Dispositivo per il Controllo di conformità dell Olio Extravergine di Oliva D.O.P. SARDEGNA

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1 DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P. (Protezione accordata a livello UE con Reg. CE. n 148 del 15 Febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L46 del ) REV. DATA PREPARATO VERIFICATO APPROVATO Direttore Rev.00 07/03/07 Dott. Piergiorgio Sedda Dott. Renato Tomasi Dott. Renato Tomasi Dott. Piergiorgio Sedda Dott. Giovanni Bandino DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 1 di 25

2 INDICE 1. PREMESSA SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI... 3 RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINI E DEFINIZIONI SOGGETTI COINVOLTI ADESIONI AL SISTEMA DEI CONTROLLI Prima adesione al sistema dei controlli Mantenimento nel sistema RINUNCIA ATTIVITÀ REQUISITI DI CONFORMITÀ PIANO DEI CONTROLLI GENERALITÀ FREQUENZA ANNUALE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PRODOTTO DOCUMENTI DI TRASPORTO PRESCRIZIONI ACCESSORIE AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO PROVE SUL PRODOTTO ETICHETTATURA E FASCETTE RILASCIO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEL CONSORZIO PER LA FRUTTICOLTURA SOSPENSIONE E REVOCA DEGLI OPERATORI MODULISTICA COLLEGATA AL PRESENTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO Allegato 1 Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare TDC Sardegna DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 2 di 25

3 1. Premessa Il Consorzio Interprovinciale per la di Cagliari, Oristano e Nuoro ed il Consorzio Provinciale per la di Sassari, individuati quale Autorità Pubblica Designata, ai sensi della L. n 526/99 art. 14 comma 9, con Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n 32/4 del 25 Settembre 2001, recante: Nomina Organismo di Controllo della Denominazione di Origine Protetta Olio Extravergine di Oliva Sardegna, art. 10 Reg. Ce 510/2006, costituiscono l Organismo di Controllo per la DOP Sardegna, di seguito denominato Consorzio per la, con Sede legale-amministrativa e di coordinamento: Cagliari Via Mameli, 126/d, Cap Il coordinamento è svolto dal Consorzio per la di Cagliari, Oristano e Nuoro, presso il quale si attua il processo decisionale di applicazione del Dispositivo per il controllo di conformità dell olio DOP Sardegna, come da comunicazione al Mi.P.A.A.F., n del , dell Assessorato Regionale dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della RAS, La Sede tecnica-operativa è ubicata nei locali siti in Comune di Villasor (prov. Cagliari) località Giviamolas presso l Azienda sperimentale del Consorzio Interprovinciale per la di CA-OR-NU in cui si svilupperanno le attività di certificazione con l ausilio del Centro Laboratorio di Analisi chimico-fisiche e sensoriali. Il Consorzio per la ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto agroalimentare a Denominazione di Origine Protetta (d ora in poi DOP) Olio Extravergine di Oliva Sardegna. Il presente dispositivo descrive l'insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché l olio possa essere identificato come DOP olio extravergine di oliva Sardegna. 2. Scopo e campo di applicazione Il presente documento definisce le modalità e le frequenze dei controllo utilizzate dal Consorzio per la per il rilascio di attestazioni di conformità a partita di olio nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Disciplinare dell olio extravergine di oliva Sardegna e nel presente Dispositivo di Controllo. Il presente Dispositivo di Controllo è applicato, per le specifiche parti di pertinenza, ai seguenti soggetti della filiera di produzione della dell olio extravergine di oliva Sardegna : olivicoltori, frantoiani, intermediari, imbottigliatori. 3. Riferimenti legislativi e normativi Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Sardegna iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette con Regolamento (CE) n. 148 del 15 Febbraio 2007; DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 3 di 25

4 Consorzio per la Disciplinare di produzione del prodotto Sardegna pubblicato nella G.U. n 45 del 22 Febbraio 2002; Decreto ministeriale Protezione transitoria accordata a livello nazionale al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Sardegna (GU n 178 del 26 Luglio 2006); Direttiva (CEE) n. 396/89 del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; Regolamento (CEE) n. 2568/91 dell 11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d oliva e degli oli di sansa d oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti ; Decreto ministeriale 18 dicembre 1997 relativo alle strutture di controllo delle denominazioni d origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Legge 24 aprile 1998, n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee legge comunitaria 1995/1997 con particolare riferimento all art. 53; Decreto ministeriale 29 maggio 1998 Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni geografiche protette; Regolamento (CE) n. 2815/98 del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva; Legge 21 dicembre 1999, n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 con particolare riferimento all articolo 14; Circolare n. 5 del Ministero Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999 relativa alle Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartene nza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 articolo 14" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio Supplemento Ordinario n. 15 modalità di controllo sugli oli DOP e IGP; Regolamento (CE) n. 455/2001 del 6 marzo 201 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti; Regolamento (CE) 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98 in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell olio di oliva; Regolamento (CE) n. 2152/2001 del 31 ottobre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell olio d oliva; Rettifica del Regolamento (CE) n. 2152/2001 del 31 ottobre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell olio d oliva; Regolamento (CE) n. 796/2002 del 6 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi a essi attinenti e le note complementari di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune gazzetta ufficiale n. L 128 del 15/05/2002 pag ; Regolamento (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell olio di oliva; Lettera Circolare n del 24 settembre 2002, concernente Oli a denominazione di origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta. Chiarimenti in merito all entrata in vigore dei Regolamenti 796/02 e 1019/2002: loro interazione con i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protetta; Decreto ministeriale 30 luglio 2003 Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del Regolamento DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 4 di 25

