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- Ottaviana Basile
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1 COME FARE PER.. ITER BUROCRATICO PER LA CREAZIONE D IMPRESA Tel./Fax athena@na.camcom.it
2 . SCEGLIERE LA FORMA GIURIDICA DELL IMPRESA GUIDA PRATICA Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, e in quest ultimo caso, costituire una società di capitale (società a responsabilità limitata - società in accomandita per azioni - società per azioni - società cooperative) o una società di persone (società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società semplice). È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. La scelta della forma giuridica è un passaggio fondamentale, perché da essa conseguono gli obblighi fiscali e civili che bisognerà assolvere. Ecco alcuni elementi che è necessario considerare per optare per l una o l altra forma giuridica: il numero dei soci il costo di fondazione e di gestione il capitale da investire il prodotto o servizio offerto la responsabilità dei soci rispetto ai debiti dell'impresa. Alla luce di tali considerazioni, si analizzano, di seguito, dal punto di vista giuridico, le principali caratteristiche della ditta individuale, delle società di capitali e delle società di persone e i vantaggi conseguibili scegliendo una forma rispetto all altra. DITTA INDIVIDUALE La ditta individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti. Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività. Il titolare della ditta individuale è l unico responsabile dell attività ed è esposto al rischio d impresa. Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata). TRATTAMENTO FISCALE: il reddito derivante dall'attività di impresa è una delle componenti che costituiscono la base imponibile ai fine IRPEF nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore. L'attività di impresa è soggetta all'irap. VANTAGGI: la semplicità di costituzione e la snellezza decisionale derivante dall'assenza di corresponsabili: un solo imprenditore è nelle condizioni migliori per decidere rapidamente e liberamente le strategie dell'impresa. minori Vincoli minimi sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio che per gli oneri amministrativi da compiere. Tel./Fax athena@na.camcom.it
3 Non è obbligatorio la tenuta dei libri sociali, ma solamente quelli prescritti dalla normativa fiscale. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio, all'inps e all'inail. SVANTAGGI sono ravvisabili nel fatto che l'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni dell'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale. Anche quando si inizia un'impresa è importante pensare a tutte le fasi di vita della stessa, compresa l'eventualità della fine dell'attività: il fallimento dell'impresa nel caso di ditta individuale significa il fallimento anche del titolare dell'impresa. SOCIETÀ DI PERSONE Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art del codice civile). Nelle società di persone i soci (ad eccezione di quelli nti della società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto nell esercizio dell attività. In altri termini, per i debiti contratti dalla società, i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del proprio conferimento. Tale responsabilità è, però, sussidiaria. Ciò significa che i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente. Le società di persone sono di tre tipi: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice. SOCIETÀ SEMPLICE Utilizzando la forma della società semplice è possibile esercitare solo attività non commerciali (ad esempio, agricola, professionale in forma associata, gestione di proprietà mobiliare o immobiliare). L atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, mentre è invece obbligatoria l iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese. L amministrazione della società, se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Inoltre, se il contratto non dispone diversamente, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell oggetto sociale. Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. La responsabilità dei soli soci che non amministrano direttamente la società può essere esclusa mediante un esplicito patto contrario. Tale patto, per essere opponibile ai terzi, deve essere portato a conoscenza di questi ultimi con mezzi idonei (iscrizione nel Registro delle Imprese). I creditori sociali sono liberi di aggredire tanto il patrimonio sociale quanto i beni personali dei soci. Il socio fruisce, però, di un ridotto beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale e può quindi invitare il creditore ad agire preventivamente sui beni della società indicandogli quelli di più facile e pronta convertibilità in denaro. I creditori particolari del socio, invece, possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo se dimostrano che gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare i loro crediti. Possono colpire, inoltre, gli utili spettanti al socio debitore tramite il pignoramento presso terzi e procedere al sequestro conservativo della quota dello stesso in sede di liquidazione. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Per costituire una società in nome collettivo occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata. L inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese (adempimento da eseguire entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio o degli amministratori): ciò significa che la società esiste, ma è considerata irregolare. 3
4 La società agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale, e può esercitare sia attività commerciali che attività non commerciali; il reddito prodotto è comunque da considerarsi reddito d impresa. L amministrazione, in mancanza di diversa pattuizione, spetta disgiuntamente a tutti i soci. Coloro che hanno l amministrazione della società devono essere espressamente indicati nell atto costitutivo. Anche gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono essere espressamente indicati nell atto costitutivo: essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall atto costitutivo o dalla procura. Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Nel caso in cui è stato stabilito un patto contrario, questo non ha effetto nei confronti dei terzi. I creditori sociali possono far valere i loro diritti sui beni sociali. Il divieto dei creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei soci cessa solo dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale. TRATTAMENTO FISCALE: il carico fiscale viene ripartito tra i soci: gli utili prodotti, anche se non distribuiti, vengono suddivisi in base alle percentuali stabilite nell atto costituivo, percentuali che possono essere diverse rispetto alle quote di capitale sociale. Ciascun socio contribuente verserà l IRPEF calcolata sulla base imponibile individuata nella dichiarazione dei redditi personale. La società paga l IRAP (Imposta Regionale sull Attività Produttive), conteggiata sull imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi sociea. E possibile attribuire un compenso per gli amministratori e accantonare una quota a titolo di indennità per il trattamento di fine rapporto (TFR). ADEMPIMENTI COSTITUTIVI: a) denuncia all Ufficio Unico delle Entrate entro 30 gg dall inizio dell attività; b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l impresa ha sede legale; c) invio copia dell atto costitutivo all ufficio dell Ufficio Unico delle Entrate entro 3 mesi dall iscrizione dell atto alla C.C.I.A.A. VANTAGGI: la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose: la fase costitutiva si conclude in un giorno e gli adempimenti contabili sono minimi. SVANTAGGI: il fallimento della società comporta il fallimento dei singoli soci che rispondono solidalmente ed illimitatamente con i propri beni personali. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Anche la costituzione di una S.a.s. deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (l inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese, con conseguente irregolarità della società). Nella società in accomandita semplice convivono due categorie di soci (da indicare nell atto costitutivo):, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; nti, obbligati nel limite della quota di capitale sottoscritta. L amministrazione della società può essere conferita solamente ai soci. I soci nti non possono, pertanto, compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale e per singoli affari. Il socio nte che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società. La rappresentanza della società spetta ai soci amministratori. TRATTAMENTO FISCALE: il carico fiscale viene ripartito tra i soci: gli utili prodotti, anche se non distribuiti, vengono suddivisi in base alle percentuali stabilite nell atto costituivo, percentuali che possono essere diverse rispetto alle quote di capitale sociale. Ciascun socio 4
