PIANO STRALCIO DI INTERVENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA ZONA A

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1 PIANO STRALCIO DI INTERVENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA ZONA A Pagina 1 di 16

2 INDICE INTRODUZIONE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO...3 LO STATO DI ATTENZIONE...4 Definizione...4 Il raggiungimento dello stato di attenzione in relazione ai singoli parametri...4 LO STATO DI ALLARME...6 Definizione...6 Il raggiungimento dello stato di allarme in relazione ai singoli parametri...7 PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STATI DI ATTENZIONE O DI ALLARME...9 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SINGOLI ENTI...10 STATO DI ATTENZIONE - PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI...11 STATO DI ALLARME - PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI...13 MISURE DI EMERGENZA DA ADOTTARE CON ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE INTERESSATO IN CASO DI STATO DI ATTENZIONE...14 MISURE DI EMERGENZA DA ADOTTARE CON ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE INTERESSATO IN CASO DI STATO DI ALLARME...16 RIFERIMENTI PER COMUNICAZIONI FRA PROVINCIA DI TORINO ARPA E COMUNI ZONA A Pagina 2 di 16

3 INTRODUZIONE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO Il presente piano di intervento operativo redatto ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000 n 43 viene elaborato dalla Provincia di Torino in qualità di autorità competente con i comuni appartenenti alla ZONA A (Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, S. Mauro, Settimo, Torino e Venaria) individuati dalla sopra citata Legge Regionale. I territori comunali inseriti nella ZONA A rappresentano la porzione di area nella quale i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ed è pertanto possibile che si verifichino fenomeni acuti di inquinamento atmosferico (art.3 del D.M : Criteri per l elaborazione dei piani regionali di risanamento della qualità dell aria e art.9 del D.M : Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell aria). Nei territori individuati sono applicabili i disposti del D.M. 15 Aprile 1994 ( Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane ). La Provincia, in qualità di autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio, con i Comuni interessati, elabora il piano di intervento operativo volto al contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. FIGURA 1: Zonizzazione del territorio della Provincia di Torino così come previsto dalla Legge regionale 7 aprile 2000 n 43. Pagina 3 di 16

4 LO STATO DI ATTENZIONE Definizione Lo stato di attenzione si raggiunge quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva, per uno o più inquinanti, il superamento dei rispettivi livelli di attenzione in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore a quello indicato nella tabella sottostante (Tabella 1). I provvedimenti legati allo stato di attenzione si attuano qualora lo stato di attenzione sia raggiunto per tre giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche facciano prevedere il perdurare del fenomeno (D.M. 15 Aprile 1994). Inquinante livello di Stazioni attenzione Biossido di azoto 200 µg/m 3 50% delle stazioni individuate Monossido di carbonio 15 mg/m 3 50% delle stazioni individuate Biossido di zolfo 125 µg/m 3 50% delle stazioni individuate Particelle sospese totali 150 µg/m 3 50% delle stazioni individuate Tabella 1: percentuale di stazioni che concorrono allo stato di attenzione. Per la ZONA A dell area metropolitana di Torino, in considerazione dell elevata densità di popolazione residente nella Città di Torino, della mobilità in ingresso e in uscita, e delle specifiche caratteristiche del sistema di monitoraggio, lo stato di attenzione è raggiunto quando le condizioni previste nella tabella si verificano per l intera area o per la sola città di Torino così come definito dalla Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43, Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell Aria (stralcio del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento). Il raggiungimento dello stato di attenzione in relazione ai singoli parametri Le stazioni di monitoraggio che concorrono alla definizione di stato di attenzione, relativamente al parametro biossido di azoto, sono riportate nella Tabella 2. NOME Beinasco Borgaro Grugliasco Nichelino Orbassano Settimo TO-Consolata TO-Cristina TO-Gaidano TO-Lingotto TO-Rebaudengo TO-Rivoli INDIRIZZO Via S. Pellico, 5 Beinasco Via Italia Borgaro Via Roma, 15 Grugliasco Via XXV Aprile, 111 Nichelino Via Gozzano Orbassano Via Milano, 31 Settimo Via Consolata, 10 Torino Via M. Cristina, 129 Torino V. Gaidano Torino V. A. Monti, 21 Torino P.zza Rebaudengo, 23 Torino P.zza Rivoli, 4 Torino Tabella 2: stazioni che concorrono alla definizione dello stato di attenzione per il parametro biossido di azoto. Pagina 4 di 16

