SENTENZA DEL TRIBUNALE MODENA art 1669_pr.txt REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente S E N T E N Z A Nelle cause civili riunite iscritte ai n. 1784, 2177, 2178, 2288, 2289, 2290, 2396 e 2398 del 2004 R.G. A.C. promosse da: CONDOMINIO... (1784/04),... (2177/04),... e... (2178/04),... e... (2288/04),... c... (2289/04),... e...(2290/04),... e...,... e... (2398/04), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pierangela Panini, in forza di procure speciali a margine della comparse di costituzione di nuovo difensore. ATTORI Contro... s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti... e..., in forza di procure speciali apposte in calce alle comparse di costituzione e risposta. CONVENUTA A. geom...., rappresentato e difeso dagli avv.ti... e..., in forza di procure speciali apposte in calce alle copie notificate degli atti di citazione. CONVENUTO... di B. e C. & C. s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv...., in forza di procure speciali apposte a margine delle comparse di costruzione e risposta. TERZA CHIAMATA e e e e, e,, e, di,... s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. ti... in forza di procure speciali apposte in calce alle copie notificate degli atti di citazione per chiamata di terzo. TERZA CHIAMATA Avente ad oggetto: azioni ex art codice civile ed altro. Conclusioni per gli attori (come da verbale Pagina 1

2 d'udienza 14/10/09) - in sintesi: Accertata la responsabilità dei convenuti condannarli in solido, o in subordine secondo i rispettivi titoli, al pagamento delle somme di denaro corrispondenti ai costi e danni da ripristino dell'immobile ai fini dell'eliminazione dei difetti e delle esecuzioni non a regola d'arte, che si indicano in complessivi Euro ,55 indicati dal ctp geom...., o in subordine in Euro ,45 indicati dal ctu geom...., o nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese. Conclusioni per la convenuta E. (come da verbale d'udienza 14110/09) - in sintesi: 1) Dichiarare l'incompetenza per materia del tribunale. 2) Dichiarare la decadenza e prescrizione dell'azione ex art c.c.. 3) Dichiarare la decadenza e prescrizione dell'azione ex art c.c.. 4 e 5) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione. 6) Dichiarare l'accettazione dell'opera senza riserve. 7 e 8) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e rigettare ogni domanda. 9) In subordine, condannare... a tenere indenne... 10) Con vittoria di spese Conclusioni per il convenuto... (come da verbale d'udienza 14/10/09) - in sintesi: In via preliminare 1) Rimettere la causa in istruttoria. 2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto... In via principale Assolvere il convento... da tutte le domande proposte nei suoi confronti, in quanto fondate e comunque per decadenza e prescrizione dell'azione ex art.li 1495, i 667, 1669 e 2226 c.c.. In via subordinata.,,.. Condannare... a tenere indenne e manlevare i) convenuto... Con vittoria spese Conclusioni per la terza chiamata... (come da verbale d'udienza 14/10/09) - in sintesi: Dichiarata la carenza di legittimazione passiva di... nonché la decadenza di... dalla facoltà di promuovere l'azione e la prescrizione del diritto dedotto, respingere la domanda spiegata nei confronti di... con vittoria di spese. Conclusioni per la terza chiamata... (come da verbale d'udienza 14/10/09) -- in sintesi: In via preliminare di rito, chiede. l'integrazione della CTU. Nei merito rigetto delle domande attoree. In via subordinata principale, dichiarare la non operatività della garanzia assicurativa. In via subordinata secondaria, riconoscere le sole somme dovute a termine di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese. Pagina 2

