RIUNIONE DIRETTORI 29 30/5/2014

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1 RIUNIONE DIRETTORI 29 30/5/2014 RELAZIONE DIRETTORE Cari amici, è venuto il momento di verificare l impatto che l innovazione introdotta dall art. 4 del Decreto legge 34/2014 avrà sulla gestione del DURC per tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, per le Casse Edili. Diciamo subito che la procedura di verifica della posizione contributiva dell impresa, prevista dalla normativa, non integra ma sostituisce completamente il documento unico di regolarità contributiva. Da cosa viene sostituito il DURC: il punto 1 dell art. 4 stabilisce che il DURC viene sostituito dall esito di una interrogazione, con modalità telematiche ed in tempo reale nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. La lettera b) del punto 2 dello stesso articolo 4 chiarisce che l interrogazione deve essere effettuata indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. In altri termini, l attuale procedura che, al di là della richiesta che è sempre stata in modalità telematica, prevede un intervento degli operatori (cioè dei funzionari degli Istituti e delle Casse) per una verifica della regolarità contributiva collegata alle diverse tipologie di utilizzo (lavori pubblici e privati, benefici, SOA, ecc.), alle specifiche finalità indicate dal richiedente (verifica dichiarazione, aggiudicazione, SAL, ecc.) e, per i lavori pubblici, allo specifico appalto, viene sostituita da una nuova procedura che, non prevedendo l indicazione di alcuna causale nella fase di richiesta, è finalizzata ad attestare l assenza di debiti contributivi dell impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. 1

2 Si tratta, quindi, di prendere atto, non spettando a noi di esprimere giudizi o valutazioni che non siano di natura prettamente tecnico organizzativa, che al sistema delle Casse Edili, così come agli Istituti, non viene più richiesto di operare una verifica della posizione contributiva dell impresa in relazione al contesto produttivo e territoriale in cui essa opera ma di attestare amministrativamente, a livello nazionale, la correntezza contributiva dell impresa stessa. Dalla lettura dell art. 4 del Decreto legge, che demanda la definizione delle modalità operative ad un Decreto attuativo del Ministero del Lavoro di cui parleremo più avanti, emergono inoltre altri due importanti definizioni. La prima è quella relativa all oggetto della verifica che, come è scritto, riguarda i pagamenti scaduti sino all ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Ciò significa, in termini concreti, verificare in questo mese di maggio che l impresa abbia effettuato il versamento scaduto al mese di marzo e relativo, per competenza, alle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio e non abbia, ovviamente, debiti pregressi: si tratta, quindi, della stessa tempistica fino ad ora utilizzata per l alimentazione e l utilizzo della BNI da parte delle Casse Edili. L altro punto chiarito dal decreto è che l esito (positivo) dell interrogazione avrà una validità di 120 giorni dalla data dell interrogazione stessa (e,ovviamente, utilizzato e utilizzabile per finalità diverse). Dal combinato disposto di questi due punti emerge un dato di cui tener conto nelle successive valutazioni: una verifica effettuata oggi, 30 maggio 2014, consente di considerare un impresa che abbia versato i contributi relativi alle retribuzioni dello scorso mese di febbraio, come regolare fino al 30 settembre p.v.. Ciò significa, anche qui per tradurre con un esempio più chiaro, che in questo lasso di tempo (cioè fino al 30 settembre) sono considerate entrambi regolari sia l impresa che abbia pagato tutti i contributi mensili dovuti anche per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e 2

