CRITERI GENERALI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROGETTAZIONE DI TUTTI QUEI LOCALI DA DESTIANRSI AD ATTIVITA LAVORATIVE

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1 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N 6 FRIULI OCCIDENTALE Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Via della Vecchia Ceramica, Pordenone CRITERI GENERALI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROGETTAZIONE DI TUTTI QUEI LOCALI DA DESTIANRSI AD ATTIVITA LAVORATIVE 1

2 Nella stesura delle seguenti note, si é tenuto presente il concetto, più volte ribadito da sentenze della Magistratura, che i luoghi di lavoro, in quanto soggetti a permanenza prolungata e non occasionale di persone, devono possedere almeno i requisiti minimali richiesti per l'abitabilità. STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTI Caratteristiche strutturali - stabilità e solidità : (1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro e strutture presenti nei luoghi di lavoro, devono essere stabili, possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d impiego e alle caratteristiche ambientali. isolamento termico/superfici verso l esterno: (2) Devono essere impiegati materiali che garantiscano un adeguato isolamento termico. Nella realizzazione di superfici vetrate (pareti, porte, finestrature) posizionate nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, anche esterne all edificio, devono essere utilizzati materiali di sicurezza che in caso di rottura non diano luogo a dispersione di schegge. In alternativa devono essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le superfici vetrate, ne rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. fonoassorbenti e fonoisolanti degli ambienti di lavoro: (3) Nella progettazione dei luoghi di lavoro occorre tener conto dei problemi di rumorosità, interna ed esterna agli edifici, in relazione alle destinazioni d uso dei singoli locali (riflessione e riverbero di energia sonora prodotta all interno dei locali; diffusione di rumore nell ambiente esterno; diffusione di rumore dall ambiente esterno all interno dei luoghi di lavoro). Nel caso specifico, il mezzo di propagazione del rumore all interno degli edifici, è costituito dagli stessi elementi strutturali che compongono l edificio, quali pareti e solai. La trasmissione del suono, avviene secondo due distinti meccanismi di propagazione: trasmissione per via aerea (es. condotte dell aria o aperture) trasmissione per via strutturale (es. strutture solide dell edificio tramite vibrazioni elastiche). Di norma la trasmissione del rumore attraverso due ambienti interessa entrambi i meccanismi anche se per ogni componente edilizio bisogna distinguere la: trasmissione diretta (avviene quando l ambiente riceve il rumore attraverso la parete divisoria o solaio) trasmissione laterale (avviene quando l ambiente riceve il rumore attraverso altri elementi strutturali adiacenti a quella considerata). (1) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.1 (2) allegato IV luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (3) D.L.gs 81/08 e s.m.i. titolo VIII, capo II art.187 e capo II punto 1 lettere a - b 2

3 Risulta pertanto importante sottolineare che l isolamento acustico interno di pareti, infissi od altro, sia certificato attraverso misurazioni specifiche e offra un valore superiore rispetto a quello ottenibile in opera. Le normative specifiche nei criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici sono: Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n del 30 aprile 1966 (nelle costruzioni edili) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n del 22 maggio 1967 (negli edifici scolastici) D.M. 18 dicembre 1975 (norme tecniche aggiornate sempre nell edilizia scolastica) D.P.C.M. 05/12/1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) in attuazione dell art. 3, comma 1 lettera a) della L. 447/95 Ciò premesso, uno dei riferimenti normativi più importanti, è costituito dalla serie di norme EN 12345, in materia di Acustica degli edifici, recentemente convertite in norme UNI, suddiviso in più parti e nello specifico: EN : isolamento del rumore per via aerea tra ambienti; EN : isolamento acustico al calpestio tra ambienti; EN : isolamento acustico contro il rumore proveniente dall esterno per via aerea; EN : isolamento acustico del rumore generato in ambiente interno verso l ambiente esterno E quindi necessario integrare alla pratica edilizia il progetto acustico per i seguenti edifici: adibiti a uffici o assimilabili adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, adibiti ad attività scolastica tutti i livelli e assimilabili adibiti ad attività commerciali o assimilabili La documentazione di progetto dovrà indicare le soluzioni tecniche adottate e le caratteristiche fonoassorbenti/fonoisolanti dei materiali da costruzione che si intendono utilizzare. Si ricorda inoltre la Norma UNI Acustica in edilizia riferita alle misurazioni dei livelli sonori alle singole unità immobiliari. A tali misurazioni sono interessati tutti gli edifici escluso ad uso agricolo, artigianale e industriale. Gli edifici ad uso commerciale e unità oggetto a cambio destinazione d uso (es. un appartamento che da residenziale passa a direzionale, commerciale etc.) a termine dell opera, devono procedere a tali misurazioni. Nell ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice. Requisiti per portatori di handicap : Gli edifici sedi di aziende che occupano portatori di handicap o che sono comunque soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio (L. 482/68), devono possedere le caratteristiche di accessibilità previste dal D.M. 236/89 (a sua volta modificato in base ai riferimenti all art. 3 della L. 68/99) in particolare dovranno risultare accessibili tutti i settori produttivi e amministrativi ove il portatore di handicap può ed almeno un servizio igienico. Deve essere inoltre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. Gli edifici sedi di aziende diverse dalle precedenti devono comunque rispettare i criteri di adattabilità previsti dalla normativa sopraccitata. Le pratiche edilizie dovranno sempre contenere una dichiarazione del professionista abilitato, accompagnata da una relazione attestante che l edificio possiede i requisiti di accessibilità o di adattabilità previsti dalla L. 13/89. 3

