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1 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 dell Agenzia delle Entrate. La presente circolare svolge una breve panoramica sulla attuale disciplina del contratto di rete e sui profili operativi oggetto di chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. Contratto di rete A) Gli elementi principali del contratto di rete. La disciplina civilistica del contratto di rete di imprese ha subito recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contributo, insieme ai precedenti interventi normativi, a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L attuale formulazione dell articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, sancisce che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Elemento essenziale del il contratto di rete per il raggiungimento del suddetto scopo è il programma comune di rete sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Il contratto di rete può, inoltre, prevedere l istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso (l organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando questa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori partecipanti al contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso). Qualora sia prevista l istituzione del fondo patrimoniale comune il contratto deve, tra l altro, indicare la denominazione e la sede della rete e la rete può iscriversi

2 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 2 di 5 nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. La rete, dunque, anche qualora sia dotata di organo comune e fondo patrimoniale, acquista la soggettività giuridica esclusivamente a seguito dell esercizio della facoltà di iscrizione della rete nel registro delle imprese. A seguito di tali modifiche legislative il legislatore sembra offrire agli imprenditori non più un modello di contratto di rete cui adeguarsi, bensì due macromodelli diversi tra cui scegliere. B) La rete soggetto. Tale modello di rete presuppone: a) l istituzione del fondo patrimoniale comune; b) l istituzione dell organo comune destinato a svolgere un attività, anche commerciale, con i terzi; c) l indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della rete; d) l esercizio della facoltà di iscrivere la rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Le reti che presentano tali requisiti: a) costituiscono un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, attive e passive; b) devono indicare negli atti e nella corrispondenza, la sede, l ufficio del registro delle imprese presso il quale sono iscritte ed il relativo numero di iscrizione; c) sono titolari del fondo patrimoniale comune che costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli partecipanti: par tutta la durata del contratto di rete questi ultimi non possono chiederne la divisione ed i creditori particolari degli stessi non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo; d) assumono obbligazioni ed acquistano diritti a mezzo dell organo comune che agisce in nome della rete; e) rispondo delle obbligazioni assunte dall organo comune in relazione al programma di rete, con il fondo comune ed i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente su di esso; mentre, solo per le obbligazioni assunte da

3 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 3 di 5 detto organo per conto dei singoli partecipanti alla rete, rispondono questi ultimi in solido con il fondo comune; f) sono tenute annualmente alla redazione di una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni; g) sono tenute al deposito di detta situazione patrimoniale presso il registro delle imprese. Il modello di rete in esame è dunque dotato di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta ed è pertanto gravato di tutti gli obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette. C) La rete contratto. C.1) Rete con autonomia patrimoniale e senza soggettività giuridica. Siffatto modello prevede che i partecipanti alla rete optino per: a) l istituzione del fondo patrimoniale comune; b) l istituzione dell organo comune destinato a svolgere un attività, anche commerciale, con i terzi; c) l indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della rete; d) l iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante senza procedere all iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Le reti riconducibili a tale modello: a) non costituiscono un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, attive e passive; b) devono indicare negli atti e nella corrispondenza, la sede, l ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritto ciascun partecipante ed il relativo numero di iscrizione; c) non sono titolari del fondo patrimoniale comune che fa invece capo collettivamente ai partecipanti alla rete seppure costituisca un patrimonio separato rispetto a quello di quest ultimi: per tutta la durata del contratto di rete i partecipanti non possono chiederne la divisione ed i creditori particolari degli stessi non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo;

4 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 4 di 5 d) non assumono obbligazioni attraverso l organo comune che, salvo che il contratto disponga diversamente, agisce in rappresentanza non già della rete bensì in nome e per conto dei partecipanti alla rete; e) rispondo delle obbligazioni assunte dall organo comune in relazione al programma di rete, con il fondo comune ed i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente su di esso; mentre, solo per le obbligazioni assunte da detto organo per conto dei singoli partecipanti alla rete rispondono questi ultimi in solido con il fondo comune; f) sono tenute annualmente alla redazione di una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni; g) sono tenute al deposito di detta situazione patrimoniale presso il registro delle imprese. C.2) Rete senza soggettività ed autonomia patrimoniale. Siffatto modello presuppone che il contratto di rete non preveda l istituzione del fondo patrimoniale comune e/o di un organo comune e che la rete non sia iscritta nel registro delle imprese. In tali casi, se istituito, il fondo comune fa capo collettivamente ai partecipanti alla rete; se istituito, l organo comune agisce nei confronti dei terzi in rappresentanza dei partecipanti che conseguentemente risponderanno in proprio delle obbligazioni dallo stesso assunte. Entrambe le tipologie di reti contratto sono, dunque, prive di un autonoma soggettività giuridica e fiscale, di talchè gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridicosoggettive dei partecipanti. Nella rete contratto, pertanto, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, ai singoli partecipanti. La spendita del nome dei singoli partecipanti da parte dell eventuale organo comune consente, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti. Ai fini fiscali, l imputazione delle singole operazioni direttamente ai partecipanti alla rete si traduce, come chiarito dall Agenzia delle Entrate 1, nell obbligo di fatturare, da parte di questi ultimi ed a questi ultimi, pro quota, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall organo comune 2. 1 Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, pag. 12: Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell esecuzione del programma di rete, il fornitore, dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti

5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 5 di 5 Ciascuna impresa aderente alla rete farà, quindi, concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto ed i ricavi che ha realizzato per l attuazione del programma di rete, a prescindere o meno dall esistenza di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Lo Studio resta naturalmente a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento. Cordiali saluti. Studio Brunello e Partner Avv. Tommaso Talluto rappresentati dall organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l indicazione della parte del prezzo ad essi imputabile. Specularmente per le vendite e prestazioni di servizi effettuate dall organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a se imputabile.

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