ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO E L INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992

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1 ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO E L INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 Legge 5 febbraio 1992, n.104 D.P.R. del 24 febbraio 1994

2 SOMMARIO Visto / Preso Atto/Considerato pag. 3/6 Premessa/Finalità/Campo d applicazione/destinatari Parte 1. Individuazione dell alunno come persona di cui alla legge n.104/92 Parte 2. La documentazione ulteriore prevista dalla legge n.104/92 Parte 3. Organizzazione dell attività didattica nelle istituzioni scolastiche autonome Parte 4. Accoglienza e continuità educativa e didattica fra i diversi ordini di scuola Parte 5. Percorsi di orientamento alla scuola secondaria di secondo grado e alla vita adulta pag.6 pag. 7,8 pag. 9,10 pag. 11,12 pag. 12,13 pag. 13,14 Parte 6. Le risorse professionali pag. 14/17 Parte 7. Diritto dovere all Istruzione e Formazione pag. 17 Parte 8. Percorsi individualizzati integrativi fra scuola e lavoro pag. 18,19 Parte 9. Progetti di tutoraggio, utilizzo tirocini formativi in accordo con l Università Parte 10. Integrazione Interventi a livello distrettuale - Accordi distrettuali o Intese Operative territoriali pag. 19 pag. 19 Parte 11. Centri risorse per l handicap-documentazione-consulenza pag. 20 Parte 12. Monitoraggio e valutazione, Vigilanza, Diffusione, Durata pag. 21,22 Elenco Allegati pag. 22 Firme pag. 23/30 ALLEGATI: All.1. Codici diagnostici utilizzabili per l individuazione pag. 31 All.2. Elenco dei contenuti minimi per la redazione della Diagnosi pag. 32 Funzionale All.3. Modello per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale pag. 33 All.4. Modello per la stesura del Piano Educativo Individualizzato e pag. 34/41 della Programmazione Educativa All.5. Modello per la stesura della Programmazione Didattica pag. 42 Personalizzata (parte integrante del PEI) All.6. Foglio notizie pag. 43/46 All.7. Progetto per l integrazione da inserire nel POF pag. 47,48 All.8. Convenzione ai fini dell inserimento nella scuola di grado pag. 49 superiore All.9. Progetto di Accoglienza pag. 50/53 All.10. Glossario pag. 54/56 All.11. Accordo su farmaci pag. 57/60 2

3 Il Presidente della Provincia di Parma Il Direttore Generale dell Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma I Sindaci dei Comuni della Provincia di Parma Il Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Parma - Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia Romagna I Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e Paritarie della provincia di Parma I Gestori delle Scuole Materne Paritarie della provincia di Parma; VISTO la Costituzione della Repubblica Italiana, il DPR del 24 luglio 1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all art.1 della Legge 22 luglio 1975 n.382, la Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104, il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge 104/1992, sui criteri per la stipula degli accordi di programma, il DPR 24 febbraio Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap, il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali (abroga e sostituisce la Legge n.142/1990), la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, Il Decreto Legge n.4 del 2006 Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della P.A., la Legge 10 dicembre 1997 n.425 Disposizione per la riforma degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, Il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999 n 141 Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap, l insieme delle norme che regolano l autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge Istituzione del fondo per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa e per gli interventi perequativi del 18 dicembre 1997 n. 440 e il DPR 275 del 8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57, il Decreto del MURST Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l insegnamento nella scuola secondaria del 26 maggio 1998, in particolare all articolo 3, comma 6 Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria- e all art 4 comma 8 Criteri relativi alla scuola di specializzazione all insegnamento secondario-, il DPR 323 del 23 luglio 1998 Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell art 1 Legge 425 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni, le annuali Leggi di Bilancio dello Stato, nonché il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola e successive modifiche, il DM 356 del 18 settembre 1998, DM 357 del 18 settembre 1998, DM 452 del 12 novembre 1998, DM 359 del 18 settembre 1998, DM 449 del 10 novembre 1998 e 3

4 DM 450 del 11 novembre 1998 recanti norme in merito allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il CCNL , l accordo relativo al comparto scuola siglato in data 15/02/2001 e l Intesa MIUR-OO.SS del 09/11/2001, il CCNL relativo al personale della scuola, la nota del MIUR, avente ad oggetto l assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390, il Decreto MIUR S.S.I.S.- Corso Handicap 800 ore del 22 febbraio 2002, la Legge n. 53/2003 e i decreti applicativi, la Legge Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003, il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 recante Definizione delle norme generali sul Diritto Dovere all Istruzione ed alla Formazione, a norma dell art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53, il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 recante Definizione delle norme generali relative all alternanza Scuola Lavoro, a norma dell art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, il Decreto legislativo Definizione delle norme generali relative alla scuola dell infanzia e al primo ciclo dell istruzione, a norma dell articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 del 19 febbraio 2004, n.59, la Legge n. 143 del 4 giugno 2004 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l ordinato avvio dell anno scolastico , nonché in materia di esami di Stato e di Università, il Decreto del MIUR del 9 febbraio 2005 n. 21, Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.185 del 23 febbraio 2006 Regolamento recante modalità e criteri per l individuazione dell alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002 n.289, la Legge n. 328 dell 8 novembre 2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la Legge 1/03/2006 Misure per la tutela giudiziaria per le persone con disabilità vittime di discriminazioni, la legge n.23/1996 sull Edilizia scolastica, la Legge 24 giugno 1997 n. 196, Norme in materia di promozione dell occupazione, il DM MINLAV 7 ottobre 1999 Disposizioni per l attuazione dell articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante : Norme in materia di promozione dell occupazione, la Legge 12 marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, il DPR 333 del 10 ottobre 2000 Regolamento di esecuzione della legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, la Legge 17 maggio 1999 n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all occupazione e della normativa che disciplina l INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, il DPR 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l obbligo di frequenza di attività formative, le conclusioni del Consiglio Europeo del 6 febbraio 2003 Accessibility migliorare l accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi G.U.C. 39 del 18 febbraio 2003, la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003, la L.R.n.29/1997 Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l integrazione sociale delle persone disabili, 4

