamento sessuale. 21. Incoraggiare i media ad agire in modo responsabile nel rappresentare dei bambini e l infanzia in genere. e. Internet 22. Coinvolgere i provider di servizi Internet nelle iniziative di sensibilizzazione in materia di sfruttamento sessuale e dei rischi ad esso connessi, soprattutto per quanto riguarda quello commesso via Internet e mediante le moderne tecnologie di comunicazione. 23. Accertarsi che i provider di servizi Internet collaborino con le autorità per individuare e contrastare i vari mezzi mediante i quali la rete Internet può venire utilizzata ai fini dello sfruttamento sessuale dei bambini. 24. Incoraggiare i provider di servizi Internet a elaborare un codice di buona condotta appropriato alle moderne tecnologie dell informazione e della comunicazione, al fine di impedire lo sfruttamento sessuale dei bambini, individuare gli abusi commessi rispetto alle norme di tale codice ed adottare i provvedimenti per reprimere ed eliminare tali abusi. 6

7 25. Riconoscere che è necessario che le istituzioni preposte all applicazione della legge siano in grado di utilizzare dei dati di computer per rintracciare dei contenuti sospetti e di conseguenza individuare, localizzare ed interrogare quanti pubblicano o distribuiscono della pornografia infantile od incoraggiano ed incitano alla prostituzione infantile. 26. Fornire informazioni ai genitori, a quanti accudiscono dei bambini o ne hanno la responsabilità, nonché agli stessi bambini, relative ai rischi dello sfruttamento sessuale via Internet, alle forme che può assumere e a come limitarne l accesso. 27. Creare dei centri di assistenza telefonica ed incoraggiare i cittadini a denunciare casi di pornografia infantile o di incitamento alla prostituzione infantile sui siti web, consentento in tal modo alle autorità responsabili di far rispettare la legge di attuare le misure specifiche appropriate. III. Ordinamento penale, procedimenti e misure coercitive in genere 28. Garantire che le condotte e le attività definite all articolo 2. c, d ed e siano punibili penalmente ai sensi della loro legislazione, che i reati siano commessi entro o al di fuori dei loro confini nazionali, da un singolo individuo o nell ambito di un organizzazione. 29. Invitare i servizi di polizia ed altri servizi competenti ad accordare un attenzione particolare alla prevenzione, all individuazione e alle indagini riguardanti i reati relativi allo sfruttamento sessuale di minori e stanziare mezzi sufficienti a tal fine. a. Provvedimenti relativi alle vittime 30. Garantire che i diritti e gli interessi dei bambini vengano tutelati per tutta la durata del procedimento giudiziario, in particolare permettendo loro di essere ascoltati, assistiti, e laddove necessario, rappresentati, nel rispetto dei diritti dei presunti autori del reato. 31. Invitare le autorità giudiziarie competenti ad accordare la priorità ai casi relativi allo sfruttamento sessuale di bambini e garantire che tali casi vengano trattati quanto più rapidamente possibile. 32. Garantire per tutta la durata dei procedimenti giudiziari, di mediazione o amministrativi, la riservatezza degli atti e il rispetto della vita privata dei bambini che sono stati vittime di sfruttamento sessuale. 33. Prevedere condizioni speciali per le deposizioni dei bambini che sono vittime o testimoni di sfruttamento sessuale, al fine di ridurre il numero delle dichiarazioni e delle udienze del bambino e in tal modo limitare quanto più 7

8 possibile il danno causato alle vittime, ai testimoni e alle loro famiglie ed accrescere la credibilità delle loro dichiarazioni, nel rispetto della loro dignità. 34. Dare alle vittime e alle loro famiglie la possibilità, ove si riveli necessario, di risiedere sul territorio dello Stato, in modo da poter partecipare attivamente ai procedimenti giudiziari, prevedere misure destinate a proteggere dall intimidazione le vittime, i testimoni e le loro famiglie, in modo particolare laddove esistono delle reti criminali; nel corso di tale periodo, garantire che le vittime dispongano dell assistenza sociale e dell assistenza sanitaria e legale. 35. Istituire degli schemi volti a risarcire pienamente qualsiasi danno patito dai bambini vittime di sfruttamento sessuale e prevedere dei meccanismi miranti a sostenerli perché possano superare lo choc della loro esperienza. 36. Garantire che i bambini che sono stati vittime di sfruttamento sessuale non possano venir perseguiti per qualsiasi atto collegato con tale sfruttamento. b. Provvedimenti nei confronti dei colpevoli 37. Adottare delle disposizioni che prevedano la decorrenza dei termini di prescrizione per intentare dei procedimenti penali in materia di sfruttamento sessuale a partire unicamente dalla maggiore età della vittima. 38. Adottare provvedimenti per punire i colpevoli e fornire delle cure ove si riveli necessario. 39. Far provvedere al sequestro e alla confisca dei proventi dei reati connessi con lo sfruttamento sessuale dei bambini. 40. Sviluppare e finanziare dei programmi di prevenzione per evitare la recidiva dei colpevoli. 41. Provvedere affinché sia possibile impedire alle persone riconosciute colpevoli di reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori di svolgere certe funzioni od attività che potrebbero metterle in contatto con dei bambini. 42. Disporre la chiusura temporanea o permanente, o il ritiro della licenza, per i locali e le attività, di qualsiasi tipo, coinvolti nello sfruttamento di bambini. 43. Prevedere che le persone giuridiche possano essere perseguite per i reati che coinvolgono lo sfruttamento sessuale di bambini ed introdurre sanzioni specifiche a tal fine, senza compromettere la possibilità di riconoscere la responsabilità penale delle persone fisiche. IV. Provvedimenti riguardanti la pornografia che vede implicati dei bambini 8