5 Consorzio per la (CEE) n. 2568/91 modificato dal Regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002 ; Regolamento (CE) n. 1989/2003 del 6 novembre 2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti; Decreto ministeriale 14 novembre 2003 Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002 ; Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 12 gennaio 2004 (n. H 38), relativa al riconoscimento dei comitati di assaggio ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 2568/91, come modificato dal Reg. (CE) n. 769/02 della Commissione del 6 maggio 2002; Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68; Rettifica del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 Decreto legislativo 19 novembre 2004, n Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 16 febbraio 2005 (prot. n 61026), concernente l apposizione di etichette recanti numerazione progressiva sui recipienti utilizzati per il confezionamento e commercializzazione degli oli di oliva DOP; Decreto ministeriale 16 dicembre 2005 Modifica del decreto 30 luglio 2003 relativo al riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del Regolamento (CEE)n. 2568/91 modificato dal Regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002 ; Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 febbraio 2006 (prot. n ), avente per oggetto precisazioni in merito all utilizzo degli acronimi DOP e IGP su prodotti protetti transitoriamente a livello nazionale; Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari; Legge 11 Marzo 2006 n 81 conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n 2, recante interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa; D.L. n. 181 del Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri riportante la nuova denominazione del Mi.P.A.A.F. Regolamento (CE) n. 1044/2006 del 7 luglio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell olio d oliva; Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2006 (prot. n 65652), concernente precisazioni in merito alla traduzione della dicitura Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell articolo 10 del regolamento (CE) 510/06 su prodotti destinati all esportazione ; Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari; DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 5 di 25

6 Consorzio per la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria). Articolo 1, comma 1047 recante le funzioni di vigilanza sull attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrate, demandate all Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari Riferimenti normativi UNI CEI EN marzo 1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di Certificazione di prodotti ; UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura 4. TERMINI E DEFINIZIONI Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nella Norma UNI EN ISO 9000:2000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni: Attestazione di Conformità: atto mediante il quale il Consorzio per la dichiara che, con ragionevole attendibilità una partita di olio rispetta le prescrizioni riportate nel Disciplinare della DOP Olio Extravergine di Oliva Sardegna" e al presente Dispositivo di controllo, approvati dalle Autorità competenti. Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità della DOP olio extravergine di oliva Sardegna attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo. In autocontrollo ogni Soggetto della filiera deve accertarsi che i propri fornitori abbiano eseguito l autocontrollo relativo alla propria fase. Azione correttiva: insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti. Concessionario: soggetto che ha ottenuto dal Consorzio per la l'attestazione di conformità di una determinata partita di olio. Confezionatore: soggetto identificato che conduce un impianto di confezionamento ubicato nella zona di produzione. Controllo di Conformità: atto mediante il quale il Consorzio per la verifica il rispetto dei requisiti di conformità della DOP olio extravergine di oliva Sardegna specificati nel Disciplinare ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità. Detentore della partita: soggetto che possiede e/o può disporre della partita di olio. Disciplinare: documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 4 del Reg. (CEE) 2081/92, sostituito dal Reg. (CE) 510/2006, e dall allegato alla circolare MiPAF n. 4 del 2000, Frantoiano: soggetto identificato che conduce un Frantoio ubicato nella zona di produzione che molisce le olive conferite dall'olivicoltore. Intermediario: soggetto identificato che svolge attività di intermediazione su olive e/o olio destinato alla DOP con l acquisizione del prodotto presso i propri impianti, situati nella zona di produzione. Lotto di Confezionamento: partita di olio ritenuta omogenea, della stessa annata, contenuta in un unico o più recipienti collocati nello stesso complesso aziendale, da destinare all'imbottigliamento e oggetto di attestazione di conformità da parte del Consorzio per la, che ne predispone l'analisi. Dopo il prelievo, se il lotto viene miscelato con altro olio dovrà essere identificato diversamente e subire nuove analisi chimico-fisiche o organolettiche. Non conformità gravi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 6 di 25

