Le novità normative: finalmente la Rete soggetto

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1 Workshop RETI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Le novità normative: finalmente la Rete soggetto Milano, 08 ottobre 2013 ore 15:00 18:30 c/o Provincia di Milano - Palazzo Isimbardi - Sala Nuova

2 Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 3 Distretti produttivi e reti di imprese comma 4-ter: 4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; segue 2

3 c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo. 4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. 3

4 Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 42 comma 4-ter 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, 1.a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni [c.d. Reti leggere] 2. o (a scambiarsi) prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica [c.d. Reti di scambio, di filiera o di fornitura merci e servizi contro prezzo] 3.ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. [c.d. Reti associative, pesanti è possibile fare reddito d impresa] segue 4

5 Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. 4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese (REA) presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari 5

6 Legge 7 agosto 2012, n. 134 art. 45 "Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica" L acquisizione della soggettività giuridica è di fatto automatica 6

7 Legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 36 commi 4 e 4-bis Questa versione della legge, che allo stato è la definitiva, riconferma i tre obiettivi della legge 122/2010 e introduce letteralmente le seguenti modificazioni: "dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»" "All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»" segue 7

8 In un certo qual modo viene affermata la scomparsa dell automatismo di acquisizione della soggettività giuridica, ma si riconosce che la si può acquisire con l atto di iscrizione al REA ordinario e alla condizione di avere un fondo patrimoniale e atto pubblico. Nella sostanza non cambia niente se non la formulazione terminologica: cessa l'automatismo e diventa facoltativa la richiesta ad iniziativa della Rete. segue 8

9 "alla lettera e), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso [ ]" Di norma, quindi, in questo caso, agisce in rappresentanza della Rete e non come mandatario 9

10 Elementi caratteristici essenziali per la Rete soggettivata Definizione degli obiettivi Obiettivi organizzati in un Programma di Rete (Piano industriale) Patrimonio Organo comune Pubblicità attraverso l iscrizione al REA 10

11 Circolare 20/E Agenzia delle Entrate 18 giugno 2013 Il percorso descritto, pur nelle sue contraddittorietà, si è completato con la Circolare dell Agenzia delle Entrate 20/E del 18/06/2013 che nel riconoscere la soggettività tributaria, e quindi la partita IVA alla Rete, classifica le Reti di Impresa di Nuova Generazione in due grandi categorie: a. Reti contratto b. Reti soggetto La partita IVA viene attribuita solo alle Reti soggetto, che sono quelle che hanno acquisito la soggettività giuridica. È possibile con ciò concludere che è la Rete soggetto che si qualifica come soggetto autonomo e diverso dai singoli imprenditori firmatari del Contratto di Rete 11

12 È per queste caratteristiche che AIP, pur, ovviamente, riconoscendo l esistenza di varie tipologie di Rete, supporta e cerca di sviluppare sul territorio soprattutto le Reti soggetto. Senza, infatti, particolari vincoli normativi, questo tipo di Rete rappresenta una formula idonea a consentire il superamento dell obiettivo primario da cui AIP è partita nel 2005, alla ricerca di strumenti per attenuare gli handicap per la competitività delle imprese di piccole dimensioni del sistema industriale italiano. Con la Rete soggetto, infatti, è stata creata, attraverso un semplice strumento giuridico, sempre il "Contratto", una struttura idonea a consentire ai piccoli e ai meno piccoli di svolgere attività in comune comportandosi da "grandi", facendo reddito in comune e ai più grandi di realizzare condizioni di fornitura/approvvigionamento più stabili ed affidabili. 12

13 Perché questa affermazione? Perché con la Rete soggetto è possibile: 1. L ottimizzazione e lo snellimento dei costi 2. Le sinergie di ricavi 3. La realizzazione di reddito in comune 4. La più semplice ed economica via per l internazionalizzazione Dalle Reti figlie dell outsourcing, di derivazione Qualità Totale per l ottimizzazione dei processi si passa infatti alla creazione di un nuovo modello di business unitario più idoneo a interfacciarsi con i terzi e il mercato in generale. 13

14 Lo strumento del Contratto della "Rete soggetto" infatti, crea, unico nel suo genere, una nuova figura imprenditoriale tra operatori contigui, mutualistica e lucrativa, un po Consorzio e un po Società di Capitale. È un aggregazione per un attività di impresa a 360 e non solo di scopo come ad esempio i Consorzi o le ATI. È il processo attraverso cui la Rete si «entifica», facendo nascere il soggetto giuridico con rapporti stabili e coesi di grande rilevanza sotto molti punti di vista: La Rete soggetto, con opportune clausole di salvaguardia, può coprire solo un segmento dell attività aziendale Rende compatibile, perciò, il mantenimento della autonomia imprenditoriale dei piccoli e contemporaneamente il raggiungimento di dimensioni più grandi per i segmenti messi in comune: la Rete soggetto, quindi, coniuga autonomie dei singoli ed economie di scala Nel mercato globale crea idoneità a contratti di maggiori dimensioni È finanziabile da sistema bancario come entità autonoma ed indipendente rispetto ai singoli partecipanti che non possono essere coinvolti in rapporti di responsabilità solidale per negozi/atti compiuti al di fuori dalla Rete 14