3 Fatto - Diritto P.Q.M. SENTENZA DEL TRIBUNALE MODENA art 1669_pr.txt Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1) La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 cpc e 118 disp. att. cpc, così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009: disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle predetta legge, dovendosi intendere come pendenti anche le cause già rimesse in decisione ed in fase di deliberazione. 2) Il Condominio..., posto in..., è composto da sette unità abitative con relativi servizi e pertinenze. Il Condominio in persona dell'amministratore ed i singoli condomini hanno separatamente agito nei confronti della società venditrice e costruttrice... spa e del progettista e direttore dei lavori geom.... per ottenere il risarcimento del danno per i gravi vizi e difetti dell'immobile. Si sono costituiti i convenuti eccependo la decadenza e prescrizione delle azioni -non qualificata dagli attori-, ai sensi degli art.li 1495, 1667, 1669 e 2226 cod. civ.. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domande.... ha chiamato in garanzia la sec...., che ha realizzato in subappalto gli impianti idraulici e termici.... ha chiamato in garanzia la sua compagnia di assicurazione... Si sono costituite in giudizio le terze chiamate. È stata affidato al geom.... incarico di consulenza tecnica d'ufficio (2007) e successiva integrazione (2009).., via,. Senza ulteriore attività istruttoria. la causa è stata posta in decisione all'udienza del ) Sono infondate le eccezioni eli nullità della citazione (formulate limitatamente alla causa n ) sollevate dalla convenuta... per l'assorbente motivo che secondo la giurisprudenza l'amministratore del condominio è legittimato ad agire ex art c.c. se i gravi difetti sono riscontrati sulle parti comuni, perché tale azione configura un atto conservativo e perciò rientra nei suoi poteri, ai sensi dell'art co. 1 c.c. (Cassazione civile. sez. I1, 25 marzo 1998, n. 3146). 4) Azione ex art codice civile. Spetta al giudice la qualificazione ed interpretazione delle domande (art. 112 cpc) proposte dagli attori. Gli attori non hanno fatto riferimento nei rispettivi atti di citazione ad alcuna norma giuridica. in corso di causa, e negli atti conclusivi, hanno Pagina 3

4 tatto riferimento in primo luogo all'art c.c.. Le domande proposte dagli attori nei confronti della società convenuta..., venditorecostruttore (fatto non controverso) devono essere inquadrate nella previsione dell'art c.c.. Ciò determina in primo luogo la competenza del Tribunale adito. Ritiene la giurisprudenza prevalente che la norma di cui all'art c.c., sebbene dettata in materia di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico sancita per ragioni e finalità di interesse generale. Ed è estensibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto (da ultimo Cassazione civile, sez. Il, 31 marzo 2006, n. 7634; in senso conforme cfr.: Cass. 29 marzo 2002 n. 4622; Cass. 26 maggio 2000 n. 6997). Sono legittimati attivi gli acquirenti delle proprietà immobiliari ed l'amministratore del condominio per le parti comuni (cfr. Cassazione civile, sez. II. 25 marzo 1998, n citata e Cassazione civile sez. II, 15 novembre 2006, n ). 4.1 Decadenza e prescrizione. Va preliminarmente affermata la tempestiva e rituale proposizione delle rispettive azioni. La norma individua tre termini: uno decennale di natura sostanziale; un secondo di decadenza, per la denuncia entro un anno dalla scoperta; un terzo di prescrizione dell'azione, di in un anno dalla denuncia. Gli immobili in questione sono stati consegnati in data 24 novembre 2000 (docce. 2-6 E.). I vizi e difetti hanno iniziato a manifestarsi nell'anno 2001 (v. lettera amministratore 10 dicembre doc. 8 E.). Secondo la giurisprudenza il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile previsto dall'art c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate (casi da ultimo Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2008, n. 2460; in senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 13 gennaio 2005 n. 567; Cass. 14 novembre 2002 n ). Nel caso in esame deve ritenersi che gli attori hanno acquisito adeguata conoscenza dei difetti con la relazione tecnica 31 luglio 2002, commissionata al geom.... (doc. 1 fasc. ATP). Detta relazione è stata inviata a... con lettera del 29 agosto 2002, ricevuta il 30 agosto (doc. 1 fasc. ATP), Pagina 4