5 la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e all apprendimento per tutta la vita, la L.R. n. 12 del 03 giugno 2003 Norme per l uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l arco della vita, attraverso il rafforzamento dell istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro, la L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. R. n.6 del 24 marzo 2004 Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione Rapporti con l Università, L. R. n.17/2005 Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro, L. R. n.29/2004 Norme generali sull organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale, L.R. n.12/2005 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n.37, le Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale, approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 177/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la Delibera della Giunta Regionale n.2212 del 10/11/2004 Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell art.32, comma 1, lettera c, della L.R. 03 giugno 2003, n.12 e successive integrazioni, la Deliberazione n.101 del 1 marzo 2007 con la quale l Assemblea legislativa regionale ha approvato il Programma operativo della Regione Emilia-Romagna per il Fondo Sociale Europeo Ob.2 Competitività e Occupazione (inviato alla Commissione Europea), la Delibera di Giunta Regionale n.503 del 16 aprile 2007 Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010- Proposta all Assemblea legislativa regionale (della quale è in corso l iter di approvazione da parte dell Assemblea), (In merito alle norme che fanno riferimento al FSE si precisa che varranno le successive disposizioni relative alla nuova programmazione ), la Legge finanziaria del 27/12/2006 n.296; PRESO ATTO che in data 23 febbraio 2006 è stato emanato il DPCM n.185 Regolamento recante modalità e criteri per l individuazione dell alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell art.35, comma 7, della L. 27/12/2002, n.289, che la Regione E.R. deve approvare la delibera di attuazione del DPCM, che gli Enti sottoscrittori si impegnano, una volta emanato l atto regionale, a recepire quanto in esso indicato; PRESO ATTO ALTRESI che il testo del presente Accordo è stato elaborato nell ambito del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l Integrazione, che per convocazione dell Assessore alla Scuola della Provincia si è svolta una consultazione preliminare tra i Sindaci dei Comuni della provincia e sono state raccolte le loro osservazioni e per convocazione del Dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale di Parma sono stati consultati e informati i Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Parma e i Responsabili delle Scuole Materne Paritarie; 5

6 CONSIDERATO che l OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha assunto l ICF (Internazionale Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), come modello di riferimento per la classificazione della salute e degli stati ad essa correlati, e, perciò, come strumento complementare all ICD 10; CONVENGONO QUANTO SEGUE PREMESSA 1.FINALITA DELL ACCORDO Il presente Accordo di programma aggiorna il testo dell Accordo provinciale precedente, adeguandolo allo sviluppo della normativa e alla riforma del sistema scolastico nel frattempo intervenuta. Conferma la finalità generale propria del documento precedente: garantire tutte le condizioni operative e gli impegni per la più efficace integrazione scolastica degli alunni censiti ai sensi dell Art.3 della Legge104/1992. Il presente Accordo vuole essere lo strumento operativo, analitico e formale di questa collaborazione intenzionale. In quanto tale, esso si pone anche come quadro di riferimento per consolidare e rimotivare la cultura dell accoglienza nella scuola di tutti e di ciascuno, privilegiando in particolare gli alunni che vivono una condizione personale di segnalata difficoltà, in una Scuola riformata che si sostanzia anche e soprattutto come la Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi nonchè dell integrazione attraverso la partecipazione (L.R. 12/2003 art.2 punto 5). 2.CAMPO DI APPLICAZIONE Le disposizioni e gli impegni contenuti in questo Accordo si applicano alle Scuole per l infanzia, alle Scuole primarie, secondarie di 1 grado (nuovo primo ciclo) e secondarie di 2 grado (nuovo secondo ciclo), statali e paritarie della Provincia. Nei predetti ambiti e istituti di formazione l Accordo vuole garantire l efficacia del diritto all educazione e all apprendimento per tutti gli alunni. 3.DESTINATARI I primi destinatari dell Accordo sono gli Enti sottoscrittori, con vincolo di obbligo per gli impegni in esso sottoscritti. In senso sostanziale, l Accordo è destinato a tutti gli operatori scolastici, sociali e sanitari, a tutte le associazioni e le famiglie, in quanto soggetti attivi e decisivi a garantire l efficacia dei percorsi di integrazione chiamate a concorrere alle scelte e ai percorsi formativi degli alunni. 6

7 PARTE 1 - INDIVIDUAZIONE DELL ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 Relativamente a questo adempimento: A L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UNITA OPERATIVA (NPIA Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza) * assume i seguenti impegni: 1. Individua gli alunni che si trovano in condizione di deficit e redige la dichiarazione di individuazione dell alunno come persona di cui agli artt. 3,4,12 della legge n. 104/1992, contestualmente alla redazione della diagnosi funzionale, secondo i criteri diagnostici indicati nell allegato 1. Tale dichiarazione: contiene chiara ed estesa la diagnosi clinica e la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale denominata ICD10 =Organizzazione Mondiale della Sanità International Classification of Disease, a) viene redatta a seguito di una richiesta della famiglia dell alunno, al termine dei percorsi diagnostici necessari, al momento della prima iscrizione alla sezione o classe iniziale del percorso scolastico, in essa è espressamente indicato se l alunno necessita di figura assistenziale per l autonomia e la comunicazione, ai sensi dell art 13, comma 3, L.104/1992, b) in casi eccezionali la individuazione potrà essere redatta e consegnata alla famiglia anche in corso d anno scolastico, c) viene consegnata alla famiglia che avrà cura di presentarla alla scuola nel momento dell iscrizione, per la frequenza dell anno scolastico successivo, o entro i termini utili per l assegnazione dei docenti di sostegno (secondo le scadenze fissate annualmente dal Ministero) se l individuazione è di alunno già frequentante, d) in qualsiasi momento del percorso scolastico dell alunno l Azienda Unità Sanitaria Locale, sentita la famiglia, potrà redigere una comunicazione scritta con la quale notifica alla scuola, attraverso la famiglia, la cancellazione della dichiarazione di individuazione dell alunno come persona di cui all art. 3 della legge n. 104/1992, illustrando i miglioramenti registrati che giustificano la predetta cancellazione. Viene rivalutata a seguito di una richiesta della famiglia, ad ogni passaggio di grado scolastico, in particolare nel passaggio da scuola dell infanzia a scuola primaria, da scuola primaria a scuola secondaria di primo grado e da scuola di primo grado a scuola di secondo grado. 2. Si impegna a prevedere il rilascio della certificazione in tempo utile per la definizione del fabbisogno di docenti di sostegno (secondo le scadenze fissate annualmente dal Ministero, per l assegnazione riferita all anno scolastico successivo). 3. Qualora la famiglia risieda in Comune di altra provincia e si avvalga del personale di altra Azienda Sanitaria Locale o personale di altra Azienda ospedaliera, la certificazione di deficit viene vistata per presa visione da parte delle équipe di Unita Operative di NPA della Azienda Sanitaria Locale di Parma; tutti gli altri adempimenti rimangono di competenza degli operatori dell Azienda Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera che hanno in carico l alunno con possibilità di concordare modalità di collaborazione con l AUSL di Parma per tutte le attività di raccordo con la scuola. B DIRITTO DELLA FAMIGLIA DI AVVALERSI DI SPECIALISTI PRIVATI Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale dipendente o convenzionato con l Azienda Unità Sanitaria Locale, il certificato, redatto da uno specialista privato, attestante la condizione di deficit, deve comunque essere convalidato dal medico specialista dell équipe di neuropsichiatria 7

