Richiesta giuntale di parere su

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1 CIGIOIO [lllll] Regione Umbria CIIIIIO Consiglio Regionale C'il'~'D Il Presidente Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax atti@crumbria.it Richiesta giuntale di parere su proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n.1618 del ) "Attuazione della legge regionale 24/07/2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore - Istituzione di un/ondo per agevolarne l'accesso)" Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, F/ussi Documenta/i, Protezione dei dati personali il /0 Archivi e Trasmesso alla II! Commissione Consiliare Permanente il /0

2 COD. PRATICA , Modulo RG 1111 Regione Umbria Ginnta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1618 DEL 15/11/2010 OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale 24/07/2007, n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso"). Approvazione. PRESENZE Marini Catiuscia Presidente della Giunta Assente Casciari Carla Vice Presidente della Giunta Presente Bracco Fabrizio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Rometti Silvano Componente della Giunta Presente Rossi Gianluca Componente della Giunta Presente Tomassoni Franco Componente della Giunta Presente Vinti Stefano Componente della Giunta Presente Presidente: Carla Casciari Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

3 COD. PRATICA , LA GIUNTA REGIONALE Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Regolamento di attuazione della legge regionale del 24/07/2007 n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolame l'accesso"). Approvazione" presentata dal Direttore Sanità e Servizi sociali; Preso atto della proposta di regolamento presentata dalla Vice Presidente Carta Casciari avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione della legge regionale del 24/07/2007 n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso")."; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli. indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la DGR n. 95 del 26/01/2010 recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 24/07/2007, n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolame l'accesso'). Preadozione."; Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo il12 novembre 2010; Ritenuto di prowedere all'approvazione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di approvare l'allegato regolamento, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione della legge regionale del 24/07/2007 n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso")" e la relazione che lo accompagna; 2) di trasmettere il presente regolamento alla competente Commissione consiliare ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL P~SIDENTE \,/~~,

4 COD. PRATICA PROPOSTA DI ADOZIONE DI REGOLAMENTO / OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale del 24/07/2007 n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso"). Approvazione. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA Ai sensi dell'art. 23 comma 3, del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza. 1\ Il Responsabile del p ocedimento ~~.ardi "- PARERE DI LEGITTIMITÀ Ai sensi dell'art. 23 comma 3, del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il testo del regolamento regionale recante "Regolamento di attuazione della legge regionale , n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso")"; Atteso che sull'atto è stato espresso: - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del regolamento e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; Perugia, JiS" I~H(W-iO segue atto n.../j'~11 del,~..i I,.;', f 2

