COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 751/ Italia Proroga al periodo di tre anni stabilito per la consegna di una nave da crociera

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C (2003)789fin Oggetto: Aiuto di Stato N 751/ Italia Proroga al periodo di tre anni stabilito per la consegna di una nave da crociera Signor Ministro, I. Procedimento 1. Con lettera del 25 novembre 2002 (registrata il 29 novembre 2002) l Italia ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio 1540/98 1 (in prosieguo Il regolamento sulla costruzione navale ) di concedere al Cantiere T. Mariotti SpA una proroga al termine di tre anni stabilito per la consegna per una nave da crociera secondo il succitato articolo del regolamento. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni all Italia con lettera del 18 dicembre 2002, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 15 gennaio 2003 (registrata il 17 gennaio 2002). II. Descrizione dettagliata dell aiuto 2. L'Italia ha chiesto alla Commissione di concedere una proroga del termine ultimo di consegna del 31 dicembre 2003 come prevista nel regolamento sulla costruzione navale come condizione per poter ricevere un aiuto al funzionamento connesso al contratto per le navi. La proroga è stata richiesta a favore del Cantiere navale T. Mariotti in relazione alla consegna della nave da crociera MAR 003. La nave era stata commissionata da Silvermar Srl che l avrebbe ceduta in gestione al cruise operator statunitense Radisson Seven Seas Cruises. 3. T. Mariotti è un cantiere navale situato a Genova. Il cantiere è specializzato nella costruzione di navi da crociera di lusso nonché nella trasformazione di navi mercantili in navi da crociera. Il cantiere rientra nella categoria delle piccole e medie imprese ed ha un organico di circa 150 persone. 1 Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, GU L 202, , pag. 1.

2 4. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, il contratto relativo a MAR 003 è stato firmato il 28 dicembre 2000 e la consegna era originariamente prevista per il 29 dicembre Inizialmente le autorità italiane avevano accettato di concedere al cantiere T. Mariotti un aiuto al funzionamento pari al 9% del valore contrattuale della nave. Il cantiere ha successivamente rinunciato al diritto di fruire dell aiuto al funzionamento per la costruzione della nave e lo ha ceduto all armatore Silvermar. Di conseguenza a Silvermar era stato promesso un aiuto al funzionamento connesso al contratto, pari al 9% del valore contrattuale, per l acquisto della nave da crociera. 5. L Italia afferma che nell autunno 2001, prima che fosse iniziata la costruzione della nave, Silvermar ha chiesto la sospensione del contratto di costruzione. La richiesta era motivata dal grave impatto sull industria delle crociere degli attacchi terroristici dell 11 settembre Silvermar ha revocato la richiesta di sospensione del contratto soltanto nel maggio Di conseguenza il cantiere ha dovuto chiedere una proroga del termine di consegna al di là del dicembre Le autorità italiane hanno chiesto una proroga di 26 mesi a decorrere dalla data di concessione della proroga da parte della Commissione. 6. A giustificazione dell istanza di proroga, le autorità italiane invocano gli avvenimenti dell 11 settembre 2001 e i relativi effetti negativi sul mercato delle crociere. Esse sostengono che l armatore è il cliente più importante di T. Mariotti, cantiere che si trova in un rapporto di dipendenza sul piano commerciale rispetto all armatore. Le autorità italiane ritengono che si tratti di circostanze straordinarie ed imprevedibili di cui l impresa non può essere tenuta responsabile e rinviano alla decisione del 5 giugno 2002 con la quale la Commissione autorizza una proroga del termine di consegna in circostanze analoghe a favore di Meyer Werft, Papenburg (Germania) Quanto alla durata della proroga richiesta, le autorità italiane sottolineano che dato il livello del prezzo convenuto, la concessione dell aiuto è una condizione sine qua non per la redditività economico-finanziaria del contratto. Di conseguenza esse sostengono che il cantiere T. Mariotti non può avviare la costruzione della nave senza avere la certezza che otterrà l aiuto al funzionamento e quindi chiede una proroga di 26 mesi a decorrere dalla decisione della Commissione. L Italia spiega inoltre che questi 26 mesi corrispondono esattamente all arco di tempo necessario per la costruzione della nave come originariamente programmato nel contratto del dicembre III. Valutazione dell aiuto 2 N 843/2001 (GU C 238, ), Meyer Werft Papenburg - Proroga del termine di tre anni per la consegna di una nave da crociera (Germania). 2

3 8. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il criterio dell incidenza sugli scambi tra gli Stati membri è soddisfatto qualora l impresa beneficiaria svolga un attività economica che comporta scambi intracomunitari. 9. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che il 29 giugno 1998 il Consiglio, su questa base, ha adottato il regolamento costruzione navale La Commissione osserva che la proroga del termine di consegna è decisiva per stabilire se il contratto in questione possa fruire di un aiuto al funzionamento connesso al contratto come previsto all articolo 3 del regolamento costruzione navale. L aiuto al finanziamento in questione riguarda il finanziamento mediante risorse di Stato di una parte dei costi che il cantiere in questione di norma dovrebbe sostenere per la costruzione di una nave. Inoltre la costruzione navale è un attività economica caratterizzata da scambi tra Stati membri. L aiuto in questione ricade pertanto nell ambito di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 11. La Commissione osserva che secondo il regolamento sulla costruzione navale, per costruzione navale si intende la costruzione di navi mercantili d alto mare a propulsione autonoma. La Commissione constata inoltre che il cantiere navale T. Mariotti costruisce questo tipo di navi e che di conseguenza si configura come un impresa cui si applica il regolamento suddetto. 12. Ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla costruzione navale, fino al 31 dicembre 2000 era autorizzato un massimale del 9% per gli aiuti al funzionamento connessi a contratti di costruzione di navi. Il massimale di aiuto applicabile al contratto è quello in vigore alla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia ciò non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto. In tal caso il massimale applicabile al contratto è quello in vigore tre anni prima della consegna della nave. Di conseguenza il termine ultimo di consegna per una nave tuttora ammessa a beneficiare di aiuti al funzionamento è il 31 dicembre Cfr. nota a pie di pagina 1. 3