7 Consorzio per la sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come DOP olio extravergine di oliva Sardegna"; Non conformità lievi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo e/o al sistema di gestione che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come DOP olio extravergine di oliva Sardegna. Olivicoltore: soggetto identificato che conduce degli oliveti ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare. Operatore: Olivicoltore, Frantoiano, Intermediario, Confezionatore che presenta al Consorzio per la l'adesione al sistema dei controlli. Partita di Olive/Olio: quantità omogenea di olive/olio per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Per partita si intende, ai sensi dell art. 1 della Direttiva del Consiglio n. 396/89 del 14 giugno del 1989, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche. L art. 3 della predetta direttiva specifica che la partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all interno della comunità. Le indicazioni di cui all art. 1, paragrafo 1 sono determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati produttori. Prodotto: Olio extra vergine di oliva Sardegna Zona di Produzione: zona delimitata per la produzione dell'olio Extravergine di Oliva Sardegna" prevista dal Disciplinare. 5. Soggetti coinvolti Sono assoggettati alle prescrizioni del presente Dispositivo di Controllo gli Olivicoltori, Frantoiani, Intermediari e Confezionatori (complessivamente indicati come Operatori) che, ubicati all interno della zona di origine (in merito si veda paragrafo C.1) concorrono alla produzione di una partita di olio che si vuole identificare come DOP olio extravergine di oliva Sardegna. È cura del Consorzio per la procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del Disciplinare secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 5.1 Adesioni al sistema dei controlli Ogni soggetto che intende produrre per la DOP olio extravergine di oliva Sardegna, deve far pervenire la propria adesione al sistema dei controlli al Consorzio per la entro e non oltre il 30 giugno di ogni campagna olearia attraverso il modulo "Adesione al sistema dei controlli di conformità per il riconoscimento della DOP olio extravergine di oliva Sardegna (moduli MDC3, MDC4, MDC5 o MDC6 Sardegna a seconda della tipologia di operatore). Per quanto riguarda i Confezionatori, possono essere accettate domande di adesione anche oltre il 30 di giugno della campagna in corso, purché la domanda pervenga al Consorzio per la almeno un mese prima dell inizio dell attività di confezionamento della D.O.P. Nel caso in cui un soggetto richiedente la certificazione deleghi un terzo alla consegna della propria domanda di adesione redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, questo è tenuto a fornire al Consorzio per la la delega dove è riportato chiaramente che le responsabilità derivanti da eventuali DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 7 di 25

8 inadempienze sono a carico del soggetto richiedente la certificazione. Nel caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali questo potrà presentare al Consorzio per la la domanda di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della DOP (modulo MDC1 Domanda di assoggettamento per il riconoscimento della DOP Sardegna ) con allegato l elenco dei soggetti rappresentati (MDC2), i quali dovranno comunque far pervenire al Consorzio per la le proprie personali adesioni al sistema dei controlli (moduli MDC3, MDC4, MDC5, MDC6) attraverso il Consorzio di Tutela. Nel caso la delega riguardi anche i rapporti economici, la fattura che il Consorzio per la emetterà verrà dettagliata con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun Operatore Prima adesione al sistema dei controlli Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che il Consorzio per la effettuerà per ammettere gli operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli. Olivicoltori Entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle adesioni o comunque prima dell inizio delle fasi di raccolta, il Consorzio per la, dopo aver svolto una preliminare verifica documentale, predispone ed effettua il controllo sugli oliveti per la verifica delle dichiarazioni fornite nell Elenco terreni, allegato al modulo MDC3, e delle condizioni previste dal disciplinare: ubicazione degli oliveti nelle zone previste dal disciplinare; numero delle piante e presenza delle percentuali varietali previste (negli oliveti dello stesso conduttore devono essere presenti le percentuali varietali così come indicato nel disciplinare); condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive e all olio derivato le specifiche caratteristiche. Gli oliveti che non hanno i requisiti previsti non vengono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre per la DOP Sardegna. L iscrizione degli oliveti idonei viene comunicata dal Consorzio per la ai richiedenti, o al Consorzio di Tutela qualora lo stesso abbia presentato istanza di adesione per conto dei suoi associati. Le comunicazioni dell esito dell istruttoria verranno trasmesse entro un termine massimo di 15 giorni dal termine della medesima. Gli oliveti che non hanno i requisiti non vengono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre per la DOP Sardegna. Eventuali variazioni ai dati relativi alla domanda di assoggettamento devono essere comunicate al Consorzio per la entro 15 giorni dal loro verificarsi. Gli olivicoltori dovranno esibire al frantoiano la comunicazione di avvenuta iscrizione al circuito della DOP rilasciata dal Consorzio per la, congiuntamente alla domanda di iscrizione per l'anno in corso. Successivamente alla verifica di prima adesione, il Consorzio per la predispone ed effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell allegata tabella sintetica dei controlli di conformità a fronte del Disciplinare TDC. DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 8 di 25

