Il nuovo quadro RW di UNICO 2014
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- Eloisa Cipriani
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1 Anno Accademico 213/214 Il nuovo quadro RW di UNICO 214 Alla faccia della semplificazione 1 giugno 214 Marco Piazza
2 16/6/214 Le finalità del monitoraggio fiscale Un quadro destinato a essere superato dallo scambio d informazioni 2
3 16/6/214 Monitoraggio degli investimenti esteri: finalità Il monitoraggio fiscale degli investimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (quadro RW del modello UNICO) si è reso necessario quando nel 199 sono stati liberalizzati i rapporti economici e finanziari con l estero Il fine è quello di fare in modo che l Amministrazione finanziaria sia in grado di conoscere le attività detenute all estero dalle persone fisiche, gli enti non commerciali e e le società semplici e assimilate residenti così come, attraverso i dati disponibili in l Anagrafe tributaria conosce le attività detenute in Italia 3
4 16/6/214 Il prossimo superamento del quadro RW Il monitoraggio fiscale è destinato ad essere superato dall evoluzione dei meccanismi di scambio d informazione automatico a livello europeo e mondiale Quando questi meccanismi diverranno operativi (in parte lo sono già) il mantenimento di obblighi dichiarativi complessi ai fini d accertamento sarà certamente considerato una violazione del principio di libera circolazione dei capitali (il quale riguarda non solo il capitali detenuti in Europa, ma anche quelli detenuti in Paesi extraeuropei che forniscono un adeguato scambio d informazioni). Resterà in vigore per la liquidazione dell IVAFE 4
5 16/6/214 Evoluzione dello scambio d informazioni Molti paesi non white list (non collaborativi) hanno firmato con l Italia accordi per lo scambio d informazioni TIEA, muniti della clausola rafforzata contenuta nella nuova versione dell articolo 26 del modello OCSE, clausola che consente di superare gli ostacoli derivanti dal segreto bancario. Si tratta di: Bermuda; Cayman Cook Islands; Cipro Gibilterra Guernsey Hong Kong Isola di Man Jersey Libia Malta Mauritius Panama Russia San Marino Singapore 5
6 16/6/214 Gli Stati e i Territori che hanno firmato la convenzione di Strasburgo del 1988, emendata nel 21, sulla collaborazione amministrativa in materia fiscale erano 78. La convenzione è in vigore in 48 Stati. La convenzione prevede lo scambio d informazioni su richiesta e l assistenza nella riscossione Il 13 febbraio scorso l OCSE ha emanato uno Standard di scambio di automatico di informazioni sui saldi dei conti e depositi, sugli interessi e sui dividendi e altri redditi destinato ad essere applicato nell area OCSE ( Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information ). Il 26 maggio è stata diffusa una bozza di Commentario operativo 6
7 16/6/214 Gli stati che si sono impegnati ad adottare lo standard nella fase iniziale sono: Joint Statement by: Argentina, Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, and the United Kingdom; the UK's Crown Dependencies of Isle of Man, Guernsey and Jersey; and the UK's Overseas Territories of Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Gibraltar, Montserrat, and the Turks & Caicos Islands. 7
8 16/6/214 A livello europeo, la collaborazione amministrativa in materia fiscale è stata rafforzata con la direttiva 211/16/UE del 15 febbraio 211 che prevede lo scambio automatico d informazioni su redditi da lavoro; compensi d amministrazione; prodotti di assicurazione sulla vita; pensioni e proprietà e redditi immobiliari. La direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 29 del 214 L assistenza in materia di riscossione è stata rafforzata con la direttiva 21/24/UE 8