5 Lo stato di attenzione è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva il superamento del livello di attenzione (200 µg/m 3 come media oraria) su almeno il 50% del totale delle stazioni considerate o su almeno il 50% delle stazioni collocate nel Comune di Torino e riportate con sfondo grigio nella Tabella 2 Il ciclo di monitoraggio per il parametro biossido di azoto si riferisce ai valori medi orari calcolati su un intervallo di 24 ore consecutive, a partire dal valore orario delle 01:00 fino al valore orario delle 24:00 (ora solare). Le stazioni di monitoraggio che concorrono alla definizione di stato di attenzione, relativamente al parametro monossido di carbonio, sono riportate nella Tabella 3. NOME Nichelino Rivoli Settimo Venaria TO-Consolata TO-Cristina TO-Lingotto TO-Rebaudengo TO-Rivoli INDIRIZZO Via XXV Aprile, 111 Nichelino P.zza Togliatti, 1 Rivoli Via Milano, 31 Settimo C.so Garibaldi Venaria Via Consolata, 10 Torino Via M. Cristina, 129 Torino V. A. Monti, 21 Torino P.zza Rebaudengo, 23 Torino P.zza Rivoli, 4 Torino Tabella 3: stazioni che concorrono alla definizione dello stato di attenzione per il parametro monossido di carbonio. Lo stato di attenzione è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva il superamento del livello di attenzione (15 mg/m 3 come media oraria) su almeno il 50% del totale delle stazioni considerate o su almeno il 50% delle stazioni collocate nel Comune di Torino e riportate con sfondo grigio nella Tabella 3. Il ciclo di monitoraggio per il parametro monossido di carbonio si riferisce ai valori medi orari calcolati su un intervallo di 24 ore consecutive a partire dal valore orario delle 01:00 fino al valore orario delle 24:00 (ora solare). Le stazioni di monitoraggio che concorrono alla definizione di stato di attenzione, relativamente al parametro biossido di zolfo, sono riportate nella Tabella 4. NOME Beinasco Grugliasco TO-Consolata TO-Rebaudengo INDIRIZZO Via S. Pellico, 5 Beinasco Via Roma, 15 Grugliasco Via Consolata, 10 Torino P.zza Rebaudengo, 23 Torino Tabella 4: stazioni che concorrono alla definizione dello stato di attenzione per il parametro biossido di zolfo Lo stato di attenzione è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva il superamento del livello di attenzione (125 µg/m 3 come media giornaliera) su almeno il 50% del totale delle stazioni considerate o su almeno il 50% delle stazioni collocate nel Comune di Torino e riportate con sfondo grigio nella Tabella 4. Il ciclo di monitoraggio per il parametro biossido di azoto si riferisce al valore medio dei valori medi orari calcolati su un intervallo di 24 ore consecutive a partire dal valore orario delle 01:00 fino al valore orario delle 24:00 del giorno successivo (ora solare) Pagina 5 di 16

