Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per locali commerciali Helvetia. Edizione aprile 2019

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1 Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per locali commerciali Helvetia Edizione aprile 2019 semplice. chiaro. helvetia. La Sua Assicurazione svizzera.

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3 Indice Informazione sui clienti 4 1 Partner contrattuale 4 2 Diritto applicabile, basi contrattuali 4 3 Obblighi in sede di stipula 4 4 Perfezionamento del contratto/ Inizio della copertura assicurativa 4 5 Accettazione senza riserva 4 6 Protezione dei dati 4 Disposizioni in merito all Assicurazione cauzione d affitto 6 1 Estensione dell assicurazione 6 2 Certificato di garanzia di affitto 6 3 Inizio e durata della garanzia di affitto stabilita dall Helvetia 6 4 Pluralità di locatari 6 5 Fine della garanzia di affitto stabilita dall Helvetia 6 6 Pagamento dell importo della garanzia di affitto a favore del beneficiario 6 7 Diritto di ricorso e surrogazione 7 8 Premi 7 9 Responsabilità 7 10 Disposizioni finali 7 3

4 Informazioni sui clienti 1 Partner contrattuale Il suo partner contrattuale è: Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Dufourstrasse San Gallo 2 Diritto applicabile, basi contrattuali Il presente contratto è retto dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono la proposta, l informazione sui clienti, le Condizioni generali di assicurazione, ev. altre condizioni speciali o condizioni complementari e la polizza. Per il resto si applica la Legge federale sul contratto d assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della legge federale sul contratto d assicurazione. 3 Obblighi in sede di stipula Ai sensi dell art. 6 della legge federale sul contratto d assicurazione, il proponente è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. la data di nascita, sinistri precedenti). 4 Perfezionamento del contratto/ Inizio della copertura Dopo la ricezione della proposta di assicurazione presso la sede principale dell Helvetia a San Gallo, sarà emessa al più presto una notifica sull accettazione o meno della stessa. La polizza inviata allo stipulante funge da conferma di avvenuta stipula. La copertura assicurativa inizia con il pagamento del premio, qualora nella polizza non sia stabilito un inizio successivo. 5 Accettazione senza riserva Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, lo stipulante è obbligato a richiedere la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento; in caso contrario il contenuto della polizza si riterrà senz altro accettato. 6 Protezione dei dati Il trattamento dei suoi dati personali, ad opera dei nostri servizi competenti, avviene con la dovuta discrezione e diligenza, onde poterle sottoporre delle soluzioni assicurative perfettamente aderenti alle sue esigenze specifiche. Qui di seguito trova ulteriori informazioni utili in merito. a) Titolare della raccolta dei dati Titolare della raccolta dei dati è Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, San Gallo. b) Trattamento dei dati Il trattamento dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, in particolare l acquisizione, la conservazione, l utilizzo, la modifica, la comunicazione, l archiviazione o la distruzione di dati. Il trattamento dei suoi dati avviene con la dovuta discrezione e diligenza, nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati. Pertanto il trattamento dei dati è ammesso qualora La legge federale sulla protezione dei dati o un altra disposizione di legge lo consentano oppure se lei come cliente ne abbia dato l autorizzazione. c) Tipo di raccolta di dati I suoi dati comprendono quelli da lei forniti, come pure i dati di dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dell assicuratore precedente in merito all andamento pregresso dei sinistri), i dati contrattuali (quali durata contrattuale, rischi assicurati, prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro). d) Scopo della raccolta di dati Il trattamento dei dati personali è premessa fondamentale per una gestione efficiente e corretta dei contratti. Noi trattiamo i suoi dati solo nella misura necessaria a svolgere le pratiche relative ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni. In particolare verifichiamo le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), amministriamo i contratti successivamente alla stipula del contratto d assicurazione (compreso l incasso dei premi) e liquidiamo i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti e a scopi di marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi) all interno del Gruppo assicurativo. 4

5 e) Conservazione dei dati I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente e/o in forma cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (p.es. all interno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione dei sinistri o relative applicazioni). I suoi dati sono protetti per evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o che siano modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza d affari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO). f) Categorie di destinatari della raccolta di dati Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all estero. Tale trasmissione di dati può avvenire anche all interno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. L Helvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, in particolare all assicuratore precedente, per quanto riguarda l andamento pregresso dei sinistri, e alle autorità competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale. In caso di sinistro i suoi dati possono essere trasmessi a periti ed esperti (p. es. medici o periti esterni) così come ad avvocati e altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione della responsabilità civile. 5