9 Evoluzione dello scambio d informazioni 16/6/214 La Commissione ha proposto (COM ) una modifica alla direttiva 211/16/UE che prevede l estensione dello scambio automatico a dividendi; plusvalenze; qualsiasi altro reddito generato da attivita detenute in un conto finanziario; qualsiasi importo rispetto al quale l'istituto finanziario e l'obbligato o il debitore, inclusi i pagamenti di rimborso e ai saldi conto (queste informazioni saranno scambiate con riferimento al periodo d imposta 214 e seguenti). L 11 dicembre 213 il testo ha ottenuto il parere del Parlamento europeo. 9
10 16/6/214 E stata varata (Direttiva 214/48/UE) la revisione della direttiva risparmio (23/48/CE) che prevede: un più preciso obbligo per gli intermediari di individuare il beneficiario effettivo, utilizzando un approccio look trought quando un agente pagatore soggetto alla disciplina antiriciclaggio effettua un pagamento di interessi a un entità o dispositivo giuridico che non e soggetto a imposizione effettiva ed e stabilito in un paese o giurisdizione al di fuori del territorio in cui si applica la direttiva e al di fuori dell ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti alla direttiva. l estensione del campo di applicazione della direttiva a tipi di strumenti finanziari che hanno natura simile ai crediti che producono interessi. 1
11 16/6/214 Con riferimento alle polizze vita, la nuova formulazione dell articolo 6 considera, fra l altro, pagamenti di interessi soggetti allo scambio d informazioni automatico i proventi derivanti da contratto di assicurazione vita, se: (i) il contratto contiene una garanzia di rendimento minimo; oppure (ii) il rendimento effettivo del contratto e legato per oltre il 4% ad interessi o redditi ad essi assimilati dalla direttiva. I proventi derivanti da contratti che prevedono soltanto l'erogazione di una pensione o di una rendita fissa per almeno cinque anni sono attratti nel campo di applicazione della direttiva solo se corrisposti anticipatamente rispetto ai cinque anni. Non rientrano nel campo di applicazione della direttiva gli importi erogati in occasione del decesso, dell invalidità o della malattia dell assicurato. 11
12 16/6/214 Compilazione del nuovo quadro RW Principi generali: fonti, soggetti e attività da indicare 12
13 Fonti normative e di prassi 16/6/214 Articolo 4, commi 1 e 3, Dl. 167 del 199 Quadro RW Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 18 dicembre 213 Istruzioni al Quadro RW Circolare 38/E del 213 Circolare 1/E del 213, risposte 13.1, 13.2 e
14 Fonti normative e di prassi 16/6/214 Articolo 19, commi 13 e ss. Dl. 21 del 211 IVIE e IVAFE Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 5 giugno 212 Circolare 28/E del 212 Istruzioni al Quadro RW Circolare 1/E 213, risposta 12. Circolare 12/E del 213, Cap. V 14
15 16/6/214 Il modello (22 campi per riga) 15
16 16/6/214 Soggetti obbligati Sono obbligati a compilare il quadro RW i seguenti soggetti residenti in Italia: persone fisiche, società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali, compresi i trust, ma esclusi gli enti pubblici di cui all articolo 74 del testo unico, gli organismi d investimento del risparmio, i fondi pensione, e i fondi immobiliari. 16
17 16/6/214 Soggetti obbligati A determinate condizioni, non sono tenuti a compilare il quadro RW i dipendenti che lavorano all estero per conto dello Stato, di amministrazioni pubbliche o organizzazioni internazionali cui aderisca l Italia e i residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. Il quadro RW va comunque compilato se è dovuta l IVAFE o l IVIE. 17
