Procedimento Commissione Contratti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Procedimento Commissione Contratti"

Transcript

1 Procedimento Commissione Contratti PARERE IN MATERIA DI CONTRATTI DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE Con la presente si comunica che, nell ambito del procedimento in oggetto, sono state riscontrate le seguenti clausole vessatorie nei moduli contrattuali Conferimento d incarico di vendita immobiliare, Proposta d acquisto immobiliare e Proposta di locazione immobiliare depositati volontariamente per il controllo da codesta società: CONFERIMENTO D INCARICO DI VENDITA IMMOBILIARE Premessa: = la clausola di esclusiva pattuita a favore del mediatore si ritiene vessatoria ai sensi dell art bis, comma 3, n. 18 c.c., in quanto comporta una restrizione della libertà contrattuale del venditore, non potendo quest ultimo concludere in proprio la vendita né, tanto meno, incaricare un altro mediatore. L obbligo di esclusiva può essere mantenuto provvedendo ad un bilanciamento dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, con l inserimento di ben determinati obblighi a carico dell agente immobiliare. Il modulo dovrebbe essere redatto nuovamente, prevedendo, anche nell ambito di un unica clausola, la facoltà di scelta da parte del venditore tra i due tipi di mandato, con corrispondenti obblighi diversificati in capo al mediatore: mandato in esclusiva = per tale ipotesi dovrà essere prevista una serie di oneri aggiuntivi a carico dell agenzia di mediazione, specificando gli obblighi anche al fine di valutare l'eventuale inadempimento da parte dell agenzia. In particolare, dovranno essere indicati precisamente i mezzi promozionali che il mediatore si impegna ad utilizzare (l attuale clausola 9 prevede che il venditore autorizza l agente immobiliare ad eseguire la pubblicità e la promozione da quest ultimo ritenuto più opportuno, di modo che il venditore, privato della libertà contrattuale, non dispone di alcuna garanzia in merito alla qualità dei mezzi promozionali utilizzati dal mediatore, essendo questi affidati alla sua mera discrezione. Ciò comporta una violazione dell art bis, comma 1 per significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e dell art bis, comma 3 n. 4 per la previsione di un impegno definitivo del consumatore, mentre l esecuzione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà). Inoltre, nel caso di mandato con esclusiva, considerata la penale che il venditore pagherebbe in caso di violazione di tale obbligo, l agente immobiliare dovrebbe impegnarsi a rinunciare al rimborso delle spese anche in caso di mancata conclusione dell affare (cfr. clausola 10); mandato non in esclusiva = in tale ipotesi il venditore potrà vendere l immobile direttamente o conferire l incarico di mediazione per la vendita dell immobile ad altre agenzie immobiliari. Il mediatore si accollerà oneri più contenuti rispetto al caso precedente; tali obblighi devono, comunque, essere precisati nel modulo contrattuale. Si potrebbe, inoltre, prevedere, in caso di mancata conclusione dell affare, il rimborso delle spese documentate sostenute dall agenzia di mediazione e autorizzate fino ad un certo ammontare da definire nel contratto (rivedere anche la clausola 10). Il modulo contrattuale in esame prevede, inoltre, che il conferimento di incarico per la vendita, oltre che esclusivo, sia anche irrevocabile. La clausola di irrevocabilità si presume vessatoria ai sensi dell 1469 bis, comma 3, n. 7 c.c., in quanto riconosce al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto ; essa, inoltre, appare in contrasto con il punto 8 del modulo contrattuale, che prevede la revocabilità dell incarico prima della scadenza dietro il pagamento di una penale. Si suggerisce di eliminare la previsione dell irrevocabilità, prevedendo la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti, verso la corresponsione di una determinata somma di denaro. La