6 Per quanto riguarda il parametro particelle totali sospese, cosi come definito dal DMA 25 novembre 1994, i valori di concentrazione delle stesse, misurati in modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione dello stato di attenzione e ai conseguenti provvedimenti da adottare, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione. LO STATO DI ALLARME Definizione Lo stato di allarme si raggiunge quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva, per uno o più inquinanti, il superamento dei rispettivi livelli di allarme in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore a quello indicato nella tabella sottostante (Tabella 5). I provvedimenti legati allo stato di allarme si attuano ad ogni raggiungimento dello stato di allarme e qualora le previsioni meteorologiche facciano prevedere il perdurare del fenomeno. I provvedimenti relativi allo stato di allarme vengono altresì adottati qualora lo stato di attenzione perduri per almeno tre giorni consecutivi e le condizioni meteorologiche possano far prevedere il raggiungimento dello stato di allarme (D.M. 15 aprile 1994). Inquinante livello di Stazioni allarme Biossido di azoto 400 µg/m 3 50% delle stazioni individuate Monossido di carbonio 30 mg/m 3 50% delle stazioni individuate Biossido di zolfo 250 µg/m 3 50% delle stazioni individuate Particelle sospese totali 300 µg/m 3 50% delle stazioni individuate Tabella 5: percentuale di stazioni che concorrono allo stato di allarme. Per la ZONA A dell area metropolitana di Torino, in considerazione dell elevata densità di popolazione residente nella Città di Torino, della mobilità in ingresso e in uscita e delle specifiche caratteristiche del sistema di monitoraggio, lo stato di allarme è raggiunto quando le condizioni previste nella tabella si verificano per l intera area o per la sola città di Torino così come definito dalla Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43, Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell Aria (stralcio del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento). Pagina 6 di 16

7 Il raggiungimento dello stato di allarme in relazione ai singoli parametri Le stazioni di monitoraggio che concorrono alla definizione di stato di allarme, relativamente al parametro biossido di azoto, sono riportate nella Tabella 6. NOME Beinasco Borgaro Grugliasco Nichelino Orbassano Settimo TO-Consolata TO-Cristina TO-Gaidano TO-Lingotto TO-Rebaudengo TO-Rivoli INDIRIZZO Via S. Pellico, 5 Beinasco Via Italia Borgaro Via Roma, 15 Grugliasco Via XXV Aprile, 111 Nichelino Via Gozzano Orbassano Via Milano, 31 Settimo Via Consolata, 10 Torino Via M. Cristina, 129 Torino V. Gaidano Torino V. A. Monti, 21 Torino P.zza Rebaudengo, 23 - Torino P.zza Rivoli, 4 Torino Tabella 6: stazioni che concorrono alla definizione dello stato di allarme per il parametro biossido di azoto Lo stato di allarme è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva il superamento del livello di allarme (400 µg/m 3 come media oraria) su almeno il 50% del totale delle stazioni considerate o su almeno il 50% delle stazioni collocate nel Comune di Torino e riportate con sfondo grigio nella Tabella 6. Il ciclo di monitoraggio per il parametro biossido di azoto si riferisce ai valori medi orari calcolati su un intervallo di 24 ore consecutive, a partire dal valore orario delle 01:00 fino al valore orario delle 24:00 (ora solare). Le stazioni di monitoraggio che concorrono alla definizione di stato di allarme, relativamente al parametro monossido di carbonio, sono riportate nella Tabella 7. NOME Nichelino Rivoli Settimo Venaria TO-Consolata TO-Cristina TO-Lingotto TO-Rebaudengo TO-Rivoli INDIRIZZO Via XXV Aprile, 111 Nichelino P.zza Togliatti, 1 Rivoli Via Milano, 31 Settimo C.so Garibaldi Venaria Via Consolata, 10 Torino Via M. Cristina, 129 Torino V. A. Monti, 21 Torino P.zza Rebaudengo, 23 - Torino P.zza Rivoli, 4 Torino Tabella 7: stazioni che concorrono alla definizione dello stato di allarme per il parametro monossido di carbonio. Lo stato di allarme è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva il superamento del livello di attenzione (30 mg/m 3 come media oraria) su almeno il 50% del totale delle stazioni considerate o su almeno il 50% delle stazioni collocate nel Comune di Torino e riportate con sfondo grigio nella Tabella 7. Il ciclo di monitoraggio per il parametro monossido di carbonio si riferisce ai valori medi orari calcolati su un intervallo di 24 ore consecutive a partire dal valore orario delle 01:00 fino al valore orario delle 24:00 (ora solare). Pagina 7 di 16