18 16/6/214 Soggetti obbligati L obbligo riguarda: 1) i soggetti che, nel periodo d'imposta, quindi anche un solo giorno, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. 2) i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo una nozione desunta, estensivamente, dalla definizione contenta nella legge antiriciclaggio. 18
19 16/6/214 Particolari soggetti obbligati Devono essere indicate anche le attività detenute per interposta persona. Es: trust interposti (circolare n. 61/E del 27 dicembre 21); fiduciarie estere o altri soggetti esteri fittiziamente interposti (cfr. risoluzione n. 134/E del 3 aprile 22). I delegati devono indicare l intero ammontare delle attività detenute all estero, ma solo in caso di delega al prelievo e non solo di operare sul conto. «Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attivita detenute all estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilita di movimentazione. Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero e tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell intestatario, come nel caso di amministratori di societa.» (v. istruzioni al quadro RW; e circolare 28/E del 211, risposta 5.2, confermata da circolare 1/E del 214, risposta 13.2 ). 19
20 16/6/214 Investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria. Oggetto della comunicazione nel quadro RW sono gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia 2
21 16/6/214 Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all estero e suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Es: gli immobili situati all estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. 21
22 16/6/214 Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Sono attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui: le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all estero; 22
23 diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge; attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempre che il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi; attività finanziarie italiane comunque detenute all estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza; 16/6/214 23
24 16/6/214 attività e investimenti detenuti all estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere «titolare effettivo; titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili. 24
25 16/6/214 Gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria vanno sempre indicati nel quadro RW, anche se detenuti in cassette di sicurezza e indipendentemente dall effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d imposta. Qualora l attività non abbia prodotto redditi nel periodo d imposta, il contribuente barra la casella 18 per specificare che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d imposta o che le attività non sono fruttifere (circolare n. 38/E del 213). Anche i «diritti reali» (come ad esempio, l usufrutto) su attività all estero devono essere segnalati. Pertanto, gli usufruttuari sono tenuti ad indicare nel modulo RW la quota parte di competenza come riportata nell atto di acquisto del diritto. 25
26 16/6/214 Gli obblighi dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali e dei delegati: Il possesso diretto delle attività all estero 26
27 16/6/214 Possesso diretto delle attività all estero Dalle istruzioni al quadro RW si desume che nel caso in cui il contribuente possieda direttamente gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria debba compilare i campi da 1 a 18, nonché 21 e 22. Nella colonna 1 si indica il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1 proprietà; 2 usufrutto; 3 nuda proprietà; 4 altro diritto reale e beneficiario di Trust. 27