4 Pavimenti e pareti: (4) I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e facilmente lavabili Quando, per comprovate motivazioni tecniche, il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato o unto, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato. Per i locali adibiti ad uffici il piano di calpestio deve essere mantenuto ad una altezza di almeno 15 cm. dalla quota del terreno e realizzato con materiali che garantiscano un adeguato isolamento termico e dall umidità, con una sottostante intercapedine aerata di almeno 20 cm. (5). Fatte salve eventuali esigenze di assorbimento dell'energia sonora, le pareti devono avere superficie liscia, di facile pulizia, ed essere tinteggiate con tinte chiare. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino ad un altezza di almeno 1 m dal pavimento. Coperture: (6) Le normative prevedono che per i lavori eseguiti ad un'altezza superiore a 2m siano predisposte idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti. L accesso ai tetti, può essere autorizzato solo se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza, le coperture essere pedonabili o rese pedonabili e sicure in ogni suo punto, quindi: deve essere prevista la realizzazione di una o più scale fisse, protette, che garantiscano un accesso sicuro alla copertura. deve essere garantita la presenza di percorsi pedonabili e protetti che consentano l accesso sicuro a tutti i punti della copertura, qualora gli elementi di copertura (lastre in fibrocemento, elementi in materiale plastico traslucido, lucernai etc.) non offrano adeguate garanzie di resistenza, deve essere prevista la posa di una sottostante rete fissa di sicurezza, opportunamente calcolata ed ancorata a parti stabili del fabbricato e che tuteli dal rischio di caduta dall alto nell eventualità di uno sfondamento degli elementi stessi, deve essere prevista la realizzazione di linee vita o elementi fissi di protezione contro il rischio di caduta dall alto, conformi alla norma UNI EN 795. Le linee vita o elementi fissi di protezione, devono partire dalla scala di accesso. percorsi di accesso dalla scala ai punti o alle linee di ancoraggio devono essere resi pedonabili in sicurezza e protetti contro i rischi di caduta dall alto. Se la linea vita, flessibile o fissa, viene posta lungo il perimetro della copertura, secondo la buona prassi, deve mantenere una distanza dalla gronda pari o superiore a 2,3m. e anche in questo caso le linee vita o elementi fissi di protezione, devono partire dalla scala di accesso. Se gli elementi fissi sono parapetti, devono garantire un altezza di almeno 1m. gli elaborati grafici di progetto devono indicare nel dettaglio i sistemi di sicurezza adottati. (4) allegato IV punto del D.Lgs 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (5) art. 4 della LR 44/85, riferito solo da uffici (6) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Allegato IV punto Allegato VIII e norme UNI EN 4

5 Il sistema e dispositivi anticaduta, dovranno essere direttamente correlati al tipo di copertura e altezza della stessa. Vedi Norme UNI di seguito elencate: UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri di sicurezza UNI Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso UNI EN 341 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa UNI EN Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall' alto: Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida UNI EN Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall' alto: Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile UNI EN 354 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Cordini UNI EN 355 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia UNI EN 358 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro UNI EN 360 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile UNI EN 361 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo UNI EN 362 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori UNI EN 363 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta UNI EN 364 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova UNI EN 365 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto UNI EN 516 Accessori prefabbricati per coperture: Installazioni per l accesso al tetto - Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede UNI EN 517 Accessori prefabbricati per coperture: Ganci di sicurezza da tetto UNI EN 795 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio UNI EN 813 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture con cosciali UNI EN Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune UNI EN Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici UNI EN 1891 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento UNI EN Scale: Terminologia, tipi, dimensioni funzionali UNI EN Scale: Requisiti, prove, marcatura. UNI EN Scale permanentemente fissate per coperture UNI EN Scale per sottotetto Altezze, cubatura e superficie dei locali di lavoro: (7) I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti e in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria devono avere: un altezza netta non inferiore a 3,00 metri., cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente, deve disporre di una superficie di 2mq per i locali da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, si applicano i limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente l altezza non inferiore a 2,50 m. (8). per le attività commerciali sono fatti salvi i limiti più restrittivi eventualmente previsti nei singoli regolamenti comunali. (7) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.2. (8) L.R. 44/85 5