5 avente valore di denuncia dei difetti. La prescrizione è stata interrotta ex art c.c. dalla proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 29 luglio 2003 (da ultimo Cassazione civile, sez. II, 20 maggio 2009, n ). La notifica degli atti di citazione è avvenuta tempestivamente tra marzo e maggio È estranea all'azione ex art c.c. la sollevata questione dell'accettazione dell'opera, rilevante in materia di garanzia per vizi ex art.li 1665 e 1667 c.c.. 5) Le azioni ex art c.c. sono state correttamente proposte anche nei confronti del progettista e direttore dei lavori geom..... Secondo la giurisprudenza l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, si da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini (Cassazione civile, sez. Il, 16 febbraio 2006, n. 3406; Cass. 13 gennaio 2005 n. 567; Cass. 10 settembre 2002 n ). Si applica dunque nei confronti dei convenuti la previsione di cui all'art cod. civ. (responsabilità solidale), 6) Gravi difetti. Per costante e consolidata giurisprudenza sono gravi sia quei difetti che incidono sulla sostanza, sulla conservazione e sulla stabilità dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - anche se non determinano una minaccia di crollo immediato o un evidente pericolo di rovina, sia quelli che compromettono gravemente l'utilizzazione ed il godimento dell'opera, pure se la sua stabilità e la sua conservazione non ne risentano (v. da ultimo Cassazione civile, sez. Il, 14 luglio 2008, n ), come allorché la realizzazione é avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera -quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.- (Cassazione civile, sez. Il, 28 aprile n. 8140), indipendentemente dall'entità della somma di danaro occorrente per la loro eliminazione (Cassazione i 686 del 1991). Si devono utilizzare per la decisione i persuasivi accertamenti e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio geom Parti comuni. Pagina 5

6 Il ctu ha riscontrati problemi nelle fognature riguardanti unicamente la linea di scolo delle acque bianche (spec. pag. 27 relazione); presenza di numerose cavillature nelle pareti esterne e di fessurazioni riguardanti l'intradosso di tutte le solette; differenze cromatiche delle tinteggiatura del fabbricato; mancato ancoramento di due colonne dell'accesso pedonale; crepe, fessurazioni e cavillature dell'intonaco interno del vano scale condominiale; mancato collegamento dei parapetti dei balconi alla muratura verticale dell'edificio; imperfezione della smaltatura delle recinzioni metalliche; impronte di umidità di risalita nelle muratura perimetrali ed interne del piano seminterrato e nella buca ascensore (spec. pagg relazione). Il ctu ha condivisibilmente concluso che tutte le problematiche condominiali sopra illustrate, anche se importanti quali il reflusso della fognatura della acque bianche, attengono a fattori estetici o determinano il minor godimento temporaneo (limitato al massimo ad alcune ore) di una parte dell'immobile (autorimesse ed ascensore) in caso di un allagamento del piano seminterrato, senza incidere sui requisiti di abitabilità. Si tratta in conclusione di difetti che non possono ritenersi gravi, ai sensi dell'art c.c., poiché non pregiudicano in modo grave la funzione né limitano in modo notevole le possibilità di godimento anche solo di porzioni dell'immobile. La domanda proposta dal Condominio va dunque rigettata. 6.2 Singole unità immobiliari. Il ctu ha riscontrato la presenza di vari vizi e difetti. Devono ritenersi "gravi" solo gli accertati difetti inerenti al mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui al DPCM 5/12/1997, emanato in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. e) della Legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico). Per il dettaglio degli altri vizi e difetti si rimanda alla relazione del ctu (pagg ), limitandosi a rilevare che gli stessi attengono a fattori estetici, presenza limitata di umidità nel piano seminterrato, fessurazioni negli intonaci, limitate rotture di mattonelle, crepe piatto doccia, ubicazione termosifoni, ristagni di acqua e macchie di umidità di risalta sui balconi, etc.. Tutti difetti per gli stessi motivi non possono ritenersi gravi, ai sensi dell'art c.c., poiché non pregiudicano in modo grave la funzione né limitano in modo notevole le possibilità di godimento anche solo di porzioni dell'immobile.il mancato rispetto della normativa acustica attiene ai solai di piano, alle pareti di separazione degli appartamenti ed alle colonne di scarico verticali (v. ctu pagg ).. Deve ritenersi che tali difetti incidono notevolmente sulla funzione abitativa e sulla possibilità di godimento e di utilizzazione delle singole unità abitative, anche perché estesi a tutto il complesso immobiliare (per una ipotesi di gravi difetti, rilevanti Pagina 6