28 16/6/214 Le istruzioni, come modificate con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 4 aprile 214 n /214 precisano che l obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta non sia superiore a 1. euro restando fermo l obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l IVAFE. L IVAFE per i conti correnti e libretti di risparmio è corrisposta in misura fissa ed è pari ad euro 34,2 rapportati alla quota e al periodo di possesso, sempre che il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) sia superiore a 5. euro. Il valore medio complessivo va calcolato prendendo in considerazione tutti conti detenuti presso lo stesso intermediario, la percentuale di possesso, i giorni di detenzione. Nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo superi i 5. euro (ad esempio, in presenza di due conti, risulti pari ad euro 6.) andrà compilata una riga per ogni conto indicando, in colonna 8 di ciascun rigo, la giacenza media complessiva (nell esempio, in entrambe, le righe si indicherà 6. euro). 28
29 16/6/214 L ammontare dell IVAFE indicata nella colonna 11 sarà rapportata alla percentuale di possesso e dei giorni di detenzione. Il calcolo del valore medio non risulta, tuttavia, sempre agevole. Il valore medio, dovrebbe, infatti essere calcolato sommando la giacenza giornaliera di ciascun conto e dividendo il totale per il numero di giorni di durata del rapporto, nel corso dell anno. Nella pratica, è probabile che il contribuente indicherà nel campo 8 un numero di poco superiore a
30 DATA INZIO RAPPORTO DATA FINE RAPPORTO 8/12/ Valuta Data Saldo Giacenza media CAD 1/1/13 CAD 14/1/13,4,5,5 CAD 26/2/ ,15 21,91 21,86 CAD 27/2/13,39,8 21,78 CAD 6/5/13,4,7 21,72 CAD 2/7/ ,28 62,6 84,32 CAD 5/7/13,39 84,32 84,32 CHF 1/1/ ,75 111,9 111,9 CHF 16/1/ ,36 331,47 442,56 CHF 28/2/ ,32 146,45 589,1 CHF 2/3/ ,29 18,9 769,91 CHF 19/4/13 2.7,8 66,58 836,49 CHF 3/4/ ,44 18, ,87 CHF 6/5/ ,6 973, ,11 CHF 2/6/ ,28 385, ,51 CHF 9/7/ , , ,14 CHF 3/9/ ,35 727, ,6 CHF 7/11/ ,47 1.9, ,31 CHF 3/12/ ,8 18, ,86 CHF 31/12/ , , ,86 1/1/ ,86 43,43 43,43 3/1/ , , ,87 8/1/ ,38 215,1 1.72,97 9/1/ , , ,13 14/1/ , , ,57 22/1/ , , ,61 31/1/ ,19 28, ,93 1/2/ ,75 836, ,32 5/2/ , , 9.183,33 12/2/ ,6 638, ,7 15/2/ , , ,5 28/2/ , , ,18 14/3/ , , ,95 2/3/ , , ,34 19/4/ , , ,12 3/4/ ,26 48, ,67 2/5/ ,26 782, ,33 6/5/ , , ,37 21/5/ ,45 597, ,12 23/5/ , , ,3 4/6/ ,91 92, ,6 7/6/ , 2.965, ,43 2/6/ ,1 2.73, ,48 2/7/ ,69 437, ,54 5/7/ , , ,8 31/7/ , , ,12 16/6/214 3
31 27/8/ ,81 379, ,36 29/8/ , , ,41 19/9/ , , ,6 16/1/ , , ,96 24/1/ ,4 249, ,24 25/1/ , , ,7 7/11/ , , ,17 19/11/ ,55 749, ,46 22/11/ , , ,68 2/12/ ,28 251, ,14 3/12/ , , ,41 31/12/ , , ,41 3/1/13 8,44,15,15 9/1/ ,14 83,8 83,95 14/1/13 8,23 5,46 89,41 29/8/13 8, 89,41 89,41 3/1/13 8,47,12,12 8/1/13 18,1,5,18 9/1/ ,4 27,23 27,41 1/1/13 18,6,32 27,73 16/1/13 18,13,8 28,52 31/1/13 171,44 2,1 3,53 4/2/13 613,74 43,7 73,6 28/2/13 8,45,84 74,44 3/4/13 234,2 18,48 92,91 3/4/ ,16 212,12 35,4 2/5/ ,75 295,45 6,48 6/5/13 8,47,2 6,68 14/5/ ,7 25,28 625,96 15/5/ ,29 3,14 656,1 17/5/ ,71 376, ,3 5/6/ ,1 192, ,54 7/6/13 8,48, ,16 2/7/ ,5 321, ,47 5/7/13 8,62, ,65 12/7/13 8,52, ,77 17/7/13 22,81 19, ,14 16/8/13 217,44 6, ,14 27/8/ ,74 8, ,2 29/8/13 8,37, ,48 17/9/ ,29 173, ,95 7/11/13 8,31, ,39 25/11/ , , ,39 3/1/13 8,44 3,3 3,3 6/5/ ,64 36,81 39,84 7/5/13 7,39 5,15 44,99 31/12/13 1,67 44,99 44,99 /1/ /1/ 91.12,38 QUOTA DI POSSESSO, ,19 16/6/214 Riepologo GIACENZE DATA INZIO DATA FINE MEDIA INIZIALE MASSIMA CAD 91.12, ,15 8/12/ CHF 91.12, ,44 8/12/ , , ,91 8/12/ GBP 91.12,38 8, ,14 8/12/ ,38 8, ,5 8/12/ JPY 91.12,38 8, ,64 8/12/