9 44. Introdurre sanzioni penali appropriate che tengano conto della gravità del reato commesso da quanti sono implicati nella produzione e nella distribuzione di qualsiasi materiale pornografico, di qualsiasi natura, che rappresenti dei bambini o simuli immagini di bambini. 45. Introdurre delle sanzioni penali per il semplice possesso, sotto qualsiasi forma, di materiale pornografico che veda impegnati dei bambini o simuli immagini di bambini. 46. Indire delle campagne di informazione destinate a sensibilizzare sul fatto che il semplice possesso di pornografia infantile è perseguibile penalmente. 47. Indire delle campagne di informazione sui procedimenti penali e sulle altre forme di assistenza disponibili per le vittime della pornografia infantile. V. Misure in materia di prostituzione infantile 48. Adottare sanzioni penali appropriate contro chiunque accetti i servizi oppure utilizzi un bambino avviato alla prostituzione. 49. Accertarsi che vengano forniti ai bambini avviati alla prostituzione del materiale e un assistenza psicologica e qualsiasi altra forma appropriata di aiuto, in modo da metterli in grado di sfuggire alla prostituzione. 50. Dare la priorità a programmi educativi destinati ai bambini, comprendenti la formazione professionale, come pure a programmi per il loro reinserimento. 51. Creare o sviluppare unità di polizia speciali e migliorarne i metodi di lavoro, allo scopo di contrastare la prostituzione infantile. 52. Utilizzare degli assistenti sociali con esperienza nel campo delle attività di prevenzione rivolte ai minori, in particolare quelli impegnati negli interventi a favore dei bambini di strada, al fine di sottrarre i bambini alla prostituzione. 53. Coinvolgere l industria del turismo nelle attività di sensibilizzazione in materia di turismo sessuale e della sua individuazione. 54. Organizzare delle campagne di informazione volte a scoraggiare i viaggiatori potenziali a lasciarsi coinvolgere nel turismo sessuale. VI. Provvedimenti in materia di tratta di bambini 55. Introdurre sanzioni penali appropriate per punire la tratta di bambini, che tengano conto della gravità del reato. 9

10 56. Organizzare delle campagne di informazione per accrescere la sensibilizzazione del pubblico riguardo a situazioni ad alto rischio che possono condurre alla tratta organizzata di bambini, e soprattutto di bambine. 57. Fornire delle informazioni sulla tratta e sullo sfruttamento sessuale dei bambini e una formazione appropriata ai rappresentanti diplomatici e consolari, alle autorità pubbliche, ai media, alle ONG e a tutti gli altri organismi pubblici e privati che operano nei paesi di origine delle vittime potenziali. 58. Diffondere ampiamente, in ogni Stato membro, delle informazioni sui rischi che il traffico e lo sfruttamento sessuale fanno correre all incolumità dei bambini e alla loro salute mentale e fisica. 59. Sensibilizzare maggiormente i media alle questioni legate al traffico di bambini e al ruolo che possono svolgere per prevenirlo. 60. Vigilare affinché i programmi scolastici includano delle informazioni sui rischi dello sfruttamento sessuale e del traffico di bambini e sui mezzi per proteggersi; tali informazioni dovrebbero ugualmente essere disponibili per i bambini che non frequentano la scuola e per i genitori, i tutori o altri rappresentanti legali dei bambini. 61. Organizzare una formazione specifica per il personale diplomatico, consolare, giudiziario, doganale e dei servizi di polizia, per metterlo in grado di individuare dei casi di traffico di bambini ai fini del loro sfruttamento sessuale e di reagire in modo adeguato. VII. Priorità nel campo della ricerca 62. Promuovere la ricerca a livello nazionale ed internazionale, rispettando la diversità culturale e prendere in considerazione, in particolare, lo studio dei seguenti aspetti: il numero dei procedimenti penali connessi con dei casi di sfruttamento sessuale, di prostituzione, di pornografia e di traffico di bambini, recensiti annualmente e per ogni paese, con particolare riferimento alla durata di tali procedimenti; l esperienza di bambini che sono stati vittime di sfruttamento sessuale e la loro esperienza dei sistemi giudiziari ed assistenziali; le correlazioni specifiche esistenti tra lo sfruttamento sessuale e la criminalità organizzata; le correlazioni specifiche esistenti tra lo sfruttamento sessuale e delle esperienze precedenti di incesto, abuso sessuale e pornografia; 10