6 VIE ED USCITE DI EMERGENZA PORTE E PORTONI SCALE DI ACCESSO Vie ed Uscite di Emergenza: (9) Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie ed uscita alternative, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi in caso di pericolo garantire un percorso senza ostacoli e che immette in un luogo sicuro dagli effetti determinati da situazioni di emergenza. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro e in caso di pericolo, tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza dai lavoratori. Numero, lunghezza e distribuzione di vie ed Uscite di Emergenza: dove è prevista la presenza di più vie ed uscite di emergenza alternative, Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti, per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza. la lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di emergenza, in base alla normativa, al livello di rischio del luogo di lavoro e buona norma non deve superare i valori sotto riportati: metri per aree a rischio di incendio elevato; metri per aree a rischio di incendio medio, metri per aree a rischio di incendio basso. I percorsi di uscita in un unica direzione, se possibile, devono essere evitati, in caso contrario e se ciò non è possibile la lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di emergenza non deve superare i valori sotto riportati: 6 15 metri per aree a rischio elevato; 9 30 per aree a rischio medio metri per aree a rischio basso. Altezza e larghezza delle vie e delle uscite di emergenza: Le vie e le uscite di emergenza devono avere un altezza non inferiore a 2,00 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio, Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: A Larghezza (in metri) = x 0,60 o o 50 "A " rappresenta il numero delle persone presenti nell area servita (affollamento); il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); (9) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto

7 o 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. o Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. o La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. o La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. Porte lungo le vie e sulle uscite di emergenza: Le eventuali porte esistenti lungo le vie e sulle uscite di emergenza devono essere dimensionate come sopra descritto e devono risultare apribili nel verso dell esodo. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. (10) Qualora le uscite di emergenza siano ricavate nei portoni di accesso, dovranno trovarsi dalla parte della battuta e risultare libere da qualsivoglia ostacolo. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. Porte e portoni: (11) Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. In condizioni di lavorazioni normali, la larghezza minima e il numero di porte è la seguente: LAVORAZIONI NORMALI a) LAVORI PERICOLOSI b) N. ADDETTI 1/25 26/50 51/100 > 100 0/5 > 5 N. PORTE c) 1 1 ogni 5 CARATTERISTICHE pref. verso verso verso verso verso verso VERSO APERTURA esodo esodo esodo esodo esodo esodo LUCE NETTA MINIMA ( * ) 0,80 1,20 0,80 +1,20 0,80 + 1,20 1,20 1,20 + d)* SCALE DI ACCESSO (10) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (11) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto

8 *d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. Il numero complessivo delle porte di cui al punto , lettera d), può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento). I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui dal D.Lgs 81/08. (12) Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità. (13) LAVORAZIONI O DEPOSITI PERICOLOSI: sono quelli ricompresi nelle tab. A e B del D.M. 689 del 26/05/1959 e D.L. 16/02/1982 come modificato dal D.L. 27/03/1985. A titolo di esempio: depositi e rivendite carburanti e olii minerali; attività di saldatura dei metalli con oltre 5 addetti; reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti; magazzini di deposito carta, stracci ecc....; aziende produzione della gomma; molini per cerali di potenzialità > di 200 q.li / 24 ore; fabbriche di mobili ed infissi con oltre 50 addetti; industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti; magazzini di vendita con oltre 50 addetti; aziende in genere sviluppate su più di un piano, con oltre 500 addetti contemporaneamente presenti; ecc..... Scale di accesso: (14) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. Le scale devono essere provviste di gradini a pianta rettangolare con pedata minima di 30 cm. e alzata massima di 17 cm.. e nel caso di esigenze particolari del transito, devono avere pedata ed alzata dimensionate a regola d'arte. Sono ammessi gradini a forma trapezoidale (scale a chiocciola) purché la pedata, a 40 cm. dal limite interno del gradino, non sia inferiore a 30 cm. Le scale e i relativi pianerottoli devono essere provviste, sui lati aperti, di parapetto normale o difesa equivalente. Il parapetto, costituito da almeno due correnti e arresto al piede deve essere resistente in ogni sua parte al massimo sforzo (15), è considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi, Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. La larghezza delle scale a gradini destinate al normale accesso ai luoghi di lavoro, compresi magazzini o depositi, va calcolata, ai fini della sicurezza, come per le vie e le uscite di emergenza (indicativamente: 80 cm fino a 50 persone servite, 120 cm fino a 100 persone, 60 cm in più ogni 50 ulteriori utenti), al netto dell eventuale ingombro dovuto ad impianti servoscala o simili e delle parti di gradino aventi pedata con misure inferiori a 30 cm. (es: piè d oca o scale a chiocciola). (12) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punti e (13) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punti punti , , , e (14) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.7 (15) D.lgs.81/80 e s.m.i. allegato IV punti da a

