Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
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- Uberto Spina
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1 Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N Srl a capitale minimo Studio n del Consiglio Nazionale del Notariato Categoria: Società Sottocategoria: Varie Come noto, il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, oltre a consentire, anche a coloro che hanno più di 35 anni, la costituzione dei una Srl, ha altresì introdotto la possibilità, per tutte le Srl, di avere un capitale inferiore ai euro. È stato, tuttavia, previsto che, ove una Srl abbia un capitale inferiore a euro, la stessa dovrà accantonare una somma pari ad almeno 1/5 degli utili in bilancio, sino a quando il capitale, sommato alla riserva, non abbia raggiunto il previsto limite dei euro. Inoltre, i conferimenti iniziali dovranno essere necessariamente effettuati in denaro. Come rileva il Notariato con il suo studio dal titolo "Le nuove Srl" (n. 892/2013 del 12 dicembre 2013), può tuttavia accadere che, anche nel caso delle Srl a capitale minimo, si vogliano effettuare conferimenti di beni in natura. La soluzione percorribile, a tal fine, risiede nella possibilità di iscrivere tali beni ad apposita riserva, ma occorre considerare che, sebbene costituisca una soluzione legittima, quanto appena proposto non è esente da alcuni profili problematici, come ad esempio, il possibile rischio di aggiramento delle norme in tema di valutazione e stima dei conferimenti. Il notariato si occupa anche delle conseguenze che potrebbero verificarsi una volta raggiunto il limite dei euro fissato dalla norma. In tal caso, non è necessario imputare a capitale la riserva: potrà, quindi, accadere che una società, anche una volta raggiunta una soglia elevata di patrimonio netto, possa continuare ad avere un capitale pari ad un euro. Sempre nell accantonamento delle riserve, potrebbero poi sorgere dubbi in merito alla sovrapponibilità delle due discipline: quella delle Srl a capitale ordinario e quella delle Srl a capitale minimo. Si pensi al caso di una Srl costituita con un capitale di euro 9.000: le nuove norme impongono di accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento della soglia dei euro. Pertanto, dovrebbe essere sufficiente accantonare euro. 1
2 Successivamente è possibile procedere con la distribuzione integrale degli utili? Ebbene, in questo caso devono essere altresì richiamate le norme in tema di Srl ordinarie, secondo le quali è necessario accantonare il 5% degli utili netti annuali fino a quando la riserva non raggiunga un quinto del capitale sociale (ovvero euro). Pertanto, sarà necessario accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento della soglia di euro, e, successivamente, il 5% degli utili per gli altri 800 euro. Al contrario, le società a responsabilità limitata a capitale minimo che abbiano accumulato una riserva legale, che sommata al capitale sociale raggiunga la quota di euro, non sono tenute a costituire successivamente una nuova riserva legale, secondo le norme proprie delle Srl ordinarie. Premessa Con specifico riferimento alle Srl è ora prevista la loro costituzione anche con capitale inferiore a euro. Per chi vuole costituire la nuova Srl con capitale inferiore a euro, sono tuttavia fissate alcune specifiche limitazioni, quali: - impossibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro (e quindi non si potranno avere conferimenti in natura); - necessità di versare interamente nelle mani degli amministratori della società, i conferimenti in denaro (di conseguenza non sarà più previsto il c.d. versamento "per centesimi"); - necessità di destinare a riserva legale una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio, fino a quando il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di euro; - quest ultima riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per la copertura di eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione. CONFERIMENTI SOLO IN DENARO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA CON CAPITALE INFERIORE A EURO CONFERIMENTI DA VERSARE INTEGRALMENTE NELLE MANI DEGLI AMMINISTRATORI 1/5 DEGLI UTILI DA DESTINARE A RISERVA FINO A QUANDO P.NETTO > = RISERVA DI UTILI DA UTILIZZARE SOLO PER IMPUTARLA A CAPITALE SOCIALE O PER LA COPERTURA DELLE PERDITE 2