8 dell Azienda Unità Sanitaria Locale, previa la valutazione della sua congruità rispetto ai criteri adottati dall Unità operativa. Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni dell Azienda Unità Sanitaria Locale, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista che segue l alunno rediga la Diagnosi Funzionale e presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. C LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni Il Dirigente Scolastico: 1- Fornisce alle famiglie tutte le informazioni necessarie affinché possano accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle provvidenze previste dalla legge 104/92 anche in collaborazione con le associazioni interessate. 2- Con il ricevimento della certificazione rilasciata dall Azienda Unità Sanitaria Locale prende ufficialmente atto della presenza dell alunno quale persona in condizione di deficit e si attiva per predisporre quanto necessario per l accoglienza e la frequenza (vedi parte 3 Organizzazione dell attività didattica nelle istituzioni scolastiche autonome). 3- Organizza un incontro con la famiglia al fine di avviare la collaborazione e di ampliare le conoscenze riguardanti l alunno anche in ambiti extra scolastici; contatta il Comune di residenza nei casi in cui sia segnalata l esigenza di personale educativo assistenziale. *per Azienda Unità Sanitaria Locale nel presente testo si fa riferimento a Unita Operativa di Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza. 8

9 PARTE 2- LA DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PREVISTA DALLA LEGGE N. 104/ DIAGNOSI FUNZIONALE A L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE assume i seguenti impegni: 1. Compila la Diagnosi Funzionale, contestualmente all individuazione, utilizzando l elenco dei contenuti minimi allegato al presente Accordo, in tempi utili per l assegnazione del personale di sostegno. 2. Aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico. L aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento del percorso scolastico dell alunno. B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: 1. Acquisiscono la diagnosi funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa contenute per la stesura del PDF PROFILO DINAMICO FUNZIONALE A L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono congiuntamente i seguenti impegni: 1. Ai fini della redazione del Profilo l equipe pedagogica/consiglio di Classe unitamente al personale OSEA (operatore socio educativo assistenziale) del Comune e al collaboratore scolastico del personale ATA (ausiliario tecnico amministrativo) della scuola, nel periodo settembre-novembre, programmerà le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell alunno, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extra scolastiche). 2. All inizio del percorso scolastico dell alunno in condizione di deficit, o nell anno scolastico della prima segnalazione, entro il mese di dicembre, concordano con la partecipazione dell èquipe pedagogica/consiglio di Classe che segue l alunno, del personale OSEA, del collaboratore scolastico, del referente dell Azienda USL che lo ha in cura, la redazione del Profilo Dinamico Funzionale. Alla redazione del profilo concorre la famiglia. 3. Il Profilo è redatto in forma scritta, anche utilizzando la proposta di modello allegato al presente accordo. Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo. 4. Ad ogni passaggio di grado scolastico si procederà alla verifica e all aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale. 5. L aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in qualunque momento del percorso scolastico dell alunno. 6. Il dirigente scolastico organizzerà le riunioni di lavoro comune per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale, curando di concordare le date e gli orari con gli operatori delle altre istituzioni PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico : 1. Assicura che l équipe pedagogica/consiglio di Classe con la collaborazione dei referenti dell Azienda Unità Sanitaria Locale, del personale OSEA fornito dal Comune, del collaboratore scolastico, della famiglia e degli eventuali soggetti di cui all art. 2.5 L.R. 12/2003: a) elabori, articoli, verifichi il Piano Educativo Individualizzato, utilizzando anche la proposta di modello allegato; b) integri il Piano Educativo Individualizzato con la Programmazione Didattica Personalizzata; 9