2 presunzione di vessatorietà potrebbe essere superata in caso di trattativa individuale e nell ipotesi di sostanziale equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto per le parti, equilibrio che non appare ravvisabile nel modulo in esame; Clausola 1: le modalità di pagamento previste dal modulo in esame ( il prezzo dovrà essere corrisposto come segue: parte al preliminare ed il saldo al momento del contratto definitivo del trasferimento del bene ) appaiono vaghe e non sembrano soddisfare il principio di chiarezza e precisione richiesto dalla legge. Sebbene tale punto riguardi i rapporti diretti tra venditore e compratore ed esuli, quindi, dal controllo di questa Commissione Contratti, si consiglia un maggior dettaglio; Premessa e clausola 2: manca la determinazione catastale dell immobile oggetto dell incarico. Ciò impedisce un esatta individuazione dell immobile e pertanto viola il principio della chiarezza e precisione richiesto dalla legge nelle clausole redatte per iscritto. Nella clausola dovrebbe, inoltre, essere aggiunta la voce: Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, al fine di evidenziare l eventuale esistenza di ipoteche o altre iscrizioni relative all immobile. Manca, infine, il riferimento all eventuale esistenza di un Regolamento condominiale, che deve essere allegato nel caso in cui esista; Clausola 3: appare errato il richiamo al prezzo indicato al punto 2, in quanto il prezzo è definito dalla clausola 1; Clausola 5: al fine di non limitare eccessivamente la libertà contrattuale del venditore, la durata dell incarico non deve eccedere i 6 mesi; Clausola 7: l agente immobiliare è sollevato da qualsiasi responsabilità qualora le chiavi dell immobile in vendita (anche se arredato) siano consegnate all agenzia, al fine di consentire le visite dei potenziali acquirenti. Tale esclusione totale di responsabilità non appare legittima per le ipotesi di eventuali danni arrecati all immobile o all arredo durante le visite. Si consiglia di inserire la seguente previsione: il venditore si impegna, nel caso di consegna all agente delle chiavi e nel caso si tratti di immobile arredato, a consegnare un verbale di descrizione dello stato dei luoghi e un elenco degli arredi. Inoltre la clausola prevede che il venditore autorizza l agente immobiliare ad avvalersi per la promozione della vendita di colleghi italiani ed esteri, senza che ciò comporti a carico del venditore costi aggiuntivi (c.d. clausola di interscambio). Tale clausola appare abusiva ai sensi dell art bis, comma 3 n. 17, qualora, consentendo al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, risulti diminuita la tutela dei diritti del consumatore. La Commissione ritiene, dunque, opportuna un integrazione della clausola con la seguente formula: ferma restando la responsabilità del mandatario ; Clausola 8: presenta carattere vessatorio ai sensi dell art bis, comma 3, n. 6 c.c., in quanto impone al venditore, in caso di inadempimento, il pagamento di una penale manifestatamente eccessiva (pari alla provvigione prevista al punto 4 più la provvigione spettantegli dall acquirente e le spese di promozione di cui al punto 10 -si segnala l errato riferimento al punto 11, in quanto le spese promozionali sono disciplinate dal punto 10). Si consiglia l indicazione di una penale che non sia superiore al 50% della provvigione richiesta al venditore per il caso di conclusione dell affare. Per quanto concerne la prima parte dell ipotesi B la Commissione ritiene opportuno che la penale sia dovuta qualora la vendita sia effettuata entro 1 anno dalla scadenza dell incarico e alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto a persone fisiche, giuridiche o enti contattate o segnalate dall agente immobiliare.