7 ex art c.c., conseguenti a non adeguata coibentazione termica vedi Cassazione civile, sez. II, 25 marzo 1998, n. 3146). Non è pertinente il richiamo all'art. 11 co. 5 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), che riguarda i rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa. Mentre appare manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della predetta normativa nella parte in cui non si applica anche ai rapporti pregressi, potendosi semmai ipotizzare in relazione alla norma in sé (ma la questione non è rilevante nel presente giudizio). Le domande dei singoli condomini vanno dunque accolte limitatamente ai difetti di insonorizzazione, come di seguito specificato. 7) Responsabilità. Il ctu ha convincentemente rilevato che la mancata in sonorizzazione degli indicati elementi è riconducibile al progettista, al direttore dei lavori ed agli esecutori materiali delle opere (pag. 66 relazione). Non sono necessari a tal fine ulteriori accertamenti tecnici, anche perché i convenuti hanno ritenuto di non depositare -nonostante le ripetute richieste dell'ausiliario- ulteriore documentazione relativa ai materiali utilizzati ed alla metodologia di posa, che avrebbe consentito di chiarire meglio la rispettive posizioni. Sussiste dunque la responsabilità solidale ex art c.c. di E. e del geom.... 8) Relativamente ai difetti "non gravi" le domande devono, come detto, essere rigettate. È assorbente al tal fine la considerazione che il singoli acquirenti ed il condominio per parti comuni non hanno azione ex art c.c. (garanzia per vizi dell'opera appaltata) nei confronti del venditore... né hanno prospettato nei suoi confronti un'azione ex art seg. c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta). Nessuna azione contrattuale è prospettabile nei confronti del progettista - direttore dei lavori geom.... 9) Quanto alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, nei limiti dei difetti gravi sopra indicati, questo giudice reputa corretto il computo definitivamente svolto dal ctu nell'elaborato depositato e relativa integrazione, con prezzi all'attualità, esplicitante in termini esaustivi il metodo di calcolo prescelto e la considerazione di interventi ritenuti necessari dal consulente al fine di ottenere il rispetto della normativa acustica. Il ctu ha indicato (pag. 67) che dalle risultanze delle prove acustiche effettuate è emerso che tutti i solai dei piani primo e secondo devono essere oggetto di un intervento di insonorizzazione, intervento non eseguibile dai piani sottostanti, mediante la posa in opera di una adeguata controsoffittatura, essendo l'altezza utile interna delle unità immobiliari già ai limite minimo per le caratteristiche dell'abitabilità (gli appartamenti sono infatti della altezza utile interna pari a circa ml. 2,70, requisito minimo di altezza per ottenere l'abitabilità di locali abitativi). Nell'elaborato allegato T) sono indicate le zone di intervento. di... Pagina 7