10 2. S impegna affinché il Piano Educativo Individualizzato abbia le caratteristiche di un vero progetto integrato, che comprenda e tenga conto delle risorse esterne alla scuola, della collaborazione dei referenti dell Azienda Unità Sanitaria Locale, del parere dell alunno stesso e della sua famiglia, dei servizi presenti sul territorio a cura del Comune o della Provincia, di eventuali Associazioni, dei progetti attivati per la persona anche negli altri contesti di vita, ai quali le componenti scolastiche garantiscano il loro contributo. 3. Si rende garante che le modalità operative interne alla scuola e i progetti che si realizzano all esterno siano i più adatti ad assicurare il successo formativo ed una effettiva integrazione nella classe e nella scuola. 4. Assicura che il Piano educativo individualizzato abbia i necessari collegamenti con il Piano dell offerta formativa dell Istituto scolastico, nell ottica di un disegno complessivo e coerente delle scelte educative e organizzative della scuola. B L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE assume i seguenti impegni: 1. Partecipa alle riunioni scolastiche in cui si predispone e si verifica il Piano Educativo Individualizzato, illustrando anche i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l alunno può avere bisogno. 2. Partecipa alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell alunno, in ottica di progetto di vita, quindi in continuità ed in integrazione con gli altri ambiti frequentati dalla persona. 3. Assicura che gli incontri di lavoro tra gli operatori Azienda Unità Sanitaria Locale e la Scuola, per gli adempimenti di cui sopra e per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale, siano almeno due nell anno scolastico, ad eccezione di quelli per gli alunni certificati per la prima volta o trasferiti da altra provincia, per i quali verranno concordate modalità particolari, al fine della più approfondita e tempestiva conoscenza. C IL COMUNE E LA PROVINCIA, secondo le proprie competenze, assumono i seguenti impegni: 1. Partecipano, attraverso le competenze dei diversi Assessorati (istruzione, formazione professionale, trasporti, servizi sociali, sport, cultura, sistemi informativi) alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell alunno, in ottica di progetto di vita, quindi in continuità ed in integrazione con gli altri ambiti frequentati dalla persona, sentito il parere dell alunno stesso e della sua famiglia, anche attivando eventuali associazioni di volontariato disponibili sul territorio. 2. Il Comune Assicura la partecipazione del proprio personale alle riunioni per la predisposizione e verifica del PEI. D IL COMUNE DI RESIDENZA DELL ALUNNO : Organizza i servizi di trasporto necessari all accesso e alla frequenza dell alunno, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. E LA PROVINCIA: 1. Mette a disposizione servizi di supporto organizzativo del servizio d istruzione per gli alunni in condizione di deficit. 2. Garantisce, se necessario, supporto nella ricerca di soluzioni che comportano l impiego di tecnologie innovative per l integrazione scolastica. 10

11 Parte 3 - ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico assicura: 1. Che nell esercizio dell autonomia scolastica, come espressa nel Piano dell Offerta Formativa, la flessibilità organizzativa e didattica e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche siano indirizzate a promuovere e garantire i processi di integrazione scolastica e la personalizzazione dei processi di insegnamentoapprendimento di tutti gli alunni, con particolare riguardo a coloro che si trovano in condizione di deficit; 2. Che nel Piano dell Offerta formativa siano esplicitati i percorsi e i progetti d integrazione d Istituto relativi agli alunni in condizione di deficit, in coerenza con le scelte educative della scuola, secondo lo schema indicato nell allegato 7 e indipendentemente che esistano o meno alunni diversamente abili all interno dell istituto; 3. Che sia garantita la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (preaccoglienza), concordando forme di consultazione e di comunicazione sul campo tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore 4. Che, all interno di un quadro organico delle risorse materiali e finanziarie presenti nell Istituto, vengano individuate le modalità migliori di utilizzo delle medesime ai fini della realizzazione dei percorsi di integrazione; 5. Che nel bilancio dell Istituto sia previsto l impegno di risorse per l acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio relative ai percorsi di integrazione realizzati in ambito scolastico, compatibilmente con le disponibilità finanziarie; 6. Che si costituisca ed operi all interno dell Istituto il gruppo di lavoro per l integrazione scolastica e che dei risultati del lavoro da esso svolto si tenga conto nell elaborare il Piano dell offerta formativa; 7. Che il personale in servizio nell Istituto (docente, collaboratore scolastico, OSEA, volontario) sia utilizzato secondo criteri di funzionalità pedagogica e didattica, in coerenza con l attuazione del POF; 8. Che il trattenimento di un alunno presso una classe o un grado scolastico oltre il normale percorso sia deliberato nell interesse dello stesso e in conformità alle norme vigenti; 9. Che sia trasmessa d ufficio, al passaggio tra diversi gradi di scuola, previo consenso della famiglia, tutta la documentazione personale dell alunno alla scuola di nuova iscrizione; 10. Che il personale docente e non docente sia presente fin dal primo giorno di scuola; 11. Che sia garantito il rispetto delle norme vigenti in materia della formazione delle classi, con particolare riferimento alla presenza di studenti diversamente abili. Tutte le scuole devono inserire nel POF un progetto di accoglienza. B L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE assume i seguenti impegni: 1. Fornisce adeguata consulenza e collaborazione per attuare nel modo più efficace gli interventi di integrazione; 2. Fornisce indicazioni, in modo coordinato e integrato con l istituzione scolastica, per l acquisto e la fornitura d attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario alla realizzazione dei progetti d integrazione scolastica. C IL COMUNE E LA PROVINCIA, secondo le proprie competenze, assumono i seguenti impegni: 1. Procedono, secondo le rispettive competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici e gli spazi adeguati alla frequenza degli 11