5 COD, PRATICA201Q REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE,:! Proposta di Reaolamento: "Regolamento di attuazione della legge regionale del 24/07/2007 n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso"). Approvazione" '\'.',/ -~:~/ RELAZIONE La legge regionale n. 25 del 24/07/2007 "Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso" ha istituito un fondo per agevolare l'accesso al microcredito, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale d'onore. In base alla suddetta normativa il prestito sociale d'onore viene previsto e concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale. In particolare il prestito sociale d'onore viene destinato a far fronte a situazioni di bisogno caratterizzate da: a) temporanea e contingente difficoltà economica, legata a problematiche individuali o familiari, abitative, scolastico-formative, lavorative, di salute e legali; b) presenza di concrete opportunità volte al superamento delle difficoltà attuali e all'attivazione di risorse del soggetto richiedente e degli eventuali familiari. L'agevolazione che si attua con il prestito sociale d'onore consiste nell'abbattimento totale degli interessi sui prestiti erogati da Istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. Inoltre il testo legislativo precisa che la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti sociali d'onore viene attribuita a Gepafin S.pA sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione Umbria. Il testo legislativo indica le caratteristiche della situazione di bisogno, i requisiti di ammissibilità e alcuni termini e procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione del prestito, invece rinvia, ad apposito regolamento della Giunta regionale, per quanto riguarda: a) la determinazione delle specifiche tipologie di bisogno con l'individuazione delle relative priorità in base alle situazioni di bisogno già definite dalla legge regionale all'articolo 3, comma 1, lettera al; bl l'approvazione dello schema di awiso pubblico da pubblicarsi presso i Comuni; cl l'individuazione dei criteri e delle procedure per la ripartizione del fondo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti sociali d'onore tra le Zone sociali (ex Ambiti territoriali) previste dal piano sociale regionale. La Giunta regionale con deliberazione n. 95 del 26/01/2010 recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 24/07/2007, n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso"). Preadozione." ha preadottato il regolamento attuativo 25/2007, e con il presente atto si propone alla Giunta la seguente proposta di regolamento. L'articolo 2, specifica le tipologie di bisogno che costituiscono le motivazioni per l'attivazione del' prestito sociale d'onore quali: la nascita o l'adozione di un figlio, le spese per il ricongiungimento familiare, la situazione legata al decesso di un membro del nucleo familiare, le spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare, le spese per traslochi e cambiamenti di alloggio o quelle connesse alla stipula del contralto d'affitto, le spese legate all'ingresso dei figli nei circuiti dell'istruzione, formazione e aggiornamento professionale. L'art. 3 della proposta del regolamento prescrive i criteri di ripartizione, di carattere sociodemografico, del fondo regionale per l'accesso al microcredito fra i Comuni capofila degli Ambiti territoriali, ora Zone sociali (art. 18 e 50 della legge regionale n. 26/2009), e precisamente: a) 50% per la popolazione residente nella Zona sociale; bl 30% per il numero delle famiglie nella Zona sociale; cl 20% per il numero dei minori nella Zona sociale. segue atto n..a G ~{ q del "".1 3

6 COD. PRATICA REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE.-:'" Con il presente regolamento (art. 4) viene approvato anche lo schema di avviso pubblico che..:.'.. '.)/ la struttura regionale competente adotta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.. Inoltre si prescrivono le procedure circa le modalità e termini di presentazione della domanda (art. 5 e art. 6). La presente proposta a tal riguardo prevede che la domanda per accedere al prestito sociale è presentata presso gli Uffici della cittadinanza; la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, come previsti dall'art. 5 comma 2 della LR 25/2007, sono effettuati a livello zonale; mentre la formulazione della graduatoria (mensili e zonali) viene effettuata dalla Gepafin spa (art. 7) in base alle priorità di seguito indicate: a) l'esistenza di un nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente ed uno o più minori, b) la richiesta proveniente da soggetto che non è proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo ed è in affitto; c) la richiesta proveniente da soggetto costituente famiglia unipersonale. " regolamento precisa altresì, ai fini della formulazione della graduatoria, che a parità di punteggio tra due o più domande, queste vengono ordinate secondo la data di arrivo ma, in caso di parità, prevale quella presentata dal soggetto con il minor reddito ISEE, determinato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni. Dopo la redazione delle graduatorie zonali, Gepafin S.p.A. effettua la verifica della copertura finanziaria mensile (art. 8), rispetto alla ripartizione del Fondo per ciascuna zona sociale, e individua le richieste ammesse per ciascuna Zona di riferimento; successivamente Gepafin S.p.A. trasmette agli Istituti di Credito convenzionati le comunicazioni e, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione della concessione del prestito sociale d'onore, l'istituto convenzionato contatta il soggetto richiedente per gli adempimenti successivi. AI momento dell'erogazione l'istituto di Credito convenzionato invia a Gepafin S.pA la documentazione comprovante l'avvenuta concessione e le modalità di rimborso del prestito d'onore. Le domande regolarmente inserite nella graduatoria mensile, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del Fondo della zona sociale di riferimento, vengono inserite nella graduatoria del mese successivo tenendo sempre in considerazione le priorità e i criteri previsti dal regolamento. Nel caso di mancata utilizzazione di quota del fondo mensilmente assegnato, le risorse residue confluiscono automaticamente nella quota del mese successivo relativo alla medesima zona sociale, a condizione che il periodo di vigenza dell'avviso pubblico non sia ancora scaduto. Infine la proposta regolamentare detta disposizioni in merito alla vigilanza, controllo e attività di monitoraggio. segue atto n. A b-l? del " ",,',.',.; ;1 4

