Il Ministro delle Attività Produttive

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1 Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas attività di vendita e di distribuzione sono tenute alla separazione societaria delle stesse attività di vendita e di distribuzione; VISTO l articolo 17, comma 1 dello stesso Decreto legislativo, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, ora Ministero delle attività produttive; VISTO l articolo 17, comma 5 del citato Decreto legislativo, che stabilisce che, per motivi di continuità del sevizio, o su segnalazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, ora Ministero delle attività produttive, le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l attività di vendita ai clienti finali nell area di loro operatività; VISTI i decreti del Ministero delle attività produttive in data 27 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, con i quali è stata concessa alle società di distribuzione di gas e agli enti locali, che non avevano completato gli adempimenti necessari alla separazione delle attività di vendita da quelle di distribuzione, l autorizzazione in via eccezionale a svolgere transitoriamente dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 l'attività di vendita in forma non esclusiva ai clienti finali nell'area di propria operatività, ai sensi dell art.17, comma 5, del Decreto legislativo n.164 del 2000, a tutela dei clienti finali da esse serviti; VISTI i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio, 1 agosto, 5 settembre, 2 ottobre e 14 novembre 2003, con i quali è stata ulteriormente concessa, in via eccezionale, al fine di garantire la continuità della fornitura ai clienti finali interessati, alle società di distribuzione di gas naturale e agli enti locali, riportati negli elenchi allegati agli stessi decreti, l autorizzazione ad effettuare transitoriamente, dal 1 luglio 2003 e complessivamente non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Decreto legislativo n.164 del 2000, l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali, in forma non esclusiva e limitatamente all'area di loro 1

2 operatività, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.17, comma 5, dello stesso decreto legislativo, e in particolare secondo la deliberazione n.207 del 12 dicembre 2002; VISTO che alcune società di distribuzione di gas e alcuni Enti locali a cui è stata concessa l autorizzazione transitoria fino al 31 dicembre 2003, non hanno tuttora perfezionato gli adempimenti necessari per separazione societaria fra le attività di vendita e quelle di distribuzione, o per la trasformazione della gestione diretta dell'attività di vendita ai sensi degli articoli 15, 17 e 21 del citato decreto legislativo; CONSIDERATO che i soggetti anzidetti hanno avuto a disposizione, a partire dall entrata in vigore dello stesso Decreto, fino al termine delle proroghe concesse, un periodo pari complessivamente a tre anni e sei mesi, per soddisfare agli adempimenti stabiliti all articolo 21, comma 4, del Decreto legislativo n.164 del 2000; RITENUTO necessario, in questa particolare fase di transizione, garantire la continuità della fornitura a tutela dei clienti finali, che comunque possono esercitare tutti i diritti derivanti dalla loro idoneità secondo quanto stabilito dall'art.22 del decreto legislativo n.164 del 2000; RITENUTO urgente intervenire nella materia al fine di evitare la concessione di ulteriori periodi di proroga, in considerazione del fatto che le disposizioni in materia di separazione almeno contabile e amministrativa, già contenute nella Direttiva 98/30/CE non possono essere più a lungo disattese, e considerato che tale regime transitorio contrasta con le disposizioni della direttiva 2003/55/CE, che dovrà essere recepita entro il 1 luglio 2004; RITENUTO che, anche ai fini di evitare il consolidarsi di situazioni di disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno, entro i termini di legge, adempiuto alle disposizioni in merito alla separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione, o alla trasformazione della gestione diretta dell'attività di vendita, ai sensi degli articoli 15, 17 e 21 del citato Decreto Legislativo, sia necessario porre un limite temporale all estensione delle autorizzazioni transitorie; RITENUTO pertanto necessario individuare, almeno in forma transitoria, uno o più soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, cui affidare il compito di fornitore di ultima istanza nei confronti dei clienti finali, con consumi non superiori a metri cubi di gas all anno, i quali, per motivi indipendenti dalla loro volontà, si vengano a trovare temporaneamente sprovvisti di un fornitore autorizzato alla vendita di gas naturale da questo Ministero ai sensi dell articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n.164 del 2000; VISTO l articolo 3, comma 2 della Direttiva 2003/55/CE, che stabilisce che gli Stati Membri possono, nell interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas, obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, fra l altro, la sicurezza 2