15 La Rete soggetto, nei fatti, di tutte quelle possibili, è l unica che richiedesse una nuova legge, rappresentando la vera novità giuridica, essendo simile alla Società di persone, con tutte le relative flessibilità, ma con responsabilità limitata di capitale, tipica delle Società di capitale, appunto (SpA e Srl). Le Reti di prima generazione, quelle figlie dell outsourcing (di scambio o di filiera ) sono state ampiamente realizzate prima della promulgazione della legge del 2009 con le norme del diritto commerciale già in vigore precedentemente. AIP perciò è per la diffusione la più ampia possibile della Rete soggetto, non essendo neanche convinti che dalle Reti di Nuova Generazione si passerà con il tempo a vere e proprie fusioni tradizionali. Chi sostiene solo le cosiddette Reti contratto e le Reti come passaggio verso la societarizzazione, probabilmente non si è accorto di queste specificità molto ricche della Rete soggetto 15

16 La Rete soggetto attuale è più interessante con le sue due dimensioni, lucrativa e mutualistica insieme, rispetto alle stesse Società di capitale. Pur essendo operativa l attuale legge, alcuni completamenti sono necessari e su questi AIP è ancora impegnata: 1. Modifiche relativamente ai rapporti di lavoro, di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 99, come verrà approfondito qui di seguito 2. Gestione della proprietà intellettuale 3. Valenza internazionale del Contratto di Rete italiano 16

17 Interessanti aperture normative sono già state contestualmente realizzate, anche alla luce dello Small Business Act, con i seguenti interventi: Statuto delle imprese: LEGGE 11 novembre 2011, n. 180, art. 2, lettera n, stabilisce: la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese. Appalti: nel Codice dei Contratti, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, agli art. 34 e art. 37 emergeva l impossibilità per le PMI non riunite almeno in aggregazioni temporanee di partecipazionei a gare d appalto perché troppo piccole. Con il DDL Semplificazioni bis, approvato in CdM il 16 ottobre 2012 e presentato alla Camera il 29/11/2012, Capo III, art. 14: modifica degli art. 34 e 37, rendendo possibile la partecipazione delle Reti di Impresa a gare d appalto. segue 17

18 Anche per l internazionalizzazione delle imprese, le legge 134 del 7/08/2012, all art. 42, comma 4, punto 6, consente che alle Reti di impresa siano attribuibili, come ai Consorzi per l internazionalizzazione, contributi per la copertura di non più del 50% delle spese sostenute per l esecuzione di progetti per l internazionalizzazione Il panorama che qui si è tentato di descrivere può essere ulteriormente sintetizzato nella tabella che segue 18

19 Evoluzione normativa delle reti di impresa costituite attraverso il contratto di rete e le attuali caratteristiche Argomenti Fondo patrimoniale Disegno di Legge N. 33 del 09/04/2009 Legge 122 del 30/07/2010 Obbligatorio Facoltativo Facoltativo. Le Reti che lo adottano automaticamente hanno sogg. giuridica. Legge N. 134 del 07/08/2012 Legge N. 221 del 17/12/2012 Facoltativo. Le Reti che lo hanno acquisiscono soggettività giuridica con l iscrizione al REA. Condizioni Iscrizione REA dei singoli (è una qualità dei singoli) Iscrizione REA dei singoli (è una qualità dei singoli) Iscrizione REA sede della Rete (la Rete è titolare di una posizione autonoma) Iscrizione REA sede della Rete (la Rete è titolare di una posizione autonoma) Organo comune Non previsto Organo comune opera su mandato dei partecipanti Organo comune agisce in rappresentanza della Rete e dei singoli salvo che il Contratto non lo vieti Organo comune agisce per la Rete con soggettività e per i singoli senza soggettività se il Contratto lo consente Pubblicità Per atto pubblico o scrittura privata autenticata Per atto pubblico o scrittura privata autenticata Contratto di Rete è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente Contratto di Rete è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente Controllo e rendicontazio ne Libero Controllo di avanzamento del Programma di Rete Rendicontazione alla chiusura annuale, secondo le regole, se compatibili, delle società per azioni. Rendicontazione alla chiusura annuale, secondo le regole, se compatibili, delle società per azioni. Rapporto con i terzi Singoli partecipanti In assenza di fondo patrimoniale saranno coinvolti i singoli aderenti Per le obbligazioni contratte dall Organo Comune si possono far valere i diritti esclusivamente sul fondo comune. Per le obbligazioni contratte dall Organo Comune si possono far valere i diritti esclusivamente sul fondo comune. 19

20 20

21 AIP Associazione Italiana Politiche Industriali Piazza Tricolore Milano Tel. 02/ Fax 02/

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

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