7 :i,>:~:.. ) COD. PRATICA MODULOR,G_ -.-._:',"'~ ". ', REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE<'.. ' Proposta di reaolamento reaionale: "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso)"....,... - ~_.:...,-:~-' Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso). Art. 2 (Tipologie di bisogno) \. Il prestito sociale d'onore può essere attivato in presenza di una o più delle seguenti condizioni: a) nascita o adozione di un figlio; b) spese per il ricongiungimento familiare; c) situazioni legate al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dalla stato di famiglia anagrafico; d) spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio o trasferimento di un componente del nucleo familiare; e) spese per traslochi, cambiamenti di alloggio e per la stipula del contratto d'affitto; f) spese per l'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli; g) spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale. Art. 3 (Criteri per la ripartizione del fondo regionale) I. I criteri di ripartizione del fondo per l'accesso al microcredito tra le Zone sociali di cui all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) sono i seguenti: segue atto n..jb-j;? del :. J '" '. ~.., 5

8 o _." ',\.'0 COD, PRATICA 201G MODULO RG' REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE. PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE> I, d) cinquanta per cento per la popolazione residente in ogni singola Zona sociale; e) trenta per cento per il numero delle famiglie presenti in ogni singola Zona sociale; f) venti per cento per il numero dei minori residenti in ogni singola Zona sociale. 2. La Regione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, detenmina annualmente la quota di fondo spettante a ciascuna Zona sociale e trasferisce a Gepafin S.p.A. le risorse stanziate a tale scopo. Art. 4 (Avviso pubblico per l'accesso sociale d'onore) al prestito I. La struttura regionale competente adotta, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'awiso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore sulla base dello schema allegato al presente regolamento. L'awiso pubblico è pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, presso i comuni ricadenti nella Zona sociale. Le domande possono essere presentate rispettivamente entro il 15 dicembre e il 15 giugno di ogni anno. 2. Per ogni awiso pubblico è prevista l'assegnazione di una quota pari al cinquanta per cento delle risorse stanziate annualmente, ripartite secondo i criteri di cui all'articolo 3. Detta quota viene a sua volta suddivisa in sei mensilità, una per ogni mese di vigenza del bando. Art. 5 (Modalità di presentazione domande) delle l. La domanda per accedere al prestito sociale d'onore è presentata presso gli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di cui all'articolo 20 della I.r. 26/2009, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente presso gli uffici stessi. In caso di consegna a mano fa fede la data e l'ora del timbro apposto dall'ufficio. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: del,,.'i,... ' "),'.. ), 6

9 , COO.PRATICA20,C> MOOUWR~:;:~\\.,~~--~ REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE '.'.. 1 a) il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nell'articolo 4 della Lr. 25/2007; b) le specifiche tipologie di bisogno previste all'articolo 2; c) la sussistenza delle condizioni di priorità che danno diritto al punteggio di cui all'articolo La domanda per l'accesso al prestito sociale d'onore può essere presentata una sola volta per ogni avviso pubblico. Art. 6 (Ammissibilità delle domande) l. Ciascuna Zona sociale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Lr. 25/2007, esamina le domande pervenute agli uffici di cittadinanza nei periodi di seguito indicati: a) dal 1 al 15 giorno del primo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico; b) dal 16 giorno del primo mese di pubblicazione al 15 giorno del secondo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico; c) dal 16 giorno del secondo mese di pubblicazione al 15 giorno del terzo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico; d) dal 16 giorno del terzo mese di pubblicazione al 15 giorno del quarto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico; e) dal 16 giorno del quarto mese di pubblicazione al 15 giorno del quinto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico; f) dal 16 giorno del quinto mese di pubblicazione al 15 giorno del sesto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico. 2. Ciascun Zona sociale trasmette a Gepafin S.pA, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, le domande dichiarate ammissibili corredate dalla eventuale documentazione acquisita nell'istruttoria. Art. 7 (Formazione delle graduatorie e priorità) segue atto n. A G.1 g del ':/' :1 ' J ~ 7