3 luglio (e, magari, anche agosto), sia l impresa che si sia fermata con i pagamenti a febbraio. Ho fatto questo esempio, che comunque si basa su un dato oggettivo, non per sottolineare il rischio di una distorsione nel rapporto di concorrenza tra le imprese (che, pure, esiste) ma semplicemente per evidenziare un elemento di riflessione per le nostre parti sociali in vista di una definizione delle regole a cui dovranno attenersi le Casse Edili per la gestione della nuova normativa. Fin qui il Decreto 34, vediamo ora quali saranno i principali contenuti del Decreto attuativo demandato dalla legge al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l INPS, l INAIL e, bontà del legislatore, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. Sentita la CNCE è una cosa che ci inorgoglisce perché la interpretiamo come riconoscimento del ruolo che, attraverso la Commissione, hanno svolto le Casse Edili nei tanti anni di gestione del DURC ma, francamente, avremmo preferito che i Ministri del Lavoro, Giovannini prima e Poletti ora, avessero sentito il bisogno di sentire non la CNCE ma le parti sociali dell edilizia e, soprattutto, di sentirle prima e non dopo aver emanato il Decreto legge. Crediamo che sentirle sarebbe stato semplicemente doveroso nei confronti di Associazioni che non solo hanno inventato il Durc (la politica è venuta un attimo dopo) ma, in particolare, (e bisogna riconoscerlo) hanno avuto il coraggio politico di proporre non solo regole per il rispetto delle leggi e dei contratti ma anche procedure (qual è il Durc ) e strumenti (come le Casse Edili) per imporre l applicazione effettiva da parte dei loro stessi associati. Se è così che si premiano le Organizzazioni che si sono messe in prima fila per favorire la regolarità, la trasparenza e la legalità, se è così che si riconosce l impegno svolto dai loro enti bilaterali, impiegando tante risorse umane ed economiche, per contrastare il lavoro nero e irregolare, le collusioni tra pubblico e privato e le varie forme di illegalità in un settore come quello dell edilizia, allora non si è capito nulla, neanche come questi soggetti possano rappresentare una risorsa indispensabile per un Esecutivo che, nei suoi programmi, 3

4 si è posto l obiettivo di un Italia capace di innovarsi e di aprirsi ad una cultura moderna di respiro europeo. Chiusa la parentesi, veniamo al decreto attuativo. Il primo problema che si è posto, nel lavoro di preparazione di questa settimana, è stato quello di come coinvolgere il sistema delle Casse Edili nell interrogazione in tempo reale in assenza di quell indicazione sul contratto nazionale di lavoro applicato, finora presente sulla richiesta del DURC (poiché l interrogante, lo ricordiamo, inserirà solo il codice fiscale dell impresa). La soluzione individuata è stata quella da noi da sempre auspicata: quella cioè di effettuare la consultazione della posizione contributiva con le Casse Edili sulla base della classificazione dell impresa nel settore edile ai fini previdenziali. Si prevede, quindi, che nella nuova procedura informatica sia automatizzata la verifica della classificazione previdenziale di ogni impresa per la quale sia attivata l interrogazione, superando le possibilità di by passare i controlli della Cassa Edile attraverso la mera segnalazione dell applicazione di un contratto diverso da quello edile. Sarà confermato, inoltre, il principio che sono abilitate al rilascio della regolarità contributiva esclusivamente le Casse Edili costituite dalle Associazioni, maggiormente rappresentative, stipulanti un contratto nazionale di lavoro. A fronte della risoluzione di fatto del problema delle Casse Edili anomale (sentenza del TAR del Lazio sulla CENAI del 14 maggio scorso, costituzione dell Edilcassa Sicilia e ricomposizione unitaria a Bolzano) che limita la questione alla sola Sardegna, il decreto chiude definitivamente all ipotesi che anche in futuro possano essere coinvolti altri enti o pseudo Casse che, oltre a non offrire garanzie di parità di costi per le imprese e di trattamento economico per i lavoratori, non siano inserite nel sistema di riconoscimento reciproco e di collegamento informatico gestito dalla Cnce. 4