3 Inoltre le obbligazioni a carico delle parti non rispettano l equilibrio contrattuale richiesto dalla L. 56/92 sulle clausole abusive nei contratti conclusi tra professionista e consumatore; si denota un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto, a fronte di specifici inadempimenti del venditore ( rinuncia a vendere nei termini e alle condizioni stabilite dall incarico, revoca o recesso anticipatamente la data di scadenza di cui al punto 5 si segnala l erroneo riferimento al punto 6-, vendita diretta nel periodo di validità dell incarico, vendita effettuata dopo la scadenza dell incarico a persone fisiche, giuridiche o Enti contattate o segnalate dall agente immobiliare, vendita trattata dall agente immobiliare e non perfezionata per gravi ed errate indicazioni fornite dal venditore o per qualsiasi altro fatto o ragione dipendente dal medesimo o al medesimo imputabile, inadempimento del venditore agli obblighi previsti ai punti 6 e 7 obbligo di fornire all agente tutta la documentazione necessaria all espletamento dell incarico ed obbligo di rendere possibile, a semplice richiesta anche verbale, le visite da parte degli incaricati dell agenzia immobiliare e di potenziali acquirenti si segnala l erroneo riferimento in proposito ai punti 7 e 8 ) non sono evidenziati gli inadempimenti della società immobiliare che danno diritto alla corresponsione della penale a favore del venditore (anzi, la successiva clausola 13 esclude totalmente la responsabilità dell agenzia in caso di mancata vendita dell immobile) Ciò comporta una violazione dell art bis, comma 3 n. 4, poiché è previsto un impegno definitivo del consumatore, mentre l esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione che dipende unicamente dalla sua volontà; l indicazione di una penale vincola, infatti, il consumatore all esecuzione della propria prestazione, mentre la mancata individuazione degli inadempimenti dell agente immobiliare di fatto consente a quest ultimo di sottrarsi all adempimento; Clausola 9: vale quanto già espresso relativamente al carattere esclusivo/non esclusivo dell incarico (cfr. Premessa). La clausola deve essere riscritta, prevedendo, la facoltà di scelta da parte del venditore tra i due tipi di mandato, con corrispondenti obblighi diversificati (e ben specificati nel modulo contrattuale ) in capo al mediatore; Clausola 10: per il rimborso spese vale quanto già evidenziato in precedenza con riguardo alla necessità di distinguere le ipotesi di mandato in esclusiva/ non in esclusiva; Clausola 11: la clausola in esame prevede che l agente immobiliare si faccia rilasciare depositi cauzionali infruttiferi da parte degli aspiranti acquirenti, mediante assegni circolari o bancari intestati al venditore, che saranno consegnati al medesimo solo alla firma del contratto preliminare o, in assenza di questo, a contratto definitivo di trasferimento del bene. Considerato che tali depositi assolvono la funzione di caparra confirmatoria, essi devono essere, invece, consegnati al venditore nel momento in cui la sua accettazione è comunicata al proponente acquirente. Inoltre, si prevede che il venditore si impegni ad accettare la proposta d acquisto conforme al presente incarico (in combinato disposto con la clausola 8 che prevede il pagamento di una penale, qualora il venditore rinunci a vendere nei termini e nelle condizioni stabilite nell incarico medesimo). La Commissione evidenzia la necessità di prevedere che, anche in caso di reperimento di proposta conforme all incarico, la provvigione non è dovuta se il venditore faccia valere gravi e oggettive ragioni non dipendenti da sua colpa e attinenti all acquirente, ostative alla conclusione del contratto (correggere in tal senso anche la clausola 8); Clausola 12: nel caso di rinuncia o indisponibilità del proponente l acquisto a sottoscrivere il preliminare o il contratto definitivo di trasferimento del bene, il venditore incamera la somma versata a titolo di deposito cauzionale, ma si obbliga a corrispondere all agente immobiliare a titolo di forfetario risarcimento danni, un importo pari alla provvigione dovuta dal proponente l acquisto e comunque fino e non oltre la somma ricevuta in deposito. Tale clausola appare palesemente vessatoria, in quanto il venditore si trova a dover rispondere nei confronti dell agenzia per un danno derivante da causa imputabile ad altro soggetto (il proponente acquirente). Per l ipotesi in cui il

