RELAZIONE FOLLOW UP DEL MASTER PER ARCHIVISTI RECORDS MANAGER NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE CAGLIARI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RELAZIONE FOLLOW UP DEL MASTER PER ARCHIVISTI RECORDS MANAGER NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE CAGLIARI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI"

Transcript

1 RELAZIONE FOLLOW UP DEL MASTER PER ARCHIVISTI RECORDS MANAGER NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE CAGLIARI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI GIUGNO 2004 Rosanna Udanch Ufficio protocollo archivio corrente Università degli Studi di Sassari

2 Il modulo didattico svolto nell ambito del follow up, aggiornamento al master per archivisti tenutosi nel 2002 in diverse località universitarie, è stato predisposto al fine di presentare quelle tecnologie, di cui tanto ci parla la normativa del ministro Stanca, che fungono da supporto alle attività di gestione informatica dei documenti: firma digitale e posta elettronica certificata. Le tre giornate di approfondimento sono state organizzate secondo il seguente programma: L avv. Guisella Finocchiaro, docente di diritto informatico presso l università di Bologna, ha presentato la parte del corso riguardante l informatica giuridica e, più precisamente, ha introdotto il discorso della firma digitale e del documento informatico L Ing. Guglielmo Longobardi, responsabile del settore protocollo presso il CNIPA (ex AIPA), ha affrontato il discorso relativo all archiviazione ottica dei documenti e alla posta elettronica certificata Dott. Gianni Penzo Doria, dirigente e responsabile dell archivio generale dell Università degli Studi di Padova, ha approfondito il discorso sul protocollo informatico e sulla gestione dei documenti L introduzione e l applicazione strategica delle norme in materia di documento elettronico, firma digitale, posta elettronica certificata, archiviazione ottica sostitutiva e protocollo informatico hanno avuto un esito di grande impatto sull organizzazione del lavoro e sulla gestione dei flussi documentali, soprattutto, nell ambito delle pubbliche amministrazioni. La nascita del protocollo informatico ha contribuito allo sviluppo dell informatica applicata ai documenti e ha permesso di creare sistemi, non solo informatici, ma anche informativi e, come tale, possiamo concepire la posta elettronica certificata. La lezione dell avv. Finocchiaro, per quanto complessa, ha avuto un riscontro positivo per via della chiarezza nel commentare la normativa di riferimento. Le tematiche riguardanti la firma digitale e la firma elettronica hanno evidenziato due aspetti della normativa: la si può ritenere di carattere generale in quanto è rivolta al singolo cittadino, alle pubbliche amministrazioni e ha rapporti privatistici. Non esiste una perfetta coincidenza tra aspetto legislativo e informatico, in quanto non esiste corrispondenza fra le due categorie 2

3 Dal commento sulla legge Bassanini n. 59 del 97, è emersa la volontà di attribuire rilevanza giuridica agli atti e ai documenti informatici. Il legislatore con tale norma cerca di soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione, non per incrementare il commercio elettronico, ma per garantire rilevanza e validità ai dati informatici. L applicazione di questa normativa avviene solo con i regolamenti emessi successivamente in quanto la Bassanini si limita a produrre enunciati, se pur in modo analitico, trattando di atti, dati, documenti e contratti, pur essendo assente la parte applicativa. Con il DPR n. 513 del 97 è stata introdotta la firma digitale ma a tale provvedimento, nel 1999, è subentrata la direttiva comunitaria n. 93 con la quale, per molti aspetti, è in totale antitesi. Nella normativa italiana la firma digitale si basa su un sistema crittografico a chiave assimetrica, mentre nella normativa comunitaria le disposizioni descrivono solo ed esclusivamente le funzioni della firma elettronica, in modo particolare quella della autenticazione automatica, ma non gli oggetti tecnici. E stata preferita tale formula in quanto il legislatore europeo ritiene che non si debba favorire il mercato e, proprio per questo, possiamo sostenere che la direttiva si basa sul principio di neutralità tecnologica che consente di soddisfare alcune fra le esigenze più importanti: Non condiziona il mercato Soddisfa l esigenza tecnico - redazionale, ovvero non viene modificata la legge tutte le volte che si evolve la tecnica Esplica il principio di difficile attuazione, la norma è infatti priva di oggetti e analizza solo le funzioni Entrambe le normative riguardanti la firma digitale, sono state emesse successivamente al DPR 445/2000, il primo provvedimento legislativo che ha definito il documento informatico quale rappresentazione di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti. Accanto al tradizionale criterio di rappresentazione materiale di un documento, che avviene con la firma autografata, le firme elettroniche rappresentano modalità alternative attraverso le quali è possibile identificare il soggetto a cui imputare un testo. Infatti, l identità di una persona può riconoscersi attraverso dati riservati ed elusivi. La firma digitale è uno dei criteri utili ai fini dell identificazione del soggetto a cui attribuire fatti giuridici. E da intendersi come l apposizione di un elemento identificativo che, attraverso l uso di tessere magnetiche (le smart card), abilitano l utente/mittente alla connessione del sistema. Tale procedura informatica consente al destinatario di verificare la fonte del messaggio e, in eugual modo, di controllarne l integrità. 3

4 Esistono altri sistemi di identificazione dei soggetti, tra questi, si dispone delle chiavi biometriche così definite dall art.1 del D.P.R 10 novembre 1997, n. 513 La sequenza di codici informatici utilizzati nell ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell utente Ed ancora, nello stesso articolo, definisce così la firma digitale: il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ed ancora, si intende per documento informatico il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. In tal modo il legislatore italiano ha adottato una procedura informatica capace di fissare la traccia documentale. Il regolamento comunitario, direttiva CE n. 1999/93 del 13 dicembre 1999, definisce così la firma elettronica: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione. La firma digitale si avvale di un tesserino elettronico, che abbiamo già individuato come smart card o carta intelligente, che memorizza una chiave di crittografia capace di codificare parole di senso compiuto in espressioni convenzionali articolate in caratteri alfa- numerici, e che permette, a chi la utilizza, di marcare un documento attraverso la digitazione di un codice segreto, un personal identification number (PIN) al fine di raggiungere un livello di sicurezza più elevato. Allo stesso modo il destinatario, che riceverà il messaggio, dovrà utilizzare la carta inserendola in un apparecchietto collegato al proprio computer con il quale è possibile codificare il messaggio. Attualmente la smart card è la carta elettronica più evoluta, contiene infatti dei microcircuiti che memorizzano ed elaborano i dati e svolge funzioni di identificazione, di autenticazione, protezione e crittografia dei dati trasmessi. Successivamente al sistema delle chiavi simmetriche, poco sicure, è stato adottato il sistema a chiavi assimetriche a coppia così definito nell art.1 lett. d, DPR 10 novembre 1997, n. 513 è la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici. 4