5 Il decreto, inoltre, chiarisce che l esito dell interrogazione sostituirà il DURC negli appalti pubblici, nei lavori privati dell edilizia, per le attestazioni SOA e per l erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc. Per questo saranno abilitati ad effettuare l interrogazione le stazioni appaltanti, le pubbliche amministrazioni concedenti, a partire dai Comuni, i gestori di pubblici servizi e l impresa, in relazione alla propria posizione contributiva (salvaguardando, quindi, l utilizzo dell esito dell interrogazione anche nel rapporto tra privati). Sottolineo il fatto che, poiché nel DL 34 si fa riferimento alla possibilità di effettuare l interrogazione da parte, genericamente, di chiunque vi abbia interesse, il Ministero del Lavoro lodevolmente chiarisce che non si tratterà di una libera consultazione ma che saranno abilitati ad essa soltanto i soggetti che abbiano un interesse definito dalle norme di legge, come, ad esempio, quello derivante dall obbligo dell acquisizione d ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni o da interesse diretto, come quello delle imprese. Vengono poi elencati, nel decreto, i requisiti di regolarità: per quanto riguarda le Casse Edili si chiarisce, al di là delle norme che verranno stabilite dalle parti sociali, che l impresa deve essere in regola con i pagamenti dovuti fino al secondo mese antecedente la consultazione per gli operai dipendenti e per quelli eventualmente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa oppure, come è adesso, che l impresa sia stata autorizzata dalla Cassa Edile a rateizzare il proprio debito o che abbia sospeso i pagamenti in forza di disposizioni legislative. Rimane in vigore, ma viene estesa anche ad INPS e INAIL, la norma che considera regolare un impresa in caso di debito contributivo fino a 100\150 euro (senza più riferimento a ciascun periodo di paga) comprensivo di eventuali accessori di legge (leggasi soprattutto interessi di mora). Veniamo ora al cuore della procedura: che cosa succede nel caso di esito positivo o negativo dell interrogazione. 5

6 In caso di esito positivo, quando cioè non risulterà nessuna irregolarità né con INPS né con INAIL, né con le Casse Edili, il sistema genererà un documento, in formato pdf, che specificherà soltanto che l impresa è iscritta e regolare alla data di effettuazione della verifica. Poiché questo documento avrà validità di 120 giorni, così come previsto dal DL 34, le interrogazioni successive alla prima, riferite alla stessa impresa, non genereranno una nuova verifica ma rinvieranno allo stesso documento in corso di validità (ovviamente fino al termine dei 120 giorni). In pratica, come noi abbiamo sperimentato con successo in Emilia Romagna con INFODURC, il nuovo sistema ad ogni interrogazione dovrà prima verificare l esistenza o meno di un documento in corso di validità per l impresa in oggetto e soltanto qualora questo non esista dovrà attivare la procedura di verifica sulle banche dati dei tre enti. Nel caso in cui, invece, la verifica non dia esito positivo per tutti i tre enti, il sistema segnalerà all interrogante la necessità di un supplemento di verifica e, contemporaneamente, permetterà l avvio della procedura di invito alla regolarizzazione da parte dell Ente o degli Enti interessati. Fino all esito di questa ulteriore verifica e comunque per un periodo massimo di 30 giorni, le interrogazioni successive alla prima riceveranno lo stesso messaggio e, nel caso in cui l impresa non si regolarizzi, potranno acquisire un documento attestante i motivi e l importo dell irregolarità. Richiamo la vostra attenzione su questo passaggio che è sicuramente il più complesso da gestire sia a livello organizzativo che di definizione delle procedure informatiche. Una delle tante particolarità del DURC ma sicuramente una delle più importanti e con gli effetti maggiormente positivi, era quella di permettere alle stazioni appaltanti, a fronte di un DURC che indicasse gli importi dei debiti contributivi dell impresa con ciascun Ente, di sostituirsi alla stessa impresa pagando direttamente gli Istituti e la 6