5 contribuente verserà l IRPEF calcolata sulla base imponibile individuata nella dichiarazione dei redditi personale. La società paga l IRAP (Imposta Regionale sull Attività Produttive), conteggiata sull imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi sociea. E possibile attribuire un compenso per gli amministratori e accantonare una quota a titolo di indennità per il trattamento di fine rapporto (TFR). ADEMPIMENTI COSTITUTIVI: a) denuncia all Ufficio Unico delle Entrate entro 30 gg dall inizio dell attività; b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l impresa ha sede legale; c) invio copia dell atto costitutivo all Ufficio Unico delle Entrate entro 3 mesi dall iscrizione dell atto alla C.C.I.A.A. VANTAGGI: possibilità di differenziare nettamente i ruoli e le responsabilità: chi apporta il capitale (socio nte), come finanziatore, risponde solo del capitale apportato; il socio o risponde invece illimitatamente e solidalmente con i propri beni. La costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose. SVANTAGGI: il fallimento della società comporta il fallimento dei singoli soci che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società. SOCIETÀ DI CAPITALI Le società di capitali hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale: è la società, non i singoli soci, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dallo svolgimento delle operazioni sociee. La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale conferite, non è personale e non abbraccia il loro patrimonio. Il capitale apportato assume un ruolo centrale in quanto i creditori sociali possono far valere le loro pretese creditorie soltanto sul patrimonio aziendale e non su quello personale dei soci. L'amministrazione può essere affidata anche a persone che non hanno la qualità di socio. Le società di capitali permettono di salvaguardare il patrimonio dei soci che non vengono coinvolti personalmente nel fallimento della società La struttura di tali forme sociee è più rigida, sono previsti: vincoli decisionali, una complessa gestione organizzativa, contabile e amministrativa, un diverso sistema di tassazione. SOCIETÀ A RESPONSABILITA LIMITATA (SRL) La Società a Responsabilità Limitata e la forma di società di capitale più semplice. Dal 1993 è possibile costituire una società SRL unipersonale, cioè composta da un unico socio. Questa forma di società è stata riformata dalla legge delega 366/2001 e dal conseguente decreto legislativo n. 6/2003, c. d. Riforma delle società. Questa forma di società di capitali si caratterizza per: RESPONSABILITA SOCI: per le obbligazioni sociali risponde la società con il patrimonio sociale, è esclusa la responsabilità diretta dei soci che hanno agito in nome e per conto della società stessa. Nel caso la società debba ricorrere a prestiti di terzi, quali le banche, frequentemente accade che, qualora non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti a garantire l affidamento, l erogazione del prestito venga subordinata alla firma di fideiussioni personali dei soci, che diventano responsabili della restituzione del prestito anche con il proprio patrimonio personale. CAPITALE SOCIALE: La riforma del diritto socieo prevede che debba essere versato in banca almeno il 25% dei conferimenti (rispetto ai 3/10 previsti dalla vecchia normativa), e che il versamento possa essere sostituito da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione. Sono possibili i conferimenti di prestazione d opera e per essi è sufficiente una perizia di stima fatta da un revisore contabile nominato dalle parti. 5
6 COSTITUZIONE: la società deve costituirsi per atto pubblico; e' necessario rivolgersi ad uno studio nole che predispone la redazione e la sottoscrizione dell atto costitutivo e dello statuto. L atto costitutivo deve riportare: i dati anagrafici dei soci, la denominazione recante l indicazione S:R:L:, l indicazione della sede sociale, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la quota di conferimento di ogni socio, le norme per la ripartizione degli utili, i dati indentificativi degli amministratori e, dove previsto, dei componenti del collegio sindacale, la durata della società e l importo globale delle spese di costituzione a carico della società. TRATTAMENTO FISCALE: è soggetta al pagamento dell IRAP e il reddito di impresa è sottoposto all IRPEG; gli utili netti che risultano dopo il pagamento delle imposte possono essere distribuiti ai soci. La quota di utile che spetta al socio rientra nella sua dichiarazione personale, alla voce reddito di capitale, ed è assoggettata ad IRPEF. Per evitare la doppia tassazione sulla stesso reddito subentra un meccanismo per cui l IRPEG pagata dalla società diventa un credito utilizzabile dal socio per diminuire la sua IRPEF. E possibile attribuire un compenso agli amministratori ed accantonare una per il trattamento di fine rapporto (TFR). Su tale compenso si deve versare un contributo previdenziale all INPS. ADEMPIMENTI COSTITUTIVI: a) denuncia all Ufficio Unico delle Entrate entro 30 gg dall inizio dell attività; b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l impresa ha sede legale, adempimento svolto dal notaio che ha ricevuto l atto costitutivo; c) invio copia dell