32 16/6/214 Dalle specifiche tecniche si capisce che la colonna 1 deve essere compilata anche nel caso in cui il contribuente non possieda direttamente le attività gli investimenti esteri, ma ne sia solamente titolare effettivo. Poiché essere titolare effettivo non significa avere il possesso diretto e, tanto meno, essere il beneficiario effettivo del reddito, come viene esplicitamente confermato in una bozza di revisione del Commentario al Modello di Convenzione OCSE, sarebbe meglio che venisse consentito di non compilare questa colonna nei casi in cui il contribuente non detenga direttamente le attività estere. 32
33 Vi sono casi in cui le attività vanno indicate nel quadro RW, ma non sono soggette ad Ivafe e casi opposti. Per indicare le attività nel quadro RW, senza pagare l Ivafe occorre non compilare la colonna 1. Conti correnti, libretti di risparmio e buoni fruttiferi 16/6/214 Saldo medio Saldo massimo RW Ivafe (col 1 e 11) Non superiore a 5. euro Non superiore a 1. euro NO NO Superiore a 5. euro Non superiore a 1. euro SI SI Non superiore a 5. euro Superiore a 1. euro SI NO N.B. l esonero per i saldi medi non superiori a 5. euro non riguarda i conti deposito e i certificati di deposito, che vanno sempre assoggettati all Ivafe dello,15% 33
34 METALLI PREZIOSI Non sono soggetti ad IVAFE (Eu Pilot 595/12/ TAXUD e art. 7 AS 1894 del 23 (Legge europea 213 bis) anche se vanno indicati nel quadro RW. Non compilare la col. 1, Giorni di detenzione. V. aggiornamento specifiche tecniche NUDI PROPRIETARI Non sono soggetti ad Ivafe. Non compilare la col. 12: Mesi di possesso. V. aggiornamento specifiche tecniche TITOLARI EFFETTIVI O DELEGATI NON DETENTORI DELLE ATTIVITA Non sono soggetti ad Ivafe. Non compilare la col. 1: Giorni di possesso. V. aggiornamento specifiche tecniche 16/6/214 34
35 16/6/214 La colonna 2 deve essere compilata se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente (codice 1); Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero, è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell intestatario, come nel caso di amministratori di società. Lo precisano la circolare n. 38/E del 213 e, meglio, le istruzioni al quadro RW; La colonna 2 deve essere compilata anche se il contribuente è il titolare effettivo delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri (codice 2). Le attività detenute in comunione vanno indicate per intero con specificazione della quota di possesso. 35
36 16/6/214 Per il valore iniziale e finale da indicare rispettivamente in colonna 7 e 8 si utilizzano i criteri da specificare in colonna 6 validi ai fini dell IVIE e l IVAFE: 1. valore di mercato; 2. valore nominale; 3. valore di rimborso; 4. costo d acquisto; 5. valore catastale; 6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti. Le istruzioni precisano che: il valore degli immobili è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l immobile; per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione; 36
37 16/6/214 per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile; per le altre attività patrimoniali detenute all estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione); 37
38 16/6/214 per le attività finanziarie il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, deve essere utilizzato è il cosiddetto L.I.F.O. e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. L impostazione del quadro impone, per poter mettere sulla stessa riga i valori iniziali (dati dal valore delle esistenze all inizio dell anno e dagli acquisti e sottoscrizioni), i valori finali (esistenze a fine anno, vendite e rimborsi) e i giorni di possesso è necessario, applicando il criterio LIFO, effettuare conteggi piuttosto complessi. 38
