Programme "Prevention of and Fight against Crime" European Commission Directorate General Justice Freedom and Security

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1 Programme "Prevention of and Fight against Crime" European Commission Directorate General Justice Freedom and Security NATIONAL AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS AND CASE LAW ABOUT JUVENILE JUSTICE A) UNITED NATION JUST 1. Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre General Comment n. 10(2007) 25 Aprile 2007 I diritti dell infanzia e dell adolescenza in materia di giustizia minorile. 3. The Beijing Rules Regole minime per l amministrazione della giustizia minorile, adottato dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 40/33 del 29 Novembre The Riyadh Guidelines Linee guida per la prevenzione della Delinquenza Minorile, adottate dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite 45/112 il 14 Dicembre

2 5. The Havana Rules Regole per la protezione dei giovani privati della loro libertà, adottate dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 45/113 del 14 Dicembre The Tokyo Rules Regole Minime per le Misure non-detentive, adottate dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 45/110 del 14 Dicembre UN Risoluzione 1997/30 Amministrazione della giustizia minorile (Linee Guida Vienna) 8. CCPR General Comment n. 13: articolo 14 (Amministrazione della Giustizia) Uguaglianza davanti ai Tribunali e diritto ad un equo processo e ad un udienza pubblica davanti ad un Tribunale indipendente stabilito dalla legge, adottato alla 21esima Sessione del Comitato dei diritti umani, il 13 aprile General Comment n.9 (2006) 27 Febbraio 2007 I diritti dei minori con disabilità 10. Linee guida per i minori nel sistema di giustizia penale, raccomandate dal Consiglio economico e sociale, Risoluzione 1997/30 del 21 Luglio Principi base delle Nazioni Unite sull uso dei Programmi di Giustizia ristorativa nelle materie penali n. 2002/12 24 Luglio Linee Guida delle Nazioni Unite sulla Giustizia nelle questioni relative ai minori vittime e testimoni di reati, Adottate dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite Risoluzione 2005/20, 22 Luglio 2005 le quali pur non presentando un focus specificatamente sulla giustizia minorile si applicano anche ai procedimenti che coinvolgono minori accusati quando la vittima è minore di 18 anni. Si tratta di linee guida che utilmente approfondiscono le disposizioni della CRC e che vanno lette in maniera trasversale coinvolgendo un ampio margine di questioni di giustizia minorile che dovrebbero essere lette unitamente alla CRC. 13. I diritti umani nell amministrazione della giustizia, in particolare dei minori e giovani in detenzione. Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 1996 (E/CN.4/RES/1996/32), 1998 (E/CN.4/RES/1998/39) e 2000 (E/CN.4/RES/2000/39). 14. Standard minimi, Regolamento per il Trattamento dei Detenuti (1955) che stabilisce i principi di separazione dei giovani dagli adulti nei luoghi di detenzione B) COUNCIL OF EUROPE 1. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, articoli 5, 6 ed Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo 25 gennaio 1996 e ratificata con legge del 20 marzo 2003, n. 77 2

3 3. Risoluzione CM (66) 25 sul trattamento a breve termine dei giovani autori di reato minori di 21 anni adottata il 30 Aprile 1966 dai Rappresentanti dei Ministri. 4. Risoluzione CM (78)62 sulla delinquenza minorile ed i cambiamenti sociali adottata dal Comitato dei Ministri il 29 Novembre 1978 al suo 296 incontro dei Rappresentanti dei Ministri. 5. Raccomandazione CM No. R(87) 20 sulla reazione sociale alla delinquenza minorile adottata dal Comitato dei Ministri il 17 Settembre 1987 al suo 410 incontro dei Rappresentanti dei Ministri. 6. Raccomandazione No R(88) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla Reazione sociale alla delinquenza minorile tra i minori provenienti dalle famiglie migranti, adottata dal Comitato dei Ministri il 18 Aprile 1988 al suo 416 incontro dei Rappresentanti dei Ministri. 7. Raccomandazione No. R. (95)6 sull applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento ed il rafforzamento delle decisioni riguardanti la detenzione dei minori e sulla detenzione ripartiva dei minori adottata dal Comitato dei Ministri il 7 Febbraio 1995 al suo 528 incontro dei Rappresentanti dei Ministri 8. Raccomandazione No. R. (99)7 sull applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento ed il rafforzamento delle decisioni riguardanti la detenzione dei minori e sulla detenzione ripartiva dei minori adottata dal Comitato dei Ministri il 23 Febbraio 1999 al suo 660 incontro dei Rappresentanti dei Ministri 9. Raccomandazione No R(2000) 20 sul ruolo dell immediato intervento psicosociale sulla prevenzione della criminalità adottato dal Comitato dei Ministri il 6 Ottobre 2000 al suo 724 incontro dei Rappresentanti dei Ministri 10. Raccomandazione No R(2003) 20 riguardante le nuove strade per trattare la delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile adottate dal Comitato dei Ministri il 24 Settembre 2003 al suo 853 incontro dei Rappresentanti dei Ministri 11. Raccomandazione No R(2003)5 sulle misure di detenzione dei richiedenti asilo adottato dal Comitato dei Ministri il 26 marzo 2002 al suo 837 incontro dei Rappresentanti dei Ministri 12. Raccomandazione No R(2004)10 riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità della persona con disordini mentali; 13. Raccomandazione No R(2005)5 sui diritti dei minori che vivono in istituti residenziali; 14. Raccomandazione No R(2006) 20 sulle regole penitenziarie europee - adottata dal Comitato dei Ministri l 11 Gennaio 2006 al 952 incontro dei Rappresentanti dei Ministri 15. Raccomandazione No R (2006)13 sull uso del rinvio in detenzione, le condizioni in cui esso ha luogo e le previsioni di salvaguardia contro gli abusi adottata dal Comitato dei Ministri il 27 Settembre 2006 al 974 incontro dei Rappresentanti dei Ministri 3