7 Cassa Edile, detraendo quegli importi da quanto dovuto all impresa per il pagamento di stati di avanzamento lavori. Si tratta di una particolarità quindi molto utile per le imprese, oltreché per le stazioni appaltanti e per gli Enti creditori, che non può essere gestita con il nuovo sistema né permettendo alla Stazione Appaltante di verificare soltanto l assenza di un esito positivo dell interrogazione né fornendo subito un esito negativo che escluderebbe la possibilità di una successiva regolarizzazione da parte dell impresa. Vi sottolineo come, in questo caso, il documento che riporterà una posizione di irregolarità non avrà validità di 120 giorni e che, quindi, le interrogazioni successive al suo rilascio apriranno una nuova procedura di verifica. Nel decreto saranno inoltre analiticamente definiti i casi di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale, fallimento con esercizio provvisorio, amministrazione straordinaria) prevedendo una condizione di regolarità a fronte di un impegno dell impresa e onorare i propri debiti contributivi. Le cause ostative al rilascio della regolarità (riprendendo quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 ottobre del 2007). Rimarranno per il momento esclusi dalla nuova norma (e quindi soggetti al rilascio del DURC) i casi di richiesta di regolarità in applicazione dell art. 13 bis, comma 5, del DL 52/2012 (crediti certificati), dell art. 6, comma 11 ter, DL 35/2013 (fatture alla data del), dell art. 5, lettera a), del Decreto del Ministero dell Interno del 29 agosto 2012 (regolarizzazione dei lavoratori stranieri) e dell articolo 10 del DPCM 4 febbraio 2013 (contributi terremoto dell Aquila). Nel decreto, infine, saranno previste delle prime norme di coordinamento con le numerose disposizioni di legge che, in questi anni, hanno riguardato la materia del DURC: da subito si stabilisce che le modalità di verifica della regolarità contributiva negli appalti pubblici prevista dal DL 69/2013 (1ª verifica per partecipazione, aggiudicazione e stipula, poi verifica per SAL e nuova verifica per liquidazione finale) sono superate e che l obbligo di verifica della dichiarazione sostitutiva (che rimane) sia assolto tramite 7

8 l interrogazione in tempo reale (cioè non più alla data di rilascio dell autodichiarazione). Ma su questo credo che le Associazioni datoriali avranno qualcosa da dire. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 20 maggio scorso e dovrebbe entrare in vigore, secondo quanto proposto, entro 90 giorni dalla sua emanazione. Vi anticipo che abbiamo già giudicato come irrealistica la proposta dei 90 giorni sia per esigenze tecniche di messa a punto del nuovo sistema, sia per quella di verificare preventivamente l attendibilità delle banche dati da interconnettere. Per questo abbiamo proposto di stabilire il termine di avvio della nuova procedura almeno al 1 gennaio Veniamo ora ad esaminare alcuni aspetti organizzativi che attengono al sistema delle Casse Edili. Nei prossimi giorni si stabilirà insieme a INPS e INAIL se la nuova procedura verrà gestita da un solo portale, come in questi anni è stato Sportello unico previdenziale, oppure no. Le motivazioni tecniche ci farebbero propendere per un portale unico ma quelle organizzative ed economiche degli Istituti potrebbero portare ad altre soluzioni. In ogni caso le Casse Edili, la Cnce, in quanto enti privati possono, a mio avviso, concorrere insieme a INPS e INAIL alla definizione di un documento con valenza pubblica ma non assumersi il ruolo, proprio di un ente pubblico, di certificarne la validità, responsabilità che ci verrebbe di fatto attribuita nel caso di realizzazione di un nostro portale. In questi 8 anni e 1/2, infatti, i DURC emessi, pur in parte consegnati dalle Casse Edili, sono sempre stati sotto la responsabilità di chi ha gestito l intera procedura informatica, cioè la DCSIT INAIL, che ne ha garantito la rispondenza alle istruttorie eseguite dagli Enti e la sua integrità. Ciò non toglie che, definite le vie d accesso al sistema, le Casse Edili non debbano attenersi alla nuova procedura che, in primis, deve 8