3 dell approvvigionamento e che tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e devono garantire alle società dell Unione Europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali; VISTO l articolo 3, comma 3, della Direttiva 2003/55/CE, che stabilisce che gli Stati Membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l interruzione delle forniture, e in particolare possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas; RITENUTO opportuno provvedere ad individuare, mediante procedure ad evidenza pubblica, le imprese di vendita del gas naturale, che si impegnino ad effettuare dette forniture in determinate zone geografiche, transitoriamente individuate coincidenti con le 17 aree di prelievo connesse ai punti di uscita della Rete nazionale dei gasdotti, di cui al punto del Codice di Rete della soc. SNAMReteGas S.p.A., approvato dall Autorità per l energia elettrica e il gas con Deliberazione n. 75/03 del ; VISTO che l articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo n.164 del 2000 stabilisce che il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, ora Ministero delle attività produttive, provvede alla sicurezza e all economicità del sistema del gas, anche mediante specifici indirizzi, con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti; VISTO l articolo 17 della Deliberazione 21 dicembre 2001 dell Autorità per l energia elettrica e il gas, che stabilisce che sono considerati soggetti di minori dimensioni quelle imprese che hanno venduto, nell anno solare preso in considerazione, meno di 15 milioni di metri cubi di gas naturale a clienti finali: DECRETA Art.1 (Campo d'applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce in via transitoria le modalità in base alle quali è svolta una procedura a evidenza pubblica per l individuazione, per ogni singola Area di prelievo connessa alla Rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto fornitore di ultima istanza di gas naturale, al fine di assicurare la continuità di approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi non superiori a metri cubi di gas all anno che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, risultino sprovvisti di un soggetto venditore del gas autorizzato dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n.164 del

4 2. Il presente decreto stabilisce altresì gli obblighi del fornitore di ultima istanza di cui al comma 1 e le modalità per l effettuazione di tale fornitura. Art.2 (Modalità per l individuazione del fornitore di ultima istanza ) 1. Le imprese del gas interessate devono inviare relativa istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante al Ministero delle attività produttive Direzione generale energia e risorse minerarie entro il 15 marzo 2004, fornendo i seguenti elementi: a) impegno a fornire tutti i clienti finali, aventi consumi non superiori a metri cubi di gas all anno, per ciascuna delle aree di prelievo per le quali presenta domanda; b) dati relativi al numero di clienti finali, con consumi non superiori a metri cubi di gas all anno, serviti nell anno 2003 e ai volumi di gas venduto agli stessi nel corso dello stesso anno, a livello nazionale e per ogni Area di prelievo per la quale viene avanzata domanda; c) dichiarazione in merito alla effettiva disponibilità del gas naturale necessario per effettuare le forniture e della relativa capacità di modulazione. 2. Possono presentare domanda solo le imprese del gas che risultano autorizzate a vendere gas naturale nel territorio italiano, ai sensi dell articolo 17, comma 1 del Decreto legislativo, n.164 del In sede di selezione tra domande concorrenti saranno considerati prioritariamente, tra le imprese che forniscono adeguate garanzie tecniche e finanziarie per l effettuazione del servizio, i soggetti che: a) forniscono già il gas naturale a clienti finali in quella determinata Area di prelievo; b) hanno fornito nel 2003 a livello nazionale un volume di gas naturale non inferiore a 15 milioni di metri cubi; c) non risultano come l impresa che vende i maggiori volumi di gas in quella determinata Area di prelievo; d) non sono stati individuati come fornitore di ultima istanza in altre aree di prelievo; e) si impegnino ad applicare un prezzo di fornitura del gas naturale ridotto rispetto a quanto stabilito all articolo 3, comma L esame delle istanze pervenute nei termini sarà effettuato entro il 30 aprile 2004 da una Commissione nominata da questo Ministero, cui saranno invitati a far parte anche rappresentanti dell Autorità per l energia elettrica e il gas. 4

5 5. L elenco dei soggetti individuati e le graduatorie per ogni Area di prelievo saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e sul sito Internet del Ministero delle attività produttive. 6. In caso di rinuncia del soggetto individuato come fornitore di ultima istanza in una Area di prelievo, sarà individuata come fornitore di ultima istanza l impresa di vendita successiva nella graduatoria. 7. In caso per una determinata Area di prelievo non sia presentata alcuna istanza o nessuna impresa risulti idonea, il Ministero delle attività produttive individuerà come fornitore di ultima istanza il soggetto che nel corso del 2003 ha fornito il maggior volume di gas ai clienti finali con consumi non superiori a metri cubi di gas nella stessa Area di prelievo. Art.3 (Obblighi del fornitore di ultima istanza) 1. Il fornitore di ultima istanza è tenuto a svolgere il servizio di vendita di gas naturale a tutti i clienti finali, con consumi non superiori a metri cubi di gas all anno, di quella determinata Area di prelievo, che risultino transitoriamente privi di un fornitore, per ragioni indipendenti dalla loro volontà. 2. Per la vendita del gas ai clienti finali da parte del fornitore di ultima istanza si applicano le condizioni e le modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.17, comma 5, dello stesso decreto legislativo, e in particolare secondo le deliberazioni n.207 del 12 dicembre 2002 e n.138 del 4 dicembre Articolo 4 (Modalità di subentro da parte del fornitore di ultima istanza, in prima applicazione) 1. In prima applicazione del presente decreto, tutti i clienti finali serviti fino al 30 giugno 2004 da soggetti che, fino a tale data, ai sensi dell articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo n.164 del 2000, hanno usufruito di autorizzazione transitoria alla vendita di gas naturale, ai quali non sia concessa ulteriore proroga dal Ministero delle attività produttive, dal 1 luglio 2004 saranno approvvigionati dal fornitore di ultima istanza della corrispondente area di prelievo. 2. I soggetti che hanno approvvigionato i clienti finali di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2004 sono tenuti ad effettuare un ultima lettura dei contatori del gas dei rispettivi clienti finali al 30 giugno 2004 e a trasmetterne i risultati, unitamente all elenco degli stessi clienti finali, al fornitore di ultima istanza nominato da questo Ministero per quella Area di prelievo. 5