6 Disposizioni in merito all assicurazione cauzione d affitto per locali commerciali Helvetia 1 Estensione dell assicurazione 1. L Helvetia si impegna come garante solidale del locatario nei confronti del locatore/dell amministrazione. La fideiussione solidale è valida per tutte le richieste, gli interessi e i costi derivanti dal contratto di locazione che il locatore deve sostenere e per i quali può accedere a una garanzia del locatario ai sensi dell art. 257e CO, del contratto di locazione quadro per la Svizzera romanda e del contratto di locazione quadro per il Cantone di Vaud. 2. Gli obblighi dell Helvetia sono esclusi o limitati nei seguenti casi: a. L Helvetia non garantisce un contratto di locazione tra un locatario e un sub-locatario; b. qualora esistano più certificati che garantiscono la stessa locazione, fa fede solo l ultimo certificato in ordine di tempo emesso dall Helvetia; c. l importo della garanzia concordato costituisce il limite massimo d indennizzo per tutte le pretese sollevate durante il periodo di validità della fideiussione. La cauzione fornita dall Helvetia copre solo i debiti del locatario contratti successivamente alla data di entrata in vigore (data di emissione) del certificato. 2 Certificato di garanzia di affitto 1. Successivamente all accettazione della richiesta di cauzione e all incasso del premio annuale, l Helvetia emette un unico certificato originale e lo indirizza al locatore/all amministrazione (di seguito nominato «beneficiario»). 2. Come prova dell avvenuta stipula dell assicurazione il locatario riceve una polizza. Nel caso in cui il testo della polizza assicurativa non corrisponda agli accordi presi, il beneficiario deve richiederne la rettifica entro 4 settimane dalla ricezione del documento, in caso contrario il testo si riterrà accettato. 3 Inizio e durata della garanzia di affitto stabilita dall Helvetia 1. La durata contrattuale è di un anno e si rinnova tacitamente di un ulteriore anno se lo stipulante non richiede variazioni o disdice la cauzione ai sensi dell articolo La cauzione d affitto entra in vigore dalla data di inizio riportata sul certificato. 4 Pluralità di locatari 1. Qualora il certificato venga rilasciato a nome di più locatari, essi sono ritenuti vincolati congiuntamente e solidalmente; si ritiene pertanto che ognuno di essi abbia irrevocabilmente autorizzato gli altri ad agire a suo nome e per suo conto e, allo stesso modo, ciascun locatario può validamente fornire istruzioni all Helvetia su qualsiasi questione legata alla locazione e alla garanzia di affitto (liberazione della garanzia di affitto, movimenti di fondi ecc.). 2. L Helvetia può rivolgersi indifferentemente a l uno o all altro di essi nell esercizio del suo diritto di ricorso e per la totalità del montante dovuto (seguente art. 7) secondo le regole della solidarietà. 5 Fine della garanzia di affitto stabilita dall Helvetia 1. La garanzia di affitto termina con una delle seguenti condizioni: a. a seguito della disdetta dell Assicurazione cauzione d affitto, in caso di restituzione dell attestato di fideiussione o in caso di presentazione di una conferma di disdetta del contratto di locazione da parte del beneficiario; b. per effetto di una rinuncia scritta alla fideiussione da parte del beneficiario; c. se entro un anno dal termine del contratto di locazione il beneficiario non ha rivendicato alcuna pretesa sul locatario. Spetta al locatario richiedente il rilascio della cauzione d affitto, dimostrare all Helvetia che da oltre un anno ha lasciato l immobile in affitto riportato sull attestato; d. nel caso in cui la cauzione d affitto venga sostituita da una nuova cauzione d affitto o da una garanzia bancaria, l Helvetia è esonerata da qualsiasi obbligo (compresa l approvazione scritta da parte del beneficiario). 2. In caso di cessione del contratto di locazione a un nuovo locatario, la cauzione d affitto rilasciata dall Helvetia non è più valida. 6 Pagamento dell importo della garanzia di affitto a favore del beneficiario 1. Ai sensi dell art. 257e capoverso 3 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), del contratto di locazione quadro per la Svizzera romanda e del contratto di locazione quadro per il Cantone di Vaud, l Helvetia si impegna a versare al beneficiario l importo dovuto dal locatario fino al massimo alla somma riportata nell attestato, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a. il beneficiario deve presentare l attestato originale, firmato dal beneficiario e dal locatario, sul quale è riportata la data, il termine della locazione e l importo richiesto (motivato) dal beneficiario; b. il beneficiario deve presentare un precetto esecutivo o una sentenza passati in giudicato oppure una sentenza di rigetto dell opposizione riguardanti la richiesta di pagamento del canone o di altre pretese derivanti dal contratto di locazione che il beneficiario può far valere nei confronti del locatario. 2. L Helvetia eroga prestazioni per danni all immobile in affitto esclusivamente nei casi in cui tali danni non siano coperti da un altra assicurazione. 6

