Assicurazione Assistenza Nº DE PÓLIZA: C/ Irún, MADRID

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1 Assicurazione Assistenza Della polizza identificata dal numero , in cui INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con sede sociale in C/ Irún, 7, Madrid, Spagna; iscritta al Registro delle imprese di Madrid al Foglio M , sezione 8ª, libro 0, pagina 149, tomo ; identificata dalla partita IVA (C.I.F.) B ; iscritta al Registro della direzione generale delle assicurazioni e fondi pensione con nº J-1541 e con assicurazione R.C. e di cauzione accordati in conformità alla Legge 26/06 MSRP, agisce da mediatrice ed è sottoscritta fra Vacaciones edreams S.L. e l Assicuratore ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. INFORMAZIONI LEGALI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI. Ai sensi della Legge organica spagnola 15/1999, del 13 dicembre, sulla Tutela dei dati di carattere personale, si informa l utente che i suoi dati personali, raccolti nel processo di sottoscrizione dell assicurazione, nonché tutti gli altri dati ricevuti a conseguenza del rapporto instaurato fra l utente e Intermundial XXI, Correduría de Seguros, saranno inseriti in un archivio di dati personali denominato CLIENTI, del quale è responsabile Intermundial XXI, Correduría de Seguros e la cui finalità è che Intermundial XXI, Correduría de Seguros S.L. possa gestire tutti gli aspetti legati alla sottoscrizione dell assicurazione da parte dell utente. ASSICURAZIONE ASSISTENZA TUTTI GLI ARTICOLI COMPRESI NELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA ED I RELATIVI LIMITI ESPRESSI SONO OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE ASSICURATI: I viaggiatori che acquistino un viaggio, una trasferta o un soggiorno fuori dalla propria residenza abituale, i cui nominativi, destinazione e durata del viaggio siano fatti pervenire ad ARAG precedentemente all'inizio del viaggio. ESTENSIONE TERRITORIALE: L assicurazione è valida in tutto il mondo. Le prestazioni della presente polizza non sono operanti in quei Paesi che, durante il viaggio o la trasferta dell'assicurato, si trovino in stato di guerra, di assedio o in insurrezione, o siano colpiti da conflitto bellico di qualsiasi tipo e natura, dichiarati o di fatto, e in quei paesi che sono chiaramente indicati nella quietanza e nelle Condizioni Particolari. Resta espressamente convenuto che gli obblighi dell Assicuratore, ai termini delle prestazioni della presente polizza, terminano nel momento in cui l Assicurato faccia rientro al proprio domicilio abituale, o venga ricoverato in un istituto di cura situato ad un massimo di 25 km di distanza da detto domicilio. COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI VIAGGI: Il Contraente dell assicurazione comunicherà ad ARAG gli estremi relativi ai viaggiatori (nominativi, importo assicurato, tipologia del viaggio, etc.) preventivamente alla decorrenza della polizza. Altresì il Contraente dell assicurazione metterà a disposizione di ARAG tutti i documenti relativi agli Assicurati con la presente polizza, in modo che l Assicuratore possa comprovare l esattezza delle informazioni relative ai viaggiatori comunicate dal Contraente dell assicurazione. EROGAZIONE DEI SERVIZI: L'erogazione dei servizi ai termini della presente polizza verrà effettuata a mezzo di ARAG COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Agli effetti di urgenti prestazioni di servizio, ARAG fornirà all'assicurato la documentazione accreditante i propri diritti in quanto titolare, nonché istruzioni ed un recapito telefonico per le situazioni di emergenza. Il numero di contatto telefonico di ARAG è il per chiamare dalla Italia ed il per chiamare dall estero, con opzione di chiamata a carico del destinatario. Il Contraente ha piena conoscenza ed accetta espressamente le clausole limitative della presente polizza e dichiara di aver ricevuto, congiuntamente a questo documento, le Condizioni Generali di Assicurazione. DIRITTO ALL INFORMAZIONE DELL ASSICURATO Il Contraente dell assicurazione, preventivamente alla stipulazione di questo contratto, ha ricevuto la seguente informazione, ai sensi dell articolo 60 della Legge sull ordinamento e la supervisione dell assicurazione privata e degli articoli 104 e seguenti fino al 107 del relativo regolamento:

2 - L Assicuratore della polizza è ARAG, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A, società anonima con sede in Spagna, sede sociale: calle Roger de Flor nº 16, Barcellona. La legislazione applicabile al contratto di assicurazione è quella spagnola, con particolare rinvio alla Legge 50/1980 dell 8 ottobre sul contratto di assicurazione. - Il Contraente o l Assicurato può, in caso di divergenza con l Assicuratore, demandare ad arbitrato o ricorrere a tribunali ordinari di giustizia spagnoli, indipendentemente dal diritto di porre opportuni reclami alla Direzione Generale delle Assicurazioni. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI Nell eventualità in cui vengano inseriti in questa polizza dati concernenti persone fisiche diverse dal Contraente dell assicurazione, questi dovrà preventivamente informarle riguardo agli estremi indicati nei seguenti paragrafi. Il Contraente acconsente all inserimento di dati personali eventualmente contenuti nella presente polizza nel database del mediatore e di ARAG. Il trattamento di predetti dati è diretto alla creazione ed allo sviluppo di rapporti contrattuali che vincolano il Contraente all Entità Assicuratrice. I dati personali conferiti possono essere comunicati ad altre Entità Assicuratrici o ad organismi pubblici, collegati al settore assicurativo, a fini statistici o di lotta contro la frode o agli effetti della coassicurazione o della riassicurazione del rischio. L acconsentimento a predetto trattamento è imprescindibile per consentire la formalizzazione del rapporto contrattuale a cui fa riferimento il presente documento, senza il quale non sarebbe realizzabile. L Assicurato potrà esercitare il diritto di accesso, opposizione, rettifica e cancellazione di fronte al Contraente o all Entità Assicuratrice, come da legislazione sulla protezione dei dati, indirizzando le relative comunicazioni alla sede sociale dei medesimi. Altresì il Contraente autorizza ARAG al trattamento dei propri dati allo scopo di ricevere informazioni riguardanti altri prodotti assicurativi commercializzati dalla Società, nonché offerte di prodotti e servizi della Società stessa, o di terzi, vincolati all'ambito assicurativo, finanziario, di trasporti, viaggi, immobiliare, educativo, informatico nonché riguardanti le attività della pubblica amministrazione; e cederli, con la medesima finalità, ad altre Società del gruppo. Inoltre, qualora esistano eventuali vincoli giuridici o commerciali tra la polizza sottoscritta ed altri prodotti o servizi sottoscritti con terzi, il Contraente autorizza ARAG a cedere i propri dati personali a detti terzi nella misura necessaria all'esito positivo degli accordi che hanno dato origine a detto vincolo. Qualora non si desideri ricevere informazioni promozionali o cedere i propri dati nei termini indicati, si prega di comunicarlo barrando la seguente casella: _ La mancata autorizzazione a quest ultimo trattamento non impedisce la formalizzazione del rapporto contrattuale. DIPARTIMENTO SERVIZIO CLIENTI Ai sensi dell'art. 9 dell Ordine ECO/734/2004 dell 11 marzo, informiamo che ARAG si avvale di un Dipartimento Servizio Clienti (C/ Roger de Flor, 16, Barcellona, Spagna, telefono , fax , e -mail: dac@arag.es, web: per gestire le lamentele e i reclami presentati dai suoi assicurati, relativi ai propri interessi e diritti legalmente riconosciuti e fornire loro un riscontro ed una soluzione in un termine massimo di due mesi a decorrere dal momento dell'inoltro. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di mancato riscontro entro il termine di due mesi, si prega di rivolgersi alla Dirección General de Seguros (Direzione Generale delle Assicurazioni), Comisionado para la Defensa del Asegurado (Commissario per la Difesa dell Assicurato) (Paseo de Castellana, 44, Madrid, Spagna, telefono , fax ).

3 Introduzione Condizioni Generali Il presente Contratto di Assicurazione è vigente ai termini di queste Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del contratto, ai sensi della Legge 50/1980 dell'8 ottobre sul Contratto di Assicurazione e della Legge 30/1995 dell 8 novembre sull Ordinamento e la Supervisione dell Assicurazione Privata. Definizioni In questo contratto alle seguenti definizioni sono attribuiti i significati qui precisati: Assicuratore: ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., che assume il rischio definito nella polizza. Contraente dell Assicurazione: La persona fisica o giuridica che stipula il presente contratto con l Assicuratore, la quale ha il dovere di adempiere agli obblighi a termini di polizza, salvo gli obblighi che, per loro natura, spettano all'assicurato. Assicurato: La persona fisica alla quale si fa riferimento nelle Condizioni Particolari e alla quale, in mancanza del Contraente, spettano gli obblighi a termini di polizza. Polizza: Il documento attestante l esistenza del contratto di assicurazione, dove sono riportate le Condizioni Contrattuali dell'assicurazione. Ne sono parte integrante le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari, che danno una definizione specifica del rischio e gli allegati o appendici emessi per integrare o modificare tale documento. Premio: Il prezzo dell assicurazione. Nella quietanza saranno inoltre indicati le sovrattasse e le tasse stabilite per legge. 1. Oggetto dell assicurazione Con il presente contratto di assicurazione Assistenza Viaggio, l'assicurato in itinere all'interno dell'ambito territoriale di operatività, avrà diritto alle varie prestazioni assistenziali previste dal sistema di tutela del viaggiatore. 2. Assicurati Il Contraente dell'interesse assicurato, o le persone fisiche indicate nelle Condizioni Particolari nel caso di una Polizza Collettiva. 3. Validità temporale Nel caso di Polizze Temporali la durata è specificata nelle Condizioni Particolari. In ogni modo, per poter trarre beneficio dalle garanzie prestate, l Assicurato non potrà permanere fuori dalla propria residenza abituale per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni consecutivi, sia per ragioni di viaggio sia di trasferta. 4. Estensione territoriale Le garanzie descritte nella presente Polizza sono operanti in caso di eventi verificatisi in Spagna, in Europa oppure in tutto il mondo, in adempimento di quanto previsto nelle Condizioni Particolari. 5. Pagamento premi Il Contraente dell assicurazione ha l obbligo di pagare il premio alla formalizzazione del contratto. I successivi premi dovranno essere resi effettivi in base alle scadenze di riferimento. Il premio dovrà essere versato nel luogo di residenza del Contraente dell assicurazione, fermo un differente domicilio specificato nelle Condizioni Particolari.