6 3. Gli stessi soggetti sono tenuti ad indicare, nell ultima fattura emessa nei confronti dei rispettivi clienti finali, il nominativo del nuovo soggetto fornitore, che effettuerà la fornitura del gas naturale e la relativa fatturazione a partire 1 luglio 2004, specificando altresì che gli stessi clienti sono liberi di scegliere un diverso fornitore del gas purché provvisto dell autorizzazione del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n.164 del Art.5 (Modalità di subentro da parte del fornitore di ultima istanza a regime) 1. Qualora a clienti finali, con consumi non superiori a metri cubi di gas all anno, in qualunque momento, per cause indipendenti dalla loro volontà, venga improvvisamente a mancare la fornitura di gas da parte dell impresa con la quale avevano stipulato il contratto di fornitura, la fornitura stessa sarà assicurata dal fornitore di ultima istanza relativo all Area di prelievo in cui gli stessi clienti finali sono ubicati. 2. I soggetti che hanno approvvigionato i clienti di cui al comma 1 fino alla data di cessazione del servizio, sono tenuti ad effettuare un ultima lettura dei contatori del gas dei rispettivi clienti e a trasmetterne i risultati, unitamente ai dati identificativi degli stessi clienti finali, al fornitore di ultima istanza individuato da questo Ministero per quella Area di prelievo. 3. Gli stessi soggetti sono tenuti ad indicare, nell ultima fattura emessa nei confronti dei rispettivi clienti finali, il nominativo del fornitore di ultima istanza relativo a quella determinata Area di prelievo, che effettuerà la fornitura del gas naturale e la relativa fatturazione, specificando altresì che gli stessi clienti sono liberi di scegliere un diverso fornitore del gas purché provvisto dell autorizzazione del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n.164 del Art.6 (Subentro nei contratti di trasporto, distribuzione e stoccaggio) 1. Nei casi di cui agli articoli 4 e 5, il fornitore di ultima istanza subentra di diritto nei contratti sottoscritti dal precedente fornitore con imprese di trasporto, distribuzione e stoccaggio, per le quote relative ai clienti finali ad esso trasferiti, avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione per gli stessi clienti, del trasferimento della corrispondente capacità di modulazione attribuita al precedente fornitore, ai sensi dell articolo 10 della Deliberazione n.26 del dell Autorità per l energia elettrica e il gas. 2. In ogni caso, in relazione al subentro, non si applicano i corrispettivi di cui all articolo 17 della deliberazione n.137 del 2002 dell Autorità per l energia elettrica e il gas, nonché i corrispettivi 6

7 di scostamento presso i punti di entrata dagli stoccaggi nella Rete nazionale dei gasdotti relativamente alle capacità di trasporto, distribuzione e stoccaggio. Art.7 (Disposizioni finali) 1. E fatta salva la facoltà, per i clienti finali approvvigionati di gas naturale del fornitore di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di 30 giorni, un contratto di fornitura con un altro soggetto venditore autorizzato dal Ministero delle attività produttive, ai sensi l articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. Il nuovo fornitore è tenuto a notificare al fornitore di ultima istanza, entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, con il cliente finale, la data di subentro nella fornitura. Il fornitore di ultima istanza è tenuto ad effettuare un ultima lettura dei contatori del gas dei clienti finali alla data sopra citata e a trasmetterne i risultati al nuovo fornitore. 2. E fatta salva la facoltà, per questo Ministero, di provvedere, per situazioni particolari di comprovata impossibilità a procedere agli adempimenti previsti dall articolo 21 del Decreto Legislativo n.164 del 2000, ai sensi dell articolo 17, comma 5, dello stesso decreto. Il presente decreto sarà pubblicato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, dando avviso della pubblicazione nel sito INTERNET del Ministero delle attività produttive. Roma, 12 febbraio 2004 IL MINISTRO F.to Marzano 7

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