4 16. Follow-up della risoluzione No. 2 sulla child friendly justice ( giustizia a misura di bambino ) adottato alla 28ma Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d Europa (Lanzarote, Ottobre 2007); 17. Linee Guida del Consiglio d Europa in materia di child-friendly justice, che dovranno assistere in una misura concreta i governi nel modulare il loro sistema legale in maniera tale che sia più adatta ai bisogni dei minori, e quindi nel migliorare il loro accesso alla giustizia, adottate il 18 novembre Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa sulla child friendly justice, adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010; 19. Linee Guida per una migliore implementazione dell esistenza della Raccomandazione concernente la mediazione nelle questioni penali documento CEPEJ (2007) 20. Raccomandazione CM/Rec(2008) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul consolidamento dell integrazione dei minori migranti o di provenienza (background) straniera (Adottata dal Comitato dei Ministri il 20 Febbraio 2008 al 1018 incontro del Rappresentanti dei Ministri); 21. Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Regolamento europeo per i minori autori di reato soggetti a sanzioni o misure, 5 Novembre adottata dal Comitato dei Ministri il 5 Novembre al 1040 incontro dei Rappresentanti dei Ministri. 22. Commentario al Regolamento europeo per i giovani autori di reato soggetti a sanzioni o misure documento CM (2008) 128 addendum 1 C) EUROPEAN UNION 1. Parere del Comitato economico e sociale europeo. La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell Unione europea GUC 110 del 9 maggio Council frame work decision 2001/220 sullo stato delle vittime nei procedimenti penali Council frame work decision 2001/220/JHA del 15 Marzo Linee Guida per la Promozione e Protezione dei Diritti dei bambini, UE Comiato economico sociale ed europeo, osservazioni generali n. 12 (2009), il diritto del minore di essere ascoltato 20 luglio Comiato economico sociale ed europeo, «Spazi urbani e violenza dei giovani», Brussels 22 luglio

5 REPORT STUDIES AND RESEARCH - Save the children UK Juvenile Justice, Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the law, Unicef Manual for the Measurement of juvenile justice indicators Rapporto a cura dell esperto indipendente delle Nazioni Unite incaricato di realizzare uno studio sulla violenza sui bambini, I Diritti dei minori Assemblea Generale delle Nazioni Unite, A/6199, 29 Agosto MEMORANDUM di Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani del Consiglio d Europa a seguito delle visite in Montenegro, Serbia, Bosnia, Italia: Diritti dei minori con un focus sulla giustizia minorile; - Compilation of texts related to child-friendly justice Direzione Generale dei Diritti Umani e degli Affari Legali, maggio Carta Africana sui diritti ed il benessere dei bambini INTERNATIONAL CASE LAW A) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - P.S. c. Germania, in cui la Corte ha riconosciuto l esigenza di proteggere la personalità in fase di sviluppo dei minori, impedendo che l esame testimoniale si trasformi in una dolorosa rievocazione di ricordi traumatizzanti soprattutto quando si tratti di procedure per abusi sessuali. - S.N. c. Svezia, , ricorso n /96, relativo ad un caso di violenza su minore nel quale, tuttavia, sono state espresse maggiori garanzie per la difesa ed il principio di stretta necessità. - A.M. c. Italia, , 25 in cui la Corte ha affermato l esistenza di una violazione dell art. 6, commi 1 e 3 lettera d) in un caso in cui pronunciando la condanna del ricorrente (per abuso sessuale del minore), le corti nazionali si sono basate esclusivamente dalle dichiarazioni rese da un teste negli Stati Uniti prima del processo, senza che il ricorrente fosse mai stato sottoposto a confronto con i suoi accusatori. - Bouchelkia c. Francia, 29 gennaio 1997, 49, in merito alla legittimità dei provvedimenti cautelari adottati nei confronti dei soggetti minorenni. - Hussayn c. UK, 21 febbraio 1996 e Singh c. UK, , in materia di irrogazione di sanzioni definitive, nelle quali è stata sancita l incompatibilità dell irrogazione al minore di pene perpetue, considerate contrastanti con l esigenza di tenere conto del processo di evoluzione della personalità del minore. 5

