NO alle limitazioni A U T O C A R A V A N. Si tratta di un obiettivo conseguito grazie a tutti coloro che:

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1 148 A U T O C A R A V A N NO alle limitazioni di PIER LUIGI CIOLLI Il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, con lettera prot datata 2 aprile 2007, svolgendo tempestivamente il loro compito, ha risposto in modo esaustivo sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione stradale delle autocaravan. La lettera del Ministero è indirizzata all Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti perché avevamo inviato l ennesima istanza. Il Ministero dei Trasporti ha riassunto in detta lettera le molteplici corrispondenze inviate negli anni in riscontro alle nostre istanze e a quelle delle famiglie in autocaravan, evitando così assurdi e onerosi contenziosi tra utenti della strada e Sindaci. La lettera del Ministero dei Trasporti è un "documento ufficiale" che nella premessa richiama il Codice della Strada per poi passare a ribadire in modo preciso ed esaustivo i diritti alla circolazione stradale delle autocaravan. Si tratta di un obiettivo conseguito grazie a tutti coloro che: 1) hanno versato la quota sociale dandoci forza morale ed economica dal 1985 a oggi e che ha consentito di intervenire in tutte le sedi (Preture,Tribunali, Cassazione, Ministeri, ecc..) per far rispettare ai Sindaci la legge; 2) hanno opposto ricorso ad una ingiusta contravvenzione perdendo tempo e denaro; 3) hanno sollecitato il nostro intervento perché avevano pagato un ingiusta contravvenzione solo perché il ricorrere per far valere il proprio diritto gli comportava un impegno di tempo e/o economico insostenibile. Oggi, finalmente, tutte le famiglie in autocaravan e le centinaia di clubs e associazioni hanno in mano un documento che possono utilizzare, duplicare e consegnare a Sindaci, Prefetti, Giudici di Pace e giornalisti. In parole povere l infaticabile e continua azione dell Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha fornito negli anni alle famiglie in autocaravan prima la Legge 336/91 (detta Legge Fausti), poi inserito la stessa nel Nuovo Codice della Strada, poi la Direttiva dell ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000, corrispondenze e riscontri del Ministero, competente, sentenze, quindi ci aspettiamo che le centinaia di clubs e associazioni di settore utilizzino detto materiale e contribuiscano a far valere i diritti sanciti per la libera circolazione stradale delle famiglie in autocaravan. Alla luce dei documenti prodotti negli anni le famiglie in autocaravan possono decidere se proseguire a lamentarsi oppure scendere in campo in prima persona, attivando tutti i loro amici e conoscenti. La libertà è partecipazione e ognuno di noi cittadini deve trovare la giusta sinergia tra il lavoro, il divertimento e l impegno civico. Come impegno civico fotocopiate e consegnate questo articolo alle famiglie in autocaravan che incontrate nel viaggiare nonché inviatelo via a quanti avete in rubrica.

2 A U T O C A R A V A N 149 PREMESSO CHE IL MINISTERO DEI TRASPORTI: ai sensi dell articolo 5 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) può impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per l applicazione delle norme della circolazione; ai sensi dell articolo 35 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) attribuisce altresì la competenza a impartire direttive per l organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale, e che tali direttive devono essere applicate dagli Enti proprietari, al fine che gli stessi non incorrano in responsabilità civili e penali ha i poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa della normativa in questione; nell esercizio di tali prerogative, fornisce interpretazioni finalizzate a indicare la corretta applicazione della normativa di settore, al fine di garantire un uniforme indirizzo nei confronti degli Enti proprietari e/o gestori delle strade e degli utenti della strada, senza alcuna intenzione di sollevare contenziosi tra soggetti con opposti interessi; assume delle posizioni che non toccano l eventuale illegittimità della norma ovvero un interpretazione restrittiva della stessa perchè sono finalizzate a indicare la corretta applicazione della procedura amministrativa che si conclude con l emanazione del provvedimento di limitazione avente per oggetto la limitazione del traffico; TENUTO CONTO CHE: un soggetto interessato quando impugna un provvedimento che ha per oggetto un installazione di segnaletica potenzialmente illegittima direttamente al TAR, senza aver presentato ricorso gerarchico ai sensi dell articolo 37 del Codice della Strada, lo stesso organo giurisdizionale ha facoltà di non decidere rimettendo in termini il soggetto interessato per esperire la procedura ai sensi dell articolo citato, proprio perché ritiene di non poter intervenire previamente sul merito del provvedimento, riconoscendo al Ministero dei Trasporti essendo questo il custode virtuale delle norme del codice - il potere di valutazione ma, soprattutto, di interpretazione delle norme del codice applicate per emanare il provvedimento impugnato, conferendo in tal modo natura definitiva al medesimo. Solamente dopo tale passaggio il Tar si potrà pronunciare sulla legittimità degli atti e delle procedure applicate; gli stessi organi giurisdizionali di primo e di secondo grado, per la definizione di contenziosi in materia di Codice della Strada, richiedono soventemente al Ministero dei Trasporti informazioni e