9 Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. Sulle tavole di progetto devono essere indicate: la larghezza delle uscite ed il verso di apertura di porte e portoni di tutti i locali; la larghezza, l alzata e la pedata dei gradini delle scale. SERVIZI I lavoratori, devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, gabinetti, lavabi, docce e spogliatoi. (16) Servizi igienici (WC): Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati quando ciò sia impossibile per vincoli urbanistici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10 è ammesso la realizzazione di 1 unico servizio igienico. (17) Ogni posto WC, deve essere completamente separato dall'antibagno e possedere i seguenti requisiti strutturali (18), fatta salva la deroga relativa ai servizi adibiti esclusivamente agli handicappati: pavimento, pareti e porta, rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; altezza delle superfici lavabili a parete di almeno 1,80 metri; altezza libera interna di almeno 2,40 metri; superficie utile in pianta non inferiore a 1,20 mq., con lato minimo di almeno 1,00 metro e porta di accesso apribile verso l'esterno. Per superficie in pianta superiore al valore minimo indicato, la porta potrà aprirsi verso l'interno. La porta dovrà essere dotata nella parte inferiore di grigliato delle dimensioni 30 x 15 cm. per la ripresa dell aria; ventilazione di norma assicurata da finestratura apribile verso l'esterno di superficie pari ad almeno 0,50 mq, in assenza di un ricambio d aria naturale, è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 10 ricambi/ora con aspirazione forzata che deve essere avviata (per ambienti ciechi) contestualmente all'accensione della luce o (per ambienti che beneficiano di illuminazione naturale, anche di tipo indiretto) all'apertura della porta di accesso e mantenuta per 7 minuti dopo l'uscita della persona dal servizio (16) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (17) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (18) L.R. 44/85 e Regolamenti Comunali 9

10 Lavabi: (19) I lavabi devono essere dotati di: acqua corrente fredda, se necessario anche calda, di mezzi detergenti e materiali per asciugarsi. Il numero di lavabi, per buona norma deve essere almeno 1 ogni 5 addetti e qualora esigenze di indecenza lo impongano, dovrà essere previsto un utilizzo separato degli stessi. Docce: (20) Le docce sufficienti ed appropriate, sono obbligatorie quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano es. esposizione a materie particolarmente insudicianti o lavori in ambienti molto polverosi o in presenza di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelli dove si usano abitualmente sostanze venefiche, corrosive o infettanti. Le docce vanno separate per sesso, indicativamente nel rapporto di 1 per ogni 5 addetti per turno, o comunque devono essere adottati accorgimenti atti a permetterne un utilizzo separato e ogni singolo locale doccia deve avere le dimensioni minime di 1,00 x 2,00 metri. Al suo interno, il posto doccia va separato dallo spazio in cui il lavoratore deve potersi rivestire senza impacci ed in condizioni appropriate di igiene. Nel locale doccia deve essere garantita: l'erogazione di acqua calda in quantità sufficiente, riscaldamento nella stagione fredda e la dotazione di prodotti detergenti e materiali per asciugarsi. Spogliatoi e armadi per il vestiario: (21) I locali appositamente destinati a spogliatoio, devono essere messi a disposizione qualora il personale debba indossare specifici abiti di lavoro e quando per ragioni di salute o decenza lo impongano. Gli spogliatoi non devono identificarsi con l antibagno. Gli spogliatoi devono essere separati per sesso e idoneamente arredati con armadietti che permettano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambe i sessi, secondo turni prestabiliti e concordati nell ambito dell orario di lavoro. Gli armadietti dovranno essere comunque messi a disposizione degli addetti a prescindere dalla realizzazione del locale spogliatoio. Nel caso di lavorazioni pericolose o insudicianti che comportano sviluppo di fumi, insudicianti, polverosi o infettanti in genere deve essere messo a disposizione la doccia, facilmente comunicante con lo spogliatoio e ad ogni addetto il doppio armadietto separato per gli abiti da lavoro e gli abiti civili. Lo spogliatoio devono essere possibilmente vicini al luogo di lavoro e possedere le seguenti caratteristiche strutturali: altezza libera interna di almeno 2,40 metri e larghezza minima di 1,80 metri; superficie utile in pianta non inferiore a 1,20 mq. per ogni addetto; di norma vanno assicurate la illuminazione e l' aerazione naturali di tipo diretto per una superficie pari ad almeno 1/10 della superficie utile in pianta. In sostituzione dell aerazione naturale, è ammessa una ventilazione artificiale che garantisca almeno 5 ricambi/ora; devono essere riscaldati nella stagione fredda. (19) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (20) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (21) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto

11 Locali di riposo: (22) Locali di riposo devono essere previsti quando la salute e la sicurezza dei lavoratori lo richiedano a causa del tipo di attività e detti locali devono: rispondere ai criteri di illuminazione ed aerazione previsti per i luoghi di lavoro; dotati di tavoli e sedie con schienale in funzione del numero degli addetti; Qualora la sicurezza e salute esige l interruzione del lavoro, frequentemente e regolarmente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possano soggiornarvi durante la pausa. Refettori: (23) Le aziende dove più di 30 dipendenti rimangono in azienda durante l intervallo di lavoro per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso refettorio. I refettori devono essere ben illuminati, essere muniti di sedili e tavoli, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Dovranno inoltre rispettate le seguenti caratteristiche strutturali: altezza libera interna pari ad almeno 2,50 metri con numero addetti della ditta uguale o inferiore a 5; ad almeno 2,70 metri con numero addetti uguale o inferiore a 30; ad almeno 3,00 metri con numero addetti superiore a 30; superficie utile in pianta non inferiore a 1,50 mq. per ogni persona contemporaneamente presente nel locale; illuminazione e ventilazione naturali di tipo diretto pari ad almeno 1/10 della superficie utile in pianta; reparto self - service piastrellato fino ad almeno 2,00 metri di altezza e dotato di lavabo se non ne esistano altri nelle vicinanze; pareti e pavimenti rifiniti in guisa da permettere una facile pulizia, le pareti devono essere tinteggiate in colore chiaro. Cucina Se all interno dell azienda esiste anche il locale cucina, di norma deve possedere i seguenti requisiti strutturali (fatti salvi quelli previsti dai regolamenti comunali): altezza libera interna non inferiore a 3,00 metri; illuminazione e ventilazione naturali di tipo diretto non inferiore a 1/10 della superficie utile in pianta; pareti e pavimenti piastrellati (le pareti fino a 2,00 metri di altezza), serramenti rifiniti in modo da risultare facilmente lavabili e disinfettabili; va previsto uno spogliatoio, un locale WC completo di antibagno dotato di porta a chiusura automatica, ad utilizzo esclusivo del personale addetto alla cucina; idoneo deposito per le derrate alimentari annesso alla cucina. (22) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (23) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto

12 ILLUMINAZIONE A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. (24) Per ogni tipologia urbanistica d'uso dell'insediamento e per buona norma, si definiscono di seguito i parametri vincolanti: Illuminazione naturale dei luoghi di lavoro: locali ad uso produttivo, commerciale, direzionale, servizi( es. attività di produzione in genere, laboratori, studi professionali, magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc.) l illuminazione naturale diretta di ogni singolo locale, tramite superficie finestrata, deve corrispondere ad almeno: a.1) 1/10 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta fino a 1000 mq. a.2) 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq e fino a 3000 mq. a.3) 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq e fino a 5000 mq. a.4) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq. Nel caso in cui le finestre disponibili, non garantiscono la superficie finestrata richiesta, le superfici vetrate potranno essere realizzate sulla parte superiore delle porte e portoni di uscita all esterno. Deve essere garantito il facile e sicuro accesso per la pulizia delle superfici illuminanti a soffitto. La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce offerto dal vetro incolore e trasparente; per coefficienti di trasmissione più bassi é necessario adeguare proporzionalmente la superficie illuminante. Qualora l orientamento dell edificio, tramite le finestrature sia causa di abbagliamento e/o sovraccarico termico, si deve provvedere alla loro idonea schermatura (persiane o altro sistema). Locali con presenza di addetti a carattere saltuario: (depositi/ magazzini non presidiati). La superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno. a.1) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino a 400 mq. a.2) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq. b) Illuminazione artificiale: (24) Oltre alla luce naturale, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la salute, sicurezza e il benessere dei lavoratori. Utilizzare le indicazioni della Norma UNI del 1994, aggiornata dalla norma UNI 10380:1994/A1 del (24) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto

13 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. (25) (26) (25) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (26) D.M all. III punto

14 AERAZIONE Nei luoghi di lavoro, è necessario far si che tenendo conto del lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di un sufficiente ricambio d aria naturale. (27) Per ogni tipologia urbanistica d'uso dell'insediamento e per buona norma, si definiscono di seguito i parametri vincolanti: Locali ad uso produttivo e/o commerciale: es. attività di produzione in genere, laboratori, magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc..... a) Aerazione naturale di tipo diretto: per buona norma la superficie aerante, di ogni singolo locale, deve corrispondere ad almeno: a.1) 1/20 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta fino a 1000 mq. a.2) 1/24 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq. e fino a 3000 mq. a.3) 1/60 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq. e fino a 5000 mq. a.4) 1/100 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq. Dai valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati. Se non si raggiungono le superfici aeranti permesse dalla quota finestrata, a compensazione è ammesso il ricambio d aria artificiale che può ottenersi tramite ventilazione o condizionamento. (28) Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a diretto contatto con l'esterno in modo da garantire un omogeneo ricambio d'aria; i comandi di apertura devono essere di facile uso ed accesso. b) Aerazione artificiale: L aerazione artificiale deve comunque intendersi come ricambio d'aria generale e non come mezzo di allontanamento di inquinanti specifici, a meno che gli impianti di aspirazione localizzata di tali inquinanti risultino adeguati quanto a portata e vengano attivati con continuità, a prescindere dalle lavorazioni eseguite. I ricambi d'aria devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare by-pass nella circolazione dell'aria o sacche di ristagno e non arrecare disturbo agli operatori. (27) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto (28) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto

15 Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere forniti di dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai criteri di seguito indicati. Sia per la ventilazione che per il condizionamento i punti di captazione all'esterno devono prelevare l aria da zone non inquinate. I gruppi di trattamento dell'aria e le relative canalizzazioni devono essere inoltre adeguatamente isolati allo scopo di evitare la diffusione del rumore. Locali ad uso direzionale: (29) (es. attività a carattere amministrativo, banche, uffici, studi professionali, etc.) a) Aerazione naturale di tipo diretto: La superficie aerante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno: a.1) 1/10 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta fino a 1000 mq. a.2) 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq. e fino a 3000 mq. a.3) 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq. e fino a 5000 mq. Dai valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati. Le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne. Le aperture devono presentare comandi di apertura di facile uso ed accesso. Locali ove la presenza di addetti é a carattere saltuario: es. depositi e magazzini non presidiati. a) Aerazione naturale di tipo diretto: per buona norma, la superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno: a.1) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino a 400 mq. a.2) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq. 29) L.R. 44/85 15

16 Specifiche tecniche impianti di aerazione 1). Impianti di condizionamento: Immissione di aria esterna non inferiore a 20 mc/ora per persona. Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori presenti contemporaneamente in ogni singolo locale. La velocità dell'aria nelle zone destinate al lavoro oppure occupate dal pubblico, non deve superare gli 0,15 m/sec nella fascia compresa tra il pavimento e i 2,00 metri di altezza. Tuttavia, nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso che queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità dell'aria maggiori, fino al valore di 0,7 m/sec, purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone stesse. La temperature e l'umidità dell'aria devono essere mantenute entro i seguenti limiti: a) nei periodi nei quali non é necessaria la refrigerazione dell'aria la temperatura interna deve mantenersi nell'intervallo di C con umidità relativa compresa tra il 40 % e il 60 %. b) nei periodi nei quali é necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di temperatura tra l esterno e l'interno non deve superare il valore di 7 C con umidità relativa compresa tra il 40 % e il 60 %. 2). Impianti di ventilazione Immissione di sola aria esterna, a temperatura adeguata, con portata non inferiore a 32 mc/ora per persona. Come valore di velocità dell'aria nelle zone destinate al lavoro o al pubblico vengono adottati i limiti fissati per l'impianto di condizionamento. La temperatura e l umidità dell'aria all interno dei locali di lavoro devono comunque rimanere entro l intervallo di benessere. Normativa Di Riferimento: D.Lgs. 81/08 allegato IV Norma UNI 8852, Gennaio 1987 Norma UNI 10339, Giugno