10 COO.PRATICA ,.,;;;l~~~ MODU~O~R<J /:' J:\. REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE. PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIO~~<-"':~':~~ ". l. Gepafin S.pA stila, entro dieci giorni ' dal ricevimento delle domande dichiarate ammissibili, la graduatoria mensile per ciascuna Zona sociale, attribuendo i punteggi secondo le priorità di cui al comma 2 e la trasmette alla Zona sociale di competenza ai fini della pubblicazione. 2. Costituiscono priorità, ai fini dell'ammissione al prestito sociale d'onore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della I.r. 25/2007, le seguenti condizioni: d) nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente e da uno o più minori, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico (punti 3); e) richiedente proprietario di altre unità all'uso (punti 2); f) famiglia (punti 1). in affitto non immobiliari idonee abitativo richiedente che costituisce una unipersonale ). In caso di parità di punteggio tra due o più domande, ai fini della formulazione della graduatoria, prevale la data di arrivo della domanda. In caso di domanda inviata con lettera raccomandata, fa fede il timbro postale accettante. In caso di domande consegnate a mano presso gli uffici della cittadinanza delle Zone sociali, fa fede la data e l'ora del timbro apposto dagli uffici stessi. In subordine le domande sono collocate in graduatoria secondo il minor reddito ISEE come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modificazioni e integrazioni.. '. '.1... ~...,.,\.,'..--" Art. 8 (Procedure) 1. Dopo aver redatto le graduatorie zonali, Gepafin S.p.A. effettua la verifica della copertura finanziaria mensile rispetto alla ripartizione del fondo per ciascuna Zona del 8

11 COD. PRATICA MOOUCO~~'>ii REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE.\\, sociale, così come annualmente determinato. ;',"~~j~0i;/ 2. Gepafin S.pA trasmette agli istituti di credito convenzionati i nominativi dei soggetti che hanno diritto ad accedere al prestito sociale d'onore. 3. L'istituto di credito convenzionato, al momento dell'erogazione, invia a Gepafin S.p.A. la documentazione comprovante la concessione e le modalità di rimborso del prestito d'onore. Gepafin S.pA effettua nei confronti dell'istituto medesimo il bonifico della somma corrispondente all'abbattimento degli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento definitivo e comunica alla Zona sociale competente l'esito della richiesta di prestito d'onore e la quota del fondo utilizzata. 4. Le domande ammesse e inserite nella graduatoria mensile ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del fondo della Zona sociale competente, sono inserite nella graduatoria del mese successivo secondo le priorità di cui all'articolo Nel caso di mancata utilizzazione di quota del fondo mensilmente assegnato, le risorse residue confluiscono automaticamente nella quota del mese successivo relativo alla medesima Zona sociale, a condizione che il periodo di vigenza dell'avviso pubblico non sia ancora scaduto. 6. Alla scadenza dell'avviso pubblico, qualora residuino fondi, essi confluiscono nella quota di risorse complessivamente destinate al finanziamento dell'avviso pubblico successivo, proporzionalmente suddivisi:.:\~ Art. 9 (Vigilanza e controllo) I. Ciascuna Zona verifiche e controlli a domande pervenute. sociale effettua campione sulle Art. 1O (Attività di monitoraggio) I. Ciascuna Zona sociale presenta alla Giunta regionale, entro e non oltre i trenta segue atto n. A G--J.~ del

12 COD, PRATICA 2O'<>004-2D MOOULO'Rei,'."~:, REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE \ giomi seguenti alla scadenza del periodo di vigenza di ciascun bando, i seguenti dati: a) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente e in base alle tipologie di bisogno cui all'articolo 2, delle domande presentate a seguito dell'awiso; b) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande ritenute ammissibili; c) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande che hanno avuto esito positivo nell'ottenimento del prestito sociale d'onore; d) quota dei fondi impiegati, per l'abbattimento degli interessi, in rapporto alle somme attribuite con la ripartizione del fondo, cosi come previsto all'articolo 5, comma 6, lettera c) della tr, 25/2007 e secondo i criteri individuati dall'articolo 4; e) tempi medi di durata del procedimento riferito alle domande ammissibili, dal momento della presentazione della domanda al momento della erogazione del prestito,,,'!:... '.. '"-.:_--' segue atto n, A'(q del, " 0"'/.;,', ). IO