3 150 A U T O C A R A V A N pareri ai sensi degli articoli 213 c.p.c. e 23 VI co. Legge n. 689/81, proprio perchè riconoscono allo stesso la competenza specifica in materia; in occasione di modifiche da apportare al Codice della Strada previa emanazione di nuove normative in materia, gli organismi istituzionali richiedono sempre e comunque un parere preventivo al Ministero dei Trasporti: tale procedura si rende necessaria proprio perché tale Ministero ha una visione totale delle materia, ma, soprattutto, è in condizione di valutare meglio di qualsiasi altro le conseguenze e gli effetti che si potrebbero avere a seguito di modifiche apportate al Codice sopra citato; Appare ineccepibile il fatto che al Ministero dei Trasporti siano attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa delle normativa in esame. Per quanto sopra, CONSIDERATO CHE: dal lontano 1991 il veicolo AUTOCARAVAN è stato definito e disciplinato per la circolazione stradale (Legge 336/91 abrogata nel 1992 perchè inserita nel D.Lgs. 285/1992 -Nuovo Codice della strada); nonostante siano passati oltre 16 anni alcuni ai proprietari e/o gestori delle strade attivano e/o persistono in attività ostative nei confronti delle famiglie che utilizzano l autoveicolo autocaravan per turismo, lavoro, trasporto quotidiano nel proprio territorio; le famiglie in autocaravan sono costrette a presentare continui e innumerevoli ricorsi agli organi giurisdizionali avverso i provvedimenti illegittimi emanati dagli enti proprietari e/o gestori della strada aventi che limitano o impediscono la sosta e la circolazione alle loro autocaravan; il Ministero dei Trasporti ha rinnovato la precisa e insindacabile posizione nonché interpretazione sulla corretta applicazione del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan; Tre autoveicoli che occupano uno stallo di sosta in modo similare. Il Sindaco di Basiglio non era d accordo: emanava un illegittimo divieto di sosta per le sole autocaravan Confidiamo che i Sindaci prendano atto di quanto emanato dal Ministero dei Trasporti al fine di evitare che le famiglie in autocaravan siano costrette ad inviare istanza alla Procura della Corte dei Conti chiedendo una verifica sulla gestione del pubblico denaro nonché siano costrette ad inviare istanza alla Procura della Repubblica per verificare la sussistenza dell omissione di atti d ufficio ai sensi dell articolo 333 del Codice di Procedura Penale.

4 A U T O C A R A V A N Ecco il testo della lettera prot datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII 151 In relazione ai contenuti dell istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan. L autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art. 185 c.3). E vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). Fuori dei centri abitati l ente proprietario della strada può, con l ordinanza di cui all art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche

5 152 A U T O C A R A V A N strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)). Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l installazione e la manutenzione. In particolare il paragrafo 5 ( Impieghi non corretti della segnaletica stradale ), punto 1 ( Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti ) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell ordinanza sindacale a norma dell art. 7.

6 A U T O C A R A V A N 153 Nel merito L argomento è gia stato trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da codesta Associazione, che proseguono attività di regolazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell art. 378 del Regolamento, che trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; la netta distinzione tra il sostare e il campeggiare ; l obbligo all allestimento di impianti igienicosanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. la possibilità al Comune di inserire nel PRG (oggi Piano Strutturale) l allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell art. 185, 1 comma del Codice della Strada: i veicoli di cui all art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame.

7 154 A U T O C A R A V A N A volta, il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo autocaravan possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l immagine e, soprattutto, l igiene e la sanità pubblica. In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via..., ovvero di. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi.... Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell esigenza di tutela dell igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l assenza di qualsivoglia altro ele-

8 A U T O C A R A V A N 155 mento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa lo scarico di residui organici e acque chiare e luride, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine campeggiare si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo stabilimento di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire senza occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l articolo 157 del Codice della Strada.

9 156 A U T O C A R A V A N E indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, sopratutto orizzontale che evince dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la autocaravan (autoveicolo ai sensi dell articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un are di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E altresì auspicata l ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro.

10 A U T O C A R A V A N 157 Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l installazione. Inoltre, l installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.; Tra l altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n del sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l adozione come dissuasori di sosta. In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi, nei provvediementi degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)