atto costitutivo all Ufficio Unico delle Entrate entro 3 mesi dall iscrizione dell atto alla CCIAA; Non è più necessario il procedimento di omologazione da parte del Tribunale. VANTAGGI: limitazione della responsabilità al capitale sottoscritto. Il fallimento non si estende ai soci, questi non sono chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale dei debiti della società. SVANTAGGI: in fase costitutiva è obbligatorio il versamento, presso un istituto bancario, del 25% del capitale iniziale. Sono previsti maggiori vincoli e costi di costituzione più elevati. Le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, questo comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi. COSTI DI COSTITUZIONE: i costi più significativi sono rappresentati da quelli noli. PARTICOLARITA : Società a Responsabilità Limitata Unipersonale E possibile costituire una SRL con la presenza di un unico socio. L unico socio gode della responsabilità limitata: non coinvolge il proprio patrimonio personale nel rischio d impresa, se il socio è anche amministratore dell impresa sarà unico titolare del potere decisionale. Per poter godere della limitata responsabilità è necessario renderla pubblica, iscrivendo nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente i dati identificativi dell unico socio. Il capitale iniziale, nella misura minima di , deve essere interamente versato presso un istituto di credito. La gestione dell impresa, come tutte le società di capitali, comporta costi elevati. SOCIETA PER AZIONI (SPA) Questa forma di società di capitali si caratterizza per: RESPONSABILITA SOCI: la responsabilità dal socio per le obbligazioni sociali è limitata al valore delle azioni sottoscritte. CAPITALE SOCIALE: è fissata una soglia minima di , di cui i 3/10 devono essere obbligatoriamente versati all atto della costituzione. Le quote attribuite ai soci sono rappresentate da azioni, frazione del capitale sociale. Le azioni attribuiscono al loro possessore sia diritti patrimoniali che diritti amministrativi. COSTITUZIONE: la società deve essere costituita per atto pubblico; se viene redatto uno statuto sociale questo deve essere allegato all atto costitutivo. L atto costitutivo deve 6
7 necessariamente contenere: dati anagrafici dei soci e numero azioni sottoscritte, sede sociale, denominazione con l indicazione di SPA, oggetto sociale, valore del capitale sottoscritto e versato, valore nominale e numero delle azioni, norme per la ripartizione degli utili, numero degli amministratori e loro poteri, numero dei componenti il collegio sindacale, durata della società. RAPPORTO SOCIALE: gli organi della SPA sono: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale. TRATTAMENTO FISCALE: la SPA è soggetta ad IRAP ed IRPEG; i soci sono sottoposti a tassazione IRPEF, che colpisce solo per gli utili effettivamente percepiti. Esiste un meccanismo di credito d imposta per evitare la doppia tassazione in capo alla società e al socio. SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA) Questa forma di società di capitali si caratterizza per: RESPONSABILITA SOCI: sono presenti due categorie di soci: i soci, responsabili solidamente ed illimitatamente e i soci nti che hanno responsabilità limitata alla quota conferita. Il fallimento della società si estende ai soci. CAPITALE SOCIALE: è fissata una soglia minima di , di cui il 25% deve essere obbligatoriamente versati all atto della costituzione. Le quote attribuite ai soci sono rappresentate da azioni, frazione del capitale sociale. COSTITUZIONE: la società deve essere costituita per atto pubblico. L atto costitutivo deve necessariamente contenere: i dati dei soci. RAPPORTO SOCIALE: gli organi della SAPA sono: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale. I soci sono di diritto amministratori. TRATTAMENTO FISCALE: la SAPA è soggetta ad IRAP ed IRPEG; i soci sono sottoposti a tassazione IRPEF, che colpisce solo per gli utili effettivamente percepiti. Esiste un meccanismo di credito d imposta per evitare la doppia tassazione in capo alla società e al socio. 7 Numero soci Respons abilità dei soci Capitale minimo Amminis tratori Organi Socie TABELLA RIEPILOGATIVA SNC SAS SRL SRL uniperson ale Minimo 2 soci Illimitata Nessun limite Solo soci Amministrat ori Minimo 2 Soci di cui 1 o Illimitata per i soci Nessun limite Solo soci Amministra tori Minimo 2 soci Limitata alla quota apportata Un solo socio Limitata alla quota apportata SPA SAPA Minimo 2 Minimo 2; di cui 1 o Limitata alle azioni sottoscritte Illimitata per i soci Soci o terzi Soci o terzi Soci o terzi Solo soci soci e amministra tori Socio amministra tore Assemblea soci e c.d.a. Assemblea soci e c.d.a.
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