3 I conferimenti in natura Il documento del Notariato si sofferma, in primo luogo, sui conferimenti in natura. Come abbiamo infatti prima anticipato, nelle Srl con capitale minimo, il capitale deve essere versato integralmente in denaro all atto della sottoscrizione. È bene sottolineare il fatto che, se il capitale è inferiore a euro, i conferimenti devono essere effettuati tutti in denaro, all atto della sottoscrizione. Può infatti accadere che, paradossalmente, in termini di liquidità, siano più penalizzati coloro che costituiscono una Srl con capitale minimo, rispetto a quelli che costituiscono una Srl con capitale ordinario. Si pensi alla costituzione di una Srl ordinaria con capitale sociale pari a euro: i soci saranno tenuti a versare all atto della sottoscrizione euro. I soci di una Srl con capitale pari ad euro 7.000, dovranno invece versare, sin dall atto della sottoscrizione, ben euro. Ipotizziamo ora che i soci della Alfa Srl (società a capitale minimo) vogliano apportare dei beni in natura. Quale soluzione adottare? In questo caso, il Notariato sembra ammettere la possibilità di iscrivere tali beni in un apposita riserva (non potendo essere imputati a capitale). Sorgono tuttavia dei dubbi in merito al possibile aggiramento delle norme in tema di valutazione e stima dei conferimenti in natura. Srl a capitale minimo: obbligo di conferimenti in denaro Se volessimo apportare dei beni in natura? Non possono confluire nel capitale, per cui devono essere iscritti ad apposita riserva. Ma rimangono dubbi in merito all aggiramento delle norme in tema di valutazione e stima dei conferimenti in natura. Le riserve Con specifico riferimento alle disposizioni in tema di destinazione delle riserve agli utili, si sottolinea come la richiesta di un accantonamento per 1/5 degli utili, sia stata introdotta solo per le Srl ordinarie a capitale minimo. 3
4 Pertanto, le altre Srl (ordinarie, ma anche semplificate), continuano a sottostare alle disposizioni che richiedono un accantonamento del 5% degli utili fino a 1/5 del capitale sociale. ACCANTONAMENTO A RISERVA LEGALE Srl ordinaria Srl ordinaria a capitale minimo Srl semplificata 5% degli utili accantonati a riserva legale, fino a quando la stessa non sia pari a 1/5 del capitale sociale 20% degli utili accantonati a riserva legale, fino a quando il patrimonio netto non abbia raggiunto i euro 5% degli utili accantonati a riserva legale, fino a quando la stessa non sia pari a 1/5 del capitale sociale Pertanto, in termini pratici, le situazioni prospettabili sono le seguenti: Srl con capitale ordinario pari a euro Srl con capitale minimo pari ad 1 euro Srl con capitale minimo pari a euro Deve accantonare il 5% degli utili fino al raggiungimento della soglia di euro. Deve accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento dell importo di euro. Deve accantonare il 20 % degli utili fino al raggiungimento di euro. Ma, in quest ultimo caso, l importo della riserva è inferiore a 1/5 del capitale sociale (soglia prevista per le Srl ordinarie), quindi devono essere accantonati euro. 4
5 In altri termini: Riserva Srl capitale minimo 20% degli utili accantonati a riserva legale, fino a quando il patrimonio netto non abbia raggiunto i euro. Ma la riserva deve essere di importo almeno pari ad 1/5 del capitale sociale, per cui dovrà essere eventualmente integrata (applicando il criterio ordinario, ovvero il 5% degli utili). La Società Alfa Srl ha un capitale di euro 9.000: le nuove norme impongono di accantonare il 20% degli utili, fino al raggiungimento della soglia dei euro. Pertanto, dovrebbe essere sufficiente accantonare euro. Successivamente è possibile procedere con la distribuzione integrale degli utili? No, perché in questo caso devono essere altresì richiamate le norme in tema di Srl ordinarie, secondo le quali è necessario accantonare il 5% degli utili netti annuali, fino a quanto la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale (ovvero euro). Pertanto, sarà necessario accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento della soglia di euro, e, successivamente, il 5% degli utili per gli altri 800 euro. Se è vero quanto finora detto, è da evidenziare come è da escludere che le Srl siano sottoposte ad un doppio regime di riserva legale. 5
6 Srl con capitale minimo NO doppio regime di riserva Va accantonato il 20% degli utili a riserva legale, fino a quando il patrimonio netto non abbia raggiunto i euro. Raggiunto il limite dei euro, non va accantonato il 5% degli utili a riserva legale, fino a quando la stessa non sia pari a 1/5 del capitale sociale (disciplina prevista per le srl ordinarie). Il Notariato sottolinea, tuttavia, come non sia necessario imputare a capitale la riserva, una volta raggiunta la soglia richiesta. Potrà quindi accadere che società, le quali dispongono di consistenti mezzi patrimoniali, possano continuare ad avere un capitale inferiore a euro. È, inoltre, da rimarcare come il Legislatore non abbia fissato un termine entro il quale la riserva legale sommata al capitale sociale, debba raggiungere la soglia dei euro. Sebbene questa precisazione possa apparire a prima vista ovvia, non lo è affatto, in quanto occorre considerare un fondamentale aspetto: la mancata previsione di un termine ultimo, porta con sé l ovvia conseguenza che la nuova disciplina non sia caratteristica solo del primo periodo di vita dell impresa, ma può riguardare anche le vicende successive (avremo modo di vedere in seguito le riduzioni del capitale sociale). Non è previsto un termine entro il quale deve essere raggiunta la soglia dei euro. La nuova disciplina non si esaurisce nella fase costitutiva della società, ma può riguardare anche le vicende successive. 6