11 la natura del processo che porta delle vittime a diventare a loro volta degli autori di tali reati; un audit sulla documentazione disponibile e sulla ricerca nel campo dello sfruttamento sessuale e su come prevenirlo nel migliore dei modi ed affrontarlo quando si verifica; la natura e l importanza delle varie forme di sfruttamento sessuale dei bambini, soprattutto nei suoi aspetti interculturali; gli effetti sul lungo periodo dello sfruttamento sessuale e le sue incidenze sulla salute mentale, sui rapporti sociali e familiari tra adulti di diversi paesi; la dimensione e la natura dello sfruttamento sessuale da parte di adolescenti; la natura della pedofilia e i modi in cui gli autori di tale reato sfruttano sessualmente i bambini; un audit sui provvedimenti e sui programmi rivolti agli autori di abusi sessuali a danno di bambini; la correlazione tra l adozione e lo sfruttamento sessuale; le necessità delle famiglie un cui membro è stato sfruttato sessualmente; una valutazione dell uso di Internet per la prevenzione dello sfruttamento sessuale; le esigenze in termini di formazione per il personale che assiste i bambini vittime di sfruttamento sessuale e le loro famiglie; i punti III, da 5 a 10 della Raccomandazione n. R (91) 11 dovrebbero ugualmente venir inclusi. VIII. Cooperazione internazionale 63. Prendere in esame la possibilità di adottare le misure che possono rivelarsi necessarie per istituire una giurisdizione extraterritoriale per i reati definiti all articolo 2. c, d, e e nei casi in cui: a. tali reati vengono commessi da persone che hanno la cittadinanza del paese; b. tali reati vengono commessi da qualsiasi persona che risieda abitualmente sul loro territorio e, se del caso, c. la vittima ha la cittadinanza del paese. 11

12 64. Prendere in esame la possibilità di stabilire una competenza giurisdizionale per i reati legati allo sfruttamento sessuale dei bambini, anche nei casi in cui tali fatti non sono perseguibili ai sensi della legislazione dello Stato in cui sono stati commessi, in particolare in considerazione dell età della vittima. 65. Ricordare che la tratta di bambini rientra generalmente nelle attività della criminalità organizzata a livello transnazionale. 66. Garantire che i reati definiti all articolo 2. c, d e e siano passibili di estradizione ai sensi della legislazione nazionale e dei trattati internazionali e garantire, qualora l estradizione non possa essere accordata per delle ragioni legate alla nazionalità, che i reati vengano portati a conoscenza delle autorità competenti dello Stato a cui si è presentata la domanda di estradizione, affinché possano venir intentati i procedimenti giudiziari adeguati. 67. Accordarsi vicendevolmente in maniera tempestiva la più ampia assistenza giudiziaria reciproca per dei procedimenti penali intentati in relazione con uno qualsiasi dei reati definiti all articolo 2. c, d e e. 68. Adottare dei provvedimenti al fine di agevolare la comunicazione di informazioni relative allo sfruttamento sessuale dei bambini tra gli Stati, come pure tra gli Stati e le organizzazioni internazionali, quali Interpol, e tra gli Stati e le ONG. 69. Vigilare affinché il fatto che le vittime o i testimoni si trovino in un paese distante, o in ogni modo non possano comparire personalmente non costituisca un ostacolo per proseguire l azione giudiziaria, in modo particolare laddove sono state raccolte le prove da un autorità giudiziaria, utilizzando, per esempio, il sistema della video-conferenza. 70. Prendere in esame la possibilità di trasferire ad altri Stati dei procedimenti penali relativi ad uno qualsiasi dei reati definiti all articolo 2. c, d e e, quando si ritenga che il trasferimento sia nell interesse superiore del bambino e dell amministrazione della giustizia. 71. Adottare tutte le misure possibili per evitare i ritardi inerenti al carattere internazionale del procedimento, per esempio, fornendo traduzioni di documenti e mettendo a disposizione degli interpreti, ove necessario, oppure utilizzando le misure adeguate per stabilire l età di un bambino o per rintracciare un bambino. 72. Incoraggiare la cooperazione internazionale mediante accordi bilaterali e multilaterali volti alla prevenzione e all effettiva condanna degli autori di sfruttamento sessuale di bambini, ivi compreso dell ambito del turismo sessuale, in particolare coordinando le indagini e gli atti di accusa. 12

13 73. Ratificare ed applicare pienamente gli strumenti internazionali appropriati in materia, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell Infanzia e il suo Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, e la Convenzione n.182 dell OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile. 74. Promuovere la cooperazione europea ed internazionale nel campo dell assistenza tecnica o di altra natura. 75. Adottare tutti gli altri provvedimenti necessari per una strategia paneuropea efficace di lotta ai fenomeni dello sfruttamento sessuale dei bambini e ai fattori che lo favoriscono. 13

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