8 Le stazioni di monitoraggio che concorrono alla definizione di stato di allarme, relativamente al parametro biossido di zolfo, sono riportate nellatabella 8. NOME Beinasco Grugliasco TO-Consolata TO-Rebaudengo INDIRIZZO Via S. Pellico, 5 Beinasco Via Roma, 15 Grugliasco Via Consolata, 10 Torino P.zza Rebaudengo, 23 - Torino Tabella 8: stazioni che concorrono alla definizione dello stato di attenzione per il parametro biossido di zolfo. Lo stato di allarme è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio si rileva il superamento del livello di allarme (250 µg/m 3 come media giornaliera) su almeno il 50% del totale delle stazioni considerate o su almeno il 50% delle stazioni collocate nel Comune di Torino e riportate con sfondo grigio nella Tabella 8. Il ciclo di monitoraggio per il parametro Biossido di Zolfo si riferisce al valore medio dei valori medi orari calcolati su un intervallo di 24 ore consecutive a partire dal valore orario delle 01:00 fino al valore orario delle 24:00 (ora solare). Per quanto riguarda il parametro particelle totali sospese cosi come definito dal DMA 25 novembre 1994 i valori di concentrazione delle stesse, misurati in modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione dello stato di attenzione e ai conseguenti provvedimenti da adottare, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione. Pagina 8 di 16

9 PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STATI DI ATTENZIONE O DI ALLARME I provvedimenti da attuare al raggiungimento dello stato di attenzione e di allarme devono essere finalizzati alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti presenti in atmosfera e devono prevedere azioni volte alle seguenti finalità: riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare; riduzione delle emissioni associate alle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani (diversificazione di orari e itinerari); limitazione delle emissioni dagli impianti termici civili. La tipologia delle azioni da intraprendere deve essere commisurata all intensità dei superamenti e al relativo rischio per la salute della popolazione. In questa prima fase di definizione degli interventi da intraprendere sono state individuate due tipologie di provvedimento: la prima relativa allo stato di attenzione, la seconda relativa allo stato di allarme. I provvedimenti legati allo stato di attenzione devono avere un carattere preventivo e sono mirati al contenimento del fenomeno e ad evitare il raggiungimento dello stato di allarme attraverso: la diffusione dell informazione relativa al raggiungimento dello stato di attenzione attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più efficaci (radio, televisione, giornali); l adozione di misure di parziale limitazione del traffico veicolare e dell inquinamento prodotto dagli impianti termici civili. Il testo del comunicato stampa relativo al raggiungimento dello stato di attenzione deve contenere le seguenti informazioni: giorni in cui si è verificato il raggiungimento dello stato di attenzione; tipologia di inquinante o degli inquinanti le cui concentrazioni hanno determinato il raggiungimento dello stato di attenzione; area interessata dal fenomeno (ZONA A Torino + comuni confinanti); comunicazione delle azioni da adottare per il contenimento dell inquinamento: riduzione dell uso dei veicoli privati; richiesta di un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro; richiesta di ridurre gli spostamenti a quelli strettamente necessari; richiesta di porre attenzione alla conduzione degli impianti termici secondo quanto previsto dall ordinanza. descrizione delle limitazioni al traffico veicolare previste nelle ordinanze. I provvedimenti legati allo stato di allarme devono produrre una sensibile limitazione del carico emissivo e sono mirati alla riduzione del fenomeno attraverso: la diffusione dell informazione relativa al raggiungimento dello stato di allarme attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più efficaci (radio, televisione, giornali); l adozione di misure di blocco del traffico veicolare e di limitazione dell inquinamento prodotto dagli impianti di riscaldamento ambiente. Il testo del comunicato stampa relativo al raggiungimento dello stato di allarme deve contenere le seguenti informazioni: giorni in cui si è verificato il raggiungimento dello stato di attenzione o di allarme; tipologia di inquinante o degli inquinanti le cui concentrazioni hanno fatto raggiungere lo stato di allarme; area interessata dal fenomeno (ZONA A Torino + comuni confinanti); Pagina 9 di 16