7 Reintegrazione della riserva legale Sempre con riferimento alla riserva legale, occorre rimarcare un ulteriore differenza tra le Srl ordinarie e quelle a capitale minimo. FATTISPECIE DISCIPLINA La riserva legale può essere utilizzata solo per coprire le perdite d esercizio (OIC 28). Srl ordinaria Srl con capitale minimo Non può invece essere utilizzata per la distribuzione ai soci, o per l'imputazione ad incremento del capitale sociale. La riserva legale può essere utilizzata per coprire le perdite d esercizio o per incrementare il capitale sociale. È da rimarcare, quindi, che solo nel caso delle Srl a capitale minimo, la riserva legale può essere utilizzata per incrementare il capitale sociale. LA RISERVA LEGALE PUO ESSERE UTILIZZATA PER INCREMENTARE IL CAPITALE SOCIALE? SRL ORDINARIA SRL A CAPITALE MINIMO NO SI Il Notariato sottolinea, come tale differenza sia giustificata nella volontà del Legislatore di favorire la capitalizzazione delle Srl a capitale minimo, le quali hanno un capitale inferiore a euro. Aumenti e riduzioni di capitale sociale È ormai consolidato, che le Srl a capitale minimo siano delle vere e proprie Srl, ed, eccezion fatta per gli aspetti prima analizzati, la disciplina applicabile nei due casi è esattamente la stessa. Ecco perché il superamento della soglia dei euro, non ha natura di trasformazione. 7
8 Srl con capitale inferiore a euro Sono delle vere e proprie Srl e alle stesse si applicano le disposizioni comuni in tema di denominazione, circolazione delle partecipazioni, organi della società, recesso ed esclusione, modifiche statutarie. Lo Studio 892 del Consiglio Nazionale del Notariato sottolinea, tuttavia, come le novità in tema di conferimenti delle Srl, non siano state opportunamente coordinate con la disciplina degli aumenti e delle riduzioni del capitale sociale. Aumento di capitale sociale Art bis c.c.: Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 Per le Srl a capitale minimo, deve considerarsi applicabile la medesima disciplina, o vanno considerate le novità introdotte in tema di conferimenti? Lo studio del Notariato rileva che: nel caso in cui, per effetto dell aumento, il capitale sociale risulti essere pari o superiori a euro, non si pongono problemi, essendo applicabile la disciplina ordinaria. Se per effetto dell aumento il capitale non raggiunge il limite dei euro, sembrerebbero applicabili le norme in tema di conferimento (conferimenti da farsi esclusivamente in denaro e interamente versati). Tuttavia c è un orientamento minoritario che ritiene, non vadano applicate le norme in tema di conferimento. 8
9 Anche con riferimento alla riduzione del capitale rimangono alcune incertezze. Art c.c. La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. A sua volta, il numero 4) dell art.2463 continua a recitare: 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato Quindi, dall interpretazione letterale del testo sembra emergere che non vi possano essere riduzioni di capitale sociale, quando il capitale stesso sia già inferiore ad euro Tuttavia, il Notariato considera il riferimento all art c.c. come un semplice riferimento all importo minimo, e non all esatto importo di euro. Ecco perché ritiene che, la riduzione del capitale sociale possa esservi anche nel caso in cui la società abbia un capitale inferiore ai euro. Viene, altresì, considerata ammissibile la riduzione del capitale al di sotto del limite dei euro, per quelle Srl che si erano costituite con capitale ordinario. La riduzione del capitale per perdite Anche con riferimento alla disciplina della riduzione del capitale per perdite, il legislatore non ha posto particolare attenzione al coordinamento delle norme. Articolo 2482 Bis Riduzione del capitale per perdite Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Articolo 2482 Ter Riduzione del capitale al disotto del minimo legale Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. 9
10 INTERPRETAZIONE DEL NOTARIATO: Il riferimento al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463, va intesto come al disotto del limite minimo, pari ora ad 1 euro, sebbene il numero 4) dell art c.c. continui a richiamare la soglia dei euro. Tuttavia è un altro aspetto ad apparire di fondamentale importanza: la possibilità, per le Srl a capitale ordinario, di portarsi al disotto del limite dei euro nel caso di riduzione per perdite. Articolo 2482 Ter Riduzione del capitale al disotto del minimo legale Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Una Srl ordinaria, per effetto delle perdite subite, ha un capitale inferiore a euro: deve provvedere alla riduzione e al contemporaneo aumento? (Oppure trasformazione o scioglimento?) NO, ma deve, in ogni caso, deliberare la riduzione del capitale sociale, che diventa successivamente compreso tra 1 euro e euro. - Riproduzione riservata - 10
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