4 Qualora il premio non fosse pagato, nel caso della prima annualità le prestazioni non avranno effetto e l'assicuratore potrà risolvere o esigere il pagamento del premio convenuto. Il mancato pagamento delle successive annualità darà luogo, trascorso un mese dalla scadenza, alla sospensione delle garanzie previste dalla polizza. In ogni modo le prestazioni riprenderanno vigore alle ore 24 del giorno del pagamento del premio da parte dell'assicurato. 6. Informazioni riguardo al rischio Il Contraente dell assicurazione ha il dovere di dichiarare ad ARAG, preventivamente alla formalizzazione del contratto, tutte le circostanze di sua conoscenza che possano influire sulla valutazione del rischio, secondo il questionario sottopostogli. In mancanza di sottoposizione del questionario da parte di ARAG, o qualora avvenga la sottoposizione ma si tratti di circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio e che non siano ivi comprese, il Contraente è esonerato da tale dovere. L Assicuratore può recedere dal contratto nel termine di un mese, a decorrere dal momento in cui venga a conoscenza della riserva o dell'inesattezza della dichiarazione del Contraente. Durante il periodo di vigenza del contratto l Assicurato dovrà comunicare ad ARAG, non appena gli sia possibile, tutte le circostanze che concorrano alla modifica del rischio. Una volta al corrente dell aggravamento del rischio ARAG può, nel termine di un mese, proporre di modificare il contratto o procedere alla relativa recessione. Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha diritto, a decorrere dalla successiva annualità, alla riduzione proporzionale dell importo del premio. 7. Garanzie prestate Nel caso in cui si verifichi un sinistro assicurato dalla presente polizza ARAG, appena ricevuta notifica e come da procedimento di cui all'articolo 10, garantisce l'erogazione dei seguenti servizi: 7.1. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati. Qualora l'assicurato sia vittima di infortunio o di malattia, ARAG terrà a proprio carico: a) Le spese relative al trasferimento in ambulanza fino all'istituto di cura o centro ospedaliero più vicino. b) Il controllo effettuato dalla propria Equipe Medica che, in contatto con il medico curante l'assicurato ferito o malato sul posto, determina quali misure vadano adottate per conferire il miglior trattamento e quale sia il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente in caso di trasferimento fino ad un istituto di cura più adeguato o fino al suo domicilio. c) Le spese per il trasferimento del ferito o del malato, tramite il mezzo di trasporto più idoneo, fino all'istituto di cura prescritto o fino al suo domicilio abituale. Ad ogni occorrenza sarà l'equipe Medica di ARAG ad optare per il mezzo di trasporto più idoneo in base al livello di emergenza e alla gravità del caso. In Europa si potrà inoltre fare uso di un aereo sanitario specificatamente adibito alle circostanze. Qualora l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura non ubicato nelle vicinanze del suo domicilio, ARAG terrà a proprio carico al momento dovuto, le spese relative al susseguente trasferimento fino al medesimo Rimpatrio o trasporto dell'assicurato deceduto. In caso di decesso di un Assicurato, ARAG organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura e ne terrà a proprio carico le spese. Si intendono incluse in tali spese quelle di condizionamento della salma come da requisiti giuridici Rimpatrio o trasporto degli accompagnatori. Nel caso in cui, in applicazione alla precedente garanzia, uno degli Assicurati sia stato rimpatriato o trasferito per malattia o incidente, ARAG si farà carico del trasporto, affinché si possa accompagnare l'assicurato ferito o malato, di due accompagnatori fino al domicilio dell'assicurato o fino al luogo del ricovero. 8. Esclusioni Le garanzie sottoscritte non comprendono: a) Fatti volontariamente causati dall Assicurato o fatti ai quali concorra con dolo o colpa grave.