4 proponente acquirente, in seguito all accettazione scritta del venditore avvenuta entro i termini, revochi la proposta o rifiuti di sottoscrivere il preliminare, la Commissione ritiene legittimo prevedere che il proponente acquirente debba riconoscere all agenzia di mediazione un rimborso spese forfettario che potrebbe essere pari al 50% della provvigione, oltre a perdere la caparra versata che sarà acquisita dal venditore (ma tale aspetto dovrà essere disciplinato nella relativa proposta d acquisto). Nel modulo in esame è possibile prevedere, quando sia il venditore a rifiutarsi di sottoscrivere il preliminare in seguito all accettazione scritta avvenuta entro i termini, l obbligo del venditore medesimo di corrispondere al proponente acquirente il doppio della somma ricevuta dal medesimo e all agenzia un rimborso spese forfettario pari al 50% della provvigione pattuita. Appare infatti eccessivo un rimborso spese pari alla provvigione totale. Clausola 13: come già sottolineato, la clausola è vessatoria nella parte in cui l agente immobiliare si solleva da qualsiasi responsabilità in caso di mancata vendita dell immobile. Inoltre appare errato il riferimento ai punti 9 e 11, trattandosi probabilmente dei punti 8 e 10. Infine, appare opportuna un integrazione del modulo, in modo che al consumatore sia consentito scegliere se autorizzare o non autorizzare il trattamento dei propri dati personali, mediante la previsione di un apposita alternativa. PROPOSTA D ACQUISTO IMMOBILIARE Premessa e clausola 1: manca la determinazione catastale dell immobile oggetto della proposta d acquisto. Considerato che è tramite l attività dell agente che il bene è commercializzato, si consiglia di inserire nel modulo contrattuale la determinazione catastale (al fine di consentire un esatta individuazione dell immobile cui si riferisce la proposta) e la voce Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Inoltre, ai fini della chiarezza e precisione del contratto, si consiglia il riferimento all eventuale esistenza di un Regolamento condominiale, che deve essere allegato nel caso in cui esista; Premessa e clausola 7: la proposta d acquisto è irrevocabile. Al fine di evitare la vessatorietà di tale clausola, deve essere indicato un termine certo (decorrente dalla data della proposta d acquisto) e non eccessivamente lontano, entro il quale debba avvenire l accettazione da parte del venditore, con conseguente limitazione del periodo entro il quale l aspirante compratore vede ristretta la propria libertà contrattuale. Qualora fosse necessario sottoporre tale termine a trattativa privata tra le parti, esso dovrà essere ben determinato e non eccessivamente lontano dalla data della proposta d acquisto (indicativamente non più di 60 giorni). Inoltre, la clausola in esame prevede che, decaduta per decorrenza del termine la proposta d acquisto, il proponente acquirente abbia diritto alla restituzione entro cinque giorni dell importo versato a titolo di deposito cauzionale senza alcun interesse, con ciò escludendo espressamente ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro. Tale clausola appare vessatoria, nella parte in cui esclude la responsabilità dell agente per la mancata conclusione dell affare, per le ipotesi in cui tale circostanza sia a lui imputabile; Clausola 4: parallelamente a quanto previsto nel modulo di conferimento di incarico di mediazione per la vendita, la clausola prevede che il deposito cauzionale versato dall acquirente sia consegnato al venditore solo al momento della firma del contratto preliminare. La Commissione, considerato che tale deposito assolve la funzione di caparra confirmatoria, ritiene che esso debba essere consegnato al venditore nel momento in cui la sua accettazione è comunicata al proponente acquirente. Al fine di evitare la vessatorietà ai sensi dell art bis c.c., comma 3 n. 5, risulta, inoltre, necessaria la