6 - D.G. c. Irlanda, , in relazione all applicazione di misure di prevenzione rispondenti ad esigenza di difesa sociale, emanate a prescindere dalla pronuncia di una sentenza di condanna. - Boumar c. Belgio, , sulla definizione del concetto di detenzione a fini rieducativi; caso in cui in applicazione di una legge del 1865 i tribunali belgi per i minori avevano assoggettato il ricorrente a detenzione in più riprese e per ben nove volte (tra casa custodia e abitazione familiare) contrastante con l idea di una educazione sorvegliata. In particolare la Corte ha affermato che l assegnazione di un giovane ad una casa di custodia, in un regime di virtuale isolamento e senza l assistenza di personale qualificato, non potrebbe essere qualificata come tendente ad un qualche scopo educativo e non asseconda dunque l intendimento dell art. 5 di proteggere le persone contro l arbitrio 52 (sullo stesso punto Nielsen c. Danimarca, ). - V. c. UK, , secondo cui la condizione processuale del minorenne deve essere ricostruita nelle disposizioni della normativa internazionale Regole di Beijing ; sulla disciplina processuale che garantisca il rispetto della vita privata del minorenne e ne agevoli la reintegrazione nella società. Nel caso di specie la Corte interviene in più punti sottolineando l importanza dell adozione di regole processuali volte a proteggere la posizione del soggetto minorenne (udienza pubblica, riservatezza, sfera privata, partecipazione al giudizio ecc ); 86 la Corte ha specificato che è essenziale trattare un bambino accusato di reato con modalità che tengano pienamente in considerazione la sua età, la sua maturità, e le sue capacità sul piano intellettuale ed emotivo, adottando misure atte a favorire la sua comprensione e partecipazione al procedimento. - Noriter c. Paesi Bassi (vedere anche opinione concordante del giudice Morenilla) 1993 in cui viene affermato per la prima volta e poi sviluppato in V c. UK il principio secondo cui i minorenni possono pretendere la protezione dei loro diritti proprio come gli adulti ma il carattere non compiuto della loro personalità e, di conseguenza, la loro minore responsabilità sociale devono essere tenuti in considerazione ai fini dell art. 6 della CEDU -B. c. UK, E P. c. UK in cui la Corte afferma che la procedura relativa ad un minorenne è un esempio tipico di una situazione che giustifica l assenza di pubblicità del dibattito in vista di proteggere la vita privata del minore e delle parti e di evitare di attentare agli interessi della giustizia. -S.C. c UK, ,

7 - Koniaraska c. UK, , dove la Corte rileva che la custodia preventiva è compatibile con la Convenzione europea solo quando ha come fine quello di sorvegliare l educazione del minore, come previsto dall art. 5 (1)(d). Quanto al suo significato la Corte ha precisato che non va inteso come rigidamente coincidente con le nozioni di insegnamento scolastico. - D.G. c Irlanda, 16 maggio Lemasson e Achat c. Francia, , n /99 e Magnusson c. Svezia, , n /00, entrambe decisione di irricevibilità malgrado la mancata presentazione a dibattimento dei minori, e sostanzialmente confermative dell approccio adottato in S.N. Peraltro, se nella seconda decisione assunse decisiva importanza il fatto che la ricorrente non avesse fatto uso di certe facoltà riconosciute dal diritto svedese, e che i bambini fossero stati sottoposti ad accurati esami medico-legali, nella prima la principale differenza rispetto al caso P.S. c. Germania parrebbe essere che la perizia psichiatrica sul minore fu fatta nell immediatezza dei fatti, circa sei mesi dopo i pretesi episodi di abuso. La situazione è anche analoga al caso Visser, in cui il difensore del ricorrente poté chiedere che venissero poste domande al testimone anonimo, dovendo però restare in una stanza separata. Tuttavia, in Visser ma non in S.N. fu trovata una violazione, cosa che dimostra, a nostro parere, la maggiore indulgenza della Corte verso misure volte a proteggere lo sviluppo dei minori, specie se in processi per abuso sessuale. B) EUROPEAN COURT OF JUSTICE Case C- 105/2003, criminal proceedings against Maria Pupino, Opinione dell Avvocato Generale Kokott (esame di un testimone minorenne). C) INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE - Caso Avena and others Mexican nationals (Mexico v. United States of America) - Memorial of Mexico, Netherlands v. Sweden, sentenza , caso relative all applicazione della convenzione del 1902 in material di tutela dei minori: 1. Separated opinion of Sir Percy Spender, (Netherlands v. Sweden) 2. Separated opinion of Sir Winiarski, (Netherlands v. Sweden) 3. Separated opinion of Sir Cordova, (Netherlands v. Sweden) 7

8 C) INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS - Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC- 17/02 del Serie A No La Corte interamericana de derechos humanos, un cuarto de siglo , pag Case of the juvenile reeducation institute v. Paraguay, sentenza, , series C n Ninos de la calle y barrios altos v. Guatemala, serie C n Bulacio v. Argentina, Molina Theissen v. Guatemala, Gomez Pauiyauri v. Perù,