10 comunicazione delle azioni da adottare per il contenimento dell inquinamento; descrizione delle limitazioni previste nelle ordinanze. In una seconda fase di elaborazione del piano si dovranno predisporre interventi mirati finalizzati alle seguenti attività: contenimento delle emissioni degli impianti produttivi, sia termici sia tecnologici; definizione di procedure di contenimento delle emissioni provenienti da specifici impianti individuati come sorgenti puntuali nell inventario regionale delle emissioni. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SINGOLI ENTI L'ARPA: provvede alla gestione della rete di monitoraggio della qualità dell aria operante nel territorio della provincia di Torino, al controllo e alla validazione giornaliera dei dati analitici rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell aria; provvede alla comunicazione dei dati rilevati attraverso l aggiornamento giornaliero del Sito Internet della Provincia di Torino (per tutti parametri monitorati in continuo dovrà essere disponibile l informazione fondamentale relativa alle misurazioni effettuate: valori massimi misurati, n superamenti del livello di attenzione e di allarme. Per i parametri monitorati in modo non automatico l aggiornamento del sito internet sarà effettuato compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione); verifica il raggiungimento dello stato di attenzione e di allarme e fornisce informazioni sul perdurare del fenomeno. Provvede giornalmente ad inserire sul Sito Internet della Provincia di Torino il giudizio sulla qualità dell aria, che conterrà informazioni sul raggiungimento dello stato di attenzione o di allarme; nel caso si raggiunga lo stato di attenzione o di allarme provvede a comunicare alla Provincia di Torino e ai Comuni appartenenti alla Zona A (Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, S. Mauro, Settimo, Torino e Venaria.) via FAX o secondo le modalità definite dai singoli enti il relativo stato di qualità dell aria. Provvede inoltre secondo le modalità sopra descritte a comunicare la fine degli episodi di attenzione e di allarme. La PROVINCIA DI TORINO: sulla base dei dati fatti pervenire dall ARPA, provvede alla dichiarazione dello stato di attenzione e di allarme per la conseguente attivazione del piano di intervento operativo dandone comunicazione ai comuni mediante fax con allegata determinazione dirigenziale. Analogamente, provvede a dichiarare il venir meno dello stato di attenzione e di allarme; provvede alla comunicazione agli organi di informazione del raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme attraverso comunicati stampa i cui contenuti sono stati precedentemente individuati; garantisce il cordinamento dei comuni appartenenti alla zona A per l'applicazione dei disposti previsti dal piano d'intervento operativo; verifica l'efficacia delle azioni previste nel piano d'intervento operativo; esercita, ai sensi dell art.3 comma h) dalla Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43, il potere sostitutivo nei confronti dei comuni della zona A in caso di inerzia nell attuazione degli interventi per la gestione operativa degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. In proposito, provvede con ordinanza del Presidente della Provincia e, per gli altri adempimenti operativi, tramite gli uffici ed i servizi comunali; Pagina 10 di 16

11 I COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA A (Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, S. Mauro, Settimo, Torino e Venaria): attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da applicare sul proprio comune mediante l adozione, con ordinanza sindacale, delle misure di emergenza indicate negli allegati 1 e 2 dandone comunicazione alla Provincia di Torino entro 12 ore; effettuano la comunicazione locale informando la popolazione sul raggiungimento dello stato di attenzione o di allarme e sui provvedimenti conseguenti; revocano i disposti previsti nelle ordinanze a seguito della comunicazione della revoca dello stato di attenzione e di allarme. Qualora, a causa del perdurare di condizioni atmosferiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, si verifichino episodi acuti o cronici di inquinamento atmosferico, al di fuori dei livelli concernenti lo stato di attenzione o di allarme, la Provincia di Torino invita i comuni appartenenti alla zona A ad adottare provvedimenti di limitazione delle emissioni inquinanti. STATO DI ATTENZIONE - PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI Nel caso in cui si verifichi il raggiungimento dello stato di attenzione l ARPA provvede alla comunicazione di merito, la Provincia dichiara lo stato di attenzione e trasmette a tutti i comuni della ZONA A copia della determinazione per l adozione dei provvedimenti di competenza secondo lo schema di seguito descritto. I Comuni emanano le Ordinanze contenenti i provvedimenti da attuare per lo stato di attenzione, dandone comunicazione entro 12 ore alla Provincia di Torino. I provvedimenti saranno validi per tutti i giorni successivi fino alla cessazione dello stato di attenzione. In caso di inerzia dei comuni, la Provincia di Torino, entro le 12 ore successive, esercita il potere sostitutivo, con ordinanza del Presidente della Provincia. La cessazione dello stato di attenzione viene dichiarata dalla Provincia di Torino con apposita determinazione e comunicata secondo le modalità precedentemente descritte.. Pagina 11 di 16