5 Si evince che non è più necessaria un unica chiave per criptare e decriptare il messaggio, ma esiste una chiave che codifica e una che decodifica il messaggio: è come se fossero due parti di un unica chiave. Il DPR n. 513/1997 prevede che la chiave asimetrica privata sia custodita e tenuta segreta dal titolare la chiave privata è l elemento della coppia di chiavi asimetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica. La chiave pubblica è consultabile presso l albo conservato dalla Autorità di certificazione ed è intesa come l elemento della coppia di chiavi asimetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimetriche. Attualmente nel DPR vengono stabilite le modalità per l utilizzo delle chiavi al fine di firmare digitalmente una comunicazione, ma non disciplina la trasmissione del messaggio cifrato. La firma digitale è da intendere come una specie del genere firma elettronica, e non ha nulla a che vedere con questa, la riproduzione elettronica della firma autografa. Esistono quattro tipi di firme informatiche: firma elettronica, art.1 comma 1 lett. c/c, firma leggera o debole (elettronica) E l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite l associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodi di autenticazione informatica. Ha un codice segreto (un PIN), e con quello il soggetto deve identificarsi, e ha una smart card che si basa su tecniche biometriche di identificazione dell identità. firma digitale E una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato. Viene realizzata mediante un dispositivo sicuro che garantisce l integrità del documento. E il collegamento fra il documento e il titolare di un prodotto attraverso il quale è possibile verificare la provenienza della sottoscrizione autografa. firma elettronica avanzata firma elettronica qualificata, basata su strumento sicuro 5

6 La firma digitale prevede l utilizzo di una chiave privata e una chiave pubblica, per la quale vi è l obbligo di pubblicazione su un registro gestito dal certificatore. Il certificatore è il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi o revocati (art. 1 lett. M, DPR 10 novembre 1997, n.513). Il certificatore è la figura che certifica la validità della firma. E il soggetto che presta servizi di controllo delle firme elettroniche e ha la funzione di collegare la firma alla chiave privata, ovvero, all identità che deve essere accertata. Può individuare ulteriori caratteristiche della persona oltre all identità, ma ha l obbligo di mantenere le informazioni relative ai soggetti di cui certifica la validità della chiave. Nelle pubbliche amministrazioni può certificare esclusivamente firme interne (ad es. dei dipartimenti) e controllare chi utilizza la firma digitale. La figura professionale del certificatore, da intendersi come una sorta di garante, dovrà essere individuata in tutte le pubbliche amministrazioni perché da questa dipende la validazione delle firme e, soprattutto, il rinnovo dei certificati. Esistono tre tipi di certificatori: Certificatore E il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi a queste ultime Certificatore qualificato, rilascia certificati qualificati Certificatore accreditato, consegna l accreditamento e rilascia certificati qualificati Esistono due tipi di certificati: Certificato elettronico, regolato dal DPR 445/2000 E un attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e conferma l identità dei titolari stessi Certificato qualificato, regolato dalla direttiva 1999/93 6

7 Al fine di poter affermare che attraverso la procedura a chiavi asimmetriche il documento informatico è stato sottoscritto con una chiave privata, il destinatario, deve considerare affidabile la chiave pubblica necessaria per la verifica della firma digitale. La certificazione viene definita come il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni (art.1, lett. h, DPR 10 novembre 1997, n.513). Il certificatore garantisce l attribuzione della chiave pubblica al titolare della corrispondente chiave privata. In base all art. 9, 2 comma, lett. A, DPR 10 novembre 1997, n. 513 e art.11 DPCM 8 febbraio 1999, il certificato rilasciato dall autorità ingenera pubblica fede, la funzione di garanzia è assolta dall identificazione del soggetto che richiede la certificazione, al quale viene rilasciata la chiave privata necessaria per l adozione del sistema di firma digitale. L autorità, dopo aver proceduto all identificazione, assegna al soggetto richiedente una chiave correlata in senso biunivoco con la chiave pubblica e, il cui certificato, viene inserito in appositi elenchi consultabili da chiunque abbia interesse a procurarsi o a verificare la chiave pubblica di un soggetto. Al certificatore è attribuito l obbligo di attestare il periodo di validità della chiave pubblica e del relativo certificato e di procedere alla revoca o alla sospensione dandone immediata pubblicazione. Nel caso l utilizzatore firmi digitalmente con una chiave scaduta, sospesa o revocata, il documento sarà ritenuto inefficace. L art. 60 del DPCM 8 febbraio 1999 stabilisce al 1 comma che La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggono nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante l associazione di una o più marche temporali, al 2 comma Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente esteso, associando una nuova marca all evidenza informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche temporali già ad esso associate La firma digitale è quindi un elemento essenziale del documento, in quanto esprime il consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento informatico, così come avviene nel documento cartaceo per la sottoscrizione autografa. 7