9 Frantoiani, Intermediari e Confezionatori Entro 90 giorni dalla presentazione delle adesioni al sistema dei controlli o comunque prima dell inizio delle operazioni di lavorazione delle olive/confezionamento olio, il Consorzio per la predispone ed effettua il controllo sugli impianti dei Molitori, degli Intermediari e dei Confezionatori per verificare la corrispondenza dei dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, l ubicazione nella zona disciplinata e le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del disciplinare. Le comunicazioni dell esito dell istruttoria verranno trasmesse entro un termine massimo di 15 giorni dal termine della medesima. L iscrizione degli impianti idonei viene comunicata dal Consorzio per la ai conduttori, o al Consorzio di Tutela qualora lo stesso abbia presentato istanza di adesione per conto dei suoi associati. I conferitori dovranno esibire al confezionatore o all intermediario la comunicazione di avvenuta iscrizione al circuito della DOP rilasciata dal Consorzio per la Mantenimento nel sistema Gli operatori che intendono riconfermare l adesione al sistema dei controlli devono far pervenire entro e non oltre il 30 di giugno di ogni anno, la richiesta di riconferma (mod. MDC3+elenco dei terreni; MDC4; MDC5; MDC6) compilata in ogni sua parte. Nel caso in cui si verifichino rispetto alla campagna precedente: per gli Olivicoltori: variazioni nell elenco dei terreni iscritti o nelle percentuali varietali; per i Frantoiani, Confezionatori, Intermediari: variazioni negli impianti di lavorazione, stoccaggio, confezionamento devono essere comunicate al Consorzio per la. In questo caso si applicano le condizioni previste al paragrafo con la ripetizione della verifica di iscrizione. Per gli impianti di Molitura/Intermediari/Confezionamento, insieme alla comunicazione, nel caso di ampliamento o di nuove strutture devono essere allegate le nuove autorizzazioni sanitarie. Qualora l Operatore non dovesse provvedere ad inviare la domanda di adesione per il mantenimento nel sistema dei controlli di cui sopra, il Consorzio per la non sarà tenuta ad eseguire l attività di controllo per la corrispondente campagna di produzione. In tal caso, il nominativo dell Operatore non verrà inserito nell elenco degli operatori DOP olio extravergine di oliva Sardegna per la stessa compagna produttiva. 5.2 Rinuncia Attività Gli operatori che intendono rinunciare devono comunicare al Consorzio per la entro il 15 novembre della campagna in corso, la cessazione dell attività mediante l invio della richiesta di rinuncia datata e firmata. DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 9 di 25

10 6. Requisiti di Conformità I soggetti che intendono partecipare alla filiera produttiva della DOP Sardegna devono assoggettarsi al controllo attuato dal Consorzio per la e operare in conformità al Disciplinare della DOP Sardegna riconosciuto in sede europea e al presente Dispositivo di Controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Si riportano di seguito i requisiti di conformità da rispettare nella produzione della DOP Sardegna. Le prescrizioni sono opportunamente codificate per identificare le disposizioni ad essi relative nella Tabella dei controlli di conformità DOP Sardegna - TDC Sardegna - allegata al presente disciplinare. A. Identificazione e rintracciabilità A.1. Il prodotto deve essere opportunamente identificato dalla raccolta alle fasi successive di trasformazione e confezionamento. Occorre accertarsi della provenienza del prodotto acquisito verificando la documentazione di trasporto. La rintracciabilità delle partite di prodotto deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso e/o delle aree di immagazzinamento e/o dei recipienti nei quali viene immagazzinato e trasportato e da opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite che devono essere adeguatamente conservate. B. Varietà di olivo B.1. La denominazione di origine protetta "Sardegna" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno l 80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi. Il restante 20% è rappresentato da varietà minori presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto. C. Zona di produzione delle olive, ubicazione dei frantoi, degli impianti di confezionamento e degli impianti degli Intermediari C.1. Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di or igine protetta "Sardegna" devono essere prodotte, molite e l olio ottenuto deve essere confezionato, nell'ambito dei seguenti comuni dislocati nelle otto province presenti in Sardegna: Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant Anna Arresi, Sant Antioco, Sant Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 10 di 25

11 Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa. Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant Antonio, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu. Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili. Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinità d Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone. Nella stessa area devono essere localizzati gli impianti di eventuali Intermediari che comprino e rivendano olio DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 11 di 25

12 destinato alla DOP Sardegna. D. Condizioni ambientali e di coltura e caratteristiche di coltivazione D.1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive e all olio derivato le specifiche caratteristiche. D.2. Nei terreni olivetati compresi nei comuni di cui al punto 5.C1, il substrato di coltura è tale da garantire un efficiente coltivazione dell olivo. Per la lotta ai parassiti dell olivo vengono seguite le tecniche della lotta guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell aridocoltura e, nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all uso di erbicidi A tal scopo il Consorzio per la di anno in anno acquisirà, se disponibile, il piano di lotta guidata elaborato dalla RAS. E. Periodo e modalità di raccolta delle olive E.1. La raccolta delle olive viene effettuata ad uno stato di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l inizio della invaiatura ed il 31 Gennaio di ogni campagna oleicola. E.2. La raccolta delle olive può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. E vietato l uso di prodotti di abscissione. E.3.. Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori areati, atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua,dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro 2 giorni dalla raccolta. F. Resa di olive per ettaro F.1. La produzione massima di olive/ha non può superare q.li 120 per ettaro.. G. Metodi estrattivi G.1.. L estrazione dell olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" deve avvenire nel luogo di produzione in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei Comuni indicati al punto 5.C., e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica. E vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio. E vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso. G.2. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 12 di 25

13 disposti in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli G.3. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta. G.4. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. H. Caratteristiche al consumo H.1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta "Sardegna" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Acidità in acido oleico: < 0,5%; Numero dei perossidi: < 15; Tocoferoli: > 100 ppm; Polifenoli totali: > 100 ppm. Colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo; Odore di fruttato; Sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante; Punteggio al Panel Test: > 7 e altri parametri secondo la metodica di cui all allegato 12 del Reg. CE 2568/91 e comunque nel rispetto della normativa vigente. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. I. Designazione e presentazione I.1. Alla denominazione di cui all'art. 1 é vietata l'agg iunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. I.2. É vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 2. I.3. É tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. Gli eventuali nomi, ragioni sociali, marchi privati, devono essere posizionati in etichetta distanziati dalla denominazione Sardegna, e non devono né immediatamente precedere o seguire la dicitura Denominazione di Origine Protetta (DOP), né la denominazione Sardegna ; devono inoltre essere riportati in etichetta in dimensione almeno dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la denominazione Sardegna I.4. Il nome della denominazione di origine protetta "Sardegna" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. I.5. I recipienti in cui é confezionato l'olio di oliva extravergine "Sardegna" ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata. DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 13 di 25

14 Consorzio per la I.6. É obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio é ottenuto. I.7. É obbligatorio indicare in etichetta la dicitura Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell art. 10 del Reg. (CE) 510/2006 (nota Ministeriale del , prot ). I.8. Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P.: costituito da un oliva, dalla quale stilla una goccia di olio, che, con le foglie dell ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna, circondato dalla dicitura Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.. Le dimensioni del logo nel suo intero devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura e/o simbologia che appare in etichetta. L. Conservazione del prodotto L.1. Sia le olive, sia l olio destinato alla DOP Sardegna devono essere conservati in modo idoneo a mantenerne le caratteristiche. 7. Piano dei Controlli 7.1 Generalità Il prodotto DOP Sardegna è sottoposto a controllo di conformità al Disciplinare di produzione e al presente Dispositivo di Controllo. I controlli possono essere suddivisi in: Controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e analisi svolte dagli Olivicoltori, dai Frantoiani, dagli Intermediari e dai Confezionatori a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel punto 5 e nella documentazione che costituisce il Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Controlli esterni (controlli di conformità): attuati dal Consorzio per la, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli operatori e prove di tipo sul prodotto. Gli Operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo di conformità che il Consorzio per la intende effettuare, presso i propri oliveti, le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità dell Olio Extravergine di Oliva DOP Sardegna prodotto alle prescrizioni del Disciplinare e del presente Dispositivo di controllo. Nell allegata Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare TDC Sardegna sono specificati, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione della DOP Olio Extravergine di Oliva Sardegna, i controlli e le attività che Olivicoltori, Frantoiani, Intermediari e Confezionatori devono attuare per identificare le proprie partite di Olio come DOP olio extravergine di oliva Sardegna e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti dal Consorzio per la. DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 14 di 25

15 7.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli sono descritte nella tabella allegata al presente dispositivo TDC Sardegna. Nella seguente tabella si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive: Tipologia di operatore Tipo di verifica % di verifica Frequenza verifica Fase critica controllata Olivicoltore iscrizione 100% dei richiedenti Alla prima iscrizione e in Ubicazione terreni; caso di cambiamenti Conformità varietale controllo 33% degli iscritti + 2% degli Tutti gli anni Processo produttivo; iscritti già controllati l anno Rintracciabilità prodotto precedente Frantoiano iscrizione 100% dei richiedenti Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti Ubicazione impianti; Conformità ai requisiti controllo 100% degli iscritti Tutti gli anni Fasi di processo disciplinate; Rintracciabilità prodotto Intermediario Confezionatore iscrizione 100% dei richiedenti Alla prima iscrizione e in seguito a cambiamenti controllo 33% degli iscritti + 2% degli Tutti gli anni iscritti già controllati l anno precedente iscrizione 100% dei richiedenti Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti Infrastrutture Rintracciabilità prodotto Ubicazione impianti; Conformità ai requisiti controllo 33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l anno precedente Tutti gli anni Fasi di processo disciplinate; Rintracciabilità prodotto Prodotto controllo 100% dei lotti per cui si richiede l attestazione A ogni richiesta di attestazione e per ogni lotto Parametri chimico- fisici organolettici; Rintracciabilità lotto 7.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto Le partite di olio per le quali si richiede l attestazione di conformità devono essere accompagnate dalla DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 15 di 25