13 _<i\iw.l '.l8s ().'.;~ ">-- "j(. COD.PRATICA2010-0D4-20 MOD~l.ORG:''''''\....."p, '. - '«1. \ REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE '<.'. :';) Note di Riferimento.. :~;.~/ Nota al titolo del Reoolamento: Legge regionale 25 del 24 luglio 2007 "Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolame l'accesso" pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 1 0 agosto Nota all'articolo 1: Il testo dell'articolo S, della legge regionale n. 25 del 24 luglio 2007 "Prestito Istituzione di un fondo per agevolame l'accesso" è il seguente: sociale d'onore. Art. 5 Presentazione delle domande e procedure per l'erogazione del prestito. 1. Le domande sono presentate al Comune di residenza o al Comune capofila di Ambito territoriale individuato nel Piano sociale regionale. 2. I Comuni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, trasmettono mensilmente a Gepafin S.p.A. le domande pervenute. 3. Gepafin S.p.A. stila una graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle priorità determinate con il regolamento previsto al comma Gepafin S.p.A., entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, trasmette agli istituti di credito convenzionati di cui all'articolo 1, comma 2, una comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti che hanno i requisiti per accedere al prestito sociale d'onore. 5. Gli istituti di credito convenzionati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, deliberano la concessione del prestito sociale d'onore. 6. La Giunta regionale, con apposito regolamento, provvede a: a) determinare le specifiche tipologie di bisogno con l'individuazione delle relative priorità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a); b) approvare lo schema di avviso pubblico da pubblicarsi presso i Comuni; c) individuare i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, tra Ambiti territoriali previsti dal Piano sociale regionale. Nota all'articolo 3: Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 26 del 28/12/2009 "Disciplina perla realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali' è il seguente: Art. 18 Zone sociali. 1. Il Piano sociale regionale individua, all'interno di ciascun ATI, le Zone sociali di cui all'articolo 3, comma La Zona sociale si dota di una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". La Zona sociale provvede, inoltre, alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali di cui alla presente legge, cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonchè la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale. 3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale. L'ATI nomina il responsabile sociale di Zona, designato dalla Conferenza di zona, che esercita le proprie funzioni esclusivamente nella struttura di cui al comma 2 ed a tempo pieno. 4. L'ATI con proprio regolamento provvede a definire l'organizzazione della Zona sociale. I.{ segue atto n. /,(,- ~ì del "[ c" :I ~, t."j "J i' Il

14 '<:;~JW.S-" ",'?;>--- ".~',.~\ COD. PRATICA201Q ' MODUL~'~6. -'i" _.'". REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZION~ ( ',',. Nota all'articolo 5: Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 26 del 28/12/2009 "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi SocialI' è il seguente: Art. 20 Uffici della cittadinanza. 1. All'interno della Zona sociale sono istituiti gli uffici della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) e dell'articolo 8, comma 5, quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza. Gli uffici di cittadinanza attuano gli interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l'impiego di èquipe interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione sociale. Il testo dell'articolo 4, della legge regionale n. 25 del 24 luglio 2007 "Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolame l'accesso" è il seguente: Art. 4 Requisiti di ammissibilità. 1. Il richiedente, per ottenere il prestito sociale d'onore dovrà essere in possesso, alla presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o dell'unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito ed esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma; b) avere residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell'umbria; c) avere compiuto i 18 anni di età; d) avere un reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi; e) avere una condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti all'articolo 1, comma 2; f) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale: g) non avere una situazione debitoria che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d'onore. 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera f), deve sussistere fino alla restituzione dell'ultima rata del prestito sociale d'onore ottenuto. Nota all'articolo 6: Per il testo dell'articolo 5, della legge regionale n. 25 del 24 luglio 2007 "Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolame l'accesso" si veda nota all'articolo 1. ' Nota all'articolo 7: Per il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 25 del 24 luglio 2007 "Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolame l'accesso" si veda nota all'articolo Il D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 detta la normativa per la "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449". Nota all'articolo 10: /., in segue atto n. /.b"'~ del 12