12 alunni in condizione di deficit ed alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati. 2. Procedono, secondo le rispettive competenze, agli acquisti e alla fornitura degli arredi speciali che si rendano necessari all integrazione scolastica, in modo coordinato e integrato con l istituzione scolastica. PARTE 4. ACCOGLIENZA E CONTINUITA EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA Relativamente a questo adempimento previsto dall art. 14, comma 1, lettera c, della legge 104/1992: A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: I Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte: 1. Assicurano azioni di conoscenza tra genitori e insegnanti della classe ove l alunno disabile sarà inserito e di informazione sui diritti e le risorse previste per l integrazione scolastica finalizzate all agio di tutti i soggetti interessati (alunni, insegnanti, genitori) attraverso: - La prassi dell accoglienza strutturata come punto del Piano dell offerta formativa (POF), quale metodologia qualificante del proprio sistema di relazioni, in sintonia con la proposta Progetto Accoglienza che si allega; - La convocazione di una riunione specifica con comunicazione scritta ai genitori; - Una riunione strutturata per ogni nuovo alunno disabile, entro il mese di settembre tra equipe pedagogica, genitori dell alunno, insegnanti di sostegno o di classe dell anno precedente, dirigente scolastico o suo referente, personale sanitario, operatore socio educativo assistenziale, collaboratore scolastico. 2. Promuovono la continuità educativa realizzando forme obbligatorie di consultazione, informazione, scambio tra i docenti delle rispettive scuole, al fine di predisporre le condizioni per la costruzione di itinerari didattico-educativoorganizzativi rispondenti ai bisogni formativi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. Tali incontri dovranno avvenire entro il mese di dicembre dell ultimo anno di frequenza del ciclo inferiore e comunque entro la data delle iscrizioni. 3. Organizzano incontri tra i docenti dei due ordini scolastici, gli operatori del Comune, i genitori per l individuazione del fabbisogno dell alunno relativamente alla presenza dell insegnante di sostegno e/o del personale educativoassistenziale, alla dotazione di attrezzature, strumenti, ausili funzionali ad una efficacia integrazione nella scuola di grado superiore, sentiti gli operatori dell AUSL. 4. Si attivano per garantire, compatibilmente con le procedure della mobilità del personale docente, la presenza dell insegnante di sostegno del grado scolastico frequentato nelle fasi di accoglienza e di inserimento nella scuola del ciclo successivo. 5. Programmano, in accordo con i genitori e con il supporto del docente di sostegno, in periodi antecedenti al passaggio, visite guidate alla scuola scelta di grado superiore, momenti di partecipazione a specifiche lezioni/attività didattiche per una graduale e serena conoscenza della nuova realtà scolastica. Il Dirigente Scolastico della scuola di primo grado trasmette alla scuola di secondo grado tutta la documentazione personale dell alunno, completa di quella prevista dalla legge 104/1992 e predisposta nel corso degli anni di frequenza scolastica (certificazione, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, programmazione didattica personalizzata, progetti speciali). 12

13 B IL COMUNE: Assicura la partecipazione del proprio personale OSEA (Operatore socio educativo assistenziale, assistente sociale) agli incontri di prima accoglienza dell alunno disabile nella scuola e agli incontri di passaggio da un ordine di scuola all altro. C L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE: Assicura la partecipazione del proprio personale al progetto di prima accoglienza dell alunno disabile nella scuola e negli incontri di passaggio da un ordine di scuola all altro. PARTE 5. PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E ALLA VITA ADULTA A B L UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE assume i seguenti impegni: 1. Garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia della formazione delle classi, con particolare riferimento alla presenza di studenti diversamente abili. 2. Promuove ed incentiva attività di formazione dei docenti relativamente all orientamento degli studenti con disabilità; 3. Promuove ed incentiva progetti delle singole istituzioni scolastiche relativi all orientamento; 4. Organizza incontri distrettuali zonali, rivolti ai docenti ed anche alle famiglie degli studenti con disabilità, finalizzati a fornire informazioni dettagliate sui Piani dell Offerta Formativa delle varie scuole; 5. Favorisce la formazione di Reti di Scuole che, nell ambito delle rispettive autonomie, propongano attività integrate per l orientamento; 6. Organizza la raccolta e la divulgazione dei progetti più significativi in merito all orientamento allo scopo di costituire un centro di documentazione. LE ISTITUZIONI SCOLATICHE assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico 1. Assicura che i Consigli di classe predispongano, un progetto che, nell ambito del Piano Educativo Individualizzato, ipotizzi e realizzi percorsi di orientamento in vista delle scelte future per il passaggio negli ordini di scuola superiore; 2. Favorisce, allo scopo di formare progetti di orientamento individualizzati, la collaborazione tra il Consiglio di Classe, operatori della AUSL, operatori del Comune, i servizi per l inserimento lavorativo ed i Servizi per l Impiego della Provincia; 3. Favorisce la sperimentazione di percorsi di orientamento, previsti dal progetto di vita e dal PEI, anche mediante la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito provinciale; 4. Promuove incontri tra i docenti, le famiglie ed il personale delle AUSL e del Comune per informare opportunamente le famiglie stesse, delle caratteristiche e delle opportunità che le Scuole del territorio (specialmente delle scuole secondarie di secondo grado) offrono, allo scopo di trovare la migliore situazione possibile per lo studente disabile, prevedendo anche eventuali percorsi di avvicinamento, concordati con la scuola ricevente; 5. Le attività ai punti precedenti dovranno essere la base per la scelta della Scuola di ordine superiore. C IL COMUNE assume l impegno di collaborare, con i propri servizi, in particolare con il servizio sociale e servizio per l inserimento lavorativo, alla definizione, 13

14 realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dalla programmazione. D LA PROVINCIA assume i seguenti impegni: 1. Fornisce alle altre istituzioni, alle famiglie ed agli studenti le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio attraverso il proprio servizio di orientamento; 2. Collabora, con i propri servizi, alla definizione, realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dalla programmazione; 3. Verifica la possibilità di individuare ambiti territoriali di orientamento. PARTE 6 LE RISORSE PROFESSIONALI. 6.1 PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO A L UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE assume i seguenti impegni: 1. Formula alla Direzione Regionale la proposta di dotazione organica di personale di sostegno secondo la normativa in vigore e tenendo presente la proposta dei Gruppi di Lavoro per l integrazione scolastica operanti a livello provinciale, che analizzano le richieste presentate dalle Istituzioni scolastiche e predispongono un ipotesi di piano di riparto delle risorse professionali disponibili; 2. Promuove iniziative provinciali (seminari, convegni, corsi di alta qualificazione) che realizzino la cultura dell integrazione. B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico 1. Entro il termine di definizione dell organico (secondo le scadenze fissate annualmente dal Ministero) presenta al GLH provinciale la documentazione del fabbisogno di docenti di sostegno relativa all Istituto per l anno scolastico successivo; 2. Ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro d Istituto, tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a livello di istituto, in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale; 3. Assicura che all interno del piano di formazione d Istituto siano previsti momenti di formazione, ricerca-azione, riflessione, che favoriscano lo sviluppo di competenze specifiche relative all integrazione. C L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE assume l impegno di: Collaborare con l istituzione scolastica per la formazione del personale, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità. 6.2 PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE Il Dirigente Scolastico opera affinché il personale collaboratore scolastico dipendente dallo Stato assicuri agli alunni in situazione di handicap l assistenza di competenza della scuola (vedi punto 6.3). Restano, invece, di competenza dell Amministrazione Comunale i compiti di assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, come specificato nel presente articolo. A IL COMUNE di residenza dell alunno, anche in riferimento alla nota MIUR n