7 7 Diritto di ricorso e surrogazione 1. L Helvetia può rivalersi sul locatario (azienda assicurata) per tutti gli oneri (prestazioni incl. costi e interessi) di cui si è fatta carico per assolvere ai suoi obblighi di garanzia. L Helvetia surroga immediatamente e completamente il beneficiario e, tramite sollecito di pagamento, può richiedere al locatario il rimborso di tutte le somme che l Helvetia ha versato al beneficiario in applicazione del contratto. 2. Nel caso in cui l Helvetia, ai sensi dell articolo 6 capoverso 1 lettera a, abbia fornito delle prestazioni, lo stipulante rinuncia esplicitamente a sollevare eccezioni e obiezioni nei confronti dell Helvetia relativamente alle pretese rivendicate. 3. Il garante che, come da proposta, risulti eventualmente essersi impegnato a favore del locatario è obbligato in modo solidale anche nei confronti dell Helvetia per qualsiasi diritto di ricorso. Essendo il garante un co-obbligato solidale, l Helvetia può richiedergli il rimborso di tutte le prestazioni fornite dall Helvetia per assolvere ai propri obblighi di garanzia, comprese le spese amministrative. 8 Premi 1. L Helvetia richiede come premio il pagamento del 5% (escl. bollo) dell importo della garanzia. L Helvetia si riserva il diritto di aumentare il premio in qualsiasi momento con un preavviso di 3 mesi. 2. I premi devono essere versati annualmente e sono esigibili anticipatamente alla data stabilita nella polizza. 3. Se lo stipulante non adempie al proprio obbligo di pagamento, viene richiamato per iscritto, a sue spese, a versare il premio entro 14 giorni. 4. Laddove come conseguenza sia necessario adire le vie legali per la riscossione dei premi non versati, l obbligo di versare le prestazioni al beneficiario sussiste, in deroga all art. 20 LCA. Se le vie legali sono adite dall Helvetia, al premio dovuto viene aggiunto un importo di CHF 100 a titolo di spese di amministrazione. 5. In caso di disdetta anticipata o di estinzione del contratto il premio è dovuto soltanto per il periodo di tempo che intercorre fino alla risoluzione del contratto, salvo che la risoluzione non avvenga nel primo anno d assicurazione. In questo caso va comunque pagato l intero premio per il primo anno d assicurazione. 6. II premio dovuto per il periodo d assicurazione in corso è tuttavia dovuto per intero se l Helvetia versa l intera prestazione di garanzia. 7. Il locatario è tenuto al pagamento del premio fintanto che la cauzione d affitto emessa dall Helvetia non sia stata conclusa ai sensi delle disposizioni dell articolo 5 del presente documento. Spetta al locatario espletare con il beneficiario le eventuali formalità necessarie per fornire all Helvetia la conferma della fine della cauzione d affitto. 9 Esclusione di responsabilità La responsabilità dell Helvetia e dei suoi dipendenti è esclusa per qualsiasi danno derivante dall esecuzione, dalla mancata esecuzione o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni del contratto, con riserva di colpa grave o del dolo ai sensi dell articolo 100 capoverso 1 CO. La responsabilità dell Helvetia è espressamente esclusa per qualsiasi danno derivante da informazioni da essa comunicate al locatore o a un terzo in merito al locatario. 10 Disposizioni finali 1. Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante devono essere indirizzate alla competente agenzia generale o alla sede svizzera dell Helvetia. 2. La fideiussione è soggetta al diritto svizzero. Il foro competente è San Gallo o il luogo è ubicato l immobile in affitto. 3. L Helvetia ha il diritto di raccogliere informazioni presso autorità e servizi di informazione relativamente alle abitudini di pagamento dello stipulante. 4. Lo stipulante dispensa esplicitamente l assicuratore precedente interpellato, l ufficio di esecuzione e l ufficio fallimenti nonché eventuali altre autorità dal loro segreto professionale o d ufficio nonché dal loro obbligo di segretezza nella misura necessaria alla verifica della proposta e all esecuzione del contratto. Lo stipulante autorizza inoltre tali autorità a fornire informazioni all Helvetia. 5. Per il resto, si applicano le disposizioni della LCA e del CO. 7

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