9 permettere uno scambio informativo in tempo reale tra le banche dati dei tre enti. Si tratta, quindi, per noi di definire quali saranno le informazioni che dovranno affluire dalle Casse Edili a questa nuova banca dati nazionale che, di fatto, sostituirà la BNI e che, forse, potremmo chiamare VPC, Visura della Posizione Contributiva dell impresa. L ipotesi su cui, credo, si debba lavorare, al di là degli approfondimenti tecnici che faremo nelle prossime settimane, riguarda sostanzialmente tre aspetti utili a istituire e tenere costantemente aggiornato l elenco nazionale delle imprese iscritte alle Casse Edili. 1. A tale scopo occorrerà acquisire ad uno specifico mese (ad esempio giugno 2014) per ogni Cassa Edile l elenco delle imprese attive nel mese, di quelle che hanno segnalato una sospensione di attività o l assenza di dipendenti operai, di quelle non attive ma con debiti pregressi; questo elenco sarà aggiornato mensilmente segnalando le nuove iscrizioni, le cassazioni o il cambio di stato (attive, sospese, ecc.) 2. Con lo stesso criterio andrà segnalata la posizione contributiva di ciascuna impresa: acquisendo i dati già presenti in BNI ad un determinato mese e successivamente comunicando soltanto le variazioni, cioè nuova impresa irregolare o regolarizzazione di quella precedentemente segnalata come irregolare. 3. Per le imprese irregolari sarà necessario prevedere fin da subito la segnalazione dell importo del debito contributivo con ciascuna Cassa Edile e le variazioni, calcolate mensilmente, per ulteriori debiti, interessi moratori o spese, acconti o conguagli, ecc Nel riservarmi di affrontare più avanti le problematiche relative all utilizzo dei suddetti dati al fine della verifica delle regolarità, mi permetto di sottolineare a voi tutti che anche rispetto a questa nuova banca dati (che rappresenta di fatto un evoluzione della BNI),la responsabilità della veridicità e della tempestività delle informazioni trasmesse resta interamente in capo a ciascuna Cassa Edile. 9

10 Un eventuale omissione di segnalazione di cessazione d attività o di sopraggiunta irregolarità, una tardiva comunicazione dell avvenuta regolarizzazione o un mancato aggiornamento dell importo del debito contributivo, continueranno ad essere imputabili ad ogni singolo Ente e, quindi, ogni Cassa Edile dovrà adeguare tutto il proprio sistema organizzativo e gestionale affinchè tutto ciò che può essere automatizzato lo sia, prevenendo possibili errori o ritardi. I nodi su cui intervenire li conosciamo già: la certezza della data di avvenuto versamento contributivo,acquisibile attraverso sistemi immediati di rendicontazione come MAV, MAV on line, Freccia, ecc., la tempestività nell acquisizione e nel controllo delle denunce mensili, l automazione del processo di comunicazione tra sistema gestionale e Banche dati, l efficientamento delle procedure di recupero crediti, ecc. L altro filone di lavoro su cui dovremo rapidamente attrezzarci è quello di avere una banca dati dialogante non solo con gli altri sistemi di INPS e INAIL (ma qui ci aiuta molto l esperienza realizzata con la Porta di dominio delle Casse Edili e attraverso la cooperazione applicativa con Sportello Unico) ma anche e soprattutto con le Casse Edili a cui andrà girata, magari accompagnata anche dall indicazione dell interrogante, l informazione sull impresa che dovrà essere sollecitata a regolarizzare la propria posizione contributiva. C è poi un altro ragionamento che vorremmo fare nei prossimi giorni: onde prevenire, in un processo quasi del tutto automatizzato, possibili errori di segnalazioni e/o di omissioni che potrebbero arrecare danno alle imprese regolari o dare patenti improprie di regolarità a quelle che non lo sono, la costruenda nuova Banca dati nazionale dovrebbe offrire alle imprese un servizio di consultazione in merito alla propria posizione contributiva con l intero sistema nazionale delle Casse Edili. Se, come credo, la riflessione verrà condivisa, oltre a predisporre la necessaria strumentazione informatica per la gestione di tale 10