12 GIORNO 1 Si raggiunge lo stato di attenzione: GIORNO 2 ARPA comunica il raggiungimento dello lo stato di attenzione relativamente al giorno 1 e fornisce indicazioni sulla persistenza del fenomeno La PdT attiva i canali di informazione (comunicato stampa) Si raggiunge lo stato di attenzione Non si raggiunge lo stato di attenzione GIORNO 3 GIORNO 3 ARPA comunica il raggiungimento dello lo stato di attenzione relativamente al giorno 2 e per il secondo giorno consecutivo e fornisce indicazioni sul perdurare del fenomeno Qualora le previsioni facciano prevedere il perdurare del fenomeno si predispongono i provvedimenti relativi allo stato di attenzione: PdT dichiara lo stato attenzione, trasmette a tutti i Comuni della zona A copia del provvedimento, attiva i canali di informazione; I Comuni emanano le Ordinanze contenenti i provvedimenti da attuare al giorno 4 e per i giorni successivi dandone comunicazione entro 12 ore alla PdT; La PdT entro le 12 ore successive esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni. Non si adottano particolari provvedimenti Non si raggiunge lo stato di attenzione Si raggiunge lo stato di attenzione GIORNO 4 ARPA comunica il raggiungimento dello stato di attenzione relativamente al giorno 3 e fornisce indicazioni sul perdurare del fenomeno GIORNO 4 ARPA comunica la fine dello stato di attenzione Si revocano i disposti previsti nelle ordinanze Si applicano i disposti previsti nelle ordinanze. I disposti saranno in vigore per tutti i giorni successivi fino alla dichiarazione del venir meno dello stato di attenzione da parte della P.d.T. Figura 2: stato di attenzione, schema di flusso degli interventi. Pagina 12 di 16

13 STATO DI ALLARME - PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI Qualora si raggiunga lo stato di allarme, sia a seguito del raggiungimento dei livelli di allarme sia nel caso in cui a seguito del perdurare dello stato di attenzione da almeno tre giorni le previsioni facciano prevedere il raggiungimento dello stato di allarme, l'arpa comunica il raggiungimento dello stato di allarme, la Provincia dichiara lo stato allarme e trasmette a tutti i comuni della zona A copia della determinazione per l adozione dei provvedimenti di competenza secondo lo schema di seguito descritto. I Comuni emanano le Ordinanze contenenti i provvedimenti da attuare per lo stato di allarme dandone comunicazione entro 12 ore alla Provincia di Torino. I provvedimenti saranno validi per tutti i giorni successivi fino alla cessazione dello stato di allarme. In caso di inerzia dei comuni, la Provincia di Torino, entro le 12 ore successive, esercita il potere sostitutivo, con ordinanza del Presidente della Provincia. La cessazione dello stato di allarme viene dichiarata dalla Provincia di Torino con apposita determinazione e comunicata secondo le modalità precedentemente descritte. GIORNO 1 Si raggiunge lo stato di allarme GIORNO 2 ARPA comunica il raggiungimento dello lo stato di allarme relativamente al giorno 1 e fornisce indicazioni sulla persistenza del fenomeno Qualora le previsioni facciano prevedere il perdurare del fenomeno si predispongono i provvedimenti relativi allo stato di allarme: PdT dichiara lo stato allarme, trasmette a tutti i comuni della zona A copia del provvedimento, esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni I Comuni emanano le Ordinanze contenenti i provvedimenti da attuare al per i giorni successivi dandone comunicazione entro 12 ore alla PdT; La PdT entro le 12 ore successive esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni GIORNO 3 ARPA comunica il raggiungimento dello stato di allarme relativamente al giorno 2 e fornisce indicazioni sul perdurare del fenomeno Si applicano i disposti previsti nelle ordinanze. I disposti saranno in vigore per tutti i giorni successivi fino alla dichiarazione del venir meno dello stato di allarme da parte della P.d.T. Figura 3: stato di allarme, schema di flusso degli interventi. Pagina 13 di 16