5 previsione di un ulteriore ipotesi, che sancisca per il caso di inadempimento da parte della società di mediazione, l obbligo della stessa di corrispondere al proponente acquirente il doppio della somma versata dal medesimo a titolo di deposito fiduciario (o quanto meno una penale, anche diversamente determinata). In calce al modulo, laddove è previsto "L'agente sottoscrive la presente. Per presa consegna del deposito cauzionale. Contestualmente versato dal proponente", occorre inserire l'indicazione relativa al luogo e alla data della sottoscrizione e l'indicazione del soggetto firmatario (in tal caso la società immobiliare); Clausola 5: non risulta chiaro cosa si intende per consegna precaria del bene; Clausola 7: per l ipotesi di comunicazione dell accettazione del venditore al proponente tramite consegna di copia della presente proposta, appare opportuno prevedere l apposizione della firma del proponente stesso per presa visione dell accettazione (modifica da introdurre anche in calce al modulo); Clausola 8: introduce un alternativa mediante crocette a seconda che vengano allegate o meno al modulo condizioni specifiche, oggetto di trattativa individuale. Con riferimento all ultimo periodo, al fine di evitare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell art bis, comma 3, n. 19, si ritiene preferibile non inserire una clausola di tal genere nel modulo standard. E la legge stessa a stabilire il Foro competente, salva sempre comunque una diversa scelta operata con la trattativa individuale; Clausola 9 (clausola compromissoria): la clausola in esame si presume vessatoria ai sensi dell art. 1469, comma 3 n. 18, in quanto prevede a carico del consumatore deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria. La vessatorietà potrebbe essere esclusa dalla trattativa individuale tra le parti; a tal proposito, al fine di garantire un effettiva negoziazione con il consumatore, si consiglia all agenzia di redigere, volta per volta, la clausola compromissoria come condizione speciale aggiuntiva rispetto al modello standard, non utilizzando per la stessa alcun modulo prestampato. Infine, appare opportuna un integrazione del modulo, in modo che al consumatore sia consentito scegliere se autorizzare o non autorizzare il trattamento dei propri dati personali, mediante la previsione di un apposita alternativa. PROPOSTA DI LOCAZIONE IMMOBILIARE Premessa: manca la determinazione catastale dell immobile oggetto della proposta di locazione. Considerata l attività di mediazione dell agenzia nella redazione del contratto, si consiglia di inserire nel modulo la determinazione catastale, al fine di consentire un esatta individuazione dell immobile cui si riferisce la proposta. Inoltre, ai fini della chiarezza e precisione del contratto, si consiglia il riferimento all eventuale esistenza di un Regolamento condominiale; Premessa e clausola 4: la proposta di locazione è irrevocabile. Al fine di evitare la vessatorietà di tale clausola, deve essere indicato un termine certo (decorrente dalla data della proposta) e non eccessivamente lontano, entro il quale debba avvenire l accettazione da parte del venditore, con conseguente limitazione del periodo entro il quale l aspirante locatario vede ristretta la propria libertà contrattuale. La Commissione ritiene che tale termine debba essere di 20 giorni. Qualora fosse necessario sottoporre tale termine a trattativa privata tra le parti, esso dovrà essere ben determinato e non eccessivamente lontano dalla data della proposta d acquisto (indicativamente non più di 60 giorni);

6 Clausola 3: viene contestata la previsione dell obbligo, a carico del proponente locatario, del versamento anticipato di una somma comunque trattenuta dall Agenzia immobiliare a titolo di rimborso dei costi e delle spese documentate. La Commissione ritiene opportuna una riformulazione della clausola: si consiglia di prevedere a carico del proponente locatario solo l obbligo del pagamento delle eventuali spese documentate sostenute dall'agenzia; Clausola 5: La clausola in esame prevede che, in mancanza di accettazione della proposta da parte del locatore, dovrà essere restituito al proponente locatario l importo versato a titolo di cauzione, senza alcun interesse, escludendo espressamente da parte sua ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro. Ai fini dell equilibrio contrattuale delle parti, si dovrebbe prevedere l obbligo del locatore di corrispondere il doppio del deposito in caso di accettazione della proposta e successiva rinuncia alla stipulazione del contratto; si dovrebbe, altresì, prevedere l obbligo dell agenzia di corrispondere al proponente locatario il doppio di quanto da lui versato, in caso di inadempimento rispetto ai propri obblighi (che andrebbero analiticamente specificati nel modulo contrattuale).