17 MICROCLIMA Il microclima è la risultante di quei fattori quali temperatura, umidità, velocità dell aria, che hanno il compito di regolare le condizioni climatiche di un luogo di lavoro e nello specifico per quei luoghi che per particolari esigenze si opera in condizioni climatiche di ambiente chiuso o semi-chiuso. Considerando poi che un alta percentuale della popolazione urbana, trascorre il suo tempo giornaliero all interno di edifici, è facilmente intuibile quale importanza rivesta la qualità del microclima per il benessere dell uomo. Variazioni di temperatura oltre i normali limiti, determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con conseguenze più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in particolari condizioni, con manifestazioni patologiche. Oltretutto, il corpo umano deve difendersi dal calore assunto dall ambiente o dal calore emanato da oggetti con temperatura superiore alla propria e quindi la temperatura dell aria e la presenza di masse radianti, rivestono grande importanza nella valutazione del microclima. Fattori fisici ambientali (misurabili con Babuc A) Temperatura dell aria o di bulbo secco a ventilazione forzata TA ( C): è la temperatura dell aria misurata da un bulbo asciutto non soggetto ad irraggiamento termico e sottoposta a ventilazione compresa tra 2 e 4 m/s Temperatura del bulbo umido a ventilazione forzata TW ( C): è la temperatura misurata da un bulbo ricoperto da una mussola di cotone inumidita con acqua distillata a temperatura ambiente, non soggetta ad irraggiamento termico, e sottoposto a ventilazione compresa fra 2 e 4 m/s Temperatura del bulbo umido a ventilazione naturale TN ( C): è la temperatura misurata da un bulbo ricoperto da una mussola inumidita con acqua distillata a temperatura ambiente, non soggetto ad irraggiamento termico, che risente della ventilazione naturale dell ambiente Temperatura globotermometrica TG ( C): è la temperatura misurata mediante il globotermometro di Vernon, che consiste in un bulbo posto al centro di una sfera di rame verniciata esternamente di nero opaco. La superficie metallica, riscaldata per irraggiamento, trasmette all aria contenuta all interno della sfera una quantità di calore proporzionale all irraggiamento termico, alla temperatura e alla velocità dell aria dell ambiente) Velocità dell aria VA (m/s) Temperatura media radiante TR ( C): (è la media ponderata dei valori di temperatura in funzione della quale le pareti e gli oggetti presenti nell ambiente emettono radiazione calorica) Umidità relativa RH (%): (è il rapporto percentuale tra la quantità di vapore acqueo presente nell atmosfera ad una certa temperatura e la quantità necessaria per saturare l atmosfera a quella stessa temperatura) Fattori soggettivi strettamente legati all individuo (valutabili tramite un modello umano standard) Temperatura corporea interna Vestiario indossato Superficie corporea vestita Attività metabolica di base Attività fisica svolta Età Peso Acclimatazione Stato di salute 17