11 funzione (tipologia di consultazione, modalità di accesso alla Banca dati, ecc.), sarà necessario prevedere fin da subito una consistente anticipazione dell invio dei flussi da parte delle Casse Edili (ad esempio al giorno 15 di ogni mese) al fine di garantire uno spazio temporale di consultazione, preventiva alla condivisione degli stessi dati con INPS e INAIL. Anche in questo caso viene richiesto alle Casse Edili un ulteriore sforzo organizzativo e amministrativo che porti, in tempi brevi, ad una completa automazione, a un colloquio diretto, tra sistema gestionale dell ente e banca dati ma, lo voglio sottolineare, questo sforzo sarebbe compensato dall utilità della citata funzione di consultazione, una Visura preventiva da parte dell impresa che permetterebbe alla Cassa Edile di contenere fortemente ogni possibile rischio di contenzioso. Per concludere vorrei soffermarmi su alcune problematiche con delle domande, rivolte soprattutto alle nostre parti sociali. All interno della necessità di rivedere le deliberazioni del Comitato della bilateralità alla luce del nuovo impianto normativo (se non altro per adeguare il requisito della regolarità rispetto ai versamenti del penultimo e non dell ultimo mese scaduto), andrebbero chiarite le modalità di gestione, da parte delle Casse Edili, dei casi di imprese diversamente regolari. Mi riferisco, ad esempio, alle regole per la concessione della rateazione del debito contributivo che, se definite nazionalmente, eviterebbero quella difformità di comportamenti a livello territoriale oggi esistente e forse, in futuro, non più ammissibile. Mi riferisco, ancor di più, alle situazioni di imprese che hanno segnalato alla Cassa Edile la sospensione della propria attività, caso purtroppo frequentissimo per tante imprese o per la medesima impresa nel corso dello stesso anno. Attraverso la causale della richiesta del DURC, la Cassa è stata in grado, fino ad oggi, di attestare tranquillamente la regolarità dell impresa se il DURC era finalizzato ad un inizio di lavori 11

12 privati o alla partecipazione ad una gara per lavori pubblici ma allo stesso tempo era legittimo per la Cassa il sorgere di qualche dubbio se la richiesta di DURC era finalizzata al pagamento di un SAL. Al fine di evitare che un impresa versi i contributi per un mese, si dichiari sospesa e sia considerata regolare a vita, credo sia necessario definire, anche in questo caso, una stringente regolamentazione. Il terzo, e ultimo, riferimento riguarda le imprese edili con soli dipendenti impiegati e tecnici: sono regolari di default se non hanno debiti pregressi o occorre definire una procedura di verifica periodica? I consorzi sono sempre regolari o lo sono ancora in relazione alla regolarità di tutte le imprese consorziate (per partecipare ad una gara) o delle sole imprese esecutrici (per ricevere il pagamento di un SAL)? Approfitto di quest occasione, non presumendo comunque di aver esaurito le problematiche che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi, per pregare le Associazioni nazionali di chiarir definitivamente se sia possibile o meno considerare come irregolare l impresa che ha effettuato i versamenti ad una Cassa Edile non competente (mi riferisco ovviamente ai casi di trasferta). La mia opinione personale, peraltro suffragata da un autorevolissimo parere di qualche tempo fa del Prof. Sandulli, è che vi sia qualche differenza tra l impresa morosa e quella che versa il dovuto ma ad una sede non competente e che, semmai, ci sia bisogno di definire delle regole nei rapporti tra le Casse senza coinvolgere l impresa. Voglio solo ricordare che, se fino ad oggi la mancata chiarezza su questo punto ha generato il ritardo nel pagamento di qualche SAL, domani una segnalazione di irregolarità potrebbe determinare il blocco totale dell attività dell impresa e quindi l inevitabile rivalsa dell impresa danneggiata nei confronti del nostro sistema. 12