8 Nella 445/2000 viene attribuito valore giuridico al documento informatico, tale può essere considerato il documento senza firma, il documento con firma elettronica e con firma digitale o firma elettronica qualificata. Il documento senza firma ha efficacia probatoria e per tale si intendono anche tutte le riproduzioni meccaniche, ovvero le registrazioni sonore, i filmati, le fotografie in quanto sono prove di fatti rappresentati. Anche il documento informatico privo di firma può essere considerato prova in giudizio. Il documento con firma elettronica è invece atto scritto, e soddisfa il requisito formale e legale della prova scritta. Durante la lezione, e proprio in merito alle considerazioni espresse sul documento informatico, divergevano, tra l archivista Gianni Penzo e il legale Giusella Finocchiaro, le valutazioni formulate a proposito delle . In base alla 445/2000 le debbono ritenersi documenti, e quindi avere efficacia probatoria, poiché le si possono concepire come semplici riproduzioni meccaniche (445/2000 art. 43 comma 6) il cui reato è la falsificazione. In base al principio archivistico, invece, non possono essere considerate dei documenti (ed infatti la registrazione è discrezionale) in quanto non rispettano il principio di provenienza: a tutti gli effetti non è chiaro chi sia il mittente. Si può concepire come documento, non tanto il testo dell e- mail, ma il file ad esso allegato che dovrà essere soggetto a registrazione. Questa prassi comportamentale, è l unica tutela contro la volontà del mittente di disconoscere la validità del documento trasmesso. Il testo unico 445/2000 precisa che l si può considerare trasmessa solo se inviata all indirizzo elettronico dichiarato (posta certificata). Con la firma digitale, invece, il soggetto non può disconoscere l autenticità della firma (ad esempio nel caso di un contratto) perché è apposta sul documento con la chiave privata del soggetto e che, come abbiamo più volte ripetuto, è certificabile. La validazione è intrinseca nel documento digitale e avviene per mezzo del certificatore. Vi è inoltre la firma digitale autenticata che viene certificata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Tale firma produce gli stessi effetti giuridici della sottoscrizione autenticata. Secondo l art. 16, 1 comma del DPR n. 513/1997 Si ha per riconosciuta, ai sensi dell art del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio da altro pubblico ufficiale autorizzato, infatti, l autorità di certificazione non garantisce che il titolare sia il solo ad 8

9 utilizzare la chiave privata rilasciata. L autentica del documento dinanzi ad un notaio, garantisce l accertamento dell identità al momento della sottoscrizione. La firma digitale garantisce efficacia probatoria al documento informatico ma ha una validazione limitata (DPCM 13/01/2004). Al fine di avere validità illimitata, è necessario rinnovare il certificato o marca temporale( da artt. 44 a 52) e, se non si rinnova, il documento informatico (mettiamo il caso di un contratto) può perdere la propria efficacia probatoria e può diventare una riproduzione meccanica. In conclusione, chi stabilisce la durata del certificato e la validità del documento è il certificatore. 9

10 Nella seconda giornata l ing. Guglielmo Longobardi, ha affrontato le seguenti tematiche: Interoperabilità della firma digitale Il ruolo dei certificatori La crittografia La posta elettronica certificata La conservazione dei documenti elettronici La rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione: la crittografia e la firma elettronica Nuove regole tecniche: approfondimento sul DPCM 13 gennaio 2004 Utilizzo pratico della firma digitale La rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione: la crittografia e la firma elettronica L esigenza di informatizzare e di gestire i flussi documentali con sistemi informatici, nasce dalla necessità di gestire in modo efficiente ed integrato tutte le informazioni disponibili e dal bisogno di recepire informazioni con maggiore celerità. Questo nuovo comportamento gestionale ha un chiaro impatto sul profitto, sulla qualità dei servizi offerti, sull efficienza e sull immagine, in definitiva, la disponibilità delle informazioni può portare ad un grande vantaggio competitivo. La firma, come più volte ripetuto, ha rilevanza giuridica poiché dalla sottoscrizione autografa di un documento deriva la presunzione di legge sino a prova contraria di consenso del firmatario sul contenuto dell atto o del documento, codice civile, art Per quanto riguarda la firma nei documenti pubblici, l autografia della sottoscrizione non è da intendersi come requisito d esistenza giuridica degli atti amministrativi quando i dati contenuti nel documento consentono di accertare chi sia l autore. In base alla legge 15 marzo 1997, n. 59 art. 15 Gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge 10

11 Il recepimento della direttiva europea La direttiva europea sulla firma elettronica è stata pubblicata il 19 gennaio L obiettivo principale era quello di definire un quadro comunitario unitario per le firme elettroniche, improntato sulla libera circolazione dei servizi di certificazione e sulla validità giuridica dei documenti firmati. Il testo è composto di 15 articoli e 4 allegati relativi a: I requisiti dei certificati qualificati II requisiti delle CA che rilasciano certificati qualificati III requisiti dei dispositivi sicuri per la creazione della firma IV raccomandazioni per la creazione della firma La firma elettronica nasce per esigenze di commercio elettronico, mentre la firma digitale segue l affermarsi del documento informatico: La firma elettronica (art. 2 direttiva europea) garantisce l autenticità La firma elettronica avanzata garantisce autenticità e integrità ed è prodotta con dispositivo di firma sicura che conferisce al documento la stessa valenza giuridica del documento autografo Entrambe possono essere rilasciate da un certificatore accreditato o non accreditato La Firma digitale avanzata è quella prodotta con un dispositivo di firma sicura ed è rilasciata da un certificatore accreditato Possono essere utilizzate anche altre forme di firma, che avranno una valenza interna all organizzazione, ma che non forniranno alcuna garanzia di validità giuridica In base all art. 38, comma 2 DPR 28 dicembre 2000 le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, questa deve avere un certificato qualificato che deve essere rilasciato da un certificatore accreditato. 11

12 Interoperabilità della firma digitale Per interoperabilità si intende la capacità di verificare le firme digitali avvalendosi degli strumenti dei vari certificatori, a prescindere dal software utilizzato per generare la firma. Tale compito è stato regolato dalla circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000 che impone: Il formato della firma Il formato del certificato e la sua rappresentazione A livello europeo l interoperabilità del processo di verifica si differenzia da quella italiana in quanto i certificati non sono conformi agli standard internazionali e, soprattutto, viene fatto un uso improprio delle estensioni dei certificati. In base al DPCM 13 gennaio 2004, articolo 40, comma 4, i certificatori accreditati, su cui si è ampiamente discusso con la prima docente, devono svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto dalle regole per il riconoscimento e la verifica del documento elettronico. Nuove regole tecniche: approfondimento sul DPCM 13 gennaio 2004 Nel DPCM 13 gennaio 2004, articolo1, comma 1, sono descritti i concetti di: Riferimento temporale È l informazione contenente la data e l ora associata ad uno o più documenti informatici Validazione temporale E il risultato della procedura informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile a terzi Marca temporale E l evidenza informatica che consente di attribuire la validazione temporale Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare come sistemi di validazione temporale: Il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo Il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti Il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo di posta certificata ai sensi dell art. 14 del testo unico 12

13 La crittografia Il sistema di crittografia è stato adottato per far fronte alle principali minacce nello scambio di messaggi. Prima dell utilizzo di tale sistema, era possibile intercettare facilmente un messaggio e leggerne il contenuto e, allo stesso modo, era facile negare di aver inviato un messaggio o modificarne il contenuto. Con l utilizzo della crittografia si sono ottenute diverse garanzie: la confidenzialità il contenuto del messaggio non può essere letto da terzi l integrità, è la prova che il contenuto del messaggio non sia stato alterato durante la trasmissione il non ripudio garantisce la certezza di sapere che chi ha inviato il messaggio non possa poi disconoscerlo l autenticazione, in tal modo non vi è dubbio che chi ha inviato il messaggio sia veramente lui La crittografia è lo strumento fondamentale per la realizzazione dei meccanismi di sicurezza; è la scienza che studia gli algoritmi matematici idonei a trasformare reversibilmente, in funzione di una variabile detta chiave, il contenuto informativo di un documento o di un messaggio in modo da nasconderne il significato. La trasformazione diretta è normalmente indicata come operazione di cifratura (o codifica), quell inversa come operazione di decifratura (o decodifica). Si è già parlato nella parte normativa, affrontata dall avvocato Guisella Finocchiaro, del sistema di crittografia simmettrica e asimettrica secondo quanto disposto dalla normativa. La crittografia simmetrica si basa su degli algoritmi di tipo convenzionale in cui le operazioni di cifratura e decifratura richiedono la conoscenza di un unica chiave, detta segreta, che deve essere nota solo al mittente e al destinatario. La procedura richiede una fase iniziale in cui ciascuna coppia di interlocutori si scambia la chiave segreta in modo sicuro. La crittografia asimmetrica si basa sugli algoritmi asimetrici che utilizzano, per le operazioni di cifratura e decifratura, due chiavi distinte che non possono essere ricavate l una dall altra. La chiave di decifratura, o chiave privata, deve essere mantenuta rigorosamente segreta dal proprietario mentre la chiave di cifratura, o chiave pubblica, può essere resa pubblica. La proprietà fondamentale degli algoritmi asimettrici è che le due chiavi possono scambiarsi di ruolo: l una 13

14 consente l inversione della trasformazione ottenuta usando l altra e viceversa. Gli algoritmi asimetrici possono essere usati per il calcolo di firme elettroniche. La crittografia simmetrica è un sistema rapido che permette uno scambio sicuro della chiave privata ma è di difficile gestione per molti utenti, il sistema asimmetrico è un sistema lento ma comporta l applicarsi di una crittografia sicura che si basa sulla chiave pubblica. Il futuro della firma elettronica è nella disponibilità dei servizi che ne prevedono l uso. E lo strumento che concorrerà al processo di e- government consentendo, quando necessario, di sottoscrivere atti verso la pubblica amministrazione. Può trovare forte impulso nella realizzazione di applicativi che consentono di rendere disponibili dei servizi e in cui è necessaria la sottoscrizione con valore legale di una ben precisa volontà. La firma digitale garantisce integrità, autenticità e firme non falsificabili. Tali garanzie hanno consentito di rendere la firma digitale equivalente ad una firma autografa anche se, d altro canto, non permette di verificare eventuali modifiche. Per quanto riguarda l evidenza del momento dell apposizione della firma ci si può avvalere del riferimento temporale. La firma digitale nella carta nazionale servizi Per quanto riguarda la firma digitale applicata alle carte servizi, si seguono le norme previste per la firma digitale: il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, e deve essere conforme allo standard RFC 2459 internet X.509 Public Key Infrastucture Certificate and CRL Profile ora sostituito dalla RFC La carta nazionale dei servizi contiene due certificati, che garantiscono l autenticazione, e due coppie di chiavi distinte. Esistono due distinti strumenti: Certificato e chiavi d autenticazione - garantiscono l autenticazione e l autorizzazione. Certificato e chiavi di firma digitale - permettono di esprimere una volontà In base ai principi di sicurezza fisica e logica, i dispositivi sicuri di generazione della firma sono rappresentati da smart card o da token crittografici. L utilizzo di tali dispositivi è protetto da un PIN, che è personalizzabile, e in caso di blocco del dispositivo è disponibile un Puk. I dispositivi sicuri devono essere conformi ai livelli di valutazione ITSEC E3 High ma, in Italia, non è ancora possibile ottenere certificazioni di questo tipo. 14

15 Il DPCM 13 gennaio 2004 prescrive la conformità con quanto indicato dalla commissione di cui all art. 9 della direttiva europea 1999/93. I documenti realizzati sui formati word, rtf, pdf, html, possono contenere un codice eseguibile capace di cambiare i dati rappresentati e, per tale motivo, l art. 3 del DPCM 13 gennaio 2004 prevede l inefficacia della firma digitale in questi casi. La posta elettronica certificata La pubblica amministrazione, ai fini della trasmissione documentale, ha l obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata. E un mezzo di trasmissione, basato sulla posta elettronica, in grado di fornire ricevute che attestano sia l invio, sia l avvenuto recapito di un messaggio. E un servizio realizzato da soggetti in grado di assicurare predefiniti standard di qualità e sicurezza, ed è basato su un insieme di regole che definiscono la struttura e la semantica dei messaggi di trasporto scambiati. Schema funzionale: il mittente realizza il documento elettronico il mittente invia il messaggio al destinatario il nominativo del destinatario deve risultare registrato nell indice gestito dalla R.U.P.A. (rete ufficiale per le pubbliche amministrazioni) La rete ufficiale RUPA spedisce al mittente, fautore del messaggio, una ricevuta di consegna. Dal grande server gestito dalla R.U.P.A. il messaggio verrà indirizzato alla posta elettronica del destinatario Il destinatario riceve il messaggio nella sua casella di posta certificata Il destinatario rilascia una ricevuta di consegna La ricevuta di consegna viene inoltrata alla casella di posta del mittente. A tal punto si ha la certezza che il messaggio inviato è stato sicuramente ricevuto, il sistema è come quello postale della raccomandata con ricevuta di ritorno AR. 15

16 La conservazione dei documenti elettronici La conservazione dei documenti cartacei si avvale di sistemi archivistici, come il massimario di selezione, che garantiscono la possibilità di ritrovare un fascicolo e in esso i documenti conservati. Si può incorrere nella perdita di dati a causa del deperimento dei documenti conservati in locali non adeguati alla conservazione, ad esempio a causa della scarsa qualità della carta che può essere danneggiata dall umidità. In ogni caso, l autenticità e la validità giuridica sono garantite dalle firme autografe, da sigilli o punzoni, dalla carta intestata, fattori per i quali è possibile ricorrere a perizie calligrafiche e chimiche. Per quanto riguarda invece la ricerca di informazioni elettroniche, è possibile reperirle attraverso aggregazioni logiche di documenti o attraverso gli strumenti di ricerca ma, anche in questo caso, non è esclusa la possibilità di perdere i dati. Infatti, se non si garantiscono sistemi di sicurezza appropriati, ad esempio il backup dei dati per il ripristino delle informazioni perdute, è possibile smarrire irrimediabilmente informazioni alle quali è stata attribuita validità giuridico -probatoria. La causa più comune riguarda l obsolescenza tecnologica dei supporti, dei formati, o degli strumenti di lettura. Ad ogni modo, l autenticità e la validità giuridica del documento elettronico è garantita dalla firma digitale, dai sistemi di marcatura temporale e dalla autenticità legata al supporto. Con l archiviazione ottica i benefici quantificabili sono: lo spazio, la riduzione fisica della carta, diminuiscono anche i costi di archiviazione e il tempo della ricerca, inoltre ci si avvale di un rapido sistema di trasmissione dati e l uso di sistemi appositi di archiviazione ottica garantiscono la maggiore produttività del personale. L archiviazione ottica garantisce inoltre: la sicurezza degli accessi, l integrazione corretta delle immagini dei documenti ai dati gestionali, l utilizzo del sistema di classificazione archivistica attraverso l uso del titolario, la flessibilità di gestione dei documenti: un documento può essere ricercato secondo qualsiasi combinazione di dati identificativi associati al documento. A tal merito, la legge 4 gennaio 1968, n. 15 art. 25 afferma che Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma 16

17 negativo. Continua la legge 23 dicembre 1993, n. 537 art.2, comma 15 Gli obblighi i conservazione e di esibizione di documenti per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purchè le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate dall autorità per l informatica nella pubblica amministrazione, ed ancora, la legge 15 marzo 1997, n.59 art. 15, comma 2 afferma: Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Nella delibera AIPA n. 24 del 30/07/1998 Regole tecniche per l uso dei supporti ottici vengono integrate regole tecniche a criteri attuativi; si caratterizza per la descrizione di procedure e regole di difficile comprensione attuativa e per l onerosità degli adempimenti previsti per esigenze di estremo garantismo. In base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art.6, comma 1 Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico, o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Tale articolo riprende e modifica la legge 4 gennaio 1968, n. 15 art. 25 già citata. Nell art. 6, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall autorità per l informatica nella pubblica amministrazione. Proseguendo con la normativa che regola la conservazione dei documenti elettronici, nella deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la conservazione dei documenti si evincono definizioni chiare ed esplicite: si attua la semplificazione dei processi, specie per i documenti informatici, viene utilizzata la tecnologia del riferimento temporale e della firma digitale, permette di utilizzare qualsiasi supporto di memorizzazione e da ampio risalto alla figura del Responsabile della conservazione. 17

18 Segue la deliberazione n. 11/2004 nella quale si parla più esplicitamente di conservazione ottica le cui finalità sono: Adeguarsi alle esigenze di rinnovo tecnologico e normativo Consentire la firma di file di documenti conservati di qualunque dimensione Rendere coerenti le definizioni con quelle presenti nella normativa vigente Punti di rilievo Suddivide i documenti in due grandi categorie: documenti informatici e documenti analogici Mantiene sostanzialmente invariate le modalità di conservazione delle due categorie di documenti Ribadisce la distinzione tra conservazione del documento analogico non unico e unico, limitando solo in quest ultimo caso il ricorso al pubblico ufficiale o notaio Un archivio digitale necessita, quanto quello cartaceo, di una gestione e competenze specifiche. La conservazione dei documenti in ambiente digitale comporta una rivisitazione organizzativa del concetto di archivio, necessita di nuovi processi e, soprattutto, di nuovi ruoli e responsabilità. L archivio digitale comporta molteplici vantaggi ma introduce nuove problematiche, è pertanto indispensabile una attenta valutazione di costi e benefici per l attuazione di varie soluzioni finalizzate alla conservazione. In questi ultimi anni, grazie anche all obbligo normativo, gli enti si occupano della conservazione digitale e cartacea adottando criteri di classificazione e fascicolazione uniformati. Un archivio organizzato con criterio è lo specchio dell organizzazione dell ente. Il followup è stato concluso con l intervento del Dott. Gianni Penzo Doria riguardante il protocollo informatico e la gestione dei documenti. L efficacia della lezione è da attribuirsi ai metodi di chiara comunicazione che hanno reso fattibile un salto nel passato e che hanno permesso di ripercorrere le tappe del protocollo dal 1900 ad oggi. Già alla fine del XIX secolo, Il Regio Decreto 25 gennaio 1900, n.35 approva il regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali. Segue la rivoluzione apportata dalla legge Bassanini legge 15 marzo 1997, n. 59 art. 15, comma 2 che chiarisce quale tipologia documentale è da ritenersi valida e rilevante a tutti gli effetti di legge: Gli atti, dati e documenti formati da pubbliche amministrazioni e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti 18

19 stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con documenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Seguono le norme sul protocollo informatico: DPR 20 ottobre 1998, n. 428 Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parete delle amministrazioni pubbliche Direttiva PCM 28 ottobre 1999 Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni DPCM 31 ottobre 2000 Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428 Le varie norme si trovano ora tutte incorporate nel Teso Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che è stato modificato quattro volte. A questo sono incorporati: il D.Lgvo 23 gennaio 2002, n.10 nel quale si attribuisce validità probatoria alla forma del documento informatico, la legge 16 gennaio 2003, n.3, il DPR 7 aprile 2003, n. 137 sulle firme digitali e il D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196 da intendersi quale codice della privacy. Con il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 50, comma 3 era necessario velocizzare i tempi al fine di informatizzare i procedimenti amministrativi: Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1 gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell art.15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione. Poi è subentrato il decreto rettorale 11 dicembre 1997, n. 1 e n.2 dell Università degli Studi di Padova Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all archivio storico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del Più di recente è stato emanato il Decreto MIT 14 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2003 Approvazione delle linee guida per l adozione del protocollo 19

20 informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi, il cui scopo è quello di informatizzare i documenti legati ai procedimenti. Si parla spesso di procedimenti, procedure e processi quasi fossero dei sinonimi ma, in realtà, hanno significati completamente diversi. Per procedura si intende un azione che ha regole di routine, ovvero si può concepire come una sequenza di regole definite che permettono di raggiungere uno scopo. E il che cosa Il processo è il risultato di chi agisce, sono i processi/ gli attori che agiscono, interagiscono e si sostituiscono in un processo Il procedimento ha sempre a che fare con i documenti. E l insieme coordinato e scandito nel tempo dei documenti prodotti nell ambito di un affare E stata commentata inoltre la normativa più recente: il DPCM 30 ottobre 2003 Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell informazione, la direttiva MIT 27 novembre 2003 Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, la Direttiva MIT 18 dicembre 2003 Linee guida in materia di digitalizzazione dell amministrazione per l anno 2004, la Direttiva MIT 19 dicembre 2003 Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni. Finalmente, con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, l archivio corrente viene definito bene culturale. La tipologia giuridica del codice garantisce stabilità triennale della norma e, soprattutto, è soggetta a minori vincoli normativi e burocratici in caso di debbano apportare delle trasformazioni. I documenti della pubblica amministrazione sono quindi dei beni culturali: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 10, comma 2, lettera b Sono beni culturali gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Con il DPCM 13 gennaio 2004 vengono stabilite le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale dei documenti informatici. Più di recente è stato emanato dal ministero economia e finanze il Decreto 23 gennaio 2004 che contiene le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti 20

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

La Firma Digitale La sperimentazione nel Comune di Cuneo. Pier Angelo Mariani Settore Elaborazione Dati Comune di Cuneo

La Firma Digitale La sperimentazione nel Comune di Cuneo. Pier Angelo Mariani Settore Elaborazione Dati Comune di Cuneo La Firma Digitale La sperimentazione nel Comune di Cuneo Pier Angelo Mariani Settore Elaborazione Dati Comune di Cuneo Perchè questa presentazione Il Comune di Cuneo, aderente alla RUPAR, ha ricevuto due

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

La firma digitale CHE COSA E'?

La firma digitale CHE COSA E'? La firma digitale La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l autenticità e l integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari

Dettagli

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE Prof. Stefano Pigliapoco DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE s.pigliapoco@unimc.it Codice dell amministrazione digitale Il codice dell amministrazione digitale (Co.A.Di.) è contenuto

Dettagli

Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano,

Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano, Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi Milano, Premessa digitale Il presente documento ha la finalità di supportare le Amministrazioni che intendono dotare il proprio personale di digitale, illustrando

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Questo vademecum ha lo scopo di riassumere i concetti relativi alla PEC. Per approfondimenti e verifiche, si rimanda alla legislazione vigente. 1 COS E ED A COSA SERVE PEC

Dettagli

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO PROVINCIA DI LODI PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Allegato 1) al Manuale di gestione APPROVATO CON ATTO DI G.C. N. 96 DEL 28.12.2015 PIANO PER LA SICUREZZA

Dettagli

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1 FIRMA DIGITALE Aspetti normativi Novembre 2004 Paoli Luigi 1 Documento informatico D.P.R. 445/2000 art.8 c.1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvazione deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2012 del Consiglio comunale n. del Art.

Dettagli

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000)

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Ricerca veloce degli atti, archiviazione, fascicolazione ed inventario Inserimento semplice e funzionale Collegamento tra protocolli tramite la gestione dei fascicoli

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

Seminario formativo. Firma Digitale

Seminario formativo. Firma Digitale Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario formativo sull utilizzo della Firma Digitale Viterbo 7 febbraio 2011 (Ce.F.A.S.) Viterbo 22 febbraio 2001

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

Firma Digitale. Informazioni sul servizio ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Firma Digitale. Informazioni sul servizio ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA Firma Digitale Informazioni sul servizio Alessandro Ponassi Consiglio dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova Maggio 2010 Cos è e come funziona

Dettagli

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica

Dettagli

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione

Dettagli

Il protocollo informatico

Il protocollo informatico Il protocollo informatico Università di Pisa - Ufficio legale Ambito normativo L. n. 241/1990 D.P.R. n. 445/2000 D.P.C.M. 31/10/2000 D.Lgs. n. 165/2001 D.Lgs. n. 82/2005 Università di Pisa Ufficio legale

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE

LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE Prof. Stefano Pigliapoco LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE ANAI, Cagliari 6 marzo 2006 s.pigliapoco@fastnet.it L Amministrazione Pubblica Digitale Il complesso delle norme di recente

Dettagli

Il documento informatico nel Comune di Cuneo. Francesca Imperiale Settore Segreteria Generale Servizio Archivio Comune di Cuneo

Il documento informatico nel Comune di Cuneo. Francesca Imperiale Settore Segreteria Generale Servizio Archivio Comune di Cuneo Il documento informatico nel Comune di Cuneo Francesca Imperiale Settore Segreteria Generale Servizio Archivio Comune di Cuneo 1 Firma digitale e documento informatico L acquisizione della firma digitale

Dettagli

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000)

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Ricerca veloce degli atti, archiviazione, fascicolazione ed inventario semplice e funzionale Collegamento tra protocolli tramite la gestione dei fascicoli e visualizzazione

Dettagli

DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A.

DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A. DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A. Udine, 11 giugno 2013 Evoluzione della normativa Fonte: P. Ridolfi «Il nuovo codice dell

Dettagli

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Obblighi & Opportunità 8 Gennaio 2010 Conservazione di documenti dal 2000 al 2006 2 MEMORIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE 3 COSA SERVE 4 DOCUMENTO INFORMATICO

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 21, comma 1 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio

Dettagli

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Documento n. 9 - Allegato al manuale di gestione PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre

Dettagli

SCHEDA DEL CORSO Titolo: Descrizione: competenze giuridiche e fiscali da un lato, tecniche ed organizzative dall altro.

SCHEDA DEL CORSO Titolo: Descrizione: competenze giuridiche e fiscali da un lato, tecniche ed organizzative dall altro. SCHEDA DEL CORSO Titolo: La gestione elettronica e la dematerializzazione dei documenti. Il Responsabile della La normativa, l operatività nelle aziende e negli studi professionali. Come sfruttare queste

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

GLOSSARIO/DEFINIZIONI ALLEGATO 1 GLOSSARIO/DEFINIZIONI 11 Indice 1 2 INTRODUZIONE... DEFINIZIONI... 12 1 INTRODUZIONE Di seguito si riporta il glossario dei termini contenuti nelle regole tecniche di cui all articolo 71 del

Dettagli

IL RETTORE. richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 14 in data 16 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

IL RETTORE. richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 14 in data 16 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni; Rep. N. 651/2015 Prot. 17316 IL RETTORE richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 14 in data 16 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni; richiamato il Regolamento di Ateneo per

Dettagli

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Redatto da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Verificato da: Approvato da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Distribuito a: AAl Alessandro

Dettagli

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale Una rivoluzione importante Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione Digitale sulla

Dettagli

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche

Dettagli

il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni;

il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni; DR n 176 Reg.XLVI il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni; vista la deliberazione n 433/14695 in data 06 febbraio 2008 con cui

Dettagli

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della

Dettagli

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA INTRODUZIONE Sempre di più l evoluzione normativa è rivolta a favorire l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei

Dettagli

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Allegato n. 6 PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre che dai seguenti articoli è composto anche dal quadro di classificazione (Titolario), dal massimario

Dettagli

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC) Comune di Viterbo Prefettura di Viterbo Provincia di Viterbo Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario Formativo La Posta Elettronica Certificata: aspetti

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

PEC un obbligo che semplifica

PEC un obbligo che semplifica PEC un obbligo che semplifica Obbligatorietà della PEC. Risvolti organizzativi e opportunità per lo studio professionale STEFANO STRINGA Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Mantova Da

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO. Servizio Raccolta ed Elaborazione dati (ICT) Servizio Affari Generali <<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO. Servizio Raccolta ed Elaborazione dati (ICT) Servizio Affari Generali <<<<<<<<>>>>>>>>>>>> AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO Servizio Raccolta ed Elaborazione dati (ICT) Servizio Affari Generali >>>> REGOLE TECNICHE SULL UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 1. Premessa

Dettagli

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDARIETA - MONS. D. CADORE. Allegato allo schema di convenzione per la gestione del

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDARIETA - MONS. D. CADORE. Allegato allo schema di convenzione per la gestione del AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDARIETA - MONS. D. CADORE ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.D.A N. 10 IN DATA 15.04.2016 Allegato allo schema di convenzione per la gestione del Servizio di

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

Nota informativa sulla Firma Grafometrica.

Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Documento predisposto da Epsilon SGR S.p.A. ai sensi dell articolo 57 commi 1 e 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la firma elettronica avanzata. 1. Premessa Epsilon

Dettagli

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

GLOSSARIO/DEFINIZIONI ALLEGATO 1 GLOSSARIO/DEFINIZIONI Indice 1 2 INTRODUZIONE DEFINIZIONI Allegato alle Regole tecniche in materia di documento informatico e gestione documentale, protocollo informatico e di documenti informatici

Dettagli

PER IL RILASCIO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II PER FINI ISTITUZIONALI

PER IL RILASCIO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II PER FINI ISTITUZIONALI REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II PER FINI ISTITUZIONALI Approvato con deliberazione n. 463 del 10.08.2015

Dettagli

Documenti cartacei e digitali. Autenticità. Cosa si vuole garantire? Riservatezza. Integrità 11/12/2012. PA digitale: documenti e firme (I.

Documenti cartacei e digitali. Autenticità. Cosa si vuole garantire? Riservatezza. Integrità 11/12/2012. PA digitale: documenti e firme (I. Università degli studi di Catania Pubblica Amministrazione digitale Elementi tecnici sulla firma digitale Ignazio Zangara Agatino Di Bella Area della Formazione Gestione dell archivio (novembre dicembre

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

Il documento informatico: sottoscrizione e conservazione

Il documento informatico: sottoscrizione e conservazione Il documento informatico: sottoscrizione e conservazione Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www. studiolegalefinocchiaro.it 1 Il quadro normativo Percorso lungo e complesso: normativa

Dettagli

POSTA ELETTRONICA (TRADIZIONALE e CERTIFICATA) FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO INFORMATICO. Maurizio Gaffuri 11 ottobre 2007

POSTA ELETTRONICA (TRADIZIONALE e CERTIFICATA) FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO INFORMATICO. Maurizio Gaffuri 11 ottobre 2007 POSTA ELETTRONICA (TRADIZIONALE e CERTIFICATA) FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO INFORMATICO Maurizio Gaffuri 11 ottobre 2007 1 POSTA ELETTRONICA TRADIZIONALE e POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2 POSTA ELETTRONICA

Dettagli

DPCM 31 OTTOBRE 2000 (G. U. 21.11.2000, SERIE GENERALE, N. 272) REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

DPCM 31 OTTOBRE 2000 (G. U. 21.11.2000, SERIE GENERALE, N. 272) REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA DPCM 31 OTTOBRE 2000 (G. U. 21.11.2000, SERIE GENERALE, N. 272) REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 428 TITOLO I AMBITO DI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DI CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA. Art. 1 - Finalità 1. Ai sensi dell art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

L interscambio documentale per via telematica: strumenti e mezzi

L interscambio documentale per via telematica: strumenti e mezzi Novembre - dicembre 2012 L interscambio documentale per via telematica: strumenti e mezzi Loredana Bozzi Sistemi di comunicazione telematica Posta elettronica (posta elettronica semplice, PEC, CEC PAC)

Dettagli

Faber System è certificata WAM School

Faber System è certificata WAM School Faber System è certificata WAM School Servizio/soluzione completa per la gestione digitale dei documenti nella Scuola e nell Università pubblica e privata A norma di legge WAM School è sviluppato con tecnologie

Dettagli

Manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi

Manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi COMUNE DI COMO Servizio Archivio e Protocollo Manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi (Artt. 3 e 5 DPCM 31 ottobre 2000) Allegato n. 18 Piano di conservazione Conservazione

Dettagli

La dematerializzazione della documentazione amministrativa: situazione e prospettive

La dematerializzazione della documentazione amministrativa: situazione e prospettive La dematerializzazione della documentazione amministrativa: situazione e prospettive Prof. Pierluigi Ridolfi Componente CNIPA Roma - 12 ottobre 2006 1 Cosa è stato fatto Gruppo di lavoro interministeriale

Dettagli

La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici. renzo ullucci

La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici. renzo ullucci La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici renzo ullucci Contesto Il completamento dell apparato normativo e la concreta implementazione delle nuove tecnologie rendono più reale

Dettagli

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Documento n. 8 - Allegato al manuale di gestione PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre che dai seguenti articoli

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Nota informativa sulla Firma Grafometrica.

Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Documento predisposto da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ai sensi dell articolo 57 commi 1 e 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la firma elettronica avanzata.

Dettagli

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ART. 40. FORMAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DISPONGONO DI IDONEE RISORSE TECNOLOGICHE FORMANO GLI ORIGINALI

Dettagli

LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Proposte di semplificazione dei procedimenti. Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi

LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Proposte di semplificazione dei procedimenti. Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Proposte di semplificazione dei procedimenti Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi Tuttocamere - Invio telematico Semplificazione Pag. 1/6 Direttiva

Dettagli

Protezione delle registrazioni di tracciamento da modifiche non autorizzate A R.1.6 [TU4452000/52/1/b]

Protezione delle registrazioni di tracciamento da modifiche non autorizzate A R.1.6 [TU4452000/52/1/b] 7 CHECK LIST 7.1 Tabella di Controllo sezione 1 A R.1.1 [TU4452000/52/1/a] Garanzie di sicurezza e integrità del sistema A R.1.2 [DPCM311000/7/1] Requisiti minimi di sicurezza del sistema operativo dell

Dettagli

Nota informativa sulla Firma Grafometrica.

Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Documento predisposto da Eurizon Capital SGR S.p.A. ai sensi dell articolo 57 commi 1 e 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la firma elettronica avanzata. 1. Premessa

Dettagli

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ; SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI tra la Regione Marche, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare

Dettagli

PROTOCOLLO INFORMATIZZATO, PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE. Maggio 2006

PROTOCOLLO INFORMATIZZATO, PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE. Maggio 2006 PROTOCOLLO INFORMATIZZATO, PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE Maggio 2006 1 Evoluzione tecnologica 1 Negli ultimi anni le P.A. si sono fortemente impegnate nello sviluppo di reti di computer

Dettagli

Contenuti. La gestione documentale al. Comune di Pisa. Comune di Pisa. Contenuti. LA RECENTE NORMATIVA La PEC Il Codice dell Amministrazione digitale

Contenuti. La gestione documentale al. Comune di Pisa. Comune di Pisa. Contenuti. LA RECENTE NORMATIVA La PEC Il Codice dell Amministrazione digitale La gestione documentale al Contenuti LA RECENTE NORMATIVA La PEC Il Codice dell Amministrazione digitale IL PROTOCOLLO INFORMATICO La gestione dei documenti informatici e i flussi documentali Il B.P.R.

Dettagli

La firma digitale: a cosa serve

La firma digitale: a cosa serve La firma digitale: a cosa serve La firma digitale si può apporre su qualunque documento informatico: bilanci, atti societari, fatture, notifiche, moduli per l'iscrizione a pubblici registri, comunicazioni

Dettagli

LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) La "posta elettronica certificata", meglio conosciuta con l'acronimo PEC, è uno strumento di trasmissione elettronica di documenti informatici che permette di parificare

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

La Firma Digitale. Manuale d uso Fornitore. Introduzione alla Firma Digitale. Aprile 2015

La Firma Digitale. Manuale d uso Fornitore. Introduzione alla Firma Digitale. Aprile 2015 Manuale d uso Fornitore Introduzione alla Firma Digitale Cenni generali sulla Firma Digitale La firma digitale può essere definita come un sistema di autenticazione di documenti digitali tale da garantire

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Il protocollo informatico

Il protocollo informatico La dematerializzazione dei documenti amministrativi Il protocollo informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Udine 22 novembre 2012 1 1.1 L'obbligo di registrazione dei documenti amministrativi

Dettagli

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati Il presente documento si pone l obiettivo di chiarire alcuni aspetti generali dei formati di firma CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

La fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica La fatturazione elettronica Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008 Claudia Cevenini claudia.cevenini@unibo.it D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

L archivio di impresa

L archivio di impresa L archivio di impresa Mariella Guercio Università degli studi di Urbino m.guercio@mclink.it Politecnico di Torino, 25 novembre 2011 premessa L archivistica è una disciplina della complessità, aperta, basata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

Le imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di email certificata da subito, all atto della costituzione.

Le imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di email certificata da subito, all atto della costituzione. Da oggi è possibile acquistare un indirizzo email personalizzato PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure registrare un nuovo dominio con la certificazione PEC. La posta elettronica certificata (PEC)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Modalità di accesso al servizio on-line Art. 3 Atti soggetti alla pubblicazione Art. 4 Modalità di pubblicazione Art.

Dettagli

Diritto dei mezzi di comunicazione. Indice

Diritto dei mezzi di comunicazione. Indice INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE IX IL DOCUMENTO ELETTRONICO E LA FIRMA DIGITALE PROF. SIMONE OREFICE Indice 1 Il Documento Elettronico e La Firma Digitale ----------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Comunità della Val di Non La Firma Digitale

Comunità della Val di Non La Firma Digitale Comunità della Val di Non La Firma Digitale Che cos è e come utilizzarla al meglio Conferenza dei Sindaci della Val di Non Revò, 4 luglio 2013 In collaborazione con La Firma Digitale Che cos è? La firma

Dettagli

Gestione informatica degli archivi

Gestione informatica degli archivi Gestione informatica degli archivi La tenuta degli archivi attraverso le nuove tecnologie : I livelli di sviluppo di Rosanna Udanch Università degli Studi di Sassari 08/10/2008 1 Le diverse opzioni di

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it

Dettagli