16 Consorzio per la seguente documentazione, che deve essere fornita in copia al Consorzio per la insieme alla richiesta di verifica chimica fisica ed organolettica del lotto: Documenti di trasporto (DDT)* che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dalle partite di olive e di olio: ad esempio dall Olivicoltore al Frantoiano, dal possessore della partita di olio all Intermediario/Confezionatore, contrassegnati dal destinatario; ricevute dei conferimenti di olive; registrazione dei dati relativi alle attività di molitura, che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive molite; indicazione del tank di stoccaggio presso il Molitore; indicazione dei tank di stoccaggio presso il Confezionatore. Tale documentazione permetterà di ricostruire la storia della produzione del lotto e di verificarne la conformità. Il Consorzio per la non rilascerà attestazioni di conformità della partita che non è accompagnata dai documenti che ne dimostrano la rintracciabilità**. Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell esito positivo della verifica. * Nel caso di Operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna di olive al frantoio sarà testimoniata da una ricevuta, contenente gli elementi previsti per il DDT, rilasciata all Olivicoltore dal Frantoiano, che ne deve conservare copia,. ** Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di molitura, come ogni altra registrazione, possono essere fornite con documentazione qualsiasi, purché idonea a dimostrare la tracciabilità del prodotto. Per le registrazioni possono essere utilizzati anche mezzi informatici. 7.4 Documenti di trasporto I Documenti Di Trasporto devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario, per le partite di olive: il peso della partita, la dicitura prodotto destinato alla DOP Sardegna, la data di raccolta delle olive, la data di consegna delle olive. Per le partite di olio provenienti dal Frantoio e movimentate successivamente al ritiro dal Frantoio: il peso della partita, la dicitura prodotto destinato alla DOP Sardegna. 7.5 Prescrizioni accessorie Olivicoltori Gli Olivicoltori devono comunicare al Consorzio per la la produzione complessiva di olive raccolte durante la campagna entro una settimana dal termine della raccolta stessa e comunque a richiesta del Consorzio per la, mediante dichiarazione sottoscritta. Alla consegna delle olive al frantoio DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 16 di 25

17 devono accertarsi di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta. L inizio della attività di raccolta deve essere comunicata al Consorzio per la. È cura di ogni operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E cura di ogni operatore accertarsi di conferire le olive a Frantoiani iscritti alla D.O.P. Gli elenchi degli iscritti posso essere richiesti al Consorzio per la. Frantoiani In accettazione delle olive i Frantoiani, in base alla documentazione prodotta dagli olivicoltori, devono accertare il rispetto dei 2 giorni tra la raccolta e la molitura di cui al punto 5.E.3, della corretta identificazione del prodotto, dell adeguatezza, completezza e corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto, registrando l esito di tali controlli, secondo la documentazione prevista negli allegati. Durante il processo di molitura devono accertarsi di aver rispettato i processi disciplinati e le rese olio/olive. L inizio della attività di molitura deve essere comunicata al Consorzio per la. È cura di ogni operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E cura di ogni operatore accertarsi di molire le olive di olivicoltori iscritti al circuito controllato della D.O.P. Gli elenchi degli iscritti posso essere richiesti al Consorzio per la. Confezionatori In fase di accettazione il Confezionatore si deve accertare che la partita di olio atto a divenire D.O.P. Sardegna sia accompagnato dalla documentazione relativa alla rintracciabilità e che copia di tale documentazione sia stata inviata al Consorzio per la per le opportune verifiche. Nel caso di Richiesta analisi inviata dal Detentore al Consorzio per la, dopo il prelievo i lotti di confezionamento non devono più subire alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche, né venire miscelati con altre partite di olio. L inizio della attività di confezionamento deve essere comunicata al Consorzio per la. È cura di ogni operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E cura di ogni operatore accertarsi di confezionare olio ottenuto da olive di olivicoltori iscritti alla D.O.P. e molite presso Frantoiani iscritti alla D.O.P. Gli elenchi degli iscritti posso essere richiesti al Consorzio per la. Detentori della partita Il Detentore della partita deve richiedere il prelievo del campione per le analisi sui lotti di confezionamento di olio pronti per il confezionamento attraverso il modulo MDC7 Sardegna. La documentazione di accompagnamento della partita di olio deve essere conservata e consegnata al Consorzio per la a cura del Detentore della partita stessa al momento della richiesta delle analisi di conformità chimico fisica ed organolettica. Il Detentore della partita deve definire il lotto di confezionamento e dichiarare sotto la sua responsabilità l omogeneità chimico fisica ed organolettica della partita costituente il lotto. Nel caso che il Detentore della partita utilizzi i servizi di molitura e confezionamento (che dovranno essere svolti presso impianti assoggettati a controllo), sarà sua cura provvedere che le registrazioni delle attività di molitura e confezionamento siano inviate al Consorzio per la. E cura di ogni operatore accertarsi che la partita di olio sia stata ottenuta da olive di olivicoltori iscritti, molite e confezionate presso operatori iscritti alla D.O.P. Per l accertamento può essere richiesta conferma all Organismo di Controllo-Consorzio per la. DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 17 di 25