15 del Assistenza di base agli alunni in condizione di handicap, si impegna a : 1. Fornire il personale qualificato per l assistenza specialistica denominato operatore socio educativo assistenziale: OSEA (definito nel presente testo anche personale educativo assistenziale ) secondo i seguenti criteri, che troveranno integrazione in una concertazione tra Istituzione Scolastica e Amministrazione stessa, in modo che sia data comunque risposta alle esigenze specifiche dell alunno, nei limiti della disponibilità di bilancio: a) in base alle indicazioni contenute nel Foglio Informazioni degli alunni certificati per la prima volta o trasferiti nella provincia, b) in base alla verifica finale del Piano educativo individualizzato, c) in base al piano di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti nella scuola elaborato dal Dirigente scolastico, d) lavorando per l integrazione dell alunno nella classe, evitando una gestione puramente assistenziale, e) essendo di norma in servizio in tempi diversi dal personale docente specializzato per il sostegno, quindi in momenti distinti, ma lavorando in accordo con tutto il personale docente; 2. Garantire che il personale educativo assistenziale presenti le caratteristiche idonee al servizio cui è destinato; 3. Garantire che il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell attività educativa e didattica; 4. Promuove forme di aggiornamento e riqualificazione del personale educativoassistenziale impegnato in attività di integrazione, anche in collaborazione con altri Enti. B C LA PROVINCIA 1. Si impegna a favorire l accesso dei Comuni alle informazioni e alle fonti di finanziamento disponibili; 2. Considera prioritari gli interventi e i progetti rientranti nel presente Accordo per quanto riguarda la ripartizione dei fondi regionali per il diritto allo studio e il supporto all autonomia scolastica, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Regione E.R. La sottoscrizione dell Accordo di programma è condizione indispensabile per l accesso ai fondi; 3. Individua, su progetti specifici, gli strumenti di formazione necessari al personale per la corretta utilizzazione di eventuali strumenti tecnologici impiegati. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni Il Dirigente Scolastico 1. Entro il mese di maggio di ciascun anno formula la richiesta di personale educativo assistenziale per l anno scolastico successivo alle competenti Amministrazioni Comunali. La richiesta comprende una relazione che indichi le modalità di utilizzo del personale educativo assistenziale richiesto; 2. Compila, per gli alunni iscritti o di nuova segnalazione per cui sia attestata la necessità di personale assistenziale, il Foglio informazioni secondo il modello allegato, e lo trasmette all Amministrazione Comunale contestualmente alla richiesta di cui sopra. 6.3 COLLABORATORI SCOLASTICI PER L ASSISTENZA DI BASE (del personale ATA) A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, anche in riferimento alla nota MIUR n del Assistenza di base agli alunni in condizione di handicap e al CCNL comparto scuola, assicurano: 15

16 1. l assistenza di base, tramite il collaboratore scolastico, relativa all ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all interno e nell uscita da esse, nonchè, ove necessario, per l attività di cura della persona ed ausilio materiale nell uso dei servizi igienici e nella cura dell igiene personale; 2. il diritto all assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione per le risorse umane previste dall ordinamento; 3. la necessaria informazione al collaboratore scolastico sulle problematiche dell alunno, nel rispetto della privacy dello studente, laddove tale informazione sia ritenuta proficua ai fini della realizzazione dei percorsi d integrazione, anche attraverso l eventuale organizzazione di uno o più momenti di formazione da effettuarsi in collaborazione con l Azienda Unità Sanitaria Locale. B L UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE si impegna: Sulla base della normativa inerente l assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, e adeguatamente alle disposizioni dell Ufficio Scolastico Regionale/ER contenenti le indicazioni quantitative e gestionali per l amministrazione dei finanziamenti relativi all integrazione scolastica degli alunni in situazione di deficit, ad organizzare corsi di formazione per collaboratori scolastici con l intento di attribuire un ruolo significativo al personale ausiliario all interno della scuola e come allargamento della consapevolezza e della competenza professionale, in una proficua interazione fra le diverse professionalità impegnate nell integrazione. 6.4 ALTRO PERSONALE (normativa di riferimento L.R.12/2003) A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, al fine di migliorare l integrazione scolastica e sociale dello studente in situazione di handicap, anche in ottica di integrazione scuola-territorio, possono avvalersi di altro personale. In particolare di: - volontari in Servizio Civile Volontario; - volontari in Servizio Volontario Europeo; - volontari di associazioni operanti nel territorio nell assistenza e/o trasporto di persone in situazione di handicap; - studenti universitari, neolaureati di facoltà affini al settore di cui si tratta; - ex studenti (nel caso di scuola secondaria di secondo grado); - ex insegnanti o insegnanti pensionati. Condizione necessaria sarà una formazione ritenuta idonea allo svolgimento del servizio o la partecipazione ad una formazione appositamente organizzata. Il servizio, nel rispetto delle normative specifiche, può essere prestato: - a titolo volontario con il solo rimborso delle spese documentate; - in tirocinio o stage formativo; - in borsa di studio/lavoro o borsa amicale. Al personale, di cui al presente punto, possono essere assegnati i seguenti compiti: - facilitare l integrazione tra il percorso scolastico, comprese le attività laboratoriali, e le attività fuori della scuola; - facilitare l apprendimento dello studente e l integrazione nel gruppo dei pari, accompagnando lo studente nelle attività pomeridiane a domicilio o in altre attività integrative ed extrascolastiche o nell inserimento in attività ricreative, culturali e sportive del territorio. Per assolvere ai compiti suddetti, è opportuno che il personale operi sia all interno che all esterno della scuola, sulla base di un progetto presentato dal Consiglio di classe o dall équipe pedagogica, integrato nel Piano Educativo Individualizzato, quindi sentiti i soggetti di cui alla parte 2 punto 2.3. A.2. 16