8 Il ctu ha precisato che tale intervento é possibile a fronte della liberazione di tutti gli ambienti, dei piani primo e secondo, della demolizione delle pavimentazioni e delle caldane ed il rifacimento delle stesse interponendo un adeguato materiale fonoassorbente. Per quanto concerne le pareti verticali da insonorizzare si tratta di spessorare quelle del piano primo, dall'interno dell'appartamento dei sigg.ri... e... Il ctu ha valutato che i difetti sono integralmente eliminabili senza alcuna menomazione al valore delle singole proprietà. Il ctu ha precisato che mentre per alcune delle proprietà (due) la sistemazione di quanto non regolare risulta limitato ad alcune opere compatibili con la contestuale presenza delle persone che le occupano (appartamenti dei sigg.ri.../... e.../..., ai piani seminterrato e rialzato), per la maggior parte degli appartamenti (cinque) è necessario lo sgombero completo da persone e cose per consentire le importanti lavorazioni previste da eseguirsi all'interno delle unità immobiliari stesse (proprietà dei sigg.ri.../...,.../...,.../...,... e.../...). Per questi cinque appartamenti (piani primo e secondo) occorre pertanto provvedere allo sgombero totale dagli arredamenti, al deposito degli stessi in locali idonei, al loro riposizionamento al termine dei lavori ed all'alloggio delle persone residenti in tali alloggi (per un periodo, per la realizzazione di tutte le opere interne alle unità immobiliari, che si prevede congruo in quattro settimane complete). Dai costi indicati dal ctu per le singole unità immobiliari, come da computo metrico allegato U e riepilogo a pagina 68 della relazione 19/10/2007 e da integrazione del 4/312009, vanno scorporati quelli non attinenti all'isolamento acustico. Si ottengono i seguenti valori: -... e... Euro 950,00 per interventi di isolamento acustico colonne di scarico ed Euro 95,00 per 10% spese tecniche (all. U), Euro 1.000,00 per disagio abitativo (non dovendo traslocare durante i lavori) ed Euro 250,00 per pulizie: totale Euro 2.295,00; - C.D. U.I. Euro 950,00 per interventi di isolamento acustico colonne di scarico (all. U), Euro 820,80 per insonorizzazione parte divisoria (integrazione) e Euro 177,00 per 10% spese tecniche, Euro 1.000,00 per disagio abitativo (non dovendo traslocare durante i lavori) ed Euro 250,00 per pulizie: totale Euro 3.197,80; -... e... Euro ,35 (10.287, , , ,20) per interventi di insonorizzazione e Euro 1.506,00 per 10% spese tecniche (all. U), Euro 2.750,00 per trasloco, Euro 3.360,00 per albergo. Euro 2.016,00 per pasti ed Euro 250,00 per pulizie: totale Euro ,35; -... e... Euro ,11 (4.902, , , , , , ,00) per interventi di insonorizzazione e Pagina 8

9 Euro 2.214,00 per 10% spese tecniche (all. ti). Euro per deprezzamento dell'appartamento in conseguenza dello spessoramento dei muri perimetrali -riduzione della superficie di calpestio e minor possibilità di utilizzo delle pareti interessate- (pag ), Euro 2.750,00 per trasloco. Euro 3.360,00 per albergo. Euro 2.016,00 per pasti ed Euro 250,00 per pulizie: totale Euro ,48; - I.A. e O.L. Euro (10.774, , , , ,00) per interventi di insonorizzazione e Euro 1.619,00 per 10% spese tecniche (all. U), Euro e. e,,,, e ). 800,00 per rifacimento muretto curvo piano snack (integrazione), Euro 2.750,00 per trasloco, Euro 3.360,00 per albergo, Euro 2.016,00 per pasti ed Euro. 250,00 per pulizie: totale Euro ,75; -... Euro ,58 (19.477, , , ,28) per interventi di insonorizzazione e Euro 2.993,00 per 10% spese tecniche (all. V), Euro 3.000,00 per trasloco, Euro 3.360,00 per albergo, Euro 2.016,00 per pasti cd Euro. 250,00 per pulizie: totale Euro ,58; -... e... Euro ,27 ( , , , ,62) per interventi di insonorizzazione e Euro 1.659,00 per 10% spese tecniche (all. U), Euro 3.000,00 per demolizioni e ripristini della cucina. Euro 3.500,00 per trasloco ed Euro 250,00 per immagazzinaggio mobili, Euro 3.360,00 per albergo, Euro per pasti ed Euro 250,00 per pulizie: totale Euro ,27. A tali somme va aggiunta PIVA, in quanto il computo eseguito dai ctu è riferito a somme imponibili (v. all. U), non potendo tale importo gravare le parti danneggiate. Trattandosi di debito risarcitorio, e quindi di valore, cd essendo il computo eseguito con valori attuali rispetto alla data di deposito dell'elaborato peritale, dal giorno successivo a tale momento (19/10/2007) e sulle somme capitali IVA esclusa va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente decisione e. a titolo di danno da ritardo, gli interessi legali via via vigenti sugli importi come sopra annualmente rivalutati dalle rispettive domande. Dalla pubblicazione della decisione, operandosi la conversione del debito di valore in obbligazione di valuta, decorrono i soli interessi legali sino al saldo effettivo. 10) Va rigettata per difetto di prova la domanda proposta da... nei confronti di... Va premesso che Ires ha eseguito, in forza di contratto di appalto, solo gli impianti idraulici e di riscaldamento. La sua responsabilità sarebbe dunque prospettabile solo in relazione ai difetti delle colonne di scarico. Pagina 9