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra

Dettagli

INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE - IN ESCLUSIVA - a...il...c.f......e residente. a...via......n..., tel..., C.F./P.IVA.

INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE - IN ESCLUSIVA - a...il...c.f......e residente. a...via......n..., tel..., C.F./P.IVA. INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE - IN ESCLUSIVA - ART. 1 - CONFERIMENTO DI INCARICO Con il presente contratto TRA,...nato a...il...c.f......e residente a...via......n..., tel..., oppure Società.,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con

Dettagli

INCARICO DI MEDIAZIONE

INCARICO DI MEDIAZIONE Denominazione agenzia con sede n. iscrizione ruolo del titolare o del legale rappresentante ; n. iscrizione della società ; agente ; n. iscrizione agente. INCARICO DI MEDIAZIONE Il sottoscritto nato a

Dettagli

Cassa NazioNale del Notariato

Cassa NazioNale del Notariato Il regolamento è stato deliberato ed è operativo essendo stato approvato dai Ministeri vigilanti il piano triennale di investimento. Cassa NazioNale del Notariato Principi generali di offerta in vendita

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Fra i sottoscritti: Da una parte che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; Dall altra parte: che stipula per sé o per

Dettagli

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n.

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n. REGOLAMENTO 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i lotti in appresso indicati: a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n. 57/a; prezzo base 271.292,80. La consegna avverrà

Dettagli

PROPOSTA D ACQUISTO. tel. fax e-mail. n iscriz.ruolo titolare/leg. rappr. n iscriz. società. n iscriz. agente Il sottoscritto. cap città provincia

PROPOSTA D ACQUISTO. tel. fax e-mail. n iscriz.ruolo titolare/leg. rappr. n iscriz. società. n iscriz. agente Il sottoscritto. cap città provincia www.borsatoscana.it Formulario contrattuale predisposto dalle Camere di Commercio I.A.A. di Firenze, Prato, Pistoia, Grosseto per la Borsa toscana del Mercato immobiliare, a tutela dei consumatori e degli

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI COMUNALI (Approvato con Delibera Consiliare n. 32 del 29/07/2014 e modificato con delibera Consiliare n.

Dettagli

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** L anno..., addì... (...) mese di..., fra il Sig.... nato a il... cf:..., residenza... o società...

Dettagli

Documento di consultazione n. 3/2014

Documento di consultazione n. 3/2014 Documento di consultazione n. 3/2014 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI,

Dettagli

MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO

MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO Il sottoscritto Sig.., nato a.. il./ /.. ed ivi residente in C.F..., di seguito denominato... Premesso che: a) è titolare, nella veste di proprietario

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto

Dettagli

PREVENTIVO uno strumento che ci tutela!

PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREMESSA. Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

FAC SIMILE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:

FAC SIMILE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra: FAC SIMILE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:., nato il. a.., residente in.., via.. n. cod. fisc.... promittente

Dettagli

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL UNITA IMMOBILIARE DI

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL UNITA IMMOBILIARE DI ALLEGATO A Schema contratto di locazione Rep. n. COMUNE DI SARONNO PROVINCIA DI VARESE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA COMUNALE SITA IN VIA VERDI N. 7 TRA Il Comune di Saronno

Dettagli

INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA CON ESCLUSIVA

INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA CON ESCLUSIVA INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA CON ESCLUSIVA Il sottoscritto nato a il residente in via n. tel. C.F., (di seguito definito anche Venditore ) CONFERISCE Alla Aldo Palmisano International Srl in persona

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE* L anno, il giorno del mese di.in.. nello Studio.,

Dettagli

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1 1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità

Dettagli

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore.

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore. Comunicazione relativa alle modifiche al Regolamento Unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliari aperti istituiti e gestiti da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. deliberate il 18

Dettagli

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale.