15 _)~;;c~n;\ COO_ PRATICA 201Q MODuliòRq -.., ~:." REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONi \... -c; Per il testo dell'articolo 5, comma 6, let! c), della legge regionale n. 25 del 24 luglio :20Ò7., "Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso" si veda nofa_vi~.i:.'~>/ all'articolo 1. segue atto n. 1- J i) v'l"-:). ~ del 13

16 COD. PRATICA ". IIII a Regione Umbria Giunta Begiollale DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale 24/07/2007, n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso"). Approvazione. PARERE DEL DIRETTORE Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli art!. 6, I.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,. esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, li 15/11/2010 segue atto n.~j({ X del

17 COD. PRATICA: ".... IIII 1111 a Regione Umbria (lihlltil Bpgiollill... '. ' Assessorato regionale "Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale. Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia scolastica. " OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale 24/07/2007, n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso"). Approvazione. PROPOSTA ASSESSORE L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto Perugia, lì 15/11/2010 Si dichiara il presente atto urgente Perugia, li 15/11/2010 Vice Presidente Carla Casciari O(ì - ~W\-,1eJ;) - :,'" '''''] segue atto n/.lo K del. 4'; I

18 ZONA SOCIALE... COMUNE DI... Prot. n... AWISO PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2007 N. 25, PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE La legge regionale n 25 del 24 luglio 2007 prevede l'istituzione di un fondo per agevolare l'accesso al microcredito, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale d'onore. L'agevolazione che si attua con il prestito sociale d'onore consiste nell'abbattimento totale degli interessi sui prestiti erogati da Istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. La restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso Il prestito sociale d'onore è concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale. Il prestito sociale d'onore ha un importo massimo di Euro 5.000,00 ed è determinato in funzione delle necessità dei richiedenti e della loro capacità di rimborso. Un nuovo prestito sociale d'onore potrà essere concesso per lo stesso nucleo familiare non prima di dodici mesi a partire dal termine della restituzione del precedente prestito. CARATTERISTICHE DELLE SITUAZIONI DI BISOGNO Il prestito sociale d'onore può essere attivato ove il soggetto richiedente rientri nelle seguenti tipologie di bisogno: a. nascita o adozione di un figlio; b. spese per il ricongiungimento familiare; c. situazioni legate al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dalla stato di famiglia anagrafico; d. spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio, trasferimento di un componente del nucleo familiare; e. spese per traslochi, cambiamenti di alloggio, e per la stipula del contratto d'affitto; f. spese per l'istruzione primaria, secondaria e universitaria dei figli; g. spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale. 1

19 REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE Gli aspiranti all'assegnazione del prestito sociale d'onore devono essere in possesso dei segue~tì!tl.,. requisiti alla data di presentazione della domanda: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea; b) in mancanza del requisito di cui al punto a) è necessario: i. possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito ii. esercizio di attività di lavoro subordinata o autonoma; c) residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell'umbria; d) compimento del diciottesimo anno di età; e) reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi; f) condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti all'articolo 1, comma 2 della L.R. 24 luglio 2007, n. 25, vale a dire entro un periodo massimo di sessanta mesi, tenendo conto che la restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso; g) non godimento di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati fino alla restituzione dell'ultima rata del prestito sociale d'onore ottenuto, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale; h) assenza di situazione debitoria che evidenzi l'assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d'onore. c \.. \. '. Ai fini delle lettere a) e b) sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera e), il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti icomponenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. Conseguentemente non sono inclusi nel computo i sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati, invalidi o disabili. PRIORITA' AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE Nelle richieste di attivazione del prestito sociale d'onore costituiscono priorità le seguenti situazioni nelle quali si trovi il soggetto richiedente: a. nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente ed uno o più minori, come risultante da stato di famiglia anagrafico (punti 3); b. richiedente in affitto non proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo (punti 2); c. richiedente costituente una famiglia uni personale (punti 1). PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda per partecipare alla formulazione della graduatoria deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni ( ) e della Regione ( ). Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati, le specifiche tipologie di bisogno che attivano la sua richiesta di prestito sociale d'onore nonchè l'eventuale sussistenza delle priorità che danno diritto a punteggio. La domanda, debita mente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ovvero spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di riferimento, con allegata copia fotostatica del documento d'identità. Detti Uffici sono a disposizione per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda. 2