18 7.6 Autorizzazione al confezionamento Una volta formato il lotto di confezionamento, il Detentore del lotto deve inviare al Consorzio per la il modulo "Richiesta analisi per lotto di confezionamento" (MDC7 Sardegna) che autorizza il Consorzio per la ad effettuare il prelievo di un campione per gli esami chimico-fisici e organolettici. Prima di procedere alla vendita del lotto di confezionamento per cui è stato richiesto il prelievo, aspettare il rilascio dell attestazione di conformità, inviata insieme a copia del rapporto di analisi, dal Consorzio per la. Il lotto di confezionamento autorizzato non può essere miscelato con altri lotti. Nel caso in cui il lotto autorizzato venga miscelato con altri lotti il Detentore del lotto deve richiedere al Consorzio per la una nuova analisi chimico- fisico- organolettica attraverso il modulo "Richiesta analisi per lotto di confezionamento" (MDC7 Sardegna). I Confezionatori devono comunicare la data del termine del confezionamento delle partite per le quali è stata rilasciata l attestazione di conformità. L analisi chimico-fisica ed organolettica della partita di olio deve essere replicata dopo 45 giorni dalla data di comunicazione dell esito delle verifiche, se il prodotto non viene confezionato entro tale termine. Pertanto non potranno essere confezionate partite di olio con attestazione di conformità comunicata antecedentemente a 45 giorni. Il termine non viene applicato se l olio viene conservato sotto battente d azoto a temperatura costantemente compresa tra 13 e 15 C, in recipienti di acciaio inossidabile, oppure in vasconi porcellanati posti in locali sotterranei, al buio, a temperatura compresa tra 15 e 18 C. 7.7 Prove sul prodotto Campionamento Le analisi sui lotti di confezionamento verranno effettuate procedendo al campionamento in questo modo: 1. in caso il lotto di confezionamento sia contenuto in un solo serbatoio, verrà prelevato un solo campione, corrispondente ad una sola prova; 2. in caso il lotto di confezionamento sia contenuto in più serbatoi separati e non comunicanti, verranno prelevati almeno due campioni da due serbatoi non contigui, scelti in modo casuale, in modo da effettuare almeno due prove. In questo secondo caso, se gli esiti delle due prove sono discordanti, dovrà essere prelevato, ed esaminato, un campione da ogni serbatoio facente parte della partita. Tutti gli oneri legati a prelievi supplementari verranno fatturati al Detentore di Partita in base a quanto stabilito dal vigente Tariffario. 3. in alternativa, sempre in riferimento al caso 2, si potrà richiedere di effettuare un unico campione risultante dal coacervo di aliquote di prodotto prelevate proporzionalmente al contenuto di ogni serbatoio. In tal caso se il campione risulterà non conforme, l intero lotto sarà non conforme. DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 18 di 25