14 MISURE DI EMERGENZA DA ADOTTARE CON ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE INTERESSATO IN CASO DI STATO DI ATTENZIONE 1. Gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione devono essere regolati in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 18 C. Gli impianti di riscaldamento degli altri edifici devono essere gestiti in modo da limitare al minimo indispensabile orari di accensione e temperatura degli ambienti. 2. Divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna, a qualsiasi uso destinati dalle ore 7,30 alle ore 19,00, NEI GIORNI PARI per i veicoli la cui ultima cifra della targa è DISPARI (possono cioè circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa è pari), e NEI GIORNI DISPARI per i veicoli la cui ultima cifra della targa è PARI (possono cioè circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari). È fatto inoltre divieto di circolazione: a) agli autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo NON omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive; b) agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone di tipo NON omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo NON omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate, o ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate. 3. Dal divieto di circolazione saranno escluse le seguenti vie: a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino; b) le strade statali c) le strade provinciali di attraversamento; d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi considerati come parcheggi di interscambio tra mezzo privato e mezzo pubblico. 4. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli: a) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio; b) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente; c) veicoli elettrici; d) motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE; e) autoveicoli che utilizzano come carburante GPL o metano; f) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap; g) veicoli di proprietà di Enti Locali o dello Stato, usati per il trasporto di materiali o per l'esecuzione di lavori. h) veicoli di proprietà di autoscuole in attualità di esercitazione alla guida o esami di guida 5. Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie di veicoli purché accompagnati da adeguata documentazione: a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione; b) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'albo professionale in visita domiciliare; Pagina 14 di 16

15 c) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici; d) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali; e) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense, scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità; f) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); g) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico; h) motoveicoli e ciclomotori utilizzati per i recapiti urgenti di corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express e moto-taxi) limitatamente a quei veicoli che svolgono il loro lavoro per Agenzie regolarmente autorizzate; i) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.; veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano; j) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamate di reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili; k) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico o autorizzazioni con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco; l) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Lgs 285/92, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale" (D. Lgs 285/92, art. 54 comma 2); m) veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'ente per cui lavorano; n) veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario; o) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città. p) veicoli adibiti a trasporto valori delle banche e degli istituti autorizzati; L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero. Pagina 15 di 16

16 MISURE DI EMERGENZA DA ADOTTARE CON ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE INTERESSATO IN CASO DI STATO DI ALLARME 1. Gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione devono essere regolati in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 18 e la durata giornaliera non sia superiore alle 12 ore. Gli impianti di riscaldamento degli altri edifici devono essere gestiti in modo da limitare al minimo indispensabile orari di accensione e temperature degli ambienti. 2. Divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati. dalle ore 08:00 alle 18:00. Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie: a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino; b) le strade statali c) le strade provinciali di attraversamento; d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi considerati come parcheggi di interscambio tra mezzo privato e mezzo pubblico. 3. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli: a) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio; b) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente; c) veicoli elettrici; d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap; i) veicoli di proprietà di autoscuole in attualità di esercitazione alla guida o esami di guida 4. Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie di veicoli purché accompagnati da adeguata documentazione: a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione; b) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'albo professionale in visita domiciliare; c) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali; d) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità; e) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri; f) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico; g) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamate di reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili; h) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Lgs 285/92, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale" (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2); i) veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'ente per cui lavorano; j) veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario; k) veicoli adibiti a trasporto valori delle banche e degli istituti autorizzati. Pagina 16 di 16

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