39 Valori PARZIALMENTE MANUALE!,15% Mese della Cambio Valutazione Valutazione Valutazione Valore iniziale in N Tipo valutazione del iniziale in Valutazione finale unitaria iniziale unitaria euro delle Valore finale Data Data di Giorni di TITOLO Data Tipo di titolo operazione Valuta Valuta della valutazione Quantità attuale mese euro finale in euro in euro in euro vendite e RF in euro acquisto vendita possesso IVAFE 1 1/1/13 9/1/13 ATIPICI ATIPICI R/V gen13 gen , 25.12, 1,5 1,5 1, , , 1/1/13 1/1/13 9/1/13 8,82 5/2/13 ATIPICI R/V 5 feb13 5.2,8 1,6 1,5 5.2,31 5.2,8 1/1/13 5/2/13 35,72 12/2/13 ATIPICI R/V 8 feb13 8.4,64 1,6 1,5 8.3,69 8.4,64 1/1/13 12/2/ ,38 21/5/13 ATIPICI R/V 19 mag ,15 1,9 1,5 19.8, ,15 1/1/13 21/5/ ,94 5/7/13 ATIPICI R/V 21 lug ,66 1,1 1,5 21.9, ,66 1/1/13 5/7/ , /4/7 8/12/13 RF 36, 36, dic12 dic ,75 157,22 157, /12/ ,8 5 17/11/11 8/12/13 RF 4 4 dic12 dic , 4.881,6 122,4 122,9 122, , 4.881,6 8/12/ ,86 1 8/11/11 15/2/13 R/V dic12 feb , 17,94 17, /2/ , /11/11 1/2/13 R/V dic12 feb , ,9 21,85 21, , /2/ , /11/11 24/1/13 R/V 55, 55, dic12 ott , 9.582,1 174,22 151,15 151, , 9.582,1 24/1/ ,7 46 2/11/11 14/5/13 R/V 8 25, dic12 mag13 1, , ,5 565,26 368,16 368, , ,5 14/5/ ,78 16/8/13 R/V 55, ago13 1, , 368, , /8/ , /4/7 14/3/13 R/V 66, 66, dic12 mar , 9.915,18 15,23 149,53 149, , 9.915,18 14/3/ ,97 3 8/5/12 16/1/13 R/V 1 5 dic12 ott , 5.7,5 1,15 1,18 1,18 5.9, 5.7,5 16/1/ ,95 19/11/13 R/V 5 nov ,5 1,29 1,18 5.9, 5.14,5 19/11/ , /2/12 12/7/13 R/V 85, 85, dic12 lug13 1, ,35 233,31 17,41 17, ,35 12/7/ , /2/12 3/4/13 OBBLIGAZIONI 2% OBBLIGAZIONI 2% R/V dic12 apr13 1, , , 13,37 9,88 9, , , 3/4/ , /1/11 9/1/13 AZIONI AZIONI R/V GBP GBP GBP dic12 gen13, , 4.665,14 42,41 5,77 5, , ,14 9/1/13 9,17 8/12/13 AZIONI RF GBP 32 dic ,93 56,24 5, , ,93 8/12/ , /12/11 14/5/13 R/V 2. 4 dic12 mag13 1, , , 118,28 76,46 76, , , 14/5/ ,5 8/12/13 RF 1.6 dic ,53 96,9 76, , ,53 8/12/ , /3/11 7/5/13 JPY JPY JPY dic12 mag13 131, , 12.49,39 23,15 27,15 7/5/13 8/12/13 RF JPY 97 dic ,93 27,49 27, , ,93 7/5/13 8/12/ , /1/12 27/8/ dic12 ago ,91 18,16 16,44 27/8/13 16/1/13 R/V 14 ott ,4 16,46 16, , ,4 27/8/13 16/1/13 5 3,6 19/11/13 R/V 14 nov ,4 18,46 16, , ,4 27/8/13 19/11/ , /4/12 8/12/13 RF dic12 dic , 4.625,92 71,27 78,15 78, , 4.625,92 8/12/ ,1 36 3/4/12 8/12/13 RF dic12 dic , 4.341,94 73,35 75,96 75, , 4.341,94 8/12/ ,7 43 3/11/11 4/2/13 R/V dic12 feb13 1, , ,1 144,3 99,98 99, , ,1 4/2/ , /11/12 14/12/11 14/5/13 FONDO EXTRAUE AZIONI AZIONI R/V , dic12 dic12 mag13 1, , , ,6 43,71 12,41 28,55 28, , ,6 14/5/ ,7 8/12/13 AZIONI RF 7 dic ,69 35,73 28, , ,69 8/12/ ,15 4 1/1/1 9/7/13 AZIONI AZIONI R/V CHF CHF CHF 4,2 4,2 dic12 lug13 1, , , , , ,95 9/7/ , /9/11 8/12/13 RF dic12 dic ,2 35,84 3,83 3, ,2 8/12/ , /2/12 5/6/13 AZIONI AZIONI R/V dic12 giu13 1, , 1.122,22 38,93 31,36 31, , ,22 5/6/ ,49 8/12/13 AZIONI RF 43 dic ,51 29,38 31, , ,51 8/12/ , /2/12 2/12/13 R/V dic12 dic , ,4 125,44 18,17 18, , ,4 2/12/ ,7 8/12/13 RF 27 dic , 18, , /12/ ,3 37 2/2/12 17/7/13 R/V dic12 lug13 1, , , 12,59 9,34 9, , , 17/7/ , /3/9 16/8/13 R/V 6 6 dic12 ago13 1, , , 24,28 21,11 21, , , 16/8/ , /8/12 3/4/13 ATIPICI ATIPICI R/V CHF CHF CHF 47 5 dic12 apr13 1, ,9 21,24 142,28 142, , ,9 3/4/ ,96 8/12/13 ATIPICI RF CHF 42 dic ,61 168,43 142, , ,61 8/12/ , /8/12 3/4/13 ATIPICI ATIPICI 6 6 dic12 apr , ,54 213,6 224,24 3/4/13 4/6/13 ATIPICI R/V 12 giu ,96 229,87 224, , ,96 3/4/13 4/6/ , /12/12 9/1/13 ATIPICI ATIPICI 41 6 dic12 gen13 1, ,94 261,49 269,4 9/1/13 3/4/13 ATIPICI R/V 12 apr13 1, ,7 392,63 269, , ,7 9/1/13 3/4/ ,49 17/5/13 ATIPICI R/V 35 mag13 1, ,97 41,28 269, , ,97 9/1/13 17/5/ , /11/12 25/6/8 8/12/13 FONDO EXTRAUE AZIONI AZIONI RF CHF CHF dic12 dic12 dic , ,54 13,68 11,6 11,82 11, ,54 8/12/ , /5/13 8/12/13 ATIPICI ATIPICI RF mag13 dic , 4.269,3 22,47 15,5 15, , 4.269,3 2/5/13 2/5/13 8/12/ , /8/13 ATIPICI GBP GBP 275, ago13, ,94 16,31 29/8/13 8/12/13 ATIPICI RF GBP 275, dic ,14 17,83 16, , ,14 29/8/13 8/12/ ,4 16/6/214 39
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