20 ,:/:,:~~. '~"/':'.., ' ', ' '\ -'.; ":," :...".. ~'. : " ~ ',"'" :::.7:J' d..,..\ -"~>~~'~"::"t'l/;.i., ' TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORiE:-:~:.<~":/ Il presente avviso ha validità di 6 mesi dal giorno della sua pubblicazione e rimane aperto fino-al quindicesimo giorno antecedente al suo termine di scadenza, Per ciascuno dei 6 mesi di vigenza del bando viene predisposta da Gepafin S.pA una apposita graduatoria mensile su base di zona sociale, ove vengono inserite le domande ritenute ammissibili e presentate durante il termine di vigenza dell'avviso pubblico, secondo le modalità di seguito illustrate: termini di riferimento ai fini della presentazione della domanda alla zona sociale Dal 1 al 15 giorno del primo mese di pubblicazione dell'avviso oubblico Dal 16 giorno del primo mese di pubblicazione al 15 giorno del secondo mese di pubblicazione dell'avviso Dubblico Dal 16 giorno del secondo mese di pubblicazione al 15 giorno del terzo mese di pubblicazione dell'avviso oubblico Dal 16 giorno del terzo mese di pubblicazione al 15 giorno del quarto mese di pubblicazione dell'avviso Dubblico Dal 16 giorno del quarto mese di pubblicazione al 15 giorno del quinto mese di pubblicazione dell'avviso nubblico Dal 16 giorno del quinto mese di pubblicazione al 15 giorno del sesto mese di pubblicazione dell'avviso oubblico graduatoria di riferimento ove verrà inserita la domanda ammissibile 1/\ graduatoria 2/\ graduatoria 3/\ graduatoria 4/\ graduatoria 5/\ graduatoria 6/\ graduatoria Nel periodo di vigenza di ciascun avviso pubblico, è possibile presentare la richiesta di accesso al prestito sociale d'onore per una sola volta. La Zona sociale inoltra a Gepafin S.p,A le domande ricevute valutate come ammissibili, AI ricevimento delle domande, Gepafin S.pA stila entro 10 giorni la graduatoria mensile per ciascuna zona sociale. QUOTA ASSEGNATA ALLA ZONA SOCIALE,..,,..,: L,,,,..,.. Nel caso di posizionamento in graduatoria che comporti la concessione del Prestito Sociale d'onore, il soggetto richiedente viene contattato direttamente da uno degli Istituti di Credito convenzionati, Le domande regolarmente inserite nella graduatoria mensile ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del Fondo della zona sociale di riferimento, vengono inserite nella graduatoria del mese successivo tenendo in considerazione le priorità e i criteri di cui all'art.3 del regolamento di attuazione, e comunque non eccedendo il periodo di vigenza dell'avviso, Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o formalmente irregolare, gli uffici riceventi invitano il richiedente a sanare la situazione entro un termine massimo di quindici giorni, a pena di decadenza della domanda, La domanda sanata viene inserita nella graduatoria relativa al periodo corrispondente al momento in cui detta sanatoria risulti perfezionata, in base alla cadenza temporale prevista nella tabella sopra evidenziata. Verranno effettuati controlli sulle domande pervenute dagli uffici delle Zona sociale territorialmente competente. La mancata rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione accertata a seguito di controlli, determina l'applicazioni di sanzioni previste dalle legge. 3

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