17 Allo scopo si potranno stipulare convenzioni o protocolli d intesa specifici. B IL COMUNE di residenza dell allievo valuta le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici e si adopera per supportare finanziariamente, in collaborazione con la Provincia, i progetti a sostegno degli studenti in situazione di handicap, anche con la collaborazione dei Servizi Sociali. C LA PROVINCIA sostiene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili lo sforzo economico dei Comuni nella realizzazione dei progetti di cui trattasi. D L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE 1. partecipa alla definizione e alla verifica dei progetti nell ambito del Piano Educativo Individualizzato, attraverso l individuazione dei bisogni della persona, sia nell ambito scolastico che sociale e territoriale; 2. collabora nella formazione. PARTE 7 DIRITTO DOVERE ALL ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: 1. Accoglienza: Nel corso del primo anno della scuola Secondaria di secondo grado, i consigli di classe che accolgono studenti in condizione di deficit programmano, realizzano e verificano specifiche azioni di continuità e di orientamento, al fine di facilitare l integrazione e motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo; 2. Nella definizione del Piano Educativo Individualizzato, prima della fine del percorso scolastico obbligatorio, il consiglio di classe delinea possibili ipotesi del successivo percorso formativo (proseguimento nell istituzione scolastica, inserimento nell apprendistato), in accordo con la famiglia, con lo studente stesso e con l apporto della consulenza del referente dell AUSL; 3. Percorsi Didattici Integrati con il Sistema della Formazione Professionale: Il Dirigente Scolastico qualora il Piano Educativo Individualizzato lo preveda, stipula apposite convenzioni con i Centri di Formazione Professionale per la realizzazione di percorsi didattici integrati. B L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE 1. Mette a disposizione le proprie competenze professionali, durante gli incontri di lavoro previsti, per la individuazione di percorsi di orientamento, idonei alla realizzazione della Programmazione Educativa Individualizzata; 2. Rilascia la certificazione relativa all utilizzo dei laboratori negli Istituti Tecnici, Professionali, Artistici (Unità Operativa di Sanità Pubblica, nell ambito del Dipartimento di Sanità Pubblica dell AUSL). C LA PROVINCIA Nell ambito del Diritto Dovere all istruzione e formazione e in riferimento alla Legge Regionale N.12/2003 : 1. Sostiene le Istituzioni Scolastiche che partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione delle attività di biennio integrato ; 2. Provvede affinchè nella Formazione Professionale i percorsi prevedano l integrazione dei giovani in condizioni di deficit. 17

18 PARTE 8 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI INTEGRATIVI TRA SCUOLA E LAVORO A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico assicura che: 1. i percorsi individualizzati integrati scuola-lavoro, finalizzati alla formazione e all orientamento, siano inseriti in modo organico e coerente sia nel Piano dell Offerta Formativa dell Istituzione scolastica, sia nella Programmazione Educativa Individualizzata predisposta dai consigli di classe per lo studente con disabilità; 2. sia designato un referente per tutti i percorsi individualizzati integrati scuolalavoro attivati nell Istituto (preferibilmente il docente titolare della funzione strumentale per l integrazione degli alunni disabili); 3. il consiglio di classe indichi un suo componente come responsabile didatticoorganizzativo che ha il compito di seguire interamente lo svolgimento dell esperienza; 4. il responsabile didattico-organizzativo, sentito il consiglio di classe, provveda alle valutazione iniziale delle competenze e degli interessi dello studente e provveda alla stesura del progetto formativo da inserire nel PEI, per mezzo di incontri tra tutti i soggetti coinvolti: famiglia, operatori scolastici, referenti dei Servizi sociali e Servizi sanitari che hanno in carico lo studente (neuropsichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori) e referenti dell Ente accreditato nel Sistema di Formazione Professionale regionale di riferimento, se coinvolto; 5. il responsabile didattico-organizzativo, sentito il consiglio di classe, individui l azienda sede dell esperienza del percorso individualizzato integrato scuola-lavoro, stipuli con essa apposita convenzione provveda alla copertura delle garanzie assicurative e designi in accordo con essa un Referente (tutor aziendale), con cui si dovrà rapportare nel corso dell esperienza, salvo i casi in cui le azioni suddette siano svolte dal Servizio sociale di competenza (Settore Inserimenti Lavorativi) o dall Ente accreditato nel Sistema di Formazione Professionale Regionale di riferimento; 6. il responsabile didattico-organizzativo, sentito il consiglio di classe, si rapporti con il Referente dell azienda che ospita lo studente (tutor aziendale), salvo i casi in cui i rapporti suddetti siano tenuti dai Referenti del Servizio sociale di competenza e/o dall Ente accreditato nel Sistema di Formazione Professionale Regionale di riferimento, se coinvolti; 7. il responsabile didattico-organizzativo, sentito il consiglio di classe, proceda al monitoraggio in itinere e alla verifica finale del raggiungimento degli obiettivi del percorso individualizzato integrato scuola-lavoro da inserire nella scheda di valutazione finale dello studente e nella sua documentazione personale, attraverso il lavoro congiunto del docente referente del percorso, del referente dell azienda ed anche dei referenti dell Ente di Formazione accreditato e/o del Servizio sociale territoriale, nei casi in cui i suddetti Enti siano coinvolti nel percorso. B LA PROVINCIA 1. collabora con le Istituzioni Scolastiche, i Centri accreditati del Sistema della Formazione Professionale Regionale, gli Enti titolari dei servizi socio-sanitari al fine di sostenere le esperienze, eventualmente previste, di alternanza tra la scuola e il lavoro degli studenti in condizione di deficit. Questa esperienza verrà considerata ai fini della compilazione delle schede professionali previste dalla legge 68/99 per l avvio al lavoro; 2. si impegna ad attivare, mediante le proprie strutture competenti sul mercato del lavoro e sulla formazione professionale, azioni di orientamento e di informazione sul mondo produttivo e sulle prospettive di occupazione a favore delle scuole, 18