13 Mi permetto inoltre di ricordare che, oltre all adeguamento delle regole, sarà necessario informare le imprese che per le Casse Edili non sarà più possibile, con il nuovo sistema, attestare una regolarità relativa al periodo di lavori oggetto di un SAL o ai soli lavoratori impegnati in quell appalto ma che varrà, anche per gli enti paritetici, una sola modalità di verifica: nazionale e fino alla data del interrogazione. In conclusione, siamo di fronte ad un innovazione profonda rispetto al lavoro che le Casse Edili hanno svolto in questi anni. Un innovazione che sicuramente premia le imprese regolari: si completa quel processo di dematerializzazione del DURC che la Cnce, permettetemi di ricordarlo, ha avviato con il rilascio del DURC tramite PEC 7 anni or sono, con la convenzione con la Regione Emilia Romagna di circa 5 anni fa, con la sperimentazione di INFODURC nei Comuni delle aree terremotate avviata lo scorso anno. La consultazione in tempo reale toglie, o dovrebbe togliere, l alibi a molte stazioni appaltanti di ritardare i pagamenti a causa del DURC richiesto con molta calma o non ancora acquisito o scaduto e da richiedere di nuovo e così via. Ma accanto a quest indubbio vantaggio ci sono anche alcuni rischi. Il primo e principale rischio è quello che, abbassando la qualità della verifica, si metta sullo stesso piano l impresa veramente regolare (cioè che denuncia tutti i propri operai, tutte le ore e versa mensilmente i contributi) con quella che non lo è (magari perché denuncia un solo dipendente a 80 ore al mese o che si dichiara sospesa o senza operai). Per evitare questo, la revisione delle regole interne è necessaria ma non sufficiente. Se la verifica di regolarità si farà in assenza di qualunque riferimento alla tipologia, alla causale, al richiedente e, tantomeno, al cantiere, all appalto o alla manodopera, per evitare che 13

14 quest innovazione si trasformi in una sorta di legittimazione della concorrenza sleale, occorre spostare a monte del momento della consultazione gli strumenti di verifica della regolarità sostanziale dell impresa. Se, ad esempio, risulta complicato applicare la verifica di congruità della manodopera a fine lavori quando il DURC per fine lavori non c è più, non ne consegue automaticamente l abbandono della denuncia per cantiere, magari opportunamente rivista e semplificata. Anzi, i dati sui cantieri riscontrabili sulla denuncia andrebbero incrociati con quelli dell Osservatorio degli appalti pubblici, con quelli della notifica preliminare o con quelli delle comunicazioni di inizio dei lavori privati. D altro canto se si è voluto informatizzare il DURC, perché non si può informatizzare anche lo scambio dei dati tra tutti i soggetti coinvolti nel contrastare l irregolarità, partendo dal consentire un accesso diretto delle Casse Edili alle banche dati di INPS e INAIL? Per quanto ci riguarda, come sistema delle Casse Edili, da questa riforma avremo anche un altro effetto: quello di liberare dalla gestione di centinaia di migliaia di pratiche DURC un numero considerevole di risorse umane. Si può decidere che questo serva ad alleggerire un peso economico che grava sui bilanci dei nostri enti, attraverso varie forme di riduzione dei costi del personale, oppure che quelle che vengono liberate sono delle vere e proprie risorse per i nostri Enti. Sono cioè centinaia di persone che in questi anni si sono impegnate in prima persona non solo per far applicare delle regole ma anche per tentare di conoscere il proprio territorio e i cantieri in cui operano le imprese e i lavoratori iscritti alle Casse. Sono persone che hanno intessuto una utilissima rete di rapporti e di collaborazioni con soggetti esterni, Istituti pubblici, 14

15 Amministrazioni, Comuni, ma soprattutto con il variegato mondo delle imprese edili, con le sue contraddizioni e i suoi bisogni. Oggi quest esperienza non va dispersa, va utilizzata diversamente ma sempre all interno dell attività di contrasto all evasione contributiva che rimane tra i compiti prioritari dei nostri enti. Non spetta sicuramente alla Cnce di assumere una decisione così strategica per il nostro sistema: la responsabilità è tutta delle parti sociali, a livello nazionale e territoriale. Sono certo che anche questa riunione, soprattutto attraverso i vostri interventi, possa servire ad avviare una riflessione tra le Associazioni e ad avere da loro quelle indicazioni indispensabili per l attività dei nostri enti. 15

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