5 b) Disturbi o malattie croniche preesistenti e le relative conseguenze di cui l Assicurato soffriva già prima dell inizio del viaggio. c) Morte per suicidio, lesioni o malattie causate dal tentato suicidio o che l Assicurato si è procurato intenzionalmente o derivanti da atti criminali compiuti dall Assicurato. d) Malattie o stati patologici causati dall ingestione di alcol, sostanze psicotrope, allucinogene o qualsiasi tipo di droga o sostanza di caratteristiche simili. e) Trattamenti estetici e la fornitura o sostituzione di apparecchi acustici, lenti a contatto, occhiali da vista, plantari ortopedici e protesi in generale, nonché le spese causate da parti o gravidanze e qualsiasi tipo di infermità mentale. f) Lesioni o malattie derivanti dalla partecipazione dell Assicurato a scommesse, gare o prove sportive, dalla pratica dello sci e di qualsiasi altro tipo di sport invernale, salvo che non si sia sottoscritta un assicurazione per questo tipo di viaggio, o dei cosiddetti sport d avventura (escursioni, trekking e attività simili compresi), dal salvataggio di persone in mare, montagna o zone desertiche. g) I casi derivanti, in forma diretta o indiretta, da fatti generati da energia nucleare, radiazioni radioattive, catastrofi naturali, azioni belliche, disordini o atti terroristici. h) Qualsiasi tipo di spesa medica o farmaceutica inferiore a Euro Limiti ARAG terrà a proprio carico le spese citate, in base ai limiti stabiliti e fino alla concorrenza del massimale sottoscritto per ogni caso. Trattandosi di fatti derivanti dalla stessa causa e verificatisi simultaneamente, saranno considerati come parte di un unico sinistro. ARAG sarà obbligata a corrispondere l'importo relativo alla prestazione, fermo il caso in cui il sinistro sia stato causato dalla mala fede dell'assicurato. Nel caso di garanzie che presuppongano il pagamento di un importo liquido, ARAG è obbligata a soddisfare l indennizzo al termine degli accertamenti e perizie necessarie alla constatazione dell esistenza del sinistro. In qualsiasi caso, ARAG corrisponderà entro 40 giorni a decorrere dalla ricevuta della dichiarazione del sinistro, l'importo minimo della quantità a corrispondere, secondo le circostanze a lei note. Se entro tre mesi dal verificarsi del sinistro ARAG non avesse soddisfatto tale indennizzo per causa non giustificata o imputabile, l indennizzo aumenterà di un 20 per cento annuo. 10. Denuncia di un sinistro In caso di sinistro che dia luogo all esercitazione delle prestazioni garantite, è indispensabile che l'assicurato telefoni al numero messo a disposizione da ARAG per le situazioni di emergenza, indicando il nome dell'assicurato, il numero di polizza, il luogo in cui si trova, il recapito telefonico ed il tipo di assistenza di cui necessita. Questa comunicazione può essere fatta tramite chiamata a carico del destinatario. 11. Disposizioni aggiuntive L Assicuratore non assumerà obbligo alcuno relativo alle prestazioni non richieste o non esercitate previo il suo consenso, fermo casi di forza maggiore dovutamente giustificati. Qualora nell'erogazione dei servizi l'intervento diretto di ARAG non fosse possibile, questa sarà obbligata a rimborsare all'assicurato le spese dovutamente accreditate derivanti da tali servizi, in un termine massimo di 40 giorni a decorrere dall'erogazione dei medesimi. 12. Surrogazione Fino alla concorrenza degli importi sborsati ai termini della presente polizza, ARAG ha diritto di surrogazione in quanto a diritti e azioni che possano spettare all Assicurato o ai suoi eredi, nonché ad altri beneficiari, verso terze persone, fisiche o giuridiche, a conseguenza del sinistro causante l assistenza prestata. In particolare ARAG potrà esercitare questo diritto verso imprese di trasporto terrestri, fluviali, marittime o aeree, in quanto a restituzione, totale o parziale, del costo dei biglietti non utilizzati dagli Assicurati. 13. Prescrizione

6 Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono nel termine di due anni a decorrere dal momento in cui avrebbero potuto essere esercitate. 14. Indicazione Se il contenuto della presente polizza differisce dalla proposizione dell assicurazione o dalle clausole concordate, il Contraente dell'assicurazione potrà porgere reclamo alla Compagnia nel termine di un mese a decorrere dalla consegna della polizza, perché sani la divergenza esistente. Se il reclamo non viene presentato nel termine di tempo predetto, ci si atterrà a quanto disposto dalla polizza.

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