10 La mancata produzione di documentazione. peraltro ripetutamente richiesta dal ctu (v. relazioni), relativamente all'utilizzo di elementi insonorizzanti ed alle lavorazioni eseguite da... non consente di individuare responsabilità sul punto della predetta società. In applicazione della regola di cui all'art c.c. va rigettata la domanda proposta da...nei confronti di... 11) Va rigettata la domanda proposta da... nei confronti di... per l'assorbente motivo che l'assicurazione non copre "i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità" (art. 3 lett. p) condizioni particolari - doc. 3...). Deve ritenersi che rientrano tra le norme edilizie quelle -non rispettate nel caso in esame relative ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti stabilite dal DPCM 5/12/1997, in attuazione della Legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico). 12) Spese di lite. ).... ed... prevalentemente soccombenti vanno condannati, in solido, alla refusione in favore dei singoli acquirenti delle spese di lite, compresa la fase di ATP, che si liquidano in dispositivo. Per gli onorari si applica l'art. 5 comma 4 della tariffa forense, come correttamente richiesto: nel caso di pia persone aventi la stessa posizione processuale si applica un onorario unico aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di 10. Le spese di CTU c di ATP, già liquidate, vanno poste a carico esclusivo di... ed..., con obbligo di pagamento diretto e/o rimborso alle controparti di quanto da queste anticipato al geom.... Sussistono giusti motivi, ex art. 92 cpc. per la compensazione delle spese di lite nei confronti del Condominio, più precisamente degli attori singoli condomini in relazione alle parti comuni (essendo il Condominio ente di gestione privo di personalità giuridica), in considerazione della obiettiva difficoltà di valutazione dei difetti e del fatto che la carenza dei requisiti acustici incide sull'intero edificio e gli interventi interessano anche le parti comuni, pur essendo stati riconosciuti i costi di adeguamento in riferimento ai proprietari delle singole unità immobiliari.... va condannata alla refusione in favore di Ires 87 delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo. La previsione di numerose, ampie ed in parte generiche ipotesi di esclusione della copertura assicurativa, quale quella applicata nel caso in esame, costituisce giusto motivo, ai sensi dell'art. 92 cpc, per disporre la compensazione delle spese di lite tra... e... Dispositivo della sentenza Pagina 10

11 Il Tribunale di Modena. in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda. istanza. eccezione e deduzione respinte: 1 - rigetta le domande proposte dal Condomino... nei confronti di... spa ed...; 2 - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti di cui al precedente punto 1; 3 - in parziale accoglimento delle domande degli altri attori, nei sensi di cui in motivazione, dichiara tenuta e condanna... spa e..., in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di -... e... di Euro 2.295,00 oltre IVA; -... e... di Euro oltre IVA: -... di Euro ,35, oltre IVA: -... di Euro oltre IVA;.,. ;, Pagina 11

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