19 Esiti delle prove In caso di esito conforme della prova, è completata l attività di valutazione di conformità del lotto. In caso di esito non conforme della prova, si procede, su richiesta del Detentore del lotto, ad una seconda prova. Se la seconda prova dà esito conforme, si procederà ad una terza ed ultima prova. Per le prove vengono utilizzati i campioni depositati al laboratorio. Due esiti negativi determinano il mancato rilascio/sospensione della attestazione del lotto esaminato. 7.8 Etichettatura e fascette Etichette Poiché il disciplinare contiene prescrizioni in ordine alle informazioni contenute in etichetta, le stesse devono essere esaminate ed approvate dal Consorzio di Tutela riconosciuto dal Mi.P.A.A.F. E' cura del Consorzio di tutela riconosciuto inviare al Consorzio per la le etichette approvate con elenco dei confezionatori presso i quali sono detenute le etichette. Il Consorzio per la verifica presso i Confezionatori che le etichette utilizzate per l'imbottigliamento siano le stesse approvate dal Consorzio di Tutela. In assenza diun Consorzio di Tutela riconosciuto il compito della approvazione delle etichette sarà svolto dal Consorzio per la prima del loro utilizzo. È cura di ogni operatore titolare di etichetta inviare al Consorzio per la le bozze delle etichette che si intendono utilizzare per il prodotto DOP e attenersi alle indicazioni fornite dal Consorzio per la per renderle conformi al disciplinare e al presente Dispositivo di Controllo prima del loro utilizzo. L'operatore che ha icevuto r l'approvazione della bozza definitiva invierà successivamente alconsorzio per la due copie per ciascuna delle proprie etichette originali. Il Consorzio per la rilascia l'attestazione di conformità dell'etichetta nei 3 giorni lavorativi consecutivi al ricevimento della bozza modificata secondo le indicazioni fornite dal Consorzio per la per renderle conformi al disciplinare e al presente Dispositivo di controllo. Il Consorzio per la verifica presso i Confezionatori che le etichette utilizzate per l imbottigliamento siano conformi a quelle stesse approvate. Modalità di rilascio ed apposizione fascette recanti numerazione progressiva Al fine di dare evidenza e maggiore garanzia di rintracciabilità al consumatore finale, ogni confezione/recipiente utilizzato per il confezionamento e la commercializzazione dell olio extravergine di oliva DOP Sardegna dovrà riportare una numerazione progressiva attraverso una fascetta/bollino o altre modalità di numerazione progressiva (da definire in sede di approvazione) approvata dal Consorzio per la. Di seguito viene riportato l iter per il rilascio ed il controllo della numerazione progressiva: 1. l operatore che intende confezionare olio DOP Sardegna deve fare specifica richiesta al Consorzio per la. Tale richiesta oltre a riportare il numero di fascette/bollini, o altre modalità di DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 19 di 25

20 numerazione progressiva da utilizzare, dovrà riportare il quantitativo di olio che si intende imbottigliare e la tipologia di confezioni incluso la loro capacità. 2. Il Consorzio per la comunica al Consorzio di Tutela, qualora esistente e incaricato dal Mi.P.A.A.F., i lotti e i quantitativi di olio attestato per ogni operatore. 3. Il Consorzio di Tutela appurata la congruenza tra il numero di fascette/bollini, o altre modalità di numerazione progressiva utilizzati, richieste, olio da imbottigliare e le confezioni utilizzate, rilascia le fascette/bollini (recanti numero progressivo) o altre modalità di numerazione progressiva da utilizzare, richieste ed invia mensilmente al Consorzio per la una comunicazione riportante la ragione sociale dell operatore, il numero di fascette/bollini o altre modalità di numerazione progressiva da utilizzare rilasciate correlato dalla numerazione progressiva, il quantitativo di olio da confezionare, la tipologia e la capacità delle confezioni. Nel caso in cui l operatore che ha già ricevuto dal Consorzio di Tutela le fascette/bollini o altre modalità di numerazione progressiva da utilizzare decida di confezionare meno olio rispetto a quello dichiarato nella precedente richiesta, dovrà inviare comunicazione, al Consorzio di Tutela, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di imbottigliamento, con la variazione introdotta e dovrà restituire le fascette/bollini non utilizzate entro 20 giorni dalla comunicazione. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata dal Consorzio di Tutela al Consorzio per la che monitorerà il numero di fascette/bollini rilasciate e verificherà i quantitativi di olio imbottigliato e quello per cui è stata rilasciata l attestazione di conformità. Tali registrazioni se pervenute prima dell avvio delle verifiche in campo saranno oggetto di controllo da parte dell ispettore incaricato dal Consorzio per la che ne appurerà la veridicità. In caso di anomalie il Consorzio per la sospenderà temporaneamente l operatore in base alla gravità della non conformità e segnalerà agli organi di vigilanza eventuali partite non conformi già immesse in commercio. In assenza di Consorzio di Tutela il rilascio di fascette/ bollini o altre modalità di numerazione progressiva, è effettuato dal Consorzio per la. 7.9 Rilascio attestazione di conformità Il rilascio dell attestazione di conformità del lotto di confezionamento avviene entro 15 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al prelievo del campione, secondo l articolazione temporale descritta di seguito: il Consorzio per la alla data del ricevimento del modulo Richiesta analisi per lotto di confezionamento (MDC7 Sardegna), ovvero il primo giorno lavorativo utile, incarica il prelevatore e gli comunica, attraverso l invio di copia del modulo Richiesta analisi per lotto di confezionamento (MDC7 Sardegna), i dati necessari per svolgere il campionamento. Il prelevatore incaricato dal Consorzio per la contatta e concorda prima possibile, con il responsabile dell impianto dove è stoccato l olio la data in cui effettuare il prelievo. I campioni vengono spediti ai laboratori di analisi entro 48h, salvo circostanze eccezionali, dalla fine del campionamento, esclusi i giorni festivi. I Laboratori incaricati rilasciano l esito delle analisi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del campione. il Consorzio per la rilascia l attestazione di conformità (o non conformità) entro tre giorni DC DOP Sardegna Rev.00 pagina 20 di 25

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