18 Per facilitare l analisi degli ambienti vengono generalmente utilizzati "indici microclimatici", i criteri basati sull uso di indici sintetici permettono la valutazione dell ambiente evitando la considerazione analitica delle numerose grandezze che determinano il microclima: l indice infatti si sostituisce a queste e ne integra l effetto sull organismo umano. Microclima in ambienti moderati In questi ambienti, imponendo un moderato grado di intervento alla termoregolazione corporea, è conseguentemente facile realizzare la condizione di omeotermia (equilibrio termico tra corpo e ambiente) del soggetto. Nelle realtà lavorative, le caratteristiche degli ambienti moderati sono: condizioni ambientali omogenee e poco variabili nel tempo assenza di scambi termici tra soggetto ed ambiente che abbiano effetti importanti sul bilancio termico complessivo attività fisica modesta e omogenea per tutti i soggetti uniformità del vestiario indossato temperatura operativa: C. Microclima in ambienti caldi Queste realtà, al fine di diminuire l accumulo di calore nel corpo, caratterizzano un notevole intervento del sistema di termoregolazione umano. Nelle realtà lavorative, le caratteristiche degli ambienti caldi sono: valori elevati in relazione all attività svolta e al vestiario indossato dagli operatori, valori elevati di umidità in relazione dell aria che richiedono, per conservare l omeotermia, un considerevole scambio termico per sudorazione dell operatore, variazioni di temperatura e umidità da una postazione di lavoro ad un altra, non uniformità tra impegno fisico richiesto dall operatore e il vestiario indossato. Indici Nella valutazione dei parametri climatici, la sensazione di benessere dipende dalla combinazione di tutti i fattori ambientali (temperatura, umidità, velocità dell aria etc.) e per questo motivo, sono stati studiati vari indici climatici. Se l ambiente monitorato presenta queste caratteristiche gli indici di valutazione utilizzati sono PMV/PPD (ISO 7730 ora disponibile come UNI-EN27730), TE, TO, TC, TD. PMV (Predicted Mean Vote) è una funzione matematica che dipende da: vestiario, temperatura dell aria, attività svolta, temperatura media radiante, velocità dell aria, umidità. Esso rappresenta il voto medio espresso da un ampio campione di persone residenti nello stesso ambiente, che esprimono la propria sensazione termica attraverso una scala psicofisica che va da un valore +3 (molto caldo) fino a -3 (molto freddo) passando per situazioni intermedie in cui lo 0 corrisponde alla neutralità. PPD (percentuale prevista di insoddisfatti), parametro che esprime il numero di persone che sarebbero portate a lamentasi delle condizioni climatiche riscontrate. Viene definito soggetto insoddisfatto quello che attribuisce all ambiente in esame un valore PMV pari a +/-3, +/-2. La norma ISO 7730 indica che lo stato di benessere termico si ha per valori del PMV che oscillano tra -0.5 e +0.5, corrispondenti ad un valore del PPD = 10 %. (La percentuale reale di insoddisfatti non deve superare il 20%). In correlazione agli indici PMV/PPD devono essere presi in considerazione anche altri parametri che concorrono alla formulazione del quadro microclimatico di un ambiente di lavoro: - Temperatura operativa, TO in C, che viene definita come la temperatura uniforme di un ambiente virtuale in cui il complesso degli scambi termici tra il soggetto e l ambiente virtuale è pari alla somma degli scambi termici per convenzione e irraggiamento fra soggetto e ambiente reale. 18

19 - Temperatura di Comfort, TC in C, che viene definita come quella particolare temperatura che determinati il livello di attività, la resistenza termica del vestiario e l umidità relativa, consente di realizzare il comfort termico ovvero PMV=0. - Temperatura Differenziale, TD in C, che rappresenta la differenza fra TC e TO ed esprime la quantità di cui si deve modificare la TO per assicurare all ambiente reale la condizione di benessere. Tabella Valori % di PPD in funzione di PMV PMV PPD sensazione di freddo sensazione di caldo totale insoddisfatti -2,0 76,4 % -- 76,4 % -1,0 26,8 % -- 26,8 % -0,5 9,9 % 0,4 % 10,3 % -0,1 3,4 % 1,8 % 5,2 % 0 2,5 % 2,5 % 5,0 % 0,1 1,8 % 3,4 % 5,2 % 0,5 0,4 % 9,8 % 10,2 % 1, ,4 % 26,4 % 2, ,7 % 75,7 % Obblighi e Normative di riferimento Attualmente non esistono norme che prevedano limiti fissi, escluse lavorazioni particolari, rimane comunque valida la necessità generica di assicurare ai lavoratori un benessere termico anche in funzione al lavoro svolto. In alcune normative, di seguito elencate, vengono date delle indicazioni sulle caratteristiche del microclima negli ambienti di lavoro. art cod civ. art. 10 Legge 864/70 allegato I, punto 7.1 Direttiva CEE 89/654 Allegato, punto Direttiva CEE 92/104 D.Lgs 81/08 aggiornato al D.Lgs 106/09 Obbligo per il datore di lavoro di "adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori" Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze. La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinché, in relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, questi ultimi dispongano di sufficiente aria fresca Allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro, punti 1.9 microclima, temperatura dei locali, umidità 19

20 Norme tecniche e linee guida Linee Guida ISPSEL 01/6/2006 UNI EN ISO 7730/2006 UNI EN 27243/1996 UNI EN ISO 7933/2005 UNI EN ISO 8996/2005 UNI EN ISO 7726/2002 UNI EN ISO 11079/2008 Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Requisiti e standard. Indicazioni operative e progettuali. Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico. Ambienti caldi.valutazione dello stress termico per l'uomo negli ambienti di lavoro, basata sull'indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globotermometro). Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile. Ergonomia dell'ambiente termico Determinazione del metabolismo energetico. Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche. Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale. 20

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