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale. COMUNE DI PALAIA DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI ATTREZZATURE COMUNALI (SEDIE E TAVOLI) PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI INDICE Art. 1 Oggetto. Art. 2 Modalità di concessione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 1. OGGETTO. Le presenti condizioni generali di contratto hanno ad oggetto la fornitura di servizi fitness acquistati mediante stipula di apposito abbonamento tra GIMNASTICA

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:

Dettagli

LOCAZIONE AD USO TURISTICO

LOCAZIONE AD USO TURISTICO CONTRATTO TIPO di LOCAZIONE AD USO TURISTICO RELAZIONE SU CONTRATTO LOCAZIONE AD USO TURISTICO La redazione di un modello di contratto-tipo relativo a locazioni ad uso turistico risulta di particolare

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),

Dettagli

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DALLA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI HOLTER ONLINE tra M&M s.r.l. con sede in Milano, via Ettore Bugatti 11, P. IVA 04733180964, in persona del legale rappresentante

Dettagli

Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Savona. Sindacato Inquilini Casa e Territorio aderente alla. aderente a:

Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Savona. Sindacato Inquilini Casa e Territorio aderente alla. aderente a: Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Savona Sindacato Inquilini Casa e Territorio aderente alla aderente a:! 1 CONTRATTO TIPO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE TURISTICO E PER USO VACANZA Ai

Dettagli

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez. CONVENZIONE OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

CESSIONE DI QUOTE SOCIALI. L anno duemilaquindici addì ( ) del mese di alle ore, nella studio del notaio

CESSIONE DI QUOTE SOCIALI. L anno duemilaquindici addì ( ) del mese di alle ore, nella studio del notaio CESSIONE DI QUOTE SOCIALI L anno duemilaquindici addì ( ) del mese di alle ore, nella studio del notaio Tra i sottoscritti 1) responsabile del Settore del Comune di, domiciliato per la sua carica presso

Dettagli

COMUNE DI BARLASSINA. (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE. Il giorno del mese di dell anno con il

COMUNE DI BARLASSINA. (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE. Il giorno del mese di dell anno con il COMUNE DI BARLASSINA (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE Il giorno del mese di dell anno con il presente contratto il signor Responsabile del Settore Tecnico nominato con Decreto del

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILIARE

PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILIARE PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILIARE Destinata a divenire contratto PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA in caso di accettazione del venditore Agenzia Immobiliare : STUDIO IMMOBILIARE RICCIO di RICCIO ENRICO Sede

Dettagli

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A.

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A. OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A. Ai sensi dell articolo 2437-quater, primo e secondo comma, del codice civile Premesso che: (i) (ii) (iii) (iv) (v) in data 28 maggio 2013

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio Repertorio n SCRITTURA PRIVATA L anno duemila addì del mese di in Venezia, Palazzo Ferro-Fini, Premesso - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale era stata indetta una

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI IMMOBILIARI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI IMMOBILIARI Art. 1 - Finalità CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI IMMOBILIARI Il presente Codice di Comportamento contiene norme finalizzate a qualificare le imprese di mediazione immobiliare secondo principi di

Dettagli

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L EDILIZIA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L EDILIZIA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L EDILIZIA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA Regolamento per la disciplina delle acquisizioni, delle alienazioni, delle permute e delle locazioni di beni immobili senza vincolo

Dettagli

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. Sezione Fallimentare. PROCEDURA COMPETITIVA DI VENDITA II Bando

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. Sezione Fallimentare. PROCEDURA COMPETITIVA DI VENDITA II Bando TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Fallimentare Fallimento n. 92/2014 PROCEDURA COMPETITIVA DI VENDITA II Bando INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI PER L ACQUISTO DI BENI MOBILI Il Dott. Alessandro

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di.,

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New BIOEDILIZIA tasso variabile

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New BIOEDILIZIA tasso variabile 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

CONTRATTO PER VENDITA

CONTRATTO PER VENDITA CONTRATTO PER VENDITA DI MOBILI E BENI DI ARREDAMENTO CONTRATTO NUM. DEL FATTURA SI NO IVA COMPRESA SI NO P.IVA CLIENTE. SIG...TEL. CELLULARE.... INDIRIZZO CAP.CITTA...... LUOGO DI CONSEGNA.PIANO.....CITTA..