4 13. Ai sensi dell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla costruzione navale la Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all impresa. Da notare che l Italia basa l istanza di proroga del termine di consegna su circostanze eccezionali ed imprevedibili e quindi sulla seconda categoria dei succitati criteri. 14. Nella fattispecie la proroga è motivata dal fatto che l armatore ha chiesto un rinvio della data di consegna in considerazione degli effetti negativi degli avvenimenti dell 11 settembre 2001 sul mercato delle crociere. L Italia sostiene che gli avvenimenti eccezionali dell 11 settembre 2001 hanno avuto un effetto diretto sul programma di lavoro del cantiere secondo quanto previsto dal regolamento sulla costruzione navale. 15. Ai sensi del succitato regolamento le circostanze che giustificano la proroga del termine di consegna devono essere eccezionali, imprevedibili ed esterne all impresa. La Commissione riconosce che gli attacchi terroristici dell 11 settembre 2001 rappresentano indubbiamente circostanze eccezionali ed imprevedibili. 16. Quanto allo stabilire se le circostanze fossero esterne all impresa, si osserva che gli attentati terroristici erano chiaramente esterni all impresa e non potevano in alcun modo essere stati influenzati da quest ultima. Da notare inoltre che possono essere confermati come esterni all impresa anche gli effetti degli avvenimenti suddetti sul mercato delle crociere, nel quale opera l armatore che ha richiesto il cambiamento del termine di consegna. 17. Come riconosciuto nelle decisioni relative a Meyer Werft Papenburg (Germania) 4 e Kvaerner Masa Yard (Finlandia) 5, la Commissione osserva che si può dimostrare che gli avvenimenti dell 11 settembre 2001 hanno indubbiamente avuto un effetto considerevole sul mercato delle crociere. Infatti, immediatamente dopo gli avvenimenti dell 11 settembre 2001, tutte le principali compagnie di crociere hanno registrato un notevole calo delle prenotazioni e un livello elevato di cancellazioni. Benché questi effetti si siano attenuati, le società in questione tuttora risentono direttamente sotto il profilo economico degli effetti dell 11 settembre 2001 vista, tra l altro, la necessità di offrire sconti più elevati per attrarre clienti. 18. Si può quindi affermare che gli sviluppi di cui sopra sono stati esterni al cantiere navale, ma che lo hanno costretto a ritardare la data di consegna della nave. 4 Cfr. nota a pie di pagina 2. 5 N 468/2002 (GU C 15, ), Meyer Werft Papenburg - Proroga del periodo di tre anni per la consegna di una nave (Finlandia). 4

5 19. Pertanto, dal punto di vista del cantiere, questi avvenimenti hanno causato un ritardo della consegna della nave avendo alterato il programma di lavoro del cantiere in maniera considerevole e inattesa, secondo quanto enunciato nel regolamento sulla costruzione navale. Poiché la perturbazione e il ritardo sono stati causati dagli attacchi terroristici dell 11 settembre 2001, sono considerati come una giustificazione valida ai sensi del regolamento sulla costruzione navale. 20. Quanto alla durata della proroga richiesta, si tratta in primo luogo di stabilire se la sospensione del contratto successiva agli avvenimenti dell 11 settembre 2001 giustifichi una proroga di 26 mesi del termine di consegna. La Commissione rileva innanzi tutto che il periodo di tempo inizialmente previsto nel contratto del dicembre 2000, ossia 26 mesi dal novembre 2001, avrebbe permesso la consegna della nave da crociera alla data prestabilita, ossia al 31 dicembre 2003 al più tardi. Da notare inoltre che sono stati necessari 26 mesi al cantiere navale T. Mariotti per costruire la nave da crociera MAR 001, nave gemella di MAR 003. La Commissione rileva inoltre che la costruzione di MAR 003 non è mai stata avviata in quanto l armatore ha chiesto la sospensione del contratto prima della data in cui la costruzione doveva cominciare. Come spiegato anche dalle autorità italiane, la costruzione della nave difficilmente può essere accelerata in considerazione della dimensione e delle capacità limitate del cantiere nonché del suo elevato grado di dipendenza dai subfornitori. 21. Infine la Commissione prende atto dell argomento addotto dall Italia secondo cui, a causa del livello del prezzo pattuito per MAR 003, il cantiere T. Mariotti non potrebbe assumere il rischio di avviare i lavori di costruzione prima dell adozione, da parte della Commissione, della decisione di concedere la proroga del termine di consegna. 22. La Commissione conclude pertanto che la durata della proroga richiesta è commisurata al periodo di tempo di norma necessario per costruire una nave da crociera del tipo MAR 003 e alle caratteristiche del cantiere. 23. Di conseguenza, considerato che è stato necessario rinviare la consegna della nave a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili esterne all impresa, la proroga del termine di consegna di tre anni è conforme all articolo 3, paragrafo 2 del regolamento sulla costruzione navale e quindi all articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. IV. Decisione 24. La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni alla proroga di 26 mesi, a decorrere dalla data della presente decisione, del periodo di tre anni stabilito per la costruzione delle navi nel regolamento sulla costruzione navale. 5

6 25. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: Detta domanda deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo aiuti di Stato J70, 4/151 B-1049 Bruxelles Fax n.: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione 6

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