19 delle famiglie, degli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza scuola/lavoro; 3. garantisce altresì la propria collaborazione alle scuole per il rafforzamento dell autonomia scolastica, supportando, con i mezzi possibili, l aggiornamento delle competenze degli attori del sistema scolastico che operano nell ambito dell orientamento alla scelta tra i diversi ordini di scuola e tra scuola e mondo del lavoro. C COMUNI E AZIENDA SANITARIA LOCALE Collaborano con il consiglio di classe: nella progettazione, realizzazione e verifica dei percorsi individualizzati all interno dei PEI; per l individuazione dell azienda che sarà sede del percorso e per la designazione, in accordo con essa, del tutor aziendale; nella verifica del raggiungimento degli obiettivi del percorso. PARTE 9 PROGETTI DI TUTORAGGIO, UTILIZZO TIROCINI FORMATIVI IN ACCORDO CON UNIVERSITA Allo scopo di rendere disponibili qualificate risorse di personale sia per l attività di orientamento che di tutoraggio potranno essere definiti, mediante stipula di convenzioni, accordi con l Università ed in particolare con il Dipartimento di Scienze della Formazione ed il Dipartimento di Psicologia. Gli accordi potranno prevedere altresì l estensione agli studenti laureati frequentanti corsi di perfezionamento e/o master di specializzazione. PARTE 10 INTEGRAZIONE INTERVENTI A LIVELLO DISTRETTUALE ACCORDI DISTRETTUALI O INTESE OPERATIVE TERRITORIALI L integrazione fra gli interventi, a favore dei bambini e dei ragazzi disabili, di qualificazione scolastica, socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari avviene tramite il ruolo svolto dalla Figura di sistema nell ambito dei piani di zona, come indicato nella delibera di Consiglio Regionale n.615/2004. Il presente accordo costituisce un accordo quadro che definisce gli impegni dei firmatari, nel rispetto di tali impegni possono essere stipulati accordi territoriali decentrati/ intese operative territoriali nell ambito dei singoli distretti/piani di zona da parte di Dirigenti Scolastici, Comuni, Enti di Formazione Professionale e Azienda Unità Sanitaria Locale che più puntualmente definiscono: Modalità strumenti risorse e strategie locali per attuare quanto previsto nel presente Accordo Modalità di gestione delle risorse Modalità di orientamento Verifica risultati Progetti speciali In questo ambito si promuovono le iniziative volte alla sperimentazione di forme e strumenti innovativi, anche attraverso figure professionali quali lo psicologo di comunità e figure di tutor sempre più qualificate, al fine di realizzare una partecipazione attiva degli studenti con disabilità, adeguando metodologie e risorse alle caratteristiche della popolazione interessata in funzione dei compiti evolutivi specifici per ogni età. 19

20 PARTE 11 CENTRI RISORSE PER L HANDICAP - DOCUMENTAZIONE - CONSULENZA I firmatari del presente Accordo convengono sull impegno di sostenere, valorizzare e utilizzare i Centri di servizi per l integrazione scolastica/centri risorse per l handicap come risorsa per processi e interventi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Sono presenti sul territorio provinciale i seguenti Centri Servizi e Tecnologie per l Integrazione accreditati, come indicato nel decreto del Dirigente dell U.S.P. di Parma, prot. n del 28/09/2004: ITSOS Gadda di Fornovo di Taro, Una chiocciola per comunicare, accordo di rete con D.D. di Fornovo, I.C. di Medesano, I.C. di Borgo Val di Taro, I.C. di Bardi, I.C. di Bedonia, Scuola secondaria 1 grado di Fornovo, Scuola secondaria di 2 grado Zappa-Fermi di Borgo Val di Taro, CEPDI; IPSSAR Magnaghi di Salsomaggiore, Le isole dell arcipelago, accordo di rete con D.D. di Fidenza, Scuola secondaria di 1 grado Zani di Fidenza, I. C. di Salsomaggiore, Istituto Canossa di Fidenza, Scuola secondaria di 1 grado Mons. Vianello di Fidenza, IPSAA Solari, Istituto Galilei di S.Secondo, I.C. di S. Secondo; IPSIA Levi di Parma, Polo telematico per sordi, accordo di rete con ITC Melloni di Parma, Liceo artistico Toschi di Parma, I.C. D Acquisto di Parma, I.C. Toscanini di Parma, I.C. FELINO, Una rete per volare, accordo di rete con IV Circolo di Parma, Scuole primaria e secondaria di 1 grado di Langhirano, I.C. Salimbene-Sanvitale di Parma, I.C. di Collecchio, I.C. di Traversatolo. Il CePDI (Centro Provinciale di Documentazione per l Integrazione) fornisce a studenti, docenti, operatori e famiglie, attività di: a) Documentazione per la raccolta e la diffusione di buone prassi di integrazione scolastica; b) Formazione (organizzazione di corsi e seminari) con l accreditamento per l offerta formativa del personale della scuola ai sensi del D.M. MIUR n. 177/2000; c) Consulenza riguardante aspetti normativi e didattici per la costruzione del PEI; d) Informazione attraverso stampa di libri e periodici e aggiornamenti on-line; e) Consultazione e prestito presso la Biblioteca del Centro, specializzata nel campo dell integrazione a favore di persone disabili; f) Documentazione, formazione, consulenza e informazione in riferimento alle Nuove Tecnologie per rispondere alle esigenze delle Istituzioni scolastiche (conoscenza ed uso adeguato degli ausili hardware e software nella didattica; formulazione di progetti educativi individualizzati che necessitano di competenze pluridisciplinari). Il Centro Provinciale di Documentazione per l Integrazione svolgerà altresì una funzione di mediazione e raccordo tra i Centri di Servizi per l Integrazione scolastica al fine di facilitarne le attività e promuoverne il confronto e la collaborazione. 20

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