Dettagli

Il/la sottoscritto/a residente in. della Ditta quale TITOLARE. in seguito denominato CEDENTE

Il/la sottoscritto/a residente in. della Ditta quale TITOLARE. in seguito denominato CEDENTE www.house4all.it Via C. Ferrari, 2 20841 Carate B.za Tel. 0362.1482371 info@house4all.it Il/la sottoscritto/a residente in alla via n. nato/a a il cod fisc in qualità di della Ditta quale TITOLARE EFFETTIVO

Dettagli

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Nel presente documento sono elencati i termini e le condizioni che disciplinano i rapporti tra 9am,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove

Dettagli

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO AREA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA A NORMA DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 E ART. 13 DPR 162 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

REGOLAMENTO ECONOMALE

REGOLAMENTO ECONOMALE REGOLAMENTO ECONOMALE INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 L Economo Art. 3 Attribuzioni Art. 4 - Cassa economale Art. 5 Fondi a disposizione dell Economo Art. 6 Pagamenti a mezzo cassa economale

Dettagli

I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO

I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO LEASING Sommario Capo I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO Definizione Art. 1 Scelta del fornitore e del bene» 2 Forma del contratto» 3 Ordine al fornitore» 4 Consegna» 5 Pagamento del corrispettivo» 6 Assicurazione»

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

Allegato 1 OFFERTE SEGRETE

Allegato 1 OFFERTE SEGRETE Allegato 1 OFFERTE SEGRETE 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL ASTA La Domanda di Partecipazione tramite Offerta Segreta all Asta dovrà essere redatta su carta semplice e conformemente al seguente schema:

Dettagli

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA 1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

punto di vista culturale e sociale senza contraddire ai principi fondamentali dell animazione giovanile in uno spazio vitale aperto;

punto di vista culturale e sociale senza contraddire ai principi fondamentali dell animazione giovanile in uno spazio vitale aperto; Tel: 0471/952020, Handy:348/3921291 c/c: 24.054-1 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA da compilarsi in stampatello) art. 1 L associazione Jugendzentrum Fly, qui di seguito anche locatore, concede in locazione

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Dettagli

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis

Dettagli

Dentro la Notizia. 5 Dicembre 2013

Dentro la Notizia. 5 Dicembre 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 157/2013 DICEMBRE/3/2013 (*) 5 Dicembre 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI Si rende noto che nel fallimento n. 138/13 il Curatore Dott. Alberto Maurino ha disposto la vendita mediante gara informale del seguente lotto: LOTTO 1:

Dettagli

PROPOSTA DI LOCAZIONE IMMOBILIARE. Il sottoscritto/a nato/a a il residente a Via tel. C.F. in qualità di

PROPOSTA DI LOCAZIONE IMMOBILIARE. Il sottoscritto/a nato/a a il residente a Via tel. C.F. in qualità di Modulo 6 PROPOSTA DI LOCAZIONE IMMOBILIARE Il sottoscritto/a nato/a a il residente a Via tel. C.F. in qualità di della società con sede a P. IVA, di seguito denominato/a proponente, tramite l'agenzia/studio

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO 1) oggetto Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità e le condizioni con cui

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

La disciplina del contratto di agenzia

La disciplina del contratto di agenzia La disciplina del contratto di agenzia 1 Disciplina contratto agenzia Articoli da 1742 a 1752 codice civile Direttiva Cee n. 653/1986 - Adeguamento: D.Lgs. 10.9.1991, n. 303 (dal 5.10.1991) D.Lgs. 15.2.1999,

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli